LA GIUNTA REGIONALE. Relatore-Presidente LORENZETTI

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1 376 ATTI DELLA REGIONE 2005 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2005, n Linee di indirizzo per l applicazione dell art. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni e integrazioni in materia di foreste. LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture e del direttore alle risorse finanziarie, umane e strumentali; Viste le direttive comunitarie 92/43/CEE «Habitat» e 79/409/CEE «Uccelli»; Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357; Visto il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120; Vista la L.R. 24 marzo 2000, n. 27; Vista la D.G.R. 1 luglio 1998, n. 3621; Viste la D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 2192, la D.G.R. del 4 febbraio 2005, n. 139, la D.G.R. 22 giugno 2005, n. 1028; Vista la D.G.R. 4 febbraio 2005, n. 133; Vista la L.R. 28/2001 e il conseguente regolamento applicativo n. 7/2002; Preso atto, ai sensi dell art. 21 del regolamento interno di questa Giunta: a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l atto non comporta impegno di spesa reso dal dirigente del Servizio competente, ai sensi dell art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno; b) del parere di legittimità espresso dal direttore; Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa; Richiamate le D.G.R. del 29 dicembre 2003, n e del 10 marzo 2004, n. 220; Visto il regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge; delibera: 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2) di adottare, in applicazione del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni e integrazioni, le misure transitorie indicate nell allegato documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di dare mandato ai Servizi proponenti di avviare un percorso di sensibilizzazione e condivisione con i cittadini e le imprese residenti o operanti all interno dei siti Natura 2000 che consenta quanto prima di arrivare all applicazione di tecniche selvicolturali tali da assicurare il mantenimento in uno stato soddisfacente degli habitat e delle specie presenti all interno degli stessi siti, anche mediante l introduzione, già a partire dalla stagione silvana , di tecniche selvicolturali innovative, quali ad esempio quelle richiamate nella D.G.R. n. 139 del 4 febbraio 2005 e sperimentate nell ambito del Progetto Life-ambiente denominato Summacop, quale preludio all entrata in vigore dei redigendi piani di gestione dei siti Natura 2000; 4) di disporre che il presente atto, comprensivo di allegati, venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. DOCUMENTO ISTRUTTORIO Relatore-Presidente LORENZETTI Oggetto: Linee di indirizzo per l applicazione dell art. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni e integrazioni in materia di foreste. Premesso che: l art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 «regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», prevede ai commi 1 e 2 che «nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione», e che «i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti»; l art. 6 del citato DPR prevede altresì al comma 3 che «i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi»; come previsto dall art. 7 comma 1 del DPR 120/03, gli obblighi derivanti dall art. 6, comma 2 e 3 del medesimo D.P.R. si applicano anche alle zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall art. 1, comma 5, della legge n. 157 dell 11 febbraio 1992; l art. 13, 4 c., della L.R. 24 marzo 2000, n. 27 assoggetta i siti di interesse naturalistico alla disciplina del D.P.R. 357/97;

