CAP. II DELL ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ 63

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1 CAP. II DELL ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ 63 Se il chiamato all eredità, non nel possesso dei beni, non ha ancora compiuto la dichiarazione di accettazione, ma esaurito l inventario, dovrà fare la dichiarazione entro il termine di quaranta giorni, pena la perdita del diritto di accettare. Va segnalato che la perdita del diritto di accettare l eredità comporta, in ogni caso, una sanzione più grave di quanto previsto per il mancato perfezionamento delle formalità per l accettazione beneficiata, poiché importa il venir meno della titolarità della situazione complessiva di delazione ereditaria Il chiamato possessore e non possessore dei beni ereditari Il presupposto per l applicazione o meno degli artt. 485 e 486 c.c. è il possesso materiale o di fatto dei beni ereditari. Il rapporto tra il chiamato ed il bene include ogni specie di possesso ed anche la detenzione a titolo di custodia od affidamento temporaneo ( 29 ), non necessariamente di tutti i beni caduti in successione, ma anche di una minima parte di essi. Il legislatore, al fine di mitigare il lungo termine concesso dalla norma per la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario di cui all art. 487 c.c. per il chiamato non possessore, ha espressamente sancito che, qualora venga fissato un termine per l accettazione, in seguito all esperimento dell azione interrogatoria, il chiamato dovrà, entro il termine assegnato, compiere anche l inventario. Se invece il chiamato ha fatto la dichiarazione nei termini assegnati e non l inventario, verrà considerato erede puro e semplice ( 30 ). Nella fattispecie in cui il chiamato non è possessore dei beni ereditari, questi non viene riconosciuto legittimato, né attivamente né passivamente, per le azioni relative a crediti del defunto ( 31 ). Il legislatore, all art. 486 c.c., invece, prevede espressamente che il chiamato possessore può stare in giudizio, come convenuto, per rappre- ( 29 ) Così si è pronunciata anche la Cassazione nelle seguenti sentenze: n. 4835/1980; n. 7076/1995; n. 2263/1999. ( 30 ) Il termine per la redazione dell inventario a norma dell art. 485 c.c. è termine ordinatorio alla cui mancata osservanza non è collegato alcun effetto preclusivo. Ai sensi dell art. 154 c.p.c. i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi, solo a condizione che essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario (così anche Cass., 14 ottobre 1998, n ). ( 31 ) Così Cass., n. 4929/1980.

2 64 PARTE I sentare l eredità e, in difetto, verrà nominato un curatore dell eredità affinché la rappresenti in giudizio ( 32 ). L importanza di tale disposto ed i suoi riflessi processuali vanno ricollegati a quanto prescritto nell art. 486 c.c. con riferimento ai poteri del chiamato possessore durante il lasso temporale previsto per la redazione dell inventario. Ad entrambi i chiamati, indipendentemente dall ulteriore situazione di possesso in relazione ai beni ereditari, è concesso esercitare i poteri di cui all art. 460 c.c. nella fase temporale prevista dalla legge per il compimento delle formalità dell inventario. Anche in virtù del disposto di cui all art. 489 c.c., i soggetti incapaci non si intendono sottoposti alla rigida normativa di cui agli artt. 485 e 487 c.c. e non è loro applicabile la sanzione della decadenza dal beneficio di inventario. Per la ratio sottesa al disposto che impone agli incapaci la regola dell accettazione beneficiata, la decadenza dal beneficio, per tali categorie di soggetti, è prevista unicamente nel caso in cui gli stessi si spoglino della loro qualità: i minori divengano maggiorenni e cessi lo stato di incapacità rispettivamente per gli interdetti, gli inabilitati e, da ultimo, per le persone i cui interessi sono curati dall amministratore di sostegno ( 33 ). In questa rinnovata veste e piena capacità di agire, il legislatore concede a tali soggetti il termine di un anno per l attuazione della procedura di cui all accettazione beneficiata, pena la decadenza dal beneficio. Per tutte le norme sopra contemplate riveste ruolo centrale, anche al fine di verificare l opportunità della forma di accettazione beneficiata, la redazione dell inventario, secondo quanto previsto dagli artt c.p.c Gli effetti del beneficio di inventario L accettazione con beneficio di inventario comporta quale principale effetto quello di creare una distinzione tra il patrimonio del defunto e quello dell erede, così da impedire la confusione tra i due. L accettazione con beneficio di inventario, fatta da uno dei chiama- ( 32 ) La legittimazione prevista dalla norma è soltanto passiva. ( 33 ) Cfr. l. 9 gennaio 2004, n. 6.

