Incontro informativo in materia di accise sui prodotti energetici
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1 Incontro informativo in materia di accise sui prodotti energetici Impieghi agevolati ed usi non tassati: Le norme e le procedure Brescia, 11 dicembre 2014 Relatore Ing. Fabio Di Fede
2 Programma dell incontro Le accise ed il Testo Unico delle Accise I prodotti sottoposti ad accisa Gli impieghi agevolati I casi di esclusione dalla sottoposizione ad accisa Q & A
3 Introduzione L accisa è un tributo appartenente alla più generale categoria delle imposte indirette che colpisce, in generale, il consumo di determinati prodotti: Prodotti energetici ed elettricità Alcol e bevande alcoliche Tabacchi
4 Le accise ed il Testo Unico Accise Gli introiti accertati in ambito accise nel 2013 sono stati pari ad di cui circa l 80% proveniente dal settore dei prodotti energetici
5 Le accise ed il Testo Unico Accise IL TESTO UNICO DELLE ACCISE D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative
6 Le accise ed il Testo Unico Accise Il TUA è così composto: Titolo I: disciplina delle accise Capo I: disposizioni generali Capo II: prodotti energetici Capo III: alcole e bevande alcoliche Capo IV: sanzioni Titolo II: imposta di consumo sull energia elettrica Titolo III: altre imposte indirette Titolo IV: disposizioni diverse e finali
7 Le accise ed il Testo Unico Accise - Terminologia Prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; Prodotto soggetto ad accisa: quello per il quale il debito d imposta non è stato assolto; Prodotto assoggettato ad accisa: quello per il quale il debito d imposta è stato assolto.
8 Le accise ed il Testo Unico Accise Fatto generatore dell imposta La maggior parte dei prodotti diventano soggetti all'imposta non appena sono prodotti, estratti o importati nell'ue. Tra il momento in cui il prodotto diventa soggetto ad accisa e quello in cui l'imposta va pagata trascorre un determinato lasso di tempo. Infatti l imposta è sospesa e non va pagata fino a quando il prodotto è "immesso in consumo", vale a dire il momento in cui viene ricevuto da un'altra impresa (un "destinatario") dopo aver lasciato il suo luogo di produzione o deposito autorizzato.
9 Le accise ed il Testo Unico Accise - Determinazione importo da pagare Gli importi da pagare a titolo d imposta si determinano attraverso: L accertamento La liquidazione. L accertamento è qualitativo e quantitativo. La liquidazione dell imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto accertato l aliquota d imposta vigente alla data di immissione in consumo.
10 Le accise ed il Testo Unico Accise - Chi deve pagare È obbligato al pagamento dell accisa: Il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l esigibilità dell imposta; Il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa; Relativamente all importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa.
11 Le accise ed il Testo Unico Accise - Contribuente di fatto L accisa è pagata dal soggetto obbligato, il quale riveste il ruolo di contribuente di diritto. Questo si rivarrà sull acquirente (contribuente di fatto) conglobando l importo del tributo nel prezzo della merce, eventualmente indicando separatamente l entità dell imposta dallo stesso assolto.
12 Prodotti sottoposti ad accisa I prodotti sottoposti ad accisa sono individuati in maniera univoca in base ad una codifica costituita da gruppi di numeri e lettere con i quali viene identificata la natura merceologica del prodotto e altre particolari caratteristiche
13 Prodotti sottoposti ad accisa Classificazione dei prodotti
14 Prodotti sottoposti ad accisa Prodotti energetici Benzina con piombo (codici NC , e ); Benzina (codici NC , , e ); Petrolio lampante o cherosene (codici NC e ); Oli da gas o gasolio (codici NC da a ); Oli combustibili (codici NC da a ); Gas di petrolio liquefatti (codici NC da a ); Gas naturale (codici NC e ); Carbone lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
15 Prodotti sottoposti ad accisa Uso dei prodotti energetici Uso tassato: quello del prodotto al quale si applica l aliquota piena dell accisa corrispondente (carburante per motori o combustibile per riscaldamento); Uso agevolato: quello del prodotto al quale si applica l aliquota ridotta dell accisa corrispondente in base ad una specifica norma o autorizzazione; Uso esente: quello del prodotto che, in base ad una specifica norma, non prevede il pagamento dell imposta; Uso fuori campo : quello del prodotto non sottoposto ad accisa.
16 Prodotti sottoposti ad accisa Impieghi agevolati Articolo 24 del TUA Ferme restando le disposizioni previste dall art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
17 Prodotti sottoposti ad accisa Esenzioni Articolo 17 del TUA I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati: Ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; Ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate fissate dalle relative convenzioni o accordi; Alle forze armate di qualsiasi stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali; Ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesi prodotti anche l esenzione dell imposta sul valore aggiunto.
18 Prodotti sottoposti ad accisa Esclusioni Articolo 21, comma 13 del TUA Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi di cui al Regolamento (CEE) n.3037/90 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
19 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte.
20 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punto 1 Impieghi diversi da carburante per motore o da combustibile per riscaldamento Esenzione Regolamento d attuazione D.M. 17 maggio 1995 n. 322 Regolamento recante norme per l impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa
21 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punto 2 Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall aviazione privata da diporto e per i voli didattici Esenzione Circolare n. 1/D del 28 gennaio 2004 Modalità per la concessione dell esenzione dall accisa e dall imposta di consumo su carburanti ed oli lubrificanti impiegati per lo svolgimento dell attività di navigazione aerea diversa dall aviazione privata da diporto ; Decreto 16 dicembre 1996, n. 692 Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell esenzione dall accisa e dall imposta di consumo su carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici.
