COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PROVINCIA DI SASSARI

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1 COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Approvato con deliberazione C.C. n 33 del 29/07/99, successivamente modificato con deliberazione C.C. n 4 del 31/01/01, con deliberazione C.C. n 14 del 30/04/02, con deliberazione C.C. n 27 del 16/05/03 e con deliberazione C.C. n 42 del 29/06/04 e con deliberazione C.C. n 46 del

2 NORME GENERALI ART. 1 DEFINIZIONI (art. 41 Legge Regionale n. 35 del 31/10/1991) Commercio su aree pubbliche Per commercio su aree pubbliche s'intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del Demanio Marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate, non attrezzate, scoperte o coperte. Posteggio (art. 7 DPRG n 60/95) Per il posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività. Il posteggio può essere attrezzato, non attrezzato, scoperto o coperto, delimitato e numerato. Attività commerciali Le attività commerciali possono essere: Tipo A giornaliere Tipo B uno/due giorni la settimana Tipo D itineranti ART. 2 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE: PROCEDURA (art. 42 Legge Regionale n 35 del 31/10/1991) La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre all'indicazione delle generalità o della Ragione Sociale e dell'indirizzo del richiedente, l'indicazione della sua nazionalità, l indicazione del possesso dei requisiti di cui all art. 5 del D.Lgs. n 114/98, il settore o i settori merceologici, ed il posteggio del quale chiede la concessione, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva. Limitatamente alle domande per il mercato stagionale estivo, la domanda per il rilascio dell autorizzazione deve indicare altresì l iscrizione al registro delle Imprese, se impresa commerciale, oppure l iscrizione all Albo artigiani, o contenere la dichiarazione di essere creatore di opere di arte e di ingegno ex art. 4, co.2, lett. h), del D.Lgs. n 114/98. L autorizzazione all esercizio della vendita al dettaglio su aree pubbliche nel settore alimentare abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande se il richiedente risulta in possesso dei requisiti professionali previsti per l una e l altra attività, dichiarati nella domanda. Non è prevista l autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche disgiunta dalla vendita al dettaglio di prodotti alimentari. 2

3 Il richiedente inoltre deve indicare le eventuali altre autorizzazioni comunali o regionali, anche se di Regioni diverse o di Comuni di Regioni diverse, di cui è titolare, e la localizzazione del posteggio desiderata, compatibilmente con gli spazi disponibili. Le domande di rilascio dell autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione della domanda a mano. ART. 3 ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE Per l esame delle domande aventi la stessa data di presentazione verrà data la precedenza a chi avrà iniziato prima l attività (la data di inizio dell attività è attestata attraverso l iscrizione nel Registro delle Ditte) e, limitatamente alle domande per il mercatino stagionale, alla data della dichiarazione resa dai creatori di opere dell arte e dell ingegno ex art. 4, co.2 lett. h) del D.L.vo n 114/98. ART. 4 REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE (art. 44 Legge Regionale n 35 del 31/10/1991) (art. 2 comma 4 DPGR n 60/95) L organo che ha rilasciato l autorizzazione ne dispone la revoca nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento, non appena si siano prodotte le cause che la motivano. ART. 5 CONDIZIONI PER IL RILASCIO E IL DINIEGO DELL AUTORIZZAZIONE (art. 43 Legge Regionale n 35 del 31/10/1991) (art. 3 comma 4 DPGR n 60/95) L autorizzazione per esercitare l attività di cui all art. 41 della legge regionale n 35/91 non può essere rilasciata nel caso in cui non sia disponibile alcun posteggio nell ambito delle aree destinate all esercizio di tali attività. Le autorizzazioni non possono essere negate nei casi in cui, nell ambito delle rispettive aree di utilizzazione, siano disponibili posteggi relativi alle stesse categorie merceologiche di cui all autorizzazione richiesta, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie. L autorizzazione comunale può essere rilasciata solo per un posteggio. Il rilascio dell autorizzazione dà automaticamente diritto ad ottenere la concessione dei posteggi: di quello indicato nella domanda, se disponibile, o in mancanza, di altro il più possibile simile. 3

