QUADERNO N.2/2013 DECRETO «DEL FARE»

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1 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CALABRIA UFFICIO CONSULENZA QUADERNO N.2/2013 DECRETO «DEL FARE» a cura di Francesca Costantino

2 PREMESSA Con il Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 (cd. Decreto del Fare), convertito con modificazioni dalla Legge n.98 del 09/08/2013 (pubblicata nel S.O. n.63 della G.U. n.194 del 20/08/2013), il legislatore nazionale ha introdotto disposizioni urgenti per il rilancio dell economia che rispondono all esigenza di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché di abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali. Il provvedimento mira, anche, a sostenere il flusso del credito alle attività produttive, a proseguire la liberalizzazione nel settore dei servizi e a migliorare la capacità infrastrutturale, incluso il settore dei trasporti. Il presente quaderno è dedicato ai numerosi interventi di carattere fiscale rivolti a sostenere l economia, a semplificare alcuni adempimenti ed a rivisitare il sistema della riscossione. 2

3 INDICE Robin Hood Tax pag. 05 Crediti d imposta settore cinematografico pag. 06 Misure economiche compensative emittenti televisive locali pag. 09 Nautica da diporto pag. 10 Responsabilità solidale negli appalti pag. 13 Semplificazioni comunicazioni telematiche pag. 15 Soppressione modello 770 mensile pag. 18 Modello 730 esteso ai disoccupati pag. 19 Riscossione mediante ruolo pag Rateazione pag Vendita in proprio beni pignorati pag Limite al pignoramento di beni strumentali pag Pignoramento di stipendi e pensioni pag Limiti all espropriazione immobiliare pag. 26 3

4 Indice -segue 6. Pubblicità degli incanti pag Stima valore immobile pignorato pag Assegnazione immobile allo Stato pag Fermo beni mobili registrati pag. 29 Rimborsi IVA alle agenzie di viaggio pag. 30 Tobin Tax pag. 31 4

5 ROBIN HOOD TAX Articolo 5 L applicazione della c.d. Robin Hood Tax, prevista dall art.81 del D.L. n. 112 del 2008, è estesa alle società che abbiano conseguito, nel periodo d imposta precedente, un volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro ed un reddito imponibile superiore a 300 mila euro. Le società interessate dalla norma sono quelle che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell energia elettrica, nel settore del trasporto e distribuzione del gas naturale. Secondo la previgente normativa le soglie di ricavi e di reddito imponibile erano fissate, rispettivamente, in 10 milioni di euro ed in1 milione di euro. La norma amplia l applicabilità dell addizionale IRES (RHT) mediante l abbattimento delle suddette soglie. 5

6 Credito d imposta per il settore cinematografico Articolo 11 I crediti d imposta previsti dall art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della L. n. 244 del 2007 *, per la produzione, la distribuzione e l esercizio cinematografico sono prorogati fino al 31 dicembre 2014, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro. Le misure agevolative, originariamente previste per i periodi d imposta 2008, 2009 e 2010, erano state prorogate fino al 31 dicembre 2013 (art. 2, comma 4, D.L. n. 225 del 2010). Con provvedimento dell Agenzia delle entrate saranno dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del previsto limite massimo di spesa. 6

7 Credito d imposta per il settore cinematografico -segue * Quadro riassuntivo delle incentivazioni comma 325 Tax credit esterno Ambito soggettivo soggetti passivi IRES e titolari di reddito di impresa a fini IRPEF non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo Misura di aiuto 40% dell apporto in denaro per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, entro il limite massimo di 1 milione di euro, e nel rispetto del requisito di territorialità consistente nell obbligo di utilizzare l 80% dei suddetti apporti nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani. comma 327 Tax credit interno Ambito soggettivo a) imprese di produzione cinematografica, b) imprese di distribuzione cinematografica, c) imprese di esercizio cinematografico. Misure di aiuto imprese lett.a): 15% del costo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana, entro il limite massimo annuo di euro , e nel rispetto del requisito di territorialità ; 7