3 CAP. II DELL ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ 65 ti ( 34 ), giova a tutti gli altri anche se l inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione, in virtù del disposto di cui all art. 510 c.c. Nel nostro ordinamento è consentito, comunque, che coesistano eredi beneficiati con eredi puri e semplici. Tali casi di concorso si verificano, per esempio, allorquando solo alcuni degli eredi beneficiati decadano dal beneficio. Le principali conseguenze derivate dall accettazione beneficiata vengono descritte nel disposto di cui all art. 490 c.c. in virtù del quale vengono sanciti vari principi, tra i quali: a) l erede conserva verso l eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che naturalmente si estinguono con la morte; b) l erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni allo stesso pervenuti; c) i creditori dell eredità ed i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell erede. Con la netta distinzione tra il patrimonio del defunto e quello dell erede, i creditori ereditari ed i legatari non possono aggredire i beni personali dell erede ma solo soddisfarsi sul patrimonio ereditario ( 35 ). I creditori personali dell erede possono invece aggredire anche i beni ereditari, per ciò che residua dalla procedura di liquidazione, dopo che siano stati, quindi, soddisfatti tutti i creditori ereditari ed i legatari. L ultima parte della norma di cui all art. 409 c.c. individua una ipotesi di rinunzia al beneficio di inventario che dovrebbe, comunque, essere compiuta secondo gli stessi requisiti di forma e pubblicità previsti dall accettazione ( 36 ). La responsabilità dell erede, che ha accettato con beneficio di inventario, con riguardo all amministrazione dei beni ereditari, è limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave, secondo il disposto dell art. 491 c.c. È infatti pacifica la circostanza che l accettazione beneficiata deve essere tutta tesa al perseguimento degli scopi tipici dell istituto e cioè la ( 34 ) La norma si riferisce espressamente alla qualifica del chiamato che rivesta l erede e quindi si ritiene applicabile unicamente qualora tutti rivestano la veste di chiamati. ( 35 ) Un ulteriore effetto del beneficio di inventario, non menzionato nell art. 480 c.c. ma risultante dal disposto di cui all art c.c., è quello secondo il quale, se l eredità è accettata con beneficio di inventario, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in virtù di sentenze pronunciate anteriormente alla morte, al fine di tutelare la par condicio tra i creditori ereditari. ( 36 ) Dal momento che l atto di rinunzia al beneficio di inventario importa un pregiudizio per i creditori ed i legatari, si ritiene che lo stesso sia dagli stessi impugnabile con l azione revocatoria.

