ESTRATTO DELLA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE

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1 ESTRATTO DELLA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE Polizza n. H95/14/ Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. AGENZIA GENERALE di MILANO CONTRAENTE: ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI Domiciliato in: CAP Città ROMA Prov. ROMA PALAZZO DI GIUSTIZIA Documento emesso a MILANO il 14/4/88 in n. 3 originali Effetto ore 24 del 15/04/88 Termine ore 24 del 15/04/98 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "Assicurazione" per "Polizza" per "Contraente" per "Assicurato" per Società per Premio per Indennizzo per Sinistro per Danni per "Perdite Patrimoniali" per "Cose" : il contratto di assicurazione; : il documento che prova l'assicurazione; : il soggetto che stipula l'assicurazione; : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; : l'impresa assicuratrice; : la somma dovuta alla Società; : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; : la richiesta di risarcimento per perdite patrimoniali o danni per i quali è prestata l'assicurazione : il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose : il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali. Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente e gli Assicurati devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). Art. 3 - Pagamento del premio e operatività del contratto Fermo quanto previsto dal successivo art. 16 l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente od il singolo Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60.mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del Magistrato Qualora entrassero in vigore nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del Magistrato, ciascuna delle Parti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle predette disposizioni, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di assicurazione e di premio ed in caso di mancato accordo, di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. ANM_RC_ed. Magg Pag. 1/9

2 Art. 6 - Obblighi degli Assicurati in caso di sinistro In caso di sinistro gli Assicurati devono darne avviso scritto alla AON S.p.A. oppure alla Società entro 60 giorni dal giorno in cui hanno ricevuto la comunicazione del procedimento di cui all'art. 6 della Legge n. 117 del 13/4/1988 (artt e 1915 C.C.). Art. 7 - Massimali per sinistro e per anno assicurativo L'assicurazione è prestata, per ciascun sinistro, fino a concorrenza di una somma pari a un terzo di una annualità di stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dall'assicurato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, maggiorata di interessi legali di mora e di eventuali rivalutazioni monetarie, senza alcun limite per anno assicurativo, salvo quanto previsto al secondo comma del successivo art. 15. Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello della Città di Milano ove ha sede la AON S.p.A. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. Art Estensione territoriale L'assicurazione vale per le obbligazioni sottoposte alla giurisdizione dello Stato Italiano. Art Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume a nome degli Assicurati la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli Assicurati stessi. La Società si impegna a non procedere alla transazione della vertenza senza il preventivo consenso dell'assicurato. Art Regolazione del premio Premesso che il premio è convenuto in base al numero degli Assicurati che hanno aderito alla polizza si conviene che: 1. relativamente all'annualità 15/4/ /4/1989, il Contraente deve fornire, entro il 15 di ogni mese, mediante lettera raccomandata indirizzata alla AON S.p.A. o alla Società, il nominativo e la data di nascita degli Assicurati che hanno comunicato la loro adesione entro il 15/4/1989 e si impegna a corrispondere, entro 60 giorni dalla presentazione del relativo documento che verrà predisposto dalla Società dopo il 15/4/89, il premio integrativo ottenuto moltiplicando il numero degli Assicurati per l'intero premio unitario annuale dedotto l'importo del premio iniziale indicato in prima facciata di polizza; 2. fermo il disposto dell'art. 3.1 che precede, dopo la data del 15/4/1989 e così per ogni annualità successiva, il Contraente si impegna a corrispondere, entro il 15/6 di ogni anno, il premio anticipato annuale relativo agli Assicurati risultanti in garanzia al 15 Aprile dello stesso anno; 3. dopo la data del 15/4/1989, e così per ogni annualità successiva, il Contraente deve fornire, entro il 15 di ogni mese, mediante lettera raccomandata indirizzata alla AON S.p.A. o alla Società il nominativo degli Assicurati che hanno manifestato