MATRIMONIO: PUBBLICAZIONI E ATTI PRELIMINARI

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1 MATRIMONIO: PUBBLICAZIONI E ATTI PRELIMINARI 1) Matrimonio da celebrare all'estero. Pubblicazioni. L art.11, comma1, del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.200, tuttora in vigore, prescrive che quando un cittadino intenda contrarre matrimonio all estero, dinanzi all autorità consolare, le pubblicazioni in ogni caso vanno effettuate (e non soltanto richieste ) presso l ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo; eventualmente, dice il testo, presso quello nella cui circoscrizione sia residente il nubendo ed in Italia, a norma dell art. 115 cod.civ.: il richiamo a quest ultima norma deve ora essere rivisitato, essendo stato il secondo comma abrogato dal nuovo ordinamento dello stato civile. Il primo comma dell art.11 prescrive, innanzi tutto, che le pubblicazioni si debbono fare nel luogo di celebrazione del matrimonio: perché, evidentemente, il legislatore del 1967 ha ritenuto che in quel luogo gli sposi, od uno di essi, hanno attinenze (più facili all estero che in Italia) tali da giustificare la possibilità che taluno faccia conoscere la sussistenza di impedimenti o proponga opposizione al matrimonio. Solo eventualmente le pubblicazioni si debbono fare (anche) in altro luogo dello Stato estero, se ivi i nubendi hanno la loro residenza, ed (anche) in Italia se la loro residenza é stata qui mantenuta. Per analogia, essendo stato abrogato il secondo comma dell art.115 cod.c.iv, va ritenuto che tali disposizioni siano applicabili anche alla ipotesi in cui il matrimonio sia da celebrare all estero presso l autorità locale, dovendosi altrimenti ammettere, assurdamente, che in questo caso le pubblicazioni non debbano essere fatte. Alcuni, appunto, hanno ritenuto erroneamente che, stante l abrogazione del secondo comma dell art.115 cod.civ., nella ipotesi di nozze da celebrare all estero dinanzi all autorità locale l adempimento delle pubblicazioni sia stato soppresso; salvo che detta autorità richieda al cittadino italiano il c.d. nulla osta, l attestazione, cioè, che per la legge italiana non sussistono impedimenti al matrimonio, nel qual caso l unico modo per accertare l inesistenza di impedimenti sarebbe quello della effettuazione delle pubblicazioni. Anche nella ipotesi in cui lo Stato estero non richiedesse pubblicazioni, secondo il suo ordinamento, il cittadino italiano non sarebbe tenuto ad effettuarle. E ovvio, peraltro, ed é stato ripetuto ogni volta che se ne é data l occasione, che l inadempimento all obbligo delle pubblicazioni non é causa di invalidità del matrimonio: esse sono solo preordinate ad evitare che il matrimonio sia celebrato nella sussistenza di impedimenti e che si debba poi promuovere un giudizio di nullità, con gravi inconvenienti per gli stessi sposi e, soprattutto, per la prole. Per completezza di discorso é da aggiungere che il citato art.11, commi 1 e 4, del tutto diversamente dall art.94, comma1, cod.civ., prescrive che le pubblicazioni siano direttamente richieste ed effettuate presso l ufficio consolare nella cui circoscrizione il matrimonio deve essere celebrato e che esse siano anche richieste all ufficio consolare del luogo di residenza degli sposi, o di uno di essi, o in Italia, dall autorità consolare celebrante : questa considerazione rafforza l opinione di un legame forte fra il luogo di pubblicazione e il luogo di celebrazione del matrimonio, sia che questo si debba contrarre dinanzi all autorità consolare o a quella locale. 