RUBRICA DELLE NOVITA NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE

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1 ANNO 01 NUMERO 04 Dal 29 gennaio al 4 febbraio 2015 COMUNE DI SABAUDIA PROVINCIA DI LATINA RUBRICA DELLE NOVITA NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE 1

2 Il Segretario Generale Dott. Francesco Zeoli Il Responsabile di Progetto Dr.ssa Paola Martullo INDICE I testi cui si riferiscono gli aggiornamenti sono in questo indice riportati sinteticamente per oggetto In Aggiornamenti normativi : 1. DPCM 9gennaio Riparto dei rappresentanti di Regioni ed enti locali per la costituzione del Comitato delle Regioni in sede di U.E.- pagg.4/5 2. DMEF 23 gennaio 2015 Pagamenti IVA da parte delle pp.aa.- pagg. 6/7 In Aggiornamenti amministrativi di settore pagg. 8/15 Organi politico amministrativi- Tutti i settori 1.Parlamento nazionale -Avviso elezione Presidente della Repubblica e giuramento Ragioneria 2.Ministero Interno Prospetti ex d.l. n. 66/2014 concorso alla riduzione spesa pubblica Appalti Tutti i settori 3.ANAC- Determina 8 gennaio 2015 criteri interpretativi di partecipazione a gara inserimento in G.U. testo 4.ANAC Min Interno- Linee guida 2 controlli delle Prefetture sulle imprese Tutti i settori- servizio Informatica- Ragioneria.5- AGID Assistenza per fatture elettroniche comunicato Appalti- Tutti i settori-organi politico amministrativi 6.ANCI Lazio- Schemi tipo convenzioni per gestioni associate appalti Personale RSU 7.ARAN- Avviso rilevazioni deleghe sindacali Area tecnica Patrimonio 8. CDP- Avviso attivazione portale patrimonio pubblico italiano on line Area tecnica- Patrimonio ufficio legale-organi politico amministrativi 9. DPRLazio Questioni usi civici Turismo SUAP 10 DPR Lazio soppressione APT Latina 2

3 Organi politico-ammin-personale 11.Dip to F.P. circolare 1/2015 gestione personale ex Legge Del Rio Edilizia-Pubblica istruzione 12 PCM programma finanziamenti edilizia scolastica- Comunicato Tutti i Settori interessati 13- Corso Regione Lazio organizzazione giornate di studio legge n. 56/2014 (legge Del Rio) Aggiornamenti giurisprudenziali pagg. 16/22 Pareri e orientamenti pagg.23/24 Altri aggiornamenti pagg.25/28 L argomento Il dissesto guidato pagg. 29/35 3

4 AGGIORNAMENTI NORMATIVI 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio Nuova ripartizione tra le collettivita' regionali e locali del numero dei componenti italiani del Comitato delle regioni, di cui all'articolo 263 del Trattato CE. Annullamento e sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre GU n.26 del Un breve riepilogo. Con l art. 263 del Trattato di Roma (25 marzo 1957), istitutivo della Comunità europea, è stata prevista la costituzione, tra i vari organismi interni operanti, del Comitato delle Regioni,a carattere consultivo e composto da rappresentanti di collettività locali e regionali. Lo Stato italiano, per quanto concerne la rappresentatività italiana nella C.E..,anche attraverso gli enti territoriali, ha il compito di proporre al Consiglio UE,24 membri titolari e 24 membri supplenti, quali rappresentanti delle collettività regionali, provinciali e comunali. Con l art. 307 Trattato sul Funzionamento della Unione Europea (TFUE ) è stato stabilito che il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultino il Comitato delle Regioni nei casi previsti dai Trattati ( con particolare riferimento al Trattato di Maastricht ) e in tutto gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, specie nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera. Se lo reputino necessario, il Parlamento Europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato delle Regioni, per l acquisizione da esso di parere, un termine che non può essere inferiore a 1 mese decorrente dalla data della comunicazione trasmessa al Presidente del Comitato. Se il termine per la resa del parere scada senza che esso sia stato emanato, il procedimento prosegue egualmente Inoltre, il Comitato delle Regioni può: - formulare parere quando sono in causa interessi regionali specifici ; - formulare parere di propria iniziativa se lo ritenga utile. Il parere è trasmesso al Parlamento Europeo, al Consiglio e alla Commissione con il resoconto delle deliberazioni. Il comitato funziona con un presidente, nominato tra i membri e un ufficio di presidenza. Con l art. 27 della legge n. 234/2012sono state normate le modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle Regioni. Il procedimento prevede : - la proposta da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri al Consiglio dell U.E. di membri titolari e supplenti del Comitato delle Regioni spettanti all Italia, sulla base all art. 305 TFUE che stabilisce il numero complessivo dei componenti per tutti gli stati membro - la designazione da parte della conferenza delle Regioni e province autonome per la rappresentanza delle Regioni ; da parte della conferenza dei presidenti dei consigli regionali e delle province autonome per la rappresentanza delle assemblee legislative regionali; da parte dell UPI per la rappresentanza delle province e infine dell ANCI per la rappresentanza dei Comuni Per le designazioni è stata sancita l intesa in sede di conferenza unificata in data 18 dicembre 2014.In questa sede a seguito di trasmissione a Regioni e province autonome dello schema provvisorio del DPCM, è stato concordato anche la questione problematica sul numero dei rappresentanti da designare quali membri del Comitato Pertanto, ai sensi dell art. 1 del DPCM in rubrica sono stati individuati i membri del Comitato delle Regioni da ripartire tra le autonomie regionali e locali, nelle proporzioni numeriche che seguono 4

