CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA E PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE E DEL CAMPO ESTERNO POLIVALENTE

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1 Allegato B CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA E PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE E DEL CAMPO ESTERNO POLIVALENTE L anno duemilaquattordici il giorno del mese di. nella sede del Municipio in piazza 29 Maggio, 2 tra il Comune di Concordia sulla Secchia rappresentato dalla dott.ssa Marina Caffagni, nata a Moglia (Mn) il 11/01/1961, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Concordia sulla Secchia, ai sensi dell'art. 107 del D. L.gs. n 267/2000, in esecuzione della determinazione n del.. e..., avente sede a.. in via, rappresentata dal sig..., nato a. il.., in qualità di Presidente e legale rappresentante, PREMESSO che: Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita; a tale scopo, il Comune promuove l associazionismo sportivo e favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi anche al fine del loro migliore utilizzo; ATTESO che il Comune è proprietario della palestra e del campo esterno polivalente, situati in via della Protezione Civile n 7, destinati all utilizzo scolastico e non scolastico, e che intende provvedere alla loro gestione mediante affidamento a terzi; CONSIDERATO che la gestione di tale impianto sportivo, per la tipologia e per le attività che vi si svolgono, può essere considerata priva di rilevanza economica, in quanto improduttiva di utili, o comunque produttiva di introiti insufficienti a coprire i costi di gestione ordinaria; 1

2 VISTA la L.R. n 11/2007 Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali ; VISTO il vigente regolamento comunale per l affidamento della gestione di impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 63 del 19/12/2011; VISTO il verbale n del relativo alla selezione del soggetto gestore, dal quale risulta che SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Impianto sportivo in gestione e uso Il Comune concede a.. (d ora in poi denominata concessionario ), che accetta, la gestione e l utilizzo dell impianto sportivo di proprietà comunale costituito dalla palestra con tribuna, nucleo servizi igienici, spogliatoi con docce, locali ad uso ufficio, magazzino, campo esterno polivalente ed area esterna di pertinenza, come evidenziati nella planimetria di cui all allegato 1, nonché degli arredi e delle attrezzature descritti nell elenco di cui all allegato 2. Tali strutture ed attrezzature sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, che li prende in consegna. Il concessionario dà atto che l impianto e gli altri elementi sono in buono stato e totalmente idonei allo svolgimento dei servizi cui sono destinati. Art. 2 Durata della convenzione La durata della convenzione decorre dal 1 Novembre 2014 e termina il 31 Agosto Tale termine potrà essere posticipato, con specifico provvedimento, ai sensi dell art.4 della L. R. n 11/2007 e dell art. 7 del vigente regolamento comunale per l affidamento della gestione di impianti sportivi comunali. Art. 3 Scopo della convenzione Lo scopo della presente convenzione riguarda la gestione, l utilizzo, la custodia e la conservazione dell impianto sportivo di cui all art.1, per finalità sportive e di aggregazione sociale. La finalità prioritaria è quella della promozione dell attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare ai bambini e ai ragazzi fino ai 16 anni, agli anziani ed ai portatori di handicap. I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono: a) assicurare la massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi; b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo dell impianto sportivo, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività; 2

3 c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale; d) collaborare con associazioni ed istituzioni del territorio per la promozione di attività sportive ed aggregative rivolte alla cittadinanza. Art. 4 Priorità nell utilizzo dell impianto L impianto è destinato prioritariamente a palestra scolastica ad uso delle scuole primaria e secondaria di primo grado dell Istituto comprensivo Sergio Neri, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.20, il sabato dalle 8.00 alle 13.00, indicativamente per le 35 settimane corrispondenti al calendario scolastico. Il Comune provvede a comunicare al concessionario l orario dell utilizzo scolastico all inizio di ogni anno scolastico. Compatibilmente con l utilizzo scolastico e con il programma delle attività del concessionario, nel periodo Settembre-Maggio la palestra può essere utilizzata dal Comune, ed eventualmente da soggetti patrocinati, e dalle scuole per iniziative occasionali e attività comunque compatibili con la destinazione dell impianto. Nel periodo Giugno-Settembre la palestra può essere utilizzata dal Comune e/o da soggetti incaricati per le attività dei centri estivi. Di tali attività deve essere dato congruo preavviso al concessionario. L uso dell impianto sportivo da parte del Comune e delle scuole, sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite, è a titolo gratuito. Al concessionario sono riservate fino a n 10 ore settimanali per attività ed iniziative dal medesimo promosse. Art.5 Concessione dell utilizzo a terzi Subordinatamente agli utilizzi di cui all articolo precedente, l utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti nell impianto è autorizzato, anche dopo le nel caso in cui la scuola non utilizzi l impianto nelle ore pomeridiane, e non oltre le 24.00, secondo i seguenti criteri di priorità: 1) attività connesse ai campionati di enti o federazioni sportive (allenamenti e gare); 2) attività per disabili; 3) attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani; 4) attività di associazioni e gruppi locali di carattere sportivo amatoriale; 5) attività di associazioni e gruppi di carattere sportivo amatoriale residenti fuori Comune; 6) attività sportive di privati o singoli cittadini Al fine di permettere un uso appropriato dell impianto sportivo, il concessionario predispone, sulla base delle richieste pervenute, un programma di utilizzo degli stessi, riferito alle diverse stagioni sportive, favorendo lo svolgimento delle attività connesse ai campionati. Il programma deve essere esposto annualmente al pubblico presso l impianto. Il Comune ed il concessionario assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l interruzione delle attività programmate. Il concessionario assume l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, 3

