REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 Sentenza n. 50/05 Pronunziata il Depositata il Concorrenza e pubblicità Concorrenza sleale (storno di dipendenti e clienti) Impianti di sicurezza Gruppo societario di vendita installazione e assistenza Società concorrente di ex dipendenti Applicazione di conoscenze riservate del gruppo di origine Attività di impresa parassitaria ed illecita Sviamento di clientela Lucro cessante Valutazione equitativa Responsabilità solidale (società ed ex dipendenti) Colpa presunta Responsabilità extracontrattuale Esclusione Rif.Leg.artt.1223,1226,1227,2043,2055,2056,2598,2600 cc;art.6bisrd1127/39; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi Il Giudice Unico dott. Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4759/2000 R.G. A.C. promossa da: XX 1 S.R.L., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante sig. E.C., con sede in Carpi, via (omissis) - C.F. (omissis) - ; XX 2 S.R.L., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante sig. P.L.B., con sede in Carpi, via (omissis) - C.F. (omissis) - ; [rectius: XX 1 S.r.l. ed XX 2 S.r.l. vengono citate nel prosieguo della sentenza anche unitariamente come Gruppo XX, NdR] rappresentate e difese dagli avv.ti Giovanni CAVANI, Francesco GROSSI e Fabio BENETTI, con domicilio eletto presso quest ultimo con studio in Carpi via Peruzzi 8, in forza di procura speciale apposta in calce all atto di citazione ATTRICI Contro YY 1 S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede in Carpi, via Germania 29/31 -C.F ; YY 2, nato a (omissis) il (omissis), residente in (omissis), via (omissis) C.F. (omissis) ; YY 3, nato a (omissis) il (omissis) ivi residente in via (omissis) C.F. (omissis) ; YY 4, nato a (omissis) il (omissis) ivi residente Via (omissis) C.F. (omissis) ; YY 5, nato a (omissis) il (omissis), residente in (omissis) via (omissis) C.F. (omissis) ; YY 6, nato a (omissis) il (omissis), residente in (omissis) via (omissis) C.F. (omissis) ; YY 7, nato a (omissis) il (omissis), residente a (omissis) (MO) via (omissis) C.F. (omissis) ; tutti difesi e con domicilio eletto presso il prof. avv. Gianpiero SAMORI' e l avv. Francesco PANNI, con studio in Modena corso Vittorio Emanuele II n. 41, rappresentanti nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta. CONVENUTI Avente ad oggetto: concorrenza sleale. Conclusioni per la parte attrice: 1

2 A. accertare e dichiarare che YY 1 srl e, in concorso con essa, i signori YY 2, YY 3, YY 4, YY 5, YY 6 e YY 7 hanno compiuto atti di concorrenza sleale ex art n. 3 c.c. e 6 bis legge invenzioni e/o atti illeciti ex art c.c., per avere tenuto i comportamenti meglio descritti in atti e, conseguentemente, B. inibire a YY 1 S.r.l. e ai predetti signori YY 2, YY 3, YY 4, YY 5, YY 6 e YY 7 l ulteriore prosecuzione di tali atti, ed in particolare l indebita utilizzazione delle informazioni commerciali illecitamente sottratte a XX 1 e C. condannarli, in solido tra loro, al risarcimento del danno, nella misura non inferiore ad Euro ,76, oltre a interessi e rivalutazione D. disporre la pubblicazione dell emananda sentenza sul Corriere della Sera, Il Resto del Carlino e Il Sole 24 Ore, in due edizioni consecutive, di cui una festiva, a caratteri doppi del normale, a cura delle attrice e ai spese dei convenuti. E in ogni caso, con favore delle spese. Conclusioni per la parte convenuta: Nel merito: - rigettare tutte le domande ex adversis formulate in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto per i motivi illustrati in parte espositiva. - con condanna delle attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento, con rimborso spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché C.P.A. e I.V.A., come per legge. In via istruttoria: occorrendo - disporre l assunzione delle deposizioni dei testimoni indicati dalle parti convenute e non escussi all udienza del 17/10/2002 sui capitoli di prova ammessi; - disporre il confronto ex art. 154 c.p.c. tra i testi già escussi signori B., M. e P.; - disporre integrazione della C.T.U. ovvero comunque convocare il Consulente Tecnico d Ufficio a rendere chiarimenti sui rilievi e sulle osservazioni svolte dalle parti convenute con il foglio di note istruttorie da considerarsi parte integrante del verbale di udienza del 11/6/2003; - disporre C.T.U. avente ad oggetto la descrizione delle procedure di programmazione dei vari tipi di centrali di allarme esistenti sul mercato alla data dei fatti di causa, in particolare avendo riguardo alla possibilità e modalità di sostituzione dei codici tecnici memorizzati, e comunque la messa a disposizione di ogni altra nozione che l Ill.mo Tribunale adito reputasse necessaria e/o opportuna. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 4, 8 e 28 settembre 2000, XX 1 srl e XX 2 srl (di seguito anche Gruppo XX ), convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi, la società YY 1 s.r.l., YY 2, YY 3, YY 4, YY 5, YY 6 e YY 7. Le società attrici esponevano di esercitare da oltre cinque anni attività di vendita (XX 2 ) e di installazione e assistenza (XX 1 ) di impianti di sicurezza; lamentavano il compimento di atti di concorrenza sleale da parte della società YY 1 a r.l. - costituita in data 4/3/ e dei soci amministratori della stessa YY 3, YY 4, YY 5, YY 6, YY 2 e YY 7, tutti ex collaboratori del Gruppo XX (i primi quattro come dipendenti, fino a marzo 98, e gli altri due come agenti, YY 2 fino al 31/10/97 e YY 7 fino al 16/3/98). Gruppo XX lamentava in particolare un attività posta in essere dai convenuti, con modalità scorrente, per appropriarsi della sua clientela: l obiettivo strategico del clone YY 1 S.r.l. era quello di surrogarsi a Gruppo XX, avvalendosi di un intero staff operativo (e del suo modus operandi) sino al giorno prima al servizio di Gruppo XX, privando così quest ultimo dei frutti del suo lavoro e dei suoi investimenti. 2

