AVVISO COMUNE DOMANDE RICORRENTI INDICE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "AVVISO COMUNE DOMANDE RICORRENTI INDICE"

Transcript

1 AVVISO COMUNE DOMANDE RICORRENTI Dalla data di sottoscrizione dell Avviso al 15 settembre, sono state fornite 271 risposte scritte, di cui 157 alle Banche e 114 a soggetti diversi (clienti, Associazioni, etc). Di seguito sono riportate le più significative. INDICE Parte I - Quesiti posti dalle banche Sezione A - Operazioni ammesse pag. 2 A1 Operazioni a medio/lungo termine pag. 2 A2 Operazioni di leasing pag. 17 A3 Operazioni a breve termine pag. 17 Sezione B - Imprese ammissibili pag. 28 Sezione C - Condizioni pag. 32 Sezione D - Operazioni per i processi di ricapitalizzazione pag. 38 Sezione E - Ulteriori questioni pag. 39 Parte II - Quesiti posti da soggetti diversi Sezione A - Operazioni ammesse pag. 42 A1 Operazioni a medio/lungo termine pag. 42 A2 Operazioni di leasing pag. 46 A3 Operazioni a breve termine pag. 47 Sezione B - Imprese ammissibili pag. 49 Sezione C - Condizioni pag. 53 Sezione D - Operazioni per i processi di ricapitalizzazione pag. 57 Sezione E - Ulteriori questioni pag. 58 1

2 Parte I - QUESITI POSTI DALLE BANCHE A) Operazioni ammesse A1 Operazioni a medio/lungo termine 1. Siamo a chiedere un'informazione circa l'applicazione della previsione dell'accordo circa la sospensione del pagamento della quota capitale per un periodo massimo di 1 anno. Sulla base dell'esempio del piano di ammortamento che pubblicate nel materiale informativo, potete confermarci che: - il pagamento della quota capitale non calcolata nel periodo di sospensione viene spostato alla fine del normale piano di ammortamento; - che su tale quota capitale spostata vengono calcolati gli interessi al tasso contrattuale; - durante il periodo di sospensione e negli anni successivi sino alla scadenza originaria, il piano di ammortamento iniziale viene mantenuto inalterato, considerando la quota capitale pagata ai fini della decurtazione del capitale residuo. Esempio: Sospensione alla rata 6 La quota capitale di viene posizionata alla rata 11 (nuova), su cui il cliente pagherà interessi pari al 5% per un anno Il cliente paga gli interessi per Il debito residuo, prima della rata 7, come da piano originale, resta di Proviamo a fare un riepilogo: 1) Interessi da corrispondere durante il periodo di sospensione: verranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione senza l abbattimento, durante il periodo di sospensione, del debito residuo stesso. In definitiva è come se venisse praticato al cliente un periodo di preammortamento pari alla durata della sospensione accordata. Per i finanziamenti a tasso variabile, nel periodo di sospensione/preammortamento, gli interessi mensili verranno determinati in funzione della variazione del tasso (mensile/bimestrale/trimestrale ecc ), secondo le regole previste dai contratti originari. 2) Traslazione delle quote capitali sospese: le quote capitali previste dai piani originari interessate dalla sospensione, non verranno accodate dopo l ultima rata di ammortamento prevista dal piano originario, bensì costituiranno le quote capitale che il cliente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione. Quindi, di fatto, è come se il piano di ammortamento originario slittasse in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l importo delle quote capitali fissate contrattualmente. Pertanto, se la sospensione avviene dopo il pagamento della quinta rata e, per semplicità, immaginiamo sospesa solo la quota capitale della sesta e della settima rata, la quota capitale di viene posizionata alla rata 8. Per comodità, si confronti l esempio sottostante: 2

3 Piano di ammortamento originario Rata Rata debito residuo quota interessi (euro) quota capitale (numero) (euro) Euro (euro) Piano di ammortamento con sospensione Rata Rata debito residuo quota interessi (euro) quota capitale (numero) (euro) Euro (euro) sospesa sospesa

4 2. Interessi da corrispondere durante il periodo di sospensione: verranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione senza l abbattimento, durante il periodo di sospensione, del debito residuo stesso. In definitiva è come se venisse praticato al cliente un periodo di preammortamento pari alla durata della sospensione accordata. Per i finanziamenti a tasso variabile, nel periodo di sospensione/preammortamento, gli interessi mensili verranno determinati in funzione della variazione del tasso (mensile/bimestrale/trimestrale ecc ), secondo le regole previste dai contratti originari. Il procedimento descritto è corretto. 3. Traslazione delle quote capitali sospese: le quote capitali previste dai piani originari interessate dalla sospensione, non verranno accodate dopo l ultima rata di ammortamento prevista dal piano originario, bensì costituiranno le quote capitali che il cliente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione. Quindi, di fatto, è come se il piano di ammortamento originario slittasse in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l importo delle quote capitali fissate contrattualmente. Il procedimento descritto è corretto. 4. Durata del periodo di sospensione in presenza di rate non pagate : le rate insolute verranno computate nel calcolo del periodo di sospensione che non può quindi essere superiore a 12 mesi (esempio: nel caso di un finanziamento, con rateizzazione mensile, con n. 3 rate arretrate, la sospensione potrà essere accordata per ulteriori nove mesi). Sì è corretto, infatti, l'avviso comune prevede - al punto 4, secondo paragrafo - che la sospensione possa essere applicata anche in presenza di rate scadute, non pagate o pagate parzialmente, da non più di 180 gg alla data di presentazione della domanda. Va, peraltro, segnalato che, previo accordo con il cliente che lo ritenga effettivamente più conveniente, è possibile anche far decorrere la sospensione dalla prima scadenza utile e concordare con il cliente la gestione delle rate arretrate. In tal caso, la banca potrà dichiarare di aver applicato il contenuto del Punto 10, secondo bullet, dell'avviso comune. 5. Sospensione dei finanziamenti con rate non pagate. Fermo restando quanto indicato al precedente punto 3), e quindi nella situazione di imprese già in arretrato che si troverebbero a far fronte ad un impegno finanziario "importante" alla scadenza della "sospensione", potrebbe rientrare nell'accordo una eventuale rinegoziazione del finanziamento accordando comunque un periodo di preammortamento di dodici mesi, incluso il periodo delle rate non pagate, e la ripianificazione del capitale comprensivo dell'arretrato? Detta operazione ovviamente avverrà previo accordo con le imprese medesime e per quanto attiene agli interessi già maturati e l'eventuale mora, occorrerebbe concordare con le imprese la corresponsione degli stessi nel periodo di sospensione. La Banca potrà valutare, di volta in volta, l'eventuale ricorso al perfezionamento con atto pubblico. Si ritiene che la proposta sia condivisibile e inquadrabile tra quelle migliorative di quanto previsto nell Avviso stesso. Per quanto riguarda le modalità di perfezionamento della rinegoziazione la Banca valuterà quali formalità adottare. Peraltro, quanto previsto dal punto 5.2 potrà applicarsi, ai fini del rimborso di spese vive, solo nel caso in cui il ricorso ad atto 4

5 pubblico sia assolutamente indispensabile, cioè risponda ad un'imprescindibile esigenza oggettiva, priva di alternative nelle prassi operative, e non a una scelta di policy aziendale. 6. Mutui cartolarizzati: quali sono gli orientamenti delle agenzie di rating in materia? Anche le società veicolo devono aderire all Accordo? Considerato che all'avviso comune possono aderire solo le banche, nel caso di crediti cartolarizzati la società veicolo non potrà aderire all Accordo e la banca cedente potrà farsi carico della sospensione facendo sì che la società veicolo riceva l'intero importo della rata dovuta. Si osserva che il nuovo credito concesso dalla banca a seguito della sospensione non è assistito dalle medesime garanzie che assistevano eventualmente il credito della spv in quanto credito vantato da soggetto diverso da quello titolare del credito originario. Ovviamente la banca può riacquistare il credito dall'spv divenendo creditore del mutuo e provvedere poi alla sospensione. 7. Mutui con fondi BEI: trattandosi di mutui a quali viene applicato un tasso di favore rispetto al mercato, devono essere considerati come mutui agevolati e quindi non rientrare nell ambito dell Accordo? L esclusione si riferisce, in linea generale, ai finanziamenti con agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale non anche a quelli in cui l agevolazione è costituita da un tasso di favore rispetto al mercato o da una forma di garanzia. Ovviamente, nei casi in cui la banca ha vincoli che ne condizionano la discrezionalità, dovrà valutare caso per caso e verificare la possibilità di adottare misure che consentano la compatibilità della sospensione. 8. Procedura per la sospensione temporanea del pagamento delle rate (Mutui a ML/T) E corretto dire che la sospensione equivale alla concessione di un preammortamento? La procedura non è applicabile per i crediti cartolarizzati. Di fatto la sospensione determina una fase di preammortamento. I crediti cartolarizzati non sono di principio esclusi dall ambito applicativo. La banca dovrà attivarsi e porre in essere tutte le attività che possano consentirle di dare esito positivo alla richiesta dell impresa. Comunque le singole banche potranno valutare specifici casi od eventualmente attivarsi nei confronti della società veicolo. 9. L'Avviso comune prevede - al punto 4, secondo paragrafo - che la sospensione possa essere applicata anche in presenza di rate scadute, non pagate o pagate parzialmente, da non più di 180 gg alla data di presentazione della domanda. Da un punto di vista applicativo è praticabile la seguente opzione: 1) includere nel provvedimento sospensivo anche le rate scadute impagate al momento della presentazione della domanda; 2) non includerle, facendo decorrere la sospensione a partire dalla prima rata utile in scadenza. Entrambe le soluzioni presentano, da un punto di vista applicativo, problematiche di vario tipo. 5

