Bollettino. Settimanale. Anno XXV - n. 21

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1 Bollettino Settimanale Anno XXV - n. 21 Pubblicato sul sito 15 giugno 2015

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3 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A480 - INCREMENTO PREZZO FARMACI ASPEN Provvedimento n I748B - CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CNF Provvedimento n I759 FORNITURE TRENITALIA Provvedimento n I771 - SERVIZI DI POST-PRODUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI RAI Provvedimento n A484 - UNILEVER/DISTRIBUZIONE GELATI Provvedimento n OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 184 C11072B - MOBY/TOREMAR Provvedimento n C METANO NORD/UTILITÀ Provvedimento n SEPARAZIONI SOCIETARIE 200 SP157 - H3G/CONDOTTE POSTE ITALIANE E POSTEMOBILE Provvedimento n ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 202 AS COMUNE DI SEVESO (MB) - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE SRL 202 AS SVOLGIMENTO DEI SERVIZI POSTALI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI 206 AS SERVIZI AUTORIZZATI DI LINEA CON AUTOBUS 208 AS SCHEMA DI ATTO DI REGOLAZIONE IN MATERIA DI GARE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 212 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 218 PS SKY PUBBLICITÀ-UEFA CHAMPIONS LEAGUE Provvedimento n IP221 - UNIVERSITÀ AMBROSIANA-DENOMINAZIONE NON RICONOSCIUTA Provvedimento n PS T-SHOCK31-TIMODELLACLUB Provvedimento n PS9820 VALUEBASKET-MACATA CONSEGNA PRODOTTO Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria 243

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5 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE A480 - INCREMENTO PREZZO FARMACI ASPEN Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell Unione europea (TFUE); VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE; VISTO il d.p.r. 30 aprile 1998, n. 217; VISTA la propria delibera del 19 novembre 2014, con la quale è stata avviata un istruttoria ai sensi dell articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Aspen Italia S.r.l. e Aspen Pharma Trading Ltd. per accertare l esistenza di violazioni dell art. 102 del TFUE in relazione a un possibile abuso di posizione dominante nei mercati dei farmaci a base di melfalan (Alkeran), clorambucile (Leukeran) mercaptopurina (Purinethol) e tioguanina (Tioguanina); VISTA la propria delibera del 11 febbraio 2015 con cui è stato esteso soggettivamente il procedimento nei confronti di Aspen Pharma Ireland Ltd.; VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati in data 27 novembre 2014, ai sensi dell art. 14, comma 2, della legge n. 287/90 presso le sedi delle società Aspen Italia S.p.A., GlaxoSmithKline S.p.A. e Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l. e, ai sensi dell articolo 22 del Regolamento 1/2003, attraverso la cooperazione dell Autorità di Concorrenza Irlandese, Competition and consumer protection commission, presso le società Aspen Pharma Trading Ltd. e Aspen Pharma Ireland Ltd., i cui documenti sono stati trasmessi a questa Autorità ex art. 12 del Regolamento 1/2003; CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita nel corso delle ispezioni emerge che la società Aspen Pharmacare Holdings Ltd. sarebbe stata coinvolta: 1) nel processo di pricing delle specialità medicinali considerate nonché nella gestione della catena di distribuzione delle stesse; 2) nel processo di rinegoziazione dei prezzi di tali farmaci con l Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 3) nel subentro del gruppo Aspen al gruppo GlaxoSmithKline nella commercializzazione dei farmaci in esame; RITENUTO necessario estendere soggettivamente l istruttoria alla società Aspen Pharmacare Holdings Ltd.;

6 6 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO 2015 DELIBERA a) di estendere soggettivamente il procedimento avviato il 19 novembre 2014 alla società Aspen Pharmacare Holdings Ltd.; b) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Roberta Sfasciotti; c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

7 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO I748B - CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CNF Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 maggio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTO l articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea (TFUE); VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO in particolare l articolo 15, comma 2, della citata Legge, nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il proprio provvedimento n del 22 ottobre 2014, con il quale è stato accertato che il Consiglio Nazionale Forense (CNF), in violazione dell art. 101 TFUE, ha posto in essere un intesa unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell adozione di due decisioni volte a limitare l autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando l utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione professionale; VISTI i punti (b) ed (e) del dispositivo del citato provvedimento, con i quali, rispettivamente, si ordina al CNF di assumere misure atte a porre termine all infrazione accertata, dandone adeguata comunicazione agli iscritti, e di comunicare tali adempimenti all Autorità, trasmettendo una specifica relazione entro il 28 febbraio 2015; VISTO il punto (c) del dispositivo del citato provvedimento, con il quale si diffida il CNF dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quello oggetto dell infrazione; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. IL PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DELL ISTRUTTORIA I748 CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CNF 1. Con provvedimento n del 22 ottobre 2014, l'autorità ha accertato che il Consiglio Nazionale Forense [CNF n.d.r.], in violazione dell articolo 101 del TFUE, ha posto in essere un infrazione unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell adozione di due decisioni volte a limitare l autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari [circolare n. 22-C/2006 ndr] e limitando l utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica

8 8 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO 2015 delle prestazioni professionali [parere n. 48/2012 n.d.r.] 1. Infatti, la circolare ed il parere miravano a limitare direttamente e indirettamente la concorrenza tra i professionisti basata sulle condizioni economiche dell offerta dei servizi professionali, con evidente svantaggio per i consumatori finali In particolare, la circolare n. 22-C/2006, pubblicata unitamente e quale premessa alle disposizioni in materia di tariffe prima e di parametri poi, prevedeva, inter alia, che il fatto che le tariffe minime non siano più obbligatorie non esclude che sempre civilisticamente parlando le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal D.M. Tuttavia, nel caso in cui l avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli artt. 5 e 43 c. II del codice deontologico, segnatamente con i criteri del decoro e della dignità professionale ivi contenuti. Il parere n. 48/2012, invece, sussumeva nella fattispecie deontologica dell accaparramento della clientela l attività pubblicitaria svolta dai professionisti attraverso l uso di piattaforme quali AmicaCard, ritenendo che le stesse consentono al professionista, dietro pagamento di un corrispettivo, di pubblicizz[are] l attività del suo studio evidenziando la misura percentuale dello sconto riservato ai titolari della carta effettuando, in tal modo, un offerta generalizzata al pubblico, il cui elemento distintivo è rappresentato dalla vantaggiosità dello sconto prospettato dal professionista offerente, mentre rimangono del tutto aspecifici ed indeterminati la natura e l oggetto dell attività al medesimo richiesta, aggiungendo che il sito costituisce [ ] un canale di informazione concentrato sul prevalente aspetto della mera convenienza economica del servizio offerto [ ], comportando lo svilimento della prestazione professionale da contratto d opera intellettuale a questione di puro prezzo. 3. Come risulta dal provvedimento di chiusura dell istruttoria, alla data di adozione dello stesso, l infrazione accertata risultava ancora in corso 3. Infatti, mentre nel corso del procedimento istruttorio, la circolare n. 22-C/2006 era stata rimossa dalla banca dati del CNF, dove era pubblicata unitamente alle tariffe ministeriali (e poi anche ai parametri) 4, il parere n. 48/2012 continuava ad essere pubblicato sia nella sezione circolari e pareri della banca dati del CNF, sia nella sezione del sito web dedicata alla deontologia forense ( entrambe accessibili a chiunque dalla homepage del sito istituzionale del CNF, e non risultavano atti di revoca dello stesso comunicati agli iscritti Con specifico riferimento alla natura restrittiva del parere n. 48/2012, nel citato provvedimento, l Autorità aveva rilevato che il parere introduce una restrizione della concorrenza tra i professionisti sottoposti alla vigilanza del CNF, impedendo loro di utilizzare determinate piattaforme digitali per pubblicizzare i propri servizi professionali, anche con riguardo alla componente economica degli stessi [...] 6, pertanto esso limita l impiego da parte degli avvocati di un importante canale messo a disposizione dalle nuove tecnologie per la diffusione dell informazione circa la natura e la convenienza dei servizi professionali offerti, potenzialmente in grado di raggiungere un ampio numero di consumatori sul territorio nazionale. Piattaforme 1 Cfr. lett. a) del deliberato del provvedimento finale, adottato a conclusione dell istruttoria relativa al caso I748, provvedimento n del 22 ottobre 2014, notificato al CNF in data 14 novembre 2014 e pubblicato in Boll. n. 44/ Cfr. AGCM, provv. n , cit., para. 108 e Cfr. AGCM, provv. n , cit., Cfr. AGCM, provv. n , cit., para e Cfr. AGCM, provv. n , cit., para. 46 e Cfr. AGCM, provv. n , cit., para. 125.

9 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO quali AmicaCard, infatti, costituiscono un mezzo idoneo per fornire agli avvocati nuove opportunità professionali, offrendo loro una maggiore capacità di attrazione di clientela rispetto alle tradizionali forme di comunicazione pubblicitaria; inoltre, tali strumenti permettono agli avvocati di penetrare nuovi mercati, consentendo di mettere in concorrenza servizi offerti da professionisti anche geograficamente distanti tra loro. Gli avvocati, come noto, pur essendo iscritti presso uno specifico albo circondariale, possono liberamente esercitare la propria attività professionale sull intero territorio nazionale, dovendo, esclusivamente nel caso di attività giudiziale, munirsi di un domiciliatario per ricevere la notifica degli atti processuali, laddove non abbiano una sede nel luogo dove si trova l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso Nel provvedimento, inoltre, l Autorità dava conto dei vantaggi economici e della funzione procompetitiva svolta dalla pubblicità in un economia di mercato 8, rigettando poi l argomentazione del CNF secondo cui sarebbe legittima la pubblicità effettuata dagli avvocati utilizzando siti con nomi di dominio propri, mentre sarebbe deontologicamente scorretto l utilizzo di siti messi a disposizione da terzi per svolgere la medesima attività 9. In relazione a quest ultimo aspetto, infatti, nel citato provvedimento si afferma espressamente che appare inoltre artificiosa e non condivisibile la distinzione, effettuata dal CNF, tra la pubblicità veicolata dai professionisti tramite propri siti web, considerata legittima, e quella veicolata tramite le vetrine online quali AmicaCard, che il CNF ritiene invece in violazione della norma deontologica relativa all accaparramento della clientela. La distinzione, basata sul fatto che nel primo caso il sito web è accessibile alla generalità degli utenti, mentre nel secondo caso lo sarebbe solo agli iscritti al circuito attraverso il quale si pubblicizza l attività professionale, appare capziosa e in ogni caso non risulta corrispondente alla realtà dei fatti nel caso di specie. E infatti emerso che le vetrine di AmicaCard e le informazioni ivi contenute sono accessibili a chiunque navighi sul web, mentre ciò che è riservato agli iscritti al circuito è unicamente il vantaggio economico, consistente in uno sconto sul compenso professionale che il professionista si impegna a riconoscere agli affiliati al circuito AmicaCard. In ogni caso, anche qualora ciò non fosse, e la pubblicità online fosse visibile esclusivamente da un numero ristretto di utenti, segnatamente gli affiliati al circuito in questione, ciò non muterebbe la natura pubblicitaria della comunicazione e il rilievo per i consumatori destinatari delle informazioni ivi contenute. Del resto anche la pubblicità su riviste generali o specializzate, ovvero le inserzioni su guide tematiche o su rubriche quali, ad esempio, le Pagine Gialle, sono visibili esclusivamente da coloro che acquistano o ricevono tali pubblicazioni, ma la legge non prevede alcun trattamento maggiormente restrittivo per queste forme di pubblicità rispetto a quella per esempio veicolata attraverso cartelloni pubblicitari o via etere. D altra parte né la riforma Bersani né i successivi interventi di liberalizzazione in materia di pubblicità dei professionisti, compresa da ultimo la legge di riforma dell ordinamento forense, introducono distinzioni tra la pubblicità diretta alla generalità degli utenti/consumatori e quella diretta a un gruppo ristretto degli stessi, risultando entrambe forme lecite di comunicazione delle informazioni professionali Cfr. AGCM, provv. n , cit., para Cfr. AGCM, provv. n , cit., para Cfr. AGCM, provv. n , cit., para e Cfr. AGCM, provv. n , cit., para