4 66 PARTE I conservazione dei beni per il soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari. Il legislatore non ha inteso applicare il regime di responsabilità massimo a carico dell erede beneficiato in quanto si ritiene che, comunque, l erede amministri i beni ereditari anche nel proprio interesse. La norma, contrariamente a quanto disposto dalle altre, da cui vengono fatti scaturire svariati obblighi a carico dell erede beneficiato, non indica alcuna sanzione che, nel silenzio, verrà ricondotta agli ordinari regimi di responsabilità in ordine ai relativi obblighi di risarcimento danni. Anche al fine di contemperare la responsabilità per colpa grave prevista dalla legge a carico dell erede beneficiato per l amministrazione dei beni ereditari, il legislatore ha espressamente previsto il sistema dell imposizione di idonea garanzia in capo all erede per il valore dei beni mobili compresi nell inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo degli stessi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari. La norma di cui all art. 492 c.c. trova la sua applicazione su richiesta dei creditori e degli altri soggetti portatori di un interesse qualificato. Il disposto normativo trova la sua ratio nella circostanza in virtù della quale tutto ciò che costituisce attivo ereditario deve essere conservato in vista della sua destinazione al soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari. La garanzia richiesta dagli aventi diritto può essere di qualsiasi tipo, reale o personale, e può consistere anche nell imposizione di una cauzione dal momento che è applicabile il disposto di cui all art c.c. Il giudice è chiamato a valutare le modalità e l entità della garanzia, mentre è sottratta al suo sindacato la valutazione della sussistenza dei presupposti. Di conseguenza, una volta che la garanzia sia stata richiesta, la stessa dovrà essere concessa anche nei casi in cui possa sembrare superflua. Tale interpretazione è conforme al principio in virtù del quale all erede sono lasciate la disponibilità dei beni ereditari e la loro amministrazione. La garanzia, quindi, funge da contrappeso a tale libertà di gestione. Il giudice competente è individuato nel Presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che dovrà decidere con ordinanza impugnabile innanzi al Presidente della Corte d Appello, in virtù del disposto di cui agli artt. 750 e 739 c.p.c. Mentre il disposto di cui all art. 492 c.c. è muto per quanto attiene alle eventuali conseguenze, per l ipotesi di mancato rilascio della garanzia richiesta, le norme di cui agli artt. 493 e 494 c.c. dispongono espressamen-

5 CAP. II DELL ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ 67 te la sanzione della decadenza dal beneficio di inventario, per l ipotesi di attività di amministrazione dell erede che possano essere in grado di compromettere l equilibrio e la capienza del compendio ereditario. Con riferimento alla ipotesi specifica di decadenza di cui all art. 494 c.c., l erede beneficiato viene sanzionato con la decadenza qualora abbia, in mala fede, omesso di denunziare nell inventario beni appartenenti all eredità o qualora, sempre in mala fede, abbia inserito nell inventario passività inesistenti. La norma tutela l interesse dei creditori e dei legatari affinché la redazione dell inventario sia compiuta, oltre che nei termini, anche in modo completo e veritiero. L unico contemperamento all applicazione della norma di cui all art. 494 c.c. è il requisito soggettivo dell erede che deve aver stilato un inventario infedele ed incompleto con mala fede e quindi con dolo. In ogni caso le attività indicate dalla norma devono essere personalmente compiute dall erede ( 37 ). L erede beneficiato è invece onerato della preventiva richiesta di autorizzazione giudiziaria qualora intenda alienare, sottoporre a pegno o ipoteca i beni ereditari. L autorizzazione indicata nel disposto di cui all art. 493 c.c., con riguardo ai criteri di competenza, fa riferimento all art. 747 c.p.c. che individua nel Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, il giudice competente a decidere, in seguito al ricorso proposto dall erede che intenda compiere tali atti. Il provvedimento del giudice è un decreto che potrà essere fatto oggetto di reclamo ex art. 739 c.p.c. La norma si ritiene applicabile in quanto l erede abbia compiuto un qualsiasi atto di disposizione che sia in grado di incidere sul patrimonio ereditario. Il concetto di alienazione viene interpretato in senso ampio fino ad arrivare, per alcuni, a ricomprendere tutti gli atti di straordinaria amministrazione ( 38 ). Per i beni individuati nella categoria dei mobili, l ultimo comma del disposto di cui all art. 493 c.c. non commina ai danni dell erede la san- ( 37 ) Tale gravosa sanzione non sarà applicabile per la fattispecie in cui l inventario, incompleto ed infedele, sia stato curato dall esecutore testamentario. ( 38 ) La dottrina maggioritaria ritiene che tra gli atti contemplati dalla norma debba rientrare anche la divisione in quanto potenzialmente in grado di pregiudicare le ragioni dei legatari e dei creditori.