6 Nel primo caso le condizioni di sospensione prevederebbero un recupero immediato, a carico del debitore, della quota interessi arretrata (comprensiva delle more), una traslazione operativa del piano di ammortamento con efficacia retroattiva, rettifiche retroattive sulle segnalazioni contabili interne di mora e rate impagate, particolarmente delicate se coincidenti con le scadenze trimestrali e annuali). La seconda soluzione ammetterebbe, dalla data di avvio della sospensione, la presenza di rate arretrate il cui permanere nel tempo non dovrebbe portare agli automatismi di default normalmente insiti nei sistemi di controllo del rischio di credito. E' pur vero che la gestione dei pagamenti pregressi può essere inserita come elemento negoziale con il cliente beneficiario della sospensione dei debiti futuri. In tale contesto le valutazioni ci portano a preferire la seconda soluzione. Si ritiene che la soluzione 2 possa essere adottata soltanto previo accordo con il cliente che la ritenga effettivamente più conveniente. In tal caso la banca potrà dichiarare di aver applicato il contenuto del Punto 10, secondo bullet, dell'avviso comune. 10. Le operazioni di mutuo, ipotecari e non ipotecari di qualunque specie essi siano, ammissibili al beneficio sospensivo, devono intendersi esclusivamente quelle con durata originaria da cinque anni in su, restando quindi escluse quelle con durata originaria inferiore? Il Punto 2 dell Avviso comune, nello specificare le operazioni che rientrano nell ambito applicativo dell Avviso stesso, fa riferimento in generale alle operazioni di mutuo. Il successivo Punto 4, nell indicare la procedura per le operazioni di sospensione temporanea del pagamento delle rate, precisa espressamente trattarsi di finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui). Pertanto, le operazioni di mutuo, ipotecari e non, di qualunque specie, rientrano tutte nell ambito applicativo dell Avviso comune purché non si riferiscano a finanziamenti a breve termine. Poiché è principio indiscusso nella legislazione e nella prassi bancaria che per operazioni a breve termine s intendono le operazioni di durata non superiore a 18 mesi, ne consegue che i mutui aventi durata da 18 mesi e un giorno in sù rientrano tutti nell ambito applicativo dell Avviso comune. 11. Nell'ambito delle operazioni a M/L che prevedono una agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale, è corretto ritenere che rientrano anche le operazioni ARTIGIANCASSA? Sì, è corretto, i finanziamenti assistiti da contributi in conto interessi erogati da ARTIGIANCASSA sono esclusi dall ambito applicativo dell Avviso comune. 12. Dall'analisi del testo integrale dell'accordo non risulta specificato a ns avviso in modo chiaro, che la sospensione delle quote capitale e la traslazione del piano comporteranno lo spostamento della data di scadenza finale del finanziamento di 12 mesi: riteniamo che il beneficio economico-finanziario per le PMI per poter essere percepito come tale debba consistere nella concessione di in una sorta di periodo di pre-ammortamento alle aziende che ne facciano richiesta, con conseguente posticipo di tutto il piano di ammortamento residuo di 12 mesi. Confermiamo che la sospensione delle quote capitale e la traslazione del piano di ammortamento comportano lo spostamento della scadenza finale di 12 mesi e che ciò viene realizzato attraverso la concessione di una sorta di preammortamento con conseguente posticipo di tutto il piano di ammortamento residuo di 12 mesi. 6

7 13. Dall'accordo sono esclusi i mutui richiesti per finalità non aziendali (ad esempio mutui per prima abitazione)? Il Punto 2 dell Avviso Comune, nell elencare le operazioni ammesse, individua i mutui, ipotecari e non, senza specificare la finalità per la quale il contratto di mutuo è stato stipulato. Dal punto di vista teorico, quindi, si dovrebbe ritenere che tutti i mutui sono ammessi alla sospensione, senza verificare la finalità per la quale sono stati contratti. Tuttavia, se si dà rilievo alle premesse e agli obiettivi dell Avviso comune, si comprende come tutto riguardi, invece, le piccole e medie imprese e l esercizio della loro attività. Pertanto, si ritiene che quando negli atti risulti chiaramente che il mutuo non è stipulato nell esercizio dell attività d impresa e per la gestione aziendale, si è in presenza di fattispecie non comprese nell ambito applicativo dell Avviso comune. 14. Rif. Punto 4 sub 2 per la sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute... Si chiede conferma che in presenza di rate impagate, la sospensione in linea capitale, con traslazione di dodici mesi del piano di rimborso, decorra dalla prima rata impagata e quindi la sospensione ha, di fatto, decorrenza retroattiva? Oppure la sospensione ha valore dalla data di richiesta per i dodici mesi successivi, congelando di fatto il debito impagato pregresso? Si conferma che in presenza di rate non pagate, la sospensione in linea capitale, con traslazione di dodici mesi del piano di rimborso, decorre dalla prima rata non pagata e, quindi, la sospensione di fatto è retroattiva e ha sempre una durata fino a 12 mesi complessivamente. 15. Rif. Punto 4 sub 1 sono esclusi i finanziamenti... con agevolazione pubblica Si chiede conferma che l esclusione non è riferita ai soli finanziamenti con contributo in conto interessi e/o in conto capitale ma anche a tipologie agevolate o comunque assimilabili per le quali la banca ha precisi vincoli convenzionali con enti terzi che ne condizionano la discrezionalità e gli eventuali impatti di natura fiscale in caso di originaria esenzione da imposta sostitutiva (es. finanziamenti con provviste di terzi, BEI, Finanziarie Regionali, Finanziamenti assistiti da garanzie di Enti Terzi es. Fondo garanzia legge 662, SACE, SGFA)? L esclusione si riferisce, in linea generale, ai finanziamenti con agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale non anche a quelli in cui l agevolazione è costituita da una forma di garanzia. Ovviamente, nei casi in cui la banca ha vincoli che ne condizionano la discrezionalità, dovrà valutare caso per caso e verificare la possibilità di adottare misure che consentano la compatibilità della sospensione. 16. Rif. Punto 4 sub 1 sono esclusi i finanziamenti... Si chiede conferma che i finanziamenti cartolarizzati siano esclusi dalla possibilità di sospensione? E stato valutato l impatto di questa casistica? La casistica è stata considerata e non è stato ritenuto di escluderla dalla sospensione. Pertanto, la banca dovrà valutare caso per caso ed eventualmente attivarsi nei modi più opportuni per poter dare esito positivo alla richiesta dell impresa. 7

8 17. Quesito su interessi di mora 1) Per quanto forse scontato (come parrebbe anche in coerenza al principio di cui al punto 4.4 per cui Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie e alla luce di alcune FAQ che hanno più volte ribadito la completa continuità delle condizioni contrattuali previgenti per gli elementi non interessati dall Avviso), si chiede conferma, con riferimento al punto 5.1 dell Avviso, che per i finanziamenti a MLT l esenzione dagli interessi di mora per il periodo di sospensione è riferita alle sole quote capitale delle rate sospese e differite per 1 anno. Di conseguenza, nell eventualità di mancato pagamento alle scadenze contrattuali delle rate di soli interessi a seguito della sospensione delle quote capitale è applicabile come di consueto la mora contrattuale. Si condivide quanto prospettato a proposito degli interessi di mora e cioè che l esenzione riguarda soltanto le quote di capitale sospese. Ovviamente, l applicazione di trattamenti più favorevoli al cliente rientrerebbero nel Punto 10, secondo bullet, dell Avviso comune. 18. In presenza di rate impagate e decorrenza retroattiva della sospensione dalla scadenza della prima rata insoluta, la Banca rideterminerebbe la mora contrattuale dovuta sulle rate già scadute, ricalcolandola naturalmente al netto delle quote capitale. Resterebbe impregiudicata, ovviamente, la possibilità per le Imprese richiedenti, qualora ritenuto dalle stesse preferibile, di scegliere di pagare integralmente una o più rate insolute per fruire di un periodo di sospensione più lungo (fermi i 12 mesi dalla decorrenza della sospensione) dalla data di effettivo perfezionamento dell operazione. Si conferma che l impresa richiedente, che lo ritenga effettivamente più conveniente, può scegliere di pagare integralmente una o più rate precedenti insolute e far decorrere la sospensione dalla data della richiesta, fruendo comunque di un periodo di dodici mesi di sospensione. In tal caso la banca potrà dichiarare di aver applicato il contenuto del Punto 10, secondo bullet, dell'avviso comune. 19. Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: per traslazione del piano di ammortamento è corretto intendere che la quota capitale non pagata nel periodo di sospensione va sommata, già a partire dalla scadenza dello stesso periodo di sospensione e per tutte le rate seguenti, al restante debito residuo in linea capitale con ciò determinando un ricalcolo complessivo del piano di ammortamento (con effetto anche sull importo delle rate successive)? La quota capitale non pagata nel periodo di sospensione va sommata al restante debito in linea capitale e ciò comporta una traslazione del piano di ammortamento. 20. Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: è corretto affermare che, nel caso in cui il mutuo, avente ad es. periodicità di rimborso mensile, presenti 5 rate pregresse scadute ed impagate (parzialmente o totalmente), la richiesta di sospensione del pagamento per le rate a scadere deve intendersi riferita solo alle successive 7, con ciò rispettando il limite dei 12 mesi di sospensiva? Oppure il termine di 12 mesi decorre invariabilmente a partire dal momento della domanda (di fatto estendendo l effetto di moratoria ad un periodo di tempo maggiore, alla luce dell inclusione anche delle pregresse rate scadute e non pagate)? 8

