Modalità di iscrizione e tenuta dell Albo regionale della imprese boschive

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1 ALLEGATO A Modalità di iscrizione e tenuta dell Albo regionale della imprese boschive PREMESSA L Albo regionale delle imprese boschive, istituito con la delibera di giunta regionale 12 novembre 2008, n. 8396, è volto a qualificare la professionalità e a promuovere la crescita delle imprese che eseguono lavori, realizzano opere o assicurano servizi in ambito forestale. L Albo regionale delle imprese boschive, di seguito denominato Albo, ha carattere pubblico. L'iscrizione all'albo accerta che un impresa possieda adeguate capacità tecnicheprofessionali, una buona organizzazione del lavoro e non abbia subito gravi sanzioni nel settore delle attività selvicolturali. L iscrizione all Albo costituisce titolo preferenziale per concorrere alle aste e alle gare per l acquisto di lotti boschivi posti in vendita da enti pubblici, per effettuare utilizzazioni di boschi di proprietà pubblica (Regione, Comuni, altri enti pubblici) e per accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale. L iscrizione all Albo regionale delle imprese boschive deve essere accertata a cura dell ente pubblico appaltante. L Albo delle imprese boschive della Regione Lombardia, istituito con delibera del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n e secondo le modalità contenute nella circolare n. 139 del 6 dicembre 1991, mantiene validità fino al 31 maggio FINALITÀ La Direzione Generale Agricoltura, attraverso l Albo delle imprese boschive, intende rafforzare l indirizzo intrapreso con il recente aggiornamento della normativa regionale in materia forestale, sottolineando in particolare l attenzione per la qualificazione professionale delle imprese boschive e degli operatori forestali. Di seguito sono elencati gli obiettivi specifici volti ad attuare tale finalità: - garantire la regolare manutenzione del patrimonio boschivo di proprietà pubblica secondo i principi della gestione sostenibile; - garantire le conoscenze in materia forestale e le capacità tecnico professionali nell esecuzione di attività selvicolturali; - garantire l applicazione delle norme di sicurezza in cantiere degli operatori forestali; - promuovere le imprese boschive che nella propria attività evidenzino responsabilità sociale, ambientale e in materia di sicurezza sul lavoro; - favorire un percorso volto alla riqualificazione del ruolo svolto dagli operatori forestali; - disporre di un quadro informativo riguardo le imprese boschive lombarde. 2 CARATTERISTICHE L Albo regionale delle imprese boschive è istituito ai sensi dell art. 19, comma 1, della l.r. n. 27/2004 Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell economia forestale. A questo Albo si possono iscrivere imprese con idonee capacità tecnico- 1

2 professionali che svolgono, in via continuativa e principale, le attività selvicolturali 1 e gli interventi di manutenzione delle superfici pascolive 2. Possono altresì iscriversi le imprese boschive che esercitano attività agro-silvo-pastorali affini a quelle definite dall art. 19, comma 1, della l.r. n. 27/2004, ossia i diradamenti e le utilizzazioni in impianti di arboricoltura da legno 3 e negli impianti arborei fuori foresta quali siepi arborate e fasce tampone. Le imprese boschive iscritte all Albo possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico 4. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE Possono iscriversi all Albo tutte le imprese boschive con sede legale in Lombardia o con sede legale fuori Regione (ossia in altre regioni italiane o in altri stati membri dell Unione Europea) che dimostrino di svolgere le attività previste dal paragrafo 2. L impresa boschiva richiedente, attraverso il proprio legale rappresentante/titolare dell impresa, deve: 1. essere iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o presso analoghi registri nel caso di imprese aventi sede legale in altri stati membri dell Unione Europea 5 ; 2. svolgere attività selvicolturali in via continuativa e prevalente; 3. contare nel proprio organico almeno un addetto, legato stabilmente e in modo esclusivo all impresa che possieda specifiche competenze tecnico-professionali nell esecuzione delle attività selvicolturali acquisite con percorsi di formazione professionale, ai sensi della l.r. 19/2007 6, oppure acquisite con percorsi di formazione professionale riconosciuti dall organismo localmente competente (Regioni, Province autonome o Stati dell U.E.) ed attestante l idoneità tecnica. L addetto che possiede tali specifiche competenze deve operare in modo esclusivo con la sola impresa che ne attesta l inserimento nel proprio organico; 4. non aver riportato condanne penali; 5. non aver ricevuto, nell anno precedente alla richiesta di iscrizione, sanzioni gravi e/o ripetute tra quelle previste dall art. 23 della l.r. 27/2004 oppure per un importo massimo di euro (come indicato nella Tabella A allegata). 4 PROCEDURE DI ISCRIZIONE 4.1 Modalità di presentazione La domanda di iscrizione deve essere fatta pervenire alla Regione Lombardia DG Agricoltura tramite la Comunità Montana o la Provincia competente per territorio in cui ha 1 v. articolo 11 della l.r. n. 27/2004, di cui si riporta il comma 1: «Sono definite attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvopastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non sono definite attività selvicolturali gli interventi che prevedono realizzazione di muraglioni in cemento armato, realizzazione di raccordi viabilistici e tutti quegli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica». 2 v. articolo 12 della l.r. n. 27/ v. articolo 3, comma 4, lettera a), L.R. n. 27/2004 e articolo 10 in d.g.r. 2024/ v. articolo 19, comma 1, l.r. n. 27/ e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato; 6 la formazione di tali operatori è da ricondursi al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla legge regionale n. 19/

