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1 ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE Sintesi normativa statale e del CONI - Principali disposizioni fiscali e tributarie Che cos è un Associazione od una Società Sportiva Dilettantistica: E un ente associativo, particolare categoria di enti non commerciali, rappresentata dagli enti che perseguono, in forma associata, finalità di interesse generale considerate meritevoli di tutela. Come sono le associazioni e società sportive dilettantistiche: non hanno scopo di lucro, sono affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva; svolgono attività sportiva dilettantistica che è quella definita nell ambito della normativa regolamentare degli organismi federali a cui l Associazione è affiliata. Il CONI è l unico ente certificatore dell effettiva attività sportiva svolta dalle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche e pertanto la legge n. 186 ha disposto che le disposizioni di legge relative si applicano alle Società ed Associazioni che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell unicità dell ordinamento sportivo nazionale (D. Lgs , n. 242, articolo 5, comma1). Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell economia e delle finanze Agenzia delle Entrate l elenco delle Società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. CRITERI PER INDIVIDUARE LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LEGGE 289/2002 ART.90, C.17 E 18, COME MODIFICATI DALLA LEGGE 128/2004 DENOMINAZIONE Devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la denominazione dilettantistica. L articolo 90 comma 17, Legge 289/2002, prevede l obbligo da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, di inserire nella propria denominazione, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. La mancata indicazione nella denominazione delle finalità sportive dilettantistiche, comporta per l associazione l impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tali organismi (L.398/91, erogazione compensi sportivi dilettanti ecc.). TIPI DIVERSI DI ASSOCIAZIONE a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità ' di lucro. ATTO COSTITUTIVO Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. COSA DEVE ESSERE PREVISTO NELLO STATUTO a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività ' sportive dilettantistiche, compresa l'attività' didattica; c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell' elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell'associazione; h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle società e delle associazioni; COME SI APPROVANO LE MODIFICHE ALLO STATUTO Le modifiche statutarie dovranno essere approvate dall assemblea straordinaria dell Associazione Sportiva Dilettantistica, che redigerà apposito verbale da trasmettere, insieme alla copia dello statuto modificato, alla FCI insieme con tutta la documentazione richiesta per l Affiliazione o la Riaffiliazione. Le Società che, ai fini fiscali, devono registrare l atto (anche sono semplici associazioni senza personalità giuridica) sono quelle che detengono la partita IVA perché esse, al momento dell ottenimento della stessa, hanno depositato all Agenzia delle Entrate territorialmente competente, l atto costitutivo e lo Statuto registrato. Quello Statuto non è più in regola con le norme di legge previste per lo status di Associazione Sportiva Dilettantistica e va quindi registrato il nuovo. 19/05/2011 pag. 1 / 9

2 Le Società inoltre devono comunque (anche se detengono il solo codice fiscale) comunicare la variazione dati all Agenzia delle Entrate, in ordine al cambio di denominazione. Le Società che detengono anche il solo codice fiscale devono però registrare il nuovo Statuto, con le modalità sopra descritte, se intendono fruire dei benefici fiscali connessi al non considerare commerciali le attività: svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate dietro pagamento nei confronti degli associati o partecipanti di altri Società affiliate alla FCI, dei rispettivi associati o partecipanti, dei tesserati della FCI, tra cui anche la cessione a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci/associati. Le Società con personalità giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; devono sempre registrare lo Statuto alla prefettura. Le società di capitali o cooperative devono sempre modificare lo Statuto con atto pubblico notarile. CARICHE SOCIALI E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società ' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina sportiva associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. CAMBIO DELLA SOLA DENOMINAZIONE Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso dei requisiti possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale (finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica) attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci. Il cambio della denominazione deve essere comunicata all Agenzia delle Entrate competente territorialmente SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali o cooperativa, senza fine di lucro OBBLIGO DI UNIFORMARSI ALLE DIRETTIVE DEL CONI E DELLE FSN La Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n del ha stabilito che allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive da parte del CONI gli statuti delle stesse oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l obbligo di