10 10 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO L Autorità rigettava, infine, le argomentazioni del CNF volte a giustificare la restrizione concorrenziale provocata dal parere n. 48/2012 sulla base della pretesa idoneità della stessa a perseguire in maniera proporzionata obiettivi di interesse generale, rilevando inoltre come il legislatore nella c.d. riforma Bersani prima e nella legge forense poi abbia sancito la legittimità della pubblicità professionale 11, anche mediante strumenti informatici, senza distinguere in base all appartenenza degli stessi ai professionisti o all accessibilità agli stessi da gruppi più o meno ampi di utenti/consumatori 12. II. L INOTTEMPERANZA ALLA LETTERA (B) ed (E) DEL DELIBERATO DEL PROVVEDIMENTO n del 22 ottobre 2014 a) Fatto 7. Il provvedimento dell Autorità n del 22 ottobre 2014 prescriveva la trasmissione da parte del CNF, entro il 28 febbraio 2015, di una relazione scritta finalizzata ad illustrare le misure assunte dal CNF per porre termine all infrazione dell art. 101 TFUE accertata nel provvedimento stesso, come disposto dalla lettera b) del dispositivo. Essendo trascorso il termine sopra indicato, il CNF, con comunicazione del 14 aprile 2015, veniva sollecitato a presentare la citata relazione prevista dalla lettera e) del dispositivo 13. A tale richiesta non seguiva, tuttavia, alcuna risposta da parte del CNF. 8. Da accertamenti, effettuati in data 7, 13 e 21 maggio 2015, è emerso che il parere n. 48/2012 risulta ancora pubblicato nel sito istituzionale del CNF, sia nella sezione dedicata alla deontologia professionale ( dove sono raccolti i pareri, la prassi e le sentenze in materia deontologica, sia nella banca dati del CNF, nella sezione circolari e pareri, accessibile dalla homepage del sito istituzionale dello stesso 14. è inoltre emerso che non risultano pubblicati sul sito del CNF atti e/o comunicazioni di revoca del parere n. 48/2012. b) Valutazioni e conclusioni sull inottemperanza alla lettera (b) ed (e) del deliberato del provvedimento n del 22 ottobre Dalle evidenze raccolte e dal comportamento passivo tenuto dal CNF a seguito della chiusura dell istruttoria emerge che il Consiglio non si è conformato a quanto deliberato nel provvedimento adottato dall Autorità il 22 ottobre 2014, lettere b) ed e), a mente del quale il CNF avrebbe dovuto adottare misure atte a porre termine all infrazione dandone adeguata comunicazione agli iscritti e comunicare le stesse all Autorità mediante specifica relazione scritta, entro il 28 febbraio Infatti, il CNF non ha provveduto a revocare il parere n. 48/2012 dandone adeguata comunicazione agli iscritti, in tal modo perpetuando la restrizione concorrenziale oggetto dell accertamento istruttorio. 11 Si ricorda che, per legge prevede quali uniche condizioni per la legittimità della pubblicità degli avvocati che le informazioni trasmesse siano trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive e facciano riferimento alla natura e ai limiti dell obbligazione professionale (cfr. art. 10, commi 2 e 3, L. n. 247/2012), senza menzionare ulteriori requisiti quali il decoro e la dignità professionali. 12 Cfr. AGCM, provv. n , cit., para , nonché Cfr. doc Cfr. doc. 2, 3 e 4.

11 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO III. L INOTTEMPERANZA ALLA LETTERA (C) DEL DELIBERATO DEL PROVVEDIMENTO n del 22 ottobre 2014 a) Fatto 11. L Autorità, nel citato provvedimento n del 22 ottobre 2014, oltre ad accertare l infrazione commessa dal CNF, diffidava quest ultimo dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quello oggetto dell infrazione accertata Tuttavia, in data 21 maggio 2015, si rilevava che il vigente codice deontologico forense, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre , all articolo 35, rubricato Dovere di corretta informazione, prescrive al comma 9 che L avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso, aggiungendo al comma 11 che le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione e stabilendo, infine, al comma 12 che la violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l applicazione della sanzione disciplinare della censura La Relazione illustrativa del codice deontologico specifica che: l art. 35 ( dovere di corretta informazione ) trova ora collocazione sempre in questo titolo e, in applicazione dell art. 17 dei principi generali (che mutua la previsione legislativa), affina, semplifica e razionalizza gli articoli 17 e 17 bis del codice ancora vigente e si pone in diretta saldatura con il divieto di accaparramento di clientela; degne di particolare menzione sono le previsioni di cui ai commi 9 e 10 destinate a presidiare, con la realistica consapevolezza dell arduità del compito, il complesso ed articolato mondo di internet; il comma 11, con il valore che assume come previsione di chiusura, riflette una linea interpretativa da sempre fatta propria ed avallata dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di legittimità 18. b) Valutazioni e conclusioni sull inottemperanza alla lettera (c) del deliberato del provvedimento n del 22 ottobre In via preliminare si ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, i professionisti sono qualificabili quali imprese ai fini dell applicazione delle norme in materia di concorrenza e, agli stessi fini, gli ordini professionali costituiscono associazioni di imprese Cfr. AGCM, provv. n , cit., lett. c), del deliberato. 16 Nuovo codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16 ottobre Cfr. doc. 5. Si ricorda che, ai sensi dell articolo 51, comma 1, della Legge n. 247/2012: le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina. L art. 53 della medesima legge prescrive inoltre che: [ ] la censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritener che egli non incorrerà in un altra infrazione (comma 2), mentre la sospensione consiste nell esclusione temporanea dall esercizio della professione o dal praticantato e si applica per le infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura. Il codice deontologico vigente prevede inoltre che nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata nel suo massimo: [ ] b) fino alla sospensione dall esercizio dell attività professionale non superiore a un anno, nel caso in cui sia prevista la sanzione della censura [ ] (art. 22 comma 2). 18 Cfr. doc Infatti, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle relative modalità di finanziamento. Si tratta pertanto di un interpretazione funzionale della nozione di impresa, in base alla quale è qualificabile come impresa qualsiasi soggetto che eserciti un attività economica, ossia

