ACCERTAMENTO. Sentenza CTR Lombardia n. 1/08/13 Indagini finanziarie. Sentenza CTR Lombardia n. 26/50/2013 Accertamento integrativo
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1 INFORMATIVA N MARZO Accertamento bancario e indicazione del beneficiario del prelievo Sentenza CTP Teramo n. 66/01/12 Studi di settore e società in perdita per 2 esercizi consecutivi Sentenza CTR Lombardia n. 1/08/13 Indagini finanziarie Sentenza CTR Lombardia n. 26/50/2013 Accertamento integrativo Sentenza CTP Lecce , n. 145/4/13 Carenza di motivazione Sentenza CTP Reggio Emilia , n. 58/3/13 ACCERTAMENTO Nell ambito dell accertamento bancario, l indicazione del nome del beneficiario del prelievo, senza ulteriori specificazioni, è sufficiente ad escludere l equiparazione del prelievo stesso ad un omesso ricavo. Il conseguimento di una perdita, da parte di una società, per 2 esercizi consecutivi, non è motivo sufficiente a supportare l accertamento da studi di settore qualora l Ufficio sospetti l esistenza di comportamenti evasivi senza disporre di elementi concreti di prova. Infatti, il protrarsi della perdita per soli 2 esercizi non può indurre a ritenere l antieconomicità di svolgimento dell attività; è ragionevole sostenere che l imprenditore, se confortato da segnali positivi, anche lievi, di ripresa della stessa, insista nel relativo esercizio, confidando nella cessazione degli elementi congiunturali negativi e nella ripresa economica. Le indagini finanziarie non possono essere utilizzate nei confronti di un contribuente non titolare di partita IVA qualora l Ufficio abbia il sospetto dell esercizio di un ulteriore attività produttiva di redditi diversi ma non sia in grado di fornirne dimostrazione. A pena di illegittimità, l accertamento sostitutivo o integrativo, che può essere emesso entro la scadenza del termine per l accertamento, deve essere basato su elementi nuovi, che devono essere specificatamente indicati nel nuovo atto. È nullo l avviso di accertamento caratterizzato da carenza e indeterminatezza della motivazione, tale da poter causare menomazione del diritto di difesa del contribuente.
2 IF n pagina 2 di 5 Studi di settore e professionisti , n Indagini bancarie su familiari di soci di società di capitali , n Emissione di un secondo avviso di accertamento , n Accertamento induttivo nei confronti di un professionista , n Rettifica valore di compravendita di un terreno Sentenza CTP Reggio Emilia , n. 80/3/13 Studi di settore e contabilità semplificata , n Accertamento da studi di settore , n Iscrizione elenco beneficiari del 5 per il 2013 Circolare Agenzia Entrate , n. 6/E Gli studi di settore sono inapplicabili nei confronti di un professionista che dimostra, nell anno di riferimento, di aver sottratto tempo all esercizio dell attività al fine di dedicarsi a studiare (nel caso di specie, al fine di sostenere alcuni esami universitari). L Ufficio, nella fase di indagini dirette ad accertare l evasione IVA da parte di una società di capitali, per il sospetto di partecipazione della stessa ad operazioni soggettivamente inesistenti, è legittimato a richiedere agli istituti bancari l accesso ai c/c e depositi intestati ai soci, anche non amministratori e, in presenza di una ristretta base societaria, a quelli intestati ai loro familiari. È legittimo il secondo avviso di accertamento emesso dall Ufficio dopo l annullamento in autotutela del primo, a condizione che non sia spirato il termine per l accertamento ovvero la sentenza non sia passata in giudicato. È legittimo l accertamento induttivo, effettuato nei confronti di un professionista, basato sull applicazione del minimo tariffario. Peraltro, l Ufficio può scegliere il metodo di accertamento ritenuto più idoneo e il contribuente, in assenza di peculiarità pregiudizievoli, non può contestare la predetta scelta. L accertamento con adesione da parte dell acquirente di un terreno al quale l Ufficio ha contestato il pagamento di un prezzo più elevato rispetto a quello dichiarato, non comporta, in automatico, l accertamento in capo al venditore. Il fatto che l acquirente abbia ritenuto di accedere all accertamento con adesione non significa che il valore derivante sia quello di mercato, in quanto le valutazioni che l hanno indotto all adesione possono essere le più varie nell ambito di un giudizio di convenienza. Nelle imprese in contabilità semplificata l accertamento da studi di settore è indipendente dall analisi delle scritture contabili. La regolarità delle stesse, infatti, non impedisce l applicabilità dello standard né costituisce una valida prova contraria. Nell ambito dell accertamento da studi di settore, l Ufficio che ha applicato gli standards personalizzati sulla base della specifica situazione del contribuente, soppesando e disattendendo le contestazioni da quest ultimo proposte in sede di contraddittorio, non è tenuto ad alcuna ulteriore incombenza. Grava sul contribuente, che intende contestare l atto in sede giurisdizionale, allegare e fornire ulteriore documentazione quale controprova alle presunzioni desunte dai parametri applicati dall Ufficio. ADEMPIMENTI Sono stati forniti chiarimenti relativamente ai possibili soggetti beneficiari del 5 IRPEF, alle modalità ed ai termini di iscrizione negli appositi elenchi In particolare le domande di iscrizione devono essere presentate dal ed entro il Sul sito Internet dell Agenzia è disponibile il software 5 per mille che consente la compilazione e la predisposizione della domanda di iscrizione.