3 Le attrici esponevano analiticamente, a titolo esemplificativo, una serie di casi di clienti sottratti: P.R., B.M., Cassa di Risparmio di V., ing. G., HHH s.r.l., KKK s.p.a., C.V. Lamentavano che oltre un centinaio di clienti di Gruppo XX erano stati avvicinati dai suoi ex dipendenti ed agenti, ora soci di YY 1 S.r.l., grazie alle informazioni acquisiste in virtù dei pregressi rapporti di collaborazione con le attrici; che i convenuti avevano illecitamente utilizzato sia la lista dei clienti di Gruppo XX sia il codice tecnico segreto dell azienda, che consente l accesso all impianto del singolo cliente. Sostenevano la ricorrenza della figura di concorrenza sleale di cui agli art.li 2598 n. 3 c.c. e 6 bis legge invenzioni, per storno di dipendenti, utilizzo di notizie commerciali riservate ed altro, nonché la responsabilità di YY 1 S.r.l. ed in via solidale dei suoi socie e amministratori -ex dipendenti ed agenti di Gruppo XX -. Concludevano chiedendo l inibitoria all ulteriore continuazione degli atti di concorrenza sleale e la condanna al risarcimento dei danni, che quantificavano in non meno di Lire Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domande attoree. Esponevano in fatto che Gruppo XX era stato informato da YY 6, YY 4, YY 3 e YY 5 della loro intenzione di iniziare una nuova attività imprenditoriale; che YY 1 S.r.l. aveva iniziato ad operare sul mercato dal mese di maggio Contestavano tutti i casi esposti in citazione. Deducevano che l operatore nel caso specifico di YY 1 S.r.l. poteva intervenire sugli impianti dei singoli clienti anche senza conoscere il codice tecnico dell azienda che aveva installato l impianto nel caso specifico Gruppo XX. Sostenevano, in diritto, la liceità dell attività di concorrenza posta in essere dai convenuti, utilizzando le cognizioni ed i dati acquisiti durante la precedente esperienza lavorativa con Gruppo XX. Venivano assunte prove orali all udienza del 17/10/2002. Con ordinanza del 30/11/02 il giudice dichiarava chiusa la fase dell assunzione delle prove orali: parte attrice XX 1 ha rinunciato all assunzione di altri testimoni e controparte non si è opposta; non è necessario disporre il confronto ex art. 254 c.p.c. richiesto da parte convenuta tra i testi B., M. e P.; si tratta di verificare l attendibilità e la completezza, più che la veridicità, delle deposizioni; e d altra parte i testi sono già risultati consapevoli della difformità delle loro deposizioni, così che il successivo loro confronto non appare utile né a verificarne l atteggiamento né a convincere alcuno di essi della eventuale difformità della sua deposizione dal vero; tenuto conto delle deposizioni testimoniali già assunte e del principio dell onere della prova, non si ritiene necessaria, ai sensi degli artt. 245, comma 1, e 209 c.p.c., la richiesta assunzione di ulteriori testi di parte convenuta; e disponeva una consulenza tecnica d ufficio: Allegato al verbale d'udienza del 23 gennaio 2003 nella causa civile iscritta al n. 4759/00 RG Quesito al C.T.U. Il ctu, visti gli atti ed i documenti di causa, 3

4 esaminati i documenti contabili ed i registri di XX 1 S.r.l., XX 2 S.r.l. e YY 1 S.r.l., ed acquisita, ove necessaria, copia cartacea e/o magnetica degli stessi: - dica se i soggetti di cui agli elenchi doc. 19, 20 e 21 di parte attrice erano clienti del Gruppo XX dal 1996 al 1998; - verifichi quali tra i clienti XX 1 S.r.l. di cui ai menzionati elenchi sono passati a YY 1 S.r.l. nel 1998 e 1999, - valuti il danno subito da XX 1 S.r.l. per perdita clienti di cui al precedente punto; - valuti il danno subito da XX 1 S.r.l. per i ribassi dei corrispettivi per la manutenzione prestata ai clienti di cui di cui all elenco doc. 22 parte attrice; Il C.T.U. dott. Rossato depositava relazione scritta in data 29/4/2003. La causa veniva posta in decisione, ai sensi dell art. 281 quinquies cpc, all udienza del 29/9/2004, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell art. 190 cpc. Motivi della decisione 1 - Principi in materia di concorrenza sleale ex art.li 2598 n. 3 c.c. e 6 bis legge invenzioni. L art c.c., prevedendo come illeciti, determinati comportamenti dell imprenditore, di fatto pone limiti alle modalità di esercizio della concorrenza stessa e, di riflesso, limita la libertà economica. La disciplina della concorrenza sleale non è diretta a tutelare un diritto soggettivo dell imprenditore sulla clientela, oppure sull avviamento; si tratta di una disciplina oggettiva di condotta per l imprenditore, libero di agire in un mercato concorrenziale entro i limiti da essa fissata. Si deve distinguere l effetto naturale dell atto lecito concorrenziale e quello conseguente ad un esercizio anomalo della concorrenza. L art c.c., con la previsione finale di cui al n. 3, sanziona, con una clausola generale aperta tutti i comportamenti, per così dire innominati caratterizzati, da un lato, dall essere non conformi ai principi della correttezza professionale e, dall altro, dalla idoneità a danneggiare l altrui azienda. L art. 6 bis legge invenzioni (articolo inserito dall art. 14 del D.Lg. n. 198 del 19/3/1996) sanziona come atto di concorrenza sleale l acquisizione e l utilizzazione in modo contrario alla correttezza professionale (n. 3 dell art c.c.) di informazioni aziendali riservate nonché di dati relativi a prove od ad altri dati segreti. La giurisprudenza di legittimità, nel ribadire che il gioco della concorrenza legittima, per sua natura, l apprestamento di atti e il dispiegarsi di condotte egoistiche funzionali al perseguimento di maggiori affari, e, nel contempo, di possibili danni in capo a soggetti di mercato con i quali si condivida la comune clientela, ha costantemente affermato che l illiceità della condotta concorrenziale deriva, non dal danno commerciale in sé, ma dal fatto che una condotta individuale di mercato, contraria ai precetti legali, produca diminuzione di affari nel concorrente (tra le tante Cassazione 30/7/1996 n. 6887). Parte attrice prospetta le ipotesi di storno di dipendenti nonché di utilizzo illecito di informazioni riservate (liste clienti e codice di accesso aziendale). 4