22 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punto 3 Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti Esenzione Decreto 16 novembre 1995, n. 577 Regolamento recante norme per disciplinare l impiego dei prodotti petroliferi destinati a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie.
23 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punto 4 Impiego nei trasporti ferroviari di passeggieri e merci 30% aliquota normale Telex Minfinanze del 3 aprile 1996, prot. N. 1318/VI Stoccaggio e circolazione degli oli minerali agevolati utilizzati per il funzionamento delle F.S. ; Telex Minfinanze del 19 marzo 1997, prot. N. 1213/VI precisa che l agevolazione fiscale in parola può essere concessa anche a soggetti che non esercitano istituzionalmente tale attività, limitatamente ai trasporti svolti sui raccordi collegati con la rete ferroviaria. Restano invece esclusi dall ambito di applicazione del beneficio i trasporti che hanno luogo all interno degli stabilimenti aziendali.
24 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punto 5 Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: Gasolio - 22% aliquota normale Oli vegetali non modificati chimicamente - esenzione Benzina - 49% aliquota normale Decreto 14 dicembre 2001, n. 454 Regolamento concernente la modalità di gestione dell agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ; Decreto 26 febbraio 2002 Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell applicazione delle aliquote ridotte o dell esenzione dell accisa
25 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punti 6 e 7 Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione Esenzione Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati - Esenzione
26 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punto 8 Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall Amministrazione finanziaria 30% aliquota normale
27 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punti 9 e 11 Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale) 30% aliquota normale Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica aliquote differenti in base al combustibile impiegato
28 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punti 9 e 11 Circolare del 12 marzo 2010, n. 5/D Impieghi degli oli minerali che comportano l esenzione dell accisa o l applicazione di un aliquota ridotta. Punto 9 e punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, approvato con D. Lgs. del 26 ottobre 1995, n. 504 ; Circolare del 31 dicembre 1997, n. 337 Impiego di oli minerali agevolati nelle ricerche petrolifere.
29 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punto 10 Gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi 11,73 per 1000 mc Telex Minfinanze del 9 aprile 2001, prot. N. 8266/IV Accisa sul gas metano impiegato nelle attività di coltivazione degli idrocarburi per la produzione di energia elettrica e vapore.
30 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punto 12 Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone aliquote differenti in base al combustibile impiegato D. M. 29 marzo 1994 Modalità di applicazione dell aliquota ridotta di accisa sui carburanti consumati per l azionamento delle autovetture pubbliche da piazza.
31 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punto 13 Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67) aliquote differenti in base al combustibile impiegato D. M. 31 dicembre 1993 Modalità per la concessione dei carburanti agevolati per le autoambulanze.
32 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punto 14 Produzione di magnesio da acqua di mare Esenzione
33 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punto 15 Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico 10% aliquota normale D. M. 6 agosto 2008, n. 165 Regolamento concernente la modalità di concessione dell agevolazione prevista dal punto 15 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, approvato con il D. Lgs. n.504/1995, per l impiego del GPL negli impianti centralizzati per usi industriali.
34 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punto 16 Prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi Esenzione
35 Gli impieghi della tabella A allegata al TUA - punto 16-bis Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti Aliquote differenti in base al combustibile impiegato Nota del 25 febbraio 2008, prot. N. 535/V Applicazione dell art. 17 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n.504 e punto 16-bis della tabella A ad esso allegata Trattamento fiscale dei prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate Nazionali
36 Impieghi di prodotti energetici in usi non sottoposti ad accisa Usi cosiddetti fuori campo : Prodotti utilizzati per la riduzione chimica Impiego nei processi elettrolitici Impiego nei processi metallurgici Impiego nei processi mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26
37 Impieghi di prodotti energetici in usi non sottoposti ad accisa Nota del 24 luglio 2007, prot. N Al punto 3 sono elencati i processi mineralogici classificati al codice DI 26 (fabbricazione del vetro e di prodotti in vetro; fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non destinati all edilizia; fabbricazione di prodotti ceramici refrattari; produzione di cemento, calce, gesso; ecc.) e i processi che rientrano sicuramente tra i processi metallurgici (siderurgia; fabbricazione di tubi in ghisa o acciaio; altre attività di prima trasformazione del ferro e dell acciaio tipo stiratura a freddo, laminazione a freddo di nastri, trafilatura; produzione di metalli di base non ferrosi; ecc.).
38 Impieghi di prodotti energetici in usi non sottoposti ad accisa Nota del 24 luglio 2007, prot. N Per il riconoscimento dall esclusione dalla tassazione dei prodotti energetici (escluso il gas naturale) impiegati negli usi fuori campo specifica che si rendono applicabili le disposizioni del capo II del D.M. 17 maggio 1995, n. 322.
39 Impieghi di prodotti energetici in usi non sottoposti ad accisa Circolare 37/D del 28 dicembre 2007 Punto 1.2 Individuazione delle lavorazioni riconducibili ai processi di cui al comma 13 dell articolo 21 del TUA Viene precisato che le lavorazioni i cui consumi sono connessi al processo escluso dalla sottoposizione sono tutte quelle senza le quali il processo stesso (in tutte le fasi fino alla realizzazione del prodotto finito) non può essere attuato.
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