successivamente, la loro adesione fornendo altresì, per ognuno di essi, le informazioni contenute nell'allegato "ELENCO DEGLI ASSICURATI" e si impegna a corrispondere, entro 60 giorni dalla presentazione del relativo documento che verrà predisposto dalla Società al termine di ogni annualità assicurativa, il premio integrativo ottenuto dalla somma dei premi unitari annuali, o dei ratei di premio unitario annuale rapportati all'effettiva durata della copertura, relativi ai nuovi Assicurati; 4. in caso di mancato pagamento, nei termini previsti, dei premi indicati nei documenti di cui ai punti.1 e.3 che precedono, l'assicurazione - nei confronti degli Assicurati iniziali, così come dei successivi - si intenderà sospesa dalla data di ingresso di ogni singolo Assicurato e la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non sarà obbligata per i sinistri avvenuti nei rispettivi periodi. Art Clausola di recesso Il recesso del Contraente dovrà essere comunicato alla AON S.p.A. o alla Società almeno 90 giorni prima di ogni singola scadenza anniversaria e avrà effetto da tale data. Il termine di recesso da parte di ogni singolo Assicurato è ridotto a 30 giorni. La Società, invece, si impegna a non disdettare il presente contratto prima della scadenza anniversaria del 15/4/1991 con preavviso non inferiore a 90 giorni; dopo tale data è in facoltà della Società di disdettare il contratto, ad ogni scadenza anniversaria, con un preavviso non inferiore a 90 giorni. ANM_RC_ed. Magg Pag. 2/9

3 Art Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 117 del 13/4/1988 in materia di Responsabilità Civile dei Magistrati - anche nell'ipotesi di intervento volontario del Magistrato nel giudizio promosso contro lo Stato - siano tenuti a pagare allo Stato in conseguenza di comportamenti non dolosi posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, compresa l'attività svolta nelle Commissioni Tributarie e presso i Commissariati agli usi civici, durante il periodo di efficacia del contratto come previsto dal successivo art. 16. Qualora l'assicurato venga convenuto in giudizio per fatti costituenti reato (art. 13 della Legge n. 117 del 13/4/1988), il massimale si intende stabilito in ,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) Lire (cinquecentomilioni) per sinistro e per anno assicurativo, ma esclusivamente per il caso che il reato contestato sia previsto da Codice Penale a titolo di colpa. Art Inizio e termine della garanzia Per gli Assicurati che hanno aderito alla polizza nel periodo 15/4/ /4/1989 e semprechè il Contraente, per il singolo Assicurato, abbia corrisposto l'intero premio unitario annuale relativo a detto periodo, l'assicurazione vale per i comportamenti non dolosi posti in essere dagli stessi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 117 del 13/4/1988. Per gli Assicurati che entreranno in copertura dopo la data del 15/4/1989, e per i quali il Contraente avrà corrisposto il premio unitario annuale, o il rateo del premio unitario annuale rapportato all'effettiva durata della copertura, l'assicurazione varrà unicamente per i comportamenti non dolosi posti in essere dagli stessi successivamente alle ore 24 della data del loro ingresso in copertura. Art Esclusioni L'assicurazione non vale per: - responsabilità derivanti da comportamenti dolosi; - il risarcimento di sanzioni, multe e ammende inflitte agli Assicurati. Art Ripartizione dell'assicurazione e delega L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le Imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI e la condelega alle seguenti Società: ALLIANZ; FONDIARIA SAI; SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l Impresa Delegataria informandone le Condelegatarie. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione, compresa la gestione del giudizio di rivalsa, compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della AON S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Condelegataria. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Imprese solo dopo la firma dell'atto relativo. Il pagamento del premio da parte del Contraente alla AON S.p.A. ha effetto liberatorio, nei confronti della Società, per il Contraente e per il singolo Assicurato. ANM_RC_ed. Magg Pag. 3/9