5 Le parti affermano ciascuna a proprio favore l esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. Nella giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, si rinvengono invece orientamenti discordanti sul tema oggetto del presente giudizio degli atti di concorrenza sleale tipicamente realizzati da ex dipendenti o collaboratori che, avendo intrapreso una analoga attività imprenditoriale, utilizzano in modo scorretto le conoscenze precedentemente acquisite. La questione più delicata è proprio quella di stabilire l esatto confine tra le conoscenze che fanno parte del patrimonio personale dell ex collaboratore e quelle che, invece, fanno parte propriamente del patrimonio dell impresa nella quale questi ha prestato la sua attività e che quindi non possono essere sfruttate o divulgate. 2 - Attività istruttoria svolta nel presente giudizio. È necessario riportare una sintesi delle prove orali, rilevanti ai fini della decisione. Interrogatori formali dei legali rappresentanti della società attrici. B.P., legale rappresentante di XX 2 S.r.l. ha dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti di causa. C.E., legale rappresentante di XX 1 S.r.l., ha dichiarato che i dipendenti dimissionari YY 3, YY 4, YY 5 e YY 6 avevano informato Gruppo XX della loro intenzione di iniziare un attività imprenditoriale nello stesso settore. Il fatto è confermato da altri testimoni. I testimoni sono stati sentiti tutti all udienza del 17 ottobre 2002 dalle ore 9,45 alle ore 14,45. B.F., dipendente società KKK S.p.a. KKK S.p.a. aveva acquistato gli impianti di sicurezza anche da Gruppo XX, con il quale non aveva nel maggio 1998 contratti di assistenza. YY 3, e forse YY 4, nel maggio 1998 presentavano a KKK S.p.a. i prodotti e i servizi di YY 1, precisando che si trattava di società nuova e che loro non facevano più parte di XX 1. KKK S.p.a. decideva di avvalersi dei servizi di YY 1 ; così pure il sig. Ferrari amministratore di KKK S.p.a. per la sua abitazione privata. La teste sottolinea il rapporto di fiducia esistente con YY 3, YY 4 e YY 5, che negli anni precedenti avevano curato per Gruppo XX la vendita e la manutenzione degli impianti di sicurezza per KKK S.p.a.. B.F., coniuge di C.V. I coniugi B. C. hanno commissionato a YY 1 S.r.l. nel maggio 1998 la fornitura del sistema di sicurezza per la loro abitazione in corso di costruzione. Il teste segnala il suo rapporto di amicizia con il convenuto YY 3. C.L., dipendente Cassa di Risparmio di V. (CRV). YY 3 e YY 7 si presentarono a CRV per informare che avevano costituito una nuova società YY 1 S.r.l., che si offriva di fornire il servizio di assistenza e la fornitura di impianti di allarme. CRV decise di rivolgersi per l assistenza a YY 1 S.r.l., per la comodità di mantenere i rapporti personali con YY 3, che conosceva gli impianti da lui in precedenza seguiti per Gruppo XX ed il personale della banca. I dipendenti di CRV non hanno dovuto reinserire o modificare i propri codici personali al momento del passaggio a YY 1 S.r.l. T.D., dipendente Gruppo XX, in qualità di addetta alla segreteria commerciale. 5