2 377 con D.G.R. del 1 luglio 1998, n è stato definito il procedimento amministrativo relativo al D.P.R. 357/97, art. 5, concernente la valutazione di incidenza; con DGR n del 29 dicembre 2004 sono state assegnate le risorse per la redazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000, con DGR n. 139 del 4 febbraio 2005 sono atate approvate le linee di indirizzo regionali per la predisposizione dei piani di gestione dei siti Natura 2000, con D.G.R. n del 22 giugno 2005 è stato approvato il piano attuativo relativo all avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per l attuazione della componente del programma regionale, approvato con DGR n. 275 del 19 marzo 2004, denominata progetti tematici, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 4 novembre cod. C3 - Obiettivo Misura 3.2 «Valorizzazione delle risorse naturali e culturali»; con la L.R. n. 28/2001 ed il conseguente regolamento applicativo n. 7/2002 sono state approvate le norme che regolano l attività silvana in ambito regionale dando attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 227/2001 per quanto concerne l applicazione dei principi e criteri di gestione forestale sostenibile; con DGR n. 133 del 4 febbraio 2005 e con la determinazione dirigenziale n del 16 febbraio 2005 è stata dato avvio all applicazione delle Misure forestali contenute nel piano di sviluppo rurale per l Umbria ; Considerato che: in attesa dell approvazione dei suddetti piani di gestione dei siti Natura 2000 è opportuno adottare norme transitorie che consentano di contemperare l esigenze di conservazione in uno stato soddisfacente degli habitat e delle specie presenti all interno degli stessi siti con le tradizionali attività silvane legate all utilizzazione del bosco e con la realizzazione degli interventi forestali cofinanziati con il piano di sviluppo rurale ; al fine di garantire l integrazione dei siti si ritiene urgente e necessario avviare un percorso di sensibilizzazione e condivisione con i cittadini e le imprese residenti o operanti all interno dei siti Natura 2000 che consenta quanto prima di arrivare all applicazione di tecniche selvicolturali in grado di assicurare il mantenimento in uno stato soddisfacente degli habitat e delle specie presenti all interno degli stessi siti, anche mediante l introduzione, già a partire dalla stagione silvana , di tecniche selvicolturali innovative, quali ad esempio quelle richiamate nella D.G.R. n. 139 del 4 febbraio 2005 e sperimentate nell ambito del Progetto Life-ambiente denominato Summacop, quale preludio all entrata in vigore dei redigendi piani di gestione dei siti Natura 2000; la regolamentazione forestale contenuta nel R.R. n. 7/2002 è scaturita alla fine di un attività di consultazione e concertazione con la parti economiche e sociali con lo scopo di contemperare le esigenze economiche con quelle di salvaguardia degli ecosistemi forestali, ma che in relazione al momento in cui sono state elaborate (i lavori sono stati avviati nel 1993), non potevano tener conto delle specificità ed esigenze emerse in attuazione della direttiva 92/43/CEE «Habitat» recepita con DPR n. 357/1997, successivamente modificato con DPR n. 120/ 2003; Ritenuto necessario, per l economicità e l efficacia dell azione amministrativa e al fine dello snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa vigente, valutare esclusivamente gli interventi che operino incidenze significative sugli habitat e le specie di interesse comunitario; Visto il documento allegato al presente atto che, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità locali, individua in via transitoria gli interventi selvicolturali connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti tutelati ai sensi delle norme comunitarie di cui alla direttiva 92/43/CEE e le misure selvicolturali opportune per evitare il degrado degli habitat naturali forestali e degli habitat di specie legate agli habitat forestali, nonché la perturbazione delle specie per cui gli stessi siti sono stati designati; si propone alla Giunta regionale: Omissis (Vedasi dispositivo deliberazione) Allegato MISURE TRANSITORIE IN APPLICAZIONE DEL DPR 357/1997 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN MATERIA FORESTALE Art. 1. (Finalità) 1. Il presente