Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici. di Alberto Barbiero

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1 Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici. di Alberto Barbiero Nota di premessa: questa elaborazione sostituisce un precedente documento prodotto in data 7 settembre 2010, assorbendo gli elementi di innovazione normativa dettati dal d.l. n. 197/2010 e dala sua legge di conversione (n. 217/2010) e le interpretazioni rese dal Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/ La tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico (art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010). L art. 3 dela legge n. 136/2010 prevede che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. La disposizione è entrata in vigore il 7 settembre 2010 ed è stata successivamente modificata ed integrata (anche con norme di interpretazione autentica) dal d.l. n. 187/2010 e dalla legge di conversione dello stesso, la n. 217/ L ambito di applicazione oggettivoed esclusioni. La disposizione configura una serie di obblighi finalizzati a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nei quali siano impegnate risorse pubbliche, individuando principalmente: a) gli appalti e le altre tipologie contratuali relative al afidamento di lavori, servizi e forniture (risultando pertanto comprese le concessioni di lavori e servizi, nonchè gli affidamenti in economia); b) le forme di contribuzione pubblica (anche in tal caso con definizione latamente intesa). Il dato normativo incide quindi sui rapporti tra le stazioni appaltanti (o affidanti lavori o servizi in concessione) e gli operatori economici individuati come appaltatori o concessionari, nonché rientranti nela filiera dele imprese intervenienti nelo sviluppo del appalto o dela concessione Incidenza sugli appalti pubblici. La disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari deve essere quindi riferita a tutti i trasferimenti di risorse pubbliche riferibili a contratti perl esecuzione di lavori, la prestazione di servizi o la realizzazione di forniture, configurati anzitutto come: a) appalti, conseguenti al aggiudicazione di gara mediante procedure aperte o ristrete, nonché ad aggiudicazioni mediante procedure negoziate, dirette o precedute da gara informale (articoli 57 e 122, commi 7 e 7-bis del d.lgs. n. 163/2006); b) cottimi fiduciari, conseguenti al afidamento mediante procedure in economia (art. 125 del d.lgs. n. 163/2006); c) subappalti, quando correlati ad appalti pubblici di lavori, servizi o forniture (art. 118 del d.lgs. n. 163/2006); d) subforniture entro il 2%, quando correlate ad appalti pubblici di lavori, servizi o forniture (art. 118, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006). L ampia portata applicativa soto il profilo oggetivo comprende anche i contrati relativi a piccole forniture o a servizi di importo limitato, formalizzati a seguito di procedure in economia mediante affidamento con cottimo fiduciario. 1

2 L AVCP ha peraltro precisato (determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010) che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dal'esperimento o meno di una gara per l'afidamento del opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore. Sempre nel area degli appalti, quando questi siano afidati dale imprese pubbliche nel ambito dei setori speciali individuati dala diretiva 2004/17/CE e dal Codice, parte III, i flussi finanziari che ne derivano sono assoggetati al rispeto del art. 3 dela legge n. 136/2010, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività (AVCP, determinazione n. 10/2010). Rientrano tra i contratti per i quali trovano applicazione le norme sulla tracciabilità anche i contratti che formalizzano rapporti, più o meno articolati, di partenariato pubblico privato, come ad esempio i contrati di locazione finanziaria o il c.d. leasing in costruendo, disciplinato dal art. 160-bis del d.lgs. n. 163/2006 (rif.to AVCP, determinazione n. 8/2010) Incidenza sulle concessioni di lavori e servizi. L interazione tra commitente pubblico e operatore economico finalizzata al esecuzione di lavori o alla produzione di servizi può assumere anchela veste dela concessione, nel ambito della quale la componente economica unica o principale deriva dallo sfruttamento dei diritti di gestione del bene o del servizio. La disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari si applica pertanto anche alle: a) concessioni di lavori (concessioni di costruzione e gestione in base agli artt. 143 e ss. del d.lgs. n. 163/2006 o concessioni ex project financing, in base al art. 153 delo stesso Codice dei contratti pubblici); b) concessioni di servizi, quando formalizzate in base al art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 o a norme settoriali (es. artt. 112 e 115 del d.lgs. n. 42/2004 in ordine alla concessione per i servizi di valorizzazione dei beni culturali). Anche su questo punto l AVCP ha precisato che l art. 3 dela legge n. 136/2010 si applica ai concessionari di lavori pubblici e di servizi, dal momento che la normativa comunitaria ed il Codice dei contrati definiscono la concessione quale contratto a titolo oneroso, concluso in forma scrita, che presenta le stesse carateristiche di un appalto pubblico ad eccezione del fatto che il corrispettivo.. consiste unicamente nel dirito di gestire l opera (o i servizi) o in tale dirito accompagnato da un prezzo. La stessa Autorità rileva come, per quanto riguarda i corrispettivi incassati dai concessionari di servizio pubblico, corrisposti dagli utenti (ad esempio TARSU), gli stessi possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono, comunque, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente Ambito di applicazione oggettivo interpretazioni derivate. Sula base di tali considerazioni, l AVCP aferma come la normativa sula tracciabilità si applichi, in prima battuta, ai contratti di concessione e di appalto posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggeti aggiudicatori aventi ad oggeto l acquisizione di lavori, servizi e forniture e sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti. Deve pertanto ritenersi che rientrino nella sfera applicativa della norma tutti i contratti affidati dai soggeti o in base ai presupposti individuati dal art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, tra i quali rientrano anche quelli aggiudicati da soggetti privati (es. soggetti attuatori di un piano urbanistico) per l esecuzione di lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 2

