CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

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1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO da 17,95 kwp da installare nella copertura del Liceo Scientifico di Jerzu PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 1

2 Sommario: 1 Oggetto dell'appalto 2 Corrispettivo dell'appalto a corpo e misura 3 Modalità di stipulazione del contratto (a corpo e misura) 4 Categorie 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 6 Interpretazione 7 Documenti contrattuali 8 Conoscenza delle condizioni d'appalto 9 Fallimento 10 Rappresentante dell'appaltatore a domicilio 11 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione 12 Consegna e inizio lavori 13 Termini per l'ultimazione dei lavori 14 Sospensioni e proroghe 15 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione 16 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma 17 Inderogabilità dei termini di esecuzione 18 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 19 Anticipazione 20 Pagamenti in acconto 21 Pagamenti a saldo 22 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 23 Ritardi nel pagamento della rata di saldo 24 Revisione prezzi 25 Cessione del contratto 26 Cessione dei crediti 27 Valutazione dei lavori a misura e a corpo 28 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 29 Assicurazione a carico dell'impresa 30 Variazione dei lavori 31 Varianti per errori od omissioni progettuali 32 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 33 Norme di sicurezza generali 34 Sicurezza sul luogo di lavoro 35 Piani di sicurezza 36 Piano operativo di sicurezza 37 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 38 Subappalto 39 Responsabilità in materia di subappalto 40 Pagamento dei subappaltatori 41 Controversie 42 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 43 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 44 Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione 45 Presa in consegna dei lavori ultimati 46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 47 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore 48 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore 49 Disciplina del cantiere 50 Cartello di cantiere 51 Materiali ed oggetti di valore 52 Spese contrattuali, imposte, tasse 53 Definizione generale dell intervento 54 Opere edili connesse 55 Campo fotovoltaico 56 Normativa tecnica e legislazione di riferimento 57 Rispondenza dei materiali approvazione e campionatura 58 Materiale elettrico Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 2

3 59 Interruttori automatici di protezione apparecchi di comando e sezionamento 60 Quadri elettrici 61 Scatole e cassette 62 Condutture portatavi esterne 63 Cavi e conduttori 64 Inverter modulare 65 Moduli fotovoltaici 66 Impianto di terra 67 Quadro di parallelo[q-ca] 68 Esecuzione dei lavori 69 Garanzia e manutenzione gratuita Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 3

4 Parte I DISPOSIZIONI NORMATIVE Capo 1 CONTENUTO DELL'APPALTO Art.1 Oggetto dell'appalto 1. L appalto ha per oggetto l esecuzione di opere e provviste occorrenti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione (400 V) della potenza di 17,952 kwp da installare sulla copertura della palestra dell edificio scolastico Liceo Scientifico A. Businco sito nel comune di Jerzu in località Su Forreddu. Formano oggetto del presente appalto l esecuzione di tutte le opere, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d opera occorrenti, la fornitura e l installazione di tutti gli impianti con la relativa assistenza e tutto quanto altro occorra per la realizzazione di quanto indicato nel presente capitolato e negli elaborati di progetto che ne fanno parte integrante. 2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Art.2 Corrispettivo dell'appalto a corpo e misura 1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue: Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a + b) Importo esecuzione lavori Oneri per l attuazione dei piani di sicurezza TOTALE 1 A misura , , ,99 2 A corpo 7.836,68 156, , Importo totale , , ,40 2. L importo contrattuale corrisponde all importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), aumentato dell importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b). 3. Nella valutazione economica dell intervento sono stati presi in considerazione gli oneri necessari per la realizzazione di quanto previsto in sicurezza. A tal fine si precisa che nei cantiere in oggetto non sussistono esigenze o fattori esterni che vanno ad interferire e modificare procedure operative da valutare autonomamente. Ai sensi dell art. 131, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. gli oneri per la sicurezza non sono da assoggettare a ribasso d asta. Art.3 Modalità di stipulazione del contratto I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. Non saranno accettate offerte condizionate, né quelle espresse in termini generici e non chiari. I lavori in oggetto saranno appaltati a corpo e misura. Indipendentemente dalle indicazioni specifiche dei lavori riportate negli articoli e negli altri allegati che seguono, l impresa sarà tenuta ad eseguire tutte le Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 4