5 Membri effettivi a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano 14, di cui: rappresentanti delle assemblee legislative n.4; b) province n.3; c) comuni n.7 Membri supplenti : a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano 10, di cui: rappresentanti delle assemblee legislative n. 4; b) province n.3; c) comuni n. 11. Possono essere designati quali membri titolari o supplenti del Comitato delle regioni i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i rappresentanti delle assemblee regionali, i Presidenti delle province, i sindaci e componenti dei rispettivi consigli o giunte 5

6 2.DECRETO MINISTRO ECONOMIA E FINANZE 23 GENNAIO 2015 Modalita' e termini per il versamento dell IVA da parte delle pubbliche amministrazioni- Split Payment -in GU n.27 del Il decreto è attuativo dell art. 17 ter DPR n. 633/1972 In sintesi sono stabilite : Art. 2 Nuove modalità di emissione delle fatture da parte dei cedenti di beni e servizi alle pp.aa nelle modalità stabilite dall art. 21 DPR n. 633/72 con annotazione scissione fatture.la scissione fatture realizza il cosiddetto sistema dello Split payment, per cui spetta al fornitore di beni l obbligo di pagare l IVA, mentre spetta all amministrazione cessionaria effettuare il versamento all erario. Ciò realizza una scissione tra pagamento ( onere del fornitore ) e cessionario ( che deve effettuare il versamento dell imposta) I fornitori devono registrare la fattura secondo gli ordinari termini indicati dagli articoli 23 e 24, D.P.R. n. 633/1972 e non devono computare come IVA a debito l imposta indicata nella fattura, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica Art. 3 Esigibilità dell imposta : è esigibile sia al momento del pagamento del corrispettivo da parte dell amministrazione sia, se la p.a. opti per tale sistema, al momento del ricevimento della fattura Art. 4 Termini e Modalità di versamento dell IVA da parte della p.a. Il versamento è effettuabile : -entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilita' di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.le modalità sono indicate al co. 1 lett. a) b) c) -con un distinto versamento dell IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; -in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile in tale giorno Art. 5 PP.AA soggetti passivi IVA per acquisti di beni e servizi nell ambito di attività commerciali Le pp.aa in tal caso devono versare l IVA facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l esigibilità della imposta, previa registrazione della fattura nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. Art. 6 Attivita' di monitoraggio e controllo E svolta dall Agenzia delle Entrate con l acquisizione e l elaborazione delle informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e relativi decreti attuativi. Le pubbliche amministrazioni, nell ambito dello svolgimento dell attività di controllo, mettono a disposizione dell'amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'iva dovuta e quello dell'iva versata per ciascun mese di riferimento. I revisori contabili interni delle pp.aa e di controllo vigilano, in particolare, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni. 6

7 Art. 7 Rinvio per riconferma di applicazione delle disposizioni in materia di IVA restano in vigenza e applicabili le disposizioni generali in materia di IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni per le quali queste ultime sono debitori d'imposta. Art. 8 Contributi rimborsabili con priorità In attuazione di quanto stabilito all art. 1, co 630, legge n. 190/2014, il decreto include i soggetti passivi che effettuano le operazioni soggette a split payment fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell IVA sono eseguiti in via prioritaria (art. 38-bis, comma 10, D.P.R. n. 633/1972. I rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell ammontare complessivo dell imposta applicata alle operazioni soggette a split, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA. Art. 9 Efficacia Le disposizioni del decreto in rubrica si applicano alle operazioni per le quali e' stata emessa fattura a partire dal 1 gennaio Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni nell'art. 1 devono accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile

8 AGGIORNAMENTI AMMINISTRATIVI DI SETTORE ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI- TUTTI I SETTORI 1 PARLAMENTO NAZIONALE AVVISO ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA- in G.U. n.25 del Il Parlamento in seduta comune dei suoi membri, con la partecipazione dei delegati regionali, ha eletto - il 31 gennaio Presidente della Repubblica Sergio Mattarella CAMERA DEI DEPUTATI.La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, martedi' 3 febbraio 2015, alle ore 10, per il Giuramento e messaggio del Presidente della Repubblica RAGIONERIA 2.MINISTERO INTERNO COMUNICATO 2 FEBBRAIO 2015 prospetti ex d.l. n. 66/2014 per concorso alla riduzione della spesa pubblica I comuni non devono produrre al Ministero dell Interno la certificazione attestante il tempo medio dei pagamenti ed il valore degli acquisti di beni e servizi, prevista dell articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 APPALTI- TUTTI I SETTORI 3.A.N.A.C. DETERMINA 8 gennaio Criteri interpretativi art. 38 bis co. 2 bis e art. 46 co. 1 ter d.lgs. n. 163/2006 codice degli appalti E stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale LA determina gia pubblicata sul sito dell Autorità il 23 gennaio 2015 ( Rass. 3/2015) 4. Sul sito ANAC sono state pubblicate il 29 gennaio 2015 le Linee guida n.2 per l applicazione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia TUTTI I SETTORI RESPONSABILE SERVIZIO INFORMATICO-RAGIONERIA 5 AGENZIA ITALIA DIGITALE Assistenza fatturazione elettronica sito AGID Comunicato Dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutte le PA, inclusi gli Enti Locali. Si ricorda che sono attivi i servizi di assistenza telefonica per i fornitori e le PA con numero verde: (assistenza Sistema di Interscambio - SDI) (assistenza Indice delle pubbliche amministrazioni - IPA) (assistenza Mercato elettronico della PA - MePA) Altre informazioni sul sito AGID 8

