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1 D I R E T T O R I A L B E R G O HOTEL MANAGERS inverno L'emotional marketing è fra le ultime frontiere nel settore dell'ospitalità alberghiera. Giuseppe Arnone, con la sua innata creatività olfattiva, studia, progetta e realizza vere e proprie emozioni olfattive creando così ricordi indelebili. Servizio a pagina 65 Autor. Tribunale di Roma N. 30/2002 del 24/1/2002 Poste Italiane SpA - Sped. in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma Periodico trimestrale di Tecnica Professionale fondato da FRANCO ARABIA Organo ufficiale dell A.D.A. - (anno XXX) Anno 14 Nuova serie - Inverno 2007

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3 [Editoriale] AUTORITHY PER IL Turismo Franco Arabia Il convegno di Milano, di Ada e Solidus, sul defunto Ministero del Turismo ha evidenziato luci e ombre di una situazione parossistica, ma questo già si sapeva, considerando che, al momento di redigere la Costituzione repubblicana, gli estensori ritenevano il fenomeno turistico di scarso valore economico; e quindi, nella distribuzione dei centri di potere riconducevano l interesse turistico agli appetiti territoriali. Nell immaginario collettivo, ancora oggi, quando si parla di turismo si ascolta di tutto e di più, mancando nei fatti una coscienza di settore, al contrario di altri comparti produttivi del Paese che, avendola avuta sin dai tempi della rivoluzione industriale, hanno assorbito le maggiori risorse dello Stato sia in termini finanziari, sia in termini di risorse umane, e non solo. Nel tempo, questo iniziale approccio ha determinato effetti nocivi di natura ambientale, se solo si pensa per esempio che diverse multinazionali hanno invaso poli turistici di grande bellezza naturale con le proprie raffinerie di petrolio, che l Europa aveva rifiutato, uccidendo il turismo, l agricoltura, alimentando - fra l altro - elevate incidenze di mortalità per cause legate alla natura di quelle attività. È stata una politica dissennata quella avviata nel dopoguerra e protrattasi in modo significativo per diversi decenni, e sino a tempi nostri. Peraltro, anche il mondo accademico non ha fatto meglio, volendo considerare che la cultura manageriale è accreditata come una variabile lessicale, piuttosto che un processo di modificazione strutturale dei sistemi produttivi. Più in generale, per esempio, la riforma della scuola ha rimodulato la vecchia denominazione di Preside in Dirigente e nel settore della sanità, da Burocrate in Manager, lasciando il resto inalterato. Di là di qualche meritevole eccezione (per esempio il dirigente scolastico dell alberghiero di Brindisi), sostanzialmente gli uomini ai vertici sono rimasti gli stessi, con il loro vecchio modo di pensare, ma qui dovremmo aprire una querelle sul significato di manager, cosa che faremo per mezzo del nostro Centro Studi Manageriali Mario Losciale. Ora, occorre dire che modificare la Costituzione Italiana, soprattutto sulla scorta degli interessi maturati dagli apparati regionali, è una cosa quasi impossibile, ma valutate le giuste ragioni del convegno di Milano e considerato il disordine di setsegue a pag. 6 3]

4 [Sommario] inverno 2007 [ 4

5 3 7 Editoriale Authorithy per il Turismo Franco Arabia Management La contabilità analitica Gianluca de Carolis 10 Redazione Lettere in Redazione 12 Spigolature Ragazzi lesti Claudio Nobbio 14 Ada-Solidus Gli interventi di Gaetano Torino e Antonio de Septis Impresa & diritto L'associazione in partecipazione Vincenzo Meleca Progettazione La macchina albergo Giandonato Disanto 35 Adastory La storia di Ada Pensieri in Libertà Maximize results Bruno Calì Terza pagina Gi antichi degli antichi Laura Cacioppo 52 Adaeventi Eventi nelle regioni

6 [Editoriale] AUTORITHY PER IL Turismo segue da pag. 3 - (Franco Arabia) tore, è auspicabile che in atto il Governo preveda almeno una figura che sia motivo di garanzia del mercato( Authority ), è non solo. C è da aggiungere, a tal riguardo, che una recente indagine di Job in Tourism, ha posto ai suoi lettori tre domande sul tema dello Yield Management, concludendo la stessa, che essendo il fenomeno nuovo ( almeno sul piano del linguaggio), detta tecnica ha bisogno di svilupparsi in modo più equilibrato, implicitamente ammettendo come da qualche parte ci sia disinvoltura nella gestione della politica tariffaria, atteggiamento che nei fatti si tramuta in variabile perversa del mercato, che in economia è nota come attività di dumping. A questo punto, è opportuno fare chiarezza sull argomento sia per potenziare le argomentazioni in favore della nomina di un Authority del Turismo, sia per creare stimoli culturali che aiutino l ulteriore sviluppo della coscienza generale degli operatori per un corretto approccio alla politica tariffaria, affinché sia esso stesso in primis un fattore di salvaguardia del capitale d impresa e del prodotto. Ancorché noto, è bene ricordare che sul piano dottrinario il termine dumping ha derivazione economica e che il Diritto Internazionale per ciò intende la vendita di un bene o di un servizio a prezzo inferiore a quello ufficiale, quando non si tratta addirittura di vendita sottocosto; e poiché il fenomeno determina perturbazione sui mercati, in tal senso già da tempo sono state emanate norme internazionali antidumping ( Generale Agreement on tariffs andtrade Gatt). In Italia, in materia di prezzi è ancora vigente il Regio Decreto n del 24 ottobre 1935, che seppure in molti punti è superato con la liberalizzazione, per effetto di alcune sentenze della Corte Costituzionale restano ancora validi alcune norme, rivedute e corrette, del precitato decreto: la pubblicità dei prezzi (tabella e cartellini), la dichiarazione annuale che prevede la denuncia del minimo e del massimo della tariffe. Ovviamente, senza prescindere dalle correlazioni con le altre Leggi dello Stato, quando il quadro di perturbazione si configuri come concorrenza sleale, di cui gli articoli del Codice Civile. L orientamento maggioritario, in dottrina e giurisprudenza, precisa che la nozione di concorrenza sleale debba desumersi dalla ratio stessa della norma, giacché riconduce il principio a due presupposti soggettivi: la qualità dell imprenditore del soggetto attivo e passivo dell atto e l esistenza tra loro di un rapporto di concorrenza economica. E consequenziale che, da una parte l atto denunciato debba essere soggettivamente qualificato, mentre dall altra, c è la necessità che i due soggetti nella fattispecie, di concorrenza sleale, svolgano attività qualificabili come affini, tali da ravvisare la sussistenza di un rapporto economico concorrenziale fra gli stessi. Il secondo presupposto si pone in relazione al convincimento che il danno concorrenziale si concretizza, in pratica, in uno sviamento della clientela a fronte di un effettiva relazione concorrenziale, non solo al momento in cui il fatto è denunciato ma anche in prospettiva. Nel nostro Paese, concludendo, esistono vistose disuguaglianze già sotto il profilo strutturale fra alberghi di stessa categoria; in qualche caso si registrano violazioni nell applicazione dei prezzi in ragione del minimo dichiarato, entrando verosimilmente in concorrenza con alberghi di fascia inferiore, ma anche della stessa categoria, configurando fenomeni di concorrenza sleale che sono perseguibili dal nostro ordinamento giuridico. Altri esempi potrebbero distrarci dal vero obiettivo dell editoriale che, nascendo dalla sollecitazione di Ada e Solidus del già citato convegno di Milano, sul Ministero del Turismo, ha avviato l istanza per le autorità politiche per la designazione di una figura di garante e di controllo, in grado d intervenire, ovvero un Authority di garanzia per il settore turistico e alberghiero. francoarabia@libero.it [ 6

