COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI INDICE
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- Giuseppa Manzo
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1 COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI 03/2013 AGLI ENTI ASSOCIATI INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI INDICE Lavoro occasionale di tipo accessorio: Attività ispettiva del Ministero del Lavoro nei confronti dei datori di lavoro/committenti Circolare n. 4 del 18 gennaio Ministero dell Interno: Comunicato relativo ai recuperi di somme da effettuare tramite comunicazione all Agenzia delle Entrate, a carico di Comuni e Province risultati a debito sulle spettanze dell esercizio Alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali ed educativi, culturali non si applicano i divieti e le limitazioni in tema di spesa per il personale 4 Nuove patenti: dal 19 gennaio le categorie delle licenze di guida passano da 9 a 15 5 Trasmissione Denuncia Mensile Analitica (DMA) mediante PEC: messaggio INPS del 17 gennaio Il fondo risorse decentrate si deve ridurre in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Corte dei Conti Lombardia n. 1/ TARES: La prima rata è posticipata a luglio 8 Spese per le elezioni politiche Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013: Circolare F.L. n. 1/ Corte dei Conti: trasmissione telematica dei questionari relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti nell esercizio 2012 e ai disavanzi di amministrazione Scadenza del termine il 28 febbraio 9 1
2 Lavoro occasionale di tipo accessorio: Attività ispettiva del Ministero del Lavoro nei confronti dei datori di lavoro/committenti Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 Con la Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo per lo svolgimento di una corretta attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro/committenti che ricorrono al lavoro accessorio. Si richiama l attenzione su quanto contenuto nella predetta circolare al fine di non incorrere in sanzioni per uno scorretto utilizzo del lavoro accessorio. Il testo della circolare è reperibile su : Campo di applicazione e limiti economici per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. (art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003) Il limite economico pari a va riferito oggi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti. Fermo restando il limite complessivo di nel corso di un anno solare, il Legislatore stabilisce che nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative (...) possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a euro, rivalutati annualmente (...). Per quanto riguarda la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico, il ricorso all istituto è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. Lavoro accessorio e appalti Il lavoro accessorio costituisce uno strumento attraverso il quale ricondurre nell ambito della regolarità talune prestazioni di carattere occasionale che, frequentemente, sono di fatto escluse da qualsiasi formalizzazione. Il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell appalto e della somministrazione. 2
3 Lavoro accessorio e permesso di soggiorno Il compenso legato a prestazioni di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio (art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003). Tuttavia lo stesso compenso può essere utile al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Lo stesso art. 70 novellato stabilisce infatti che i compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Caratteristiche dei buoni lavoro A seguito delle modifiche intervenute sull art. 72 del D.Lgs. n. 276/2003, è stato stabilito che i carnet dei buoni di lavoro accessorio sono orari, numerati progressivamente e datati. Cambia anzitutto il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio che, da una negoziazione in relazione al valore di mercato della prestazione, passa ad un ancoraggio di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa, così da evitare che un solo voucher, attualmente del valore di 10, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore. Resta salva la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore rispetto a quella prevista dal Legislatore. Ad analoghe esigenze accertative soccorrono anche le precisazioni in ordine al fatto che i voucher siano numerati progressivamente e datati, atteso che la data in particolare consentirà di verificare se i voucher sono utilizzati in relazione al periodo evidenziato. L arco temporale di utilizzo del voucher non può superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto. Disciplina sanzionatoria Le possibili violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio attengono principalmente a: - superamento dei limiti quantitativi - utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall acquisto). In quanto al primo punto il committente potrà opportunamente richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, ai sensi dell art. 46, comma 1 lett. o), del D.P.R. n. 445/2000. Nell ipotesi di un utilizzo dei voucher in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal suo acquisto). la prestazione stessa da ritenersi quale prestazione di fatto, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi in nero. Periodo transitorio L art. 1, comma 33, della L. n. 92/2012 introduce inoltre una specifica regolamentazione del periodo transitorio, rispetto al quale resta fermo l utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio (...), già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio In sostanza i buoni già acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi entro il 31 maggio 2013 rispettando la precedente disciplina anche e soprattutto in relazione al campo di applicazione del lavoro accessorio. Ne consegue che tali buoni non saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei predetti limiti di e e rispetto ad essi non sussiste alcun vincolo di parametrazione oraria. 3