8 Credito d imposta per il settore cinematografico -segue imprese lett. b): 1) 15% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, riconosciute di interesse culturale, entro il limite massimo annuo di euro ; 2) 10% delle spese sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, entro il limite massimo annuo di euro ; 3) 20% dell apporto in denaro effettuato mediante i contratti di associazione in partecipazione (artt.2549 e 2554 CC) per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana, riconosciute di interesse culturale, entro il limite massimo annuo di euro imprese lett. c): 1) 30% delle spese sostenute per l introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, entro il limite massimo annuo di euro , per ciascuno schermo; 2) 20% dell apporto in denaro effettuato medianti i contratti di associazione in partecipazione (artt.2549 e 2554 CC) per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana, riconosciute di interesse culturale, entro il limite massimo annuo di euro comma 335 Manodopera italiana Ambito soggettivo: imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione Misura di aiuto: 25% del costo di produzione, entro il limite massimo di euro per ciascun film, su commissione di produzioni estere di pellicole, o loro parti, girate sul territorio nazionale ed a condizione di utilizzazione di mano d opera italiana. 8

9 Misure economiche compensative emittenti televisive locali Articolo 11-bis Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio, a seguito del volontario rilascio delle frequenze (Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23/01/2012) sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all art. 88, c.3, lett. b), del TUIR. Costituiscono sopravvenienze attive e concorrono alla formazione del reddito nell esercizio in cui sono incassate ovvero in cinque quote costanti a decorrere dal predetto esercizio. 9

10 Nautica da diporto Articolo 23 NOLEGGIO OCCASIONALE Il primo comma dell art. 23 modifica l art. 49-bis, comma 5, del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. n.171 del 2005) consentendo l assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di unità da diporto aventi una durata complessiva non superiore a 42 giorni ed indipendentemente dall ammontare dei proventi derivanti dal noleggio. Ambito soggettivo: persona fisica (titolare ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) e società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione di imbarcazioni e navi da diporto. 10

11 Nautica da diporto -segue Ambito oggettivo: imbarcazioni e navi da diporto di cui all art. 3, comma 1, del Codice della nautica da diporto, ossia le unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri (imbarcazioni da diporto) e le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri (unità da diporto). Sono escluse le altre tipologie di imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto (natanti da diporto e generiche unità da diporto). Per poter accedere al regime opzionale, il soggetto deve effettuare un apposita comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate (v. art.49-bis, comma 3, del codice e decreto interministeriale 26/02/2013). L opzione per l imposta sostitutiva preclude la possibilità di detrarre o dedurre costi e spese sostenute in relazione all attività di noleggio occasionale. 11

12 Nautica da diporto -segue TASSA SULLE UNITA DA DIPORTO Il secondo comma dell art. 23 modifica l art. 16, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 (per come sostituito dall art.60-bis, c.1, lett. a), del D.L. n. 1 del 2012), che ha istituito la tassa annuale sulle unità da diporto a decorrere dal 1 maggio Con l abrogazione delle lettere a) e b) e la sostituzione delle lettere c) e d) del secondo comma del citato art. 16, è stata disposta l esenzione dal pagamento della tassa per le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e la riduzione dell ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri che viene rideterminato in 870 euro annui (in luogo di euro) per le unità tra i 14 e i 17 metri, e in euro (in luogo di euro) per le unità tra i 17 e i 20 metri di lunghezza. Rimane invariato l importo della tassa per le imbarcazioni aventi lunghezza superiore a 20 metri. 12

13 Responsabilità solidale negli appalti Articolo 50 L art. 50 modifica l art. 35, comma 28 *, del D.L. n. 223 del 2006, in tema di responsabilità solidale dell appaltatore, eliminandola per quanto riguarda il versamento dell IVA. Il nuovo comma 28 prevede la responsabilità dell'appaltatore, esclusivamente, per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto di opere e servizi, entro il limite dell importo del corrispettivo dovuto. La responsabilità solidale negli appalti sussiste in ipotesi di contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici, con esclusione delle stazioni appaltanti. Il tema è stato oggetto di approfondimento con circolari n. 40 dell 08/10/2012 e n.2 del 1 /03/