3 Secondo l AVCP (determinazione n. 10/2010), inoltre, al fine di evitare elusioni della normativa sula tracciabilità, quest ultima trova altresì applicazione ai flussi finanziari relativi a contrati di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti. Sempre secondo l interpretazione del Autorità (determinazione n. 10/2010) la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo) è soggetta alla tracciabilità, non potendo essere esclusa dal ambito di applicazione dela legge n. 136/2010: conseguentemente, per tale fattispecie, è necessario richiedere il CIG alla stessa AVCP Esclusioni dal ambito di applicazione oggettivo. Il quadro normativo consente una serie di interpretazioni che determinano anche importanti esclusioni dall ambito di applicazione oggetivo del art. 3 dela legge n. 136/ a. Acquisizioni in amministrazione diretta. Secondo l AVCP, gli obblighi di tracciabilità non trovano anzitutto applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti. Tale ipotesi si configura quando la stazione appaltante provvede al esecuzione con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il ricorso al istituto in commento non integra, pertanto, la fatispecie del contrato d appalto con un operatore economico (AVCP, determinazione n. 10/2010). Questo elemento coincide con l analisi sviluppata dal Ministero del Lavoro, nel interpelo n. 10/2009 del 22 febbraio 2009, nel quale è precisato che il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità, ma anche che rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi e non anche nel caso di ricorso al amministrazione diretta, atraverso la quale le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assuntoper l occasione ( ). L amministrazione direta comprende tute le atività di fornitura (ma anche servizi) derivanti da acquisizioni nelle quali la stazione appaltante è assimilabile ad un consumatore, con riferimento a beni o servizi già pronti e disponibili per offerta al pubblico ad un numero indeterminato di soggetti. In genere, in tali casi, l bene (o il risultato del servizio) è acquistato direttamente da un operatore del amministrazione, per essere dallo stesso gestito, non configurandosi pertanto un atività complessa da parte del fornitore (riportabile al cottimo fiduciario) adattata a richieste del committente pubblico b. Trasferimenti a soggetti sottoposti a controllo analogo o ad altre amministrazioni pubbliche. L AVCP ritiene escluse dal ambito di applicazione dela legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa del ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contrato d appalto per difeto del requisito dela terzietà. 3

4 Ai fini dela tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l osservanza dela normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi. Pertanto, in base al interpretazione del AVCP, non sono soggeti a tracciabilità: a) le forme di corrispettivo rese al soggetto affidatario in house, sia per prestazioni relative a servizi pubblici locali, sia per attività rese come servizi strumentali (qualora il soggetto abbia tute le carateristiche previste dal art. 13 dela legge n. 248/2006); b) i contributi, assimilabili a corrispettivi, per garantire i c.d. servizi pubblici essenziali (es. nel ambito del trasporto pubblico locale); c) i contributi connessi a investimenti realizzati dal soggetto affidatario di servizi in house. In termini simili, l Autorità ritiene escluso del ambito di applicazione dela tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi al atività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato (AVCP, determinazione n. 10/2010). Sono annoverabili per analogia in questa categoria, ad esempio: a) i trasferimenti relativi ad attività gestite in forma associata (es. gestione associata di un ufficio per servizi comuni a più enti locali); b) le forme di contribuzione diversa, finalizzate alo sviluppo del atività istituzionale da parte del soggetto pubblico percettore (es. contributi a consorzi obbligatori) c. Risorse economiche connesse a risarcimenti danni e ad indennizzi per espropri. L AVCP ha fornito (determinazione n. 10/2010, punto 2.4.) anche alcune importanti puntualizzazioni con riguardo ai risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate. Secondo l Autorità, tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggeti agli obblighi di tracciabilità. E evidente che deti soggeti non possono essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Ragioni non dissimili hanno indoto l AVCPa considerare estranei agli obblighi di tracciabilità le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori, ritenendo, infatti, che, anche in tal caso, difeti il requisito soggetivo richiesto dal comma 1 del articolo 3 dela legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della filiera delle imprese. Pertanto, gli indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali al uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili Problematiche relative ai c.d. contratti esclusi (in tutto o in parte) dal applicazione del Codice dei contratti pubblici. Secondo l AVCP (determinazione n. 10/2010, punto 2.7) la normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contrati, purché gli stessi siano riconducibili ala fatispecie del appalto. Ad esempio, sono da ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti previsti dagli articoli 16 (contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (contratti segretati o che si esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali). 4

5 Per l Autorità, parimenti, devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nel alegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo alcune disposizioni del Codice dei contrati. A titolo esemplificativo, si osserva che l acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, rientrante nel alegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l assolvimento degli oneri relativi ala tracciabilità. Il rapporto tra l operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contrati d opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile al ipotesi prevista dal articolo 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dal indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l osservanza dele altre disposizioni. Altre puntualizzazioni sono state rese con riguardo al articolo 19, comma 1 del Codice dei contrati. Quest ultimo contempla una molteplicità di figure contratuali eterogenee, non tute qualificabili come contrati d appalto. Per l AVCP, atitolo esemplificativo, gli obblighi di tracciabilità non si estendono ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) ed alle figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196). Parimenti esclusi dal perimetro di applicazione della tracciabilità sono i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a), nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c). Sono invece soggetti alla tracciabilità i contrati pubblici di cui al articolo 19, comma 1 che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla lettera a), secondo periodo, ed i contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f). Quanto al secondo comma del articolo 19, lo stesso esclude l applicazione del Codice dei contrati agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato. Si ritiene, al riguardo, in considerazione della ratio della legge n. 136/2010, che detti appalti non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici (per un esempio di soggetti rientranti in tale previsione normativa, si veda la sentenza del TAR Toscana n.1042/2010). Rientrano in tale quadro, ad esempio: a) convenzioni tra l Amministrazione locale e le Università per atività realizzate congiuntamente (es. progetti speciali); b) convenzioni con amministrazioni deputate a svolgere atività in esclusiva (ad es. l ARPA per alcune tipologie di controlli ambientali) L esclusione dal ambito applicativo oggettivo dele c.d. spese economali. Per le amministrazioni pubbliche una dele più importanti esclusioni dal ambito applicativo oggetivo del art. 3 dela legge n. 136/2010 riguarda le c.d. spese economali. L AVCP ha precisato inizialmente (determinazione n. 8/2010) che non rientrano nel ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. 5