7 [Management] La Contabilità analitica Gianluca de Carolis Nel quadro generale di cultura d impresa, qualche volta ci si imbatte in considerazioni fatte da imprenditori di ultima generazione che oggettivamente limitano qualsiasi visione di prospettiva manageriale, nel momento in cui affermano che alcune funzioni aziendali non sono necessarie, oppure che l organizzazione, intesa come valore patrimoniale, è solo un discorso astratto, accademico. Sappiamo, invece, che qualsiasi sistema, piccolo che sia, ingloba in sé un valore intrinseco riconducibile alla dinamica dell organizzazione, alla sua efficienza, alla sua efficacia, ai risultati che la stessa produce. Premesso ciò, volendo considerare la funzione di Contabilità Analitica ( COAN )come propedeutica al management, piace richiamare la definizione di Peroni che, nel delinearlo, pone l accento sul fatto che esso si discosta dalle tecnologie e dall amministrazione tradizionalmente intese, giacché ingloba in un uno la simultanea e intelligente valorizzazione di tutti i mezzi di cui l organizzazione dispone migliorando la produttività. La funzione di Contabilità Analitica (COAN), che parte dal sistema di Contabilità Generale (COGE), in dottrina è definita contabilità direzionale o management accounting. Il principio sui cui essa si fonda deriva dall esigenza di attribuire i dati nella loro competenza temporale e costituisce, fra l altro, uno dei punti di partenza per la costruzione del budget generale e degli altri, più specifici, che ne formano l ossatura: il budget d esercizio, di tesoreria, d investimento, di dotazioni, di manutenzione, delle vendite, di marketing, e così via. È noto, infatti, che la Contabilità Generale (COGE) produce informazioni ai fini del calcolo del reddito d esercizio, del capitale di funzionamento, e per questo, in definitiva afferisce alla gestione globale, palesando oggettivi limiti, sui tempi brevi, in ordine alla gestione caratteristica e all attribuzione delle spese per competenza. Da qui l esigenza di un impostazione contabile che realizzi velocemente il quadro di andamento economico, almeno su base mensile. Il sistema COAN, da una parte si avvale di dati certi, per esempio i ricavi, per effetto della progressione e della possibilità di registrazione giornaliera della produzione, dall altra di costi generati nel corso del mese non necessariamente passati per cassa (debiti stanziabili e utili anche al budget di tesoreria), quali per esempio le commissioni agenzie e le commissioni delle carte di credito, i cui tempi di evidenza di contabilità generale sono differiti, mentre se rilevati per competenza sono riconducibili al conto economico del mese. A differenza del sistema di contabilità generale, quello analitico tiene conto della spesa o del ricavo in ordine temporale, salvo poi avuto a distanza di tempo il dato di contabilità generale - procedere con le rettifiche, dal momento che i risultati ottenuti dalle due funzioni, alla fine, devono combaciare. In pratica, il manager deve poter disporre di uno strumento di consultazione rapida sull andamento della gestione caratteristica, che per altri versi è il presupposto della funzione del Controllo di Gestione, che è altra cosa. segue a pag. 8 7]