14 Responsabilità solidale negli appalti -segue * art. 35, comma 28, D.L. n. 223 del 2006 In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e all articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. 14

15 Semplificazioni delle comunicazioni telematiche Articolo 50-bis A decorrere dal 1 /01/2015, i titolari di partita IVA possono comunicare giornalmente, in via telematica, all Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi e l ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Non sono oggetto di comunicazione i corrispettivi delle operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico nonché dai soggetti che applicano la dispensa degli adempimenti di cui all articolo 36-bis del DPR n. 633 del

16 Semplificazioni delle comunicazioni telematiche -segue L opzione per tale regime comporta la non applicabilità di numerose disposizioni: spesometro; comunicazione operazioni con operatori economici black list ; responsabilità solidale del cessionario del mancato versamento IVA da parte del cedente per cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale; comunicazione dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute; responsabilità solidale dell appaltatore per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto di opere e servizi. 16

17 Semplificazioni delle comunicazioni telematiche -segue Con successivo regolamento saranno ridefinite le informazioni da annotare nei registri IVA e saranno abrogati, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già comprese nelle segnalazioni da effettuare a seguito dell adesione al regime opzionale. L attuazione del regime opzionale è subordinato all emanazione di un decreto, avente natura non regolamentare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento sopra citato. 17

18 Soppressione mod. 770 mensile Articolo 51 E abrogato il primo comma dell art. 44-bis del D.L. n. 269 del 2003 che prevedeva la presentazione del modello 770 mensile allo scopo di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati. In base alla norma abrogata, i sostituti di imposta avevano l obbligo di comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l erogazione delle prestazioni. La norma non ha mai trovato attuazione in quanto il termine di riferimento (a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009) è stato oggetto di differimento con diversi interventi legislativi (art. 42, comma 2, D.L. n. 207 del 2008, art. 1, comma 6, D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 1, D.L. n. 225 del 2010 e DPCM 25/03/2011). 18

19 Modello 730 esteso ai disoccupati Articolo 51-bis A decorrere dall anno 2014, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati (ad esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo) che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, pur in assenza di un sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio, possono presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730 invece che con il modello Unico. In ipotesi di mod. 730 a debito, il soggetto che presta l assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento tramite i servizi telematici dell Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il versamento. In ipotesi di mod. 730 a credito, i relativi rimborsi sono eseguiti direttamente dall Agenzia delle Entrate. Per velocizzare i tempi di erogazione ed ottenere l accreditamento diretto sul proprio conto corrente bancario o postale, il contribuente può comunicare il codice Iban presentando l apposito modello reperibile nel sito internet dell Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare-richiedere-rimborsi-accredito rimborsi su conto corrente. 19

20 Modello 730 esteso ai disoccupati -segue Il modello deve essere presentato dal contribuente in via telematica (utilizzando i servizi online dell Agenzia) oppure presso un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle entrate. Redditi anno 2012 Per il 2013, possono presentare il mod. 730 i soli contribuenti che vantano un risultato finale della dichiarazione a credito (cd. 730-Situazioni particolari). Il modello 730 per i redditi percepiti nel 2012, può essere presentato dal 2 al 30 settembre 2013 ad un CAF o ad un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.). La dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello 730/2013. Non è possibile presentare il mod. 730 per effettuare l integrazione di una precedente dichiarazione validamente presentata. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 22/08/2013 sono stati stabiliti termini e modalità applicative di tale disposizione. Il tema è stato oggetto di approfondimento con circolare n. 28 del 22/08/

21 Riscossione mediante ruolo Articolo 52 La disciplina della riscossione delle imposte, contenuta nel DPR n. 602 del 1973, viene modificata ed integrata mediante una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. Con successivo decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall applicazione del nuovo meccanismo di rateazione. In particolare: Maggiore rateazione (modifica art. 19) Nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea a responsabilità personali, la rateazione del pagamento delle imposte è ampliata da 72 rate a 120 rate mensili. 21