allegato, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e di rispetto delle normative in materia di conservazione della biodiversità, nonché delle particolarità locali, individua in via transitoria: a) gli interventi selvicolturali connessi e necessari al delle specie e degli habitat presenti nei siti tutelati ai sensi delle norme comunitarie di cui alla direttiva 92/43 CEE (siti Natura 2000); b) i siti Natura 2000 in cui tutti gli interventi selvicolturali diversi da quelli indicati alla lettera a) devono essere sottoposti a valutazione di incidenza e gli habitat forestali segnalati nei siti dell Umbria; c) le misure selvicolturali opportune per evitare il degrado degli habitat forestali e degli habitat di specie legate agli habitat forestali, nonché la perturbazione delle specie per cui gli stessi siti sono stati designati; d) altri interventi legati all attività forestale che non modificano lo stato dei luoghi; e) indirizzi per l attività di vigilanza. Art. 2. (Interventi selvicolturali connessi e necessari al delle specie e degli habitat presenti nei siti) 1. Fermo restando quando stabilito all art. 3, comma 2, sono interventi selvicolturali connessi e necessari al delle specie e degli habitat presenti nei siti e quindi realizzabili senza valutazione di incidenza: a) gli interventi di tutela fitopatologia ed il ripristino dei boschi danneggiati o distrutti ai sensi degli articoli 18 e 19 del R.R. n. 7/2002; b) gli sfolli e i diradamenti di cui agli artt. 28 e 42 del R.R. n. 7/2002 su superfici accorpate inferiori a 20 ettari; c) i tagli di avviamento all alto fusto di cui all articolo 37 del R.R. n. 7/2002 su superfici accorpate inferiori a 20 ettari; d) i tagli a buche di cui all articolo 44 del R.R. n. 7/2002; e) le operazioni colturali eseguite negli impianti di

3 378 arboricoltura da legno, negli imboschimenti e nei rimboschimenti di cui al Titolo VI del R.R. n. 7/2002; f) i progetti di ricerca di cui all art. 89 del R.R. n. 7/2002; g) la potatura e la spalcatura di cui all articolo 12 del R.R. n. 7/2002 nei popolamenti a prevalenza di conifere; h) le ripuliture di cui all articolo 16 del R.R. n. 7/2002; i) il trattamento dei boschi governati a ceduo con rilascio delle matricine per gruppi ai sensi dell articolo 30, comma 2, del R.R. n. 7/2002, con esclusione dei seguenti tipi di habitat: boschi a prevalenza di faggio (faggete degli Appennini con Taxus ed Ilex); boschi di farnetto (boschi di Quercus frainetto) presenti nei siti: IT boschi sereni - Torricella; IT boschi a Farnetto di Collestrada; IT boschi di Farnetta; boschi a prevalenza di querce caducifoglie (vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur) presenti nei siti: IT boschi del bacino di Gubbio; IT boschi di Ferretto e Pozzuolo; IT boschi e brughiere di Panicarola; IT boschi e brughiere di podere Pianello e Farneto; boschi con presenza di alloro (boscaglia di Laurus nobilis) eseguiti nei siti: IT ansa degli Ornari; IT poggio Pantano; IT valle Pasquarella; formazioni riparie (foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior e Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba); j) il trattamento delle fustaie disetanee ed irregolari di cui agli articoli 47, 48 e 50 del R.R. n. 7/2002; k) gli interventi nei castagneti da frutto di cui all articolo 51 del R.R. n. 7/2002; l) gli interventi nei boschi di castagno (foreste di Castanea sativa) governati a ceduo secondo la disciplina di cui al titolo II del R.R. n. 7/2002; m) gli interventi selvicolturali nei boschi non appartenenti agli habitat forestali indicati all art. 3, comma 3, secondo la disciplina di cui al titolo II del R.R. n. 7/2002. Art. 3. (Siti Natura 2000 ad elevato valore naturalistico ed habitat forestali) 1. I siti Natura 2000 comprendenti habitat forestali ad elevato valore naturalistico sono i seguenti: a) gola del Corno di Catria - IT ; b) valle del rio Freddo (monte Cucco) - IT ; c) monte Cucco (sommità) - IT ; d) boschi di Ferretto e Pozzuolo - IT ; e) boschi e brughiere di Panicarola - IT ; f) fosso dell eremo delle Carceri - IT ; g) poggio Pantano - IT ; h) castagneti di Morro - IT ; i) bosco dell Elmo - IT Nei siti indicati al comma 1 sono consentiti senza procedura di valutazione di incidenza esclusivamente gli interventi selvicolturali indicati alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 dell art. 2 e le utilizzazioni boschive per uso civico eseguite nel rispetto dei limiti stabiliti dall art. 27 del R.R. n. 7/ Nei siti Natura 2000 dell Umbria sono stati segnalati i seguenti habitat forestali: a) boscaglia fitta di Laurus nobilis ; b) vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur ; c) foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 91E0, (habitat prioritario); d) boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus 91G0, (habitat prioritario); e) boschi pannonici di Quercus pubescens - 91H0, (habitat prioritario); f) foreste a galleria di Salix alba e Populus alba - 92A0; g) faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex , (habitat prioritario); h) foreste di Castanea sativa ; i) boschi di Quercus frainetto ; j) foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia ; k) pinete mediterranee di pini mesogeni endemici Art. 4. (Misure selvicolturali transitorie) 1. Il presente articolo, ai sensi dell articolo 4, comma 1, del DPR 357/1997, individua le misure selvicolturali opportune per evitare, nei siti Natura 2000 diversi da quelli specificati all art. 3, comma 1, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. 2. Sono esentati dalla valutazione di incidenza, in quanto attività tradizionali legate allo storico rapporto uomo/ bosco instauratosi nel corso dei secoli: a) i tagli di uso civico eseguiti nel rispetto dei limiti stabiliti dall art. 27 del R.R. n. 7/2002; b) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui fino ad un ettaro di superficie accorpata. 3. Fermo restando quanto indicato al comma 2, sono inoltre eseguibili senza valutazione di incidenza i tagli di utilizzazione dei boschi cedui, eseguiti nel rispetto del Titolo II del R.R. n. 7/2002, quando non interessano i seguenti habitat: - boschi a prevalenza di leccio (foreste di Quercus ilex) presenti nei siti: IT valle delle Prigioni (monte Cucco) (Nat- 2000) IT le Gorghe; IT monti Maggio - Nero (sommità); IT lago Trasimeno (Nat-2000); IT monte Malbe (Nat-2000); IT sasso di Pale; IT lecceta di Sassovivo (Foligno) (Nat-2000); IT valle di Pettino (Campello sul Clitunno); IT gola del Corno - Stretta di Biselli; IT Monteluco di Spoleto; IT media val Casana (Monti Coscerno - Civitella); IT lago Trasimeno (ZPS); IT gola del Forello; IT valle Pasquarella (Baschi);

4 379 IT cascata delle Marmore (Nat-2000); IT lago di Piediluco e Monte Caperno; IT gole di Narni - Stifone; boschi a prevalenza di roverella posti sui versanti esposti a meridione (boschi pannonici di Quercus pubescens) presenti nei siti: IT fosso della Vallaccia - Monte Pormaiore; IT sasso di Pale; IT gola del Corno - Stretta di Biselli; boschi a copertura prevalente di pino d Aleppo (pinete mediterranee di pini mesogeni endemici), quando classificabili ai fini del R.R. n. 7/2002 come boschi governati a ceduo, presenti nei seguenti siti: IT valle di Pettino (Campello sul Clitunno); IT colline Premartane (Bettona - Gualdo Cattaneo); IT monte Solenne; IT valle del Torrente Serra; IT gole di Narni - Stifone; IT monti S. Pancrazio - Oriolo; IT bassa Valnerina: monte Fionchi - cascata delle Marmore (ZPS); boschi a prevalenza di faggio (faggete degli appennini con Taxus ed Ilex) presenti nei seguenti siti: IT valle delle Prigioni; IT monti Maggio - Nero (sommità); IT col Falcone (Colfiorito) IT selva di Cupigliolo; IT boschi dell alta valle del Nestore; IT monti Serano - Brunette (sommità); IT fosso di Camposolo; IT monte Alago (Nocera Umbra); IT monte la Pelosa - colle Fergiara (Valnerina). 