8 [Management] segue da pag. 7 Il risultato che ci offre la Contabilità Analitica è su diversi livelli di lettura. Un primo livello riepiloga i ricavi e i costi in modo da distinguere i due margini di contribuzione e il risultato operativo, come da esempio che segue: Il secondo livello è più analitico, dovendo scindere in dettaglio il dato generale offerto dalla prima lettura. Per esempio, analizzando il costo lavoro, lo stesso deve essere ribaltato sui diversi centri produttivi, non limitandosi peraltro agli stipendi, ma aggiungendo gli oneri sociali e altri costi, come le divise, il vitto. In questo caso, la rilevazione tiene conto delle singole voci che compongo la retribuzione, giacché in fase di analisi è importante focalizzare le singole incidenze, al fine di consentire al manager l assunzione di decisioni strategiche. Volendo esemplificare ulteriormente, mentre nel primo livello di lettura registriamo il dato di costo generale, il secondo livello consente il dettaglio come da esempio che segue: Costo lavoro ordinario Costo lavoro straordinario Maggiorazioni per straordinario nelle diverse aliquote. Maggiorazioni per lavoro domenicale Festività lavorate Maggiorazioni per festività Maggiorazione per lavoro notturno nelle diverse aliquote. Costo per il vitto Costo per l alloggio Costo per le divise del personale Altri costi: visite fiscali, medico aziendale, trasferte, costo per la formazione, e cosi via. La Contabilità Analitica, in altre parole, definisce i centri di ricavo e i centri di costo e attribuisce i dati per competenza: i frigobar, che seppure contengono merci riconducibili alla ristorazione sotto il profilo della loro natura, essendo posizionati nelle camere spostano la rilevazione sull appartamento; cosi per la quota parte di costo lavoro dei camerieri di sala, ove siano questi a rimpiazzare le merci, in caso diverso, quella relativa al personale che, di fatto, svolge tale incarico (cameriera ai piani o altro personale). Proseguendo negli esempi, l importo di fine mese delle commissioni delle carte di credito, verosimilmente non hanno ancora rispondenza né in banca, né in Contabilità Generale; cosi le fatture per commissioni agenzie saranno detratte dall agente o dal touroperator al momento del pagamento del sospeso, con tempi che vanno dai 30 ai 120 giorni. La Contabilità Analitica, avendo la funzione di rilevare il costo per competenza, nel momento in cui gli eventi accadono, in pratica ne determina l attribuzione, effettua le rilevazioni sistematiche che consentono l imputazione corretta. Altri costi, per esempio, quelli delle materie prime, cucina, caffetteria, cantina; oppure cancelleria e stampati, materiali di impiego diretto o di manutenzione, la Contabilità Analitica li rileva dai consumi mensili dell economato. Gli esempi potrebbero continuare, ma entreremmo nel campo delle metodologie che richiedono più spazio e momenti di studio diversi. Lo scopo, in questa fase, è quello di segnalare l importanza della funzione della contabilità analitica (COAN). [ 8

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10 [Lettere in redazione] Diritti fonografici Egregio Direttore, dalla Società Consortile Fonografici ho ricevuto un intimazione a pagare una tassa di equo compenso per la comunicazione al pubblico di fonogrammi in strutture ricettive. Ma non si paga già la Siae? Lettera firmata M. M. Roma In effetti, l articolo 73 bis della legge sul diritto d autore introduce il principio dell equo compenso per i produttori discografici e gli artisti che interpretano la musica e le canzoni, quando vi è diffusione in pubblico. Occorre distinguere il diritto d autore, che è altra cosa, dal diritto del discografico e degli artisti che interpretano il pezzo, trattandosi ovviamente di cose diverse sul piano del diritto. alla SCF; e inoltre, la Federalberghi, l Aica, la Federturismo, hanno stipulato convezioni sulla base del numero di camere, la stagionalità e quant altro, riconoscendo in buona sostanza la fondatezza della richiesta. Modulo per dimissioni volontarie Caro direttore, Ho saputo che c è una nuova legge che regola le dimissioni dei dipendenti, e che non è più possibile darle con una semplice raccomandata. Mi sembra un assurdità, ma è vero? C.C. Modena Si, è vero. La Legge n. 188 del 17 novembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell 8 novembre 2007, n. 260, regola l istituto delle dimissioni volontarie sia del lavoratore, sia del prestatore d opera, pena nullità. Vale a dire che, se le modalità delle dimissioni non sono conformi a quelle previste dalla Legge, l atto è inefficace, perciò c è il rischio di vederselo impugnare a posteriori in qualsiasi momento, ma potrebbe generare altri risvolti nel caso in cui il dipendente dovesse sostenere che al momento delle dimissioni era poco sereno, oppure di aver ricevuto pressioni e quant altro o addirittura di averle firmate in bianco al momento dell assunzione. La legge è entrata in vigore il 23 novembre 2007, ma i Centri degli Impieghi comunali e le Direzioni Provinciali del Lavoro in atto sono sforniti dei moduli. Sostanzialmente, se un singolo soggetto acquista un Cd o un Mp3 per uso personale ha già esaurito quanto dovuto in quanto lo ha pagato; la riproduzione in pubblico è una cosa diversa. Paradossalmente per ogni ascoltatore occorrerebbe acquistare il singolo CD, in quanto diversamente si andrebbe a ledere il diritto del discografico e dell interprete. Fra l altro, la Corte Europea di Giustizia, con sentenza del 7 dicembre 2006, ha dato ragione Si tratta di un modello che il dipendente che intende dimettersi deve personalmente richiedere agli appositi uffici, che avrà una data di emissione con un codice alfanumerico, nonché gli spazi da compilare a cura dell interessato e in cui devono essere inseriti gli estremi del datore di lavoro, della tipologia di contratto dal quale s intende recedere. La validità del modulo è di quindici giorni dal momento dell emissione, dopodiché di fatto si annulla e occorre rifare la richiesta. La procedura si applica oltre che ai contratti di lavoro subordinato, anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai contratti di collaborazione a progetto, ai contratti di collaborazione a natura occasionale, ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci. [ 10