9 APPALTI TUTTI I SETTORI- ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI 6. A.N.C.I. LAZIO -SCHEMI TIPO DI CONVENZIONE PER L ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI E LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE La documentazione reperibile sul sito ANCI Lazio è attuativa delle disposizioni contenute nell art. 33 co. 3 bis d.lgs. n. 163/2006 Normativa di riferimento In base all art. 33 co. 3 bis d.lgs. n. 163/2006 : I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi a)nell'ambito delle unioni dei comuni di cui ex art. 32 TUEL, se esistenti oppure b)costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province oppure c)ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione, l obbligo di cui sopra decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione Applicazione temporale della norma ex art. 33 co. 3 bis d.lgs. n. 163 La norma si applica per le gare : bandite dal 1 gennaio 2015 per servizi e forniture ; bandite dal 1 luglio 2015 per i lavori; I comuni con popolazione superiore a abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a euro. Le linee guida pongono in rilievo la possibilità di utilizzare lo strumento delle convenzioni per la gestione associata degli appalti, precisando che l espressione accordo consortile (lett b) è intesa in senso atecnico intendendosi con essa proprio le convenzioni definibili in base all art. 30TUEL, come strumento alternativo all unione dei comuni, da cui non deriva un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti. Non si dà cioè vita ad un consorzio vero e proprio ex art. 31 TUEL,che dovrebbe istituire successivamente alla sua costituzione una autonoma centrale di committenza. Pertanto per i Comuni non capoluogo è prevista la possibilità di definire il modello organizzativo per l acquisizione di lavori, servizi e beni in forma congiunta o aggregata mediante una convenzione per la gestione associata della funzione di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, tenendo peraltro conto che il comma 4 dell art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, oppure la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. Si fa rilevare che alla convenzione possano aderire: a) le Province, a fronte anche della possibilità, per i Comuni associati, di avvalersi degli uffici delle stesse, come esplicitamente previsto nello stesso art. 33, co 3-bis d.lgs. n. 163/2006; b) altre amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dell obiettivo di maggiore razionalizzazione possibile dei processi di acquisto. 9

10 In alternativa, i Comuni non capoluogo di provincia, possono operare autonomamente, a prescindere dalle soglie per acquisire beni e servizi mediante strumenti elettronici messi a disposizione da Consip spa o da altri soggetti aggregatori ( centrali di committenza regionali) Per gli affidamenti al di sotto dei 40 mila i Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti,non sono obbligati a ricorrere alle acquisizioni in forma aggregata e agire autonomamente, mentre l obbligo è previsto per i Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti Scelta organizzativa della modalità di gestione associata La scelta della soluzione organizzativa più idonea per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture di beni è rimessa alla piena autonomia degli enti locali aderenti. In tal senso le convenzioni devono comunque definire: a) il modello prescelto; b) i ruoli e le responsabilità rispetto alla struttura organizzativa deputata a gestire l acquisizione in forma associata; c) i processi e le interazioni tra i singoli Comuni (e altri enti) associati e la struttura organizzativa deputata alla gestione (operativa) delle acquisizioni in forma aggregata Si sottolinea la particolare attenzione che deve essere posta al ruolo del Responsabile del procedimento ed al suo intervento nelle varie fasi. Spetta inoltre agli enti, sempre in base alla loro autonomia, definire le modalità di utilizzo delle risorse umane nell ambito della struttura organizzativa operante come Centrale (unica) di committenza Per consentire ai Comuni di risolvere eventuali criticità,anche con riferimento ai contenuti dello schema di convenzione elaborato dall ANCI, ANCI ed IFEL hanno istituito un gruppo di lavoro per rispondere ai quesiti che verranno eventualmente posti. I quesiti devono essere inviati a: olivieri@anci.it e le risposte ai quesiti sono pubblicate periodicamente sul sito ANCI Ufficio unico e Comune capofila Con l approvazione della Convenzione, il Comune istituisce un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per la gestione in forma associata e viene nominato il Comune capofila per la gestione delle procedure. Il Comune capofila opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, fermo restando che ciascun Comune associato può svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture L Ufficio Comune / la struttura organizzativa individuato/a dall ente capofila come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell ambito dell organigramma del Comune capofila Durata della convenzione La convenzione ( secondo lo schema tipo elaborato)per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni / cinque (5) anni dalla sua stipulazione Funzioni svolte dal Comune capofila Sono elencate negli artt. 4 e 5 dello Schema Affidamenti appalti a cooperative - art. 11 L Ufficio comune o l ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l affidamento di servizi o forniture 10

11 di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in applicazione di quanto stabilito dall art. 5 della legge n. 381/1991 Per coop. di tipo B si intendono le coop. che comportano lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui alla lett. a ( gestione di servizi socio sanitari ed educativi )- e aventi ad oggetto attività agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In base all art. 5 della l. n. 381/91, Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art 1, co 1, lett b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1 e a condizione che siano iscritte all'albo regionale Viene specificato che gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui sopra sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza Nell art. 11 sono inoltre previste le modalità di affidamento di beni e servizi ad organismi del volontariato e dell associazionismo Appalti di lavori di urgenza e di somma urgenza art. 12 Si applicano le disposizioni degli artt. 175 e 176 DPR n. 207/2010 e i procedimenti sono gestiti dal Responsabile del procedimento del Comune nel cui territorio si verifica l evento che comporta l intervento.e preferibile che esso faccia parte del personale della Centrale unica di committenza La spesa è sostenuta dal Comune nel quale sono effettuati i lavori Acquisizione beni in economia art. 13 Le acquisizioni sono effettuate dai singoli Comuni associati alla convenzione,facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale. Gestione documentale art. 14. E affidata al responsabile della Centrale unica appaltante o all ente capofila Il testo integrale sul sito ANCI Lazio PERSONALE RSU 7.ARAN AVVISO rilevazioni deleghe sindacali sito ARAN L ARAN comunica che l'accesso alla procedura web per la rilevazione delle deleghe sindacali di cui alla circolare ARAN n. 4 del 2014 sarà possibile a partire da lunedi 9 febbraio Per le amministrazioni che si avvalgono per la gestione degli stipendi del servizio (SPT) del Ministero dell'economia e delle Finanze l'accesso sarà disponibile a partire da lunedi 16 febbraio AREA TECNICA- PATRIMONIO 8. CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVVISO Portale online del patrimonio pubblico italiano sito CDdPp E stato attivato il portale dedicato alla esposizione online degli immobili pubblici,, nato su iniziativa della Cassa depositi e prestiti, in collaborazione con la Fondazione Patrimonio Comune dell ANCI e con il supporto tecnico della Società Groma srl - Cassa Geometri-, che ha adattato alle esigenze del progetto l applicativo gestionale di patrimoni immobiliari GRETA Altre informazioni e vision abilità sul sito CDdPp 11