2) Pubblicazione di matrimonio da celebrare all'estero. Caso di specie. In materia di pubblicazione di matrimonio da celebrare dinanzi all'autorità diplomatica o consolare, si richiama l'art.11, comma 1, del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.200, tuttora in vigore, per il quale la pubblicazione va effettuata presso l'ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo, di più presso quello (se diverso) nella cui circoscrizione sia o siano residenti i nubendi, e in Italia a norma dell art.115 cod.civ. Si rammenta che il secondo comma di questo articolo é stato abrogato dal nuovo regolamento dello stato civile: l art. 53, comma 2, di tale regolamento, nell ipotesi in cui il matrimonio si debba celebrare all estero ed uno degli sposi sia residente in Italia, stabilisce che "Se... la richiesta di pubblicazione viene fatta alla competente autorità diplomatica o consolare, quest'ultima la trasmette... all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi". Nel caso di specie occorre accertare se gli sposi abbiano fatto la richiesta di pubblicazione 'in modo formale' all'autorità italiana all'estero, o se questa, 'interpretando' liberamente la loro volontà, abbia autonomamente e indebitamente richiesto la pubblicazione al Comune italiano. Inoltre si deve accertare se nella località ove si intende celebrare le nozze, abbia sede un Consolato italiano. Ancora: se la celebrazione dovesse, invece, aver luogo presso l'autorità locale, come pure sarebbe lecito fare, ai sensi dell'art.115, primo comma, cod.civ. e dell'art.16 ord.st.civ., similmente la richiesta di pubblicazione, relativa allo sposo cittadino italiano, andrebbe fatta all'autorità diplomatica o consolare competente con riguardo al luogo di celebrazione, e, ove occorra, all'autorità diplomatica o consolare dove egli risiede all'estero e, infine, in Italia, sia pure per il tramite dell'autorità diplomatica o consolare, al Comune di residenza attuale dello sposo. 3) Matrimonio di cittadino italiano con cittadino straniero. Pubblicazioni.

2 Se anche l'autorità straniera avesse chiesto all'autorità italiana, cui uno degli sposi é legato per fatto di cittadinanza, soltanto il rilascio di un nullaosta che attesti la insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, pure in questo caso tale rilascio dovrebbe essere preceduto dalle pubblicazioni. Qualsiasi ipotesi, infatti, in cui il cittadino italiano intenda sposarsi con uno straniero (in Italia o all'estero: dinanzi all'autorità locale o a quella consolare) esige la effettuazione delle pubblicazioni, secondo le modalità prescritte dalla legge italiana riguardo a ciascuna di tali ipotesi. Va mantenuto fermo il punto che, indipendentemente dalla effettuazione delle pubblicazioni e dagli ésiti di esse, l'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni eventualmente rese ai sensi dell'art.51, primo comma, ord.st.civ., e può, d'ufficio, richiedere la documentazione che ritenga necessaria per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio (comma 2). Infatti, tutta l'attività svolta in questa materia dall'ufficiale suddetto é sottesa all'accertamento che non sussistano cause ostative al matrimonio, sino all'estremo del rifiuto della celebrazione (art.112 cod.civ.) quando vi siano ragioni ammesse dalla legge. 4) Art. 51, secondo comma, ord.st.civ. Si ritiene che quando l art.51, comma 2, ord.st.civ. stabilisce che l ufficiale dello stato civile può acquisire d ufficio i documenti necessari per escludere la sussistenza di impedimenti al matrimonio, intenda che l acquisizione debba essere fatta dal detto ufficiale direttamente e non per il tramite delle parti interessate, tanto meno che egli possa obbligare le parti a produrre documenti o, addirittura, a rendere dichiarazioni giurate dinanzi ad un autorità giudiziaria (n.b.: l art.97 del vecchio Regolamento é stato abrogato). Ove l ufficiale dello stato civile intenda acquisire una copia integrale