4 MODIFICHE CONTRATTUALI INTERVENUTE CON EFFETTO DAL 15/04/98 Nuove disposizioni legislative relative alla responsabilità del Magistrato L'Art. 5 di polizza viene così modificato: Qualora entrassero in vigore nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del Magistrato, ciascuna delle Parti avrà il diritto di proporre nuove condizioni di assicurazione e di premio e, in caso di mancato accordo, di recedere dalla polizza con preavviso di 90 giorni. Magistrati in quiescenza È data facoltà ai Magistrati già precedentemente assicurati con la presente polizza, che andassero in quiescenza e che intendano proseguire l'attività nelle Commissioni Tributarie, di richiedere alla Società assicuratrice o a AON S.p.A. di Milano, il prosieguo della copertura assicurativa di cui alla presente polizza, previa corresponsione del relativo premio Di comune accordo fra le Parti si conviene di includere, con effetto dalla data di scadenza anniversaria della polizza, le nuove garanzie assicurative citate all'art. 15 della presente appendice che si intendono operative per tutti gli Assicurati nei termini di seguito definiti. Relativamente alle nuove inclusioni di garanzia si conviene di confermare l'operatività degli Art della polizza base e di regolamentare, secondo il contenuto degli articoli di seguito evidenziati, le nuove prestazioni assicurative. Si conviene inoltre che, il premio per ciascun Assicurato viene ridefinito per tutte le garanzie assicurative previste dal presente contratto nei termini indicati all'art.17 bis della presente appendice e che alla firma della stessa, il Contraente si impegna a pagare, secondo le modalità e i termini previsti in polizza, il nuovo premio per l'annualità 15 aprile aprile Art. 3 - Pagamento del premio e operatività del contratto. Resta convenuto che: a. fermo quanto previsto dal successivo Art. 16 l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di effetto della presente appendice se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60.mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.) b. limitatamente alla sola annualità è data facoltà all'assicurato di aderire nei 90 giorni successivi alla scadenza anniversaria, ovvero fino al , fermo restando che il premio da corrispondere dovrà essere pari all'importo annuo e che l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del Per le eventuali nuove adesioni successive al , l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del relativo premio, fermo restando che: - se l'adesione avverrà nei primi sei mesi a decorrere dalla scadenza anniversaria di polizza è dovuto il pagamento dell'intero premio annuo relativo all'annualità di riferimento; - se l'adesione avverrà nel secondo semestre, a decorrere dalla scadenza anniversaria di polizza, l'assicurato sarà tenuto a corrispondere un premio pari al 50% del premio annuo relativo all'annualità di riferimento e l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Art. 6 - Obblighi degli Assicurati in caso di sinistro In caso di sinistro gli Assicurati devono darne avviso scritto a AON S.p.A. di Milano oppure alla Società entro 30 giorni dal giorno in cui ne hanno avuto conoscenza (Art C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art C.C.). Art. 7 - Limiti di indennizzo (per sinistro e per Assicurato) L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma di ,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) Lire (cinquecento milioni) per sinistro e per Assicurato derivante da "responsabilità amministrativa e contabile" e di ,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) Lire (cinquecento milioni) per sinistro e per Assicurato derivante da violazione colposa degli obblighi di cui al Decreto legislativo 626/94. In nessun caso, la Società risponderà per somme superiori ai predetti massimali: ANM_RC_ed. Magg Pag. 4/9

5 a) per ciascun periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero dei sinistri presentati all'assicurato nello stesso periodo; b) per più sinistri, comunque originati, anche se denunciati in tempi diversi, che traggano origine da uno stesso comportamento colposo. In tal caso la data del primo sinistro sarà considerata come data di tutti i sinistri, anche se denunciati successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine più sinistri originati da uno stesso comportamento colposo sono considerati come unico sinistro. Art. 7 bis - Scoperti e franchigie Relativamente ai sinistri derivanti da "perdite patrimoniali" il risarcimento verrà effettuato previa applicazione di uno scoperto a carico dell'assicurato del 10% di ciascun sinistro con il minimo di 516,46 (cinquecentosedici/46) Lire (unmilione). Art Clausola di recesso Sia il Contraente, sia gli Assicurati che la Società hanno la facoltà di recedere con effetto dalla scadenza di ogni annualità dalla garanzia prestata con la presente appendice con preavviso di 90 giorni, da inviarsi tramite lettera raccomandata, alla controparte o a AON S.p.A. di Milano. Art Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, in conseguenza di comportamenti non dolosi posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e/o amministrative connesse con le stesse, durante il periodo di