4 Il posteggio deve essere indicato nell autorizzazione. Le autorizzazioni prive dell indicazione del posteggio non sono valide. Uno stesso soggetto non può utilizzare più di uno stallo contemporaneamente. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni comunali e regionali. La concessione del posteggio ha durata di anni 10 e può essere rinnovata. L autorizzazione e la relativa concessione del posteggio possono essere cedute per atto tra vivi o mortis causa, sempre che sia provato l effettivo trapasso dell azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti per l esercizio dell attività. L autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi della vigilanza. Per il mercato stagionale serale non si procede alla riassegnazione dei posteggi resisi disponibili a seguito di decadenza dalla concessione e di revoca definitiva dell autorizzazione ai sensi del successivo art. 9. ; ART. 6 AUTORIZZAZIONI A SOGGETTI NON ITALIANI Per il rilascio di autorizzazione a soggetti non italiani si fa rinvio a quanto stabilito dall art. 4 del Regolamento di Esecuzione approvato con DPGR n 60/95. ART. 7 DETERMINAZIONE DELLE AREE: TIPOLOGIA DEI POSTEGGI (art. 7 DPGR n 60/95) L ampiezza delle aree e la superficie dei posteggi destinati al commercio delle attività di cui all art. 41 comma 2 lettere a) e b) della legge, è stabilita ai sensi dell'art. 43 comma 4 della legge stessa. L'Amministrazione Comunale con il presente decreto, ha predisposto le planimetrie delle aree e dei posteggi a cui si rimanda. In particolare: - i posteggi devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti vendita, ad esclusione dei posteggi del mercato stagionale estivo, nei quali possono collocarsi soltanto i banchi di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando quanto stabilito dall'art. 7 comma 1 del Regolamento di esecuzione. - La grandezza minima degli stalli deve essere ml. 8,00 x 5,00, ad esclusione dei posteggi nelle aree provinciali e di quelli del mercato stagionale estivo, la cui grandezza è rispettivamente di mq. 20 e mq. 7,5. Gli Uffici comunali competenti devono mettere a disposizione dei soggetti che richiedono l'autorizzazione comunale, una planimetria continuamente aggiornata, dei relativi posteggi esistenti nel territorio del Comune od indicare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili. Qualsiasi variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti 4

5 nel territorio comunale per l'esercizio dell'attività all'art. 41, comma 2, lett. "b" della legge regionale deve essere immediatamente comunicata all'amministrazione Provinciale. L'uso quotidiano del posteggio per tutta la settimana dal parte del titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 41, comma 2 lettera 'A', della legge regionale, consiste nel poter disporre della superficie concessa per almeno cinque giorni alla settimana. Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato dall'organo comunale competente in materia di concessione del suolo pubblico. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze si darà la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio attività è attestata attraverso il registro delle ditte e della dichiarazione resa dal creatore di opere dell arte e dell ingegno ex art. 4, co. 2, lett. h) del D.Lgs. n 114/98. ART. 8 CONCESSIONE DEI POSTEGGI I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 41 comma 2 lettere "a" e "b" della L.R. 35/91 hanno diritto ad ottenere la concessione di suolo pubblico relativa al posteggio indicato nell'autorizzazione, fatta salva la disposizione di cui alla L.R. 35/91 art. 43 comma 10. Hanno diritto ad ottenere la concessione del suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione, i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri. Per questi ultimi le domande di rilascio di concessione di suolo pubblico debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione si applicherà il criterio previsto nel presente regolamento all'art. 3 (data di inizio dell'attività deducibile dalla data di versamento degli oneri contributivi e previdenziali). ART. 9 DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO (art. 43 Legge Regionale n 35 del 31/10/1991, comma 9) Si ha la decadenza dalla concessione dei posteggi: - qualora il titolare non provveda a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e a rimuovere tutti i rifiuti prodotti; - per mancata utilizzazione dello stesso in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 mesi (mancato utilizzo del posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di tre mesi). Qualora si tratti di attività stagionale il numero dei giorni di mancato utilizzo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è di giorni tre. Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto delle assenze dovute al servizio militare, gravidanza e malattia, purchè documentate; 5

6 - qualora il titolare non provveda al pagamento dei tributi T.O.S.A.P. e T.A.R.S.U. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suddetti, la decadenza è automatica e va comunicata immediatamente all'interessato dall'ufficio Comunale competente. ART. 10 REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO (art. 44 Legge Regionale n 35 del 31/10/1991) Il Sindaco può revocare la concessione dei posteggi per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune, secondo i seguenti criteri: a) criterio della data di assegnazione del posteggio a chi ha ottenuto la concessione in data più recente; b) criterio della mancata condizione della licenza comunale nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione ai sensi della normativa vigente. Il soggetto a cui si sia stata revocata la concessione, sia esso titolare di autorizzazione di cui all'art. 41 comma 2 lettera "a", che lettera "b", ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione deve avere le stesse caratteristiche di quello revocato. In attesa della concessione del nuovo posteggio l'operatore ha la facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del Regolamento di Esecuzione. ART. 11 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME L'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 41 comma 2 della legge sulle aree demaniali marittime è regolato dall'art. 43 comma 14 della L.R. 35/91 e dall'art. 10 del Regolamento di esecuzione. ART. 12 AREE PER LO SVOLGIMENTO DI FIERE, FIERE MERCATO E SAGRE Le aree di cui all'art. 42, comma 7, e dell'art. 43, comma 6, della L.R. 35/91 sono stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale con il provvedimento d'istituzione delle fiere o dei mercati relativi. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 6 e 7, e art. 6 del Regolamento di esecuzione. ART. 13 SUBINGRESSO Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per 'atto tra vivi' o 'a causa di morte', è disciplinato dalla L.R. 35/91, art. 43, comma 7 e art. 5 del presente Regolamento. Il subingresso comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nella assegnazione dei posteggi. 6