12 AREA TECNICA-PATRIMONIO-UFFICUO LEGALE-ORGANI POLITICO AMMIJNISTRATIVI 9.- DECRETO PRESIDENTE REGIONE LAZIO -22 gennaio 2015, n. T Usi civici Comune di Sabaudia Sono state dichiarate chiuse le operazioni demaniali B.U.R.Lazio , N. 10 SERVIZIO TURISMO-AA.PP 10. DECRETO PRESIDENTE REGIONE LAZIO 12 gennaio 2015, n. T Soppressione Aziende di Promozione Turistica della Provincia di Latina B.U.R.Lazio , n. 8 Nel processo di estinzione delle APT che ha interessato,con singoli decreti del Presidente della Regione Lazio,le APT delle province del Lazio, è stata disposta la soppressione anche delle APT della provincia di Latina. Ciò comporta modifiche alla l.r in materia di organizzazione del sistema turistico nel Lazio ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI - PERSONALE 11. DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 30 gennaio 2015, n. 1 Chiarimenti e linee guida in materia di riorganizzazione del personale per riordino di funzioni di province e città metropolitane Rif.to art. 1 co. da 418 a 430 l. n. 190/2014 ( stabilità 2015) La circolare in rubrica contiene disposizioni di chiarimento dei commi contenuti nella finanziaria Allegata al testo una tabella riassuntiva degli enti territoriali coinvolti a livello procedimentale, degli adempimenti in capo ad essi con le rispettive scadenze. Fermo restando il testo completo ed esauriente della circolare e l esemplificazione di lettura della tavola sinottica, le disposizioni sono state sintetizzate nella rassegna comunale n. 1 Di seguito si riportano, pertanto, soltanto le disposizioni che nel processo di riordino delle province e delle città metropolitane (enti di area vasta), interessano anche i Comuni Le disposizioni di riferimento sono : art. 1 co. 424 l. n. 190/2014 pag. 15 e segg. della circolare Modalità di assunzioni presso Regioni ed enti locali per il 2015 e il 2016 del personale degli enti di area vasta da ricollocare Per le assunzioni a tempo indeterminato, le Regioni e gli enti locali procedono prioritariamente : -all assunzione del personale vincitore di concorsi pubblici secondo graduatorie vigenti e approvate al 1 gennaio 2015 ; -alla ricollocazione del personale in soprannumero nei propri ruoli, gia destinatari di provvedimenti di mobilità. Per il 2015,le assunzioni avvengono per una spesa pari al 60% della spesa del personale cessato nell anno precedente.( 60% della spesa personale cessato nel 2014) Per il 2016 le assunzioni avvengono per una spesa pari all 80% della spesa di personale cessato nel 2015 Per il 2017 la facoltà assunzionale è pari all 80% rispetto a quella per personale di ruolo cessato nell anno precedente ( come per il 2016) Dal 2018 la facoltà assunzionale è pari al 100% rispetto alla spesa del personale cessato nell anno precedente Budget di spesa di personale che i Comuni devono vincolare anni 2015 /2016 Il budget che i Comuni devono vincolare per le assunzioni del personale in sovrannumero è quello riferito alle cessazioni ( per i riassorbimenti soprannumerari sussistenti nel 2015 e nel 2016) Pertanto, la % di turn over legata alle assunzioni,deve essere destinata con priorità all assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati in graduatoria vigenti o approvate al 1 gennaio 2015, mentre la quota restante rispetto al 60 % o al 80% al netto di quella utilizzata per i vincitori di concorso è destinata alla mobilità del personale in sovrannumero (40% per il 2015 e 20% per il 2016) 12