9 E corretto affermare che, nel caso di mutuo avente periodicità mensile, presenti 5 rate pregresse scadute e non pagate (totalmente o parzialmente), la richiesta di sospensione del pagamento per le rate a scadere deve intendersi riferita solo alle successive 7 (totale 12 mesi). 21. Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: nel caso in cui la corretta interpretazione al punto b) che precede fosse la prima esposta, è corretto affermare che, sempre nel caso in cui il mutuo, avente ad es. periodicità di rimborso mensile, presenti 5 rate pregresse scadute ed impagate (parzialmente o totalmente), la richiesta di sospensione del pagamento per le rate a scadere può intendersi riferita solo ad alcune di tali rate scadute e non tutte (ad esempio, solo a 3 su 5, più le 9 successive alla domanda, sempre rispettando nel complesso il limite dei 12 mesi di sospensiva)? E corretto. 22. Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: è corretto ritenere che la quota interessi delle rate comprese nel periodo di sospensiva (per cui viene traslata la sola quota capitale) possa subire modifiche al variare del parametro di riferimento (ad es. Euribor, tasso BCE)? La sospensione riguarda soltanto la quota capitale. Per quanto riguarda gli interessi resta valido quanto contrattualmente concordato prima della richiesta di sospensione, pertanto, se varia il parametro di riferimento a suo tempo concordato gli interessi dovuti ne resteranno influenzati. 23. Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: è corretto affermare che, trattandosi di slittamento della sola quota capitale, le spese contrattualmente previste sulle rate scadenti nel periodo di sospensione (ad es. spese di incasso rata) vadano comunque corrisposte dal mutuatario alle scadenze originarie? E corretto ritenere che tali spese possono essere applicate anche in relazione all incasso delle rate aggiunte a seguito della traslazione (di fatto, l attività amministrativa si ripete ad ogni scadenza di pagamento, sia esso limitato alla sola quota capitale o interessi)? Nell Avviso comune è precisato che per le operazioni di sospensione delle rate per quanto riguarda il capitale e quelle di allungamento dei termini di scadenza non possono comportare l addebitamento di nuovi o maggiori oneri, salvo le spese pagate a terzi e documentate. Restano, invece, dovute, unitamente agli interessi, le spese e gli oneri già concordati prima della richiesta di sospensione del pagamento del capitale. Ugualmente, sulle rate aggiunte a seguito della traslazione si renderanno dovute le spese contrattualmente concordate prima della richiesta di sospensione. 24. Punto 4 dell Avviso Procedura per le operazioni di sospensione temporanea del pagamento delle rate Finanziamenti a M/L termine a) Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: rientrano nel perimetro dei finanziamenti oggetto di sospensione anche quelli le cui rate siano rappresentate da effetti cambiari? b) Sospensione Finanziamenti a M/L Termine: rientrano nel perimetro dei finanziamenti oggetto di sospensione anche quelli che sono stati concessi a controparti classificate nello stato di Incaglio in attuazione di piani di rientro con le stesse concordati? 9

10 a) Il Punto 2 dell Avviso comune identifica per la sospensione di dodici mesi non tutti i finanziamenti, ma soltanto i mutui, ipotecari e non ipotecari. b) Il Punto 3 dell Avviso comune ammette alle operazioni di cui al Punto 2 le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca in bonis ed esclude quelle che alla data di presentazione della domanda hanno posizioni in sofferenza o ristrutturate o con procedure esecutive in corso. Il successivo Punto 4 precisa che le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Da ciò discende che, in linea di massima, rientrano nel perimetro dei mutui oggetto di sospensione anche quelli per i quali, successivamente alla data del 30 settembre 2008, si sono verificate situazioni che hanno portato alla classificazione in stato di incaglio. La Banca, poi, verificherà caso per caso se è possibile accordare la sospensione di cui all Avviso comune. 25. E corretto ritenere inclusi nel perimetro dell Avviso Comune anche i finanziamenti con provviste di soggetti terzi aventi natura pubblica (ad es. BEI, Finanziarie Regionali)? Si, è corretto, infatti, l esclusione si riferisce, in linea generale, ai finanziamenti con agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale non anche a quelli in cui l agevolazione è costituita da un tasso di favore rispetto al mercato o da una forma di garanzia. Ovviamente, nei casi in cui la banca ha vincoli che ne condizionano la discrezionalità, dovrà valutare caso per caso e verificare la possibilità di adottare misure che consentano la compatibilità della sospensione. 26. In merito alla sospensione del pagamento delle quote capitale riportata nell art. 4 vorremmo avere chiarimenti su cosa si intende quando si parla di traslazione del piano di ammortamento per il periodo analogo. In pratica: a) nel periodo di sospensione si pagano le quote interessi come determinate nel piano originario oppure ricalcolate sul nuovo montante (es. in caso di tasso fisso nr. max 12 rate di quote interessi costanti); b) terminata la sospensione le quote capitale accodate si pagano a tasso zero oppure maturano interessi come si potrebbe interpretare dall art. 4 cap. 5 laddove si dice che le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità E possibile avere qualche esemplificazione pratica con piani di ammortamento ante e post sospensione? La sospensione, nel caso di presenza di rate arretrate, deve intendersi efficace a partire dalla data arretrata più lontana e per 12 mesi complessivi oppure 12 mesi più il periodo in arretrato? Per tutto il periodo di sospensione si pagano gli interessi relativi alla prima rata sospesa, infatti, la sospensione delle quote capitale e la traslazione del piano di ammortamento comportano lo spostamento della scadenza finale di 12 mesi e ciò viene realizzato attraverso la concessione di una sorta di preammortamento con conseguente posticipo di tutto il piano di ammortamento residuo di 12 mesi. Conseguentemente, la rate di capitale sospese maturano interessi. Nell apposita sezione del sito dell ABI, intitolata Avviso comune Sospensione debiti PMI è contenuto un esempio. In presenza di rate arretrate la sospensione s intende efficace retroattivamente e, quindi, la sospensione è sempre di 12 mesi. 27. Come ci si deve comportare in presenza di finanziamenti cartolarizzati? Le operazioni di cartolarizzazione che ci riguardano da vicino, non prevedono la 10

11 possibilità di sospendere la quota capitale e posticiparne la scadenza; le banche del gruppo non sono più titolari del credito e non avrebbero quindi titolo per aderire all'avviso comune, limitatamente ai finanziamenti cartolarizzati. La casistica è stata considerata e non è stato possibile escluderla dalla sospensione. Pertanto, la banca dovrà valutare caso per caso ed eventualmente attivarsi nei modi più opportuni per poter dare esito positivo alla richiesta dell impresa. 28. Si dovrà quindi ipotizzare, per i finanziamenti cartolarizzati la possibilità che la società veicolo riceva l'intero importo della rata, e che la parte sospesa (quota capitale) gravi sulla banca? Considerato che all'avviso comune possono aderire solo le banche, nel caso di crediti cartolarizzati la società veicolo non potrà aderire formalmente e la banca cedente potrà farsi carico della sospensione facendo sì che la società veicolo riceva l'intero importo della rata dovuta. 29. Ci confermate che l'eventuale importo sospeso sarà anch'esso coperto dalle garanzie che assistono l'operazione, in considerazione del fatto che il titolo è sempre il mutuo originario e che l'importo sospeso rappresenta, di fatto, un dato contabile? Si osserva che il nuovo credito concesso dalla banca a seguito della sospensione non è assistito dalle medesime garanzie che assistevano eventualmente il credito della spv in quanto credito vantato da soggetto diverso da quello titolare del credito originario. Ovviamente la banca può riacquistare il credito dall'spv divenendo creditore del mutuo e provvedere poi alla sospensione 30. Parliamo di finanziamenti cartolarizzati. Abbiamo preso nota che per soddisfare il credito della società veicolo il pagamento della quota capitale dovrà essere effettuato della banca e che il credito così sorto non sarà assistito da garanzia ipotecaria. Tale forma di intervento assumerà quindi le caratteristiche di un finanziamento nuovo di tipo chirografario. Per rispettare lo spirito dell accordo penso non sussistano problemi nell applicare le stesse condizioni economiche praticate sul finanziamento originario. Il nostro dubbio risiede nelle modalità di rimborso. Non essendo una forma prevista specificatamente nell accordo, ritiene sia possibile applicare una delle seguenti modalità? - Rientro totale bullet allo scadere del periodo di sospensione pagamento rate. - Piano di ammortamento con decorrenza fine periodo sospensione con durata concordata con il cliente (es. 24 / 36 / 60 mesi) Oppure ritiene debbano esistere delle forme comunque vincolanti? Si ritiene che la circostanza che il mutuo sia stato cartolarizzato non dovrebbe comportare effetti penalizzanti per l impresa. Pertanto, il rimborso del capitale sospeso dovrebbe avvenire secondo modalità che assicurino l'equivalenza finanziaria rispetto al caso normale, nel quale la sospensione sia realizzata con lo slittamento del piano di ammortamento di 12 mesi in avanti (con corresponsione in tale periodo dei soli interessi sul capitale residuo). E' inoltre necessario che l'impresa non si trovi a dover ammortizzare contemporaneamente il mutuo originario e il nuovo finanziamento. Da questo punto di vista appare preferibile la soluzione 2 proposta, ammortizzando di regola il nuovo finanziamento al termine del rimborso del mutuo originario con la stessa cadenza rateale. 11