7 ART. 13 bis Rappresentanza del titolare. Per le imprese commerciali è ammessa la rappresentanza nelle forme della preposizione institoria, così come previsto dall art e ss. c.c. Per le imprese artigiane è ammessa la rappresentanza da parte di dipendente e/o collaboratore familiare per il quale sono regolarmente versati i contributi previdenziali e assicurativi. Per i creatori di opere dell arte e dell ingegno non è ammessa alcuna forma di rappresentanza, stante la particolarità della categoria ; ART. 14 NORME IGIENICO-SANITARIE L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme igienico sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare per la vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sia applicano le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministero della Sanità in data 26/06/1995. ART. 15 CANONI DI POSTEGGIO I titolari del posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni e tassa occupazione suolo pubblico, le cui tariffe e modalità di riscossione sono stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale. ART. 16 SANZIONI Le sanzioni sono stabilite dall art. 22 del Regolamento di esecuzione e dall art. 45 della L.R. n 35/91, che così recita: 1. E punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 2.582,28 e con la confisca delle attrezzature e della merce: a) chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall autorizzazione stessa o nelle zone o aree in cui sia vietato o senza il permesso di cui all articolo 43, quindicesimo comma ; b) chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 2. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa prevista dal primo comma e con la confisca di tali prodotti. 3. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,64 a euro309,80. 7

8 4. Per le violazioni di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, l autorità competente a ricevere il rapporto di cui all articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è l UPICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all autorità che ha rilasciato l autorizzazione i casi di particolare gravità e di recidiva ai fini dell adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente, di sospensione dell autorizzazione, per un massimo di 60 giorni, e di revoca della stessa. 5. Chiunque violi le disposizioni contenute nell art. 26 Amplificazione dei suoni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell art. 7-bis del D.Lgs. n 267/00 ; AREE COMUNALI NORME PARTICOLARI ART. 17 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE 1) MERCATO SETTIMANALE (art. 41 lettera "b" della L.R. 35/91) Mercato annuale: Localizzazione 1: Centro urbano Via Eleonora d'arborea Via Pertini (nuova localizzazione) Categorie merceologiche: abbigliamento n 30 calzature n 4 bigiotteria n 5 alimentari n 14 artigianato n 4 casalinghi n 4 produttori n 4 Periodo: Settimanale: Giovedì. Numero di posteggi: 65 (mq. 40) Localizzazione 2: Loc. Porto Pozzo (nuova istituzione) vedi planimetria Categorie merceologiche: alimentari e non alimentari Periodo: Settimanale: Lunedì Numero di posteggi: 5 (mq. 40) Localizzazione 3: Fraz. San Pasquale (nuova istituzione) vedi planimetria Categorie merceologiche: alimentari e non alimentari Periodo: Settimanale: Martedì. Numero di posteggi: 5 (mq. 40) Dr.S.Aisoni 8