4. Fermo restando quanto indicato ai commi 2 e 3, sono sottoposti a valutazione di incidenza i seguenti interventi: a) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti ed impianti di arboricoltura da legno; b) i tagli successivi di cui all art. 43 del R.R. n. 7/ 2002; c) i tagli di utilizzazione delle formazioni riparie (foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior) eseguiti nei siti: IT fiume Vigi; IT Valnerina; IT fiume Tevere tra Montemolino e Pontecuti; IT gola del Corno e Stretta di Biselli; IT lago di Alviano; IT cascate delle Marmore; IT valle del Tevere: laghi di Corbara - Alviano; IT bassa Valnerina: monte Fionchi - cascata delle Marmore; d) i progetti speciali di cui all art. 88 del R.R. n. 7/2002; e) gli sfolli e i diradamenti di cui agli artt. 28 e 42 del R.R. n. 7/2002 su superfici accorpate superiori a 20 ettari; f) i tagli di avviamento all alto fusto di cui all articolo 37 del R.R. n. 7/2002 su superfici accorpate superiori a 20 ettari. Art. 5. (Altri interventi che non modificano lo stato dei luoghi) 1. Nei siti della rete Natura 2000 sono consentiti senza valutazione di incidenza i seguenti interventi che non modificano lo stato dei luoghi: a) la manutenzione ordinaria di strade e piste principali esistenti ai sensi dell art. 77 del R.R. n. 7/2002, quando non comportano la costruzione di opere di presidio realizzate in muratura o calcestruzzo e mutamento dello stato originario del piano rotabile; b) le operazioni di piccola entità di cui all art. 64, comma 2 del R.R. n. 7/2002; c) le operazioni previste dai piani colturali degli impianti di arboricoltura da legno ai sensi dell articolo 71, comma 5 del R.R. n. 7/2002; d) le operazioni di manutenzione degli invasi collinari o laghetti che non alterano dimensioni e caratteristiche previste nel progetto autorizzato; e) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piste forestale quando finanziate in attuazione delle Misure (t) e (i) del Piano di sviluppo rurale per l Umbria , con esclusione del cambiamento del fondo ai sensi dell art. 78, comma 2, del R.R. n. 7/2002; f) la realizzazione ed organizzazione di strutture ed infrastrutture necessarie per migliorare ed incrementare la fruizione turistico-ricreativa delle foreste in attuazione delle Misure (t) e (i) del Piano di sviluppo rurale per l Umbria , con esclusione della realizzazione ex-novo di percorsi, sentieri e piste forestali; g) gli interventi di miglioramento dei terreni montani e svantaggiati in attuazione della Misura (t) del Piano di sviluppo rurale per l Umbria I proponenti interventi indicati alle lettere e), f) e g) del comma 1 inseriscono nella documentazione progettuale apposita relazione di analisi dell incidenza dell intervento. Art. 6. (Indicazioni per la realizzazione degli interventi) 1. Nella realizzazione degli interventi selvicolturali indicati agli articoli precedenti, in attesa dell entrata in vigore dei piani di gestione dei siti Natura 2000 o della modifica del R.R. n. 7/2002, gli enti competenti per territorio e gli organi di vigilanza sensibilizzano gli operatori al rispetto dei seguenti indirizzi: a) mantenere e conservare all interno dei boschi gli ecosistemi umidi ed acquatici di qualsiasi estensione e le fasce ripariali, per almeno 5 metri su ogni lato, lungo fossi e corsi d acqua temporanei, stagionali e perenni costituite da pioppi, salici, ontani ed altre specie igrofile; b) rilasciare in piedi gli alberi che presentano cavità disponibili per la nidificazione di Piciformes e Strigiformes, nonché strutture nidificatorie di Accipitriformes; c) rilasciare tre alberi per ettaro ai sensi dell articolo 10 del R.R. n. 7/2002, anche per superfici di taglio inferiori ad un ettaro; d) evitare l esecuzione di qualsiasi tipo di intervento durante il periodo riproduttivo della fauna selvatica; e) l esbosco dei prodotti legnosi derivanti dalle utilizzazioni dei boschi governati a ceduo deve avvenire entro i successivi quindici giorni dalla data di chiusura della stagione di taglio di cui all articolo 24, commi 1 e 2.