6 A titolo puramente esemplificativo, l Autorità fa rientrare nella casistica le spese per imposte, tasse e altri diritti erariali, le spese postali, valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l acquisto di materiale dimodesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni La stessa AVCP ha fornito ulteriori chiarimenti (determinazione n. 10/2010, punto 2.3), evidenziando come per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte dele stazioni appaltanti l utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente. Secondo l Autorità si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno: ad esempio, il testo unico delle leggi sul ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce che il regolamento di contabilità di ciascun ente preveda l istituzione di un servizio di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare (articoli 152 e 153 TUEL). Il regolamento contiene un elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali del ente (non compatibili con gli indugi dela contratazione e l emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo fissato, anch esso, nel medesimo regolamento; la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale al acquisto indiferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa. Le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dal amministrazione mediante l introduzione di un elenco detagliato al interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuatea fronte di contrati d appalto. Infine l AVCP puntualizza che la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente. A titolo esemplificativo, si può rammentare quanto stabilito dal d.p.r. 4 settembre 2002 n. 254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, il quale contempla le disposizioni che il regolamento di ciascun ente deve specificare riguardo la gestione delle spese di modesta entità, contenute entro importi certi e prefissati. Tale regolamento, in particolare, prevede che il cassiere provveda, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle minute spese di ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie. Anche in questo caso, pertanto, le spese ammissibili devono essere tipizzate dal amministrazione mediante l introduzione di un regolamento interno, nel rispeto dei propri limiti di spesa ed al infuori dei contrati di appalto. L efetuazione di tali spese, quindi, comporta: a) che sussista per le stesse un fondo economale; b) che siano disciplinate le tipologie di spese e le loro caratterizzazioni (spese di limitato valore e/o urgenti, ecc.); c) che la loro effettuazione avvenga mediante acquisto diretto, senza presupposto di tipo contrattuale rapporti economici connessi al contratto di appalto (cauzioni e cessioni di crediti). L AVCP ha precisato (sia nella determinazione n. 8/2010 che in quella n. 10/2010) che, ai sensi del comma 3 del articolo 3 dela legge n. 136/2010, possono essere eseguiti con strumenti 6

7 diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP, restando fermo l onere di conservare idonea documentazione probatoria. Per quanto riguarda le cessioni di credito, l interpretazione del AVCP (determinazione n. 10/2010, punto 2.3.) evidenzia come tale strumento di finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non venisse precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti al appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato L ambito di applicazione soggettivo. L accezione del ambito applicativo soggetivo dele disposizioni del art. 3 dela legge n. 136/2010 è molto ampia ed è riferibile ai contratti per lavori, servizi o forniture pubblici formalizzati da amministrazioni aggiudicatrici, quali: a) amministrazioni pubbliche (secondo la classificazione riconducibile al art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001); b) organismi di diritto pubblico (ad es. società partecipate), secondo i parametri desumibili dal art. 3, comma 26 del d.lgs. n. 163/2006. Sono, inoltre, sottoposti agli obblighi exarticolo 3 gli enti aggiudicatori di cui al articolo 207 del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse le imprese pubbliche (AVCP, determinazione n. 8/2010). Il dato sancito dal art. 3 dela legge n. 136/2010 coinvolge tuttavia anche le numerose casistiche inerenti soggetti privati che affidano appalti pubblici, desumibili dalle fattispecie enucleate dal art. 32, comma 1, letere d) e) g) del d.lgs. n. 163/2006. In tale novero rientrano, pertanto, anche gli appalti aggiudicati da soggetti privati per l esecuzione di lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Sempre in ordine agli appalti, la disposizione individua, inoltre, gli operatori economici tenuti agli obblighi di tracciabilità, correlandoli alla filiera dele imprese, interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche. L art. 6, comma 3 dela legge n. 217/2010 ha prodoto un interpretazione autentica del espressione filiera dele imprese, precisando che si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. Secondo l AVCP (determinazione n. 8/2010) l intento del legislatore è dunque quelo di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggeto del contrato. Per l Autorità, quindi, se tale è la ratio, ciò che deve essere tenuto in considerazione non è tanto il grado di affidamento o sub affidamento, bensì la tipologia di affidamento (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l esecuzione del contrato principale), a prescindere dal livelo al quale lo stesso viene effettuato. Pertanto, la tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata: a) ai rapporti derivanti dai contratti di subappalto propriamente intesi; 7

8 b) ai rapporti connessi ai subcontrati assimilati ai subappalti ai sensi del articolo 118, comma 11, prima parte, del Codice (con il termine subcontrati, si intenda l insieme più ampio dei contrati derivati dal appalto, ancorché non qualificabili come subappalti, riconducibili al articolo 118, comma 11, ultima parte, del Codice, nel quale il termine subcontratto viene usato come contratto derivato, non qualificabile come subappalto, bensì soggetto a comunicazione nei confronti del committente). Da questi elementi interpretativi e dai Protocolli di legalità promossi dalle prefetture in vari contesti territoriali, il quadro applicativo soggettivo della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è desumibile con riferimento: a) ai subappaltatori; b) ai subfornitori e subcontraenti, a qualsiasi titolo intervenienti nelo sviluppo del appalto. L art. 3 dela legge n. 136/2010 prevede l obbligo di costituzione dei conti correnti dedicati anche per i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, tra i quali rientrano: a) i concessionari di lavori pubblici (in forza, in particolare, degli obblighi per gli stessi di gestire gli appalti secondo le regole del Codice dei contrati pubblici, come previsto dal art. 142, comma 4 dello stesso d.lgs. n. 163/2006); b) i concessionari di servizi (peraltro anch essi tenuti al rispeto dela normativa generale in materia di appalti pubblici in funzione, ad esempio, di quanto statuito dal art. 32, comma 1, lett. f del d.lgs. n. 163/2006); c) i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici e configurati come stazioni appaltanti per appalti pubblici in funzione del utilizzo di tali risorse per la realizzazione del finanziamento (peraltro di norma assoggettato a rendicontazione dettagliata obbligatoria). La disposizione non risulta di semplice interpretazione in relazione a quei soggetti ai quali le amministrazioni pubbliche (soprattutto quelle locali) erogano finanziamenti: a) in forma di contributo, per la realizzazione (in piena autonomia) di programmi di attività o di progetti specifici, quali possono essere configurate le associazioni senza scopo di lucro; b) in forma di rimborso spese, a fronte della realizzazione di attività assoggettate ad una convenzione, come nel caso delle associazioni di volontariato o di promozione sociale. In entrambe queste ipotesi si rilevano elementi che connotano la corresponsione di risorse come finanziamenti pubblici, ma non immediatamente riconducibili alla resa di forniture, servizi o lavori strettamente intesi. Gli affidamenti in gestione ad associazioni sportive dilettantistiche di impianti sportivi rientrano invece nel modello della concessione di servizi e, pertanto, ricadono nella sfera applicativa della norma in funzionedela streta riconducibilità ala fatispecie prevista dal art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/ Problematiche relative al applicabilità dela disposizione ai rapporti contrattuali con lavoratori autonomi. La disposizione individua isoggeti correlandoli ala filiera dele imprese interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Risulta pertanto problematica rispetto alla soddisfazione degli adempimenti la definizione della posizione dei lavoratori autonomi che intrattengono rapporti diretti con le stazioni appaltanti pubbliche. L AVCP ha precisato (determinazione n. 8/2010) che per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta. In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme si applicano a tuti i soggeti di cui al articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti 8

