COMPRENSIVE DELL INFORMATIVA SULLA PRIVACY PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

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1 EXHIBITION IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DELL INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione all risk mostre d arte Edizione marzo 2011 Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 26 ottobre 2015 AXA Art Versicherung AG Colonia Allee Köln - Germania Capitale Interamente versato Euro Sede Köln Registro Imprese Köln HR B Nr Rappresentanza Generale per L Italia Viale Don Luigi Sturzo, Milano Italia Tel. (+39) Fax (+39) Internet: info@axa-art.it Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano

2 Nota Informativa - Informazioni sull impresa - Informazioni sul contratto NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI [predisposta in conformità dell art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n Codice delle assicurazioni e regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 35 del 26 Maggio 2010] La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.). Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all interno delle C.G.A. A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONI 1. Informazioni generali La sede legale di AXA Art Versicherung AG è situata a Colonia (Germania) in Colonia Allee 10-20, 51067, Registro delle Imprese di Colonia HR B nr fa parte del Gruppo AXA ed è sottoposta al controllo della BaFin, quale autorità tedesca di vigilanza preposta. In Italia la suddetta impresa opera in regime di stabilimento ed esercita l assicurazione nei rami: merci trasportate, incendio ed altri elementi naturali escluso il rischio energia atomica, altri danni ai beni (con l esclusione dei rischi bestiame e grandine), responsabilità civile generale e perdite pecuniarie. L indirizzo della Rappresentanza Generale per l Italia è in Viale Don Luigi Sturzo, Milano Telefono: (+39) Fax: (+39) Indirizzo info@axa-art.it Sito internet: - Registrata al Registro delle Imprese di Milano con il numero , R.E.A. numero Codice Fiscale ed è sottoposta al controllo dell IVASS, quale autorità italiana di vigilanza preposta. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa di assicurazione L ammontare del capitale sociale di AXA Art Versicherung AG sottoscritto e di cui all ultimo bilancio approvato (esercizio 2014) è di Euro interamente versato, mentre il totale delle riserve patrimoniali ammonta a Euro =. (comprensive del risultato di esercizio). L indice di solvibilità di AXA Art Versicherung AG, ovvero l indice che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all ultimo bilancio approvato, è pari al 419,3%. B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Durata e proroga del contratto Il contratto è stipulato nella forma temporanea e pertanto durerà per l intero periodo concordato fra le Parti. Avvertenza L assicurazione prevede un periodo di copertura temporaneo e definito, pertanto non è prevista la disdetta del contratto. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni EXHIBITION è un assicurazione all risk con garanzia da chiodo a chiodo rivolta all assicurazione di mostre e rassegne temporanee di oggetti d arte (dipinti, disegni, incisioni, statue, ecc. in generale tutto ciò che solitamente trattato sul mercato dell arte e/o antiquariato). Con questa copertura assicurativa AXA Art si obbliga a risarcire i danni - valutati secondo i criteri dell Art Determinazione dell indennizzo delle Condizioni Generali di Assicurazione, subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento. La Copertura Giacenza vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. L'assicurazione per le opere inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, in appresso indicati in polizza. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato. Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio. Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza. Nota Informativa Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornata al Pag. 1 di 6