13 Le spese effettuate per l assorbimento del personale in mobilità non si applicano per il calcolo e la verifica del rispetto del limite di spesa ex art. 1 co. 557 l. n. 296/2006. Le spese in più sostenute rispetto al limite ex art. 1 co. 557 l. n. 296/2006 devono essere quantificate e sono sottratte gradualmente in coerenza con la disciplina prevista per il turn over Il numero di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Min. Affari regionali, al MEF e al Ministero P.A. e Semplificazione E stabilito che il dip.to F.P. predispone una apposita piattaforma pubblica per rendere trasparente l incontro tra domanda e offerta di lavoro Divieto di nuove assunzioni anche per i Comuni Fino al completamento del procedimento ex co. 424 e 425 della l. n. 190/2014, è fatto divieto alle amministrazioni, Comuni inclusi, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget e le assunzioni effettuate in violazione sono nulle. Sono invece consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti e quelle previste da norme speciali. Resta ferma l assunzione della quota di assunzioni delle categorie protette anche acquisendo personale in mobilità da enti di area vasta Programmazione di procedure concorsuali presso le amministrazioni inclusi i Comuni. Se sono state avviate con finanziamento a valere sulle risorse le procedure concorsuali possono essere proseguite, se le risorse occorrenti possono essere trasferite su annualità successive al 2016 anche per le assunzioni tramite collocamento. Assunzioni di categorie protette: per le categorie protette, resta fermo l obbligo di copertura della quota di riserva, anche attraverso l acquisizione di risorse umane in mobilità dagli enti di area vasta Personale educativo e docente degli enti locali categoria infungibile : l assunzione non può superare la % di turn over consentita nel regime ordinario..delle assunzioni ne va data comunicazione al dipartimento F.P. e all Osservatorio nazionale Art. 1 co. 426 Proroga del termine per stabilizzare i lavoratori precari nelle pp.aa.inclusi i Comuni E prorogato di un biennio il termine per espletare le procedure di stabilizzazione dei precari nelle pp.aa,previste dal d.l. n. 101/2013 convertito in legge n. 125 /2013 quindi dal al Si può attingere per tali assunzioni alle riserve disponibili per le assunzioni anni Le graduatorie risultanti dalle procedure di reclutamento del personale sono utilizzabili per le assunzioni fino al I contratti di lavoro a tempo determinato sono prorogabili fino al nei limiti previsti dall art. 4 co. 9 d.l. n. 101/2013 ( l. n. 125/2013) Art. 1 Co. 427 Misura provvisoria -Convenzioni per utilizzo personale delle province Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità,il personale resta in servizio presso le CM e le province con possibilità di avvalimento tramite stipula di convenzioni da parte di regioni e enti locali tenuto conto del riordino delle funzioni Concluso il processo di riallocazione, ex co. 421 a 425, le regioni e i comuni in caso di delega anche convenzionale di affidamento di funzioni agli enti di area vasta o ad altri enti locali dispongono contestualmente l assegnazione del personale con oneri a carico dell ente delegante o affidante a seguito di convenzione con gli enti destinatari Art. 1 co. 428 Mancato riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta.terminate le procedure di ricollocazione di cui ai co , si applicano i contratti di solidarietà consistenti nel ricorso al contratto part time senza distinzione tra personale addetto a funzioni fondamentale o 13

14 meno.priorità nella collocazione,al personale con maggiore anzianità contributiva.come ultimo istituto il collocamento in disponibilità ex art. 33 co. 7 e 8 TUPI. La previsione è applicabile solo al MUTUI PROVINCE Art. 1 co. 430 Le province e le citta' metropolitane possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze Le operazioni di rinegoziazione dei mutui possono essere effettuate entro il 30 giugno 2015 con CDDPP e altri soggetti finanziatori.la rinegoziazione dei mutui non può essere effettuata se i mutui sono stati trasferiti al MEF.CDDPP con apposita circolare regolamenta le operazioni di rinegoziazione di mutui propri con emanazione di apposite circolari Per i mutui concessi da altri soggetti finanziatori gli enti possono inoltrare richiesta PARTITA IVA CITTA METROPOLITANE Possono mantenere quella delle province omonime COLLEGIO REVISORI DELLE C.M. possono mantenere operanti sino alla naturale scadenza quelli gia attivi presso la provincia CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CM Si applicano i CCNL comparto regioni-enti locali ALIENAZIONI IMMOBILIARI CM il patrimonio delle province può essere trasferito a titolo oneroso a un fondo immobiliare sottoscritto da investitori professionali privati istituito da INVIMITsgr società detenuta al 100% dal MEF NOTA DI AGGIORNAMENTO ANCI SULLA CIRCOLARE N. 1/ l assorbimento del personale in sovrannumero delle province da parte dei Comuni blocca le acquisizioni dall esterno, ad eccezione dei soli 2 casi stabiliti Il Segretario generale ANCI ha con apposita nota pubblicata sul sito dell ANCI espresso rispetto alle disposizioni che riguardano i Comuni perplessità riferite ai blocchi assunzionali di personale dall esterno.con la sola eccezione dei soggetti che, alla data del 1 gennaio 2015, risultino iscritti in graduatorie vigenti come vincitori di concorso. Il Segretario generale ANCI fa presente che, posto che il riassorbimento del personale soprannumerario avviene, negli anni 2015 e 2016, sulle quote di turn over disponibili per cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2014 e 2015, rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti, quindi con l impiego delle quote di turn over riferite a cessazioni di personale intervenute fino all anno 2013 Sul punto, aggiunge ancora il Segretario generale, l ANCI aveva inoltre rappresentato con forza la necessita che fosse garantito ai Comuni il reclutamento con concorso del personale necessario per l esercizio di funzioni di fondamentale importanza (a titolo esemplificativo: personale impiegato nel contesto dei servizi socio-assistenziali e dei servizi educativo-scolastici) in relazione a profili professionali non rinvenibili nell ambito del bacino del personale soprannumerario provinciale EDILIZIA- PUBBLICA ISTRUZIONE 12.PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI Nuovi finanziamenti per edilizia scolastica - esposizione riassuntiva- SITO Governo.it I nuovi finanziamenti sono erogati : 8X1000 PER L'EDILIZIA SCOLASTICA L'8X1000 devoluto allo Stato dal 2014 potrà finanziare anche progetti di edilizia scolastica.per gli enti e le associazioni che hanno presentato domanda di finanziamento entro il 15 dicembre 2014, in base al d.p.r. 17 novembre 2014, n. 172,.E in fase di costituzione la commissione di esame delle domande "DECRETO MUTUI" Con prossimo decreto interministeriale sono definite le modalità per la concessione di mutui trentennali stipulati dalle Regioni i cui oneri di ammortamento (sia per la parte capitale, sia per la parte interessi) saranno a totale carico dello Stato EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE SCUOLE D.L. 91/2014 L. N. 116/2014 Sarà pubblicato a 14