9 servizi. Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo dela figura del operatore economico (persona fisica o giuridica) sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito. L AVCP specifica poi che ricadono nel obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi. Tuttavia è necessario distinguere le situazioni nelle quali il rapporto con il libero professionista viene ad essere concretizzato sulla base di norme del Codice dei contratti pubblici (appalti, cottimi fiduciari, incarichi tecnici) da quelle nelle quali il rapporto assume le connotazioni del atività consulenziale, con afidamento fondato su disposizioni diverse (es. art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001). Assumendo a riferimento gli elementi definiti dagli interventigiurisprudenziali, del Avcp e del Ministero del Lavoro in relazione alla differenza tra incarichi professionali e appalti (anche in funzione delle verifiche di regolarità contributiva mediante richiesta del Durc agli enti previdenziali), è possibile ipotizzare un interpretazione distintiva, per la quale: a) quando l atività sia afidata al professionista (in particolar modo per le prestazioni intellettuali consulenziali) in forza delle disposizioni regolanti il conferimento di incarichi professionali e si evidenzi la caratterizzazione dalla personalità della prestazione (ad es. nel caso di una consulenza resa con un parere), la formalizzazione avviene con un contratto di prestazione d opera ai sensi degli art e seguenti del codice civile e, pertanto, al rapporto non è applicabile il complesso di obblighi detati dale disposizioni contenute nel art. 3 dela legge n. 136/2010, che fa invece riferimento ala resa di servizi, al efetuazione di forniture o al esecuzione di lavori; b) quando l atività sia afidata al professionista in base a procedure disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), comprese quelle in economia ex art. 125 dello stesso decreto, e si evidenzi la resa della stessa come prestazione di servizi, la formalizzazione si concretizza mediante un contratto di appalto o di cottimo fiduciario, comportando pertanto una relazione rientrante nel ambito applicativo del art. 3 dela legge n. 136/2010. L AVCP ha confermato tale quadro, precisando (determinazione n. 10/2010, punto 2.7) di non ritenere soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ( Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ). Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio. L AVCP rileva come si trati di contrati d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c. - che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio. Tali collaborazioni sono state infatti definite (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 14 gennaio 2009, n. 7) come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicazione delle competenze istituzionali del ente e per il conseguimento di obietivi e progeti specifici; pertanto, di regola, le colaborazioni esterne operano nel ambito dela c.d. atività di amministrazione ativa tesa a perseguire le finalità proprie del ente locale che, altrimenti, per l assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere. Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, l AVCP raccomanda ale stazioni appaltanti di porre particolare atenzione nel operare la distinzione tra contrato di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel decreto n. 165/ e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità. 9

10 3. L applicabilità del dato normativo ai contratti di appalto in essere al momento del entrata in vigore della legge n. 136/2010. La legge n. 136/2010 delinea il complesso di obblighi in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari detati dal art. 3 senza stabilire espressamente una norma transitoria, una previsione di retroattività o una disposizione applicativa. A tale funzione ha provveduto l art. 6, commi 1 e 2 dela legge n. 217/2010, che ha recepito nella sua disciplina elementi di regolazione delle principali problematiche rilevate nella prima fase applicativa della disposizione. La prima parte della disposizione di interpretazione autentica (comma 1) stabilisce che l articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. La seconda parte (comma 2) della norma prevede invece che i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 dello stesso decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni. Secondo l AVCP (determinazione n. 10/2010, punto 1) ala luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla legge n. 136/2010, gli obblighi di tracciabilità trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre Tali contratti devono quindi recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità. Per quanto concerne, invece, i contrati sotoscriti prima dela stessa data, l articolo 6 comma 2 del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati ale norme sula tracciabilità entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La legge di conversione è in vigore dal 19 dicembre 2010, quindi il periodo transitorio scade il 18 giugno Il medesimo comma 2 prevede, poi, che tali contrati, ai sensi del articolo 1374 del codice civile (c.c.), si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni. L articolo 1374 c.c. stabilisce che il contrato obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l equità (si trata dela c.d. etero integrazione normativa). Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi. Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle, è quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal 10