6 68 PARTE I zione della decadenza dal beneficio, qualora manchi l autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione. L alienazione dei beni mobili potrà essere compiuta dall erede liberamente, se sia trascorso un lasso di tempo ritenuto ragionevole dalla dichiarazione di accettazione ed individuato nello stesso disposto normativo in cinque anni. La decadenza dal beneficio ha, in ogni caso, effetto per tutti i creditori ed i legatari, indipendentemente dal soggetto che ha rilevato il comportamento dell erede che ha portato alla sanzione. Il suo effetto retroattivo comporta che l erede deve essere considerato erede puro e semplice fin dal momento dell apertura della successione ( 39 ) La liquidazione dell eredità beneficiata Tra le finalità della procedura del beneficio di inventario vi è quella di giungere alla liquidazione dell eredità, con attribuzione dell eventuale residuo in favore dell erede. Il nostro ordinamento prevede due forme alternative di liquidazione dell eredità beneficiata: la liquidazione individuale e la liquidazione concorsuale. La liquidazione concorsuale può essere promossa dai creditori ereditari e dai legatari mediante notificazione all erede di un atto di opposizione alla procedura di liquidazione individuale, in base al combinato disposto di cui agli artt. 495 e 498 c.c. La liquidazione concorsuale può essere promossa anche dallo stesso erede in virtù dell art. 503 c.c. Tra le rilevanti differenze tra le due modalità di liquidazione individuale e concorsuale vi è la previsione o meno di un termine che segna la fine della procedura. Non è previsto alcun termine finale per la liquidazione individuale (salva la prescrizione dei crediti ereditari), mentre per la liquidazione concorsuale il termine è individuato nel disposto di cui all art. 502, ultimo comma, c.c. La procedura di liquidazione individuale è descritta in gran parte dal ( 39 ) La dottrina ritiene che la decadenza in cui è incorso un solo erede non si estende agli altri, ma tale posizione si espone ad inevitabili critiche allorquando il compendio ereditario non sia diviso o divisibile.

7 CAP. II DELL ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ 69 disposto di cui all art. 495 c.c. e prevede il soddisfo dei creditori e dei legatari «a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità». L erede è infatti tenuto a rispettare i diritti di prelazione preesistenti e, tra più creditori che si presentano tempestivamente e congiuntamente, dovrà preferire quello privilegiato. Applicazione immediata del principio della preferenza dei creditori privilegiati viene riscontrata anche nella norma contenuta nel secondo comma del disposto di cui all art. 495 c.c., che prevede che i creditori ereditari hanno sempre un diritto di preferenza nei confronti dei legatari. Per quanto sopra, per l ipotesi in cui i legatari vengano soddisfatti prima che i creditori si facciano avanti, questi ultimi, qualora siano rimasti insoddisfatti, possono esperire l azione di regresso Il rendimento del conto nella eredità beneficiata In ogni caso, l erede ha l obbligo di rendere il conto della sua amministrazione e, in difetto, i creditori ed i legatari possono far assegnare all erede un termine entro cui debba essere reso, in virtù del disposto di cui all art. 496 c.c. Per una parte della dottrina, l operatività della norma di cui all art. 496 c.c. dovrebbe essere limitata alla fine della procedura di liquidazione, per il caso in cui i creditori ed i legatari siano rimasti insoddisfatti, mentre altra parte della dottrina ritiene che la norma sia applicabile in ogni momento. Tale ultima interpretazione pare quella preferibile in quanto la richiesta, in ogni momento, dell amministrazione del rendimento del conto all erede beneficiato è l unico mezzo in realtà concesso ai creditori e legatari per esercitare un controllo, seppur minimo, su tale amministrazione. Il conto della gestione dovrà riportare uno stato attivo ed uno passivo. Nello stato attivo verranno compresi, ad esempio, le somme realizzate con la vendita dei beni e dei frutti, con la riscossione degli interessi, i canoni di locazione, gli altri crediti, mentre nello stato passivo andranno evidenziati, ad esempio, tutti i pagamenti fatti ai creditori ereditari ed ai legatari, le spese per l apposizione di sigilli, per l inventario, per l amministrazione e liquidazione dell eredità anche in virtù del disposto di cui all art. 511 c.c. Qualora l erede non intenda rendere spontaneamente il conto della sua amministrazione, o lo stesso ed i creditori e legatari non raggiungano un accordo sul termine entro cui il conto debba essere reso, gli aventi diritto possono chiedere che sia il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione a decidere, secondo le disposizioni processuali di cui all art. 749 c.p.c.