15 breve il decreto interministeriale che finanzierà con mutui a tasso agevolato-fondo KJOTO TUTTI I SETTORI 13. REGIONE LAZIO - BANDO PER L AMMISSIONE A 30 POSTI AL CORSO SU L ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELRIO- in B.U.R.Lazio 27 gennaio 2015, n. 8 L Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A. C. Jemolo bandisce un concorso a 30 posti per l ammissione al corso su L attuazione della legge Delrio. Il corso si rivolge ai dirigenti e al personale della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province e dei Comuni del Lazio, previa autorizzazione da parte del Dirigente superiore Il corso sarà tenuto presso la sede dell Istituto A.C. Jemolo in Roma, Viale Giulio Cesare, 31 a decorrere dal 19 febbraio 2015 Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire all Istituto Jemolo utilizzando il modello allegato al bando (Allegato A) entro le ore del 13 febbraio 2015 (mail segreteria@jemolo.it - fax ) 15

16 AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI - PERSONALE 1.Illegittimità costituzionale di un articolo di L.R. disciplinante i trasferimenti tra organismi pubblici di dipendenti, senza concorso pubblico Corte Costituzionale sentenza 30 gennaio 2015, n. 7 La sentenza conclude il giudizio di illegittimità costituzionale a seguito di ricorso presentato in via d azione dallo Stato e avente ad oggetto un articolo. della legge regionale Sardegna,che ha disposto il trasferimento del personale di una società in house per la gestione di servizi ambientali ad una neo costituita agenzia regionale che svolge servizi di bonifica e attività connesse, struttura tecnico operativa della Regione, di diritto pubblico, da considerarsi una pubblica amministrazione Secondo il ricorrente sarebbero state violate (direttamente )le disposizioni: -del d.lgs. n. 165/2001 che in materia di mobilità del personale, reca principi inderogabili in materia e a competenza esclusiva dello stato ( materia rientrante nell ambito ordinamento civile ex art. 117 co. 2 lett. l Cost) ; -dell art. 1 co. 563 l.n. 147/2013 che ha stabilito che la mobilità del personale non può comunque avvenire tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni e quest ultime. - dell l art. 97 co. 3 della Costituzione che richiede lo svolgimento di concorsi per accedere al pubblico impiego. La Corte Costituzionale accoglie il ricorso dello Stato, dichiara illegittimo costituzionalmente l articolo oggetto del ricorso e riafferma il principio in base al quale il pubblico concorso è forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione cui si può derogare solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI- TUTTI I SETTORI 2.Sentenza Corte Costituzionale n. 272/2004. rif.to presentazione PTPC La materia di servizi pubblici locali rientra nell ambito della tutela della concorrenza Eliminazione distinzione tra servizi pubblici a rilevanza economica e servizi pubblici non a rilevanza economica. Il ricorso è presentato in via principale dalla Regione Toscana L oggetto del sindacato costituzionale sono le disposizioni contenute nell art. 14 co. 1 e 2 del d.l. n. 269/2003 Le disposizioni censurate sono state : 1. L art. 113 co. 7 TUEL 2. L art. 113 bis sui servizi pubblici privi di rilevanza economica Contenuto descrittivo delle disposizioni su cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale. Riguardo alla disciplina delle modalità di gestione dei predetti servizi, la normativa oggetto di sindacato, ha stabilito che: la gestione dei servizi di rilevanza economica può essere affidata a società di capitali individuate con gara ad evidenza pubblica o a società miste, i cui soci privati siano scelti con gara ad evidenza pubblica, o a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano; la gestione dei servizi privi di rilevanza economica avviene mediante affidamento diretto ad istituzioni ed aziende speciali o anche a società a capitale interamente pubblico, con esclusione dei privati e delle società miste. Infine, si è provveduto a disciplinare la scadenza del periodo di affidamento in esito alla successiva gara di affidamento al nuovo gestore nonché il periodo di transizione per il passaggio dalle esistenti gestioni a quelle da affidarsi con le nuove regole 16

17 Motivazione del ricorso.secondo la regione ricorrente,la legislazione statale recata dal d.l. n. 269/2003, ha introdotto una disciplina non di principio ma di dettaglio in una materia non rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, non ricomprensibile negli ambiti di materia fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nè di tutela della concorrenza ( rispettivamente ex art. 117 co. 2 m e art. 117 comma 2 e ). Inoltre la materia non sarebbe riconducibile nelle funzioni fondamentali di comuni ai sensi dell art comma lett.p).con questa normativa, lo Stato avrebbe cioè invaso la sfera di competenza delle Regioni Pronuncia e principio La Corte Costituzionale si pronuncia sulla parziale fondatezza della questione. La materia non è da ricomprendersi nell art co. lett. m e p) ma da ricomprendersi nell art. 117 co 2 lett. e ) tutela della concorrenza, da intendersi sia nel suo aspetto statico ( garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto), sia nel suo aspetto dinamico come promozione della concorrenza ( impulso a favorire e incrementare l attività economica degli operatori sul mercato di offerta dei servizi e dei beni, ridurre gli squilibri tra operatori commerciali sul mercato, favorire dunque le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o instaurare assetti concorrenziali ) Specifica la Corte Costituzionale che entrambi i profili su menzionati, afferenti alla materia concorrenza ( tutela e promozione) rientrano nella potestà esclusiva legislativa dello Stato. In tal senso, l art. 14 della legge n. 269/2003, ha introdotto nel TUEL, una disposizione di principio, in base alla quale possono essere interpretate tutte le norme che orbitano nella materia concorrenza ad esclusione della lett. e) dell art. 114 che, con il co.7 al II e III periodo - dell art. 113 del d.lgs. n. 267 /2000,ha posto vari criteri, in base ai quali la gara è aggiudicata.tale disciplina, va al di là della tutela degli aspetti concorrenziali di una gara, in quanto prescrivendo che la procedura di affidamento viene aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e condizioni economiche e di prestazioni di servizi, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti e per il rinnovo e la manutenzione, nonchè dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale, elementi da includere nel contratto di servizio, pone una regolamentazione di dettaglio ( non di principio) che esula dalla potestà legislativa esclusiva statale, come tale lesiva della sfera di autonomia normativa a differente titolo esplicabile dalle Regioni e dagli enti locali. PRINCIPIO La Corte Costituzionale, con questa sentenza, richiamando il principio gia espresso in commissione europea Libro Verde sui servizi di interesse economico del 21 maggio 2003, precisa che la tutela della concorrenza si applica alle attività economiche non anche a quelle non economiche come previste dall art. 113 bis TUEL, che pertanto è dichiarato illegittimo costituzionalmente La distinzione tra attività economica e non economica ha carattere dinamico ed evolutivo, per cui non è possibile a priori stabilire un elenco di servizi pubblici a rilevanza non economica, come stabilito dall art. 35 della legge n. 448/2001 che ha introdotto l art. 113 bis nel TUEL. Per la giurisprudenza comunitaria spetta al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio pubblico è erogato ( Corte di giustizia CE sentenza causa 18/2001) Per i servizi non a rilevanza economica,la materia potrà essere disciplinata a livello regionale e locale, in quanto non sarebbe in rilievo la tutela della concorrenza nella gestione di servizi non economici e illegittima qualsiasi compressione delle prerogative di autonomia a livello locale. 17