22 Riscossione mediante ruolo -segue La maggiore rateazione è subordinata alla ricorrenza congiunta di due condizioni: 1) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario; 2) solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto. Decadenza dalla rateazione Il debitore decade dal beneficio qualora, nel periodo di rateazione, non paghi otto rate anche non consecutive contro le due rate consecutive finora previste. In tale caso, l intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non può essere ulteriormente rateizzato. 22

23 Riscossione mediante ruolo -segue Vendita in proprio dei beni pignorati 1) (modifica art. 52) In ipotesi di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari, la determinazione del valore del bene oggetto di vendita può avvenire anche mediante la stima di un esperto, qualora il giudice, su istanza del debitore o dell agente della riscossione, ritenga che il valore determinato ai sensi dell articolo 79 2) del DPR n. 602 del 1973 sia manifestamente inadeguato. La vendita in proprio del bene pignorato o ipotecato deve avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto ovvero entro la nuova data stabilita. Se la vendita non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e l agente della riscossione ha necessità di procedere al secondo incanto, il debitore può esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto. 1) L art.52 del DPR n. 602 del 1973 consente al contribuente, sottoposto a esecuzione forzata, di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all erario l intero ricavato. La vendita deve avvenire con il consenso dell agente della riscossione che interviene nell atto di cessione. L eccedenza è rimborsata al debitore entro dieci giorni lavorativi. 2) L art.79 prevede che il valore dei beni immobili sia quello determinato ai fini dell imposta di registro (art. 52, comma 4, DPR n. 131 del 1986). 23

24 Riscossione mediante ruolo -segue Efficacia del pignoramento (modifica art.53) Il termine di efficacia del pignoramento viene esteso da centoventi a duecento giorni al fine di consentire al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la facoltà di vendita in proprio. Limite al pignoramento di beni strumentali (modifica art. 62) Sono estesi alle società di capitali, in ipotesi di prevalenza del capitale investito sul lavoro, i limiti alla pignorabilità dei beni strumentali, già riconosciuti dal codice di procedura civile alle ditte individuali. Il pignoramento può riguardare al massimo un quinto dei beni aziendali, che sono affidati in custodia al debitore, e può essere effettuato solo se il valore di presumibile realizzo degli altri beni del debitore non sia congruo. La vendita all asta non può avvenire prima che siano trascorsi almeno trecento giorni dal pignoramento che perde efficacia se il primo incanto non ha luogo entro trecentosessanta giorni. 24

25 Riscossione mediante ruolo -segue Pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni (modifica artt.72-bis e 72-ter) Sono state adottate misure rivolte ad attenuare alcuni effetti del pignoramento presso terzi di stipendi e pensioni accreditati su conto corrente. In particolare, viene elevato da quindici a sessanta giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve pagare il credito direttamente all agente della riscossione. La norma consente al debitore di tutelarsi evitando che il terzo disponga l accredito delle somme pignorate. Vengono graduati i limiti di pignorabilità degli stipendi e delle pensioni, escludendo dal pignoramento le somme depositate sul conto corrente intestato al debitore e relative all ultimo emolumento accreditato. 25

26 Riscossione mediante ruolo -segue Limiti all espropriazione immobiliare (modifica art.76) L unica casa di abitazione non di lusso è impignorabile. L agente della riscossione non può dare corso all espropriazione dell unico immobile di proprietà del debitore, qualora costituisca la sola casa di abitazione dove risiede anagraficamente. Sono esclusi dal limite alla pignorabilità le case di lusso e i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). 26