3 IF n pagina 3 di 5 Agevolazione prima casa e lastrico solare , n Istanza di adesione priva di una specifica proposta Sentenza CTP Aosta n. 6/1/2013 Accertamento con adesione e termine per il ricorso Sentenza CTR Lazio , n , n , n , n Esenzione IRES 2012 e manifestazioni storiche, culturali, ecc. Decreto MEF AGEVOLAZIONI L agevolazione prima casa spetta anche al condominio relativamente al lastrico solare a condizione che lo stesso sia di esclusiva sua proprietà. CONTENZIOSO L istanza di accertamento con adesione non comporta la sospensione del termine (90 giorni) per la presentazione del ricorso qualora non contenga alcuna specifica proposta di definizione, tanto più se il contribuente presenta successivamente una memoria al fine di contestare il contenuto dell accertamento o di richiedere l annullamento integrale dell atto. Il comportamento del contribuente manifesta la volontà di addivenire all annullamento e non alla definizione della pretesa tributaria. L accertamento con adesione non comporta la sospensione del termine per la presentazione del ricorso qualora preceduto da un contraddittorio tra il contribuente e l Ufficio conclusosi con esito negativo. In tal caso, infatti, è evidente che la presentazione dell istanza di adesione ha esclusivamente finalità dilatorie, avendo il contribuente già manifestato, in sede di contraddittorio, di non avere alcun interesse concreto a definire la questione con l Amministrazione finanziaria. DICHIARAZIONI A seguito dell emersione di una serie di criticità in merito alla nuova modalità telematica di ricezione del mod. CUD 2013, l INPS ha recentemente allargato i canali di ricezione della certificazione. Il modello può essere ora richiesto anche (Informativa SEAC , n. 72): tramite un professionista abilitato convenzionato per la trasmissione dei modd. RED; utilizzando la posta elettronica ordinaria. In merito ai professionisti abilitati alla richiesta del mod. CUD 2013, l INPS, integrando quanto riportato nel Messaggio n. 4428, ha affermato che gli stessi sono rappresentati da qualsiasi soggetto abilitato al servizio Entratel (Informativa SEAC , n. 80). Ad ulteriore integrazione di quanto riportato nei Messaggi nn e 4909, l INPS ha affermato che il rilascio del mod. CUD 2013 può essere richiesto anche agli Enti di Patronato, che svolgono tale servizio senza alcun onere a carico del cittadino. ENTI NON COMMERCIALI È stato pubblicato sulla G.U , n. 65 il Decreto che individua le associazioni che, per il 2012, ai sensi dell art. 1, comma 185, Legge n. 296/2006, sono equiparate ai soggetti esenti IRES in quanto operano per la realizzazione o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico o culturale, legate alle tradizioni locali.