11 Direttore Franco Arabia Direttore Responsabile Claudio Nobbio Redazione Daniela Caporali Comitato dei Garanti Presidente Senatore Prof. Dott. Armando Plebe Componenti Aldo Vagnozzi, Arnaldo Tassi Alberto Fregola, Azzo Zanghieri Pubblicità A.D.A. Associazione Direttori Albergo Viale delle Medaglie d Oro, Roma Tel. (39) Fax. (39) segreteria@adanet.it Coordinamento grafico e stampa PROMOGRAPH COMMUNICATION Via della Casetta Mattei, Roma Tel Fax info@promograph.it Progetto grafico Micaela Serino Promograph Communication Associato all USPI Unione Stampa Periodica Italiana Autor. Tribunale di Roma N. 30/2002 del 24/1/2002 Poste Italiane SpA - Sped. in abb. postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB RomaCopyright ADASERVIZI Soc. Coop. arl Finito di stampare in Gennaio 2008 Qualsiaisi riproduzione anche parziale è vietata senza preventiva autorizzazione. Tutto il materiale inviato non verrà restituito e resterà di proprietà dell Editore. Lettere e articoli firmati impegnano solo la responsabilità degli autori. Le proposte pubblicitarie implicano la sola responsabilità degli inserzionisti. La rivista è distribuita gratuitamente. Presidenti Onorari ADA Ernesto Bob Gaetano Nino Ottolini Ω Bruno Galleani Ω Sergio Pittarello Ω Aldo Vagnozzi Renato Rocchi Ω Sandro Attanasio Ω Giuseppe Faroldi Vito Pedrotti Ω Renzo Salmasi Vittorio de Martino Presidenti Onorari Centro Studi Manageriali Mario Losciale Raffaello Gattuso Ω Giorgio Arcolin Piero Roggi Presidente e Giunta Esecutiva ADA Presidente Franco Arabia Vice-presidenti Gian Paolo Mura - Vicario Paolo Sanavia, Gaetano Torino Consigliere amministratore Antonio Giubileo Componenti Giunta Esecutiva Lucia Padovan, Maurizio Baggetta Assistente al presidente ADA Adriana Wu Segreteria Generale Segretario Generale Leonardo Donati Segretaria Daniela Caporali Collegio dei Revisori dei conti ADA 1) Fregola Alberto, Presidente 2) Bressan Piero, Effettivo 3) Pellegrini Egidio, Effettivo 4) Martucci Luigi, Supplente 5) Zertanna Giulio, Supplente Collegio dei Probiviri 1) Tassi Arnaldo, Presidente 2) Debiasi Hugo, Effettivo 3) Fasola Alfonso, Effettivo 4) Ferretti Piero, Supplente 5) Tavernier Adolfo, Supplente Consiglio delle Regioni Coordinatore Giorgio Botton, Presidente regionale Veneto Vice Coordinatore Metallo Demetrio, Presidente regionale Calabria Segretario Bartolomeo D Amico, Presidente regionale Puglia Consiglieri Ferraro Gian Paolo, Presidente reg. Abruzzo e Molise Anastasio Anna, Presidente regionale Basilicata Alovisi Alberto, Presidente regionale Campania Eumenidi Luciano, Presidente reg. Emilia Romagna Martuscelli Umberto, Presidente regionale Lazio Guidugli Francesco, Presidente regionale Liguria Rotolo Piero, Presidente regionale Lombardia Dadone Dario, Presidente regionale Piemonte D Ambra Felice, Presidente regionale Sardegna Benigni Piero, Presidente regionale Sicilia Boscherini Vulmaro, Presidente regionale Toscana Marroni Antonio, Presidente reg. Trentino-Alto Adige Pilli Danilo, Presidente regionale Umbria CENTRO STUDI MANAGERIALI MARIO LOSCIALE Presidente, Antonio de Septis Vice-presidente, Adriana Wu Tesoriere, Antonio Giubileo Comitato Scientifico Gaetano Castellano Egidio Mantellassi Vincenzo Meleca Roberto Raffaele Di Barletta Tullio Romita ADASERVIZI Soc. Coop. a r.l. Consiglio d Amministrazione Presidente Umberto Martuscelli Vice Presidente Vittorio Caminiti Amministratore Delegato Renato Baladelli Consiglieri Giorgio Lama, Antonio Marroni Collegio Sindacale Presidente Michele Frisini Sindaci titolari Alberto Fregola, Antonio Gedeone Sindaci Supplenti Betta Brilli, Alessandro Aristi Cotani

12 [Spigolature] Claudio Nobbio Ragazzi lesti Iragazzi della Via Gluck erano quei giovinetti del dopoguerra cantati da Adriano Celentano in canzoni fortunate. Avevano valori di ecologia, di libertà, di buoni sentimenti. Oggi i ragazzini della Moldavia o di chissà quale paese sono stati sguinzagliati a Venezia dopo avere fatto stage alla stazione di Milano Centrale. Invadono ponti, campi calli affollate, salgono e scendono dai vaporetti, frugano negli zaini, nelle tasche, nelle borse nelle valige degli ignari turisti:prelevano portafogli macchine fotografiche telefonini chiavi di casa occhiali, qualsiasi cosa possa avere un qualsivoglia valore commerciale traducibile in soldi. Sicuramente sono organizzati e dietro hanno adulti che li dirigono come nei libri di fine ottocento. Qualcuno è agguantato sul fatto. Sputi bestemmie improperi, strattoni, dopodiché si chiama il comando dei vigili. Quando i vigili arrivano, sia pure in tempo ragionevole, dopo essere stati quasi insultati dai passanti che dicono: poveri ragazzi lasciateli andare, sono accompagnati al comando, fotografati e poi affidati ai centri di accoglienza giovani. Scappano l ora successiva senza nemmeno toccare cibo, tanto troveranno il modo di sfamarsi. Sono troppo giovani e non si possono trattenere. Non hanno documenti. Da noi il gioco delle impronte digitali non funziona ancora. Per ora solo le intercettazioni, ma loro non telefonano ai banchieri o ai briganti.che cosa fare, quindi? Prima o poi dovrà essere preso qualche provvedimento, prima che invadano l Italia, non solo Milano e, per il momento, Venezia. Probabilmente andrebbero tenuti per qualche tempo in caserme apposite, ora che lo stato le dismette, e cercare di farne dei Centri di studio, di recupero e d insegnamento di qualche mestiere. Come, rinchiuderli!? Già immaginiamo le reazioni. Ma devono essere in qualche modo registrati prima che diventino professionisti del piccolo brigantaggio, quando non è già grande. Lasciati liberi completamente non conduce a niente. Mettere dei bracciali controllabili a distanza? Perché no! Scriveteci le vostre opinioni. [ 12

