Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
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1 Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Nel presente provvedimento le parole: "oli minerali", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "prodotti energetici" e le parole: "metano" e "gas metano", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "gas naturale" in virtù dell'art. 1, D.Lgs , n. 26. Tabella A Impieghi di prodotti energetici che comportano l' dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte Impieghi Agevolazione 1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici [1] 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti [1] 4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci 30% aliquota normale 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: (6) Gasolio 30% aliquota normale Oli vegetali non modificati chimicamente (8)
2 Benzina 55% aliquota normale L'agevolazione per la benzina e` limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualita` delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n Impieghi Agevolazione 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione 7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati 8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'amministrazione finanziaria 9. Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas metano) 10. Metano impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi 30% aliquota normale 30% aliquota normale euro 11,73 per 1000 mc (9) 11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica (1) : oli vegetali non modificati chimicamente (10) metano e gas di petrolio liquefatti gasolio L per l. olio combustibile e oli minerali greggi, naturali L per Kg In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti: gasolio L. 840 per l. olio combustibile oli minerali greggi, naturali L per Kg L per Kg carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) euro 2,60 per 1000 kg (10)
3 L'agevolazione e` accordata: a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. 12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone. (3) benzina: euro 359,00 per litri ; (14) gasolio... euro 302,00 per litri ; (15) gas di petrolio liquefatti (GPL) per cento aliquota normale; gas metano per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a abitanti; b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a abitanti, ma non a abitanti; c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di abitanti o meno. 13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67) : (4) [benzina per cento aliquota normale;] (16) benzina: 359,00 euro per litri ; (16) gasolio... euro 302,00 per litri ; (17) gas di petrolio liquefatti (GPL) per cento aliquote normali; gas metano per cento aliquota normale. Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 14. Produzione di magnesio da acqua di mare (11) 15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali (2) e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico. (2) 16. Oli minerali iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi 10% aliquota normale
4 16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti: (19) Carburanti per motori: Benzina euro 359,00 per litri; Gasolio euro 302,00 per litri; Gas di petrolio liquefatto (GPL) ; Gas naturale. Combustibili per riscaldamento: Gasolio euro 21,00 per litri; GPL zero; Gas naturale euro 11,66 per metri cubi [1] Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita` pubbliche. (12) [2] per la individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3. (7) (13) (1) A norma dell'art. 8, comma 4, della legge , n. 448 la misura delle aliquote delle accise di cui al presente numero e` rideterminata a decorrere dal secondo le misure stabilite nell'allegato 1 alla medesima legge (2) Il presente numero prima modificato dal' art. 58, L , n. 342, è stato, poi, così modificato dall'art. 1 D.Lgs , n. 26, con decorrenza dal Si riporta di "15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a sevizio pubblico.". (3) Il presente punto è stato così sostituito dall'art. 23, L , n. 388 (G.U , n. 302, S.O. n. 219) con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita` sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone: 50%. L'agevolazione e` concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi: a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a abitanti; b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a abitanti, ma non a abitanti; c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di abitanti o meno.". (4) Il presente punto è stato così sostituito dall'art. 23, L , n. 388 (G.U , n. 302, S.O. n. 219) con decorrenza dal Si riporta, di seguito, il testo previgente: "Azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di
5 pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalita` stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 67) : 50% aliquota normale. Le agevolazioni previste per le autoambulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse, e nella stessa entita` per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL. Le predette agevolazioni sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione." (6) Secondo quanto disposto dall'art. 23, L , n. 388 (G.U , n. 302, S.O. n. 219) in vigore dal , l'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al presente numero, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante. (7) La rubrica della presente tabella è stata così modificata dall'art. 1 D.Lgs , n. 26, con decorrenza dal Si riporta di "Impieghi degli oli minerali che comportano l' dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte". (8) La presente voce è stata inserita dall'art. 1 D.Lgs , n. 26, con decorrenza dal ed efficacia subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. (9) Il presente punto è stato così modificato dall'art. 1 D.Lgs , n. 26, con decorrenza dal Si riporta di " 10. Metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi: ". (10) La presente voce è stata inserita dall'art. 1 D.Lgs , n. 26, con decorrenza dal (11) La presente voce è stata così modificata dall'art. 1 D.Lgs , n. 26, con decorrenza dal Si riporta di "14. Produzione di ossido di alluminio e di magnesio da acqua di mare". (12) La presente nota è stata così modificata dall'art. 1 D.Lgs , n. 26, con decorrenza dal Si riporta di "[1] Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che puo` utilizzarli in virtu` di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita` pubbliche.". (13) La presente nota è stata aggiunta dall'art. 1 D.Lgs , n. 26, con decorrenza dal (14) La presente voce è stata così sostituita dall'art. 39 ter, D.L , n. 159, con decorrenza dal Si riporta di "benzina e benzina senza piombo per cento aliquota normale della benzina senza piombo;". (15) La presente voce è stata così modificata dall'art. 39 ter, D.L , n. 159, con decorrenza dal Si riporta di "gasolio per cento aliquota normale;". (16) La presente voce è stata soppressa dall'art. 39 ter, D.L , n. 159, con decorrenza dal (17) La presente voce è stata così sostituita dall'art. 39 ter, D.L , n. 159, con decorrenza dal Si riporta di "benzina senza piombo per cento aliquota normale;".
6 (18) La presente voce è stata così modificata dall'art. 39 ter, D.L , n. 159, con decorrenza dal Si riporta di "gasolio per cento aliquota normale;". (19) Il presente punto è stato aggiunto dall'art. 1, c. 179, L , n. 244 (G.U , n. 300, S.O. n. 285). Copyright Il Sole 24ORE
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