3 Nota Informativa - Informazioni sul contratto Le Condizioni Particolari (sempre operanti) della Sezione Trasporti A e C e della Sezione Giacenza A e B integrano la copertura di quanto previsto dall art Oggetto dell assicurazione, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Inoltre, la copertura base può essere ulteriormente integrata/modificata mediante l inclusione opzionale della Condizione Particolare B della Sezione Trasporti e delle Condizioni Particolari, valevoli per entrambe le sezioni: 1) Rinuncia alla rivalsa o surroga o regresso, 2) Assicurazione per conto di chi spetta, 3) Scioperi, sommosse, atti vandalici, 4) Atti di terrorismo, 5) Clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici, 6) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche ed elettromagnetiche, 7) Furto con destrezza e furto commesso da addetti alla sorveglianza, 8) Dolo e colpa grave dei dipendenti, 9) Terremoto, 10) Inondazioni ed alluvioni, 11) Esenzione imposte, 12) Opere costituite da oggetti di produzione industriale, 13) Oggetti costituiti da coppie, sets e parures, 14) Limite di indennizzo per singolo oggetto, 15) Oggetti costituiti da fotografie, 16) Oggetti costituiti da materiali cartacei, 17) Oggetti costituiti da tessuti e 18) Oggetti costituiti da metalli. Avvertenza - Esclusioni e limiti delle coperture assicurative Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione, così come previsto dagli artt. 12 Oggetto dell assicurazione, 13 Operatività in caso di furto, 14 Esclusioni e 15 Conservazione delle cose assicurate. Particolari difese, nonché di alcune Condizioni Particolari. Al riguardo si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, così come previsto dall art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate in grassetto). Avvertenza Sospensione della garanzia Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza - Presenza di limiti di indennizzo Sono operative delle clausole che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo quali, a titolo esemplificativo, gli artt. 16 Esagerazione dolosa del danno, 22 - Limite massimo di indennizzo, 23 - Pagamento dell indennizzo, 24 Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il contratto può prevedere l inclusione di eventuali franchigie e/o scoperti e/o limite massimo di indennizzo alla copertura assicurativa di norma inserite in polizza tramite allegati o appendici, la loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Esempio di applicazione di eventuale Franchigia: Danno accertato ,00. Franchigia prevista in polizza 500,00 per sinistro. Importo liquidato 9.500,00 dato da (10.000,00 500,00). Avvertenza - Assicurazione parziale In caso di sinistro laddove il valore dei beni assicurati risultasse superiore a quanto indicato in polizza al momento della sottoscrizione, AXA Art risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come indicato dall art Assicurazione parziale, delle Condizioni Generali di Assicurazione e quanto sancito dall art C.C. 4. Dichiarazioni del contraente o dell assicurato relative alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, come riportato nell art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall art e dall art C.C. Nota Informativa Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornata al Pag. 2 di 6

4 Nota Informativa - Informazioni sul contratto e sulle procedure liquidative 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio Il Contraente, o l Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o di ogni diminuzione di rischio. Le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione sono riportate negli artt. 4 Aggravamento del rischio, e 5 Diminuzione del rischio, delle Condizioni Generali di Assicurazione. Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio sono per la garanzia furto la modifica dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati ovvero l installazione temporanea di ponteggi per la manutenzione dello stabile. Gli esempi di cui sopra, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione dell avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze. 6. Premi Il contratto è stipulato con frazionamento unico, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente. L assicurazione ha effetto dalle h. 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle h. 24,00 del giorno di pagamento. Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). È consentito pagare in contanti i premi per l assicurazione contro i danni, di cui all art. 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto. 7. Rivalse Avvertenza Si avverte il Contraente/Assicurato che la polizza non comprende la rinuncia al diritto di surrogazione di cui all art C.C. nei confronti dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, depositari e addetti alla sorveglianza a meno che non venga espressamente indicata in polizza la Condizione Particolare, valevole per entrambe le sezioni, 1 - Rinuncia alla Rivalsa o surroga o regresso. 8. Diritto di recesso Avvertenza È prevista la possibilità di recesso in caso di sinistro, come disciplinato dall'art. 6 - Recesso in caso di sinistro, delle Condizioni Generali di Assicurazione, in tal caso AXA Art o anche il Contraente dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, possono recedere dall assicurazione a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art Codice Civile e modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana. 11. Regime Fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate. C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro, l Assicurato deve adoperarsi per ridurre le conseguenze del sinistro (art Codice Civile), se previsto dalla legge sporgere denuncia all Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e Nota Informativa Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornata al Pag. 3 di 6

5 Nota Informativa - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami quindi avvisare l Impresa entro 5 giorni dal giorno di avvenimento o dal giorno in cui ne viene a conoscenza (art Codice Civile). L inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art Codice Civile. II Contraente o l Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo. Avvertenza Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto disciplinato nelle Condizioni Generali di Assicurazione e precisamente Art Obblighi in caso di sinistro. Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, delle Condizioni Generali di Assicurazione. 13. Reclami Le eventuali richieste di informazioni o gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l Italia Ufficio Reclami Viale Don Luigi Sturzo, Milano Tel. 02/ Fax. 02/ UfficioReclami@axa-art.it avendo cura di indicare almeno i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza AXA Art e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di rice-vimento del reclamo. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, ROMA (Fax ) corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, con: nome e cognome, indirizzo completo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Possono essere presentati direttamente all IVASS secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi. È inoltre possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni (o delle prestazioni) e l attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (es. arbitrati). Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Avvertenza Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall art Procedura per la valutazione del danno, delle Condizioni Nota Informativa Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornata al Pag. 4 di 6