dell atto di nascita di uno dei nubendi e questi sia nato all estero, non potrà che rivolgersi all autorità diplomatica o consolare perché richieda l autorità locale competente per il rilascio del documento. Se, per ragioni di ordine pratico (guerre, sommosse, disorganizzazione amministrativa, ecc.), l esito della richiesta risulti negativo, l ufficiale dello stato civile ottempererà all obbligo di accertamento che gli impone l art.51, comma 2, sulla base dei documenti e delle dichiarazioni di cui é in possesso, procedendo poi alle pubblicazioni e alla celebrazione. Si noti che, per quanto gravida di conseguenze deprecabili, l ipotesi di un matrimonio celebrato in presenza di impedimenti inderogabili (sconosciuti dall ufficiale dello stato civile o dalle stesse parti), ha pur sempre un rimedio: quello dell annullamento, con il seguito delle previsioni degli artt. 128 sgg. cod.civ. Se, poi, vi fu mala fede, vi saranno conseguenze anche in sede penale. 5) Pubblicazioni di matrimonio. Rifiuto delle pubblicazioni od opposizione al matrimonio. Si fa il caso in cui l'ufficiale dello stato civile abbia opposto un rifiuto alle pubblicazioni ed il rifiuto sia stato reclamato (art.98 cod.civ.), o sia stata proposta opposizione al matrimonio a seguito delle pubblicazioni (art.102 sgg.). E'da ritenere che se il rifiuto dell'ufficiale o l'opposizione trovi fondamento in un rapporto fra gli (stessi) sposi che costituisca impedimento al matrimonio (civile o concordatario o secondo i riti ammessi o secondo le intese), non si possa far luogo a nuove pubblicazioni o, tanto meno, alla celebrazione del matrimonio, prima che sia stata emessa una sentenza del tribunale che rimuova l'opposizione o dissipi i dubbi dell'ufficiale dello stato civile. 6) Richiesta delle pubblicazioni matrimoniali. E'da ritenere che la richiesta di pubblicazione non possa essere fatta anche con una semplice istanza sottoscritta dagli sposi e spedita per posta o per fax o per via telematica: essa é pur sempre un atto dello stato civile; quindi deve essere fatta personalmente dagli sposi o da persona che ne abbia ricevuto da essi speciale incarico, dinanzi all ufficiale dello stato civile (art.96 c.c.), il quale, non più nei registri o negli archivi, ma su un foglio di carta o in modo informatico la riceve e ne forma processo verbale. Si deve ricordare che la richiesta di pubblicazione deve contenere, oltre che la indicazione degli sposi ecc., anche la formale e solenne dichiarazione che fra essi non sussistono impedimenti (art.51, comma 1, ord.st.civ.); essa, come tutti gli atti dello stato civile, é dunque un atto pubblico, con tutte le implicazioni che questo comporta. 7) Richiesta delle pubblicazioni matrimoniali. Luogo della richiesta. Caso di specie. Ritengo che quando si parla di 'promessa di matrimonio'da fare dinanzi all ufficiale dello stato civile, si intenda 'la richiesta di pubblicazione'per il matrimonio da celebrare, di cui all art. 96 cod.civ. Tale richiesta e, in genere, tutti gli atti dello stato civile debbono essere compiuti nella casa comunale, dove é la sede dell ufficio dello stato civile: solo eccezionalmente, e nei casi specificatamente indicati dalla legge, si può derogare a tale regola. In materia matrimoniale si ammette che la celebrazione (e solo la celebrazione) avvenga fuori della casa comunale nelle ipotesi di cui all art.110 cod.civ. (infermità o altro impedimento che metta lo sposo nell impossibilità di recarsi in comune) o quando sussista un imminente pericolo di vita di uno degli sposi (art.101 cod.civ.). Per la richiesta della pubblicazione, l art.96 cod.civ. consente che se ne dia speciale incarico ad altra persona". 8) Indicazione di entrambi gli sposi negli atti preliminari al matrimonio.