12 12 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO 2015 Parimenti, la giurisprudenza comunitaria e nazionale ha espressamente riconosciuto che i codici deontologici costituiscono deliberazioni di associazioni di imprese, rientrando, in quanto tali, nel campo materiale di applicazione dell articolo 101 del TFUE Le disposizioni contenute nell art. 35 del vigente codice deontologico forense ripropongono sostanzialmente quanto contenuto nel parere n. 48/2012, giungendo a ritenere, al pari del parere, deontologicamente scorretto pertanto sanzionabile disciplinarmente l utilizzo di piattaforme digitali messe a disposizione degli avvocati da soggetti terzi per veicolare informazioni relative all attività professionale, in tal modo limitando l utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione 21. Così facendo, il CNF ha reiterato l infrazione accertata e stigmatizzata nel provvedimento di chiusura dell istruttoria del caso I748. In particolare, le disposizioni del codice deontologico recepiscono le argomentazioni del CNF in merito alla distinzione tra l utilizzo legittimo di siti web con nomi di dominio propri per veicolare la pubblicità professionale e l impiego illegittimo di siti messi a disposizione da terzi per svolgere la medesima attività, che, come visto sopra, sono state espressamente rigettate dall Autorità nel proprio provvedimento. 16. Tale continuità tra i principi e gli argomenti alla base del parere n. 48/2012 e le disposizioni dell art. 35 del vigente codice deontologico forense emerge inoltre dal contenuto della relazione illustrativa del codice. Questa, infatti, espressamente individua l art. 35 quale anello di congiunzione tra le disposizioni deontologiche in materia di pubblicità e quelle in materia di accaparramento della clientela, fattispecie quest ultima sotto la quale, in assenza di una disposizione analoga all attuale art. 35, il parere n. 48/2012 sussume la condotta dei professionisti che utilizzano piattaforme digitali per pubblicizzare i propri servizi professionali. 17. Parimenti, la prescrizione contenuta nel comma 9 dell art. 35 del codice deontologico sull obbligo di comunicazione preventiva al Consiglio dell Ordine di appartenenza della forma e del contenuto dei siti utilizzati per lo svolgimento di attività pubblicitarie, nonché la disposizione di chiusura di cui al comma 11 con cui si subordinano le forme e le modalità delle informazioni al rispetto dei principi di dignità e decoro della professione, oltre a contrastare con le vigenti disposizioni di legge, si pongono in contrasto con quanto contenuto nel citato provvedimento dell Autorità. 18. Infatti, tali prescrizioni confermano e inaspriscono le limitazioni introdotte dal CNF per mezzo del parere n. 48/2012 all impiego di un nuovo canale di diffusione delle informazioni relative all attività professionale, idoneo a veicolare anche la convenienza economica della prestazione. 19. In conclusione, le sopra citate disposizioni dell art. 35 del codice deontologico forense, entrato in vigore il 15 dicembre 2014, si pongono in contrasto con i principi e le valutazioni effettuate dall Autorità nel provvedimento n del 22 ottobre 2014; esse, pertanto, costituiscono una violazione di quanto disposto alla lettera c) del deliberato del provvedimento, con il quale l Autorità diffidava il CNF dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quello oggetto dell infrazione accertata. un attività consistente nell offrire beni e servizi sul mercato. Cfr. ex multis, Corte di Giustizia, causa C-1/12, Ordem dos Tecnicos Oficiais de Contas (OTOC), ECLI:EU:C:2013:127, para e causa C-136/12, Consiglio Nazionale dei Geologi v. AGCM, ECLI:EU:C:2013:489, para 41-45; Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 238 del 22 gennaio 2015 (Geologi); TAR Lazio, Sez. I, sent. n del 1 aprile 2015 (FNOMCEO). 20 Cfr. Corte di Giustizia, causa C-136/12, Consiglio Nazionale dei Geologi v. AGCM, cit., para 46-47; Consiglio di Stato, sent. n. 238/2015, cit. (Geologi); TAR Lazio, sent. n. 4943/2015, cit. (FNOMCEO). 21 Cfr. AGCM, provv. n , para. 146.

13 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO RITENUTO, pertanto, che la permanenza e la mancata revoca con adeguata comunicazione agli iscritti del parere n. 48/2012 rappresenti una violazione del deliberato del provvedimento n del 22 ottobre 2014, perpetuando l accertata situazione anticoncorrenziale, e che la riproposizione nell art. 35 del codice deontologico di disposizioni già censurate nel provvedimento n del 22 ottobre 2014 integri una violazione del divieto di reiterare comportamenti analoghi a quelli oggetto dell infrazione accertata; DELIBERA a) di contestare al Consiglio Nazionale Forense (CNF) la violazione di cui all articolo 15, comma 2, della Legge n. 287/90 per inottemperanza al provvedimento dell Autorità n del 22 ottobre 2014; b) che il responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti; c) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, nonché da persone da essi delegate; d) con riguardo all inottemperanza contestata, che, ai sensi dell articolo 18, comma 1, della Legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti; e) che il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

14 14 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO 2015 I759 FORNITURE TRENITALIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 maggio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (Tfue); VISTA la documentazione acquisita in data 5 e 6 novembre 2013 presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Firenze e presso gli Uffici della Polizia di Stato - Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana - Squadra di Polizia Giudiziaria, con l ausilio della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela Mercati - Gruppo Antitrust, relativa a condotte, poste in essere dai principali operatori del mercato della fornitura di beni e servizi elettromeccanici per il comparto ferroviario, suscettibili di integrare una fattispecie di intesa restrittiva della concorrenza; VISTA la propria delibera adottata in data 5 febbraio 2014, con la quale è stata avviata un istruttoria, ai sensi dell articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società A.E.G. (Applicazioni Elettriche Generali) S.r.l., Damiano Motor s S.p.a., El.Ca. Elettromeccanica Campana S.p.a., Elettromeccanica Pm S.r.l., Firema Trasporti S.p.a. in amministrazione straordinaria, G.M.G. Elettromeccanica di Clavo Anna &C. S.n.c., M.E.I.S. Elettromeccanica S.r.l., Motortecnica S.r.l., Piaggio & Figli Service S.r.l., P.M. &C. S.c.a.r.l., Retam Sud Industria Elettromeccanica S.p.a., So.El.Ta. Elettromeccanica di Baroni Luciano &C. S.n.c., volta ad accertare eventuali violazioni dell articolo 2 della legge n. 287/90 o dell articolo 101 del Tfue, e con cui è stato fissato al 31 marzo 2015 il termine di chiusura del procedimento; VISTO il provvedimento adottato in data 16 aprile 2014, con il quale il procedimento è stato esteso soggettivamente nei confronti della società Elettromeccanica So.El.Ta. S.r.l.; VISTO il provvedimento adottato in data 24 settembre 2014, con il quale il procedimento è stato esteso soggettivamente nei confronti della società I.E.E. Industrie Elettromeccaniche Europee S.r.l.; VISTO il provvedimento adottato in data 12 novembre 2014, con il quale il procedimento è stato esteso oggettivamente con riferimento alla gara di Trenitalia S.p.a. a procedura aperta Gpa n. 5792, relativa al periodo maggio-luglio 2011, per la fornitura di servizi di riparazione di motori elettrici; VISTO il provvedimento adottato in data 19 dicembre 2014, con il quale il procedimento è stato esteso oggettivamente con riferimento alle procedure negoziate di Trenitalia S.p.a. -riferite al periodo settembre 2008, al periodo dicembre 2008-gennaio 2009 e al periodo marzo per la prestazione rispettivamente del servizio di rifacimento indotti per motori di trazione T850, del servizio di riparazione di motoalternatori e del servizio di revisione e riparazione di motori 6FRA, e con il quale è stato altresì prorogato al 31 maggio 2015 il termine di chiusura del procedimento; VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa alle Parti in data 3 marzo 2015; VISTE le memorie conclusive delle Parti, pervenute in data 9 aprile 2015 (Elettromeccanica So.El.Ta. S.r.l.), 15 aprile 2015 (Elettromeccanica Pm S.r.l.), 15 aprile 2015 (P.M. &C. S.c.a.r.l. in liquidazione), 15 aprile 2015 (M.E.I.S. Elettromeccanica S.r.l.), 16 aprile 2015 (I.E.E. Industrie Elettromeccaniche Europee S.r.l.), 16 aprile 2015 (Firema Trasporti S.p.a. in amministrazione straordinaria), 16 aprile 2015 (A.E.G. -Applicazioni Elettriche Generali- S.r.l.), 17 aprile 2015