5 380 Art. 7. (Indirizzi per l attività di vigilanza) 1. Per la mancata esecuzione, nei casi richiesti, della procedura di valutazione di incidenza, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuto completamento della stessa procedura. allegato a questo atto quale sua parte integrante e sostanziale; 4) di impegnare conseguentemente la spesa di ,00 al competente cap. 990, U.P.B , del bilancio di previsione per l esercizio 2005, che presenta la necessaria disponibilità; 5) di ordinare la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell art. 13 della L.R. 6 agosto 2004, n. 17, nel Bollettino Ufficiale della Regione. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2005, n L.R. 17/2004. Programma annuale per lo spettacolo Il Relatore Rometti La Presidente LORENZETTI LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro; Vista la D.G.R. n. 345 del 26 marzo 2003; Vista la L.R. n. 13 del 16 febbraio 2000; Vista la L.R. n. 6 del 16 febbraio 2005 Vista la L.R. n. 7 del 16 febbraio 2005; Vista la D.G.R n. 485 del 16 marzo 2005; Preso atto, ai sensi dell art. 21 del regolamento interno di questa Giunta: a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente di Servizio competente; b) del visto di regolarità contabile espresso dal Servizio ragioneria; c) del parere di legittimità espresso dal direttore; Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa; Visto il regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi, espressi nei modi di legge, delibera: 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2) di prendere atto e fare proprie le valutazioni effettuate ai sensi dell art. 4, comma 3, del regolamento regionale n. 4/2005 dal Comitato scientifico - istituito con D.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1724, e nominato con D.P.G.R. 11 novembre 2005, n sui progetti proposti a contributo regionale ai sensi della L.R. 6 agosto 2004, n. 17, per il Programma annuale per lo spettacolo 2005, come risulta dal verbale di valutazione del Comitato stesso, allegato a questo atto quale sua parte integrante e sostanziale; 3) di approvare ai sensi dell art. 7 della L.R. 6 agosto 2004, n. 17, il Programma annuale per lo spettacolo 2005 e la ripartizione dei contributi ivi compresa, DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: L.R. n. 17/04. Programma annuale per lo spettacolo La legge regionale 6 agosto 2004, n. 17, «Norme in materia di spettacolo», prevede all art. 7 che la Giunta regionale approvi il Programma annuale per lo spettacolo in attuazione del Piano triennale, avendo cura di salvaguardare la qualità e l equilibrio territoriale. Il piano regionale per lo spettacolo è stato approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. 25 ottobre 2005, n. 17 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 16 novembre 2005). Le modalità e le procedure utili alla concessione di contributi ai sensi della L.R. n. 17/04 sono state normate con il regolamento regionale 8 agosto 2005, n. 4, «Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 agosto 2004, n Norme in materia di spettacolo», al cui art. 14, tra l altro, si prevedeva che per il 2005 spettasse al dirigente del Servizio attività culturali, dello spettacolo ed attività sportive della Giunta regionale fissare, con propria determinazione, il termine per la presentazione delle domande di contributo. Il termine suddetto è stato fissato al 15 ottobre 2005 con determinazione dirigenziale n del 10 agosto 2005 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 31 agosto 2005). Il Comitato scientifico di cui all art. 9 della L.R. 17/04 è stato istituito con D.G.R. 18 ottobre 2005, n. 1724, e nominato con D.P.G.R. 11 novembre 2005, n Conformemente alle previsioni dell atto istitutivo, ha svolto i suoi compiti - pur nelle ristrettezze di tempi imposte da questo primo anno di applicazione della L.R. 17/04 - e formulato le sue proposte alla Giunta regionale, come da verbale di valutazione allegato a questo atto. Le LL.RR. 16 febbraio 2005, n. 6 e n. 7, di approvazione del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2005, e la conseguente D.G.R. n. 485 del 16 marzo 2005, prevedono al competente cap. 990, U.P.B , uno stanziamento di ,00. Tutto ciò premesso, si propone alla valutazione della Giunta regionale: Omissis (Vedasi dispositivo deliberazione)

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