5 forniture, prestazioni e lavori in genere, comunque necessari, anche se non espressamente precisati, per dare l opera completa, ultimata e funzionante, in ogni sua parte a perfetta regola d arte, nelle forme e dimensioni previste dai disegni di progetto. L offerta equivale ad una dichiarazione esplicita che l impresa accetta incondizionatamente tutte le condizioni del presente capitolato, essendo nella piena conoscenza dell importanza dell opera, delle difficoltà della sua esecuzione delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti all attuazione del progetto. Art.4 Categorie 1. Ai sensi degli artt. 3 e 30 del D.P.R. 34/2000 ed in conformità all'all. "A" al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di impianti per la produzione di energia elettrica "OG9" ed i documenti da allegare a corredo dell offerta saranno specificatamente indicati nella lettera di invito. Art.5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie Le lavorazioni sono state suddivise in tre gruppi di seguito riportati: - Strutture di supporto moduli FTV; - Installazione moduli FTV; - Installazione quadri e collegamenti elettrici. Capo 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE Art.6 Art. 7 Interpretazione In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto Capitolato Speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.). Documenti contrattuali 1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate. Art Fanno parte del contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M , n. 145; il capitolato speciale d'appalto; tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo ; l'elenco dei prezzi unitari. il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi D.Lgs. 81/2008 il conoprogramma esecutivo dei lavori; 3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici. Conoscenza delle condizioni d'appalto 1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'appaltatore la conoscenza degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e lo schema di contratto, delle condizioni Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 5

6 locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. 2. Ai sensi dell'art. 71, 3 c. del D.P.R. 554/1999, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori. Art. 9 Fallimento 1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 340 e 341 della L. 2248/ Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 1 e 2 dell'art. 94 del D.P.R. 554/1999. Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore a domicilio 1. Per quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto, l'appaltatore, come pure l'ufficio di Direzione Lavori, deve eleggere domicilio a..., e ciò per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto, indicando l'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale. 2. E' possibile eleggere domicilio presso gli uffici comunali. 3. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuare tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto. 4. L'appaltatore deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare. 5. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento. Art. 11 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato. 2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto. Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 6

7 Capo 3 TERMINI DI ESECUZIONE Art. 12 Consegna e inizio lavori 1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, come previsto dalla determinazione n.2 del 2005 riferita all'art. 129 del DPR n. 554/ E' facoltà dell'amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. 337, 2 c. e 338 della L. 2248/1865, dell'art. 129, 1 e 4 c. del D.P.R. 554/1999 e degli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'appalto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 3. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario - salva l'applicazione della deliberazione consiliare n. 122 del in tema di esclusione dalla gare - è comunque escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 4. L'appaltatore deve trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativi sia al proprio personale sia a quello delle imprese subappaltatrici. 5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative ai diversi interventi di lavoro, come previsto dal progetto esecutivo. Art. 13 Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Art. 14 Sospensioni e proroghe 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 25, 1 c., lettere a), b) e c), L. 109/ Si applicano l'art. 133 del D.P.R. 554/1999 e gli artt. 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d'appalto. 3. Qualora l'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 4. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 7

8 il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici; le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente. 5. Qualora l'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 6. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se egli non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 7. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'amministrazione. 8. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. 9. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Art. 15 Penali in caso di ritardo 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo. per mille (Euro... e centesimi.. ogni mille Euro dell'importo contrattuale.), corrispondente a Euro In relazione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al 1 c., trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora l'amministrazione non si avvalga della facoltà di cui all'art. 13, 3 c.; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 8

9 danneggiati; d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 3. La penale irrogata ai sensi del 2 c., lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art La penale di cui al 2 c., lettera b) e lettera d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al 2 c., lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Art. 16 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma 1. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell'eventuale cronoprogramma predisposto dall'amministrazione; tale cronoprogramma può essere modificato dalla medesima Amministrazione o dalla D. L. ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori, in particolare: per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla medesima Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della citata Amministrazione; per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; qualora sia richiesto dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, come mod. e int.. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Art. 17 Inderogabilità dei termini di esecuzione Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 9