15 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO (G.M.G. Elettromeccanica di Clavo Anna &C. S.n.c.), 17 aprile 2015 (Piaggio & Figli Service S.r.l.), 17 aprile 2015 (Trenitalia S.p.a.) e 21 aprile 2015 (El.Ca. Elettromeccanica Campana S.p.a.); SENTITI in audizione finale, in data 21 aprile 2015, i rappresentanti delle società A.E.G. (Applicazioni Elettriche Generali) S.r.l., Damiano Motor's S.p.a., El.Ca. Elettromeccanica Campana S.p.a., Elettromeccanica Pm S.r.l., Elettromeccanica So.El.Ta. S.r.l., Firema Trasporti S.p.a. in amministrazione straordinaria, G.M.G. Elettromeccanica di Clavo Anna &C. S.n.c., I.E.E. Industrie Elettromeccaniche Europee S.r.l., M.E.I.S. Elettromeccanica S.r.l., Motortecnica S.r.l., Piaggio & Figli Service S.r.l., P.M. &C. S.c.a.r.l. in liquidazione e Trenitalia S.p.a.; VISTA tutta la documentazione acquisita nel corso dell istruttoria; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. Parti del procedimento sono le seguenti tredici società: A.E.G. (Applicazioni Elettriche Generali) S.r.l. (di seguito Aeg); Damiano Motor's S.p.a. (di seguito Dmotor); El.Ca. Elettromeccanica Campana S.p.a. (di seguito Elca); Elettromeccanica Pm S.r.l. (di seguito El-Pm); Elettromeccanica So.El.Ta. S.r.l. (di seguito Soelta) 1 ; Firema Trasporti S.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito Firema); G.M.G. Elettromeccanica di Clavo Anna &C. S.n.c. (di seguito Gmg); I.E.E. Industrie Elettromeccaniche Europee S.r.l. (di seguito Iee) 2 ; M.E.I.S. Elettromeccanica S.r.l. (di seguito Meis); Motortecnica S.r.l. (di seguito Motortecnica); Piaggio & Figli Service S.r.l. (di seguito Piaggio); P.M. &C. S.c.a.r.l. in liquidazione (di seguito Pm) e Retam Sud Industria Elettromeccanica S.p.a. in liquidazione (di seguito Retam). La società Trenitalia S.p.a. (di seguito Trenitalia), a seguito di motivata richiesta di intervento (doc. I.24), è stata ammessa a partecipare al procedimento istruttorio (doc. I.31). 2. Aeg è una società specializzata nella manutenzione e riparazione di motori elettrici e generatori in corrente continua, di motori per trazione elettrica e trasporti ferro-tranviari, di motori e generatori in bassa e media tensione. Oltre al settore ferro-tranviario, le attività di Aeg si rivolgono anche ai settori siderurgico, energetico, minerario, cementifero, chimico, petrolifero e della meccanica di base. Nel giugno del 2013 la società ha operato una scissione societaria (scissione parziale mediante assegnazione di parte del patrimonio), che ha in particolare comportato la permanenza in capo ad Aeg della sola attività immobiliare (le attività tipiche industriali sono state invece trasferite alla società di nuova costituzione Iee). Il capitale sociale di Aeg risulta suddiviso in parti uguali tra due persone fisiche. Nel corso del 2014, Aeg ha realizzato un fatturato pari a 0,60 milioni di euro. 3. Dmotor è una società che svolge attività di revisione e riparazione di macchine elettriche rotanti (di qualsiasi tipo, tensione e potenza), di riavvolgimento e potenziamento di motori di trazione, nonché di costruzione di avvolgimenti (in corrente continua e alternata), collettori e reattanze. Il capitale sociale di Dmotor risulta detenuto da tre persone fisiche. Nel corso del 2014 sono stati realizzati da Dmotor 0,05 milioni di euro di fatturato. 1 A seguito di fusione con la precedente società So.El.Ta. Elettromeccanica di Baroni Luciano &C. S.n.c. (cfr. provvedimento di estensione soggettiva adottato dall Autorità nella sua adunanza del 16 aprile 2014, doc. II.58). 2 A seguito di scissione societaria parziale, mediante assegnazione di parte del patrimonio, di Aeg (cfr. provvedimento di estensione soggettiva adottato dall Autorità nella sua adunanza del 24 settembre 2014, doc. III.163).