6 Clienti di Gruppo XX (v. elenco doc. 20 parte attrice circa 40 ) sono stati contattati da personale YY 1 S.r.l. per indurli ad avvalersi dei servizi di tale società, rivolgendo proposte commerciali che tenevano conto delle specifiche condizioni contrattuali praticate a ciascuno di loro dalle società attrici: i contratti proposti avevano più o meno le stesse condizioni, ma a prezzi più bassi. Parte di questi clienti (v. elenco doc. 21 parte attrice circa 20 ) hanno disdettato il contratto il contratto di manutenzione con Gruppo XX e sono passati a YY 1 S.rl. Queste informazioni sono state fornite dai clienti contattati dalla teste oppure da venditori e responsabili di Gruppo XX. La teste ha confermato anche l elenco di altri (ex) clienti Gruppo XX (doc. 19 parte attrice circa 25 ) che, sulla base delle informazioni assunte, risultavano essere passati a YY 1 S.r.l. In relazione ad altri clienti (v. elenco doc. 22 parte attrice numero 15 ) XX 1 ha ridotto l importo del corrispettivo previsto originariamente dal contratto di manutenzione onde ottenere il rinnovo del contratto stesso, in quanto YY 1 S.r.l. aveva loro proposto condizioni economiche ribassate. Il passaggio di clienti da Gruppo XX a YY 1 S.r.l. ha trova riscontro documentale nella CTU (v. infra). B.M.. Il teste ha acquistato da Gruppo XX, tramite l agente YY 7, nella primavera 1998, un impianto, che è stata installato da YY 4. YY 7 e YY 4 lo informarono che avevano costituito la società YY 1 S.r.l. B.M. si rivolse per l assistenza a YY 1 S.r.l. B.M. in contrasto con le deposizioni dei due testi che seguono dichiara che tale informazione gli fu fornita, non al momento dell installazione dell impianto, ma circa 20 giorno dopo: si rivolse a YY 7 per un intervenuto sulle tapparelle; l intervento fu eseguito da YY 4. YY 4 ha sostituito, su autorizzazione di B., il codice tecnico di XX 1 con quello di YY 1 S.r.l.; B. non ha dovuto modificare il proprio codice personale. Nell estate del 1998 l operatore di XX 1, inviato su richiesta di B. per un intervento in garanzia, non ha potuto operare sull impianto perché trovò il codice tecnico modificato da YY 1 S.r.l.. M.M., artigiano elettricista, e P.S., dipendente del primo. I due testi hanno lavorato presso l abitazione di Bardi per l installazione dell impianto di sicurezza (marzo-aprile 1998); durate tali lavori YY 4 informò Bardi che aveva costituito una nuova società, che poteva fornire assistenza a prezzi più bassi. YY 7 propose a M. di collaborare con la società concorrente YY 1 S.r.l. S.A., dipendente Gruppo XX. Gruppo XX aveva l abitudine di far seguire i clienti sempre dagli stessi dipendenti. Visti gli elenchi che mi vengono mostrati (n.d.r. doc. 19, 20 e 21 parte attrice), non sono in grado di confermarli tutti anche se leggendo i nomi posso dire che si trattava di clienti seguiti dai quattro ex dipendenti (cioè YY 4, YY 3, YY 5 e YY 6 ). V.A. e D.L.C., dipendenti Gruppo XX. La prassi di Gruppo XX era di inserire sugli impianti nuovi il codice tecnico aziendale in sostituzione di quello di default standard del costruttore. Il codice tecnico aziendale non 6

7 veniva indicato al cliente al momento dell installazione dell impianto, ma solo in caso di necessità per l ipotesi di assistenza tecnica telefonica urgente, anche notturna (con il solo codice personale il cliente non è in grado accedere alla programmazione del sistema). Alcuni clienti richiedevano espressamente di conoscere il codice tecnico dell azienda per potere programmare autonomamente l impianto. M. (il nome è illeggibile nel verbale d udienza), legale rappresentante di JJJ s.r.l. Dopo l affidamento della manutenzione a YY 1 S.r.l., gli otto titolari di codice personale di JJJ s.r.l. non hanno dovuto effettuare alcuna modifica. Va specificamente esaminata la questione degli esiti istruttori relativi all utilizzo del codice tecnico aziendale di XX 1 S.r.l. di accesso ai sistemi di allarme. XX 1 S.r.l., al momento dell installazione di un nuovo sistema, faceva sostituire dai propri tecnici i codici di default (uguali per ogni singolo modello di centrale) con il proprio unico codice tecnico aziendale. Solo alcuni clienti erano a conoscenza di tale codice aziendale. I convenuti conoscevano il codice tecnico di Gruppo XX : si tratta di informazione acquisita durante il periodo di collaborazione con le società attrici. La mancata conoscenza del codice tecnico di XX 1 non avrebbe impedito a YY 1 S.r.l. di operare sui sistemi di sicurezza dei clienti che in precedenza erano assistiti da XX 1 S.r.l. Sul punto l unico elemento di prova agli atti è costituito dal parere pro veritate del 1/2/1999 dell ing. B. (doc. 16 parte convenuta). Le informazioni fornite dal tecnico confermano quanto sopra indicato. L ing. B. fornisce ulteriori elementi sui codici di accesso degli impianti di allarme. In estrema sintesi: i fabbricanti di centrali a microprocessore impostano dei codici residenti iniziali (codici default); dopo l installazione sulla centrale vengono inseriti il codice di accesso del cliente (uno per ogni persona abilitata) ed il codice di accesso del tecnico; per la programmazione della centrale è necessario inserire il codice di accesso del tecnico, ma solo dopo la digitazione da parte di un utente del proprio codice (tecnica di controllo incrociato); è prevista una procedura per azzerare i codici esistenti ed abilitare nuovamente i codici di default che restano in memoria ; tale procedura prevede il lancio di un allarme, a titolo cautelativo, e la necessità di riprogrammare alcuni dati della centrale. Da questi informazioni tecniche si ricava dunque con certezza che, dopo l effettuazione della procedura di azzeramento dei codici, tutti gli utenti abilitati devono reinserire i propri codici di accesso. Come si è detto, dopo l intervento di YY 1 S.r.l., B.M. non ha dovuto modificare il proprio codice personale, i dipendenti di CRV non hanno dovuto reinserire o modificare i propri codici personali, gli otto titolari di codice personale di JJJ s.r.l. non hanno dovuto effettuare alcuna modifica. Inoltre nessuno dei testimoni ha riferito della attivazione di un segnale dall allarme al momento del primo intervento di YY 1 S.rl. La lettura delle deposizioni testimoniali unitamente alle suindicate informazioni tecniche consente di ritenere presuntivamente provato (art c.c.) che quantomeno per i casi esaminati YY 1 S.r.l. ha fatto uso del codice di accesso di XX 1 S.r.l. 7