6 Nota Informativa - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. AXA Art Versicherung AG Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. Nota Informativa Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornata al Pag. 5 di 6

7 Nota Informativa - Glossario / Definizioni Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: a) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; b) Assicurazione: il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.; c) Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione; d) Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall oggetto, dopo il restauro effettuato con l accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro; e) Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; f) Polizza: il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità; g) Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; h) Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne; i) Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro; j) Società: AXA Art Versicherung AG; k) Stima accettata: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti; l) Valore commerciale: il prezzo corrente dell oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato; m) Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell oggetto colpito da sinistro. Nota Informativa Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornata al Pag. 6 di 6

8 Condizioni Generali di Assicurazione - C.G.A. Premessa Si conviene pertanto quanto segue: - si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza; - l'assicurazione è prestata per le somme assicurate indicate sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo Condizioni Generali di Assicurazione; - l'assicurazione è prestata in base alle Norme che regolano l assicurazione in generale, alle Norme che regolano l assicurazione oggetti d arte compreso quanto previsto alle Condizioni Particolari previste in polizza (compreso quanto eventualmente previsto da allegati e/o appendici) nonché dalle Norme che regolano il sinistro ; - le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; - la Società ha la facoltà di inviare una o più persone incaricate a visitare le cose assicurate e l Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio; - le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate in grassetto). Condizioni di Assicurazione Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornate al Pag. 1 di 17

9 C.G.A. Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art C.C. Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio. Il Contraente, o l'assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravaenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. Art. 5 - Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'assicurato, ai sensi dell'art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro. Dopo ogni sini stro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 - Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 8 - Foro competente. Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Art. 9 - Legge applicabile. Rinvio. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge. Art Buona fede. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza. Art.11 Comunicazioni tra le Parti. Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni dell Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza. Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza. Condizioni di Assicurazione Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornate al Pag. 2 di 17

10 C.G.A. Norme che regolano l assicurazione oggetti d arte Che cosa è assicurato Art Oggetto dell'assicurazione. Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni valutati secondo i criteri dell art. 18 subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento. Art Operatività in caso di furto. In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Che cosa non è assicurato Art Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione: a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell aria, radiazioni luminose; b) i danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato; c) i danni causati dai tarli, tarme o altri insetti; d) i danni aventi la loro diretta origine in un operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati; e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura; f) i danni causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili; g) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto. h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d arte rilevata in occasione di inventario; i) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe; j) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere Condizioni di Assicurazione Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornate al Pag. 3 di 17

11 C.G.A. Norme che regolano l assicurazione oggetti d arte ed il sinistro usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto; k) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche; l) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta; m) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni; n) i danni verificatisi in occasione di terremoti. Art Conservazione delle cose assicurate. Particolari difese Il Contraente e l Assicurato devono conservare, usare e manipolare le cose assicurate secondo i criteri del buon padre di famiglia unitamente all adozione degli accorgimenti che la tecnica e la conoscenza odierna consentono. Se per tutti o parti di essi sono previsti in polizza particolari cautele, difese o prescrizioni la Società è obbligata solo se tali previsioni sono rispettate. Art Esagerazione dolosa del danno Il Contraente e/o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Cosa fare in caso di sinistro Art Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro l'assicurato deve: a) come previsto dall'art C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati; b) denunciare l accaduto all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo; c) ai sensi dell'art C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax specificando le circostanze dell evento e l importo appros si mativo del danno; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell indennizzo; e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. Art Procedura per la valutazione del danno. La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo, rendendo noto il fatto con apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. In caso di disaccordo il terzo Perito interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli. Condizioni di Assicurazione Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornate al Pag. 4 di 17

12 C.G.A. Norme che regolano il sinistro Art Mandato dei Periti liquidatori. I Periti devono: 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate; 3) verificare se l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17; 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati; 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art Determinazione dell'indennizzo. In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'assicurato, corrisponde: - o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro; - o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento. Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l eventuale deprezzamento che residuasse all insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra. Art Assicurazione parziale. Se l assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante. Art Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso previsto dall'art C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro. Art Pagamento dell'indennizzo. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la neces saria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all art.16. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuno dei casi previsti dal l'art. 14 lettere f), g), h), i), j) ed l). Condizioni di Assicurazione Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornate al Pag. 5 di 17