3 La necessità che sia indicata, in tutti gli atti preliminari al matrimonio, l'identità della persona con la quale ci s'intende coniugare, sta nell'escludere la sussistenza d'impedimenti, sia secondo la legge nazionale dello sposo straniero, sia secondo la legge italiana; tali impedimenti possono riguardare uno solo degli sposi (ad es.: minorità, interdizione), ma anche entrambi, l'uno in relazione all'altro (ad es.: parentela), o in relazione con terzi (ad es.: bigamia). Solo se il certificato di capacità matrimoniale o il nullaosta di cui all'art.116 cod.civ. contenga la esplicita attestazione che...può contrarre matrimonio con..., sarà soddisfatta la necessità sopra accennata. 9) Pubblicazioni matrimoniali. Indicazioni da contenere nell'atto esposto. Per quanto riguarda i dati che debbono essere contenuti nell atto affisso all albo pretorio del comune, é da ritenere che siano da limitare all essenziale: prenome e cognome degli sposi, luogo e data di nascita, loro residenza. La dichiarazione di stato libero non può esservi contenuta, proprio perché l affissione, cioè la pubblicazione, serve (o dovrebbe servire) a far conoscere, fra l altro, se gli sposi, o uno di essi, siano legati da precedente vincolo matrimoniale. 10) Art. 109 cod.civ.: applicazioni. Va ritenuto che il Comune (leggi: l ufficio dello stato civile) del luogo di residenza di uno o di entrambi gli sposi, quando ricorrano ragioni di necessità o di convenienza, possa richiedere l ufficio dello stato civile del luogo ove il matrimonio deve essere celebrato, ai sensi dell art.109 cod.civ. Questa norma, é vero, fa riferimento ad un matrimonio da celebrare in un Comune diverso da quello indicato nell art.106, ma l art.130 del vecchio ordinamento, più semplicemente e più correttamente, parlava di un ufficiale dello stato che richiede un altro ufficiale, e non v é dubbio che l ambasciata od il consolato italiano all estero, pur non essendo comuni, svolgono, nei limiti stabiliti dalla legge, funzioni di ufficiale dello stato civile. Per analogia, non sussistendo ragioni in contrario, ma essendovene a favore, si ritiene che l ipotesi prevista dal terzo comma dell art.53 del nuovo ordinamento possa applicarsi anche al caso inverso, quando gli sposi, o uno di essi, risiedano in Italia. L art.53 ribadisce, in modo inequivocabile, che l ambasciata o il consolato italiani all estero debbono essere considerati, nello svolgimento dello loro funzioni, uffici dello stato civile. Più generica, e pertanto ammissiva di entrambe le ipotesi sopra considerate, é la previsione di cui all art.67, primo comma, del nuovo ordinamento. D altronde, a ragionare diversamente, rimarrebbero fuori dall àmbito di efficacia dell art.109 cod.civ. tutti i casi in cui gli sposi, residenti in Italia, per ragioni di necessità o di convenienza, intendano contrarre il matrimonio all estero, dinanzi all autorità italiana, il che non può stare. Ovviamente l art.109 non può trovare applicazione quando gli sposi intendano contrarre matrimonio all estero, dinanzi all autorità locale. Infine va rilevato che l art.109 cod.civ. é stato ritenuto applicabile anche quando due cittadini residenti all estero, in una certa circoscrizione consolare, intendano sposarsi, per ragioni di necessità o di convenienza, in altra circoscrizione del medesimo Paese straniero, o di altro Paese. 