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14 [Convegno ADA-SOLIDUS] Ottimo successo del convegno organizzato da Adalombardia con Solidus Molto apprezzato l'intervento del vice presidente nazionale Gaetano Torino e quello del Presidente del Centro Studi Antonio de Septis Gaetano Torino, vicepresidente nazionale di ADA Signore e signori buongiorno, porgo il saluto del presidente nazionale, oggi impossibilitato a partecipare a questo importante incontro, il cui tema sottolinea l esigenza d avere il Ministero del Turismo in modo così ovvio al punto da considerarlo, sia pure in positivo, quasi pleonastico. Ho partecipato, di recente, ad una conferenza sul terziario, che ha messo in luce il trend di settore e ha evidenziato come le grandi concentrazioni, per esempio quelle bancarie, ma anche le compagnie alberghiere, registrino un rilevante tasso di sviluppo, quindi è impensabile che un fenomeno economico, com è quello turistico, possa essere lasciato senza un preciso conduttore che detti regole e princìpi, tali da garantire il sistema stesso, sia in termini di sviluppo, sia in termini di corretta interpretazione sociale. Sui grandi numeri, che sono già stati brillantemente trattati dagli illustri relatori che mi hanno preceduto, non occorre aggiungere altro, per questo mi limiterò ad accennare un argomento che mi è caro, anche per la posizione che occupo di vice-presidente nazionale di Ada. Volendo entrare più specificamente nell argomento, vorrei ripetere uno slogan che spesso alcuni ricordano: Nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare, ognuno ha una missione da compiere, e noi ne abbiamo una strategica a livello nazionale, anche senza cabina di regia, ma comunque l abbiamo e la dobbiamo perseguire. La professionalità dei manager alberghieri italiani è abbastanza nota ed è per questo che dobbiamo insistere sui temi importanti, forse sostituendoci o quanto meno cercando di farlo ad una classe politica che non ha realmente compreso il valore del turismo. Dobbiamo farlo con coraggio e quando occorre bisogna fare autocritica, senza autolesionismo. Noi governiamo i sottosistemi sociali che nel loro insieme costituiscono l ossatura del turismo, o parte di esso, riferendomi in particolare al mondo alberghiero e alla nostra professione. Siamo consapevoli che esistono problematiche in ordine alla differenza della qualità dei prodotti, alle località balneari, ma ci sono realtà oggettivamente riconducibili alla qualità della vita, al benessere del cliente, alle nuove frontiere del wellness e del fitness; e questo a prescindere dalle notizie contraddittorie sui raggi Uva o cose di questo genere. Abbiamo il dovere, quindi, di attivarci in tal senso sul piano del miglioramento delle attrezzature, andando incontro ai bisogni della domanda, ma anche ai desideri insoddisfatti, alle mode culturali, insomma dobbiamo procedere verso l innovazione, difendendo i binomi prodotti-mercato che ognuno di noi dispone. La nostra Associazione, i singoli componenti sono fortemente orientati al mercato, perciò anche in assenza di quella famosa cabina di regia, sia pure con il disorientamento imperante, con i ricambi generazionali, non ci resta che lavorare come abbiamo sempre fatto con attenzione ed estrema professionalità. Grazie. Antonio De Septis, presidente del Centro Studi Manageriali Mario Losciale di ADA Ho letto una frase di Seneca che dice: Il marinaio che non definisce la meta prima, difficilmente raggiungerà il porto. In questo momento il turismo si trova nelle stesse condizioni del marinaio. Sono stato un profondo regionalista, quando sono nate le Regioni si diceva che fossero uno Stato vicino ai cittadini, devo ammettere che oggi sono un [ 14