13 C.G.A. Norme che regolano il sinistro Art Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro. Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l avente titolo all indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l intero importo liquidatogli a titolo d indennizzo per gli oggetti medesimi. Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l intero importo liquidatogli a titolo d indennizzo per gli oggetti medesimi. Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Condizioni di Assicurazione Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornate al Pag. 6 di 17

14 C.G.A. Condizioni Particolari: Sezione Trasporti L'assicurazione da chiodo a chiodo per le opere d arte inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, in appresso indicate. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato. Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio. Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza. Le opere d arte sono assicurate per la mostra, la somma assicurata complessiva ed il periodo di durata del contratto, riportati nella polizza. La somma assicurata complessiva è riferita alle opere d arte singolarmente descritte e valorizzate nell elenco allegato, che forma parte integrante della polizza e se richiesti, anche nei certificati di assicurazione rilasciati e richiamanti la presente copertura assicurativa, a mani delle parti contrattuali. I. SEZIONE TRASPORTI Il trasporto è effettuato dalla società di trasporti, dalla sede dei Prestatori alla sede espositiva e ritorno. Il trasporto inizia non prima delle ore della data di inizio contratto/copertura, termina dopo la conclusione della mostra, entro le ore della data di fine contratto/copertura sempre riportata in polizza. A) La garanzia è prestata a condizione che (sempre operanti): 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato; 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d arte trasportate ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato; 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste; 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati; 5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave; sola eccezione è il trasporto di oggetti collocati su barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia - ed il trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti, da effettuarsi secondo le modalità sotto precisate: - Trasporto a mezzo barche / motoscafi - limitatamente alla città di Venezia: gli oggetti, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, dovranno essere caricati sottocoperta o comunque al riparo da possibili spruzzi d acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti / imbarcazioni dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d arte e beneviso ad Axa Art) incaricato per il trasporto delle opere alla mostra o comunque sotto la sua supervisione. - Trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti: dovranno essere osservate le prescrizioni previste sub 3) con esclusione dell obbligo di sorveglianza continua. Ai fini dell operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri. 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate. Condizioni di Assicurazione Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornate al Pag. 7 di 17

15 C.G.A. Condizioni Particolari: Sezione Trasporti 7) Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è altresì prestata a condizione che: 7.1 per le opere d arte del valore compreso fino a Euro ,00 (ottantamilioni) i trasporti siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso; 7.2 vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo dell'assicurato o suoi dipendenti, dell'organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto. 7.3 durante la giacenza in corso di transito, nella quale le opere rimangono in consegna al vettore/spedizionieri o altri depositari in genere, le stesse siano custodite in locali chiusi protetti da sistema di allarme collegato con ponte radio bidirezionale ad Istituto di vigilanza e/o alle forze dell Ordine. 7.4 La Società si riserva il diritto di imporre una scorta tecnica o armata qualora durante il trasporto essa ravvisi un aumento di rischio, sotto il profilo della sicurezza; B) 1. Sono compresi i danni subiti dagli oggetti assicurati dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio. In tal caso la Società si riserva il diritto di rivalsa nei termini di cui all art. 1 della Sezione III (operante solo se riportato in polizza). 2. Sono esclusi i danni subiti dagli oggetti assicurati dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma comunque la facoltà di regresso (e/o rivalsa e/o surroga) da parte della Società verso il fornitore di detti materiali (operante solo se riportato in polizza). C) Assicurazione rischi guerra e mine sopra merci (sempre operante) Art. 1 - Rischi assicurati Sono a carico della Società, a parziale deroga dell art.14 j delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di: a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo; c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati. Art. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni causati da: a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che ne risulterà probabilmente un danno; c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato; d) mancato compimento del viaggio o della spedizione; e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini; Ai fini delle lett. b) che precede, qualora il Contraente o l'assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione. Condizioni di Assicurazione Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornate al Pag. 8 di 17