8 70 PARTE I Altro mezzo di tutela dei creditori e dei legatari, in presenza di un erede che non intenda presentare il conto dell amministrazione, viene ritenuto sussistente nel disposto normativo di cui all art. 497 c.c., che porta a costringere l erede a pagare con i propri beni. Secondo parte della dottrina il disposto di cui all art. 497 c.c. delinea una fattispecie in cui, a seguito del mancato rendiconto, l erede non decadrebbe dal beneficio dell inventario e continuerebbe ancora a rispondere entro i valori dei beni ereditari ed anche con i propri beni personali. Secondo altra parte della dottrina, invece, l erede, ferma la mancata decadenza dal beneficio, diventerebbe illimitatamente responsabile fino alla presentazione del rendiconto. La dottrina, invece, è unanime nel ritenere che la costituzione in mora descritta nell art. 497 c.c. individui una ipotesi di mora ex re. La costituzione in mora dell erede non potrebbe ritenersi perfezionata qualora venisse inoltrata con una qualsiasi intimazione o richiesta scritta, ma sarà sempre necessario il decorso del termine fissato dalle parti o dal giudice La liquidazione concorsuale dell eredità beneficiata Qualora anche solo uno dei creditori ed i legatari abbiano notificato all erede opposizione, la procedura di liquidazione dell eredità dovrà essere portata avanti in forma concorsuale, secondo il disposto di cui all art. 498 e ss. c.c. La notifica dell opposizione deve essere compiuta entro i termini previsti nell art. 495 c.c. e può essere inoltrata in qualsiasi forma, si è ritenuto anche verbale. Ricevuta la notifica dell opposizione l erede, entro un mese dalla stessa, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell apertura della successione, invitare i creditori ed i legatari a presentare, entro un termine stabilito, le dichiarazioni di credito. La norma, considerati la formalità ed i formalismi della procedura, indica anche che l invito dovrà essere spedito per raccomandata nel conosciuto domicilio o residenza dei creditori e legatari, nonché essere pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia che oggi è stato sostituito dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ( 40 ). ( 40 ) Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

9 CAP. II DELL ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ 71 Dall ultima formalità pubblicitaria decorre il termine a partire dal quale non possono più essere promosse procedure esecutive individuali ex art. 506 c.c. Qualora non venga rispettato il termine individuato nel secondo comma dell art. 498 c.c., l erede viene dichiarato decaduto dal beneficio di inventario ( 41 ). È quindi evidente l importanza del notaio nella procedura di liquidazione concorsuale dell eredità beneficiata. Anche i creditori ed i legatari dovranno essere tempestivi nel presentare le dichiarazioni di credito. La loro tardività non implicherà, comunque, decadenza in quanto potranno partecipare alla procedura di liquidazione tramite il mezzo del reclamo allo stato di graduazione, ex art. 501 c.c., allo scopo di essere ivi inclusi. La procedura concorsuale della liquidazione dell eredità trova compiuta descrizione anche negli artt. 499 e 500 c.c. Scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito l erede, con l assistenza del notaio, dovrà provvedere a liquidare le attività facendosi autorizzare anche alle alienazioni ed agli atti necessari. Dovrà, quindi, essere formato lo stato di graduazione in cui i creditori verranno collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione e questi ultimi verranno preferiti ai legatari. La presenza del notaio a tale fase procedurale ha finalità di controllo, nell interesse dei creditori, nonché di ausilio nella procedura di liquidazione. Anche la formazione dello stato di graduazione presuppone un controllo da parte dell erede e del notaio, anche sulla esistenza e sull ammontare dei crediti. Particolare procedimento viene seguito, secondo il disposto di cui all art. 499, ultimo comma, c.c., qualora nell asse ereditario vi sia un legato di specie. La norma prevede che, qualora per soddisfare i creditori sia necessario comprendere nella liquidazione anche l oggetto di un legato, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori, il legatario di specie è preferito agli altri legatari. ( 41 ) In caso di successione di minore, la decadenza dal beneficio di inventario potrà verificarsi unicamente, ai sensi dell art. 489 c.c., dopo un anno dal compimento della maggiore età dello stesso (così anche Cass., 24 luglio 2000, n. 9648).

