STATUTO. della società ARCA MEDICA Società Cooperativa Sociale a r.l. TITOLO I COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE DURATA- OGGETTO ARTICOLO 1

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1 1 STATUTO della società ARCA MEDICA Società Cooperativa Sociale a r.l. TITOLO I COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE DURATA- OGGETTO ARTICOLO 1 E costituita con sede in alla Via.., ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n.381, una cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata ARCA MEDICA Società Cooperativa Sociale a r.l.. La società potrà istituire, previa delibera dell organo competente, sedi secondarie, succursali, dipendenze, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove in Italia e all estero. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio. ARTICOLO 2 La cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge. ARTICOLO 3 La società è priva di finalità speculative. Essa intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione nonché agli organismi no profit. ARTICOLO 4 La cooperativa si propone, all interno delle aree di intervento sociale proprie dell assistenza sanitaria, la gestione di un centro per la fornitura di servizi sanitari specialistici ed attività funzionali alla Medicina Generale da erogarsi da liberi professionisti in convenzione con il centro medesimo. Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale, ove per tale regime si fa riferimento a contrattazione di categoria nazionale, regionale e territoriale, nonché a convenzioni locali con Enti Pubblici e/o Privati, quali ASL, Categorie Professionali, Enti Mutualistici ed Assicurativi, nonché Associazioni, Circoli e Sodalizi privati di altra natura. La cooperativa potrà svolgere inoltre le seguenti attività:

2 - la gestione, l esercizio e la conduzione di Case di Riposo, Residenze Protette (RSA) per persone allettate, di cronicari e di Case di Riposo in genere, nonché la predisposizione, l organizzazione e la gestione di mezzi, personale e servizi per l esercizio di Case di Cura, Ambulatori Specialistici, Poliambulatori e Centri Sanitari in genere, e fermo restando che le prestazioni sanitarie e parasanitarie sono in ogni caso riservate ai soggetti abilitati quali Medici di Medicina Generale nel rispetto della Legge 23 Novembre 1939 n.1815 e successive modificazioni e di tutte le altre norme vigenti in materia; - la gestione di servizi tecnici ed amministrativi per gli studi dei soci; - la fornitura agli associati di strumenti, tecnologie e metodologie finalizzate alla ottimizzazione delle attività di Medicina Generale, per l attuazione delle disposizioni di cui agli art. 8, 37, 39, 40, 44, 70, 71 del D.P.R. n.484/96 e degli Accordi Regionali Campani pubblicati il 3 Novembre 1997 n.57; - la redazione, la pubblicazione, la stampa e la diffusione di periodici di carattere scientifico, culturale, sociale e sindacale per tutti coloro che operano nel sociale e nella sanità; - la promozione di rapporti e convenzioni con le strutture di volontariato e con altre cooperative di servizi per lo svolgimento di attività integrative di quelle della cooperativa; - l adozione di linee guida diagnostico-terapeutico-riabilitative comuni e condivise; - l organizzazione di iniziative informatiche con corsi di formazione e di aggiornamento, seminari, gruppi di studio, convegni, congressi nazionali ed internazionali con verifica e pianificazione di protocolli terapeutici, diagnostici e clinici facilitando i rapporti con centri di ricerche, istituti a carattere scientifico, Università, Istituzioni Regionali, A.S.L., Ospedali, Industrie Farmaceutiche, etc.; - la gestione di Centri per l assistenza sanitaria secondo le più svariate forme di ricerca e sperimentazione gestionale e giuridica anche sulla base di concessioni, di rapporti convenzionali di servizi ed opere stipulate tra pubblici e privati, Enti di qualsiasi forma e tipo nascente, attuale e futura; - l organizzazione di prestazioni infermieristiche, paramediche e domiciliari nei confronti degli assistiti dei soci; l organizzazione di prestazioni mediche, anche a mezzo di equipe mediche appositamente costituite, per la reperibilità notturna e festiva, nonché per le sostituzioni e turnazioni dei soci; - in particolare, fra gli scopi sociali, rientrano le sopraelencate attività e quant altre nel tempo risultino funzionali ed idonee ad elevare qualitativamente l attività del Medico di Medicina Generale, 2