3 sede legale l impresa boschiva o direttamente nel caso di imprese con sede legale fuori dal territorio regionale. Essa deve essere presentata esclusivamente mediante il modello predisposto dalla DG Agricoltura (Allegato B) e scaricabile dal sito ( adeguatamente compilato 7, di cui fanno parte integrante dichiarazione sostitutiva di certificazione: - riportante i dati di nascita, residenza, cittadinanza del richiedente (titolare o legale rappresentante) 8 ; - comprovante l assenza di procedimenti penali del richiedente, se titolare della ditta; - sulla dotazione di attrezzature e mezzi forestali della ditta nonché il numero di dipendenti; - sull attività svolta nel settore forestale nell ultimo triennio. Ad essa deve essere corredata la documentazione, valida alla data di presentazione della domanda, di seguito elencata: - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., o presso analoghi registri nel caso di imprese aventi sede legale in altri stati membri dell UE, con il quale possa dimostrare di operare nel settore forestale, secondo i requisiti richiesti; - copia degli attestati di partecipazione a corsi di formazione professionale, promossi o riconosciuti dalla Regione Lombardia o da altre Regioni, che comprovino il possesso di specifiche competenze tecnico-professionali nell esecuzione delle attività selvicolturali, da parte del titolare o di almeno un dipendente legato stabilmente all impresa 9. La domanda viene rigettata e archiviata qualora risulti mancante dei documenti di cui sopra o sia stata compilata in modo incompleto nelle parti fondamentali (in particolare la tabella relativa ai lavori svolti nell ultimo triennio). Inoltre, qualora le imprese boschive richiedenti possedessero le attestazioni sotto indicate, ne dovranno trasmettere una copia in allegato alla domanda: - dichiarazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) della presenza dei requisiti minimi di qualificazione previsti dalla L. n. 109/94 e ss.mm.ii. nonché dal D.P.R. n. 34/2000; - certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9001/14000 rilasciata da organismo di certificazione accreditato. 4.2 Termini di presentazione a regime Le domande devono essere presentate: - presso la Comunità Montana nel cui territorio l impresa ha sede legale; - presso la Provincia competente, nel caso in cui la sede legale dell impresa non rientri nel territorio di alcuna Comunità Montana; 7 Ai sensi dell articolo 38, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, tutti i moduli relativi alla domanda e alle dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritti dall'interessato (o dal suo legale rappresentante) in presenza del funzionario incaricato della raccolta della pratica ovvero la documentazione deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte e retro) non autenticata di un documento d identità in corso di validità del sottoscrittore. La richiesta di iscrizione all Albo può pertanto pervenire all ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 8 Se trattasi di società di persone, l autocertificazione riportante i dati di nascita, residenza, cittadinanza del richiedente deve essere presentato per tutti i soci o soci accomandatari. 9 Oltre agli attestati di partecipazione ai corsi attinenti alla materia forestale. (corso per istruttori forestali, corsi di taglio alberi, corsi di utilizzo di gru a cavo ecc.) devono essere allegati i relativi programmi con l indicazione della durata in ore. 3