4 Ministero dell Interno: Comunicato relativo ai recuperi di somme da effettuare tramite comunicazione all Agenzia delle Entrate a carico, di Comuni e Province risultati a debito sulle spettanze dell esercizio 2012 Con comunicato del 18 gennaio 2013 il Ministero dell interno rende noto che l importo dei recuperi da effettuare a carico dei comuni per l esercizio 2012 non è stato ancora comunicato all Agenzia delle entrate in attesa della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012 e delle conseguenti regolazioni finanziarie previste dall articolo 9, comma 6-bis della legge 7 dicembre 2012 n. 213 di conversione del decreto legge 10 ottobre 2012 n La comunicazione all Agenzia delle Entrate degli importi a debito delle province, per l esercizio 2012, è stata inviata di recente. Per maggiori dettagli esplicativi si rinvia alla nota di lettura delle spettanze divulgata alla pagina internet: Alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio assistenziali ed educativi, culturali non si applicano i divieti e le limitazioni in tema di spesa per il personale Secondo la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lazio, 9/1/2013 n. 2, Il divieto di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, di cui all'art. 9, c. 6, del D.L. n. 95 del 2012, convertito con Legge n. 135 del 2012, non si applica alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali. L art. 4, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, convertito con Legge n. 135 del 2012, stabilisce che nei confronti delle c.d. società strumentali, vale a dire, delle società controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano conseguito nell anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, superiore al 90 per cento, si debba alternativamente procedere: - allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013; - all alienazione, con procedure di evidenza pubblica, dell intera partecipazione detenuta dalla pubblica amministrazione controllante alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative; l alienazione va perfezionata entro il 30 giugno 2013 con la contestuale assegnazione all acquirente del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1 gennaio In sede di conversione del decreto legge è stato aggiunto il comma 3 sexies, il quale introduce una terza possibilità, prevedendo che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le pubbliche amministrazioni possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e di razionalizzazione delle società controllate che devono prevedere l'individuazione delle attività 4
5 connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione, da riorganizzare o accorpare attraverso società che rispondano ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. Il comma 3 dello stesso art. 4 elenca, poi, una serie di esclusioni stabilendo che le disposizioni di cui al comma 1, relative allo scioglimento e all alienazione, con procedure di evidenza pubblica, dell intera partecipazione pubblica, non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale anche aventi rilevanza economica. E da ritenere pertanto che le disposizioni di cui all art. 4, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, convertito con Legge n. 135 del 2012, relative allo scioglimento e all alienazione, con procedure di evidenza pubblica, dell intera partecipazione pubblica, non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali, avuto riguardo alla natura dei servizi loro affidati, rientranti, in larga parte, nella nozione di servizi di interesse generale anche aventi rilevanza economica, esclusi - per espressa previsione normativa (comma 3 dell art. 4 del D.L. n. 95 del 2012, convertito con Legge n. 135 del 2012) dall ambito di applicazione dello stesso art. 4, comma 1. Ne consegue che la costituzione di una azienda speciale potrebbe, dunque, essere ammessa ad esempio nei limiti in cui il Comune affidi a detta azienda la sola gestione dei servizi sociali, educativi e culturali, quali appunto quelli relativi alla gestione degli asili nido, all assistenza sugli scuolabus o quelli posti a supporto di servizi culturali, quali le biblioteche ed il museo comunale. Si evidenzia inoltre che l azienda speciale, quale ente strumentale dell ente locale, di cui all art. 114 del TUEL, non rientra, per espressa previsione normativa, al pari delle istituzioni, tra gli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, di cui al richiamato art. 9, comma 6, del D.L. n. 95 del Nuove patenti: dal 19 gennaio le categorie delle licenze di guida passano da 9 a 15 A partire dal 19 gennaio 2013 entrano in vigore le nuove disposizioni derivanti dal recepimento delle direttive europee - la 2006/126 e la 2009/113, avvenuto con il decreto legislativo 59/2011. Le categorie delle licenze di guida passano da 9 a 15, viene abolito il patentino per i motorini, viene prevista la decurtazione dei punti anche ai minorenni in caso di infrazione, viene introdotta definitivamente la nuova patente in formato card con foto digitale del conducente. Di seguito la tabella riassuntiva delle nuove patenti: dal sito del Ministero dell interno AM (Assente nell'attuale codice) A1 Ciclomotori: L1e, L2e e L6e (a 2,3,4 ruote di cilindrata fino a 50 c.c. e velocità massima fino a 45 km/h) Motociclidi cilindrata fino a 125 cc, potenza max di 11Kw ed un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 Kw/Kg; tricicli di potenza non superiore a 15 kw A2 (oggi A ad Motocicli di potenza non superiore a 35 Kw (fino al 18 anni 14 anni, solo in Italia, purché non trasportino altri. 18 anni con trasportato 16 anni, purché non trasportino altri. 18 anni con trasportato 5