11 comma 8 del articolo 6 dela legge n. 136/2010, consentendo altresì di abbattere gli elevati costi connessi. L integrazione automatica dei contrati semplifica, inoltre, gli oneri di controlo posti in capo ale stazioni appaltanti dal comma 9 del articolo 3 dela legge n. 136/2010, per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre 2010 ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, dal momento che anch essi, come osservato, devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilità. Al riguardo, l AVCP suggerisce ale stazioni appaltanti, per i contrati in corso di esecuzione ala scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto. Peraltro, l Autorità precisa che fino ala scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG. Risulta evidente, da questo ultimo elemento interpretativo, che un contratto stipulato prima del entrata in vigore del art. 3 dela legge n. 136/2010 e con scadenza prima del termine del periodo transitorio(appunto il 18 giugno 2011) è ipotizzabile una non sotoposizione de facto alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Modalità generalidi soddisfazione del adempimento previsto dala disposizione La configurazione del conto corrente dedicato. L art. 3, comma 1 dela legge n. 136/2010 obbliga i soggeti individuati ad utilizzare, per la gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, uno o più conti correnti bancari o postali, attivati presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati a tale funzione, anche non in via esclusiva. Gli appaltatori, affidatari di altri contratti, concessionari e destinatari di finanziamenti pubblici possono quindi scegliere se riportare il complesso delle transazioni derivanti dal rapporto con il soggetto che corrisponde la componente economica rapportata ad una prestazione con finalizzazione pubblica: a) ad un unico conto corrente, potendo considerare che i versamenti riporteranno elementi distintivi dettagliati; b) a più conti correnti, volendo eventualmente ottimizzare la gestione delle risorse in rapporto al singolo appalto soprattutto a fronte di quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3 dello stesso articolo). La prima opzione è rafforzata dalla previsione per cui i conti correnti dedicati alla gestione delle transazioni da commesse pubbliche possono esserlo anche non in via esclusiva per ogni rapporto. L art. 6, comma 4 dela legge n. 217/2010, in sede di interpretazione autentica, ha precisato che proprio l'espressione: "anche in via non esclusiva" di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purchè per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. Su tale aspeto, l Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazione n. 8/2010, punto 4) ha evidenziato che, a fronte di quanto stabilito dalla norma di interpretazione 11

12 autentica, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. Secondo tale interpretazione, quindi, il conto dedicato può ben essere un conto aziendale (per le imprese) o professionale (per i liberi professionisti e lavoratori autonomi), sul quale possono transitare risorse sia dalle commesse pubbliche, sia da commesse private. Per gli operatori economici l evidenziazione dele due tipologie di flussi sarà distinta dala gestione, per queli derivanti dale commesse pubbliche, degli adempimenti previsti dal art. 3 della legge n. 136/2010, mentre a contrario, per i pagamenti correlati a commesse private, l elemento distintivo sarà desumibile a contraris dala non sotoposizione ai passaggi codificativi. Nulla vieta, peraltro, che in sede di bonifico per un pagamento relativo ad una commessaprivata, l operatore economico possa evidenziare il trasferimento di risorse con note nela motivazione (es. ris. da commessa privata ). Secondo l AVCP è anche ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste La comunicazione dei dati relativi al conto corrente dedicato. Il comma 7 del art. 3 dela legge n. 136/2010 stabilisce un adempimento specifico anche in capo ai soggetti economici di cui al comma 1 (appaltatori, affidatari di concessioni, subappaltatori, subcontratenti, soggetti destinatari di finanziamenti pubblici), sancendo che essi devono comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti devono provvedere anche a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve riportare tuti gli elementi utili al efetuazione del movimento finanziario, quali, in particolare: a) i riferimenti specifici del impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e del unità produtiva che gestisce l appalto, il codice fiscale; b) tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (Codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente); c) i nominativi e i riferimenti specifici dei soggeti (persone fisiche) che, per l impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale; d) l eventuale indicazione dela relazione tra il conto corrente dedicato e l appalto (se il conto è stato ativato unicamente per quel appalto). Anche in tal caso l adempimento può essere soddisfato con una comunicazione sintetica(si veda l Alegato B), per la quale, tuttavia, è necessario che il soggetto che la effettua provveda a: 12

13 a) inviarla mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata); b) verificarne l avvenuta riconduzione alle procedure contabili della stazione appaltante. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza ed il fatto che esso è già stato utilizzato per commesse pubbliche, al fine di non incorrere nele sanzioni previste dal art. 6 per la tardiva comunicazione dele informazioni. L AVCP ha su questo punto precisato (determinazione n. 8/2010, punto 7) che il termine utilizzazione è stato impiegato nel senso di destinazione del conto ala funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non é ipotizzabile l utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi ala commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione dei dati relativi al conto corrente dedicato deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L AVCP ha inoltre rilevato come (determinazione n. 10/2010, punto 4), considerando che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, sia ammissibile che lo stesso comunichi il conto corrente dedicato una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive. Al fine di rafforzare gli effetti della disposizione, è opportuno che nei documenti fiscali emessi ai fini del otenimento del pagamento, i soggeti appaltatori, afidatari, concessionari e destinatari di finanziamenti provvedano a riportare negli stessi gli estremi del conto corrente dedicato (richiedendo tale adempimento in sede contrattuale) La gestione del conto corrente dedicato. Riguardo alla tenuta di tali conti, la disposizione stabilisce (secondo periodo del comma 1 del art. 3 dela legge n. 136/2010) che ogni soggetto appaltatore o affidatario (o subappaltatore o sub affidatario o subfornitore), nonché il concessionario o fruitore di finanziamenti pubblici è tenuto, per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonchè alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo, alla registrazione sui conti correnti dedicatie (salvo quanto previsto al comma 3) al efetuazione esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Correlativamente, i soggetti che corrispondono le somme relative a tali movimenti finanziari sono tenuti ad effettuarli utilizzando le stesse tipologie di strumenti: la norma non ammette (fatto salvo che per le particolari tipologie di pagamenti previste dal comma 3) soluzioni con pagamenti in contante. L AVCP (determinazione n. 8/2010, punto 4, subpunto 2) evidenzia che per quanto riguarda gli strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità dele operazioni, il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche); queste ultime costituiscono un servizio di pagamento, prevalentemente usato tra imprese per la riscossione di crediti commerciali, che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute bancarie cartacee con un flusso elettronico di 13

