Le tariffe professionali la normativa attuale e la prassi professionale 16 aprile 2014
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1 Le tariffe professionali la normativa attuale e la prassi professionale 16 aprile 2014 Dr. Giuseppe Paulato
2 Art c.c. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. 1. Pre-concordato 2. Tariffe(ora abrogate) 3. Usi 4. Giudice sentito il parere dell ordine
3 D.L. 24 gennaio 2012 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante... L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. 4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinvianoalletariffedicuialcomma1.
4 DECRETO MINISTRO GIUSTIZIA 20 luglio 2012 n. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,n.27.
5 Tribunale Verona, civile Sentenza 25 settembre 2013 Se, sotto il profilo normativo, può ritenersi tacitamente abrogata, ai sensi dell art. 15 disp. Preleggi la norma, di diritto sostanziale, che richiedeva il coinvolgimento dell associazione professionale nella determinazione del compenso del professionista, la medesima sorte hanno avuto le disposizioni processuali che di quella costituivano una specifica applicazione (l artt. 633, c. 1, nn. 2 e 3 e l art. 636 c.p.c.) e tutte quelle che contemplavano il potere di opinamento delle associazioni professionali, perlomeno rispetto ai contratti di prestazione d opera professionale conclusi dopo la data di entrata in vigore (25/1/2012) di tale testo normativo e per i quali il credito del professionista vada determinato in base ai parametri introdotti dal D.M. 140/2012. L art. 9, c. 5, della L. 27/2012 ha avuto una portata parzialmente abrogatrice dell art. 2233, c. 1, c.c., atteso che non menziona gli usi ed esclude implicitamente la necessità, per l organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire l associazione professionale cui si riferisce l art c.c.. (gli artt. 633 e 636 del c.p.c. prevedono la«liquidazione delle parcelle» in caso di decreto ingiuntivo).
6 Tribunale Foggia, Sezione 1 civile Sentenza 2 febbraio 2013, n. 151 In merito alle professioni intellettuali, il compenso secondo quanto disposto dall'art c.c., se non è concordato dalle parti, deve essere determinato secondo le relative tariffe professionali e, solo in mancanza di queste, il Giudice deve fare riferimento agli usi od infine determinarlo previa acquisizione del parere dell'associazione professionale di appartenenza. In mancanza della prova della convenzione sul punto fra le parti, dunque, occorre far riferimento alle tariffe professionali. In riferimento alla categoria degli avvocati, occorre precisare che, in relazione all'art. 41 del D.M. n. 140 del 2012, applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 1 del 2012, convertito nella L. n. 27 del 2012, i nuovi parametri ivi previsti sono da applicare ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria opera, quantunque tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in gran parte svolta in epoca precedente, ovvero sotto la vigenza della tariffe abrogate le tariffe abrogate trovano applicazione allorché la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Viceversa, deve applicarsi il citato D.M. n. 140, in relazione a prestazioni iniziatesi prima, ma ancora in corso quanto detto decreto è entrato in vigore ed il Giudice debba procedere alla liquidazione del compenso
7 Tribunale Napoli, Sezione 12 civile Sentenza 28 gennaio 2013, n In relazione al contratto di prestazione d'opera professionale, il compenso del professionista, a norma dell'art c.c., deve essere ragguagliato alle tariffe professionali, ovvero deve determinarsi secondo gli ulteriori parametri ivi indicati, solo subordinatamente all'omessa pattuizione delle parti in tal senso. In particolare, i criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuali, sanciti dall'art. 2233, comma 1, c.c., sono posti secondo una scala preferenziale, secondo cui al primo posto si pone l'accordo delle parti, in subordine seguono rispettivamente le tariffe professionali, gli usi ed infine la decisione del Giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Ne deriva che il ricorso ai criteri sussidiari, ovvero tariffe professionali, usi e decisione giudiziale, è precluso al Giudice allorché sussista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione. Alla luce di quanto detto, nel caso in esame, dalle risultanze probatorie, si è esclusa la possibilità di determinare il compenso rivendicato dall'attore secondo la relativa tariffa professionale, a fronte di una lettera inviata al convenuto da parte dell'attore, ove quest'ultimo, nel rivendicare il pagamento del saldo delle proprie competenze professionali, faceva un esplicito riferimento al coefficiente concordato con la committenza ai fini della determinazione del proprio compenso. Tale missiva è, infatti, stata ritenuta prova palese ed inequivocabile dell'esistenza di una determinazione convenzionale del corrispettivo spettante all'attore, sì da escludere la possibilità di determinarlo secondo la tariffa professionale.