8 Si può dunque conclusivamente affermare che YY 1 S.r.l. non ha seguito la procedura di azzeramento dei codici, ma si è limitata a sostituire il codice di accesso di XX 1 S.r.l. con il proprio. 3 Atti di concorrenza sleale posti in essere dai convenuti. XX 1 S.r.l. e XX 2 S.r.l. operano, rispettivamente, nell ambito della installazione e dell assistenza di sistemi di sicurezza ed in quello della vendita di sistemi di sicurezza (v. visura camerali doc. 1 e 2 parte attrice ). Non è controverso in giudizio che i sistemi di sicurezza venduti da XX 2 S.r.l. vengano installati ed assistiti da XX 1 S.r.l. (quest ultima detiene il 50% del capitale sociale della prima). YY 2 recedeva, senza preavviso, in data 31 ottobre 1997 dal contratto di agenzia in essere con XX 2 S.r.l. (doc. 3 e 4 parte attrice). YY 3, YY 4, YY 5 e YY 6 si dimettevano in data 14 marzo 1998 da XX 1 S.r.l. termine preavviso 30/4/98 (doc. da 5 a 8 parte attrice). Gruppo XX era genericamente a conoscenza che i quattro dipendenti dimissionari avrebbero iniziato un attività imprenditoriale in proprio. YY 7 recedeva, senza preavviso, in data 16 marzo 1998 dal contratto di agenzia in essere con XX 2 S.r.l. (doc. 9 e 10 parte attrice). I predetti sei ex collaboratori di Gruppo XX avevano costituito in data 4 marzo 1998 la società YY 1 S.r.l. iscritta al registro delle imprese dal 14/4/98 (v. visura doc. 12 parte attrice); di tale società sono tutti soci e amministratori, unitamente ad altre due persone (v. visura doc. 12 bis parte attrice). YY 1 S.r.l. contattava numerosi clienti di Gruppo XX offrendo la fornitura e l assistenza di sistemi di sicurezza. L istruttoria orale, che ha necessariamente potuto riguardare soltanto alcuni casi, ha trovato ulteriore conferma indiretta nella documentazione acquisita e negli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d ufficio. Su n. 85 soggetti clienti di Gruppo XX negli anni dal 1996 al 1998 (v. doc. 19, 20 e 21 parte attrice) n. 43 sono risultati essere clienti di YY 1 S.r.l. nel biennio ; con essi YY 1 S.r.l. ha realizzato un fatturato pari a circa 416 milioni di lire (pag. 16 relazione CTU dott. Rossato). Questi clienti di Gruppo XX era stati procurati dagli agenti YY 7 e YY 2 e/o seguiti dai dipendenti YY 4, YY 3, YY 5 e YY 6. YY 1 S.r.l. ha proposto l assistenza a prezzi ribassati rispetto a quelli praticati da XX 1 S.r.l.. YY 1 ha utilizzato modulistica contrattuale sostanzialmente identica a quella di XX 1 S.r.l. (cfr. contratto manutenzione XX 1 S.r.l. e contratto manutenzione YY 1 S.r.l. doc. 13 e 14 parte attrice e teste T.). YY 1 S.r.l. ha utilizzato il codice tecnico aziendale di XX 1 S.r.l. per intervenire più rapidamente sugli impianti di allarme dei clienti ex clienti XX 1 S.r.l. presso i quali ha effettuato interventi di assistenza su chiamata o con contratto di manutenzione. Si deve operare una valutazione complessiva dei fatti accertati che tenga conto delle particolarità del settore dei sistemi di sicurezza, del disegno complessivo posto in 8

9 essere dagli ex collaboratori di Gruppo XX e delle modalità, contrarie alla correttezza professionale, di utilizzazione delle informazioni aziendali. Vanno richiamate alcune tra le pronunce giurisprudenziali di legittimità condivise da questo giudice e applicabili al caso specifico: Con riguardo allo sviamento di clientela, che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità di concorrenza sleale, ai sensi dell'art n. 3 c.c., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda. Cassazione civile, sez. I, 20 marzo 1991, n Policante c. Società Sabiem Foro it. 1993, I,3154 nota (DI PAOLA) Costituisce concorrenza sleale a norma dell'ex art n. 3 c.c., l'assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione, non per la capacità di lavoro dei medesimi, ma per l'utilizzazione delle conoscenze tecniche (know how) usate presso l'altra azienda, e non in possesso del concorrente, configurandosi tale comportamento scorretto di quest'ultimo idoneo a danneggiare l'altrui azienda con il consentirgli l'ingresso sul mercato e la contesa della clientela prima di quanto gli sarebbe stato possibile in base a propri studi e ricerche. Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 1989, n Società Sindi c. Società BAM Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 3 Configura atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art n. 3 c.c., per uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, ed idonei a danneggiare l'altrui azienda, l'utilizzazione di un ex dipendente, incaricato od associato di un'impresa concorrente, che risulti diretta allo scopo di sviare la clientela di quest'ultima mediante il fraudolento impiego di informazioni o documenti indebitamente rimasti in possesso di detto soggetto (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la Corte ha ritenuto correttamente affermata dai giudici di merito la configurabilità di concorrenza sleale nel comportamento di una società di assicurazione, del ramo della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli, la quale aveva nominato proprio amministratore un ex agente di società concorrente e si era valsa delle notizie riservate da questi conosciute, quali nominativi di clienti e numero della loro patente di guida, tipo e numero di targa dei veicoli da essi assicurati, condizioni dei contratti, per tentare, con l'offerta di condizioni più vantaggiose, di acquistarne la clientela). Cassazione civile, sez. I, 5 aprile 1978, n Soc. Euritass c. Soc. La Nationale Giur. it. 1979, I,1,496 E immune da censure la sentenza di merito con cui è stata qualificata come sleale la condotta di alcuni ex dipendenti che, costituita una nuova società operante nello stesso settore della ditta presso cui avevano prestato la propria opera, avevano fatto uso delle 9