efficacia della presente appendice come previsto dal successivo art. 16 relativamente: a) alle perdite patrimoniali derivanti dalla loro responsabilità amministrativa e contabile ai sensi della legge 20 dicembre 1996 n 639 e leggi correlate; b) ai danni derivanti dalla responsabilità civile conseguente a fatti accidentali verificatisi in relazione alla conduzione e gestione dell'ufficio del quale gli assicurati sono titolari, concernenti gli obblighi di cui al Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche in vigore alla data di effetto della presente appendice, nella loro qualità di Dirigenti "DATORI DI LAVORO". Le garanzie di cui ai punti a) e b) si intendono operanti a condizione che le relative responsabilità siano accertate e quantificate con sentenza passata in giudicato. Relativamente alla gestione delle vertenze di danno - spese legali, resta convenuto che: - la Società assume a nome degli Assicurati la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli Assicurati stessi; - nel caso in cui la Società lo ritenga opportuno potrà intervenire nel risarcimento di un sinistro anche prima che vi sia una sentenza passata in giudicato; Resta altresì convenuto che: - relativamente agli interventi di difesa relativi all'estensione di cui al punto a) sopra riportato, l'incarico al legale, che dovrà essere iscritto all'albo degli Avvocati relativo al territorio di competenza dell'organo giudicante, avverrà su indicazione degli Assicurati previo accordo con la Società. - GARANZIA DI CUI AL PUNTO b) DELL'ART. 15 L'assicurazione vale per i sinistri pervenuti agli Assicurati non oltre il termine di due anni dalla data di scadenza della presente appendice e denunciati nei termini di cui all' Art.6 relativi a comportamenti non dolosi posti in essere durante il periodo di validità della medesima appendice. Tuttavia, per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla data di scadenza della presente appendice, relativi a comportamenti non dolosi posti in essere durante il periodo di validità della stessa, il limite di indennizzo, di cui all' Art.7, si intende come limite massimo di esposizione della Società per l'insieme dei sinistri che dovessero pervenire entro il termine di cui al primo capoverso del presente articolo, per ciascun Assicurato. Resta altresì convenuto che: - nel caso la Contraente o i singoli Assicurati stipulassero, con effetto dopo la data di scadenza della presente appendice, analoga copertura assicurativa con altre Società Assicuratrici, i sinistri non ancora denunciati alla Società alla data di scadenza della presente appendice non saranno risarcibili; - la cessazione del pagamento del premio da parte dei singoli Assicurati ancora in servizio determina la cessazione della prestazione assicurativa per sinistri non ancora denunciati alla Società alla data di scadenza del periodo di validità della garanzia per il quale è stato corrisposto il premio. Resta tuttavia inteso che, in caso di disdetta della garanzia prestata con la presente appendice da parte della Società, la Società stessa risponderà dei sinistri denunciati dagli Assicurati entro due anni dalla data in cui è stato posto in essere il comportamento non doloso che ha provocato il sinistro. ANM_RC_ed. Magg Pag. 5/9

6 - SOSPENSIONE O CESSAZIONE DEFINITIVA DAL SERVIZIO Resta convenuto che: - l'assicurato potrà richiedere la sospensione dell'assicurazione nei casi di cessazione temporanea dalle funzioni giudiziarie, a seguito di messa fuori ruolo, per distacco presso organismi non giurisdizionali o negli altri casi previsti dalla legge; in detti casi l'assicurato, al momento del rientro nelle sue funzioni, dovrà segnalare tale circostanza alla Società assicuratrice tramite la AON S.p.A. di Milano, al fine di rendere nuovamente operante la garanzia e sarà tenuto a corrispondere un premio annuo, se l'adesione avverrà nei primi sei mesi a decorrere dalla scadenza anniversaria di polizza. Se l'adesione avverrà nel secondo semestre, a decorrere dalla scadenza anniversaria di polizza, l'assicurato sarà tenuto a corrispondere un premio pari al 50% del premio annuo relativo all'annualità di riferimento. In ogni caso l'assicurazione avrà effetto dalla data dell'effettivo pagamento del premio e fino alla scadenza dell'annualità in corso; - in caso di decesso dell'assicurato o cessazione definitiva dal servizio resta confermata l'operatività della presente appendice, senza pagamento di ulteriore premio, a favore dell'assicurato o dei suoi eredi che dovranno comunicare l'avvenuta cessazione alla Società tramite la AON S.p.A di Milano. Art Esclusioni L'assicurazione non vale per: a. responsabilità derivanti da comportamenti dolosi di qualsiasi genere; b. il risarcimento di