10 72 PARTE I A tal fine l erede dovrà trattenere il possesso del bene legato e non consegnare l oggetto dello stesso all avente diritto, fino a che non sia accertato che i beni ereditari siano sufficienti a soddisfare tutti i creditori. Anche il legatario ha comunque una sua tutela specifica e potrà opporsi all alienazione della cosa legata qualora manchino i presupposti, e la relativa istanza di autorizzazione dovrà essere a lui notificata ai sensi dell art. 747, ultimo comma, c.p.c. Sempre al fine di tutelare i creditori ed i legatari e non rendere oltre modo lunga la procedura di liquidazione, l art. 500 c.c. ha previsto che l autorità giudiziaria, su istanza di uno dei creditori o legatari, possa assegnare un termine all erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione ( 42 ). L istanza per la determinazione del termine va proposta ai sensi e per gli effetti dell art. 749 c.p.c. al Tribunale del luogo di apertura della successione che dovrà provvedere con ordinanza reclamabile. In caso di mancato rispetto da parte dell erede del termine fissato dal giudice, sarà comminata la sanzione della decadenza dal beneficio di inventario ma l erede potrà inoltrare istanza di proroga. In seguito alla formazione dello stato di graduazione il notaio, sempre a mezzo di raccomandata, dovrà darne avviso ai creditori ed ai legatari ( 43 ) sempre presso il loro domicilio e residenza, se noto, e di seguito provvederà alla pubblicazione di un estratto di tale documento sulla Gazzetta Ufficiale. Se entro trenta giorni dalla data della pubblicazione non siano stati proposti reclami, lo stato di graduazione diviene definitivo. I reclami si propongono mediante notifica di un atto di citazione da notificare all erede ed eventualmente ai titolari di diritti che vengono contestati e la competenza viene individuata, ai sensi dell art. 778 c.p.c., nel Tribunale del luogo di apertura della successione, ove il valore viene identificato con la stima dell asse ereditario dopo l inventario. ( 42 ) In caso di accettazione dell eredità con beneficio di inventario è inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione contro il provvedimento emesso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c. contro il provvedimento con il quale il giudice assegni un termine per liquidare l attività ereditaria e formare lo stato di graduazione, trattandosi di provvedimento non idoneo al giudicato, non destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, modificabili e revocabili in ogni tempo, anche con efficacia ex tunc (così anche secondo Cass., 21 gennaio 2003, n. 1032). ( 43 ) Anche nel silenzio della norma si ritiene che l avviso di formazione dello stato di graduazione debba essere comunicato, non solo ai creditori e legatari che hanno fatto le dichiarazioni di credito, ma anche a tutti gli altri creditori e legatari.