10 notizie relative ai clienti della società concorrente per sostituirsi nel servizio di assistenza della clientela Cassazione civile 15 marzo 1974, n. 750 Nella giurisprudenza di merito sono rinvenibili posizioni nettamente contrapposte. Sono comunque numerose le pronunce che in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata hanno ritenuto illecito l utilizzo delle informazioni commerciali relative alla clientela, e più in generale di dati e notizie, che seppur note nell ambito della collaborazione all interno della singola impresa ed accessibili ai dipendenti, non possono non ritenersi per loro natura riservate, non essendo destinate ad essere pubblicizzate all esterno e non essendo agevolmente rinvenibili sul mercato (si vedano le sentenze elencate da parte attrice a pag. 31 comparsa conclusionale e 3 4 comparsa di replica). E rilevante in primo luogo il fatto che quattro dipendenti e due agenti siano contemporaneamente usciti da Gruppo XX per costituire una società concorrente. Anche se questo fatto non integra di per sé una ipotesi di concorrenza sleale per storno di dipendenti come individuata dalla giurisprudenza. E però un antefatto importante per valutare la condotta complessivamente tenuta da YY 1 S.r.l. e dai suoi soci e amministratori ex collaboratori di Gruppo XX. YY 1 S.r.l. si è subito indirizzata ai clienti di Gruppo XX. Ha utilizzato a tale scopo le informazioni sui clienti e sulle condizioni economiche dei rapporti contrattuali, che erano in possesso di YY 3, YY 4, YY 5, YY 6, YY 2 e YY 7. E stata anche avvantaggiata, dal punto di vista operativo, nei rapporti di assistenza con i nuovi clienti, dalla conoscenza ed utilizzo del codice aziendale riservato di XX 1 S.r.l. di accesso ai sistemi di allarme. Si tratta di informazioni che non erano destinate ad essere divulgate al di fuori della organizzazione imprenditoriale, e come tali per loro natura riservate, indipendentemente dal fatto che esse fossero accessibili ai collaboratori (agenti e dipendenti) dell impresa nella normale esplicazione del loro lavoro. La giurisprudenza ha precisato che non è esclusa la riservatezza delle conoscenze inerenti alla clientela della prima impresa, sia con riferimento al nominativo ed alla ubicazione delle clientela, sia con riferimento alle condizioni contrattuali, per il fatto che queste, non direttamente accessibili alle altre imprese, potrebbero divenire comunque note al nuovo imprenditore mediante un indagine di mercato sistematica. Inoltre, nel caso in esame, il fatto che determinati soggetti disponessero di un impianto di allarme (in particolare di XX 1 S.r.l.), e fossero quindi potenzialmente interessate ai servizi di assistenza e manutenzione offerti da YY 1 S.r.l., non era certamente una informazione agevolmente reperibile sul mercato, neppure a tecnici del ramo. Certamente era poi riservato il codice aziendale di accesso ai sistemi di allarme utilizzato da XX 1 S.r.l. Si tratta di informazioni che fanno parte del patrimonio della impresa Gruppo XX e non del patrimonio personale degli ex collaboratori. Tali informazioni, acquisite durante i pregressi rapporti di collaborazione, non potevano quindi essere sfruttate o divulgate. Così sul punto Cassazione n del 1991, citata: 10

11 L'utilizzazione a proprio vantaggio di notizie riservate relative ad altra impresa, può costituire una delle forme di concorrenza parassitaria in senso lato, contrarie ai principi della professionalità imprenditoriale, e come tali illecite. Nel momento steso, infatti, in cui un dipendente, interrotto il rapporto di lavoro, assuma la qualifica di imprenditore, si sottopone a quelle norme di correttezza della professionalità imprenditoriale, nelle quali si è individuato il divieto di situazioni di parassitismo imprenditoriale, che costituiscono il fondamento, ma anche il limite invalicabile, della sua nuova iniziativa ed in relazione alle quali anche cognizioni legittimamente acquisite nella precedente situazione di collaborazione nell'altrui impresa non possono essere impiegate per forme di concorrenza parassitaria. Non quindi, da una protrazione del vincolo di fedeltà oltre il limite temporale del pregresso rapporto di lavoro (2105 c.c.), né necessariamente delle norme di correttezza nell'adempimento delle obbligazioni (art cc.) riferite alla collaborazione dipendente di un rapporto esaurito, deriva l'obbligo alla riservatezza dello ex dipendente, ma dalle stesse regole di correttezza che regolano la nuova attività da lui intrapresa, costituenti la base, ma nel contempo il limite, della libera espressione della sua personalità imprenditoriale e delle sue capacità professionali. A concetti diversi corrispondono, da un lato, le capacità professionali che il dipendente abbia acquisito o migliorato nel corso del pregresso rapporto di lavoro, costituenti suo esclusivo patrimonio professionale liberamente utilizzabile, d'altro lato, le conoscenze specifiche inerenti all'ambito riservato dell'altrui impresa, la cui riservatezza e riservata utilizzabilità permane proprio in virtù delle regole di correttezza attinenti alla sua nuova professionalità imprenditoriale. In conclusione, gli atti di concorrenza sleale si sono concretizzati nello storno di clientela di Gruppo XX, attuata con l utilizzo in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni, commerciali e tecniche, riservate. 4 - Responsabilità dei convenuti ai sensi dell art c.c.. Gli atti di concorrenza sleale in questione sono riferibili a YY 1 S.r.l. e ai suoi soci e amministratori ex collaboratori di Gruppo XX, che hanno consentito alla società convenuta di utilizzare le informazioni riservate delle società attrici ed hanno materialmente posto in essere le condotte in questione (v. sub 3). Fra Gruppo XX e YY 1 S.r.l. sussiste un rapporto di concorrenza. E poi certo che l imprenditore risponde a titolo di concorrenza sleale non solo per gli atti da lui direttamente compiuti, ma anche per quelli posti in essere da altri, nel suo interesse e su sua istigazione o specifico incarico. Infatti l art n. 3 prevede espressamente che l atto di concorrenza sleale può essere compiuto anche indirettamente. Con l imprenditore, nel cui interesse l atto di concorrenza sleale è stato compiuto, risponde perciò solidalmente anche l autore materiale dello stesso (ai sensi dell art c.c.). Ed è opinione prevalente della giurisprudenza che quest ultimo, anche se non imprenditore, risponde a titolo di concorrenza sleale in base all art e non secondo la disciplina generale dell illecito civile art c.c. (tra le tante Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2001, n. 5375; Cassazione 16 aprile 1983, n. 2634). 11