3 3 tenuto conto del naturale sviluppo delle conoscenze scientifiche inerenti all esercizio dell arte medica; - la cooperativa può compiere tutti gli atti necessari ed utili per l attuazione dell oggetto sociale, e così tra l altro: - compiere operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie ed ipotecarie, compreso l acquisto di beni immobili e di beni mobili anche registrati; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento proveniente dallo Stato, da Enti Pubblici e Privati, concedendo le opportune garanzie reali; - concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private; - istituire e gestire strutture, servizi, impianti e magazzini necessari per l espletamento delle attività sociali; - favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei; - usufruire di agevolazioni finanziarie, fiscali e sanitarie, presenti nell attuale e futura legislazione Italiana e dell Unione Europea; - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore dei soci, di altre cooperative e di consorzi a cui partecipa; - richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall U.E., dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti od Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione; - assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad altri organismi cooperativi, anche con scopi consortili e fidejussori al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; - provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. - TITOLO II SOCI ATICOLO 5 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche aventi qualifica di Medico di Medicina Generale interessate al raggiungimento degli scopi sociali. Possono diventare soci della cooperativa elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al suo buon funzionamento. La responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all ammontare delle quote sottoscritte. Possono aderire alla

4 4 cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche. Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all uopo istituito. ARTICOLO 6 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione (CDA), nella quale dichiari di obbligarsi all osservanza di questo Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi: a) nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; b) numero delle quote che si propone di sottoscrivere; c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti Interni. Il Consiglio di Amministrazione respinge le domande di ammissione in caso di mancata accettazione e le presenta invece alla prima assemblea dei soci per la ratifica in caso di parere favorevole all accoglimento. La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere: a) denominazione o ragione sociale, sede dell attività; b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l ente, organismo o persona giuridica; c) caratteristiche ed identità degli associati; d) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, comunque per un importo complessivo non inferiore a ; e) impegno al versamento della tassa di ammissione; f) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione. Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle quote sottoscritte nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla richiesta, questa si intende non avvenuta. I soci sono obbligati: ARTICOLO 7

5 5 a) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 8 La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza ed esclusione. Nel caso di perdita della qualità di socio le quote sottoscritte vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore al valore nominale. ARTICOLO 9 Il recesso è sempre consentito secondo i tempi e le modalità previste dal Codice Civile. ARTICOLO 10 La decadenza è sancita dal Consiglio di Amministrazione per i soci interdetti, inabilitati o falliti e per quelli che partecipino ad altre cooperative similari. ARTICOLO 11 Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può essere escluso il socio: - che non osservi le disposizioni dell atto costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché le deliberazioni dell Assemblea e del Consiglio di Amministrazione legalmente adottate; - che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società; in tal caso, il socio inadempiente deve essere invitato con lettera raccomandata a mettersi in regola; l esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito, semprechè il socio si mantenga inadempiente. ARTICOLO 12 Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli art. 9, 10 e 11 di questo statuto devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all interessato, che può proporre reclamo a norma di legge. ARTICOLO 13 Il socio receduto, escluso o decaduto, e gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota sociale sulla base del bilancio dell esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie

6 6 limitatamente al socio, in misura però mai superiore all importo effettivamente versato ed ai dividendi eventualmente maturati. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall approvazione del bilancio stesso. ARTICOLO 14 Il trattamento economico dei lavoratori dipendenti della cooperativa è determinato con riferimento ai contratti collettivi vigenti per le mansioni effettivamente prestate in relazione all esigenza dell impresa sociale, fatte salve le competenze degli organi societari ed il riconosciuto carattere di interesse collettivo dell attività sanitaria. TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE ARTICOLO 15 Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale né inferiore né superiore ai limiti consentiti dalla legge; b) dai fondi costituiti con conferimenti effettuati da eventuali soci sovventori allo scopo del potenziamento aziendale a norma dell art. 4 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992; c) dalla riserva ordinaria indivisibile; d) da eventuali riserve straordinarie indivisibili; e) da qualunque altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri o costituito dagli importi che pervengano alla società per atti di liberalità. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita né all atto dello scioglimento della cooperativa. ARTICOLO 16 Nessun socio può possedere nella cooperativa tante quote il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla Legge. Il versamento della quota sottoscritta va effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 17 Le quote sociali sono nominative ed indivisibili e non possono essere cedute a terzi, né essere sottoposte a pegno o a vincolo, salvo il diritto del socio di recedere dalla società a norma dell art. 253 C.C.. TITOLO IV