14 informazioni. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG siano inseriti fin dal inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l eventuale pagamento che può essere abbinato ale informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore. Secondo l Autorità diversa appare la situazione che connota, alo stato, il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) che attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità. Il RID costituisce il principale servizio di addebito preautorizzato offerto in Italia; esso consente di efetuare l incasso di crediti derivanti da obbligazioni contratuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione al addebito in conto da parte del debitore. Il flusso telematico che atualmente gestisce il RID non sembra in grado di gestire i codici. E in corso di valutazione la possibilità di realizzare soluzioni tecniche alternative: tra queste, l abbinamento univoco dei codici ala delega RID al ato di ativazione del rapporto, con successiva gestione dela fase di riscontro nel ambito dela c.d. procedura di alineamento eletronico degli archivi. Si segnala, altresì, che lo strumento paneuropeo assimilabile al RID - il SEPA Direct Debit, le cui specifiche sono definite nel ambito del Rulebook redatto dallo European Payment Council - reca un campo libero facoltativo nel quale potrebbero essere presumibilmente ospitati i codici in parola. Questo strumento non è ancora diffuso: ove divenisse di ampio utilizzo si potrà valutare la sua concreta adeguatezza a rispettare il requisito della piena tracciabilità. Secondo l AVCP è peraltro onere dei soggeti tenuti al osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione atestante l assolvimento degli obblighi. In sede di conversione del d.l. n. 187/2010 nella legge n. 217/2010 la disposizione è stata ulteriormente flessibilizzata, ammetendo anche l utilizzo di strumenti di incasso, che consentano di assicurare la tracciabilità del flusso, ossia l identificazione del soggeto che si presenta per l incasso. In tale novero rientrano vari strumenti elettronici che garantiscono la tracciabilità nei termini richiesti dal art. 3 dela legge n. 136/2010, quali, ad esempio: a) strumenti validi a livello internazionale: a.1.) addebito diretto SEPA, con riscossione elettronica dei crediti in virtù di un autorizzazione di addebito rilasciata dal debitore utilizzabile nel intera area economica SEPA; a.2.) POS (Point of Sale),accredito eletronico al ato del pagamento con bancomat o carta di credito; b) strumenti validi esclusivamente in Italia: b.1.) autorizzazione di addebito R.I.D., riscossione elettronica dei crediti in virtù di un autorizzazione di addebitorilasciata dal debitore; b.2.) ricevuta bancaria Ri.Ba., riscossione elettronica dei crediti previo invio di un avviso di scadenza da parte della banca del beneficiario Il pagamento è effettuabile solamente entro la scadenza; b.3.) avviso di pagamento M.Av. con avviso di scadenza, riscossione elettronica dei crediti previo invio di un avviso di scadenza da parte della banca del beneficiario Il pagamento è possibile anche dopo la data di scadenza; b.4.) bollettino bancario, con il quale il beneficiario gestisce autonomamente il suo sistema di incasso (stampae recapito del avviso di pagamento). E pertanto ipotizzabile che tra gli strumenti di incasso possa essere utilizzato anche il bancomat, a condizione che il suo utilizzo permeta l identificazione del soggeto percipiente Gestione della tracciabilità in rapporti intergruppo. L AVCP (determinazione n. 10/2010, punto 5.1.) rileva come i flussi finanziari tra soggetti facenti parte della stessa filiera possano riguardare anche imprese appartenenti ad un medesimo gruppo. 14

15 Anche in questo caso deve essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti tramite il CIG/CUP e l utilizzodi conti bancari/postali dedicati. Nel caso in cui, per il regolamento dele transazioni e la gestione dela liquidità al interno di un gruppo, siano utilizzati sistemi di tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono l efetuazione degli incassi e dei pagamenti su conti bancari di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi a fine giornata sui conti dela capogruppo, l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari da e verso soggetti esterni al gruppo è assolto con riferimento alle registrazioni dei pagamenti effettuate sui conti delle singole società. Nel caso di rapporti infragruppo, qualora il cash pooling costituisca una mera facilitazione contabile interna al gruppo societario senza reale fuoriuscita di fondi, tale strumento non sembra essere in contrasto con la normativa sulla tracciabilità. Diversamente, e cioè qualora tale sistema implichi flussi finanziari effettivi a fronte di prestazioni che rientrano tra quelle incluse nella filiera, detto sistema deve costruito in modo da garantire la tracciabilità atraverso l inserimento del CIG/CUP Gestione della tracciabilità in rapporti con broker e assicurazioni. L AVCP evideniza (determinazione n. 8/2010, punto 4, sub-punto 5) che per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui al articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 setembre 2005, n. 209), identificato quale conto dedicato ai sensi dela legge n. 136/2010, senza richiedere l accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L articolo 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa al accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando indicato in via generale. 5. Gestione dei movimenti finanziari per pagamenti riferiti a dipendenti, consulenti e fornitori impegnati dal appaltatore o concessionario nelle commesse pubbliche. Il comma 2 del art. 3 delinea alcuni obblighi rilevanti per i soggeti appaltatori o afidatari di commesse pubbliche o destinatari di finanziamenti pubblici in ordine alla gestione delle risorse acquisite. La norma prevede infatti che i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. Tali corresponsioni riguardano situazioni nelle quali: a) i dipendenti o i consulenti hanno prestato la loro opera con incidenza, anche per quota parte o relativa, nello svolgimento delle attività relative ala commessa pubblica tracciata ; b) i fornitori hanno assicurato al soggetto appaltatore, affidatario o destinatario di finanziamenti pubblici beni o servizi impiegati, anche per quota parte o relativa, nello svolgimento delle attività relative alla commessa pubblica. Si viene pertanto a determinare una situazione nella quale: a) nel conto corrente dedicato confluiscono le risorse della commessa pubblica; 15