12 In applicazione di tali principi si deve affermare che nel caso specifico gli ex collaboratori di Gruppo XX rispondono in solido con la società da essi costituita della concorrenza sleale attuata avvalendosi delle informazioni acquisite durante i pregressi rapporti di lavoro ed agenzia. 5 - Inibitoria. Va accolta la domanda di inibitoria ai convenuti all ulteriore prosecuzione degli atti di concorrenza sleale, ed in particolare all utilizzazione delle informazioni commerciali riservate di Gruppo XX. Non sono stati chiesti provvedimenti reintegrativi. L azione inibitoria prescinde dal dolo o dalla colpa del soggetto attivo dell atto di concorrenza sleale e dall esistenza di un danno patrimoniale attuale per la controparte. 6 - Risarcimento del danno. In deroga alla disciplina generale dell illecito civile, la colpa del danneggiante si presume una volta accertato l atto di concorrenza sleale (art comma 3 c.c.). I convenuti non hanno fornito la prova contraria, che su di loro incombeva. Per la valutazione dei danni l art c.c. rinvia alle disposizioni di cui agli art.li 1223, 1226 e 1227 c.c.. Il secondo comma del medesimo art aggiunge l indicazione che il lucro cessante sia valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. Il criterio primario per determinare il lucro cessante è rappresentato dalla differenza fra il guadagno che il titolare avrebbe tratto se non fosse intervenuto il fatto lesivo del concorrente sleale. A tale scopo si devono utilizzare i dati acquisiti con la consulenza tecnica d ufficio. Gli accertamenti e le indagini sono state eseguite dal CTU dott. Rossato, nel rispetto del contraddittorio, con cura e diligenza ed hanno portato a conclusioni attendibili e pienamente condivisibili. Questo giudice aderisce perciò pienamente alle conclusioni del CTU di cui alla relazione scritta del 29/3/2003, restando così disattese la parziali contrarie opinioni del consulente di parte convenuta (v. Cass. 7379/86, Cass. 3527/89, Cass. 4032/87 ). Nel caso in esame il danno da lucro cessante sussiste in relazione alle vendite ed alle prestazioni di manutenzione eseguite da YY 1 in favore di clienti sottratti a Gruppo XX. La liquidazione di tale risarcimento va sicuramente inquadrata fra quelle fattispecie per le quali, stante la difficoltà di fornire prova del preciso ammontare del danno subito, l art c.c. consente una valutazione equitativa. Si ritiene a tal fine di considerare lo storno di clientela nel biennio , in relazione alla data di inizio della attività di YY 1 e della durata annuale dei contratti di manutenzione. Allo stesso modo si ritiene di fare riferimento al biennio per l individuazione dei clienti di Gruppo XX. Inoltre l indagine è limitata ai clienti di Gruppo XX che erano stati procurati dagli agenti YY 7 e YY 2 e/o seguiti dai dipendenti YY 4, YY 3, YY 5 e YY 6. 12