6 accesso limitato) A B1 B BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE gennaio 2013 non superiore a 25 Kw) ed un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 Kw/Kg Motocicli con o senza carrozzetta, di cilindrata superiore a 50 c.c. e velocità massima superiore a 45 km/h; tricicli di potenza superiore a 15 kw Quadricicli della categoria L7e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kw Autoveicoli (max 9 posti) con massa max fino a 3500 Kg, anche con rimorchio fino a 750 Kg o superiore a 750 Kg, sempre che la massa max della combinazione non superi 4250 kg. Se la massa totale della combinazione supera i 3500 kg è richiesta una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico categoria B e da un rimorchio o semirimorchi di massa max non superiore a 3500 kg Autoveicoli con massa max superiore a 3500 kg, ma inferiore a 7500 kg, per il trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente categoria C1 e da un rimorchio o semirimorchi di massa max superiore a 750 kg, sempre che la massa max del complesso non superi Kg. Complesso di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchi di massa max superiore a 3500 kg, sempre che la massa max del complesso non superi Kg Autoveicoli con massa max superiore a 3500 kg, per il trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente, anche con rimorchio di massa max fino a 750 kg categoria C e da un rimorchio o semirimorchi di massa max superiore a 750 kg Autoveicoli per trasporto di non più di 16 persone (oltre il conducente) di lunghezza max fino a 8 metri categoria D1 e da un rimorchio di massa max superiore a 750 kg Autoveicoli per trasporto di più di 8 persone (oltre il conducente) categoria D e da un rimorchio di massa max superiore a 750 kg 20 anni (sempre che il conducente sia titolare della patente A2 da almeno 2 anni); 24 se il titolare non ha la patente A2; 21 per i tricicli 16 anni, purché non trasportino altri. 18 anni con trasportato 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 21 anni 21 anni 21 anni 21 anni 24 anni 24 anni Ulteriori informazioni su : 6
7 Trasmissione Denuncia Mensile Analitica (DMA) mediante PEC: messaggio INPS del 17 gennaio 2013 L INPS rende noto che è stata istituita una casella di posta certificata dedicata: dmatracciatoentratel@postacert.inps.gov.it alla quale indirizzare la Denuncia Mensile Analitica (DMA) nel tracciato Entratel. L'invio dovrà essere effettuato da una casella di posta certificata secondo le regole descritte nel documento "Specifiche tecniche invio DMA mediante PEC", previa acquisizione dell'autorizzazione all'invio da richiedere alla sede periferica INPS, gestione ex INPDAP, territorialmente competente. Le specifiche tecniche sono reperibili su: %20del% htm A seguito della ricezione della PEC verrà inviata una prima comunicazione di risposta al mittente che restituirà il protocollo assegnato alla fornitura e dopo qualche tempo una seconda comunicazione che conterrà una ricevuta che attesta l'accoglimento o lo scarto della denuncia inviata. Il fondo risorse decentrate si deve ridurre in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Corte dei Conti Lombardia n. 1/2013 Secondo la Corte dei conti della Lombardia, esiste un preciso e vincolante limite per gli enti locali, i quali, fino al 31 dicembre 2013, non possono superare l ammontare annuale complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell anno 2010: nel caso si sia verificata una riduzione del personale l importo deve essere diminuito in misura proporzionale alla riduzione. Il contenuto letterale dell art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 è infatti il seguente: a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Tale riduzione vale sia per il trattamento accessorio finanziato con il fondo per la contrattazione integrativa sia per il fondo per il lavoro straordinario. 7
8 TARES: La prima rata è posticipata a luglio A seguito dell approvazione con modificazioni del disegno di legge n "Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale" è stato modificato lil termine di cui all'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo lo spostamento a luglio della scadenza originariamente già posticipata a giugno Spese per le elezioni politiche Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e regionali del 24 e 25 febbraio 2013: Circolare F.L. n. 1/2013 Allo scopo di agevolare l espletamento dei servizi relativi alle prossime consultazioni elettorali e di garantire il regolare e tempestivo pagamento delle spese, il Ministero dell Interno ha emanato la consueta circolare concernente le spese per le elezioni politiche ed i relativi riparti. Il documento è reperibile su: La circolare ricorda che nel periodo elettorale e per esigenze connesse allo stesso, è possibile il ricorso ad assunzioni di personale a tempo determinato. Dette assunzioni non possono considerarsi soggette ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa e, quindi, al limite del 50% della spesa sostenuta per l anno 2009, previsto dall articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e s.m.i. In ogni caso, da parte dei Comuni soggetti ai divieti di cui all articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 e all articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e s.m.i. dovrà essere offerta, nell ambito dei provvedimenti di attribuzione di incarichi a tempo determinato, analitica motivazione delle puntuali esigenze che rendono indispensabile il ricorso all attribuzione degli stessi, con contestuale e puntuale indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all interno dei Comuni medesimi. Al riguardo, si ribadisce che non può ritenersi legittimo il ricorso all affidamento di incarichi a tempo determinato, anche se con oneri non a carico dei bilanci comunali, in tutte le ipotesi in cui non si attesti e non si dimostri l esistenza di una necessità assoluta di operare in tal senso per garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale. In particolare, il ricorso a tale tipologia di assunzione appare difficilmente giustificabile per gli enti di cui al comma 7 del citato art. 76, nei quali l incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, situazione indicativa di un sovradimensionamento numerico piuttosto accentuato.. 8
9 Corte dei Conti: trasmissione telematica dei questionari relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti nell esercizio 2012 e ai disavanzi di amministrazione Scadenza del termine il 28 febbraio La Corte dei Conti, con la nota prot. n. 259 del 14 gennaio 2013, ricorda che entro il termine del 28 febbraio 2013, Comuni e Province dovranno trasmettere i dati relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti nell esercizio 2012 e ai disavanzi di amministrazione che si ritiene possano scaturire dall esercizio appena concluso. Le istruzione e la documentazione relativa sono reperibili su : Bergamo, 21 gennaio 2013 Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord 9
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