7 7 ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO UTILI ARTICOLO 18 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Nel termine di Legge il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio e alla sua presentazione all assemblea dei soci. Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati: a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904; b) il tre per cento (3%) alla costituzione e all incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; c) una quota, nella misura che verrà stabilita dall assemblea che approva il bilancio, a fini mutualistici; d) una quota all erogazione di un dividendo ai soci cooperatori, nella misura che verrà eventualmente stabilita dall assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo (2,5) rispetto al capitale effettivamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento (2%) più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute; e) una quota, nella misura che verrà stabilita dall assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all incremento di fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. A parziale modifica di quanto sopra l assemblea dei soci può devolvere tutti i residui attivi al Fondo di Riserva Ordinario Indivisibile, fatta eccezione per quanto previsto alla lettera b). TITOLO V ASSEMBLEE ARTICOLO 19 L assemblea è la riunione di tutti i soci in regola col pagamento delle quote ed ammessi in società da almeno tre mesi.

8 8 Essa, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti soci e le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di Legge. Esse sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell organo amministrativo, che può fissarle in luogo diverso purchè sito nel territorio dello Stato. ARTICOLO 20 L assemblea è convocata a cura dell Organo Amministrativo mediante avviso scritto da spedirsi al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l adunanza. L avviso dovrà contenere l indicazione del giorno, dell ora e del luogo della riunione nonché l elenco delle materie da trattare. In tale avviso dovrà essere, altresì, indicata la data dell eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Sono valide le assemblee totalitarie di cui al 3 e 4 comma dell art del Codice Civile. La convocazione dell assemblea straordinaria deve avvenire con lettera raccomandata, quella dell assemblea ordinaria può avvenire anche mediante fax o posta elettronica. ARTICOLO 21 L assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l anno, e cioè entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del bilancio ed entro il 31 ottobre per l approvazione del preventivo dell anno successivo. L assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla Legge, ogni qualvolta l organo amministrativo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto con le indicazioni delle materie da trattare dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci; in tali casi, la convocazione dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta. ARTICOLO 22 Possono intervenire all assemblea i soci iscritti nel libro dei soci almeno tre mesi prima di quello fissato per l adunanza.

9 9 Ogni socio ha diritto a un solo voto. Il socio che abbia diritto di intervenire all assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell art del Codice Civile. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci. Spetta al Presidente dell assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all assemblea. ARTICOLO 23 La Presidenza dell assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vicepresidente. Qualora né l uno né l altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta il Presidente tra i presenti. L assemblea nomina un Segretario, anche non socio,e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei. Le deliberazioni dell assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente degli scrutatori. Nei casi di Legge ed, inoltre, quando il Presidente dell assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. ARTICOLO 24 Le assemblee ordinarie sono validamente costituite: - in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentanti. Le assemblee straordinarie sono validamente costituite: - in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci; - in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo di tutti i soci. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, presenti o rappresentati. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero dei voti. Per la validità delle deliberazioni concernenti cambiamenti dell oggetto sociale, trasformazione, fusione o scioglimento anticipato