15 [Convegno ADA-SOLIDUS] Franco Alzetta, presidente di Solidus mentre porge il benvenuto pentito perché io che faccio impresa trovo un percorso a ostacoli per avviare le imprese di cui mi interesso. Mi ritrovo a dover ragionare con le Province, con la Regione e da ultimo anche con lo Stato. Il Centro Studi di ADA, di cui sono presidente, pone grande attenzione a questo tema provocatorio nel momento in cui si parla di federalismo perché si tende a sostenere l eliminazione dei ministeri. La proposizione di un nuovo ministero quindi non è altro che una provocazione. Mi permetto, però di dissentire da Renato Andreoletti e di dire che non voglio il Ministero del Turismo, è la mia opinione personale. Voglio un Ministero dell Economia che si interessi anche di turismo con la stessa dignità con cui si interessa di industria, di agricoltura e di commercio. Ricostituire il Ministero del Turismo sembra quasi una sottovalutazione culturale. In questo momento la situazione è questa: la modifica dell articolo quinto della Costituzione ha dato alle Regioni la competenza sul turismo non la delega che è cosa ben diversa. Non è quindi così facile ritirare la delega. Quello che invece potremmo tentare di fare, uno step alla volta, è cercare innanzitutto di fare questo grande Ministero dell Economia che si interessi di turismo e riattivare la conferenza Stato-Regioni perché tutte le leggi di attuazione delle Regioni devono trovare un momento di armonizzazione nazionale al fine di evitare che un povero disgraziato di straniero che decide di venire in Italia non sia costretto a fare un seminario di aggiornamento per sapere che cos è un quattro stelle in Lombardia, piuttosto che in Liguria, e se le informazioni le deve chiedere all APT oppure ai sistemi turistici locali. La seconda Legge Quadro, la 135, dà meno indicazioni della precedente, la 217: è a maglie larghe e non dice nulla sulle professioni turistiche. I direttori d albergo, per fare un esempio, non sono citati né nella prima, né nella seconda legge quadro. Ci sono regioni che hanno le APT, altre che invece non l hanno. C è questa invenzione dei sistemi turistici locali. Mi interesso di turismo, ma non è detto che ne capisca. Personalmente però non ho capito cosa sono i sistemi turistici locali. Ognuno li interpreta a modo proprio: se 5 paesi piccoli, per esempio, si mettono d accordo per fare la festa di San Rocco, quello è un sistema turistico locale. Abbiamo la necessità di avere anche un buon rapporto con le imprese e con l intermediazione. Abbiamo la necessità di fare in modo che il turismo non sia un fatto soltanto spontaneo. Quando ho avuto occasione, nella mia carriera, di parlare con alcuni rappresentanti dello Stato, politici, non ho trovato nessuno che abbia sostenuto che il turismo non è un fatto importante. Tutti mi hanno detto che è un fatto importante. C è qualcuno che dice bugie. In modo un po provocatorio dicevo ai miei colleghi che noi abbiamo fatto male a mettere i nostri collaboratori con le belle divise, dovevamo metterli con le tute blu e ci dovevamo iscrivere ai metalmeccanici perché, forse, avremmo ottenuto di più. Abbiamo bisogno di un riferimento regionale perché le leggi siano fatte pensando ai bisogni di un certo tipo di industria, vi ricordo la legge sull apprendistato per fare un esempio. Una buona fetta del turismo italiano è turismo stagionale. Molti colleghi che hanno responsabilità in strutture stagionali devono venirci a dire come si fa ad assumere un apprendista stagionalmente se la nuova Finanziaria darà un nuovo colpo ai contratti a termine. Come si fa ad assumere uno stagista? Un mio collega fra 3 mesi vuole edificare un ala nuova nella sua struttura. Decide di sospendere 5 dipendenti, non lo può fare. Non li potrà mandare in cassa integrazione. Queste cose devono essere discusse a livello nazionale, non è possibile delegare le regioni. Un altro problema è anche quello dell Iva sull esportazione. Il mio vicino di casa che ha una modesta industria di olio, vende il suo prodotto sul mercato tedesco, ai supermercati. Lui l Iva non la paga perché in Europa l Iva si paga una volta sola. Il mio collega invece che ha un contratto con un grande operatore tedesco e fattura direttamente all operatore, deve pagare l Iva, ma l operatore non potrà scaricarla. I premi sulle esportazioni sono considerati premi soltanto per l industria. Noi abbiamo bisogno di fare il gioco della verità. Non vorrei mancare di rispetto a chi di queste cose si interessa per mestiere, ma ho detto al mio assessore al turismo regionale che se vuol fare una cosa buona deve interessarsi meno di turismo perché fino a questo momento il turismo è vissuto con gli sforzi degli operatori e quando i politici si mettono di mezzo riescono solo a fare quello che ha fatto Sviluppo Italia con il portale spendendo denaro pubblico. Ho consigliato all assessore di occuparsi meno del turismo, di fare meno fiere e palcoscenici perché effettivamente dobbiamo comprendere che il turismo è un fatto economicamente rilevante e importante. Voglio ricordare anche che il turismo è il comparto economico che è costato e ancora costa di meno alla collettività. Le imprese del turismo sono le più sane e quelle che falliscono di meno. Nonostante tutto, l opinione pubblica ha la percezione che il turismo non sia una cosa importante per la nostra economia. 15]

16 [Impresa e diritto] Le flessibilità sconosciute: l associazione in partecipazione Vincenzo Meleca PREMESSA tra gli imprenditori ed i managers, una C è, lamentela abbastanza radicata: il mercato del lavoro italiano è troppo rigido, non vi sono strumenti che consentano di adattare l organizzazione aziendale alle diverse esigenze. Non solo, ma, in questi ultimissimi tempi, le lamentele si sono vieppiù incrementate a causa della dichiarazione di incostituzionalità dei tirocini estivi di orientamento, nonchè delle ultime modifiche legislative che restringono alquanto le possibilità del ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato ed aboliscono il lavoro intermittente (conosciuto anche come lavoro a chiamata o job on call ed utilizzato abbastanza nel settore alberghiero, come alternativa tout-court ai contratti extra ). Ebbene, non mi trovo del tutto d accordo con queste posizioni. Gli strumenti per instaurare rapporti di lavoro flessibili, anche se non di semplice utilizzazione, in realtà ci sono, come è possibile vedere dal prospetto che segue. Tra tutti gli strumenti indicati, ve n è uno assai poco conosciuto che potrebbe venire incontro a specifiche esigenze del mondo alberghiero, l associazione in partecipazione. Nelle note che seguono cercherò di fornire alcune informazioni che contribuiscano a favorirne la conoscenza. DEFINIZIONE, INQUADRAMENTO NORMATIVO E CARATTERISTICHE PRINCIPALI L associazione in partecipazione è un contratto mediante il quale una parte (associante) attribuisce ad un altra parte (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di una parte di essa in cambio di un corrispettivo che può essere in denaro oppure ed è la parte che qui più ci interessa esaminare in attività lavorativa. È pertanto un contratto di scambio, caratterizzato dall aleatorietà del compenso, che ben potrebbe addirittura essere nullo o persino negativo. Le norme che regolamentano questa particolare forma di rapporto di lavoro sono ancora essenzialmente gli articoli dal 2549 al 2554 del Codice civile nonché dal secondo comma dell art. 86 del D.Lgs. 276/03, meglio conosciuto come Legge Biagi. 1 L interpretazione letterale delle norme, sia del Codice civile che della Legge Biagi, consente di ipotizzare due tipologie base di associazione in partecipazione, quella con subordinazione e quella, invece, caratterizzata dall autonomia dell associato: ed è su questa seconda forma di rapporto di lavoro che ci soffermeremo, per l indubbio interesse gestionale. 1 Decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276, art. 86, comma 2: Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione ed adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate dal presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto dall ordinamento [ 16