11 CAP. II DELL ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ 73 Il terzo comma del disposto di cui all art. 778 c.p.c. configura una ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni processuali per cui la riunione dei reclami andrà fatta ex art. 274, comma 1, c.p.c. I reclami contro lo stato di graduazione vanno proposti nei confronti dell erede, oltre che di coloro i cui diritti sono contestati. Il reclamo va proposto con citazione presso il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione ed il giudizio è analogo a quello che può sorgere nel procedimento di esecuzione per espropriazione. Anche in ossequio al principio di economia processuale i reclami vanno decisi tutti con sentenza in un unico giudizio. Una volta che sia divenuto definitivo lo stato di graduazione o sia passata in giudicato la sentenza che si è pronunciata sui reclami, l erede dovrà procedere all adempimento nei confronti dei creditori e dei legatari in conformità a quanto disposto nello stato passivo, che costituisce titolo esecutivo contro l erede, in virtù dell espresso disposto di cui all art. 502 c.c. Nello stato di graduazione debbono essere collocati anche i creditori condizionali ( 44 ). Ai creditori ed ai legatari che non si siano presentati per ottenere soddisfazione, in seguito alla formazione dello stato di graduazione, residua l esperibilità, entro il termine di tre anni dal giorno in cui lo stato passivo è divenuto definitivo, di un azione contro l erede nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e legatari collocati nello stato di graduazione. I creditori ed i legatari legittimati all esperimento dell azione di cui all art. 502, ultimo comma, c.c. sono coloro i quali sono rimasti esclusi dallo stato di graduazione, in quanto non hanno presentato nei termini le dichiarazioni di credito né proposto reclamo. Ogni singola omissione, anche solo della tempistica, prevista nelle norme di cui agli artt. 498, 500, 503 c.c. da parte dell erede nella procedura di liquidazione concorsuale comporta la decadenza dal beneficio di inventario. Le cause di decadenza indicate dal disposto di cui all art. 505 c.c. sono ( 44 ) In particolare: se la condizione è sospensiva, l erede potrà pagare finché la stessa non si verifichi, salva la facoltà di soddisfare i creditori posteriori che diano cauzione. Se la condizione è risolutiva, l erede potrà pagare il creditore sub condicione dietro cauzione prestata da questi. Se invece i creditori posteriori o il creditore condizionale non intendano dare la cauzione, l erede potrà accantonare la somma sufficiente al soddisfacimento delle ragioni di coloro a favore dei quali la cauzione stessa doveva essere prestata.

12 74 PARTE I particolari e tassative e quindi non suscettibili di applicazione analogica ( 45 ). Secondo parte della dottrina le cause di decadenza previste dagli artt. 488, 493, 494 c.c. opererebbero di diritto, mentre quelle previste dall art. 505 c.c. sarebbero provocate dall azione dei creditori ereditari e dei legatari. La decadenza dal beneficio può essere invece evitata qualora il pagamento sia fatto nel mancato rispetto della tempistica, ma in favore di creditori privilegiati o ipotecari. Gli unici legittimati a far valere la decadenza dal beneficio di inventario sono i creditori del defunto ed i legatari. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui all ultimo comma dell art. 498 c.c. segna il limite oltre il quale i creditori non possono più promuovere procedure esecutive, mentre quelle già in corso possono essere continuate. La giurisprudenza dominante ritiene che la preclusione indicata dal disposto di cui all art. 506 c.c. attenga unicamente alle procedure esecutive e che, quindi, le azioni di accertamento e di condanna sia ordinarie che monitorie possano essere validamente esperite ( 46 ). La norma sancisce anche la scadenza e la conseguente esigibilità dei crediti al fine, con tutta evidenza, di evitare che i creditori, allo spirare del termine, non trovino più beni su cui soddisfarsi. Se all erede non è stata notificata l opposizione prevista dall art. 498, comma 1, c.c., come già visto, lo stesso avrà la scelta di procedere alla liquidazione individuale o concorsuale. La scelta è però preclusa, in favore della procedura individuale, se l erede, oltre ai creditori privilegiati o ipotecari, ha proceduto a soddisfare anche altre categorie di creditori. Per la ipotesi in cui vi siano più eredi che hanno accettato l eredità con beneficio di inventario, ciascuno di essi, secondo il disposto di cui all art. 504 c.c., potrà promuovere la liquidazione concorsuale, previa convocazione dei propri coeredi davanti al notaio, nel termine stabilito per la dichiarazione dei crediti. Qualora i coeredi non si presentino, gli stessi verranno rappresentati nella liquidazione dal notaio. ( 45 ) La giurisprudenza invece ritiene che il disposto di cui all art. 505 c.c. trovi applicazione generale per tutti i casi in cui la legge prevede la decadenza dal beneficio di inventario. ( 46 ) Pacifica è anche l esperibilità di sequestro conservativo.