4 segnalando di volta in volta la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare l utenza. Art. 6 Tariffe Il Comune stabilisce, su proposta del concessionario, le tariffe da applicare per l utilizzo dell impianto di cui all articolo precedente. La riscossione delle tariffe è effettuata dal concessionario a copertura delle spese di gestione. Il concessionario ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato della prima mensilità. Sentito il Comune, il concessionario ha facoltà di revocare l autorizzazione all utilizzo a soggetti che si rendano morosi nel pagamento delle tariffe o che non rispettino le norme di comportamento e/o di utilizzo dell impianto. Art. 7 Oneri a carico del concessionario Il concessionario ha l obbligo di mantenere personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza. Per l esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi e gli oneri previdenziali ed assicurativi. Il concessionario ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Il Comune può richiedere la sostituzione di unità lavorative che siano state causa di incidenti, problemi o danni. Il concessionario deve inoltre: provvedere alla custodia e alla conservazione dell impianto e delle attrezzature, all apertura e alla chiusura, alla pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali; mantenere efficienti e funzionanti le attrezzature, gli impianti e i servizi concessi e provvedere alla loro ordinaria manutenzione come previsto dall art.3 del D.P.R. 380/2001; in particolare costituiscono interventi di manutenzione ordinaria: la riparazione parziale di intonaci, recinzioni, pavimentazioni e rivestimenti esterni ed interni, infissi e serramenti, apparecchi sanitari e rubinetterie, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici e meccanici, che restano di competenza del Comune; la tinteggiatura interna di tutti gli ambienti; la raccolta dei rifiuti e il mantenimento della segnatura dei campi; lo sfalcio periodico dell erba e l irrigazione dell area esterna di pertinenza; 4

5 segnalare tempestivamente al servizio manutenzioni del Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura e sugli impianti, nonché predisporre gli eventuali interventi minimi di salvaguardia necessari a limitare ulteriori danni o aggravi. Sono inoltre a carico del concessionario: il rimborso delle spese relative ad utenze elettriche, idriche, di riscaldamento intestate al Comune, determinato sulla base del numero delle ore di utilizzo, escluso l utilizzo di cui all art.4; le spese per acquisto di materiali di consumo (salviette asciugamani, sapone, carta igienica) e prodotti per l igiene di servizi, spogliatoi e di ogni altro locale di pertinenza; le spese relative al servizio di assistenza sanitaria e di primo soccorso; ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione. Art. 8 Canone per la concessione dell impianto Il canone annuale corrispettivo per l affidamento dovuto al Comune è fissato in 2.000,00 oltre a iva nella misura di legge. Il canone dovrà essere versato entro il 30 Giugno di ciascun anno della durata della convenzione. Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste. Art. 9 Oneri a carico del Comune Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche all impianto. E fatto divieto al concessionario modificare lo stato dell impianto sportivo. Per manutenzioni straordinarie si intendono, in particolare: - il rifacimento totale di intonaci, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni e rivestimenti esterni ed interni e le riparazioni sulle linee sotto traccia; - il rifacimento di impianti tecnologici; - la sostituzione di depuratori, bollitori autoclave, pompe sommerse. Sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative. Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che interessano una ristrutturazione complessiva della struttura. Il Comune provvede a mantenere a norma l impianto sportivo oggetto della presente convenzione, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore. Il concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti la struttura che il Comune intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora, peraltro, dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione pregiudizievole dell attività del concessionario, potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività ovvero una riduzione proporzionale del canone annuo. I tempi di intervento devono essere comunicati con congruo anticipo (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, 5