16 16 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO Elca è una società attiva nella costruzione, riparazione e manutenzione di macchine elettriche statiche e rotanti di qualsiasi tipo, nella costruzione di bobine per avvolgimenti elettrici e di altro materiale elettrico, meccanico e isolante, e nella riparazione, manutenzione e revisione di parti di veicoli ferroviari; il principale ambito di operatività sono in particolare le riparazioni elettromeccaniche rivolte a motori, parti di motori e carrelli destinati alla trazione ferroviaria. Il capitale sociale di Elca risulta detenuto da tre persone fisiche. Il fatturato conseguito da Elca nel 2014 è stato pari a 2,11 milioni di euro. 5. El-Pm è una società che opera nel settore elettromeccanico, eseguendo in particolare attività di manutenzione e riparazione di motori e carrelli per vetture ferroviarie. Il capitale sociale di El-Pm risulta detenuto da una persona fisica (con una quota data in usufrutto ad un altra persona fisica). Da parte sua, El-Pm detiene un terzo delle quote consortili di Pm. Nel corso del 2014, El-Pm ha realizzato un fatturato complessivo pari a 0,90 milioni di euro. 6. Soelta è una società che opera in ambito elettromeccanico svolgendo in particolare attività di manutenzione, riparazione e avvolgimento di motori elettrici (in corrente continua e alternata) destinati a vari impieghi (trazione ferroviaria, impianti petrolchimici, raffinerie, cementifici, acciaierie, acquedotti). Il capitale sociale di Soelta è ripartito, anche per il tramite di un altra società (la Baroni S.r.l.), tra due persone fisiche. Il fatturato conseguito da Soelta nel corso del 2014 è stato pari a 1,90 milioni di euro. 7. Firema è una società che progetta e realizza veicoli ferroviari, svolgendo anche la relativa attività di post-vendita di manutenzione, revisione e fornitura di ricambi pure per treni di produzione non propria; Firema produce altresì equipaggiamenti elettronici, convertitori ausiliari e motori di trazione per veicoli ferroviari e urbani. Firema si trova allo stato, e a far data da agosto 2010, nella procedura di Amministrazione straordinaria normativamente prevista per il caso di grandi imprese in stato di insolvenza. Fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all ammissione alla procedura di Amministrazione straordinaria, Firema risultava controllata, per il tramite di un veicolo societario (la Gmr S.p.a. 3 ), da persone fisiche membri di una stessa famiglia. Nel corso del 2014, Firema ha realizzato, quasi interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [50-100] 4 milioni di euro. 8. Gmg è una società la cui attività consiste nella riparazione e revisione di motori elettrici (in corrente continua e alternata) per trazione ferroviaria e per uso industriale e di apparecchiature elettromeccaniche, nonché nella costruzione di bobine per motori elettrici. Il capitale sociale di Gmg risulta suddiviso tra tre persone fisiche. Il fatturato conseguito da Gmg nel 2014 è stato pari a 0,88 milioni di euro. 9. Iee è la società, costituita nel 2013, a cui come detto sono state trasferite le sopradescritte attività industriali di Aeg. 3 Ora Gmr S.r.l.. 4 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

17 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO Il capitale sociale di Iee risulta suddiviso in parti uguali tra le medesime due persone fisiche titolari del capitale di Aeg. Nel corso del 2014, Iee ha realizzato un fatturato complessivo pari a 3,89 milioni di euro. 10. Meis è una società attiva nella produzione di bobine di avvolgimento per motori elettrici, nonché nella manutenzione e riparazione dei motori elettrici stessi (utilizzati per la trazione ferrotranviaria o in campo energetico, petrolifero e cementifero). Il capitale sociale di Meis risulta ripartito tra quattro persone fisiche. Il fatturato conseguito da Meis nel corso del 2014 è stato complessivamente pari a 4,04 milioni di euro. 11. Motortecnica è una società attiva nella progettazione, costruzione, manutenzione e riparazione di macchine elettriche. Il capitale sociale di Motortecnica risulta suddiviso tra due persone fisiche. Nel corso del 2014, Motortecnica ha realizzato un fatturato complessivo pari a 9,09 milioni di euro. 12. Piaggio è una società che opera in campo elettromeccanico con particolare riferimento alle macchine elettriche rotanti (di media e grande potenza); nello specifico, vengono svolte attività di manutenzione e riparazione di motori e generatori (in corrente continua e alternata), di trasformatori e alternatori, con costruzione di parti sia elettriche (avvolgimenti, anelli, collettori) che meccaniche (alberi, cuscinetti, ecc). Il capitale sociale di Piaggio è ripartito tra sei persone fisiche. Il fatturato conseguito da Piaggio nel corso del 2014 è stato complessivamente pari a 4,02 milioni di euro. 13. Pm è una società consortile, allo stato in liquidazione, attiva nel settore elettromeccanico eseguendo, in particolare, la manutenzione e riparazione di motori e carrelli per vetture ferroviarie. Nel corso del 2014 è stato realizzato da Pm un fatturato pari a 0,13 milioni di euro. I soci di Pm sono, per quote paritetiche, El-Pm e altre due società (l impresa ungherese Muszer Automatika Kft e Treniservizi S.r.l.). 14. Retam è una società, allo stato in liquidazione, che opera in ambito elettromeccanico mediante la revisione e riparazione di motori elettrici (in corrente continua e alternata), nonché mediante la produzione e revisione di apparecchiature e componentistica per la trazione ferroviaria. L intero capitale sociale di Retam è detenuto dalla società Elettroservice S.r.l., a sua volta partecipata da sette persone fisiche. Nel corso del 2014, Retam ha realizzato un fatturato di 0,23 milioni di euro. II. L ISTRUTTORIA II.1 Il procedimento istruttorio 15. Il procedimento istruttorio, finalizzato alla raccolta da parte degli Uffici della competente Direzione della Direzione Generale per la Concorrenza dell Autorità (di seguito anche Uffici) degli elementi necessari per accertare la sussistenza di fattispecie illecite dal punto di vista antitrust, è stato avviato con delibera dell Autorità del 5 febbraio 2014.