10 10 della cooperativa occorreranno le presenze e le maggioranze di Legge. ARTICOLO 25 Le deliberazioni sono adottate per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l appello nominale. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione, se nessun socio si oppone. TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 26 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a nove membri nominati dall assemblea dei soci. Per quanto possibile e subordinatamente alla loro disponibilità, i consiglieri dovranno essere scelti nella misura di almeno due terzi tra i soci che hanno sottoscritto l atto costitutivo. I componenti dell organo amministrativo: - possono essere soci, sia ordinari che sovventori; - devono per almeno due terzi essere soci medici di Medicina Generale; - durano in carica un triennio e sono rieleggibili; - non sono tenuti a prestare cauzione, salvo che l aasemblea non deliberi diversamente; - possono essere cooptati nell osservanza dell art C.C.. Il funzionamento del Consiglio è così regolato: A PRESIDENZA Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente se questi non sono nominati dall assemblea; nei casi di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell assenza o impedimento del Presidente. B RIUNIONI Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure da almeno

11 11 due sindaci. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza anche di quest ultimo dal consigliere più anziano. C DELIBERAZIONI Per la vaidità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il consigliere personalmente interessato alle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive del Consiglio è considerato decaduto. D VERBALIZZAZIONI Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera E, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di Legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio. Nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione deve specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società. E DELEGA DEI POTERI Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, precisandone i limiti oggettivi e temporali, ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da due membri facenti parte del Consiglio stesso. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell art del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre Leggi vigenti. F COMPENSI Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, ove l assemblea ordinaria lo deliberi espressamente, un compenso da determinarsi con deliberazioni valide fino a modifica. ARTICOLO 27

12 12 L organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all assemblea per l ammissione. Il Segretario generale custodisce gli atti amministrativi, cura l espletamento delle pratiche amministrative, redige o fa redigere i verbali dell assemblea e del Consiglio di Amministrazione, svolge inoltre tutte le mansioni specifiche che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ritenga di affidargli. ARTICOLO 28 La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vicepresidente, disgiuntamente tra loro, nonché ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati nei limiti della delega. L organo amministrativo può nominare direttori generali amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari, fissandone poteri e compensi. TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE ARTICOLO 29 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall assemblea, che nomina anche il Presidente del Consiglio stesso. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L eventuale compenso ai medesimi sarà stabilito con delibera dell assemblea analogamente a quanto previsto all art. 26 lettera F. Il Collegio Sindacale controlla l amministrazione della società, vigila sull osservanza delle leggi e di questo statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture; a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici ed assolvere a tutte le altre funzioni attribuite loro dalla Legge.

13 13 Il Collegio Sindacale si riunisce quando un proprio membro lo ritenga necessario ed almeno una volta ogni trimestre. Il processo verbale è firmato da tutti gli intervenuti. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale nell apposito libro. Il Collegio Sindacale deve specificamente riferire all assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società. TITOLO VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARTICOLO 30 Ogni controversia che potrebbe sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sociale e dello statuto sarà decisa da un Collegio Arbitrale di tre Membri nominati dal Presidente del Tribunale di Napoli ad istanza della parte più diligente. Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto e a maggioranza. TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE RINVIO ARTICOLO 31 In caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l assemblea nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi. Il patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità di quanto disposto dalla Legge 31 gennaio 1992 n. 59. ARTICOLO 32 Per tutto non previsto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in materia.

14 14 INDICE DELLO STATUTO TITOLO I : COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO ARTICOLI pag. 1-3 TITOLO II: SOCI ARTICOLI pag. 3-6 TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE ARTICOLI pag. 6 TITOLO IV: ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-UTILI ARTICOLI 18- pag. 6-7 TITOLO V: ASSEMBLEE ARTICOLI pag TITOLO VI: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLI pag TITOLO VII: COLLEGIO SINDACALE ARTICOLI 29- pag TITOLO VIII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARTICOLI 30- pag. 13 TITOLO IX: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-RINVIO ARTICOLI pag.13 Tale Statuto con il relativo Atto Costitutivo di Cooperativa è stato redatto in data 06/09/2000 dal Notaio Di Transo e con successiva modifica degli articoli 18, 20, 24 e del TITOLO VIII redatto sempre dal Notaio Di Transo in data 20/02/2006, in tale data si cambiava anche la sede della Cooperativa da Via Napoli 88 in Arzano a Via Cristoforo Colombo 18 in Arzano.

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