16 b) tali risorse devono essere utilizzate per il pagamento di dipendenti, consulenti e fornitori di beni o servizi, anche, ad esempio, quando l atività complessivamente faturata dal consulente o dal fornitore comprenda solo alcune prestazioni riferite alla commessa pubblica. Tale prefigurazione interpretativa è confermata dalle previsioni contenute nel comma 4 dello stesso art. 3, il quale prevede che ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A fronte di tale struttura, il soggetto appaltatore, affidatario o destinatario di finanziamenti deve: a) ricondurre tutti i pagamenti verso dipendenti e soggetti terzi per attività inerenti le commesse pubbliche al conto corrente dedicato; b) pagare con le risorse del conto dedicato anche prestazioni rese dai dipendenti, dai consulenti e dai fornitori per attività che non sono per nulla connesse alle commesse pubbliche; c) reintegrare il conto dedicato per le spese sostenute per le attività non connesse alle commesse pubbliche di cui al precedente punto b), traendo le somme necessarie da altro conto corrente aziendale. L AVCP (determinazione n. 8/2010, punto 6.1.) ha fornito un interpretazione di tipo operativo rispetto a tale parte della norma, affermando che con riferimento a tali pagamenti ritiene che non vada indicato il CIG/CUP. I pagamenti di cui al comma 2 del articolo 3 devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità dele operazioni per l intero importo dovuto, essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo. Secondo l Autorità, l utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG). La disposizione configura, di fatto, una situazione particolare, nella quale il dipendente o il consulente (soggeto legato al impresa da un contratodi prestazione d opera) costituisce il punto di arrivo del flusso economico assoggetato al tracciamento, per cui risulta imprescindibile l identificazione del soggeto (atraverso lo strumento di pagamento), ma non hanno rilevanza gli obblighi funzionali (es. indicazione del CIG). L interpretazione del Autorità sembra tutavia evidenziare l utilizzo del assegno (in ogni caso non del contante) per il pagamento solo a fronte di condizioni molto particolari. 4. Gestione dei movimenti finanziari per pagamenti riferiti a enti previdenziali, assicurativi e istituzionali o a soggetto gestori di servizi pubblici. I soggetti appaltatori o affidatari di commesse pubbliche, nonché i soggetti concessionari o destinatari di finanziamenti pubblici possono eseguire (comma 3 del art. 3 dela legge n. 136/2010) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. La normativa prevede anche che per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal 16

17 bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Per quanto riguarda l espressione spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a euro l AVCP (determinazione n. 8/2010, punto 6.2.) ha precisato che la soglia indicata di 500 euro è riferita al ammontare di ciascuna spesa e non al complesso dele spese sostenute nel corso della giornata (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti diprotezione civile ). Inoltre l ultimo periodo del comma 3 stabilisce che l'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. L AVCP (determinazione n. 10/2010, punto 5.2.) evidenzia come nela disposizione venga prevista la possibilità per gli operatori economici di istituire un fondo cassa cui attingere per effettuare le spese giornaliere e come tale fondo possa essere costituito a favore di uno o più dipendenti sempre con strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni; pertanto può essere creato servendosi del bonifico bancario o postale o di altri mezzi considerati equipollenti al fine di consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie. L AVCP (determinazione n. 8/2010, punto 6.2.) rileva che i pagamenti previsti dal art. 3, comma 3 della legge n. 136/2010 devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l indicazione del CIG/CUP. Oltre agli strumenti più noti, per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato. E presumibile che tali opzioni possano essere quindi concretizzate mediante il ricorso al pagamento mediante bancomat o carta di credito. 5. Modalità specifiche per la gestione dei pagamenti in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari. L art. 3 dela legge n. 136/2010 definisce in modo detagliato, sopratuto per gli appalti, anche: a) le modalità di effettuazione dei movimenti finanziari; b) gli elementi che devono essere messi a disposizione dei soggetti appaltatori o affidatari dalla stazione appaltante per la precisa identificazione dela transazione in rapporto ala commessa pubblica; c) gli elementi necessari per garantire la piena responsabilizzazione dei soggetti appaltatori o affidatari di commesse pubbliche, nonché concessionari o destinatari di finanziamenti pubblici in relazione alla soddisfazione degli adempimenti inerenti il riconoscimento dei movimenti finanziari Elementi generali configurativi dei principali adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per le stazioni appaltanti. Il comma 5 (nella formulazione modificata dalla legge n. 217/2010) stabilisce che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche 17

18 e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. L AVCP (Determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010, partic. Punto 3) rileva che il CIG rappresenta il codice che identifica il singolo afidamento nel ambito del progeto, a fronte del quale si esegue il pagamento, mentre il CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Pertanto evidenzia che i due codici rispondono ad esigenze diverse. Il CUP è un codice che serve per l identificazione e per il monitoraggio degli investimenti pubblici, le cui modalità di acquisizione sono state chiaramente specificate dal MEF in una guida sintetica, rinvenibile a questo URL: Devono essere registrati al Sistema CUP i progetti d'investimento pubblico finanziati con risorse: a) provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico; b) destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla normativa in materia di appalti pubblici) e all'agevolazione di servizi e attività produttive; c) finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo. In sintesi, l AVCP (determinazione n. 10/2010) precisa che la richiesta del CUP è obbligatoria, a prescindere dal importo e dala natura dela spesa (corrente o in conto capitale), per un Progeto di investimento pubblico (articolo 11, legge n. 3/2003), cioè quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili: la presenza di un decisore pubblico; la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche; la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti; la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l obietivo. Quando il CIG e/o il CUP non siano stati comunicato in precedenza (o non sia stato possibile desumerlo da atti di gara e successivo contratto), il soggetto appaltatore, affidatario, concessionario o destinatario di finanziamenti pubblici è opportuno che si faccia parte per richiedere alla stazione appaltante il particolare codice relativo alla commessa pubblica nella quale interviene, formalizzando la richiesta con comunicazione specifica (e distinta), anche in forma sintetica (si veda l alegato A). L amministrazione pubblica o comunque la stazione appaltante afidataria dela commessa pubblica deve fornire risposta tempestivamente, dovendo considerare che la mancata disponibilità dei riferimenti impedisce al soggetto appaltatore, affidatario, concessionario o destinatario di finanziamenti addirittura di poter gestire ogni operazione finanziaria relativa alla commessa. IlCIG e/o il CUP, infati, seguono le risorse: a) nel trasferimento dal erogante pubblico al soggetto interveniente nella commessa; b) nei pagamenti che il soggetto appaltatore/affidatario realizza a favore di dipendenti, fornitori e consulenti. L obbligatoria indicazione del Codice identificativo Gara e/o del Codice Unico di Progetto negli atti di gara per gli appalti più importanti e negli atti dei procedimenti attributivi di finanziamenti (particolarmente se incidenti su fondi Ue) costituisce garanzia per i soggetti appaltatori e per i destinatari principali dei finanziamenti, ma, al fine di assicurare piena 18