12 31. Essendo stato chiarito che il "mero finanziamento in forma diversa dal mutuo non entra nell ambito applicativo dell Avviso comune, vi chiediamo se è corretto ritenere esclusi dall'accesso ai benefici sospensivi i finanziamenti concessi ai sensi di specifiche convenzioni del tipo "CONFIDI", che sono assistiti da effetti a maggior garanzia (unico effetto ovvero tanti effetti per quante sono le rate di rimborso), la cui durata tra l'altro può essere anche inferiore a 5 anni. Come già precisato, nell ambito applicativo dell Avviso comune rientrano tutti i finanziamenti a medio e lungo termine ipotecari e non, ed anche quelli per i quali la banca ha limiti convenzionali con terzi che ne condizionano la discrezionalità. In pratica, ciò che rileva è la forma giuridica del finanziamento (cfr. articolo 1813 del codice civile) e che il finanziamento non sia a breve termine. Sono esclusi i finanziamenti con agevolazione pubblica intesa come contributo in conto interessi e/o capitale non anche a quelli in cui l agevolazione è costituita da una forma di garanzia. Ovviamente, nei casi in cui la banca ha vincoli che ne condizionano la discrezionalità, dovrà valutare caso per caso e verificare la possibilità di adottare misure che consentano la compatibilità della sospensione. 32. Si pongono i seguenti quesiti: a) l Accordo si applica anche alle posizioni in incaglio (come potrebbe far pensare l esempio n. 4 lett. b), ultima parte del documento ABI); in particolare, se la risposta dovesse essere positiva, le posizioni prima segnalate a Banca d Italia in incaglio andrebbero rimesse in bonis? b) In caso di rate di mutuo impagate, nella sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, debbono essere conteggiate anche le stesse rate impagate? Per esempio sussistono 5 rate impagate: la moratoria sarà 5+7 o 5+12? Quanto al quesito b), la risposta è contenuta nel documento FAQ, disponibile sul sito dell ABI ( si rinvia alla Parte I, sezione A1, punti nn. 4, 9, 14 e 20 per la domanda c). Quanto alla domanda a), è da tenere presente che sono indicate nell Avviso come ammissibili alle operazioni ivi previste le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate in bonis e che al momento della presentazione della domanda non hanno posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza ovvero procedure esecutive in corso ( Punto 3, bullet 2 dell Avviso comune). Da ciò discende che in linea di massima rientrano nel perimetro di applicazione delle operazioni di cui all Avviso comune le posizioni che, successivamente al 30 settembre 2008, sono state classificate ad incaglio (si veda sul punto quanto indicato nel predetto documento FAQ, parte I, sezione B, punto 2). Ciò, peraltro, non comporta che tale posizione a seguito dell applicazione delle operazioni previste dall Avviso comune - vada rimessa in bonis. 33. Si chiedono chiarimenti in merito al trattamento delle rate già scadute. In particolare rispetto all ipotesi di un impresa che ha 5 rate insolute (ad esempio mensili dentro i 180 gg) e ha presentato la domanda, la sospensione è retroattiva? Il considerare le rate scadute all interno delle rate sospese è una facoltà oppure un dovere? Per il primo quesito, si rinvia documento FAQ, disponibile sul sito dell ABI ( in particolare alla Parte I, Sezione A1, punti nn. 14, 20 nonché 4. Relativamente alla seconda, domanda va tenuto presente che è necessario considerare all interno delle rate sospese le rate già scadute da non più di 180 giorni prima della data di presentazione della domanda di sospensione. Una diversa soluzione potrà essere adottata solo previo accordo con il cliente che ritenga la soluzione stessa effettivamente più conveniente. In tal caso la banca potrà dichiarare di aver applicato il contenuto del Punto 10, secondo bullet, dell Avviso comune. 12

13 34. Si chiede un interpretazione circa l applicabilità dell Accordo nei seguenti casi specifici: 1) Operazioni di mutuo senza un piano di ammortamento predefinito, con riferimento a due macro casistiche: -- finanziamenti con rimborso capitale interamente a scadenza (bullet), nel caso in cui, ovviamente, la scadenza finale del finanziamento è ricompresa nell anno di sospensione ai sensi dell Accordo; -- finanziamenti che, ancorché stipulati per il tramite di contratto di finanziamento a medio-lungo termine, prevedono tiraggi e riversaggi periodici parziali o integrali dell importo accordato, la cui fattispecie tecnica è assimilabile a linee di credito stand by e/o hot-money. In merito alla domanda n. 1, per la prima parte, relativamente ai finanziamenti cd bullet, occorre richiamare il punto 4 primo bullet dell'avviso comune che assoggetta a sospensione il rimborso della quota capitale delle rate dei mutui, nonché il punto 10 del medesimo Avviso per cui la domanda di sospensione può essere presentata fino al 30 giugno Ne segue che se entro quest'ultima data deve avvenire il rimborso della quota capitale del mutuo, anche se prevista in un'unica soluzione a scadenza del mutuo, il finanziamento in parola rientra nell'ambito di applicazione dell'avviso comune. Si segnala per completezza che i finanziamenti in parola a breve termine, quindi con durata non superiore a 18 mesi, sono esclusi dall'ambito applicativo dell'avviso. Quanto alla seconda parte della domanda n. 1 si segnala che il Punto 1 dell Avviso comune, nello specificare le operazioni che rientrano nell ambito applicativo dell Avviso, fa riferimento in generale alle operazioni di mutuo, da intendersi quali finanziamenti bancari a medio e lungo termine (così il Punto 4 dell Avviso comune). Pertanto le operazioni di mutuo, ipotecari e non, di qualunque specie, rientrano tutte nell ambito applicativo dell Avviso comune purchè non si riferiscano a finanziamenti a breve termine (cfr. il documento FAQ, disponibile sul sito dell ABI ( parte I, sezione A1, punto La nostra Banca ha già posto in essere una facilitazione che prevede la sospensione della quota capitale per un massimo di 12 mesi con facolta di revoca da parte del beneficiario. Nel caso la PMI intenda avvalersi della sospensione di cui all avviso comune, revocando quanto precedentemente concesso dalla Banca, è corretto: - tenere conto delle rate precedentemente sospese con la facilitazione concessa dalla Banca e quindi decurtare il periodo per cui si sovrappongono (es. 5 mesi facilitazione della banca + 7 mesi Avviso Comune? E inoltre - i due periodi di agevolazione possono coesistere come sommatoria di periodo (quindi mesi)? In via preliminare va precisato che le due forme di sospensione del pagamento delle rate di mutuo sopra indicate, quella cioè già in atto su offerta della vostra banca, da un lato, e quella prevista dall Avviso comune, dall altro, possono trovare entrambe applicazione nel periodo di ammortamento del mutuo, nel senso che, qualora il mutuatario non eserciti la facoltà di revoca della prima forma di sospensione, potrà avvantaggiarsi di quest ultima per l intero periodo per il quale è stata concessa (pari nel massimo a 12 mesi) ed alla scadenza potrà essere ammesso alla sospensione ivi prevista. Quest ultima sospensione inoltre potrà essere richiesta con immediata applicazione, una volta giunta a scadenza la facilitazione attualmente in atto ovvero potrà essere richiesta successivamente, considerato che il termine ultimo per la presentazione della domanda relativa alla sospensione prevista dall Avviso comune è il 30 giugno

14 Nel caso in cui la PMI intenda revocare la facilitazione in atto con la vostra banca con contestuale richiesta di ammissione ora per allora alla sospensione di cui all Avviso comune, il periodo di sospensione usufruito in relazione alla prima facilitazione verrà decurtato dal periodo in cui opera la sospensione ai sensi dell Avviso comune. Si rammenta al riguardo che la sospensione del pagamento delle rate prevista da detto Avviso si applica anche alle rate già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non piu di 180 giorni (Punto 4, secondo bullet). Quindi, seguendo il caso da voi proposto, per cui il mutuatario ha già usufruito di 5 mesi di sospensione, la sospensione ai sensi dell Avviso comune durerà 7 mesi. Resta fermo che la banca potrà prolungare detto ultimo periodo dichiarando di aver applicato condizioni migliorative al cliente ex Punto 10, secondo bullet dell Avviso. 36. Se un mutuo in essere prevede già come opzione la sospensione della quota capitale, può usufruire dell accordo? L aver previsto nel contratto di mutuo un opzione, esercitatile dal mutuatario, di sospensione della quota capitale delle rate non costituisce elemento preclusivo per l applicazione dell Avviso comune. La PMI valuterà, pertanto, se avvalersi della sospensione contrattualmente prevista o effettuare la richiesta di sospensione della quota di capitale delle rate di mutuo di cui all Avviso comune. 37. E corretto ritenere che gli interessi di mora non debbano essere conteggianti nel periodo di sospensione e pertanto esclusi dal calcolo del nuovo piano di ammortamento? L Avviso prevede, tra le operazioni a favore delle PMI, la sospensione del pagamento della sola quota capitale delle rate di mutuo sicchè in tale periodo, relativamente a questa parte del debito non possono essere conteggiati interessi di mora: cfr. sul punto il documento FAQ disponibile sul sito dell ABI ( alla Parte I, sezione A1, n. 17. Ovviamente, l applicazione di trattamenti piu favorevoli al cliente rientra nel Punto 10, secondo bullet, dell Avviso comune. 38. E corretto includere i finanziamenti con fondi di terzi?per tali si intendono alcune tipologie di finanziamento poste in essere prevalentemente da Enti Pubblici che forniscono alla Banca parte del capitale mutuato che viene rimborsato con piano di ammortamento autonomo per la quota Ente. L Ente Pubblico può rifiutarsi di aderire alla sospensione e pertanto precludere la sospensione per la PMI? La sospensione può riguardare la sola quota banca? In via generale non ricorrono presupposti impeditivi per applicare la sospensione in oggetto ai mutui con fondi di terzi (cfr. documento FAQ disponibile sul sito ABI, Parte I Quesiti posti dalle banche risposte a domande 15 e 25). Inoltre, qualora il finanziamento preveda piani di ammortamento autonomi, la banca può autonomamente consentire la sospensione per la quota parte di sua competenza. Se, invece, il piano di ammortamento è unico la banca dovrà valutare caso per caso, richiedendo eventualmente la partecipazione dell ente pubblico alla sospensione. 39. Nel caso di finanziamenti, sia a breve termine che a medio termine, assistiti da garanzie dei Confidi, possono questi ultimi rifiutarsi di aderire e pertanto precludere la sospensione? Si precisa anzitutto che la sospensione in oggetto riguarda i finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e non i finanziamenti a breve termine: cfr. il punto 31, della sezione A2, Parte I del citato documento FAQ. Nel caso il finanziamento sia assistito da garanzie dei 14