13 Soltanto in tale ambito può ritenersi, anche sulla base di dati di comune esperienza, la sussistenza di uno storno illecito di clientela, attuato mediante l utilizzo di informazioni commerciali e tecniche riservate. Si ritiene tra i vari criteri proposti in giurisprudenza di commisurare il danno all utile netto che Gruppo XX avrebbe conseguito sul fatturato realizzato da YY 1 S.r.l. con i clienti sottratti alle società attrici. I quesiti sottoposti al CTU tengono conto di tale criterio di liquidazione del danno. Su n. 85 soggetti clienti di Gruppo XX negli anni dal 1996 al 1998 (v. doc. 19, 20 e 21 parte attrice) n. 43 sono risultati essere clienti di YY 1 S.r.l. nel biennio ; con essi YY 1 S.r.l. ha realizzato un fatturato pari a circa 416 milioni di lire (pag. 16 relazione CTU dott. Rossato). Il CTU ha condivisibilmente escluso alcuni nominativi, che nel periodo in questione sono risultati essere clienti sia di Gruppo XX sia di YY 1 S.r.l. (v. nei dettagli pag. 8 e 9 e allegato 5 relazione scritta). Il CTU ha calcolato una percentuale di redditività della società attrici del 28 % (v. pag. 9-1 e alleg. 6 Relazione): valore della produzione Lire , costi variabili Lire , margine lordo Il CTU ha condivisibilmente escluso dai costi variabili le spese di amministrazione, gli ammortamenti e i costi generali ufficio tecnico (sul punto si vedano le osservazioni contrarie del ctp di parte convenuta), ritenendo che «un incremento del fatturato delle dimensioni stimate poco più di 400 milioni non avrebbe comportato un incremento dei costi fissi, vale a dire quelli non influenzati dal volume delle vendite» (v. pag. 11, 14 e 15 relazione). Tale danno può dunque essere quantificato in Lire ( x 28%), pari ad Euro ,00. Va riconosciuto anche il danno subito per il ribasso dei corrispettivi della manutenzione. Tale danno è stata calcolato dal CTU in complessivi Euro 3.800,00 (v. pag e alleg. 8 relazione). Non può essere riconosciuto il danno (emergente) rappresentato dai costi sostenuti da Gruppo XX per rimpiazzare gli ex collaboratori YY 3, YY 4, YY 5, YY 6, YY 2 e YY 7 : Euro 2.951,12 pagato alla ditta ZZZ per il servizio di ricerca del personale; Euro 5.164,57, corrispondente al costo del tempo dedicato all attività di ricerca del personale dai dipendenti R.G. e M.C. nel corso dell anno Non sussiste nesso causale tra le azioni di concorrenza sleale addebitate ai convenuti e tale danno. Nel senso che la sola uscita in gruppo da XX 1 S.r.l. dei predetti collaboratori non costituisce di per sé atto di concorrenza sleale per storno di dipendenti. Sommano per voci di danno Euro ,00 Trattandosi di debito di valore, siccome discendente da illecito extracontrattuale, il capitale suddetto va espresso in termini monetari attuali e si determina, con applicazione del relativo coefficiente ISTAT del 15,2558% (dies a quo: 1/5/98), con arrotondamento, in complessivi Euro ,00. Per la determinazione del danno da ritardo, si ritiene di adottare il metodo di calcolo degli interessi al saggio legale sul capitale interamente rivalutato con equa individuazione 13

14 del dies a quo, in sostanziale adesione ai principi affermati da Cass. SS.UU. n 1712 del 17 febbraio 1995 (che ha invece suggerito il diverso, ma equivalente negli effetti, metodo del calcolo sul capitale via via rivalutato dal dies a quo effettivo), considerando il giorno della decisione quale dies ad quem del calcolo, al di là del quale saranno dovuti gli interessi legali sull intero importo, comprensivo di capitale rivalutato e danno da ritardo già maturato, fino al saldo (sul punto vedi, amplius, la sent. n 1712/95 cit.). Indicandosi nel 31/10/2001 il dies a quo determinato equitativamente per quanto detto sopra, il danno da ritardo già verificatosi è pari, con arrotonadamento, ad Euro 7.222,44. In definitiva, in parziale accoglimento della domanda, i convenuti vanno solidalmente condannati al pagamento della complessiva somma di Euro ,00, oltre interessi maturandi su detto importo al tasso legale da oggi fino al saldo. 7 - Pubblicazione sentenza. Va accolta l istanza di pubblicazione, con funzione risarcitoria, ai sensi dell art comma 2 c.c., del solo dispositivo della sentenza. La pubblicazione dovrà farsi secondo quanto indicato in dispositivo, a cura delle attrici ed a spese dei convenuti -che dovranno quindi anticipare gli esborsi, ovvero rimborsarli immediatamente a semplice presentazione della documentazione giustificativa. 8 - Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in relazione alla somma attribuita, con aumento per pluralità parti. Le spese di CTU, già liquidate in Euro 3.051,65, oltre accessori, vanno poste in via definitiva a carico esclusivo dei convenuti, con obbligo di pagamento diretto e/o rimborso alla controparte di quanto da questa anticipato al ctu. Dispositivo della sentenza Il Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Carpi, in persona del giudice dott. Riccardo Di Pasquale definitivamente decidendo ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattese: 1) accerta e dichiara che YY 1 s.r.l. e, in concorso con essa, i suoi soci e amministratori YY 2, YY 3, YY 4, YY 5, YY 6 e YY 7, hanno compiuto atti di concorrenza sleale di cui agli art.li 2598 n. 3 c.c. e 6 bis legge invenzioni, descritti in motivazione, ai danni di XX 1 S.r.l. e XX 2 S.r.l.; 2) inibisce a YY 1 S.r.l. e a YY 2, YY 3, YY 4, YY 5, YY 6 e YY 7, l ulteriore prosecuzione di atti di concorrenza sleale, ed in particolare l utilizzazione delle informazioni commerciali riservate di XX 1 S.r.l. e XX 2 S.r.l.; 3) condanna YY 1 S.r.l., YY 2, YY 3, YY 4, YY 5, YY 6 e YY 7, in solido tra loro, al pagamento in favore di XX 1 S.r.l. e di XX 2 S.r.l. della complessiva somma di Euro ,00 (ottantamilacinquecentoottantadue virgola zero), a titolo di risarcimento del danno, oltre ulteriori interessi al tasso legale dalla presente decisione al saldo; 4) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su due edizioni consecutive, di cui una festiva, dei quotidiani Il Resto del Carlino e Il Sole 24 Ore, con caratteri doppi del normale, a cura delle attrici ed a spese dei convenuti, con le modalità indicate nella parte motiva; 14

15 5) condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della società attrici delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro ,00, di cui Euro ,00 per onorari, Euro 2.120,00 per competenze ed Euro 867,00 per spese, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge; pone le spese di CTU, già liquidate in Euro 3.051,65, oltre accessori, in via definitiva a carico esclusivo dei convenuti, con obbligo di pagamento diretto e/o rimborso alla controparte di quanto da questa anticipato al ctu. Carpi, 20 aprile 2005 IL GIUDICE dott. Riccardo Di Pasquale IL CANCELLIERE C1 Giovanna Rossetti Depositata in Cancelleria e pubblicata il 24 maggio

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