19 trasparenza nel quadro complessivo di gestione dei movimenti finanziari, è necessario che ne sia fornita specificazione anche: a) nei contratti di appalto; b) nei contratti di subappalto e di subfornitura; c) negli atti selettivi e nei contratti di cottimo fiduciario correlabili a commesse pubbliche censite mediante il CIG; c) negli atti di regolazione dei rapporti per concessioni; d) negli atti di regolazione dei rapporti per i finanziamenti pubblici Precisazioni relative al inserimento del CIG negli strumenti di pagamento al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. L AVCP ha fornito molte indicazioni preci sative in merito al acquisizione del CIG ed al suo inserimento negli strumenti di pagamentoper consentire l otimale gestione degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L Autorità ha sotolineato (determinazione n. 10/2010, punto 3), in relazione al CIG, che prima del emanazione dela legge n. 136/ 2010, il Codice Identificativo Gara veniva utilizzato al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti ala vigilanza del Autorità. Il CIG è invece divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dal importo del contrato (come peraltro confermato dal art. 1 dela deliberazione AVCP 30 novembre 2010). Al contrario, il versamento del contributo in favore del Autorità rimane dovuto secondo le modalità e l entità stabilite annualmente con deliberazioni del Consiglio, ai sensi del articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n Secondo l AVCP, la ratio della norma è tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti dela filiera; l indicazione dei codici CIG e CUP ha proprio la finalità, insieme ale altre modalità previste dala legge, di rendere l informazione tracciante. Di conseguenza, in caso di pagamenti per prestazioni comprese in subcontratti/forniture che rientrano nella filiera e che siano destinate a più contratti di appalto, ciò che rileva è inserire il CIG afferente al flusso finanziario che viene concretamente movimentato. L Autorità rileva che, quindi, se il flusso finanziario che occorre per pagare quel subcontratto proviene da un contratto d appalto, è suficiente indicare quel CIG ancorché la fornitura è materialmente utilizzata per l esecuzione anche di altri contrati d appalto. Per quanto riguarda gli acquisiti destinati a magazzino, qualora il flusso finanziario per il pagamento non derivi da un contratto di appalto pubblico, non è ovviamente necessaria l indicazione di un CIG, fermo restando che tali materiali possono comunque essere impiegati anche per l esecuzione di appalti pubblici. L AVCP ribadisce peraltro che, in ogni caso, in relazione ala possibile individuazione di soluzioni operative diverse da quelle sopra prospettate, occorre sempre tenere presente la necessità di garantire la più volte richiamata finalità della norma, assicurando la piena tracciabilità dei flussi al interno dela filiera e il controlo ex post sui flussi finanziari. Nel caso di una gara divisa in più loti (ad esempio gare per l acquisto dei dispositivi medici e farmaceutici effettuate da ASL o centrali di committenza), dopo che il responsabile del procedimento abbia provveduto ad effettuare la necessaria registrazione presso il SIMOG e, quest ultimo, abbia atribuito, ala nuova procedura di gara, il numero identificativo univoco, 19

20 denominato Numero gara e, a ciascun loto, il codice identificativo denominato CIG, per semplificare gli oneri a carico degli operatori economici risultati aggiudicatori di svariati lotti, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento dela somma; ciò evita di dover riportare l elenco completo di tuti i CIG dei loti interessati. Rimane tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione dela gara, occorre indicare puntualmente tuti i loti che l operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG. L Autorità, al fine di semplificare l atività dele stazioni appaltanti, garantendo al contempo l assolvimento degli obblighi di tracciabilità, ha affermato che ha allo studio un sistema che consenta, per i soli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a euro e per queli di lavori di importo inferiore a euro, l efetuazione di un unico adempimento per un dato intervallo temporale Precisazioni relative al acquisizione del CIG e ale fasi in cui deve essere richiesto e/o inserito nel rapporto con gli operatori economici. L AVCP ha fornito importanti indicazionioperative (determinazione n. 8/2010, punto 5) sui vari passaggi e sulle distinte fasi nelle quali deve essere richiesto e gestito il CIG. L?Autorità ha anzitutto ribadito che il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento (cfr., sulpunto, comunicato del Presidente del Autorità del 7 setembre 2010) in un momento antecedente al indizione dela procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta. Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nel ordinativo di pagamento. E questo, ad esempio, il caso degli acquisti di beni e servizi effettuati per mezzo del Mercato Elettronico della p.a. (MEPA), ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. n. 101/2002: in tal caso, infati, l incontro tra oferta privata e domanda pubblica può avvenire senza la previa richiesta di offerta, direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto. In tuti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l obbligo dela contribuzione nei confronti del Autorità, del pari, il CIG deve essere indicato, al più tardi nel ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. Con riguardo ai contrati stipulati nel ambito del sistema dele convenzioni CONSIP (articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) e, più in generale, con riguardo agli accordi quadro, oltre al obbligo di richiesta del CIG per la stipula dela convenzione o del accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG derivato, è, però, necessario fare riferimento al CIG relativo ala convenzione o al accordo quadro. 6. Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di appalto. L art. 3 dela legge n. 136/2010 stabilisce al comma 8 che la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Inoltre, lo stesso comma 8 prevede che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dia immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 20

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