11) Richiesta di pubblicazioni fatta separatamente dagli sposi dinanzi ad autorità diverse. a) E'stato affermato, suscitando vivissimi contrasti, che non sussisterebbe la necessità che lo sposo residente all'estero si trasferisca in Italia per la effettuazione della richiesta delle pubblicazioni, né che egli dia procura a terzi o all'altro sposo per tale incombente, purché, ovviamente, nella pubblicazione essi siano indicati entrambi. Sarebbe, quindi, consentito che la richiesta delle pubblicazioni sia fatta separatamente dagli sposi, ciascuno nella località di residenza, in Italia o all'estero, all'autorità italiana competente. Se entrambi gli sposi fossero residenti in Italia, ma in Comuni diversi, o all'estero, ma in circoscrizioni consolari diverse, ugualmente la richiesta potrebbe essere fatta separatamente dagli sposi agli uffici italiani dei rispettivi luoghi di residenza. Non vi é dubbio che la via seguita normalmente é quella secondo cui la richiesta delle pubblicazioni va fatta insieme da entrambi gli sposi, di persona o per procura, all'autorità competente a riceverla (l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare). Tale interpretazione derivava, prima della riforma del 2000, da un sistema normativo per il quale la richiesta delle pubblicazioni si risolveva, allora, in una piccola cerimonia prenuziale, celebrata dinanzi alle dette autorità, nella quale contava sì la richiesta in sé ma più ancora erano essenziali e preordinate ad essa le dichiarazioni che dovevano rendere coloro che facevano la richiesta e coloro che esercitavano o avevano esercitato la potestà sugli sposi circa la insussistenza di impedimenti matrimoniali, da asseverare addirittura con giuramento dai due testimoni presenti alla cerimonia. Era naturale che questa dovesse necessariamente svolgersi in un unico contesto spaziale e temporale. Similmente la materia era regolata dall'ordinamento del Con la riforma del 2000, soppressa l'audizione dei parenti, scomparso il giuramento dei testimoni, venuta meno la "sacralità" della cerimonia, é tuttavia rimasta ferma la regola che la richiesta delle pubblicazioni deve essere fatta da "ambedue" gli sposi o "da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico" (a dimostrazione di una seria, consapevole, concorde volontà di celebrare il matrimonio) e, soprattutto, la prescrizione che "chi richiede la pubblicazione deve dichiarare... ". Di più, é stato imposto all'ufficiale dello stato civile l'obbligo di

4 "verificare l'esattezza della dichiarazione... " e gli é stata data la potestà di "acquisire d'ufficio eventuali documenti... ". Che la richiesta delle pubblicazioni debba essere fatta da ambedue (entrambi) gli sposi (a dimostrazione di quella concorde volontà di cui s'é detto) non é dubbio, ma in nessun testo é scritto che essa si debba fare "insieme", congiuntamente e contestualmente. Si può, correttamente, immaginare che gli sposi, residenti entrambi in Italia, ma in Comuni diversi, senza ricorrere ad una procura speciale, richiedano, ciascuno al proprio Comune di residenza, le pubblicazioni, esprimendo ai rispettivi ufficiali dello stato civile, in quella occasione, le dichiarazioni prescritte dall'art.51, primo comma, ord.st.civ., i quali dovranno poi verificarne la esattezza (comma 2). E'ben vero che l'art.94, primo comma, cod.civ. prescrive che la richiesta va fatta all'ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza ed é fatta nei Comuni di residenza degli sposi, specificando poi l'art.53, primo comma, ord.st.civ. che quando gli sposi risiedono in Comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui sono state richieste le pubblicazioni, provvede a sua volta a richiederle anche a quello del Comune ove risiede l'altro sposo, ma nulla osta a che sia accessibile anche la strada delle pubblicazioni richieste da ciascuno degli sposi, con le rispettive dichiarazioni, ad entrambi i Comuni di residenza. Similmente si dovrebbe ragionare nel caso in cui uno degli sposi risieda all'estero (art.53, secondo comma): oltre che nei modi indicati da tale norma, perché negare la possibilità che gli sposi, l'uno dinanzi all'autorità diplomatica o consolare, l'altro dinanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza in Italia, facciano la loro richiesta di pubblicazioni e rendano le prescritte dichiarazioni? L'art.11 del D.P.R. n.200/1967 prevede addirittura il caso in cui le pubblicazioni siano effettuate in tre luoghi diversi: quello della celebrazione del matrimonio, quello della