15 Confidi, che non intendano concedere l estensione della garanzia, la banca valuterà caso per caso verificando la possibilità di dar corso comunque alla richiesta della PMI. Merita comunque precisare che si è svolto un incontro di tutte le associazioni firmatarie dell Avviso presso il Ministero dell Economia e delle Finanze durante il quale si è discusso anche di questo tema ed è stato stabilito che le associazioni imprenditoriali a cui fanno capo i Confidi devono adoperarsi affinché i Confidi stessi, sensibilizzati circa la rilevanza dell operazione posta in essere con l Avviso comune, si rendano disponibili ad allungare la garanzia per tutto il periodo coperto dalla sospensione. 40. E corretto includere i finanziamenti in pool? Solo quelli che prevedono un rimborso a m/l termine? E necessario che tutte le banche aderenti al pool abbiano aderito all avviso comune oppure devono essere rispettate le decisioni previste all uopo dalla Convenzione Interbancaria sottoscritta? Fermo restando che la sospensione in oggetto riguarda le operazioni di mutuo, ipotecari e non, di cui all art codice civile, per tali finanziamenti in quanto erogati in pool occorre verificare se la Convenzione di pool stipulata tra le banche abbia già affidato alla banca capofila la possibilità di concedere la sospensione del pagamento delle rate eventualmente richiesta dall impresa. In tal caso detta banca, in attuazione di quanto previsto nella citata Convenzione, adotterà la relativa decisione, non condizionata all eventuale mancata adesione all Avviso comune di una delle banche facenti parte del pool. Nel caso in cui le banche non abbiano sin dall origine delegato la banca capofila a tale decisione, quest ultima verrà assunta dalle banche, in quanto aderenti all Avviso comune, al momento della richiesta presentata dall impresa. 41. E corretto interpretare che la sospensione della quota capitale può avvenire se il finanziamento alla data del è già in ammortamento e quindi escludere tutti i mutui solo stipulati, ma non erogati, e quelli che alla citata data sono in preammortamento o erogati parzialmente questi ultimi riferentesi a sal in corso? La data del 3 agosto 2009 è la data di entrata in vigore dell Avviso comune (cfr. il Punto 10, bullet 1 dell Avviso), da cui decorre la possibilità per la banca di aderirvi. Si rammenta inoltre che le banche che comunicano all ABI l adesione all Avviso si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall adesione stessa (cfr. il successivo bullet 3). Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento delle rate, per la parte di quota capitale, i finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) in essere alla data del 3 agosto 2009, data appunto della firma dell Avviso comune (Punto 4, primo bullet dell Avviso). Come detto in precedenza, le domande di ammissione alle operazioni di sospensione possono essere presentate fino a 30 giugno Inoltre per la sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (Punto 4, secondo bullet). In relazione a ciò non rientrano nell ambito applicativo dell Avviso i mutui non ancora erogati alla data del 3 agosto 2009, mentre vi rientrano quelli anche parzialmente erogati. Per quanto attiene i mutui in preammortamento, se il periodo del preammortamento del mutuo in essere al 3 agosto 2009 termina prima del 30 giugno 2010 con conseguente avvio dell ammortamento del mutuo ed entro tale ultima data sia stata presentata la richiesta di sospensione da parte dell impresa, il predetto mutuo rientra nell ambito di applicazione dell Avviso in parola. Se invece il periodo di preammortamento scade dopo il 30 giugno 2010 il mutuo non rientra nell ambito di applicazione dell Avviso stesso, mancando a tale data l avvio dell ammortamento del mutuo e quindi l obbligo di rimborso della quota capitale del predetto finanziamento. 42. Se la PMI ha in essere 3 finanziamenti, può usufruire della sospensione della quota capitale su tutti e 3 i finanziamenti oppure operare una scelta? Altresì, è facoltà della Banca aderire solo per alcuni dei citati finanziamenti? 15

16 La sospensione in parola si applica a tutti i finanziamenti per cui la stessa è richiesta dall impresa, potendo ben verificarsi che quest ultima ritenga effettivamente piu conveniente circoscrivere l applicazione della sospensione solo ad alcuni dei finanziamenti in essere con la banca. Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate in bonis e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto scritto da parte della stessa (Punto 6, bullet 3 dell Avviso). 43. La sospensione deve essere di 12 mesi o anche di durata inferiore? Nel caso in cui la banca e il cliente si accordassero per una sospensione di durata inferiore ai 12 mesi (ad esempio 7 mesi) la banca è obbligata ad accettare un'ulteriore successiva richiesta di sospensione fino a complessivi 12 mesi (nel caso dell'esempio per altri 5 mesi)? L Avviso comune prevede al Punto 2, primo bullet, tra le operazioni oggetto dell Avviso stesso, le operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo. Si tratta di un termine convenzionalmente stabilito dai sottoscrittori dell Avviso in favore delle imprese, che può essere ulteriormente ampliato nell ambito delle iniziative migliorative poste in essere autonomamente dalla banca aderente, ai sensi del Punto 10, secondo bullet del medesimo Avviso. La possibilità di concordare un periodo inferiore ai predetti 12 mesi può ritenersi ammissibile nel caso in cui risponda ad una specifica esigenza della PMI e dunque quando sia esclusivamente a suo vantaggio. La sospensione inoltre può essere concessa in un unica o più soluzioni, fermo restando in quest ultimo caso che la banca è comunque tenuta al rispetto del principio della sana e prudente gestione di cui al Punto 6 dell Avviso comune. 44. Un mutuo stipulato prima del 3 agosto 2009 ma in preammortamento, può rientrare nell'avviso comune? Il punto 4 dell'avviso comune prevede al primo bullet che "sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) in essere alla data della firma del presente avviso" e cioè al 3 agosto Inoltre il punto 10 del medesimo Avviso comune stabilisce che le domande per la sospensione del pagamento delle predette rate possono essere presentate fino al 30 giugno Ne discende che se il periodo di preammortamento del mutuo in essere al 3 agosto 2009 termina prima del 30 giugno con conseguente avvio dell'ammortamento del mutuo - ed entro tale ultima data sia stata presentata la richiesta di sospensione da parte del mutuatario, il predetto mutuo rientra nell'ambito di applicazione dell'avviso in parola. Se invece il periodo di preammortamento scade dopo il 30 giugno 2010 il mutuo non rientra nell'ambito di applicazione dell'avviso stesso, mancando a tale data l'avvio dell'ammortamento del mutuo e quindi dell'obbligo di rimborso della quota capitale del finanziamento. 45. Applicabilità dell'avviso ad un finanziamento con rimborso capitale interamente a scadenza (bullet). Occorre richiamare il punto 4 primo bullet dell'avviso comune che assoggetta a sospensione il rimborso della quota capitale delle rate dei mutui nonchè il punto 10 del medesimo Avviso per cui la domanda di sospensione può essere presentata fino al 30 giugno Ne segue che se entro quest'ultima data deve avvenire il rimborso della quota capitale del mutuo, anche se prevista in un'unica soluzione a scadenza del mutuo, il finanziamento in parola rientra nell'ambito di applicazione dell'avviso comune. 16

17 Si segnala per completezza che i finanziamenti in parola a breve termine, quindi con durata non superiore a 18 mesi, sono esclusi dall'ambito applicativo dell'avviso. 46. Nel caso di mutui con provvista che permette di usufruire dell'esenzione dell'imposta sostitutiva, la traslazione di un anno farebbe perdere tale esenzione. L'eventuale imposta sostitutiva è considerabile una spesa viva? oppure come non può essere fatta pagare tale imposta? Il regime fiscale applicabile ad un rapporto va individuato al momento della stipula del contratto. E' pertanto in tale momento che occorre verificare se sussistono i presupposti per il regime di esenzione dall'imposta sostitutiva. Eventuali sospensioni del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo successive al momento della stipula del contratto (quali ad esempio il ricorso alle previsioni contenute nell'avviso comune) non inficiano il regime fiscale a suo tempo individuato. Ai fini dell individuazione del trattamento tributario da riservare ai finanziamenti della specie erogati dalle banche, assume infatti rilevanza la circostanza che per i predetti finanziamenti sia stata utilizzata, ad esempio, la provvista resa a tal fine disponibile dalla CDP. In sostanza, trattandosi di due rapporti negoziali (CDP Banche da un lato, e Banche PMI dall altro), la durata del finanziamento erogato è svincolata dalla provvista messa a disposizione. A2 Operazioni di leasing 1. Rif. Punto 4 sub 1...operazioni di leasing finanziario... Si parla espressamente di leasing finanziario, il leasing operativo si intende escluso? Sì, il leasing operativo non è compreso nell ambito applicativo dell Avviso comune. 2. In tema di sospensione canoni operazioni leasing mobiliare è corretto ritenere inclusi i contratti di targato nelle operazioni di leasing mobiliare ai fini della sospensione della quota capitale per 6 mesi? Si, è corretto. A3 Operazioni a breve termine 1. Allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine con riferimento alle anticipazioni su crediti certi ed esigibili: a) al fine di una corretta identificazione dei crediti certi ed esigibili, sarebbe necessario conoscere le forme tecniche da considerarsi rientranti nell Accordo (es. anticipazioni sbf del portafoglio commerciale ri.ba, fatture, anticipazioni export); b) si richiede inoltre di conoscere i presupposti e l eventuale documentazione a fronte delle quali può essere concessa la proroga. Al fine del rispetto dell Accordo è possibile richiedere detti documenti sia al creditore sia al debitore? Per le operazioni a breve termine a pag. 2 par. 2 dell'avviso è indicato che l'operazione di allungamento riguarda le "scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili". In relazione a ciò, vi rientrano le forme tecniche per anticipazione di crediti, nello specifico, ad esempio, anticipi SBF su effetti o ricevute, anticipi su fatture Italia ed estero. Non sono compresi, invece, i finanziamenti all'importazione, poiché costituiscono operazioni di anticipi per 17