10 Art. 18 l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'amministrazione, e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 340 L /1865 e dall'art. 119 del D.P.R. 554/ La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo. 3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto. Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 10

11 Capo 4 DISCIPLINA ECONOMICA Art. 19 Anticipazione 1. Ai sensi dell'art. 5, 1 c., D.L , n. 79, conv., con mod., dalla L , n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. Art. 20 Pagamenti in acconto 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito nel Capo 5, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento - di cui all'articolo 7, 2 c. del capitolato generale approvato con D.M. 145/ da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il " con l'indicazione della data. 4. L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 15 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs , n Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1 c. 6. Comunque, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1 c. 7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. 8. Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2 c. del codice civile. Art. 21 Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma. 2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per l'amministrazione, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del 1 c. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 21, 2 c., nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 28, 9 c., L. 109/1994 e smi, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2 c. del codice civile. Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 11

12 5. La garanzia fideiussoria di cui al 4 c. deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 6. Salvo quanto disposto dall'art del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 7. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Art. 22 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 116 del D.P.R. 554/1999 ed agli artt. 29 e 30 del D.M. 145/ Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell'amministrazione per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 26, 1 c., L. 109/ Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che l'amministrazione abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito D.M. di cui all'art. 26, 1 c., L. 109/ Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 5. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se l'amministrazione non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della medesima Amministrazione, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 26, 1 c., L.109/1994. Art. 23 Ritardi nel pagamento della rata di saldo 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 22, 3 c., per causa imputabile all'amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 1 c., sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. Art. 24 Revisione prezzi 1. Ai sensi dell'art. 26, 2 e 3 c., L , n. 109, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1 c. del codice civile. Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 12

13 Art. 25 Art. 26 Cessione del contratto E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Cessione dei crediti 1. La cessione dei crediti è ammessa unicamente ai sensi del combinato disposto della L , n. 52, della L. 109/1994, del D.P.R. 554/1999 e del Capitolato Generale d'appalto e, comunque, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. 2. Resta, in particolare, salva la facoltà dell'amministrazione, per quanto disposto all'art. 115 del D.P.R. 554/1999, di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla ricezione della notificazione dell'atto di cessione. Capo 5 CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art. 27 Valutazione dei lavori a misura e a corpo 1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 5. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, 1 c., colonna b), per la parte prevista a corpo sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al Capitolato Speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. Capo 6 GARANZIE Art. 28 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 1. Ai sensi dell'art. 30, 2 c., L. 109/1994 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 13

14 eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. 3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori, pari al 50% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la garanzia è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione del 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 4. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Art. 29 Assicurazione a carico dell'impresa 1. Ai sensi dell'art. 30, 3 c., L. 109/1994, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. 4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve : prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 14

15 prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della medesima Amministrazione; prevedere la copertura dei danni biologici; prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera. 5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 95 del D.P.R. 554/1999 e dall'art. 13, 2 c., L. 109/1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Capo 7 ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 30 Variazione dei lavori 1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt della L. 2248/1865, dall'art. 25 della L. 109/1994, dagli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dagli artt. 45, 8 c., 134 e 135 del D.P.R. 554/1999. Art Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. 4. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 5. Non sono considerati varianti ai sensi del 1 c. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato. 6. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Varianti per errori od omissioni progettuali 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'amministrazione procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 15

16 alla quale è invitato l'appaltatore originario. 2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario. 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Art. 32 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni dei prezzi dell'appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3) del presente Capitolato. 2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del D.P.R. 554/1999. Capo 8 SICUREZZA NEI CANTIERI Art. 33 Norme di sicurezza generali 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. 2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Art. 34 Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire all'amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al testo unico della sicurezza D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. Art. 35 Piani di sicurezza 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte dell'amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del L'appaltatore può presentare direttamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 16