17 [Impresa e Diritto] I principali stumenti di flessibilità nei rapporti di lavoro Esigenze aziendali Stagionali Sostitutive Per la realizzazione di un opera od un progetto Copertura posti di lavoro ad orario ridotto Copertura posti ad orario prolungato Inserimento e formazione di giovani Attività non rientranti nella mission aziendale Riduzione costi Attività effettuabili senza (o con un limitato) esercizio del potere direttivo Principali strumenti contrattuali utilizzabili Principali norme di riferimento Subordinato a tempo determinato D.Lgs. 368/01 Subordinato (da altro datore di lavoro): - somministrazione D.Lgs. 276/03, artt. 20 e s. - appalto D.Lgs. 276/03, art distacco D.Lgs. 276/03, art. 30 Subordinato a tempo determinato D.Lgs. 368/01 Subordinato (da altro datore di lavoro): - somministrazione D.Lgs. 276/03, artt. 20 e s. - appalto D.Lgs. 276/03, art distacco D.Lgs. 276/03, art. 30 Subordinato a tempo determinato D.Lgs. 61/01 Autonomo a progetto D.Lgs. 276/03, artt. 75 e s. Subordinato - part-time (in generale) - part-time week end Subordinato part-time ripartito (job sharing) Subordinato - a tempo determinato: di inserimento - a tempo indeterminato: apprendistato Non lavorativo: tirocini formativi Subordinato (da altro datore di lavoro) - somministrazione - appalto Subordinato: - a domicilio - in telelavoro Subordinato (da altro datore di lavoro): - somministrazione - appalto Autonomo: - di agenzia - a progetto - non a progetto - associazione in partecipazione Subordinato: - a domicilio - in telelavoro Autonomo: - di agenzia - a progetto - non a progetto - associazione in partecipazione D.Lgs. 61/00 CCNL D.Lgs. 276/03, artt. 41 e s. D.Lgs. 276/03, artt. 54 e s. D.Lgs. 276/03, artt. 47 e s. L. 196/97, art. 18 D.Lgs. 276/03, artt. 20 e s. D.Lgs. 276/03, art. 29 L. 877/73 Acc. Interconf D.Lgs. 276/03, artt. 20 e s. D.Lgs. 276/03, art. 29 Cod.civ. artt D.Lgs. 276/03, artt. 75 e s. D.Lgs. 276/03, artt. 61 e 70 e s. D.Lgs. 276/03, art. 86 L. 877/73 Acc. Interconf Cod.civ. artt D.Lgs. 276/03, artt. 75 e s. D.Lgs. 276/03, artt. 61 e 70 e s. Cod. civ. artt e D.Lgs. 276/03, art ]

18 [Impresa e Diritto] Quali sono dunque le caratteristiche principali? Forma: in assenza di specifiche previsioni, la forma scritta non sembra essere richiesta indispensabilmente, anche se riteniamo che sia senz altro opportuna. Durata: non è facile dare una risposta certa, anche se in linea di massima i contratti di lavoro autonomo si intendono automaticamente a tempo determinato. La specificità dell associazione in partecipazione potrebbe peraltro prevedere la legittimità anche di una durata a tempo indeterminato, con le forme di disdetta proprie del diritto civile. Oggetto: con questo contratto l imprenditore-committente 2 affida ad un terzo, lavoratore autonomo, lo svolgimento di mansioni relative all intero comparto aziendale (nel settore alberghiero, ad esempio, quelle di Direttore d albergo) oppure di una sua parte autonoma e circoscritta (ad esempio, il rifacimento camere, per la Governante, la ristorazione, per il Maitre, oppure il bar) con o senza responsabilità di coordinamento di risorse umane. Sotto il profilo strettamente operativo, l attribuzione della gestione comporta evidentemente una serie di adempimenti di tipo organizzativo formale, quale quello, ad esempio, di una corretta informazione al personale dell albergo del ruolo ricoperto dall associato, od organizzativo sostanziale, quale quello dell attribuzione di deleghe in materia direttiva e/o disciplinare 3. Resta però fermo il principio che la gestione nel suo insieme compete esclusivamente all imprenditore/associante, tant è che soltanto nei confronti di quest ultimo sorgono diritti ed obblighi nei confronti di terzi, quali ad esempio quelli derivanti dall instaurazione e risoluzione di rapporti di lavoro, sottoscrizione di contratti di acquisto e di vendita, responsabilità civili e penali in materia di sicurezza del lavoro eccetera 4. Corrispettivo: in cambio del suo apporto lavorativo, l associato ha diritto ad una partecipazione agli utili 5. Ci si è domandato se è lecito concordare forme di compenso diverse, ad esempio anche come minimo garantito o come partecipazione ai ricavi: la risposta non può che essere negativa, nel senso che il contratto di associazione in partecipazione è specificamente di tipo aleatorio, non consentendo né la lettera né lo spirito della norma interpretazioni diverse 6. Può però essere consentita l erogazione da parte dell associante di acconti periodici, meglio se basati su dati consuntivi riferiti a periodi più brevi (ad esempio, trimestrali o semestrali) quello preso a riferimento per il bilancio aziendale (di norma, annuale): ovviamente, se gli utili definitivi dovessero essere inferiori agli acconti erogati, l associante dovrà provvedere al recupero della differenza, onde evitare i rischi di veder trasformato dal giudice il rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, come meglio vedremo in appresso. Diritti e doveri dell associato: come abbiamo detto, mentre la gestione dell impresa compete esclusivamente all associante, l associato ha il diritto-dovere di prestare l attività lavorativa necessaria a realizzare l oggetto del contratto. Essendo però un lavoratore autonomo (abbiamo già detto prima che in queste note ci occupiamo solo di questo tipo di lavoratore), nell ambito della sua prestazione egli non ha gli obblighi tipici del dipendente subordinato quali quelli del rispetto di orari di lavoro più o meno rigidi e predeterminati, con tutti i limiti relativi (orario massimo settimanale normale e straordinario, riposi giornalieri e settimanali, pause, ferie ecc.), anche se, logicamente dovrà coordinarsi con quelli del settore e delle risorse umane affidatigli. Il suo diritto al corrispettivo commisurato agli utili gli da inoltre il diritto a verificare l andamento economico del settore aziendale oggetto del contratto di associazione in partecipazione 7 : ma in cosa può consistere il rendiconto di cui parla la legge? 2 Trattandosi di un rapporto di lavoro autonomo, è bene utilizzare la terminologia appropriata, onde evitare suggestioni pericolose (quali quella di datore di lavoro, in genere associata al rapporto di lavoro subordinato) in caso di contenzioso 3 Cfr. il 2 comma dell art Cod. civ.: Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l associato sull impresa o sullo svolgimento dell affare per cui l associazione è stata contratta. Ricordiamo anche che la recente Legge 3 agosto 2007 n.123, all art. 6 impone anche all associato in partecipazione, quale lavoratore autonomo, l obbligo di indossare un apposito cartellino di identificazione. 4 Cfr. art Cod. civ.: I terzi acquisiscono diritti ed assumono obbligazioni soltanto verso l associante 5 Cfr. art Cod. civ.: Con il contratto di associazione di partecipazione l associante attribuisce all associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto 6 In tal senso, cfr. Cass. 1420/02. Contra, però, Cass. 3936/97, che ritiene lecito un corrispettivo calcolato sui ricavi, ritenuti comunque un elemento variabile, tale da far escludere la subordinazione 7 Cfr. art Cod. civ., 2 comma: I n ogni caso, l associato ha diritto al rendiconto dell affare compiuto o a quello annuale della gestione, se questa si protrae per più di un anno [ 18