4 - direttamente presso la Regione Lombardia DG Agricoltura per le imprese che hanno sede legale fuori Regione. La presentazione delle domande deve avvenire nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo (compreso) di ogni anno solare. Dopo tale termine le domande presentate sono da considerarsi non valide e pertanto non ricevibili dagli enti competenti. Le Comunità Montane e le Province, verificata la regolarità della documentazione presentata dalle imprese e la situazione sanzionatoria delle stesse, provvedono a stilare un proprio parere sull ammissibilità della domanda presentata e ad inoltrare la stessa alla DG Agricoltura entro il 15 aprile del medesimo anno; mentre la DG Agricoltura effettua direttamente la verifica della regolarità delle domande presentate dalle imprese con sede legale fuori regione. La DG Agricoltura provvede all iscrizione dei richiedenti all Albo regionale delle imprese boschive che dispongano dei requisiti necessari entro il 15 maggio del medesimo anno. 5. GESTIONE E TENUTA La gestione dell Albo è affidata alla DG Agricoltura, con la collaborazione - per la compilazione ed inoltro delle domande - delle Comunità Montane e delle Province competenti per territorio in cui ha sede legale l impresa boschiva. L Albo è costituito da un unica sezione nella quale le imprese boschive sono contraddistinte da un numero univoco 10 assegnato in sede di iscrizione. L Albo può contenere informazioni circa le attività nelle quali l impresa è specializzata o ha maggiore esperienza (es. pioppicoltura, utilizzo di gru a cavo, imboschimenti e rimboschimenti eccetera). La DG Agricoltura provvede in particolare: - a predisporre la modulistica ed i supporti cartacei ed informatici per la tenuta dell Albo; - a predisporre, avvalendosi anche delle Comunità Montane e delle Province, i necessari controlli e la verifica dei dati e delle informazioni connesse alla tenuta dell Albo; - a comunicare, in seguito al proprio provvedimento, l avvenuta iscrizione all Albo; - a rilasciare alle imprese il certificato di iscrizione all Albo; - alla cancellazione, tramite proprio provvedimento, delle imprese qualora intervengano i motivi indicati nel paragrafo 9.1; - alla conservazione dell Albo e al suo aggiornamento sulla base degli elementi comunicati ed attestati dalle imprese; - ad aggiornare l Albo, sul sito della DG Agricoltura, entro 60 giorni da eventuali sopravvenute variazioni. 6. ADEMPIMENTI RICHIESTI ALLE IMPRESE BOSCHIVE ISCRITTE Le imprese boschive iscritte all Albo sono tenute: - a comunicare, entro tre mesi, alla Provincia o alla Comunità Montana di riferimento e alla Regione Lombardia DG Agricoltura, l eventuale cessazione della propria attività; - a comunicare, entro 15 giorni, alla Provincia o alla Comunità Montana di riferimento e alla Regione Lombardia DG Agricoltura qualsiasi variazioni in merito all addetto o agli addetti in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali 10 Qualora l impresa rinnovi la propria iscrizione all Albo, manterrà il numero identificativo assegnatole in sede di prima iscrizione. 4