18 consentire al cliente importatore di effettuare il pagamento della merce acquistata all'estero che saranno dallo stesso rimborsati con la vendita del prodotto. Non si tratta, pertanto, di un'operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, bensì di un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate. Ugualmente non sono comprese le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti in questo caso perché - sebbene il contratto preveda un credito nei confronti della controparte - tale credito manca al momento dei requisiti di certezza ed esigibilità che viene ad esistenza solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte stessa. Peraltro, nel perimetro vanno compresi tutti i crediti certi - il cui contenuto cioè risulti delimitato e determinato dal titolo - ed i quali non siano necessariamente già giunti a scadenza nonché le future anticipazioni di crediti. Il requisito di esigibilità previsto dall Avviso Comune non assume il vviso in parola deve essere intesa nel senso di credito certo ed esclusivamente esigibile dalla banca che ha effettuato l anticipazione. Per quanto riguarda i presupposti a fronte dei quali la banca può concedere l allungamento della scadenza, sono i medesimi che consentono di concedere la sospensione (cfr. Avviso comune Punto 3). La documentazione da richiedere varierà a seconda della tipologia, ma in ogni caso si dovrà acquisire, ad esempio, prova dell esistenza del credito e che, per effetto della concessione dell anticipazione, possa essere richiesto solo dalla banca che ha effettuato l anticipazione. 2. Il punto 4 dell Avviso prevede che siano ammissibili alla sospensiva le quote capitale di rate di finanziamenti in essere alla data della firma dell Avviso. La stessa previsione sembra non esserci per i crediti a breve. Ciò vuol dire che sono ammissibili all allungamento i crediti in essere alla data di richiesta da parte del cliente e non ancora scaduti, e non quelli alla data del 3 agosto? Inoltre, se il cliente richiede l allungamento in una certa data e per determinati crediti, e le condizioni di difficoltà nella esazione si verificano in momenti successivi e per altri crediti, anche non in essere alla data di prima richiesta, la domanda può e/o deve essere reiterata? Per quanto riguarda l allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti, l Avviso comune non specifica che si debba trattare di finanziamenti in essere alla data di sottoscrizione dell Avviso stesso. La natura del credito a breve, che normalmente si esaurisce nell arco di pochi mesi, è tale da far preferire, nel silenzio, appunto, dell Avviso, una interpretazione ampia. Così si ritiene che rientrino nell ambito applicativo dell Avviso comune non soltanto i crediti a breve già in essere alla data del 3 agosto 2009, ma tutti quelli concessi entro il 30 giugno 2010, termine ultimo per le imprese per richiedere l applicazione dell Avviso comune. Inoltre, l allungamento a 270 giorni può essere concesso in unica o più soluzioni. La eventuale concessione di un allungamento del termine di scadenza superiore a 270 giorni costituirà una ipotesi migliorativa rispetto a quelle previste dall Avviso comune (cfr. Punto 10 dell Avviso, secondo bullet). 3. Sospensione dei debiti a breve termine per esigenze di cassa. L ambito applicativo prioritariamente individuato dal gruppo. è circoscritto alle forme tecniche per anticipazione di crediti, nello specifico Anticipi SBF su effetti o ricevute, anticipi su fatture Italia ed estero. Non sono pertanto ricompresi i crediti di natura finanziaria (esempio finanziamento all importazione, anticipazioni su contratti) 18

19 Per le operazioni a breve termine a pag. 2, par. 2, dell Avviso è indicato che l operazione di allungamento riguarda le scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili In relazione a ciò, per quanto riguarda i finanziamenti all importazione, tali finanziamenti sono esclusi dall ambito di applicazione dell Avviso in quanto, sebbene operazioni a breve termine, costituiscono operazioni di anticipi per consentire al cliente importatore di effettuare il pagamento della merce acquistata all estero che saranno dallo stesso rimborsati con la vendita del prodotto (cfr. I fidi bancari, De Marchi-Vinci, Milano, 1985, pag. 212). Non si tratta pertanto di un operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, bensì di un finanziamento a quest ultimo per consentirgli il pagamento delle merci acquistate. Anche le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti sono escluse dall ambito di applicazione dell Avviso in quanto sebbene il contratto preveda un credito nei confronti della controparte tale credito manca al momento dei requisiti di certezza ed esigibilità che viene ad esistenza solo con l adempimento della prestazione nei confronti della controparte stessa. 4. L allungamento delle scadenze nei termini previsti s intende applicabile sia ai crediti esigibili al momento della presentazione della domanda che alle nuove anticipazioni, fermo restando il termine ultimo del 30 giugno 2010 fissato dall accordo. Al quesito va data riposta positiva in quanto nell Avviso non si rinvengono limitazioni temporali con riguardo alle operazioni a breve termine con scadenza determinata (a differenza di quanto stabilito per i finanziamenti a medio e lungo termine per cui la sospensione riguarda le rate in scadenza o già scadute, non pagate o solo parzialmente pagate, da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda: cfr. pag. 2 par. 4 dell Avviso), fermo restando che la presentazione della domanda stessa può avvenire entro il 30 giugno 2010 (pag. 4, par. 10 dell Avviso). 5. In relazione all'allungamento dei termini di pagamento sino a 270 gg., Vi chiediamo di farci sapere se i crediti certi ed esigibili oggetto di facilitazione, possono interessare anche quelli vantati nei confronti di Enti Pubblici o se questi sono esclusi? In linea di principio non sono esclusi i crediti certi ed esigibili vantati nei confronti degli Enti Pubblici. Si ricorda, tuttavia, che, come già chiarito rispondendo ad altri quesiti in materia di allungamento del termine di scadenza, per le operazioni a breve termine a pag. 2 par. 2 dell'avviso è indicato che l'operazione di allungamento riguarda le "scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili". In relazione a ciò, vi rientrano le forme tecniche per anticipazione di crediti, nello specifico, ad esempio, anticipi SBF su effetti o ricevute, anticipi su fatture Italia ed estero. Non sono compresi, invece, i finanziamenti all'importazione, né le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti. In quest ultimo caso, perché - sebbene il contratto preveda un credito nei confronti della controparte - tale credito manca al momento dei requisiti di certezza ed esigibilità che viene ad esistenza solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte stessa. 6. Relativamente alle operazioni di smobilizzo crediti, è stato precisato che l'allungamento sino a max 270 gg. può riguardare anche gli effetti. A riguardo, tenuto conto che l'effetto è un titolo esecutivo, e che la scadenza riveste uno dei requisiti fondamentali per la relativa attivazione, come dovremmo comportarci e quali accorgimenti dovremmo osservare a fronte di richieste di 19

20 allungamento, al fine di non ritrovarci nella situazione di "effetto fuori termine per il protesto"? L allungamento della scadenza del credito a breve termine in parola comporta una proroga della scadenza stessa. In relazione a ciò va prorogata anche la scadenza della cambiale di un periodo pari all allungamento della scadenza concesso. Di norma la proroga della scadenza della cambiale, a seguito di apposito accordo tra le parti, si realizza non mediante l annotazione del patto di rinvio della scadenza sulla cambiale, ma mediante l emissione di una nuova cambiale che sostituisce la precedente e che è in tutto e per tutto uguale a quella, salvo che nella data di scadenza e nell importo, che andrà aumentato degli interessi maturati nel periodo di allungamento (cfr. Pieri-Tridico, La cambiale, Torino, 1981, pag. 313). In tal caso, poiché il patto di rinnovo è extracartolare ed impegna pertanto solo gli stipulanti non potendo essere opposto al terzo portatore della cambiale, detto patto implica logicamente l impegno a non mettere la cambiale, originariamente emessa, in circolazione ovvero a ritirarla in tempo utile prima della scadenza indicata nella stessa. 7. Si chiede: a) per "credito certo ed esigibile" si intende solo la CESSIONE DEL CREDITO (Anticipo Fatture, Sconto di Portafoglio) CON "NOTIFICA" E "CONFERMA"? b) la facoltà di allungamento può essere esercitata per più volte? c) tale facoltà va esercitata solo entro i limiti del fido concesso? a) Per le operazioni a breve termine a pag. 2 par. 2 dell'avviso è indicato che l'operazione di allungamento riguarda le "scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili". In relazione a ciò, vi rientrano le forme tecniche per anticipazione di crediti, nello specifico, ad esempio, anticipi SBF su effetti o ricevute, anticipi su fatture Italia ed estero. Non sono compresi, invece, i finanziamenti all'importazione, poiché costituiscono operazioni di anticipi per consentire al cliente importatore di effettuare il pagamento della merce acquistata all'estero che saranno dallo stesso rimborsati con la vendita del prodotto. Non si tratta, pertanto, di un'operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, bensì di un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate. Ugualmente non sono comprese le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti in questo caso perché sebbene il contratto preveda un credito nei confronti della controparte - tale credito manca al momento dei requisiti di certezza ed esigibilità che viene ad esistenza solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte stessa. Nel perimetro vanno compresi tutti i crediti certi - il cui contenuto cioè risulti delimitato e determinato dal titolo - ed i quali non siano necessariamente già giunti a scadenza nonché le future anticipazioni di crediti. Il requisito di esigibilità previsto dall Avviso Comune non assume il significato di credito non soggetto a condizione e dunque di credito scaduto ma mira solo a richiamare l esigenza che tale credito a seguito dell anticipazione potrà essere richiesto in pagamento soltanto dalla banca che abbia effettuato l anticipazione stessa. Dunque, la frase dell Avviso in parola deve essere intesa nel senso di credito certo ed esclusivamente esigibile dalla banca che ha effettuato l anticipazione. Proprio l'accettazione della cessione da parte del debitore, oltre che la notifica a quest'ultimo dell'avvenuta cessione come da voi sintetizzato in notifica e conferma, consente di realizzare il requisito dell'esigibilità del credito esclusivamente dalla banca. b) Il punto 2 dell Avviso comune stabilisce, quanto alle scadenze del credito a breve, l allungamento a 270 giorni per sostenere le esigenze di cassa delle PMI. Tale allungamento può essere concesso in unica o più soluzioni. La eventuale concessione di un allungamento del termine di scadenza superiore a 270 giorni costituirà una ipotesi migliorativa rispetto a quelle previste dall Avviso comune (cfr. Punto 10 dell Avviso, secondo bullet). 20

AVVISO COMUNE. Tutto quello che è utile sapere

AVVISO COMUNE. Tutto quello che è utile sapere AVVISO COMUNE Tutto quello che è utile sapere Per aiutare le piccole e medie imprese del paese a contrastare le difficoltà finanziarie collegate alla crisi, arrivando al momento della ripresa nelle migliori

Dettagli

12 febbraio 2010 Prot. CO/LG/TR/BA/000413. Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il settore creditizio

12 febbraio 2010 Prot. CO/LG/TR/BA/000413. Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il settore creditizio Roma 12 febbraio 2010 Prot. CO/LG/TR/BA/000413 Agli Associati Loro Sedi Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il settore creditizio Si fa seguito alla lettera circolare del 14 gennaio

Dettagli

AVVISO COMUNE DOMANDE RICORRENTI INDICE

AVVISO COMUNE DOMANDE RICORRENTI INDICE AVVISO COMUNE DOMANDE RICORRENTI Dalla data di sottoscrizione dell Avviso al 31 agosto, sono state fornite 119 risposte scritte, di cui 78 alle banche e 41 a soggetti diversi (clienti, associazioni, etc.).