18 18 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO 2015 Il procedimento è stato aperto d ufficio a seguito di notizie di stampa relative a un possibile cartello anticoncorrenziale, emerso durante accertamenti di natura penale, posto in essere da diverse imprese operanti nell ambito della fornitura di beni e servizi elettromeccanici per la trazione ferroviaria con riferimento a procedure d acquisto indette da Trenitalia. A seguito del rilascio, da parte del competente Sostituto Procuratore della Repubblica, del nulla osta all acquisizione documentale a fini antitrust (doc. I.8), è stata acquisita diversa documentazione presente agli atti del fascicolo penale 5 (doc. I.3, Allegati da 1 a 13, e doc. I.4 Allegato 1) Il termine di conclusione del procedimento, originariamente fissato al 31 marzo 2015, è stato successivamente prorogato al 31 maggio 2015 a seguito delle estensioni intervenute, allo scopo in particolare di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle Parti e la più ampia applicazione del principio del contraddittorio. Il procedimento è stato infatti esteso oggettivamente ad ulteriori quattro procedure di acquisto di Trenitalia 7, ed è stato altresì esteso soggettivamente alle società Soelta e Iee. 17. Per quanto riguarda nello specifico l estensione nei confronti della società Iee, l intervenuta separazione giuridica delle business unit di Aeg ha, come visto, comportato la scissione dell attività immobiliare dalle attività tipiche industriali, quelle cioè oggetto di istruttoria. La prima è stata lasciata in capo ad Aeg, che ha di conseguenza nettamente ridotto il capitale sociale e modificato l oggetto sociale (includendovi quale attività prevalente quella immobiliare). Le attività industriali sono state invece trasmesse alla società di nuova costituzione Iee, che è così subentrata di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo assegnatole e, quindi, in tutte le relative ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli obblighi (secondo quanto espressamente riportato nell atto notarile di scissione, doc. II.123) Dalle informazioni fornite, inoltre, si rileva come il controllo di entrambe le società in questione (Aeg e Iee) sia ad oggi riconducibile alle medesime due persone fisiche, ciascuna detentrice del 50% del capitale sociale in entrambi i casi (doc. II.124, VIII.405). Per di più, anche nel passato, a far data dalla costituzione di Iee (giugno 2013), si rileva una identità nel tempo degli assetti proprietari e di controllo tra le predette società (doc. II.146, VIII.405). I dati di fatturato mostrano come la gran parte del fatturato sociale sia ora appannaggio di Iee e non già di Aeg. 19. Il procedimento istruttorio si è articolato in diversi passaggi tra i quali l acquisizione della mole documentale rilevante, le audizioni delle Parti e diverse richieste di informazioni. In particolare, al fine di acquisire una maggiore conoscenza dei fatti oggetto di accertamento, gli Uffici hanno predisposto set di richieste di informazioni inviate alla competente Autorità giudiziaria (per il tramite della Guardia di Finanza), a Trenitalia nonché alle Parti stesse. 5 Procedimento penale n. 4222/2010 Rgnr presso la Procura della Repubblica di Firenze, organo di Polizia Giudiziaria la Polizia di Stato - Questura di Firenze e il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana. Tale procedimento coinvolge anche persone fisiche all epoca dei fatti funzionari di Trenitalia. 6 Di seguito anche indicati, quando necessario, come doc. I.3/x con 1 <= x <= Cfr. provvedimento di estensione oggettiva adottato dall Autorità nella sua adunanza del 12 novembre 2014 (ad esempio doc. III.227) e provvedimento di estensione oggettiva adottato dall Autorità nella sua adunanza del 19 dicembre 2014 (ad esempio doc. IV.236). 8 Inoltre, eventuali sopravvenienze passive relative al ramo d azienda trasferito ed accertate successivamente saranno a carico della società beneficiaria [Iee], anche se riferite ad eventi o fatti anteriori alla data di efficacia della scissione. Resta pertanto sin da ora autorizzato ogni Ente od Ufficio sia pubblico che privato, senza necessità di ulteriori atti, a trasferire ed intestare alla società Iee tutti i documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi, atti e negozi in genere.

19 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO Durante tutto il corso del procedimento istruttorio, l esercizio del diritto di difesa delle Parti è stato garantito nelle varie occasioni, in particolare attraverso: richieste, e relativi accoglimenti, di accesso a tutti gli atti via via acquisiti al fascicolo istruttorio 9 ; richieste, e relativi accoglimenti, di audizione dei rappresentanti delle Parti 10 ; presentazione di atti, di istanze e di memorie difensive di vario tenore (ivi incluse le memorie conclusive prima dell audizione finale innanzi al Collegio dell Autorità). 20. In data 3 marzo 2015 è stata inviata alle Parti la Comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI). Il 21 aprile 2015, successivamente al deposito delle deduzioni e delle memorie finali delle Parti, sono stati sentiti in audizione innanzi al Collegio dell Autorità i rappresentanti degli Uffici nonché i rappresentanti delle società Aeg, Dmotor, Elca, El-Pm, Soelta, Firema, Gmg, Iee, Meis, Motortecnica, Piaggio, Pm e Trenitalia. II.2 I fatti 21. Il presente procedimento riguarda le condotte poste in essere dai principali operatori attivi nell ambito della fornitura di beni e servizi elettromeccanici per il settore ferroviario. Tali condotte sono state poste in essere, nell arco temporale ricompreso tra marzo 2008 e settembre 2011, in occasione di ventiquattro procedure pubbliche di acquisto (ventidue delle quali svoltesi nel contesto del cosiddetto Sqf, Sistema di qualificazione fornitori) indette dalla società Trenitalia S.p.a. per il soddisfacimento delle proprie esigenze. 22. Dalle risultanze istruttorie è emerso come le Parti abbiano concordato le modalità di partecipazione alle predette procedure pubbliche, al fine di preordinarne gli esiti, mediante continui contatti (comunicazioni elettroniche, elaborazione comune di dati, comunicazioni telefoniche, incontri fisici) e scambi di informazioni sensibili. In particolare, obiettivo delle Parti era la ripartizione delle commesse con la fissazione comune dei relativi prezzi di riferimento; a tal fine, le Parti si servivano di appositi database (quali i cosiddetti Tabellone e piccolo Tabellone) la cui funzione era di registrare le posizioni di debito o credito dei singoli soggetti. In tal modo, le imprese a credito (debito) per procedure passate maturavano diritti (rinunce) per procedure future, pure nella forma dell impegno dell aggiudicatario a cedere parte della commessa (attraverso ad esempio sub-appalti, sub-contratti, specifici ordinativi, forniture incrociate, ecc) anche a chi non risultava formalmente neanche tra i partecipanti alla procedura interessata. Ciò, come si vedrà, si evince chiaramente dai due Tabelloni nei quali, oltre a essere riportati gli importi appannaggio dell aggiudicatario/i, si rinvengono anche le eventuali somme spettanti ad altre imprese -a titolo delle predette forme di sub-forniture- secondo il descritto sistema ripartitorio. 9 Gli accessi agli atti sono in particolare avvenuti: per Meis in data 26 marzo 2014 (doc. I.32), in data 27 maggio 2014 (doc. II.83), in data 12 settembre 2014 (doc. II.132), in data 10 novembre 2014 (doc. III.210), in data 9 gennaio 2015 (doc. IV.253), in data 19 marzo 2015 (doc. VI.332), in data 20 marzo 2015 (doc. VI.348) e in data 20 aprile 2015 (doc. VIII.418); per Firema in data 6 giugno 2014 (doc. II.87), in data 5 novembre 2014 (doc. III.205), in data 21 gennaio 2015 (doc. IV.255), in data 1 aprile 2015 (doc. VI.370) e in data 21 aprile 2015 (doc. VIII.420); per Piaggio in data 16 luglio 2014 (doc. II.107) e in data 27 marzo 2015 (doc. VI.367); per Aeg in data 26 settembre 2014 (doc. II.157), in data 5 dicembre 2014 (doc. III.232) e in data 20 marzo 2015 (doc. VI.349); per Soelta in data 23 ottobre 2014 (doc. III.191); per Iee in data 20 marzo 2015 (doc. VI.350) e in data 8 aprile 2015 (doc. VI.372); per Trenitalia in data 18 aprile 2014 (doc. I.49), in data 27 ottobre 2014 (doc. III.195) e in data 20 aprile 2015 (doc. VIII.419). 10 Le audizioni infraprocedimentali sono in particolare avvenute: per Gmg in data 19 settembre 2014 (doc. II.152); per Piaggio in data 30 settembre 2014 (doc. II.159); per Meis in data 3 ottobre 2014 (doc. III.178); per Retam in data 10 ottobre 2014 (doc. III.182); per Motortecnica in data 17 ottobre 2014 (doc. III.184); per El-Pm e Pm in data 20 ottobre 2014 (doc. III.186); per Soelta in data 24 ottobre 2014 (doc. III.192); per Firema in data 6 novembre 2014 (doc. III.206); per Trenitalia in data 3 novembre 2014 (doc. III.203).