8 Tribunale Udine, civile Sentenza 18 febbraio 2014, n il consiglio notarile di Udine è fermo sulla posizione che non siano più previsti, né possibili, i pareri di congruità sulle parcelle degli iscritti Il giudice, preso atto dell art c.c.; considerato che tale norma non esplicitamente abrogata e non certo implicitamente abrogabile da un Decreto Ministeriale prevede l obbligo del giudice di sentire «il parere dell associazione professionale a cui il professionista appartiene», proprio nei casi in cui il compenso deve essere determinato dal giudice ; ritenuto pertanto che proprio l abrogazione delle tariffe rende a maggior ragione necessario, per il giudice, rivolgersi al competente Ordine professionale per il parere non vincolante previsto per legge; ritenuto che l Ordine è chiamato ad esprimere un parere di congruità in concreto della determinazione proposta dal professionista ; dispone che la Cancelleria trasmetta al Presidente del Consiglio Notarile di Udine la presente richiesta di parere sulla parcella del Notaio
9 Le indicazione del Consiglio Nazionale (PRONTO ORDINI) PO 227 del Incarichi assunti dopo il e conclusi successivamente al La liquidazione dei compensi ai sensi del DM 140/2012 compete esclusivamente all organo giurisdizionale Le tariffe continuano ad essere riferimento per le liquidazioni giudiziali nel caso di prestazioni concluse entro il (Cassaz. Unite del ) Se il professionista non concorda in anticipo il compenso potrà ricorrere al giudice, il quale lo liquiderà ai sensi dell art c.c.; il Consiglio dell Ordine potrà ancora rilasciare pareri, che però avranno differente natura rispetto a quelli rilasciati in virtù degli artt c.p.c.: il Consiglio non potrà più esprimersi sulla corretta applicazione della tariffa (abrogata), bensì rilascerà (a richiesta del giudice) pareri a titolo di supporto nella comprensione della complessità della prestazione resa. Cassaz. Unite del (stralcio), sull art. 41 del DM n. 140, secondo il quale «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore», i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. PO 353 del Qualora la prestazione si sia conclusa a decorrere dal si applicheranno (nella liquidazione giudiziale) i parametri di cui al DM 140/2012, senza la necessità di richiedere alcun parere di liquidazione all Ordine.
10 In breve L Informativa del Consiglio Nazionale del 7 marzo 2012 (informativa che viene richiamata anche nel PO 227) afferma che l art c.c. non risulta affatto modificato, cosicché l Autorità Giudiziaria potrà legittimamente continuare a chiedere il parere di congruità al Consiglio dell Ordine (non in sede di emissione di decreti ingiuntivi, ma nei giudizi ordinari). Veniva affermato altresì che il parere non avrà ad oggetto la quantificazione dei compensi, ma dovrà fornire le indicazioni sugli elementi che hanno caratterizzato la prestazione professionale, consentendo al giudice di comprendere la complessità della prestazione. Il Giudice di Udine ritiene che il Consiglio dell Ordine non debba liquidare il giusto ed esatto compenso spettante al professionista, bensì esprimere un parere di congruità che sussiste quando la proposta del professionista rientra in una forbice di ragionevolezza valutata in rapporto alle caratteristiche del caso concreto che l Ordine è in grado di apprezzare in tutti i suoi aspetti tecnici e professionali. Il problema rimane aperto per le modalità pratiche/operative che gli Ordini potranno adottare per il rilascio del parere di congruità: 1) utilizzare le abrogate Tariffe? 2) ovveroildm ?
Il Contratto Professionale ed i compensi
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