residenza all'estero di uno degli sposi, quello della residenza all'estero dell'altro sposo (o quello della sua residenza in Italia). In ogni caso le attestazioni delle eseguite pubblicazioni (in assenza di opposizioni ed in assenza di impedimenti alle nozze) dovranno confluire (prodotte od inviate) all'ufficiale dello stato civile od all'autorità diplomatica o consolare dinanzi al quale (o alla quale) gli sposi intendano celebrare il matrimonio (art.106 cod.civ. e art.53, comma 2, ord.st.civ.). E'sempre fatta salva, a richiesta dei nubendi, la possibilità di cui all'art.109 cod.civ. E'da sottolineare che la via qui indicata é soltanto alternativa a quelle tradizionali, pur non urtando contro principi o regole inderogabili e pur non contravvenendo a disposizioni di ordine pubblico. b) Nella ipotesi qui prospettata, quando si intendesse celebrare le nozze dinanzi ad un terzo ufficiale, ai sensi dell'art.109 c.c., a quale dei due ufficiali richiesti delle pubblicazioni spetterebbe la facoltà di cui all'articolo citato? A quale dei tre ufficiali dovrebbero confluire le certificazioni di avvenute pubblicazioni? Quale di essi avrebbe titolo per rifiutare le pubblicazioni (art.98 c.c.)? e, quindi, la celebrazione del matrimonio (art.112 c.c.)? Pare cosa certa che occorra aver riguardo non tanto al principio che debbano essere entrambi gli sposi, congiuntamente (sia pure per procura), a chiedere le pubblicazioni (principio che può essere superato), quanto a quello che debba essere unico l'ufficiale dello stato civile cui fanno capo tutte le incombenze (e le responsabilità) relative alla effettuazione delle pubblicazioni e alla celebrazione del matrimonio. Tale principio scaturisce dall'art.94, primo comma, cod.civ. ("la pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed é fatta nei comuni di residenza degli sposi" ), dall'art.53, comma 1, ord.st.civ. ("Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l'ufficiale dello stato civile cui é stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risiede l'altro sposo" ), dal secondo comma dello stesso articolo quando uno degli sposi abbia la residenza all'estero, dall'art.11, commi 1 e 4, D.P.R. 5 gennaio 1967, n.200 ("Le pubblicazioni per il cittadino che intende contrarre matrimonio avanti l'autorità consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo, eventualmente presso quello nella cui circoscrizione sia residente il nubendo ed in Italia, a norma dell'art.115 cod.civ.", "La richiesta per la pubblicazione di matrimonio in Italia e presso l'ufficio consolare di residenza del nubendo é trasmessa direttamente dall'autorità consolare celebrante a quella competente ad effettuare la pubblicazione"). L'art.109 c.c. manda all'ufficiale cui competerebbe di celebrare il matrimonio di richiedere, in presenza di una necessità o convenienza, l'altro ufficiale per la celebrazione, ma é sul primo di essi che grava la responsabilità di disporre per la celebrazione, salvo che l'impedimento si manifesti all'ufficiale delegato, successivamente alla delega, che dovrà rifiutarsi di celebrare. Similmente opera l'autorità consolare, ai sensi dell'art.109 coc.civ., quando il matrimonio (le cui pubblicazioni siano state a lei richieste) gli sposi intendano celebrare in Italia. Sempre all'ufficiale che dovrebbe celebrare il matrimonio spetta l'onere di verificare la insussistenza di impedimenti alle nozze e, nel caso, di rifiutare la celebrazione (art.112 cod.civ.). Ove sia proposta opposizione al matrimonio, il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati, fra gli altri, all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato (art.59, comma 2, ord.st.civ.). Nel processo verbale di richiesta della pubblicazione deve essere annotato l'atto di opposizione, nonché il decreto di accoglimento o di rigetto (art.62). Da tutto questo insieme di norme si trae il principio che ad uno, e ad uno soltanto, degli ufficiali dello stato civile richiesti di incombenze relative alle pubblicazioni ed alla celebrazione del matrimonio, spetta la titolarità del procedimento e di concludere per l'accoglimento od il rifiuto della richiesta delle pubblicazioni e della