Dettagli

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. Moratoria dei finanziamenti alle piccole e medie imprese: proroga al 31 dicembre 2014

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. Moratoria dei finanziamenti alle piccole e medie imprese: proroga al 31 dicembre 2014 News per i Clienti dello studio del 23 Luglio 2014 Ai gentili clienti Loro sedi Moratoria dei finanziamenti alle piccole e medie imprese: proroga al 31 dicembre 2014 Gentile cliente, con la presente desideriamo

Dettagli

NOTA PER LA STAMPA. Banche: ABI, siglato accordo Nuove misure per il credito alle pmi

NOTA PER LA STAMPA. Banche: ABI, siglato accordo Nuove misure per il credito alle pmi NOTA PER LA STAMPA Banche: ABI, siglato accordo Nuove misure per il credito alle pmi Hanno firmato la nuova moratoria il Ministro Corrado Passera, il Vice Ministro Vittorio Grilli, l ABI e le altre associazioni

Dettagli

MORATORIA SUL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Sospensione dei debiti verso le banche

MORATORIA SUL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Sospensione dei debiti verso le banche A cura di: Dott. Antonio Fortarezza MORATORIA SUL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Sospensione dei debiti verso le banche Il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente

Dettagli

NOTA PER LA STAMPA. Banche: ABI, siglato accordo Nuove misure per il credito alle pmi

NOTA PER LA STAMPA. Banche: ABI, siglato accordo Nuove misure per il credito alle pmi NOTA PER LA STAMPA Banche: ABI, siglato accordo Nuove misure per il credito alle pmi Hanno firmato la nuova moratoria il Ministro Corrado Passera, il Vice Ministro Vittorio Grilli, l ABI e le altre associazioni

Dettagli

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa).

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa). LE AGEVOLAZIONI SUL TASSO E ALTRE CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI (consumatori) DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA SONO RIPORTATE NELL APPOSITO FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AI PRODOTTI E AGEVOLAZIONI PER I SOCI.

Dettagli

NOTA PER LA STAMPA. Banche: ABI, siglato accordo Nuove misure per il credito alle pmi

NOTA PER LA STAMPA. Banche: ABI, siglato accordo Nuove misure per il credito alle pmi NOTA PER LA STAMPA Banche: ABI, siglato accordo Nuove misure per il credito alle pmi Hanno firmato la nuova moratoria il Ministro Corrado Passera, il Vice Ministro Vittorio Grilli, l ABI e le altre associazioni

Dettagli

Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario

Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario Per sostenere le PMI in difficoltà 3 Marzo 2011, ore 08:56 Moratoria leasing, le implicazioni contabili nel bilancio del locatario Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Dettagli

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa).

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa). Foglio Comparativo con le informazioni generali dei Mutui casa rientranti nella gamma Mutui Facile aggiornamento n 56 del 1 Luglio 2015 LE AGEVOLAZIONI SUL TASSO E ALTRE CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI (consumatori)

Dettagli

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa).

Mutuo dedicato all acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso abitativo (anche non Prima Casa). Foglio Comparativo con le informazioni generali dei Mutui casa rientranti nellaa Mutui Facile aggiornamento n 55 del 04/02/2013 Per le condizioni economiche non contenute nel presente si rinvia al Foglio

Dettagli

Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale

Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale Allegato A alla DGR n. del Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale Soggetti ammissibili: piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria, che alla data del 30 settembre

Dettagli

consulenza alle Imprese a 360

consulenza alle Imprese a 360 consulenza alle Imprese a 360 Ai gentili clienti Loro sedi Circolare del 15 gennaio 2010 Oggetto: ULTIMI CHIARIMENTI MORATORIA BANCHE L ABI ha di recente fornito importanti chiarimenti in tema di moratoria

Dettagli

Banca Popolare Commercio e Industria

Banca Popolare Commercio e Industria 05048.4 Banca Popolare Commercio e Industria a scelta della Banca, o quello di Milano o quello nella cui giurisdizione trovasi la Filiale della Banca presso la quale si e costituito il rapporto 050484

Dettagli

Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale

Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale Allegato A Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale Soggetti ammissibili: piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, che alla data della presentazione della

Dettagli

Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA

Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA Il giorno 8 luglio 2011, in Brescia Tra Il Banco di Brescia SPA La Delegazione Sindacale Aziendale composta da: DIRCREDITO/FD FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UILCA e Premesso che: con lettera del 16 marzo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con

Dettagli

SEZIONE II - OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE E PER IL SOSTEGNO DELLE ESIGENZE DI CASSA

SEZIONE II - OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE E PER IL SOSTEGNO DELLE ESIGENZE DI CASSA SEZIONE II - OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE E PER IL SOSTEGNO DELLE ESIGENZE DI CASSA A. Sospensione del pagamento della quota capitale delle

Dettagli

Circolare N.56 del 29 Marzo 2013. Prorogata al 30 giugno 2013 la moratoria debiti delle piccole e medie imprese

Circolare N.56 del 29 Marzo 2013. Prorogata al 30 giugno 2013 la moratoria debiti delle piccole e medie imprese Circolare N.56 del 29 Marzo 2013 Prorogata al 30 giugno 2013 la moratoria debiti delle piccole e medie imprese Prorogata al 30 giugno 2013 la moratoria debiti delle piccole e medie imprese Gentile cliente,

Dettagli

dell abitazione principale e sia a tasso variabile, a rata variabile per tutta

dell abitazione principale e sia a tasso variabile, a rata variabile per tutta INFORMATIVA SULLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI A TASSO VARIABILE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE ABI MEF IN ATTUAZIONE DELL ART. 3 DEL DL 93/2008 (CONVERTITO IN LEGGE 126/2008) DOMANDE E RISPOSTE

Dettagli

Oggetto: Finanziamenti PMI Mutui Sospensione pagamento quote capitale Accordo ABI/PMI.

Oggetto: Finanziamenti PMI Mutui Sospensione pagamento quote capitale Accordo ABI/PMI. Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 tel.068559151-3337909556 - fax 068415576 e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com Roma, 6 agosto

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

Agli Associati Direzione Generale Funzione Crediti Funzione Legale Funzione Compliance Funzione Organizzazione

Agli Associati Direzione Generale Funzione Crediti Funzione Legale Funzione Compliance Funzione Organizzazione Roma 1 giugno 2012 Prot. UCR/ULG/001256 Agli Associati Direzione Generale Funzione Crediti Funzione Legale Funzione Compliance Funzione Organizzazione Loro Sedi Nuove misure per il Credito alle PMI del

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

NUOVO ACCORDO PER IL CREDITO ALLA PMI

NUOVO ACCORDO PER IL CREDITO ALLA PMI Spett. Clienti, Loro Sedi Treviso, il 16 marzo 2011 Con la presente circolare informativa siamo ad illustrare il nuovo accordo per il credito alle PMI recentemente stipulato tra ABI (Associazione Bancaria

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

Il leasing in Nota integrativa

Il leasing in Nota integrativa Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing

Dettagli

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015;

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015; PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: Rinegoziazione dei prestiti concessi alle Province e alle Città Metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, ai sensi dell art. 1, comma 430, della

Dettagli

Circolare N.118 del 12 Settembre 2011. Mutui famiglia, nuova proroga per la moratoria fino al 31 gennaio 2012

Circolare N.118 del 12 Settembre 2011. Mutui famiglia, nuova proroga per la moratoria fino al 31 gennaio 2012 Circolare N.118 del 12 Settembre 2011 Mutui famiglia, nuova proroga per la moratoria fino al 31 gennaio 2012 Mutui famiglia: nuova proroga per la moratoria fino al 31 gennaio 2012 Gentile cliente con la

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

GUIDA ALL AVVISO COMUNE

GUIDA ALL AVVISO COMUNE GUIDA ALL AVVISO COMUNE PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PMI Tutto quello che è utile sapere L AVVISO È STATO SIGLATO DA ABI, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, CNA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO,

Dettagli

REGOLAMENTO. 1.1. le Banche - anche in qualità di capofila di pool di banche con sede nel territorio della Provincia di Rimini;

REGOLAMENTO. 1.1. le Banche - anche in qualità di capofila di pool di banche con sede nel territorio della Provincia di Rimini; REGOLAMENTO PARTE I DEFINIZIONI Nelle presenti disposizioni l espressione: Fondo, indica il Fondo di garanzia a favore dei privati cittadini dipendenti delle aziende aventi sede nella Provincia di Rimini

Dettagli

Mutuo Facile a tasso fisso e rata costante crescente

Mutuo Facile a tasso fisso e rata costante crescente DENOMINAZIONE Mutuo Facile a tasso variabile e rata costante indicizzato Euribor Mutuo Facile a tasso variabile e rata costante indicizzato BCE Mutuo Facile a tasso fisso e rata costante Mutuo Facile a

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. Banca Monte dei Paschi di Siena. Direzione Corporate Banking & Capital Markets

MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. Banca Monte dei Paschi di Siena. Direzione Corporate Banking & Capital Markets MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Banca Monte dei Paschi di Siena Direzione Corporate Banking & Capital Markets LE SINGOLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Di seguito i singoli

Dettagli

Ministero delle Attività Produttive

Ministero delle Attività Produttive Ministero delle Attività Produttive DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI

Dettagli

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA

Dettagli

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO FVG Liberi Professionisti

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO FVG Liberi Professionisti BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO FVG Liberi Professionisti OPERATIVITA A BREVE TERMINE I finanziamenti a breve termine sono regolati a tasso variabile, pari all Euribor maggiorato dei seguenti spread: Spread

Dettagli

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia.