9 Localizzazione 4: Loc. Ruoni (nuova istituzione) vedi planimetria Categorie merceologiche: alimentari e non alimentari Periodo: Settimanale: Mercoledì. Numero di posteggi: 5 (mq. 40) 2) MERCATO STAGIONALE (art. 41 lettera "a" del L.R. 35/91) Localizzazione 1: Centro Urbano (nuova istituzione) Via Carlo Alberto da Piazza V.Emanuele a Via C.Colombo Via Umberto I da Piazza V.Emanuele a Via C.Colombo Via Magnon da Via Cavour a Via P.Marielli Categorie merceologiche: rigatteria e chincaglieria prodotti culturali prodotti d'arte e da collezione Periodo: 1 Luglio - 10 Settembre (con facoltà dell'amministrazione di autorizzare, a richiesta dell'interessato, l'occupazione dello stallo per un periodo più lungo compreso tra il 1.5 e il 30.9), Numero di posteggi: 37 (mq. 7,5) riducibili in seguito all applicazione dell ultimo comma del precedente articolo 5 ; Distribuzione dei posteggi: n 15 in Via Carlo Alberto; n 15 in Via Umberto I ; n 7 in Via Magnon. Stagionali: 1 giugno 30 settembre Localizzazione 2: Loc. Conca Verde, vedi planimetria Numeri di posteggi: 1 (mq. 40) Localizzazione 3: Piazza della Libertà, vedi planimetria Numeri di posteggi: 1 (mq. 40) Localizzazione 4: Loc. Valle dell'erica (*area privata soggetta a pubblico passaggio) (nuova istituzione) vedi planimetria Numero di posteggi: 1* (mq. 40) *(previa autorizzazione del proprietario) Localizzazione 5: Capo Testa - Riva di Ponente (*area privata nella disponibilità del Comune) Segretario Comunale 9

10 Numero di posteggi: 1 * (mq. 40) *(previa autorizzazione del proprietario) Localizzazione 6: Capo Testa - Riva di Levante (*area privata nella disponibilità del Comune), vedi planimetria Numero di posteggi: 1 * (mq. 40) *(previa autorizzazione del proprietario) Localizzazione 7: Loc. Porto Quadro, vedi planimetria Numero di posteggi: 1 (mq. 40) Localizzazione 8: Loc. La Liccia (tratto ricadente nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura), vedi planimetria Numero posteggi: 1 (mq. 40) Localizzazione 9: Baia S.Reparata Poltu Pitrosu, area confinante con il parcheggio (Zona F3), vedi planimetria Numero di posteggi: 1 (mq. 40) Localizzazione 10: Via Berlinguer angolo Via E.D Arborea, vedi planimetria Numero di posteggi: 1 (mq. 40) Localizzazione 11: Loc. La Testa (*area privata soggetta a pubblico passaggio destinata a parcheggio Zona S3), vedi planimetria Categorie merceologiche: vendita prodotti ittici Numero posteggi: 1* (mq. 40) *(previa autorizzazione del proprietario) AREE DEMANIALI (stagionali: 1 giugno 30 settembre) 1) San Pasquale Localizzazione: la Sciumara Numero di posteggi: 1 (mq. 40) 2) La Marmorata Localizzazione: spiaggia Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande Numero di posteggi: 1 (mq. 40) AREE PROVINCIALI (stagionali: 1 giugno 30 settembre) 10

11 1) Cala Spinosa Localizzazione: Strada provinciale n 90 Categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande Numero di posteggi: 1 (mq. 20) 2) Santa Reparata Localizzazione: Strada provinciale n 90 Categorie merceologiche: prodotti ortofrutticoli Numero di posteggi: 1 (mq. 20) ART. 18 REGISTRO AMBULANTI L'Ufficio di Polizia Municipale curerà un apposito registro delle presenze degli operatori che abbiano ottenuto la concessione per l occupazione di un posteggio, con l'indicazione del settore merceologico, del posteggio assegnato e della scadenza della concessione stessa. ART. 19 ORARIO DEI MERCATI (art. 43 comma 2 L.R. 35/91) L'orario dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è stabilito, nell'ambito della disciplina regionale, dal Sindaco con proprio provvedimento, secondo i seguenti principi generali: pubblico interesse, igiene e sanità, relazioni col flusso turistico nei periodi annuali, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 28. Nel caso di coincidenze del giorno di mercato con giorni festivi, lo stesso potrà essere anticipato o posticipato dal Sindaco, con apposito provvedimento. L orario di apertura del mercato stagionale serale è fissato alle ore 21,30 e l orario di chiusura alle ore 0,30; è stabilito altresì un tempo massimo di trenta minuti prima dell inizio dell attività per la preparazione delle attrezzature e di trenta minuti dopo la chiusura per la rimozione delle medesime. ART. 20 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI In riferimento alle autorizzazioni di cui all'art. 41, comma 2, lettere a) e b), della L.R. 35/91, l'assegnazione dei posteggi avviene secondo gli artt. 2, 3, 5 e 8 del presente Regolamento. 11