uniformarsi alle norme e direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli enti di Promozione Sportiva a cui la società od associazione intende affiliarsi. RICONOSCIMENTO PROVVISORIO (FSN) E DEFINITIVO (CONI) AI FINI SPORTIVI La Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n dell ha stabilito che alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attributi la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società sportive Dilettantistiche. OBBLIGHI FISCALI L Associazione è soggetta a specifiche norme fiscali, anche se svolge soltanto l attività istituzionale, se: eroga compensi a collaboratori e lavoratori subordinati; eroga rimborsi spese e gettoni di presenza agli amministratori e collaboratori; ricorre a prestazioni professionali L Associazione deve richiedere la partita IVA, se oltre l attività istituzionale: svolge attività ed eroga servizi nei confronti di terzi che non siano gli associati; somministra pasti anche agli associati vende agli associati tute, maglie, scarpe, attrezzi sportivi, ecc. ricava proventi da pubblicità di tipo commerciale (sponsor, striscioni, cartelloni, ecc.) SINTESI DELLE DISPOSIZIONI FISCALI BASE IMPONIBILE AI FINI DELL IRAP Imposta regionale sulle attività produttive Sono deducibili i costi sostenuti per compensi, indennità, rimborsi e premi agli sportivi dilettanti perché non concorrono più alla formazione della base imponibile ai fini dell IRAP. [Legge n. 289 art. 5; art.90 comma 10. (lo estende anche per chi fruisce del regime forfetario di cui alla legge n.398 del ] Sono deducibili i costi sostenuti (fino a 7500 euro) per collaborazione coordinata e continuativa di carattere 19/05/2011 pag. 2 / 9

3 amministrativo gestionale di natura non professionale perché non concorrono più alla formazione della base imponibile ai fini dell IRAP [Legge n. 289 art.90 comma 3] SOCIETA DI CAPITALI E COOPERATIVE SENZA FINI DI LUCRO Facoltà di optare per l applicazione del regime agevolato di cui alla legge n.398 del ) Anche per le Società sportive dilettantistiche di Capitali e cooperative senza fini di lucro (sempreché nel periodo d imposta non abbiano conseguito proventi superiori a euro) c è la facoltà di optare per il regime agevolato di cui alla legge n.398 del (esonero dagli obblighi di tenuta della scritture contabili, di tassazione forfettaria ed altri casi previsti dalla legge) (Legge n. 289 art.90 comma 1, comma 2, comma 17 come modificato dall art. 4, comma 6 bis della legge 128/2004) IMPOSTA DI REGISTRO Sono assoggettati all imposta di registro in misura fissa gli atti costitutivi e di trasformazione delle Società ed Associazioni Sportive sempreché siano connesse allo svolgimento dell attività sportiva. Sono esclusi costituzione o trasformazione con conferimento di beni immobili (Legge n. 289 art.90 comma 5) IMPOSTA DI CONCESSIONI GOVERNATIVE Concede l esenzione dal versamento dell imposta (Legge n. 289 art.90 comma 7) SPONSORIZZAZIONI Gli sponsor possono dedurre, fino a euro annui, dal loro reddito imponibile, come spese di pubblicità, le somme di denaro che vengono erogate alle Società ed Associazioni Sportive, come corrispettivo dell attività svolta dalle Società ed Associazioni sportive per promuovere l immagine od i prodotti dello sponsor. (Legge n. 289 art.90 comma 7) EROGAZIONI LIBERALI DA PERSONE FISICHE Le persone fisiche ( i privati cittadini non titolari d impresa) possono dedurre, fino a 1500 euro annui massimo, le erogazioni in denaro, effettuate tramite banca od ufficio postale, a favore di Società ed Associazioni Sportive (Legge n. 289 art.90 comma 9) PREVALENZA DELL ATTIVITA COMMERCIALE SU QUELLA ISTITUZIONALE Le Società ed Associazioni Sportive non perdono la qualifica di ente non commerciale anche se, nel periodo d imposta, prevale l attività commerciale su quella istituzionale (Legge n. 289 art.90 comma 11) ESONERO DALL OBBLIGO DELLA RITENUTA DEL 4% PER CONI FEDERAZIONI ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA Il CONI, le FSN e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare, sui contributi erogati a Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, la ritenuta del 4% a titolo di acconto, stabilita dal D.P.R.. 600/73 (Legge n. 289 art.90 comma 4.) SOCIETA ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON PERSONALITA GIURIDICA FONDO DI GARANZIA PRESSO L ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO Viene istituito, a favore delle Società ed Associazioni Sportive con personalità giuridica (1. Società a norma DPR n. 361; 2. società di capitali o cooperative senza fini di lucro) un fondo di garanzia per i mutui contratti per l acquisizione, la costruzione, l ampliamento, il miglioramento di impianti sportivi, compresa l acquisizione delle relative aree (Legge n. 289 art.90 comma 12,13,14,15,16) IMPIANTI SPORTIVI TERRITORIALI E SCOLASTICI Gli Enti Territoriali (Comuni, Municipi, Province, ecc.,) devono dare di preferenza in gestione a Società ed Associazioni Sportive i loro impianti sportivi, attraverso convenzioni da disciplinare con leggi regionali. Anche le Scuole, compatibilmente con le esigenze scolastiche, devono porre a disposizione gli impianti. (Legge n. 289 art.90 commi ) DIPENDENTI PUBBLICI CHE OPERANO NELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE Semplificazione degli adempimenti: il dipendente pubblico che presta la propria attività un Associazione o Società Sportiva Dilettantistica deve darne semplice comunicazione all Amministrazione di appartenenza. Allo stesso possono essere riconosciuti però soltanto le indennità ed i rimborsi di cui all art.81, comma 1 del D.P.R , n.917. (Legge n. 289 art.90 comma 23) OBBLIGO DI ASSICURAZIONE A decorrere dal 1 luglio 2003 sono soggetti all obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, e tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. L obbligatorietà dell assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una invalidità permanente. (Legge n. 289 art.51) IL REGIME FORFETARIO PREVISTO DALLA LEGGE 389/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI SI APPLICA ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO CHE: - svolgono attività sportive dilettantistiche; - sono affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione; 19/05/2011 pag. 3 / 9

4 - hanno indicazione nella denominazione della finalità sportiva e del carattere dilettantistico; hanno adeguato il contenuto dello statuto e dell atto costitutivo con l inserzione della clausole e dei principi indicati nei commi 17 e 18 dell art.90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni; - hanno proventi relativi all attività commerciale conseguiti nel periodo d imposta precedente per un importo non superiore a euro; - hanno esercitato opzione mediante la modalità di cui al D.P.R. n. 442/97, cioè attraverso il comportamento concretamente assunto dall associazione e comunicazione all Agenzia delle Entrate. DETERMINAZIONE DEL REDDITO Ai fini dell IRES la determinazione del redito imponibile avviene attraverso l applicazione del coefficiente di redditività del 3% sui proventi derivanti dalle attività commerciali, aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali. (Legge 398/1991, art. 2 c.5 come modificato dall art. 25 c.1 del n.133, come modificato dall Art. 37 comma 2 lettera a della legge 342 del ) DETERMINAZIONE DEL IVA Esclusione dall IVA e da ogni altro tributo per i proventi derivanti dalla raccolta pubblica di fondi (Art. 143, comma 3, lettera a del T.U.I.R. ai sensi dell art. 2,comma 2 del D. Lgs 460/1997) Esclusi dall IRES ma soggetti all IVA i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali realizzati per un numero di eventi complessivamente non superiori a due l anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministero dell Economia di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali (il limite attualmente previsto è pari ad euro ,69) (Art. 25 comma 1 della legge n.133/99 come modificato dall Art. 37 comma 2 lettera a della legge 342 del ) Attività di somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di eventi sportivi a pagamento, ecc. (50% dell IVA) Prestazioni di sponsorizzazione (10% dell IVA) Prestazioni pubblicitarie (50% dell IVA) Cessioni o concessioni di diritti Radio TV (1/3 dell IVA) GLI OBBLIGHI CONTABILI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE OPTANO PER LA LEGGE 389/91 Fatturazione delle prestazioni di sponsorizzazione per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie o Conservazione e numerazione progressiva della fatture emesse e di quelle relativi agli acquisti Annotazione, anche con un unica registrazione mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, dell ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell esercizio delle attività commerciali : L annotazione deve essere fatta effettuando il modello approvato con il decreto del Ministero della Finanze dell 11 febbraio Questo modello sostituisce, quindi, il libro dei corrispettivi di cui all art. 24 del D.P.R. n. 633/72 Certificazioni dei corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi indicate nella Tabella C (spettacoli sportivi) allegata al D.Lgs. n. 60/1999 con il rilascio di un titolo di accesso mediante apparecchi misuratori fiscali, ovvero mediante biglietterie automatizzate, conformi alle prescrizioni contenute in apposito decreto ministeriale. In alternativa è possibile certificare i corrispettivi secondo le modalità semplificate contenute nel D.P.R: 13 marzo 2002 n. 69, senza la necessità di installare gli apparecchi misuratori fiscali o Effettuazione del versamento trimestrale IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo rispetto al trimestre di riferimento. Il versamento deve essere effettuato presso un azienda di credito ovvero presso un ufficio postale mediante utilizzazione del modello di delega unica (F24) con la possibilità di avvalersi delle disposizioni regolanti la compensazione con gli altri tributi. Il versamento deve essere effettuato alle seguenti scadenze: 16 maggio (1 trimestre) 16 agosto (II trimestre) 16 novembre (III trimestre) 16 febbraio (IV trimestre). I codici tributo da utilizzare per il modello F24 sono i seguenti: 6031,6032,6033 e 6034 Conservazione di una copia della documentazione relativa agli incassi ed ai pagamenti per il periodo previsto dall art.43 del DPR n. 600/73 Annotazione dei proventi cosiddetti decommercializzati di cui all art.25 della legge n. 133/99 ( proventi derivanti dalla raccolta pubblica di fondi) che non costituiscono reddito imponibile; delle operazioni intracomunitarie di cui all art. 47 del D.L 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 nonché delle eventuali plusvalenze realizzate. Queste operazioni devono essere distintamente annotate rispetto agli altri proventi nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 Redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, di un apposito rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell art. 22 del D.P.R. n. 600/73. Da questo rendiconto devono risultare, in modo chiaro e trasparente, 19/05/2011 pag. 4 / 9

5 anche utilizzando una specifica relazione illustrativa, le entrate e le uscite riguardanti ciascuna manifestazione nell ambito della quale sono stati realizzati i proventi di cui all art. 25 comma 1 del D. Lgs. 60/99 (art. 5, comma 5 del decreto 16 novembre 199 n. 473 Art. 90 Legge 289/2002 (estratto) 17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. 18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell orientamento generale e dell ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati: a)i contenuti dello statuto e dell atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto del principio di democrazia interna; 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l attività didattica per l avvio, l aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali e associazioni sportive nell ambito della medesima disciplina; 5) gratuità degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell ente di promozione sportiva cui la società o l associazione intende affiliarsi; b)le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale; c)i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi infrazioni all ordinamento sportivo. D.L. 22/03/2004.N. 72, convertito con modificazioni nella L. 21/05/2004, n.128 Articolo 4 (estratto) 6-bis. All articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289, comma 17, lettera c, dopo le parole: società sportiva di capitali sono inserite le seguenti parole: o cooperativa. 6-ter. All articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai seguenti: 18.Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l altro essere indicata la sede legale: Nello statuto devono essere espressamente previsti. a) la denominazione; b) l oggetto sociale con riferimento all organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l attività didattica; c) l attribuzione della rappresentanza legale dell associazione; d) l assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell associazione; h) l obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. 18-bis. E fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall assemblea dei soci. 19/05/2011 pag. 5 / 9

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7 Roma, 30 ottobre 2009 Oggetto: modello enti associativi (modello EAS) - Ulteriori chiarimenti. Spett.le Associazione Sportiva Dilettantistica Alla cortese attenzione del Presidente Come preannunciato con il comunicato stampa del 15 ottobre scorso, l Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento che proroga ufficialmente al 15 dicembre 2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Al tempo stesso è stata pubblicata la circolare n. 45/E con cui l Agenzia delle Entrate, fermi restando i chiarimenti forniti con circolare n. 12/E del 9 aprile 2009 in merito alle disposizioni in materia di enti associativi e di ONLUS recate dal richiamato articolo 30, formula ulteriori precisazioni sul modello EAS. La circolare si compone di due parti: la prima, integrando la precedente circolare n. 12, chiarisce ulteriori dubbi interpretativi sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull ambito soggettivo della comunicazione; la seconda contiene risposte ai quesiti sulle modalità di compilazione del modello (per i quali si rimanda alla circolare allegata). Natura ed effetti della comunicazione. Viene ribadito che la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall articolo 30 del DL n. 185 del 2008, costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall articolo 148 del TUIR, ivi compreso il comma 1 dello stesso articolo, e dall art. 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 26/10/1972, n Pertanto, gli enti associativi che non adempiano, nei termini previsti all onere della comunicazione in argomento non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA. Associazioni e società sportive dilettantistiche Pur essendo previsto dall articolo 30 del DL n. 185 l esonero dalla presentazione del modello EAS per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale si ricorda, come evidenziato nella citata circolare n. 12 del 9 aprile 2009, che sono tenute all onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché decommercializzate ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa. Contenuto della comunicazione Le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, in quanto enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, possono presentare la versione ridotta del modello EAS in cui oltre a compilare il primo riquadro contenente i dati identificativi dell ente e del rappresentante legale, vanno forniti i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 20) 25) e 26) ovvero: 4) se l ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali (barrare la casella SI o NO ) 5) se l ente è un articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente (barrare la casella SI o NO ), specificando, in caso affermativo, il codice fiscale di quest ultimo nell apposito spazio, presente nello stesso rigo. 6) se l ente è affiliato a federazioni o enti di carattere nazionale (barrare la casella SI o NO ) 20) se l ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente oppure se non percepisce tali proventi. In caso di risposta affermativa, indicare nell apposito spazio, presente nello stesso rigo, l ammontare di tali proventi, con riferimento all ultimo esercizio chiuso. 25) il settore nel quale l ente opera prevalentemente 26) le specifiche attività svolte dall ente elencate nelle istruzioni Le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella sì del rigo 3). L Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalità che saranno definite di comune accordo con il CONI. Relativamente ai dati non desunti dai predetti registri, l Agenzia delle entrate, potrà inoltrare, altresì, specifiche 19/05/2011 pag. 7 / 9

8 richieste alle singole associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato. Termine di presentazione Per gli enti già costituiti alla data del (data di entrata in vigore del D.L. 185/2008), il modello deve essere presentato entro il 15 dicembre Per gli enti costituitisi dopo il , il termine di presentazione è previsto entro 60 giorni dalla data di costituzione; qualora il termine del 60 giorno dovesse scadere prima del 15 dicembre 2009, il modello deve essere presentato entro quest ultima data. Ad esempio, se l ente si è costituito il , il termine presunto di presentazione (60 giorni) scadrebbe il ; il termine effettivo è il Modalità di presentazione Il modello, che è disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate in formato elettronico, deve essere presentato all Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente, ovvero mediante gli intermediari abilitati. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato MODELLOEAS, reso disponibile gratuitamente dall Agenzia delle Entrate nel sito In allegato il testo completo del provvedimento e della circolare n. 45/E del Fabio Romei Dottore Commercialista Protocollo n /2009 Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi dell articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Modifiche al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate protocollo n /2009 del 2 settembre 2009 e sostituzione delle specifiche tecniche. IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE 1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate protocollo n /2009 del 2/9/ Il punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate protocollo n /2009 del 2 settembre 2009, di approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi dell articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: 3.2 Il modello approvato con il presente provvedimento è presentato nei termini di seguito indicati: - per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008), il modello deve essere presentato entro il 15 dicembre 2009; - per gli enti costituitisi dopo l entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 15 dicembre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data (ossia il 15 dicembre 2009). 2. Sostituzione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, approvate con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate protocollo n /2009 del 14 settembre 2009, sono sostituite da quelle contenute nell Allegato A al presente provvedimento. Motivazioni L articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate. In attuazione delle sopra citate disposizioni è stato approvato, con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle 19/05/2011 pag. 8 / 9

9 entrate protocollo n /2009 del 2 settembre 2009, il modello per la trasmissione telematica all Agenzia delle entrate dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (modello EAS), con la fissazione al 30 ottobre 2009 del termine di presentazione del modello. Con il presente provvedimento si rinvia il predetto termine al 15 dicembre Tale rinvio è accordato per consentire a tutti i soggetti interessati di disporre di un più ampio margine di tempo per una corretta compilazione del modello. Con il presente provvedimento sono, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel predetto modello, che sostituiscono quelle approvate con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate protocollo n /2009 del 14 settembre Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell'agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); Statuto dell'agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n Disciplina normativa di riferimento. Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l istituzione e la disciplina dell imposta sul valore aggiunto; Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni; Legge 11 agosto 1991, n. 266, concernente la legge quadro sul volontariato; Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche; Decreto del Ministro delle finanze 25/05/1995, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10/06/1995, recante criteri per l individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato; Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Legge 27/12/2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003); Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 2 settembre 2009, concernente l approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, da presentare ai sensi dell articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 14 settembre 2009, concernente l approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, ai sensi dell articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n Roma, 29 ottobre 2009 IL DIRETTORE DELL AGENZIA Attilio Befera 19/05/2011 pag. 9 / 9

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