17 lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 3. L'appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, punto primo, le proposte si intendono accolte. 5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 5 giorni lavorativi nei casi di cui al 2 c., punto secondo, le proposte si intendono rigettate. 6. Nei casi di cui al comma 2, punto primo, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 7. Nei casi di cui al comma 2, punto secondo, qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Art. 36 Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento come previsto dal D.Lgs. 81/2008. Art. 37 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela indicate nel D.Lgs. 81/ I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ed alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. 5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Capo 9 SUBAPPALTO Art. 38 Subappalto L Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto. E vietata la cessione del contratto a pena di nullità. E ammesso il subappalto e l affidamento in cottimo nei limiti dall art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e fermo restando quanto stabilito dall art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m. e dagli artt. 74 e 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. In particolare: Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 17

18 1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fino all intero loro importo risultante dall offerta maggiorata degli oneri per la sicurezza, fermo restando che l importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell importo dato dalla somma dell offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza evidenziati dall Amministrazione; 2) tutte le lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla categoria prevalente, anch esse indicate con il relativo importo nel presente Capitolato e nel bando di gara, possono essere subappaltate o affidate in cottimo per l intero loro importo risultante dall offerta maggiorata degli oneri per la sicurezza. A norma dell art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., dell art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m. e degli artt. 74 e 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m, l affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1. che l Impresa appaltatrice abbia indicato all atto dell offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; 2. che l Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell autorizzazione presso la stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni; 3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dall art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (si precisa che a norma del combinato disposto dall art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. è sufficiente l iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora l importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo all impresa non superi i euro); 5. che non sussista nei confronti dell Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.. Per la verifica di tale requisito l Impresa appaltatrice dovrà allegare all istanza per il rilascio dell autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e s.m.; 6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell art del Codice civile con l Impresa affidataria del subappalto o del cottimo; 7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all esecuzione dei lavori; 8. che contestualmente all istanza l Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell Impresa subappaltatrice attestante di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 18

19 in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell art del Codice Civile con i progettisti medesimi. A norma dell art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell art. 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. la stazione appaltante provvede al rilascio dell autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta a norma dei precedenti punti da 2 a 8; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l autorizzazione si intende concessa. Si precisa che a norma del medesimo art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. per i subappalti a cottimo di importo inferiore al 2% dell importo dei lavori affidati o di importo inferiore ad euro ,00, il termine suddetto è ridotto della metà. Si precisa sin d ora che l Amministrazione non rilascia l autorizzazione al subappalto nel caso in cui l Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gara e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui all art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché nel caso in cui l Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l esecuzione dei lavori oggetto del subappalto. L affidamento in subappalto di parte dei lavori non esonera in alcun modo l Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l unica e la sola responsabile verso l amministrazione della buona esecuzione dei lavori. L Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d appalto. Per quanto non previsto dalle citate disposizioni si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto. Ai sensi dell art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%. L impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dall art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. in materia di trasmissione di documentazione all amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all esterno del cantiere. E fatto obbligo all Impresa appaltatrice di trasmettere all Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L Impresa appaltatrice ha l obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l esecuzione dell appalto, il nome del subcontraente, l importo del contratto, l oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Art. 39 Art. 40 Responsabilità in materia di subappalto 1. L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile unico del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come mod. e int., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982, come mod. e int., ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione. Pagamento dei subappaltatori 1. L'Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato - per quanto previsto all'art. 18, c. 3.bis, L. 55/1990, come mod. e int. - a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 19

20 Capo 10 CONTROVERSIE Art. 41 Controversie 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, la propria relazione riservata. Il predetto responsabile del procedimento procede secondo i termini indicati agli artt. 31-bis della L. 109/1994, come mod. e int., e 149 del D.P.R. 554/ Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 1 c., saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di LANUSEI. 3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione. Art. 42 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 118 e 119 D.P.R. 554/1999 e, in particolare, nei seguenti casi: frode nell'esecuzione dei lavori; inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008, come mod. e int., o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 36 e 37 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione Documento: CAP_SPEC_APP Pag. 20

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