27 Riscossione mediante ruolo segue Per gli altri immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9), l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito è superiore a centoventimila euro (il precedente limite era di ventimila euro). In tale ipotesi, l espropriazione può essere avviata se è stata iscritta ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall iscrizione (art.77 * DPR n. 602 del 1973) senza che il debito sia stato estinto. L ipoteca può essere iscritta anche per l unica casa di abitazione e per gli altri immobili a garanzia di un credito inferiore a centoventimila euro ma almeno pari a ventimila euro. *) L iscrizione dell ipoteca può avvenire solo dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. 27

28 Riscossione mediante ruolo -segue Pubblicità degli incanti (modifica art.80) L agente della riscossione ha l'obbligo di pubblicizzare la vendita sui siti della propria società di riscossione. Stima del valore dell immobile pignorato (modifica art.80) Il giudice, su istanza del debitore o dell agente della riscossione, nel caso in cui ritenga che il prezzo base sia manifestamente inadeguato può disporre la nomina di un esperto per effettuare la stima. L agente della riscossione può richiedere la nomina di un ausiliario per l identificazione delle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia. Assegnazione dell immobile allo Stato (modifica art.85) Nel caso di esito negativo del terzo incanto, l immobile invenduto viene devoluto allo Stato al prezzo base del terzo incanto invece che al minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, precedentemente previsto. 28

29 Riscossione mediante ruolo -segue Fermo di beni mobili registrati (modifica art.86) L agente della riscossione ha l obbligo di notificare, al debitore o ai coobbligati iscritti in pubblici registri, una comunicazione preventiva contenente l avviso che il fermo di beni mobili registrati sarà eseguito, senza ulteriori comunicazioni, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni. L iscrizione del provvedimento non avviene qualora il debitore o i coobbligati dimostrino che il bene mobile è strumentale all attività di impresa o della professione. 29

30 Rimborsi IVA alle agenzie di viaggio Articolo 55 Il legislatore fornisce l interpretazione autentica della disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio e turismo, contenuta nell art.74-ter, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 (cd. regime del margine). Tenuto conto di quanto previsto dall art.310 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell Unione europea, l imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Sono fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 69 del 2013, siano stati eventualmente effettuati e non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla medesima data, siano state rimborsate alle agenzie di viaggio e successivamente recuperate. 30

31 Tobin tax Articolo 56 L imposta sulle transazioni finanziarie (cd. Tobin tax), introdotta con l art.1, commi , della L. n. 228 del 2012 e resa operativa con D.M. 21 febbraio 2013, ha subito delle proroghe, sia per quanto riguarda la decorrenza sia per quanto riguarda il termine di versamento. Decorrenza l imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi si applica alle operazioni regolate a decorrere dal 1 /03/2013, se negoziate successivamente al 28/02/2013; l'imposta su derivati e altri valori mobiliari si applica ai contratti sottoscritti, negoziati, modificati o trasferiti a decorrere dal 1 /09/2013; l imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti finanziari partecipativi si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1 /03/2013; quella relativa a strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, agli ordini inviati a decorrere dal 1 /09/

32 Tobin tax - segue Termini di versamento L'imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi e quella sulle relative negoziazioni ad alta frequenza, effettuati fino al 30 settembre 2013, deve essere versata entro il 16/10/2013; l'imposta relativa a operazioni su derivati e altri valori mobiliari e su transazioni ad alta frequenza relativi agli stessi, eseguite nel mese di settembre 2013, deve essere versata entro lo stesso termine del 16/10/2013; La Società di Gestione Accentrata, per le operazioni effettuate dai deleganti fino al 30/09/2013, deve eseguire il versamento della relativa imposta entro il 16/11/

33 Tobin tax -segue Per saperne di più: Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 21/02/2013; Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 1 /03/2013; Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 29/03/2013; Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 18/07/2013; Domande e risposte su azioni ed altri strumenti finanziari soggetti all imposta, elaborate dal Mef e dal Dipartimento delle Finanze; Domande e risposte su strumenti derivati ed altri valori mobiliari, elaborate dal Dipartimento delle Finanze. I documenti sono disponibili nel sito internet percorso: homepage-primopiano-transazioni finanziarie-normativaeprassi. aggiornamento settembre

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