sanzioni, multe e ammende inflitte agli Assicurati o alla pubblica Amministrazione per fatto di questi ultimi; c. perdita, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, valori, titoli al portatore; d. perdite patrimoniali dovute a ritardi di qualsiasi genere, fermo restando che la garanzia si intende comunque operante qualora causa prima del ritardo sia unicamente un errore od omissione personalmente imputabile all'assicurato nell'esercizio delle sue funzioni. Art. 17 bis - Effetto e premio della presente appendice - Premio Minimo La presente appendice ha effetto dalle ore 24 del Il premio annuo, per ciascun Assicurato, comprensivo della garanzia di cui alla presente appendice, ammonta a 89,35 (ottantanove/35) Lire (Centosettantatremila) compreso imposte. Resta convenuto che: - Il premio di cui sopra è comprensivo della garanzia prestata dalla polizza base; - la validità della presente appendice è subordinata ad un minimo di Assicurati per ciascuna annualità assicurativa. - qualora, alla data del non fosse raggiunto il numero minimo di adesioni di cui sopra, le garanzie di cui alla presente appendice non saranno operanti con effetto dall'origine dell'appendice medesima; la quota parte di premio ad esse efferente, determinata in 36,15 (trentasei/15) Lire (settantamila), verrà rimborsata all'assicurato che avesse già provveduto al pagamento del premio, fermo restando la validità e l'operatività della polizza base. Art Magistrati militari Si conviene di considerare nel novero degli Assicurati con la presente appendice, i magistrati militari, aderenti all'associazione Nazionale Magistrati Militari che ne faranno richiesta. Per l'esazione dei relativi premi i Magistrati Militari assicurati effettueranno il versamento direttamente a AON S.p.A. di Milano. Art Nuove disposizioni legislative L'Art. 5 di polizza, modificato come da appendice n 30 si intende applicabile anche alle estensioni di garanzia di cui alla presente appendice. Art.21 - Premio rate successive Si conviene tra le parti che, a partire dall'annualità e successivamente di anno in anno: a. il premio dovuto alla Società, come da Art.16 e 17 bis che precede, deve intendersi aumentato nella misura del 5% del premio relativo all'annualità precedente; b. parimenti il limite di indennizzo pattuito per le garanzie di cui alla precedente appendice, come da Art. 7 che precede, deve intendersi automaticamente elevato, ogni anno, del 5% del massimale relativo all'annualità precedente; c. al raggiungimento del massimale di ,21 (trecentotrentaquattromiladuecentosessantaquattro/21) Lire cesserà automaticamente sia l'aumento del premio sia l'aumento del massimale; ciò fermo restando i limiti di risarcimento previsti in polizza per l'assicurazione ex Legge 117/1988 di cui alla polizza base. ANM_RC_ed. Magg Pag. 6/9

7 APPENDICE Contraente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI in persona del Presidente in carica. Domiciliato in : CAP : CITTA' : Roma PROV.: Roma Via: Palazzo di Giustizia Documento emesso a : Milano il 02 Luglio 1999 EFFETTO: ore 24 del TERMINE: ore 24 del Estensione di garanzia ai Giudici Onorari Aggregati Si conviene di estendere la validità della suddetta polizza ai Giudici Onorari Aggregati che, in qualità di Soci Aggregati della Contraente, abbiano esplicitamente richiesto di essere compresi tra gli assicurati di cui alla polizza medesima. Nei confronti dei predetti Giudici Onorari Aggregati, previo pagamento del relativo premio previsto in polizza per ogni assicurato, si intendono operanti le prestazioni e i massimali di garanzia contrattualmente previste per i Magistrati Ordinari. Ai fini della regolazione del premio, contrattualmente stabilita, dovranno essere elencati anche i nominativi dei predetti Giudici Onorari Aggregati. APPENDICE Contraente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI in persona del Presidente in carica. Domiciliato in: CAP: CITTA': Roma PROV.: Roma Via: Palazzo di Giustizia documento emesso a: Milano il 11 giugno 2001 EFFETTO: ore 24 del TERMINE: ore 24 del CONDIZIONI DI RINNOVO: annualità a) Si conviene tra le Parti che gli effetti di cui all'art. 21 dell'appendice n. 31 (riportante le MODIFICHE CONTRATTUALI INTERVENUTE CON EFFETTO DAL 15/04/98) devono intendersi sospesi per il periodo dal 15/04/1999 al 15/04/2002 e conseguentemente resta fermo il premio unitario in corso per il rinnovo relativamente all'annualità 15/04/ /04/2002; gli aumenti di cui al citato articolo saranno pertanto operativi a valere dalla data del 15/04/2002. (b) Si conviene altresì di estendere la garanzia ai danni rinvenienti dall'azione di rivalsa demandata alla Corte dei Conti ai sensi della Legge 24/03/2001 N. 89. Relativamente a detta estensione, la copertura assicurativa decorrerà dalla data di entrata in vigore della citata Legge per gli Assicurati già compresi in polizza a tale data e per gli iscritti all' Associazione contraente che, sulla base delle modalità contrattualmente previste, saranno compresi fra gli assicurati di cui alla polizza entro la data del 15/07/2001. Per gli iscritti all' A.N.M. che dovessero aderire alla copertura assicurativa dopo la data predetta la garanzia sarà operante dalle ore del giorno dell' effettiva adesione. c) Si prende atto dell'attuale denominazione del broker al quale è affidata la gestione del contratto: AON S.p.A. Via Andrea Ponti, 8/ Milano ANM_RC_ed. Magg Pag. 7/9