16 C.G.A. Condizioni Particolari: sezioni Trasporti e Giacenza Art. 3 - Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina nel momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino; b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino; c) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere: A) per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea; B) per «arrivo»: - in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco; - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio; C) per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. B che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare. Art. 4 - Cambiamenti di via o di destinazione Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrappremio richiesto. Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti. II. SEZIONE GIACENZA (sempre operanti) Sede Espositiva: fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell armatura del tetto. Sono presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione: - robusti serramenti di legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza a più mandate o bloccati da idonei congegni interni manovrabili esclusivamente dall interno, a presidio degli accessi; - robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall interno, od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall esterno; - sorveglianza interna ed esterna mediante sistema di telecamere; - impianto automatico di allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, a istituto di vigilanza di sorveglianza e/o forze dell ordine, nonché personale addetto alla sicurezza. - servizio di sorveglianza all interno delle sale espositive durante le ore di apertura al pubblico. A) La garanzia è prestata a condizione che: 1) La sede espositiva sia dotata dei mezzi di prevenzione e protezione sopra descritti, che devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. Sono pertanto esclusi, ferme le previsioni di cui all art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni di furto avvenuto quando non siano operanti le prevenzioni e le protezioni sopra indicate. Condizioni di Assicurazione Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornate al Pag. 9 di 17

17 C.G.A. Condizioni Particolari: Sezione Giacenza 2) Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa di funzionamento degli stessi, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui l interessato ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità. Tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività, fermo comunque l obbligo di sorveglianza e/o telesorveglianza se previsti. 3) Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi anti-intrusione descritti in premessa. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a due ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. E' sempre obbligatorio l'inserimento dell'impianto d'allarme anti-intrusione e del relativo sistema di segnalazione. 4) Non sia permesso ai visitatori di usare, toccare, spostare o maneggiare le opere assicurate. 5) Gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti. Per oggetti di piccole dimensioni si intendono quelli con dimensioni inferiori a cm. 35 (altezza), cm. 25 (larghezza) e cm. 25 (profondità). 6) Premesso che per oggetti fragili si intendono quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché gli oggetti di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità e premesso inoltre che non sono considerati fragili i mobili quand anche presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi, è compresa in garanzia la rottura accidentale di oggetti fragili dovuta a cadute o urto di persone, animali o cose a condizione che gli oggetti medesimi siano normalmente custoditi entro mobili o teche o siano collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale. Sono in ogni caso comprese nella garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi dannosi assicurati dalla polizza. Sono pertanto esclusi i danni avvenuti quando non siano operanti i mezzi di protezione e di sicurezza sopra indicati. B) Ad integrazione e maggior precisazione di quanto previsto dall'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, di comune accordo fra le Parti si conviene quanto segue: Variazioni climatiche A parziale deroga dell art. 14 a) delle condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende le perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento. Radiazioni Ottiche e termiche della luce A maggior chiarimento dell'art. 14 a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia anche i danni subiti dalle opere per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse. III. A VALERE PER ENTRAMBE LE SEZIONI TRASPORTI e GIACENZA Le seguenti Condizioni Particolari sono operanti solo se espressamente indicate in polizza: 1) Rinuncia alla rivalsa o surroga o regresso (opzionale) La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile, nei diritti che potessero competere all Assicurato nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia le- Condizioni di Assicurazione Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornate al Pag. 10 di 17

18 C.G.A. Condizioni Particolari: a valere per le sezioni Trasporti e Giacenza galmente responsabile oppure competere al Contraente stesso, verso: vettori e/o degli imballatori (purché di comprovata specializzazione), installatori, depositari ed addetti alla sorveglianza, fatti salvi i casi sotto elencati ed a condizione che l Assicurato od il Contraente, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. La Società ha tuttavia diritto di rivalsa (o surroga o regresso) per l intero importo indennizzato a termini di polizza: - in caso di dolo o colpa grave; - verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati. 2) Assicurazione per conto di chi spetta (sempre operante) La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati. 3) Scioperi, sommosse, atti vandalici (sempre operante) A maggior chiarimento delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che non sono escluse dalla garanzia le perdite ed i danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi: - a seguito di usurpazione di pubblici poteri; - a seguito di scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro; - a seguito di tumulti o sommosse civili; - compiuti per vandalismo o sabotaggio. 4) Atti di terrorismo (sempre operante) La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo. Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s intende un atto che comprende, ma che non è limitato all uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. 5) Clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici (sempre operante) i) fermo restando quanto previsto dal successivo punto ii), in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico. ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola i) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile. 6) Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche (sempre operante) In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti: a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi; Condizioni di Assicurazione Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornate al Pag. 11 di 17