12 ART. 21 DIVIETO DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO (art. 43 comma 11) Ogni commerciante od operatore non potrà utilizzare più di un posteggio contemporaneamente (cioè nello stesso giorno, nello stesso mercato e con la stessa autorizzazione). ART. 22 MANCATO DI POSTEGGIO L'operatore che non occupi il posteggio assegnatogli entro un'ora dall'inizio dell'orario di vendita perde il diritto al posto assegnato per quel giorno o per quel periodo. Per il giorno e per l'eventuale periodo di non utilizzazione, il posteggio stesso può essere assegnato ad altro operatore secondo le modalità previste dal presente Regolamento. ART. 23 CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA I banchi di vendita debbono aver un'altezza minima dal suolo di cm. 70. Il tendone di copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di ml. 2,00, misurata nella parte più bassa, e può sporgere fino a ml. 1,00 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere merci oltre la linea del banco. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante ed arredamenti è consentita l'esposizione a terra. ART. 24 USO DEI VEICOLI Ai veicoli è consentito l'ingresso nell'area di mercato, per il trasporto delle merci, delle attrezzature, purchè l'automezzo rientri nell'area del posteggio assegnato. E prevista per gli operatori del mercato stagionale serale la dotazione di un pass che permetta loro di entrare con automezzi nell area dell isola pedonale, dove è ubicato il mercato, per la più celere rimozione delle attrezzature di vendita in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica altrimenti compromessa se si dovesse attendere l orario di riapertura al traffico delle vie del mercato ; ART. 25 ORARIO DI ACCESSO E SGOMBERO La preparazione delle attrezzature di vendita relativa ai posteggi può iniziare due ore prima dell'orario d'inizio stabilito per la vendita. le attrezzature di vendita devono essere rimosse nelle due ore successive all'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e da rifiuti prodotti. 12

13 Nel mercato stagionale estivo la preparazione delle attrezzature di vendita e la loro rimozione può avvenire rispettivamente trenta minuti prima l orario di apertura e trenta minuti dopo l orario di chiusura del mercato, fermo restando l obbligo di lasciare il posteggio libero da ingombri e dai rifiuti prodotti. ART. 26 AMPLIFICAZIONE DEI SUONI È vietata la vendita mediante "illustrazione della merce", qualora tale propaganda rechi disturbi alle contrattazioni. Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l amplificazione e la diffusione dei suoni. I venditori di dischi, musicassette, radio ecc. per lo svolgimento della loro attività debbono attenersi alle disposizioni comunali per il contenimento dell'inquinamento acustico. E vietato l utilizzo di gruppi elettrogeni rumorosi. ART. 27 ORDINE E PULIZIA DEL MERCATO L'ordine e la disciplina dei mercati vengono assicurate dal personale della Polizia Municipale. Il personale del Comune deve installare per ogni giorno di mercato la segnaletica di delimitazione dell'area di mercato come verrà indicato dagli agenti della Polizia Municipale presenti presso il mercato. Gli operatori di mercato sono obbligati a lasciare, al termine delle operazioni di vendita, il posteggio perfettamente pulito raccogliendo i rifiuti e depositandoli negli appositi cassonetti di raccolta. Per motivi di igiene e sicurezza pubblica è vietato portare e/o tenere con sé cani o altri animali, durante lo svolgimento dell attività del mercato, pena l applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 16. ART. 28 AREE PER AUTORIZZAZIONI ART. 41 COMMA 2 LETT. C Non sono previste autorizzazioni per l'esercizio del commercio di cui all'art. 41 comma 2 lettera c), che è stato abrogato dalla Legge Regionale n 24 del 12/08/1998. ART. 29 REGISTRO DELLE PRESENZE L'Ufficio di P.M. cura la tenuta di apposito Registro delle presenze, nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio con l'indicazione del settore merceologico e del posto assegnato. 13

14 ART. 30 AREE PER AUTORIZZAZIONI DEL COMMERCIO ITINERANTE (art. 41 comma 2, lettera d) L'esercizio del commercio di cui all'art. 41, comma 2, lettere d), può essere svolto purchè in forma itinerante, su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree e per i giorni di mercato come individuate nelle allegate planimetrie ad eccezione dei giorni e nelle vie interdette con ordinanza del Sindaco ai sensi della L. n. 142 /90. ART. 31 LIMITAZIONI E DIVIETI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA I titolari di autorizzazioni di cui all'art. 41 comma 2, lettera d), e gli agricoltori di cui all'art. 46, comma 3, che esercitino il commercio in forma itinerante non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora; le soste possono essere effettuate soltanto in punti distanti tra loro di almeno ml. 500, salvo appositi divieti definiti da puntuale ordinanza del Sindaco. ART. 32 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle seguenti disposizioni: Legge Regionale 35 del 31 ottobre 1991; Regolamento di Esecuzione della Legge Regionale 31/10/91 n 35 Titolo VIII "Norme in materia di commercio su aree pubbliche" approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 60 del 15/03/1995. Decreto Legislativo n. 114 del

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