4 IF n pagina 4 di 5 Residenza fiscale in Italia , n Rapporto IMU imposte dirette Circolare Agenzia Entrate , n. 5/E Collaboratore familiare e autonoma organizzazione Sentenza CTP Bolzano n. 26/02/2013 Professionista con dipendenti occasionali , n Aliquota IVA cessione oli di origine animale e vegetale Risoluzione Agenzia Entrate , n. 17/E IMPOSTE DIRETTE È soggetto a tassazione in Italia il contribuente residente all estero proprietario in Italia di numerosi immobili. Infatti, l iscrizione all AIRE non è, di per sé, elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, qualora il soggetto abbia nello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Quest ultimo è individuato sulla base di elementi presuntivi, quali, ad esempio, l acquisto di immobili, la gestione di affari in contesti societari, nonché la disponibilità di almeno un abitazione nella quale il soggetto trascorre diversi periodi dell anno. IMU Sono stati forniti chiarimenti sugli effetti dell applicazione dell IMU ai fini reddituali e in particolare relativamente: agli effetti IMU sulla base imponibile IRPEF; ai redditi sostituiti e a quelli non sostituiti; al reddito degli immobili esenti IMU; al reddito degli immobili locati per una parte d anno; al reddito dell abitazione principale in parte locata; alla deduzione per l abitazione principale. I chiarimenti si riflettono sulla determinazione dei redditi 2012 e sulla connessa compilazione del mod. 730 / UNICO 2013 PF (Informativa SEAC , n. 69). IRAP La presenza, per una sola annualità, di un collaboratore familiare, non è sufficiente a configurare, in capo all imprenditore individuale, l autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento ad IRAP. Nel caso di specie, l entità del compenso corrisposto ha fatto presumere che si trattasse di una collaborazione occasionale; peraltro, il valore della produzione nell esercizio successivo, pur in assenza del collaboratore, era significativamente incrementato, rispetto ad una maggiore potenzialità reddituale, e pertanto il contributo del familiare è risultato ininfluente. Un lavoratore autonomo (nel caso di specie, geometra) che si avvale di dipendenti occasionali non è soggetto ad IRAP ed ha diritto al rimborso dell imposta indebitamente versata. IVA Alle cessioni di oli e grassi di origine animale e vegetale destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 kw, è applicabile l aliquota ridotta IVA del 10%, analogamente a quanto previsto per l olio di palma utilizzato come combustibile. Qualora, in via precauzionale, il cedente abbia applicato l aliquota ordinaria (21%), può emettere, entro 1 anno, una nota di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72.
5 IF n pagina 5 di 5 Mancata registrazione operazioni intraue , n Mancanza di osservazioni al progetto di stato passivo Ordinanza Corte Cassazione , n Recupero imposte nei confronti di ex socio , n Successione e impignorabilità del c/c , n Ruling internazionale II edizione Bollettino ruling internazionale Mod. F24 EP e versamento somme per rimborso visite mediche di controllo Risoluzione Agenzia Entrate , n. 18/E La mancata annotazione, sui registri IVA, delle fatture relative ad operazioni intraue rappresenta un inadempimento sostanziale e pertanto non consente all acquirente la detrazione dell IVA. Infatti, a monte della detrazione deve comunque sussistere il pagamento dell imposta dovuta, mentre la mancata registrazione delle fatture comporta l omesso pagamento e, dunque, il mancato riconoscimento del credito Iva. PROCEDURE CONCORSUALI La mancata presentazione, da parte dei creditori, delle osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione. RISCOSSIONE L Ufficio può recuperare l IVA dovuta da una società di persone anche nei confronti dell ex socio che ha ceduto la quota, qualora il trasferimento della stessa non sia ancora stato iscritto nel Registro delle Imprese. La responsabilità del socio, infatti, si estende a tutte le obbligazioni sociali sorte fino al momento di detta iscrizione ovvero al momento, anteriore, in cui i terzi hanno avuto formale conoscenza della cessione. Fintanto che l asse ereditario rimane indiviso l Agente della riscossione non può pignorare la quota del c/c bancario di uno degli eredi, in quanto la stessa, in sede di assegnazione, potrebbe essere attribuita ad un altro erede. VARIE È stato pubblicato sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate il Bollettino del ruling di standard internazionale nel quale sono riportati i dati relativi alle procedure attivate nel triennio , tramite presentazione dell apposita istanza all Ufficio Ruling Internazionale, dalle imprese con attività internazionale al fine di definire preventivamente con l Amministrazione finanziaria la propria posizione fiscale principalmente in materia di transfer pricing, interessi, dividendi e royalties. VERSAMENTI Per il versamento delle somme a titolo di rimborso delle visite mediche di controllo e dei solleciti, da effettuare tramite le causali contributo VMCF e VMCS, il mod. F24 EP va compilato riportando: nel campo codice il codice sede, da reperire dalla fattura emessa dall INPS e formata da 4 caratteri numerici; nel campo estremi identificativi, il codice INPS, da reperire dalla fattura emessa dall INPS e formata da 17 caratteri numerici; nel campo riferimento A, il mese / anno di riferimento oppure 0. Il campo riferimento B non va compilato.
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