19 C.G.A. Condizioni Particolari: a valere per le sezioni Trasporti e Giacenza c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile; d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche. 7) Furto con destrezza e furto commesso da addetti alla sorveglianza (sempre operante) Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia furto è estesa al: Furto con destrezza, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico e a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto e identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale specificamente preposto alla funzione. Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra, presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati. 8) Dolo e colpa grave dei dipendenti (sempre operante) La garanzia comprende, fermo quanto previsto all art.14 g delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni derivanti da dolo e/o colpa grave di dipendenti dell Assicurato o del Contraente sempre che, qualora sussista un reato, il Contraente e/o l Assicurato agisca giudizialmente nei confronti del responsabile. 9) Terremoto (opzionale) La Società risponde, a deroga dell art.14 n) delle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia: - sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto; - le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"; La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali. Per rischi situati all estero, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a 1% della somma assicurata, comunque non inferiore a 5.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 50% della somma assicurata. 10) Inondazioni ed alluvioni (opzionale) La Società risponde - a parziale deroga dell'art. 14 m) delle Condizioni Generali di Assicurazione - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non risponde dei danni: a) a enti mobili all'aperto; b) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti. La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali. Per rischi situati all estero, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detra- Condizioni di Assicurazione Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornate al Pag. 12 di 17

20 C.G.A. Condizioni Particolari: a valere per le sezioni Trasporti e Giacenza zione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al 1% della somma assicurata, comunque non inferiore a 5.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 50% della somma assicurata. 11) Esenzione imposte (opzionale) L'Assicurato dichiara e la Società prende atto, che le opere d arte o parte di esse, assicurate con la presente polizza, di proprietà di persone ed enti residenti in Italia, concesse in prestito in occasione della mostra descritta in premessa, sono beni culturali ed ai sensi del D.lgs. n. 42 (art. 10 c.2, l.a.) del 22/01/2004 rivestono interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; pertanto sono esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28/02/ ) Opere costituite da oggetti di produzione industriale (opzionale) Ferme le esclusioni tutte previste dall'articolo 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di danno ad elementi delle opere costituiti da oggetti di produzione industriale, l'indennizzo è limitato ai costi di sostituzione con altri elementi identici o, se non più in produzione, con altri similari, restando comunque escluso il deprezzamento dell'opera medesima. Sono comunque esclusi i danni subiti da dispositivi, circuiti e componenti di natura meccanica, elettrica ed elettronica. 13) Oggetti costituiti da coppie, sets e parures (opzionale) Di comune accordo tra le Parti si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti d arte facenti parte di una collezione e/o servizio e/o parure, il danno indennizzabile a termini della presente polizza sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore complessivo della collezione e/o servizio e/o parure, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell intera collezione e/o servizio e/o parure. 14) Limite di indennizzo per singolo oggetto (opzionale) Qualora gli oggetti d arte o parte di essi, assicurati con la presente polizza comprendono opere (gruppi e/o composizioni e/o installazioni) valorizzate nel loro complesso e composte da due o più oggetti, si conviene di comune accordo tra le Parti che in caso di danni e/o perdite di singoli oggetti e/o parti di essi, in nessun caso, qualunque sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza, la Società pagherà per singolo oggetto assicurato somma superiore all importo risultante dividendo l importo complessivamente indicato per il numero degli oggetti/opere componenti il gruppo e/o la composizione e/o l installazione. 15) Oggetti costituiti da fotografie (opzionale) Ad integrazione di quanto previsto all art. 14 (Esclusioni) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di comune accordo tra le Parti che relativamente alle fotografie, si intendono esclusi i danni causati alle opere durante il trasporto in conseguenza della rottura delle lastre di vetro, materiali sintetici diafani e simili, posti a protezione delle stesse. 16) Oggetti costituiti da materiali cartacei (opzionale) Ad integrazione di quanto previsto all art.14 (Esclusioni) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di comune accordo tra le Parti che, relativamente ai documenti cartacei, si intendono esclusi i danni conseguenti a strappi, piegature e simili. 17) Oggetti costituiti da tessuti (opzionale) Ad integrazione di quanto previsto all art.14 (Esclusioni) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di comune accordo tra le Parti che, relativamente alle opere costituite in tutto o in parte da tessuto, si intendono esclusi i danni conseguenti a strappi, sfilacciature e simili. 18) Oggetti costituiti da metalli (opzionale) Ad integrazione di quanto previsto all art.14 (esclusioni) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che relativamente alle opere costituite in tutto o in parte da metalli si intendono esclusi i danni conseguenti a graffiature, scalfitture, sfregamenti, ammaccature, screpolature e scollamenti di ogni genere. Condizioni di Assicurazione Exhibition Ed. 03/2011 Aggiornate al Pag. 13 di 17

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