19

20 [Impresa e Diritto] Il contratto ben può precisare forme, tempi e documentazione: ad esempio, si potrebbe ipotizzare l esame dei periodici (mensili, trimestrali, semestrali) report aziendali, magari supportati dalla relativa idonea documentazione di supporto (contratti, fatture, ricevute fiscali, ecc.), oppure dei dati trasmessi periodicamente ad organi di controllo e regolazione dei mercati borsistici, ovvero ancora dei risultati di audit delle società di revisione e certificazione di bilancio. Il diritto dell associato al rendiconto è inderogabile. Rischi per l associato: essendo l associato di cui stiamo parlando un lavoratore autonomo, egli si fa carico dei rischi d impresa: ciò significa che se non vi sono utili, non gli competerà alcun corrispettivo. La legge precisa però che le perdite non possono superare il valore del suo apporto, nel caso corrispondente al valore della sua prestazione lavorativa 8. Non ha invece rischi verso i terzi per decisioni che ha assunto nello volgimento delle funzioni oggetto del contratto, perché la responsabilità verso terzi resta in capo all associante 9. Rischi per l associante: i rischi sono essenzialmente riconducibili a due aree di responsabilità, quella verso i terzi e quella nei confronti dello stesso lavoratore associato. Verso i terzi, l associante risponde integralmente degli atti posti in essere dall associato (nei confronti del quale potrà, eventualmente, rivalersi). Verso l associato, i rischi conseguono eminentemente da una non corretta gestione del contratto: l aver di fatto sottoposto il lavoratore al potere direttivo o disciplinare, l avergli imposto orari di lavoro rigidi, l avergli corrisposto i compensi in forma fissa o comunque non collegata ad una percentuale sugli utili 10, il non avergli sottoposto il rendiconto renderà assai probabile che, in caso di contenzioso, il rapporto di associazione in partecipazione sia ritenuto un negozio simulato, con trasformazione dello stesso in rapporto di lavoro subordinato (a tempo pieno e magari a tempo indeterminato), con le ovvie conseguenze sul piano retributivo e contributivo (nei confronti del lavoratore stesso) ed amministrativo (nei confronti dei vari enti ed uffici pubblici interessati 11 ). La legge Biagi sembra aver, a tal proposito, introdotto una sorta di presunzione legale di subordinazione, con inversione dell onere della prova, posta a carico dell associante 12. Aspetti fiscali e contributivi: se l associato contribuisce con il solo apporto lavorativo, il corrispettivo derivante dalla partecipazione agli utili determina la tassazione prevista per i redditi da lavoro autonomo 13. Per quel che riguarda invece gli oneri contributivi, al corrispettivo si applicano le norme previste per le assicurazioni obbligatorie per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 14, con il 55% a carico dell associante ed il 45% a carico dell associato 15. Note conclusive Fermo restando che le posizioni di lavoro concretamente interessabili in un albergo non sono poi molte (Direttore, F & B Manager, Housekeeper, Maitre, Barman), quali possono essere i vantaggi per un imprenditore alberghiero di stipulare un contratto di associazione in partecipazione? Il primo, a mio parere il più importante, è quello di utilizzare al meglio le prestazioni di un lavoratore fortemente orientato ai risultati, con le ovvie conseguenze non soltanto sulla qualità della sua prestazione lavorativa, ma anche su quella quantitativa (sia in termini di prestazioni effettive, sia in termini di assenze). 8 Cfr. art Cod. civ.: Salvo patto contrario, l associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l associato non possono superare il valore del suo apporto 9 Cfr. art Cod. civ., cit. 10 Sulla legittimità di una percentuale sui ricavi, vedi precedente nota 6 11 Si fa riferimento in particolare all Inps ed all Inail, per gli aspetti contributivi ed assicurativi, ma anche all Agenzia per le entrate, per le omesse ritenute fiscali conseguenti al differente regime, nonché dei Centri per l impiego, per le omesse registrazioni di legge 12 Cfr. precedente nota 1 13 Cfr. artt. 44 e 53 del DPR 917/86 (Testo unico delle imposte dei redditi), come risultanti dalla rinumerazione dell articolato, in vigore dal Cfr. Circ. Inps 29 marzo 2004 n. 57, che fornisce anche indicazioni circa forme di associazione in partecipazione con apporto misto di capitale e lavoro 15 Cfr. art. 43 Legge 326/03 [ 20

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