18 ORGANI POLITICO AMMINISTRATIVI- SEGRETERIA GENERALE- RESP. TRASPARENZA 3.Criticità rilevate in materia di spese di rappresentanza Corte dei Conti- sez. regionale controllo Marche deliberazione 23 gennaio 2015, n. 8 La normativa di riferimento da cui è derivata la seguente deliberazione,che si riporta nei contenuti essenziali, è contenuta nell art. 16 co. 26 del d.l. n. 138/2011 convertito nella l. n. 148/2011 In base all art. 16 co. 26 cit. le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto ex art. 227 TUEL.Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro 10 giorni dall approvazione del rendiconto, nel sito internet dell ente locale In attuazione del terzo periodo del co. 26, è stato emanato il decreto del Ministero dell Interno 13 gennaio 2012 recante lo schema tipo del prospetto relativo alle spese di rappresentanza da allegare al rendiconto. La sez. di controllo ha concentrato la verifica sulla regolarità dei prospetti, sulla legittimità delle spese sostenute e sul se le spese riportate dal Comune nel prospetto, potevano ascriversi al genere delle spese di rappresentanza. Il magistrato istruttore ha rilevato le seguenti criticità : - Mancata pubblicazione del prospetto delle spese di rappresentanza sul sito istituzionale comunale - Mancata approvazione di regolamenti o atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di rappresentanza. Il Comune ha riscontrato ai rilievi formulati, indicando : -che a breve avrebbe provveduto alla pubblicazione del prospetto sul sito internet; - di non aver provveduto ad emanare regolamento causa l esiguità di spese effettuate Il giudice contabile ha evidenziato che : Configurabilità delle spese di rappresentanza -non rientrano nell attività di rappresentanza, quelle spese non strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell ente verso l esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e che, ugualmente,non hanno finalità rappresentative verso l esterno quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all Ente che le dispongono o, comunque, erogate nell ambito dei normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che, sebbene esterni all Ente stesso, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza. Mancata approvazione di regolamenti in difetto di uno specifico parametro normativo, l emanazione di apposito regolamento, o di atto avente forza e valore regolamentare,risponda a principi di sana gestione finanziaria. Detti atti, infatti,sottraggono la materia a contingenti scelte degli organi di governo locale ed apprestano una disciplina generale ed astratta, con riguardo ad aspetti di rilievo,quali, a titolo esemplificativo, la definizione di spesa di rappresentanza, l individuazione delle tipologie ritenute ammissibili, e dei soggetti competenti a sostenerle, le modalità di regolazione contabile. Tutto ciò vale a conferire alle relative procedure una opportuna trasparenza e conoscibilità. Pertanto, la sezione contabile di controllo segnala di valutare l opportunità di adottare specifico regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e dispone la trasmissione telematica della, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all Organo di revisione del Comune, con obbligo per il Comune ai sensi dell art. 31 del d.lgs. 33/2013 di pubblicare la pronuncia sul sito Internet dell Ente secondo le modalità di legge 18