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia. Protocolli Confindustria-ABI. Smobilizzo crediti PA e Investimenti Roma, 29 Maggio 2012 Confindustria Fisco, Finanza e Welfare Il Direttore Elio Schettino Si allegano i protocolli firmati il 22 maggio

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE CORSO MATTEOTTI, 10 20121 MILANO, ITALIA TEL +39 02 45 41 3800 FAX +39 02 45 41 3801 PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 2 00161 ROMA, ITALIA TEL +39 06 45 21 3900 FAX +39 06 68 19

Dettagli

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

PIANO FAMIGLIE SOSPENSIONE MUTUI AVVISO ALLA CLIENTELA

PIANO FAMIGLIE SOSPENSIONE MUTUI AVVISO ALLA CLIENTELA PIANO FAMIGLIE SOSPENSIONE MUTUI AVVISO ALLA CLIENTELA Si avvisa la gentile clientela che questa Banca ha aderito all Accordo tra ABI e associazioni dei consumatori per la sospensione (per 12 mesi) dei

Dettagli

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini

Dettagli

Entro il 31.12.2015 è possibile domandare finanziamenti a tassi agevolati a favore delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome

Entro il 31.12.2015 è possibile domandare finanziamenti a tassi agevolati a favore delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome CIRCOLARE A.F. N.172 del 10 Dicembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Entro il 31.12.2015 è possibile domandare finanziamenti a tassi agevolati a favore delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome

Dettagli

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207

Dettagli

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO OPERATIVITÀ A MEDIO/LUNGO TERMINE FINANZIAMENTI PER CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITÀ A BREVE TERMINE Finalità: favorire il rafforzamento della struttura finanziaria aziendale attraverso la concessione di finanziamenti

Dettagli

NOTA TECNICA. Oggetto: Programma Rinegoziazione Enti Locali 2014.

NOTA TECNICA. Oggetto: Programma Rinegoziazione Enti Locali 2014. NOTA TECNICA Oggetto: Programma Rinegoziazione Enti Locali 2014. Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito CDP ) rende nota con la presente comunicazione la propria disponibilità alla rinegoziazione

Dettagli

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. Stipulato il protocollo d intesa per i finanziamenti rosa

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. Stipulato il protocollo d intesa per i finanziamenti rosa News per i Clienti dello studio del 4 Novembre 2014 Stipulato il protocollo d intesa per i finanziamenti rosa Ai gentili clienti Loro sedi Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è

Dettagli

Matrice Excel Calcolo rata con DURATA DEL FINANZIAMENTO determinata dall'utente

Matrice Excel Calcolo rata con DURATA DEL FINANZIAMENTO determinata dall'utente Matrice Excel Calcolo rata con DURATA DEL FINANZIAMENTO determinata dall'utente L'acquisto di un immobile comporta un impegno finanziario notevole e non sempre è possibile disporre della somma di denaro

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SULLA BANCA. UNIPOL BANCA s.p.a.

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SULLA BANCA. UNIPOL BANCA s.p.a. FOGLIO INFORMATIVO COMPARATIVO DEI PRODOTTI MUTUI PERSONE FISICHE ai sensi del d.l. 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. SEZIONE 1. INFORMAZIONI

Dettagli

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO OPERATIVITÀ A MEDIO/LUNGO TERMINE FINANZIAMENTI PER CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITÀ A BREVE TERMINE Finalità: favorire il rafforzamento della struttura finanziaria aziendale attraverso la concessione di finanziamenti

Dettagli

MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA

MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA CASSA RURALE DI PERGINE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. Sede legale in Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi, n. 5 Sede amministrativa in Pergine Valsugana, Piazza Gavazzi, n. 5 - e-mail info@cr-pergine.net

Dettagli

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI Approvato con delibera del Consiglio Comunale...2016 n... -----------------------------------------------------------------

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 4 09.01.2015 Legge di Stabilità 2015: moratoria dei mutui e finanziamenti La quota capitale della rata può essere sospesa fino al 2017 Categoria:

Dettagli

Protocollo d intesa PATTO PER LA CASA

Protocollo d intesa PATTO PER LA CASA Protocollo d intesa PATTO PER LA CASA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Compagnia delle Opere Bergamo Confindustria Bergamo ANCE Bergamo Fiaip Bergamo Confcooperative Bergamo Legacoop

Dettagli

LA NUOVA LEGGE SABATINI

LA NUOVA LEGGE SABATINI LA NUOVA LEGGE SABATINI (DECRETO FARE Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013) I DESTINATARI La Nuova Legge Sabatini, prevista dal Decreto del Fare, si rivolge alle micro,

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 20 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 F. Scritture relative all

Dettagli

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO Questo documento non costituisce un offerta al pubblico. Le informazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e costituiscono un esatta riproduzione

Dettagli

Nel mio intervento illustrerò sinteticamente le nuove norme in materia di mutui

Nel mio intervento illustrerò sinteticamente le nuove norme in materia di mutui Le novità sui MUTUI BANCARI Nel mio intervento illustrerò sinteticamente le nuove norme in materia di mutui bancari e del dibattito dottrinale in corso riguardo alla corretta problematica, interpretazione

Dettagli

Matrice Excel Calcolo rata con IMPORTO DEL FINANZIAMENTO determinato dall'utente

Matrice Excel Calcolo rata con IMPORTO DEL FINANZIAMENTO determinato dall'utente Matrice Excel Calcolo rata con IMPORTO DEL FINANZIAMENTO determinato dall'utente L'acquisto di un immobile comporta un impegno finanziario notevole e non sempre è possibile disporre della somma di denaro

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

Scheda prodotto n.1 (rivalutazione e consolidamento passività)

Scheda prodotto n.1 (rivalutazione e consolidamento passività) Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia Confidi Commercio Pordenone: INTERVENTO A FRONTE RIVALUTAZIONE CESPITI 2009 Scheda prodotto n.1 (rivalutazione e consolidamento passività) OBIETTIVI GENERALI

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

Matrice Excel Calcolo rata con TASSO DI INTERESSE determinato dall'utente

Matrice Excel Calcolo rata con TASSO DI INTERESSE determinato dall'utente Matrice Excel Calcolo rata con TASSO DI INTERESSE determinato dall'utente L'acquisto di un immobile comporta un impegno finanziario notevole e non sempre è possibile disporre della somma di denaro sufficiente

Dettagli

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CON CAPITALE DI TERZI 1 LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CON CAPITALE DI TERZI OPERAZIONI A BREVE TERMINE - rapporto di conto corrente - operazioni

Dettagli

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all

Dettagli

La nostra Banca offre alla propria clientela i seguenti mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale:

La nostra Banca offre alla propria clientela i seguenti mutui ipotecari per l acquisto dell abitazione principale: INFORMAZIONI GENERALI SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE (AI SENSI DEL D.L. N. 185/2008 LEGGE N. 2 DEL 28/01/2009) Sezione I- Informazioni sulla

Dettagli

Agli Associati. 8 agosto 2008

Agli Associati. 8 agosto 2008 Roma 8 agosto 2008 Prot. CR/LG/004599 Agli Associati Loro Sedi Risposte ai quesiti sulle principali modalità operative connesse alla rinegoziazione dei mutui a tasso variabile in base alla Convenzione

Dettagli

Prestito vitalizio ipotecario

Prestito vitalizio ipotecario Periodico informativo n. 65/2015 Prestito vitalizio ipotecario Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che la Legge n. 44/2015 ha introdotto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A. RISOLUZIONE N. 58/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 marzo 2003 OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

Dettagli

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano.

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano. Cod. 01TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.intesasanpaolo.com Informazioni sui saldi debitori, sulla di Massimo Scoperto trimestrale e sulla di Cod. 73TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.bancadelladriatico.it

Dettagli

Assolombarda e Mediocredito Italiano

Assolombarda e Mediocredito Italiano AGGIORNATO AL 8 LUGLIO 2010 Assolombarda e Mediocredito Italiano Pag. 1. Riequilibrio Finanziario Finanziamento a medio termine finalizzato al sostegno di programmi di riequilibrio finanziario delle imprese,

Dettagli

Fascia Merito creditizio Spread Fascia A (RT 1-3) 3,00% Fascia B (RT 4-5) 3,65% Fascia C (RT 6-7) 4,30%

Fascia Merito creditizio Spread Fascia A (RT 1-3) 3,00% Fascia B (RT 4-5) 3,65% Fascia C (RT 6-7) 4,30% Si riporta, di seguito, l offerta commerciale dedicata alle aziende associate ad Ipe Coop Confidi a valere sull operatività con la CCIAA di Roma. Le condizioni riportate nel presente documento sono valide

Dettagli

Circolare N. 60 del 21 Aprile 2015

Circolare N. 60 del 21 Aprile 2015 Circolare N. 60 del 21 Aprile 2015 TFR in busta paga: la richiesta di finanziamento a copertura delle somme erogate al lavoratore (Art. 1 commi da 26 a 34 legge n. 190 del 23.12.2014, DPCM n. 29 del 20.02.2015)

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

Periodico informativo n. 47/2012

Periodico informativo n. 47/2012 Periodico informativo n. 47/2012 Il Fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 15 23.04.2014 Moratoria in bilancio Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il 1 luglio 2013, l'abi e le Associazioni di rappresentanza

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del /29.11.2013 INDICE GENERALE

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009 CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

Dettagli

FOGLIO COMPARATIVO SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE

FOGLIO COMPARATIVO SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI MUTUI GARANTITI DA IPOTECA PER L ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi Società Cooperativa Partita IVA 00064400625 Sede legale e amministrativa in San Marco dei Cavoti, Piazza Risorgimento, n. 16 - tel.

Dettagli

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Cassa depositi e prestiti società per azioni Roma, 5 maggio 2006 Cassa depositi e prestiti società per azioni CIRCOLARE N. 1265 Oggetto: Conversione, ai sensi dell articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dei prestiti concessi

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

Le pensioni nel 2006

Le pensioni nel 2006 Le pensioni nel 2006 Proponiamo il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri associati concernenti la normativa previdenziale INPS. TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

Schede prodotto Mutui Ipotecari Casa

Schede prodotto Mutui Ipotecari Casa SEZIONE SCHEDE PRODOTTO Schede prodotto Mutui Ipotecari Casa Mutuo Kevios a tasso variabile e rata costante (indicizzato al tasso Euribor) Descrizione del prodotto: Questo prodotto prevede lo sviluppo

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli