TRIBUNALE CIVILE DI LECCE Sezione Commerciale

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1 TRIBUNALE CIVILE DI LECCE Sezione Commerciale RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO in ordine alla proposta del Piano del Consumatore formulata da Monteduro Salvatore 1. Premessa Il sottoscritto dott. Eliseo Aprile, iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Lecce al n e al Registro dei Revisori Contabili al n , con studio in Lecce alla via Merine, n. 21/A, con provvedimento del 10/02/2014 (all. n. 1) è stato nominato dal Presidente della Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce, quale professionista incaricato per valutare l ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dal sig. Monteduro Salvatore, nato a Morciano di Leuca (Le) il 18/05/1942 ed ivi residente alla via Japigia n. 80, c.f. MNTSVT42E18F719O, pensionato, coniugato in regime di comunione legale dei beni con Marzo Assunta, nata a Salve il 08/04/1943, casalinga. Il ricorrente è assistito nella fasi del presente istituto dal legale Avv. Luigi Paolo Giungato. Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta: a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l espletamento dell incarico; b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse; 1

2 c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano. Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il ricorrente: risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge. Dunque il ricorrente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente ; non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012; non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore. La proposta di accordo per come formulata dall Avv. Giungato nell interesse del suo assistito è corredata da tutta la documentazione richiesta dall art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti: elenco dei creditori con l indicazione delle somme dovute (all. n. 2); elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente (all. n. 3) in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; 2

3 dichiarazione dei redditi riferite agli anni 2010, 2011 e 2012 (all. n. 4); elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente (all. n. 5); certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Morcaino di leuca (all. n. 6). A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima disposizione legislativa, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi: a) indicazione delle cause dell indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell assumere volontariamente le obbligazioni; b) esposizione delle ragioni dell incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all alternativa liquidatoria. Ai sensi dell art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 lo scrivente procederà quindi a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dall istante sig. Monteduro Salvatore al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano 3

4 del Consumatore e la convenienza dello stesso rispetto all ipotesi liquidatoria dell unico bene immobile in proprietà, civile abitazione in Marciano di Leuca. 2. Cause dell indebitamento e ragioni dell incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte. L esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e l esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto tenutosi in data 26/03/2014, hanno permesso di circoscrive cause e circostanze dell indebitamento del Monteduro Salvatore. In danno del ricorrente, presso il Tribunale di Lecce, pende procedura esecutiva immobiliare n. 476/2010 R.G.E. promossa da Caroppo Noemi. Il titolo del creditore procedente è rappresentato da ipoteca giudiziale iscritta sull immobile sito in Morciano di Leuca via Japigia n. 80 (al n registro generale e al n registro particolare) di proprietà del debitore e attuale dimora della famiglia dello stesso. L importo dovuto al creditore procedente è pari complessivamente a ,00, come da nota di precisazione del credito formulata dall Avv. Sergio Belfiore in data 19/03/2012. Nella predetta procedura espropriativa immobiliare risultano intervenuti anche i seguenti creditori chirografari, sempre assistiti dall Avv. Belfiore: 4

5 Romano Carmelo, il cui credito complessivo, assistito da D.I. n. 50/2008 emesso dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, è pari a 6.335,15, come da nota di precisazione del credito formulata dal legale in data 19/03/2013; Monteduro Rosaria, il cui credito complessivo, assistito da sentenza n. 236/2013 emessa dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, è pari a 7.603,00, come da nota di precisazione dl credito formulate dal legale in data 19/03/2013; Si tratta di crediti (ciò vale sia per il credito richiesto in via ipotecaria e sia per i crediti richiesti in via chirografaria) sorti in seguito a dei prestiti di denaro concessi dai ricorrenti al Monteduro Salvatore. In ogni caso, ai predetti crediti occorre anche considerare gli ulteriori costi della procedura esecutiva immobiliare che vanno individuati nel compenso del professionista delegato, dott. Alessandro De Rinaldis, liquidato con provvedimento del giudice dell esecuzione, dott. Stefano Maria Sales, del 02/04/2014 e ammontanti a 3.402,44 (compresa Iva e Cnpadc, e 643,04 per spese, all. n. 7) e le spese di pubblicità (all. n. 8) nelle more maturate e non pagate dal creditore procedente e precisamente: Oxanet spa: 104,92 (ft. n del 23/10/2013); Edire srl: 547,78 (ft. n. 653 del 02/07/2014); Gazzetta del Mezzogiorno: 595,36 (ft. n del 03/06/2014) 5

6 Tutte le predette spese sono da riconoscere in prededuzione e dunque, al pari del credito ipotecario innanzi indicato devono essere necessariamente soddisfatte nel presente piano entro dodici mesi in ossequio a quanto statuito dall art. 8, comma 4, legge n. 3/2012. Nello stesso grado si collocano i compensi dello scrivente, che a norma dell art. 15, comma 9, legge n. 3/2012, sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, ridotti nel caso di specie del quaranta per cento, e dunque pari a 3.172,00 (compresi accessori come per legge, all. n. 9). I buoni propositi del ricorrente tesi a definire l intera esposizione debitoria sono rappresentati dagli atti messi in atto dal ricorrente successivamente all avvio dell espropriazione forzata immobiliare. Si fa riferimento alla istanza per la conversione del pignoramento depositata in data 10/11/2011 e accolta dal giudice dell esecuzione con ordinanza del 14/12/2011. A seguito dei versamenti mensili di 1.500,00 disposti dal Giudice a far data dal 14/12/2011, il debitore ha versato sul libretto della procedura l importo di ,34 (all. n. 10); tuttavia il debitore risulta, successivamente, decaduto dalla conversione per non aver onorato le successive scadenze fissate dal piano di conversione del pignoramento al quale era stato ammesso. Infatti, il Monteduro rivestendo la qualifica di pensionato con reddito mensile netto di circa 1.600,00, riferisce di non essere riuscito a sostenere la restante parte di debito, nonostante avesse provveduto a onorare oltre la metà del debito complessivo. A completamento della situazione debitoria del ricorrente si rappresenta che dagli accertamenti eseguiti presso gli uffici competenti è emerso quanto di seguito: 6

7 l Agenzia delle Entrate di Casarano con nota del 08/04/2014 (all. n. 11) ha comunicato che non esistono carichi pendenti a nome del sig. Monteduro; Equitalia Sud Spa con estratto di ruolo del 07/04/2014 ha comunicato che a carico del sig. Monteduro risultano pendenze pari complessivamente a 403,32 (all. n. 12) riferite a Tarsu per gli anni 2007, 2008 e 2009; il Comune di Morciano di Leuca non ha comunicato alcuna posizione di debito nonostante allo stesso ente sia stata inoltrata specifica richiesta in tal senso; contratto di credito al consumo n sottoscritto in data 15/06/2012 estinto in via anticipata in data 30/04/2012 e con residuo debito di 2.399,00 (all. n. 13); contratto di credito al consumo n sottoscritto in data 31/12/2009 estinto in via anticipata con conteggio al 31/10/2014 e con residuo debito di ,44 (all. n. 14); La documentazione riferita ai due contratti di credito al consumo è stata messa a disposizione dello scrivente solo in data 20/10/2014 dal legale del debitore Avv. Giungato. 3. Veridicità dei dati Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata allo scrivente dal ricorrente e di quella ulteriore acquisita è possibile evidenziare che il debitore: 7

8 è coniugato in regime di comunione legale dei beni con Marzo Assunta (cfr. stato di famiglia allegato n. 2); è un pensionato con un reddito netto annuo di ,00 circa e dunque percepisce una mensilità netta mensile di circa 1.600,00; tali importi sono rilevalibili dall ultimo modello Cud rilasciato dall Inps (all. n. 15); ha la necessità di 305,00 mensili per il sostentamento del nucleo familiare; il debitore ritiene doi poter soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare (marito e moglie) con tale importo esiguo; possiede un unita abitativa in Morciano di Leuca alla vi Jpigia n , piano terra, indiuviduato in catasto al fgl. 10, p.lla 338, sub 1, cat. A/3, cl. 3, vani 6,5, R.C. 241,70. Il suddetto cespite risulta gravato da ipoteca giudiziale in favore di Caroppo Noemi iscritta presso l Agenzia del Territorio di Lecce in data 18/08/2006 al n generale e al n particolare; ha contratto debiti per la complessiva somma di ,42 così distinta per come riferita ad ogni singolo creditore: Creditore Importo Dott. Alessandro De Rinaldis (prededuzione) 3.402,44 Dott. Eliseo Aprile (prededuzione) 3.172,00 Spese di pubblicità (prededuzione) 1.248,06 Caroppo Noemi (ipotecario) ,00 Romano Carmelo (chirografo) 6.335,15 Monteduro Rosaria (chirografo) 7.603,00 8

9 Equitalia Sud Spa (chirografo) 403,32 contratto di credito al consumo n ,00 contratto di credito al consumo n ,44 TOTALE ,42 4. Sintesi del Piano del Consumatore. Il sig. Monteduro, in ottemperanza alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano del Consumatore al fine di ripianare i debiti contratti e conservare l unico immobile di proprietà che rappresenta la dimora del debitore e di sua moglia. Come si evince dalla proposta di Piano del Consumatore formulata dal Monteduro, il debito complessivo è pari ad ,42. In tale importo sono stati inclusi anche gli interessi dovuti al creditore ipotecario Carroppo Noemi, calcolati sulla sorte capitale iniziale e riconosciuti nella misura legale per tutta la durata della dilazione (12 mesi), tutto ciò nel rispetto dell art. 9, comma 3- quater, legge n. 3/2012. Detta norma prevede la sospensione ai soli effetti del concorso del calcolo degli interessi convenzionali o legali, a meno che il credito non sia garantito da ipoteca, con il deposito della proposta del Piano del consumatore. La proposta formulata presume l integrale pagamento di tutti i creditori attraverso la cessione dell indennità corrisposta dall Inps a titolo di pensione di anzianità, con l esclusione di ciò che lo 9

10 stesso intende trattenere a titolo di esigenze familiari ( 305,00 al mese). Dunque il ricorrente propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di 1.295,00. Invero, il debito complessivo del Monteduro risulta si pari a ,42 ma occorre considerare che presso il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, il debitore, al fine di onorare l ammortamento del debito concesso con la conversione del pignoramento, poi di fatto decaduto per l inosservanza dei versamenti mensili, ha acceso il libretto bancario n. 1E presso Banca Sella spa, sul quale vi è un saldo di ,34, la differenza pari a ,08 rappresenta il debito da sottoporre a rateizzazione. Infatti, il debitore propone di assegnare al creditore ipotecario Caroppo Noemi l importo attualmente esistente sul detto libretto bancario ( ,34) e di soddisfare il restante credio ipotecario, pari a 2.438,66, e i successivi restanti crediti muniti di privilegio di seguito indicati, pari a 7.822,50 in 12 rate mensili: 3.402,44 dott. A. De Rinaldis; 3.172,00 dott. E. Aprile; 1.248,06 spese di pubblicità L importo della rata mensile da assegnare a copertura del credito ipotecario residuo e dei crediti privilegiati (ammontanti complessivamente a ,16 = 7.822, ,66) risulta pari a 855,10 (= ,16/12). La differenza rispetto alla rata mensile sostenibile di 1.295,00 (al netto delle esigenze di famiglia) e dunque la somma di 439,90 mensile viene assegnata agli altri creditori (quelli chirografari). 10

11 Per ciò che riguarda quest ultima classe di creditori, il cui importo totale risulta pari a ,91, il ricorrente, per quanto innanzi rappresentato, propone di attribuire loro la somma di 439,90 mensili nei 12 mesi successivi all eventuale omologazione dell Istituto in esame (eseguendo i pagamenti contestualmente ai creditori muniti di privilegio); per la restante parte, pari a ,11 [33.345,91 - (439,90*12)], il richiedente propone il pagamento dilazionato nei successivi 22 mesi a mezzo della corresponsione di una rata mensile sempre dell importo di 1.295,00. Per quanto innanzi rappresentato il ricorrente propone a tutti i creditori un Piano del Consumatore che prevede il totale soddisfacimento dei debiti nel termine massimo di circa tre anni; in particolare il Piano proposto prevede: il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, dei creditori ipotecari e di quelli privilegiati entro il termine di 12 mesi a partire dal decreto di omologazione del piano stesso in ossequio al disposto di cui all art. 8, comma 4, della L. n. 3/2012; il pagamento parziale dei restanti crediti (quelli chirografari) entro il termine di 12 mesi dal decreto di omologazione del piano stesso; il pagamento integrale della classe dei creditori chirografari (quelli chirografari residui) entro i successivi 22 mesi (rispetto ai primi 12 mesi nei quali si è proposto il pagamento integrale dei crediti muniti di privilegio e il pagamento parziale dei creditori chirografari). 11

12 5. Fattibilità del Piano Ai sensi del combinato disposto dall art. 9, comma 2, e dell art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012 lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano proposto dal Monteduro Salvatore e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica. Il Monteduro a garanzia del Piano del consumatore in questione propone un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dalla sua pensione di anzianità erogata dall Inps. Data la fattispecie di indennità la probabilità di inadempienza legata al mancato percepimento delle somme mensili risulta essere pressochè bassa anche in considerazione dell età dell istante (72 anni) e del buono stato di salute dello stesso debitore. Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il Piano proposto dal Monteduro Salvatore risulta sostenibile e fattibile. Tali considerazioni risultano ancor più veritiere con la lettura del successivo paragrafo nel quale viene affrontata la convenienza della proposta. 6. Convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione. Ai sensi dell art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012 lo scrivente è chiamato a valutare anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore. 12

13 Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dell unico bene immobile posseduto dal ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l una o l altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio. Come si evince dall allegata visura (cfr. allegato n. 3) l unico bene nella disponibilità del debitore risulta essere la civile abitazione sita in Morciano di Leuca alla via Japigia n A detta abitazione, sulla base della relazione di stima a firma del Arch. Maria Letizia Monosi eseguita nella procedura esec. imm. n. 476/2010 promossa da Caroppo Noemi in danno del ricorrente (allegato n.13), è stato attribuito un valore di mercato pari ad ,00. Avendo il Professionista delegato effettuato alcuni esperimenti di vendita andati deserti e a seguito dell applicazione dei rituali ribassi (ciascuno pari al 25%) la predetta abitazione è posta in vendita il prossimo 11/11/2014 al prezzo di ,00. Quindi partendo da un valore pari all attuale prezzo di vendta di detto bene occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte. Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all asta. In base all esperienza dello scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 3 esperimenti d asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa ,00 (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto. 13

14 Nel caso di specie pensando verosimilmente a una aggiudicazione del bene a ,00 (cioè al terzo esperimento) si presume che il ricavato della vendita dell immobile consente in ogni caso di soddisfare tutti i creditori attesa anche la somma esistente sul libretto bancario utilizzato per la conversione del pignoramento ( ,34) ed il modesto importo della situazione debitoria del ricorrente. L ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore nel caso che ci occupa porterebbe verosimilmente all aggiudicazione del bene nel 2015 e all approvazione del piano di riparto molto probabilmente verso al fine dello stesso anno. Al contrario, con il piano del consumatore i creditori, privilegiati e chirografari, potranno veder ridurrre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all omologazione del Piano stesso. 7. Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla prognosi di fattibilità del Piano. Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore ( ,09), si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile e costante di 1.295,00 e per un totale di 34 rate. Il Piano del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento del creditore ipotecario (Caroppo Noemi) e di tutti i restanti creditori chirografari. E stata anche presa in considerazione l ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobilare del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso meno 14

15 conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori. Con l omologazione del Piano del Consumatore il debitore provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all omologazione. ATTESTAZIONE Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Eliseo Aprile, iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Lecce e al Registro dei Revisori Contabili, ESAMINATI - i documenti messi a disposizione dal debitore Monteduro Salvatore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione; - la situazione reddituale e patrimoniale del debitore; - lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio; - il Piano del Consumatore predisposto dal debitore (Monteduro Salvatore); ATTESTA la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012. * * * * * 15

16 Si attesta che la presente relazione è composta da n. 16 pagine e di n. 14 allegati come riportati nell elenco che segue. Con Osservanza Lecce, 27 ottobre 2014 dott. Eliseo Aprile 16

17 ELENCO ALLEGATI 1. Provvedimento di nomina del 10/02/ Elenco dei creditori da ineserire nel redigendo Piano del Consumatore. 3. Beni di proprietà del ricorrente. 4. Dichiarazione dei redditi riferiti agli ultimi tre anni. 5. Elenco dei spese necessarie al sostentamento della famiglia. 6. Certificato di stato di famiglia. 7. Compenso del Profesionista Delegato Dott. Alessandro De Rinaldis. 8. Copie dei documenti di spesa rieferiti alla pubblicità. 9. Compenso del professionista incaricato. 10. Copia libretto bancario acceso presso Banca Sella spa. 11. Certificato carichi pendenti rilasciato dall Agenzia dell Entrate di Casarano. 12. Estratto dei ruoli pendenti presso Equitalia sdu spa. 13. Contratto di credito al consumo n sottoscritto in data 15/06/ Contratto di credito al consumo n sottoscritto in data 31/12/ Modello Cud rilasciato dall Inps di Casarano. 17

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