5 celebrazione del matrimonio. Se fosse plurima tale competenza, si avrebbe l'assurdo che un ufficiale accolga e l'altro rifiuti, che uno ammetta la celebrazione e l'altro la neghi. Occorrerebbero, allora, alcune norme di coordinamento, che, allo stato, mancano, senza le quali non potrebbe avere attuazione l'ipotesi prospettata. Tali norme potrebbero avere, se emanate, la seguente formulazione: "Quando le pubblicazioni di matrimonio siano richieste da ciascuno degli sposi al competente ufficiale dello stato civile o alla competente autorità diplomatica o consolare, gli uffici richiesti se ne dànno avviso l'uno all'altro e si comunicano se hanno accolto la richiesta o se l'hanno rifiutata e, nel caso, gli estremi e gli esiti delle eseguite pubblicazioni. "Per la celebrazione del matrimonio é competente l'ufficio designato dagli sposi fra quelli richiesti delle pubblicazioni, salvo che, su loro istanza e sussistendone i requisiti, si debba applicare l'art.109 cod.civ.; competente alla delegazione é l'ufficio designato dagli sposi fra quelli anzidetti. "In materia di rifiuto della celebrazione e di opposizione al matrimonio si applicano, rispettivamente, gli artt. 112 cod.civ. e 102 a 104 cod.civ. e 59 a 62 ord.st.civ." 12) Art. 109 cod.civ. Applicazione. A mio avviso, il sindaco del Comune di..., quale ufficiale dello stato civile, richiesto della celebrazione del matrimonio ai sensi dell'art. 109 cod.civ., può per tale adempimento delegare, secondo l'art. 1, comma 3, ord.st.civ., un cittadino italiano che abbia i requisiti per la elezione a consigliere comunale, indipendentemente dal fatto che egli risieda in quel comune o che ivi sia nato, o che vi svolga attività professionale privata o pubblica, od altro. 13) Idem L'ufficiale dello stato civile di..., comune di residenza degli sposi, richiederà per iscritto quello di..., ai sensi dell'art. 109, cod.civ., specificando i motivi di necessità o convenienza ricorrenti. Ritengo che debba essere il sindaco del comune richiesto a delegare al cittadino "amico" degli sposi le funzioni per la celebrazione del matrimonio, ai sensi dell'art. 1, comma 3, ord.st.civ., se ne ricorrano i requisiti. 14) Richiesta delle pubblicazioni all'estero Come pare, entrambi gli sposi (di cui uno cittadino italiano) sono attualmente residenti all'estero; correttamente, pertanto, le pubblicazioni sono state eseguite colà dall'autorità diplomatica o consolare competente, ai sensi dell'art. 53, secondo e terzo comma, ord.st.civ. e la relativa documentazione é stata inviata all'ufficiale dello stato civile italiano nella cui circoscrizione territoriale s'intende celebrare il matrimonio concordatario. A tale ufficiale, infatti, sarà trasmesso dal parroco che celebrerà le nozze il secondo originale dell'atto di matrimonio, ed egli, accertata la regolarità formale della procedura, provvederà alla trascrizione dell'atto medesimo (art. 9 legge 27 maggio 1929, n.847). 15) Pubblicazione di matrimonio da celebrare all'estero fra cittadino e straniero. Come pare, il matrimonio fra il cittadino italiano e la cittadina albanese é stato celebrato all'estero, dinanzi all'autorità locale. Essendo solo il cittadino italiano attualmente residente in Italia (art. 53 ord.st.civ.) bene le pubblicazioni sono state qui eseguite, con la indicazione della sposa, non avendo l'ufficiale dello stato civile italiano alcuna potestà per accertare se anche la legge straniera, con riguardo alla sua cittadina, richieda le pubblicazioni. Spetterà all'autorità locale, dinanzi alla quale il matrimonio dovrà essere celebrato, di verificare, secondo la sua legge, la sussistenza di tale requisito.

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