20 20 BOLLETTINO N. 21 DEL 15 GIUGNO Le evidenze agli atti danno conto del fatto che nel periodo oggetto di istruttoria i prezzi venivano mantenuti dalle Parti artificiosamente elevati. Di ciò si ha evidenza, in primo luogo, in relazione ad una procedura Trenitalia oggetto di istruttoria (la Gpa n. 5792), con riferimento alla quale si osservano offerte particolarmente competitive rispetto a quelle delle Parti (inferiori del 40% in un lotto e del 75% circa nei restanti due 11 ) presentate da un soggetto -la società Sicme Motori- diverso dalle Parti stesse (doc. IV.275). In secondo luogo, Trenitalia ha fornito i risultati di proprie stime da cui emerge, a partire dal 2012, un calo dei prezzi -peraltro spesso offerti da alcune delle stesse Parti- nell ordine del 25% circa 12 (che diviene 50% circa tenendo conto dell aumento, dal 2012, del prezzo della principale materia prima 13 ) rispetto al costo degli acquisti effettuati nel periodo oggetto di istruttoria dalla medesima stazione appaltante in relazione ai medesimi beni e servizi elettromeccanici. a) Il Tabellone 24. Emblematico al riguardo è un documento cartaceo (Tabellone) rinvenuto presso la sede della società Elca 14 (doc. I.3/2) in quanto consente di ricostruire la logica ripartitoria seguita dalle Parti nella partecipazione alle procedure di gara interessate, nonché le modalità con le quali sono state definite le quote di volta in volta spettanti alle diverse società. Esso è difatti un prospetto schematico di tipo dinamico, ossia che tiene via via conto delle posizioni in sospeso derivanti dal passato (ossia dalle precedenti procedure di acquisto di Trenitalia). La funzione del prospetto è quella di riepilogare le assegnazioni distribuite a ciascuna impresa per ogni appalto Trenitalia, così come il credito/debito complessivo maturato nei confronti delle altre imprese (ossia del tavolo). 25. Più precisamente, il credito/debito derivante dalla prima procedura di gara lì indicata (la Gpn 5149 Roma 12 marzo 2008 ) costituisce il punto di partenza per i suoi aggiornamenti progressivi -derivanti dalle differenze assegnazioni meno quota, cfr. infra- in occasione delle successive procedure di gara, sino all ultima di esse (la Rich. Prev Foligno 30 giugno 2010 ). 26. Nello specifico, per ciascuna procedura di acquisto vengono indicati, nelle diverse colonne del prospetto: i categorici di gara (ossia dei codici numerici); la descrizione del relativo prodotto; le quantità; il prezzo unitario (di aggiudicazione); il corrispondente valore complessivo (quantità*prezzo); seguono più colonne ognuna riferita ad una diversa impresa del cartello. Le imprese indicate nel prospetto sono tutte le Parti 15 : Aeg [Aeg]; DamianoM [Dmotor]; Elca [Elca]; FiremaT [Firema]; Meis [Meis]; Pm [dizione riferita a El-Pm e/o a Pm]; RetamS [Retam]; Gmg [Gmg]; Piaggio [Piaggio]; Motortecnica [Motortecnica]; Soelta [Soelta]. 11 Il computo è effettuato rispetto alla media delle offerte economiche presentate dalle varie ATI costituite dalle Parti. 12 Tale valore numerico è una media semplice della stima riferita alla fornitura di beni (bobine), pari al 24%, e della stima riferita alla prestazione di servizi (riparazione motori), pari al 27% (doc. VIII.404). A sua volta, il predetto 24% è un aggiornamento (reso possibile dal completamento in tempi recenti di una quinta procedura di gara) del valore precedentemente fornito del 16% circa (calcolato considerando invece l insieme delle sole prime quattro gare, doc. IV.275). In generale, tali valori numerici rappresentano un affinamento dell iniziale stima indicativa del 25-30% fornita dalla stessa Trenitalia in sede di audizione infraprocedimentale (doc. III.203). 13 Stima condotta considerando l indicatore congiunturale del prezzo dei semilavorati in rame. 14 I relativi fogli sono stati rinvenuti, secondo la descrizione della Polizia Giudiziaria (di seguito anche Pg), in una cartellina intestata Elca con sopra manoscritto Precedenti Trenitalia Bobine. 15 Qui come altrove ad eccezione ovviamente di Iee, all epoca non esistente.

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