5 nell esecuzione delle attività selvicolturali acquisite con percorsi di formazione professionale; - a comunicare, entro tre mesi, alla Provincia o alla Comunità Montana di riferimento e alla Regione Lombardia DG Agricoltura, qualsiasi variazione rispetto ai dati dichiarati al momento dell iscrizione (variazione dell indirizzo, dei recapiti telefonici o dell indirizzo di posta elettronica ecc.). Le imprese boschive iscritte all Albo, al fine di offrire un servizio professionale di elevata qualità, si impegnano: - a provvedere all aggiornamento professionale costante del proprio personale; - ad aggiornarsi e mantenersi informati sulle modifiche alle normative inerenti le attività forestali; - ad abilitarsi alla procedura informatizzata per il taglio colturale del bosco e presentare per i propri clienti le istanze di taglio previste dalle Norme Forestali Regionali. 7. VALIDITÀ La validità dell iscrizione all Albo è di 5 anni. Le modalità di rinnovo dell iscrizione verranno definite con successivo provvedimento della Regione Lombardia. Sino al nuovo provvedimento, si considererà in vigore l iscrizione all Albo precedente al fine di svolgere le attività ordinarie. 8. CONTROLLI La DG Agricoltura predispone una serie di controlli e monitoraggi riguardanti la verifica della completezza e della correttezza della documentazione rilasciata dalle imprese boschive in sede di iscrizione all Albo. In particolare, la DG Agricoltura prevede: - controlli amministrativi di ammissibilità della domanda di iscrizione; - controlli e monitoraggi da parte delle Comunità Montane e delle Province sulle sanzioni irrogate alle imprese boschive per infrazioni relative all art. 23 della l.r. 27/2004. Le Comunità Montane e delle Province entro il 28 febbraio di ogni anno provvedono ad inviare alla DG Agricoltura la documentazione inerente la situazione sanzionatoria delle imprese iscritte all Albo che hanno operato nel territorio di propria competenza, ai sensi della circolare regionale n. 28 ottobre 2008, n. 17 (pubblicata sul BURL, serie ordinaria, n.47 del 17 novembre 2008). La DG Agricoltura prevede, inoltre, almeno 2 controlli in loco a campione all anno al fine di verificare la presenza e persistenza dei requisiti minimi per la permanenza nell Albo, anche avvalendosi delle Sedi Territoriali competenti. 9. CANCELLAZIONI Il provvedimento di cancellazione dall albo viene attivato nei confronti dell impresa boschiva che risulti, durante i controlli predisposti dalla DG Agricoltura (come specificato a paragrafo 8), in una delle seguenti condizioni: - abbia cessato l attività; - non abbia effettuato per un periodo di tempo superiore a tre anni, fatti salvi casi di forza maggiore debitamente documentati (ad esempio a seguito di incidente del titolare dell impresa documentato con certificati medici specifici, ecc.) le attività indicate nel paragrafo 2; 5

6 - non abbia all interno dell impresa almeno un addetto, legato stabilmente alla stessa, in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali acquisite con corsi di formazione professionale. TABELLA A Se l impresa boschiva che richiede l iscrizione risulta essere, nell anno precedente la richiesta, in una delle situazioni riportate nella tabella, l iscrizione non potrà essere accolta. Totale delle sanzione nell anno solare Numero di infrazioni gravi 1 rilevate nell anno solare Numero di infrazioni comuni 2 rilevate nell anno solare Superiore a Oltre 2 infrazioni Oltre 8 infrazioni 1 Infrazioni riguardanti i comma 2, 2bis, 2ter, 7 o 9 (rif. art. 23 L.R. n. 27/2004). COMMA 2 - Trasformazioni del bosco senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa. COMMA 2 BIS - Trasformazioni d uso del suolo senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. COMMA 2 TER - Violazione degli articoli 4 e 5. COMMA 7 - Distruzione o danneggiamento delle superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugga o danneggi la rinnovazione forestale. COMMA 9 - Installazione di gru a cavo o fili a sbalzo senza l autorizzazione ovvero mancata rimozione ad autorizzazione scaduta. 2 Infrazioni riguardanti i comma 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8 (rif. art. 23 L.R. n. 27/2004) alle quali vanno aggiunti i Verbali di collaudo (rif. art. 75 R.R. n. 5/2007) dai quali siano stati accertati danni. COMMA 3 - Interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco, in assenza della denuncia di inizio attività. COMMA 4 - Interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco in difformità dalle norme forestali regionali. COMMA 4 BIS - Violazione delle ulteriori norme forestali regionali di cui all articolo 11, comma 4. COMMA 5 - Distruzione o danneggiamento del soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante. COMMA 6 - Distruzione o danneggiamento di singoli soggetti arborei. COMMA 8 - Transito senza l autorizzazione. 6

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