19 COMMERCIO 4.Disciplina del commercio con legge regionale Corte Costituzionale sentenza 11 giugno 2014, n. 165.Restrizioni regionali e liberalizzazioni previste con legge statale. Con il ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale, presentato in via d azione dallo Stato, sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale toscana approvativa del Codice di Commercio. La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso e dichiarato incostituzionali le disposizioni contenute negli articoli di legge regionale impugnati, il cui contenuto è di seguito sintetizzato : a).disposizioni regionali che hanno obbligato gli interessati alla apertura, ampliamento di superficie di vendita e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita,soltanto a seguito di richiesta e rilascio di autorizzazione.le disposizioni sono state dichiarate incostituzionali, poiché aggravano gli interessati, prevedendo a loro carico oneri di produzione documentale e addossandogli, in particolare,l onere di effettuare analisi di flussi veicolari, infrastrutturali e viari, di parcheggio, bilanci di rifiuti, progetti supplementari e richieste di istanza per svolgere conferenze di servizi. Prevedendo ciò, la legge regionale ha dato luogo a un ostacolo effettivo alla libertà di concorrenza e di iniziativa economica, violando le disposizioni dell art. 19 della legge n. 241/90 e dell art. 31 co. 2 del d.l. n 201/2011, disposizioni che hanno eliminato i regimi autorizzativi e sancìto la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali, fatte salve le deroghe a tutela degli interessi c.d. sensibili, quali salute, ambiente, sicurezza dei lavoratori e beni culturali.in più l art. 1 co. 1 b) del d.l. n. 1/2012 ha rafforzato l art. 41 Cost. in fatto di libera concorrenza, stabilendo che sono contrarie alla libertà di iniziativa economica le disposizioni che disciplinano pianificazioni e programmazioni territoriali. Non può essere considerata rientrante nella potestà legislativa regionale esclusiva o residuale la potestà di introdurre con legge regionale disposizioni a tutela dei valori sensibili ( ambiente, beni culturali, salute, sicurezza lavoro ) presenti nel territorio regionale. Questo perché la tutela di tali valori incontrano il limite del carattere trasversale della materia tutela della concorrenza a potestà esclusiva legislativa statale. Ciò significa che questi aspetti ( valori sensibili aderenti al territorio) anche se pertengono al territorio regionale sono riassorbiti dalla potestà generale dello Stato in materia di tutela della concorrenza b).disposizioni regionali che hanno stabilito una distanza minima tra strutture di vendita in forma aggregata, adiacenti tra loro anche verticalmente.la disposizione è stata dichiarata illegittima costituzionalmente per violazione dell art. 34 co. 3 del d.l. n. 201/2011 che, nell abrogare tutte le norme che pongono limiti e restrizioni alle attività economiche, ha vietato l imposizione di distanze minime tra le sedi di esercizio di attività economiche. c). Disposizione che ha obbligato gli esercenti a esporre il prezzo finale di vendita negli outlet. La disposizione è stata dichiarata illegittima costituzionalmente perché restrittiva della libertà imprenditoriale nella pubblicizzazione e comunicazione dei prezzi oraticati, ostacolando il libero esercizio della concorrenza ex art. 117 co. 2 lett. e) della Cost. d). Disposizioni regionali per i distributori di carburanti che hanno previsto la installazione di meccanismi di videosorveglianza quale condizione obbligatoria per installare impianti di distribuzione solo selfservice con prepagamento. In tal caso si imporrebbe un onere economico e organizzativo per i soli gestori di impianti di distribuzione di carburanti. e).disposizioni che disciplinano gli orari di distributori di carburanti che hanno imposto il contestuale funzionamento delle modalità servito e quelle self service durante l orario di apertura dell impianto, in contrasto con il contenuto dell art. 28 co. 7 d.l. 98/2011 in base al quale non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal 19

20 personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori PUBBLICA ISTRUZIONE APPALTI-UFFICIO LEGALE 5.Modalità applicative dell art. 84 co. 4 D.lgs n. 163/2006- in tema di regolare composizione di commissioni giudicatrici di gare TAR-Lecce sentenza 7 gennaio 2015, n. 32 E necessario verificare l effettiva attività svolta nel procedimento di gara e l attività ordinariamente svolta negli uffici del Comune La società ricorrente ha impugnato gli atti, compreso il provvedimento finale di aggiudicazione, della gara d appalto per l affidamento dei servizi di refezione scolastica. Ha motivato il ricorso affermando che della Commissione giudicatrice hanno fatto parte,in qualità di componenti, 2 dipendenti inserite nell organico del Settore Servizi alla Persona, stesso servizio competente a gestire il contratto d appalto e, dunque, a gestire la refezione scolastica. Si sottolinea che una delle due dipendenti, pur ricoprendo il ruolo di responsabile del Settore in questione, ha collaborato a redigere gli atti di gara Viene richiamato il testo dell art. 84 co. 4 d.lgs. n. 163/2006 che stabilisce che I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta Tale disposizione,precisa il giudice amministrativo, si estende anche alle procedure di affidamento dei servizi di cui all All. B d.lgs. n. 163/2006 ( inclusivo del Servizio di refezione scolastica) e anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria. Il significato in radice della norma, risiede nell intento del legislatore di separare su un piano oggettivo : -la fase di preparazione della documentazione di gara dalla -fase di valutazione delle offerte. Per conseguenza, la ratio della norma, tende a distinguere sotto il correlato profilo soggettivo : -i soggetti che hanno definito i contenuti della documentazione di gara e le regole procedimentali dai -soggetti che applicano quei contenuti e quelle regole per la valutazione Tuttavia, quanto disposto dal co. 4 dell art. 84 d.lgs. n. 163/2006 non può voler significare che tutti i dipendenti di una amministrazione siano coinvolti nello specifico lavoro, servizio o fornitura oggetto dell appalto o che ne siano soltanto coinvolti inevitabilmente quei dipendenti incardinati nella struttura organizzativa preposta all appalto Il co. 4 dell art. 84 deve leggersi coordinatamente con il co. 8, in base alla disposizione del quale si impone alle amministrazione di utilizzare prioritariamente proprio personale per evitare inutili esborsi di danaro ricorrendo a commissari esterni. Nel caso di specie, il ricorso è respinto, poiché nessuna prova concreta è stata fornita dalla ricorrente sulla circostanza che le dipendenti abbiano effettivamente partecipato alla fase preliminare di formazione elaborativa degli atti di gara e svolto, dunque, attività che iterferisce sul giudizio di merito per l affidamento Non basta supportare la censura con una generica motivazione quale quella inserita nel ricorso ( di seguito riportata) in base alla quale presuntivamente è dichiarato che in ragione del ruolo rivestito all interno dell organico dell Ente locale e/o stante lo svolgimento di incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altri appalti, per ciò solo le dipendenti in questione hanno collaborato anche alla redazione del bando di gara e 20

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