8 APPENDICE Contraente: in ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI in persona del Presidente in carica. Domiciliato in : CAP : CITTA' : Roma PROV.: Roma Via: Palazzo di Giustizia Documento emesso a : Milano il 28 Dicembre 2001 in n 3 originali EFFETTO: ore 24 del TERMINE: ore 24 del Estensione di garanzia ai Giudici Onorari di Tribunale Si conviene di estendere la validità della suddetta polizza ai Giudici Onorari di Tribunale che, in qualità di Soci Aggregati della Contraente, abbiano esplicitamente richiesto di essere compresi tra gli assicurati di cui alla polizza medesima. Nei confronti dei predetti Giudici Onorari di Tribunale, previo pagamento del relativo premio previsto in polizza per ogni assicurato, si intendono operanti le prestazioni e i massimali di garanzia come già pattuito per i Magistrati Ordinari. Ai fini della regolazione del premio, contrattualmente stabilita, dovranno essere elencati anche i nominativi dei predetti Giudici Onorari di Tribunale. APPENDICE Contraente: ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI in persona del Presidente in carica. Domiciliato in: CAP: CITTA': Roma PROV.: Roma Via: Palazzo di Giustizia Documento emesso a : Milano il 11/01/2002 EFFETTO: ore 24 del TERMINE: ore 24 del Estensione alla Legge n. 89 del 24/03/ Legge Pinto (precisazione) Di comune accordo tra le Parti si precisa quanto segue: In relazione al punto b) "Estensione di garanzia ai danni derivanti dall'azione di rivalsa demandata alla Corte dei Conti ai sensi della L. 24/03/2001 N. 89 (Legge Pinto) "dell'appendice N. 44 del 11/01/2001, la presente assicurazione comprende tutte le azioni di cui agli artt. N. 2 e N. 6 (norma transitoria), ancorché riferite a fatti e a comportamenti anteriori all'entrata in vigore della legge, a condizione che l'azione disciplinare e/o di responsabilità di cui all'art. N. 5 non sia stata promossa alla data di entrata in vigore della legge ovvero all'atto d'ingresso in copertura per i nuovi aderenti alla polizza. La garanzia continuerà ad operare anche dopo la cessazione definitiva della qualifica di magistrato o nei casi di collocamento a riposo, a condizione che venga versato una tantum un importo pari a "tre" annualità del premio in essere per l'annualità assicurativa in cui avviene la cessazione della qualifica di magistrato od il collocamento a riposo. Parimenti viene confermata l'operatività della polizza a favore degli eredi dell'assicurato". ANM_RC_ed. Magg Pag. 8/9

9 INFORMAZIONI Questo documento è un estratto delle condizioni di polizza predisposto per comodità dell assicurato e non costituisce elemento vincolante. In caso di dubbi o contestazioni farà fede solo l originale della polizza. L originale del contratto è depositato presso: Associazione Nazionale Magistrati Palazzo di Giustizia Roma Copia dello stesso potrà essere fornito a richiesta rivolgendosi a: - Associazione Nazionale Magistrati Palazzo di Giustizia Roma - AON SpA Via Andrea Ponti, 8/ Milano Tel Il contratto è intermediato da: AON SpA Società soggetta a direzione e coordinamento di Aon Italia S.p.A. Via Andrea Ponti, 8/ Milano t: f: w: Sede Legale e Direzione Generale: Via Andrea Ponti, 8/ Milano Capitale Sociale ,00 i.v. Iscrizione RUI B Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese Milano P.IVA Le Compagnie che hanno sottoscritto il rischio sono: Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. Via Mazzini, Torino Tel C.F. Reg. Imp. TO Allianz S.p.A. C.so Italia, Milano Tel C.F. P. Iva Reg. Imp. TS Società Reale Mutua di Assicurazione Via Corte D Appello, Torino Tel C.F. P. Iva Reg. Imp. TO Fondiaria Sai S.p.A. Divisione Sai Sede Legale: P.zza Della Libertà, Firenze Sede Divisione SAI : C.so Galileo Galilei, Torino Tel C.F. P. Iva Reg. Imp. FI (Sono indicate le Sedi Legali) Le Società sopra indicate sono state autorizzate ad operare e sono soggette al controllo di: ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Sede: Via Del Quirinale, Roma Tel Fax ANM_RC_ed. Magg Pag. 9/9

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