6 connesse all adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l intervento immediato) e concordati con il concessionario nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo. Art. 10 Corrispettivo per la gestione Il Comune riconosce al concessionario, a parziale copertura dei costi di gestione ed in ragione della valenza sociale del servizio di cui alla presente convenzione, il corrispettivo nel limite massimo di ,00 annui, oltre a IVA nella misura di legge. Il corrispettivo è erogato in due soluzioni di pari importo, previa fatturazione da parte del concessionario, alle seguenti scadenze: la prima entro il 31 Dicembre di ogni anno, con riferimento al periodo Settembre-Febbraio; limitatamente al periodo Novembre 2014-Febbraio 2015 l importo sarà proporzionalmente ridotto; la seconda, con riferimento al periodo Marzo-Agosto, entro 30 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui all art. 14, comma 2. Art. 11 Garanzie assicurative Il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, suoi rinnovi e proroghe, un adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT), comprensiva dell estensione della garanzia alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all attività oggetto della presente concessione. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad ,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di ,00 per persona che abbia subito danni ed ,00 per danni a cose. Copia della polizza deve essere consegnata al Comune. Art. 12 Inadempienza e revoca affidamento, recesso a decadenza della convenzione L affidamento della gestione può essere revocato in qualunque momento per i seguenti motivi: grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione; alterazione o modificazione della struttura e delle dotazioni dell impianto sportivo; mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria necessarie, mancata reintegrazione delle dotazioni, grave compromissione dell igiene dei locali; danni ai fruitori o ai beni di proprietà del Comune derivanti da dolo o colpa grave; gravi irregolarità nei versamenti erariali, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato. 6

7 Art. 13 Controlli e verifiche Il Comune può verificare in qualsiasi momento la rispondenza dell attività svolta dal concessionario con le clausole contenute nella presente convenzione. Il Comune ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare l impianto sportivo (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal concessionario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione. Le eventuali anomalie, disfunzioni o inadempienze sono notificate per iscritto al concessionario, il quale è obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine prescritto, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Comune. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al concessionario è assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del concessionario, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso al Comune, fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità. Il Comune e il concessionario verificano congiuntamente e periodicamente l andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture e dell impianto sportivo. Art. 14 Rapporti tra concessionario e Comune 1. Entro il 30 Settembre di ogni anno il concessionario presenta: a) il piano annuale di utilizzo dell impianto, ove sono specificati le tipologie dell utenza, le destinazioni e gli orari d uso; b) il piano di conduzione tecnica, che contiene il programma delle manutenzioni ordinarie, di approvvigionamento, di pulizie, di custodia e di guardiania. 2. Entro il termine e con le modalità previste dallo Statuto, il concessionario presenta il bilancio consuntivo (conto economico) approvato dall assemblea dei soci relativo all attività oggetto della concessione corredato dalla rendicontazione delle attività svolte, con indicazione dei progetti realizzati e degli obiettivi raggiunti, nonché delle manutenzioni effettuate. Il concessionario provvede a segnalare al Comune quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi. Il concessionario è tenuto ad invitare il Comune a partecipare ad assemblee o altre adunanze convocate per la programmazione delle attività o per qualunque altro scopo connesso alla gestione dell impianto. 7

8 Art. 15 Riconsegna dei beni mobili ed immobili I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso devono essere riconsegnati al Comune al termine della presente convenzione in condizione di uso normale e di regolare funzionamento, liberi da cose non di proprietà del Comune. Il Comune può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità. In tali circostanze non è ammesso a favore del concessionario alcun diritto di risarcimento. Art. 16 Divieti E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del concessionario, a pena di risoluzione immediata della convenzione stessa in suo danno. In caso di infrazione alle norme di cui alla presente convenzione, commessa dal sub-concessionario e/o cessionario occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi è esclusivamente il concessionario. Art. 17 Disposizioni generali e finali Il rapporto tra il Comune ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell atto. Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall esecuzione della presente convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del foro ordinario. Le spese di arbitrato saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda. La presente convenzione è registrata in caso d uso e a spese del concessionario. Letto, confermato e sottoscritto per accettazione Il presidente di. La Responsabile dell Area dott.ssa Marina Caffagni Concordia sulla Secchia, 8

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