13 CAP. II DELL ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ 75 Anche per quanto sopra, qualora uno dei coeredi attivi la procedura di liquidazione concorsuale, resta preclusa agli altri coeredi ogni altra iniziativa. È per tale motivo che anche qui risultano importanti il rispetto della procedura e la presenza della figura del notaio Il rilascio dei beni ai creditori ed ai legatari L erede beneficiato può anche evitare di condurre personalmente la procedura tesa alla liquidazione dei beni ereditari, seguendo il procedimento e la tempistica così come descritti dagli artt. 507 e ss. c.c., che disciplina il rilascio di tutti i beni ereditari in favore dei creditori e dei legatari. La norma pare porre un unico limite alla procedura di rilascio dei beni e cioè la circostanza che l erede abbia già provveduto ad effettuare qualche atto di liquidazione. La dichiarazione di rilascio è un negozio giuridico unilaterale recettizio a forma libera, ma se riguarda beni immobili è imposta la forma scritta ad substantiam ( 47 ) e rientra, con certezza, tra gli atti di straordinaria amministrazione ( 48 ). La dichiarazione di rilascio deve essere fatta a favore di tutti i creditori ed i legatari e diviene irrevocabile non appena giunge a conoscenza anche di un solo creditore, indipendentemente dall espletamento delle forme di pubblicità. Il soggetto che ha ricevuto la dichiarazione di rilascio, notaio o cancelliere, è direttamente obbligato a curare le annotazioni e le trascrizioni previste dalla legge. L iscrizione della dichiarazione di rilascio nel registro delle successioni e la sua annotazione a margine alla trascrizione dell accettazione beneficiata hanno valore di mera pubblicità notizia, mentre la trascrizione presso i registri immobiliari e per i mobili registrati ha valore costitutivo del vincolo di indisponibilità, in favore dei creditori ereditari e dei legatari, con conseguente inopponibilità a queste categorie di soggetti degli atti ( 47 ) Per parte della dottrina la forma scritta è richiesta indirettamente dal disposto di cui all art c.c., per altra parte, invece, sarebbe da osservare per analogia con il disposto di cui all art. 1350, nn. 2-5 c.c. ( 48 ) La natura giuridica dell istituto è stata da tempo discussa. Oggi risulta preferibile la teoria di chi, anche in ossequio alla relazione al codice civile, ritiene che il rilascio dei beni non sia un atto traslativo della proprietà ma un semplice abbandono dell amministrazione che passa ad un curatore dell eredità.

14 76 PARTE I di disposizione trascritti successivamente alla trascrizione della stessa dichiarazione ( 49 ). In caso di pluralità di coeredi si è ritenuto che ciascuno possa rilasciare la propria quota senza l adesione degli altri coeredi, mentre sarà necessario il consenso di tutti i coeredi per il rilascio dell intera eredità. Mentre è pacifico che l atto di rilascio non costituisce un atto dismissivo della proprietà dei beni ereditari in quanto, in virtù dell art. 508, comma 3, c.c., le attività che residuano alla liquidazione spetteranno all erede, non vi è univocità di opinioni in dottrina sulla sua natura. Una parte della dottrina vede nel rilascio una fattispecie estintiva di tutte le obbligazioni ereditarie alla quale conseguirebbe la costituzione del vincolo reale a favore dei creditori e dei legatari. Altra parte, invece, vede il rilascio come una facoltà concessa all erede di liberarsi dall onere dell amministrazione e liquidazione dei beni ereditari in quanto queste attività verrebbero compiute dal curatore nominato al posto dell erede e, comunque, gli effetti del rilascio sarebbero duplici: sia di natura reale che obbligatoria ( 50 ). In seguito al rilascio l erede, al fine di permettere l amministrazione dei beni ereditari, dovrà consegnare l intero compendio ereditario al curatore. Il curatore dell eredità rilasciata viene nominato dal Tribunale del luogo di apertura della successione, su istanza dell erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d ufficio, ai sensi dell art. 508 c.c., ed il decreto di nomina viene iscritto nel registro delle successioni ( 51 ). Il curatore dell eredità beneficiata, in seguito al rilascio, agisce in virtù di un potere-dovere conferitogli dalla legge nell interesse dei creditori, dei legatari e dello stesso erede, dal momento che risulta titolare di un ufficio di diritto privato. Compito principale del nominato curatore è quello di procedere alla liquidazione dell eredità secondo le norme di cui agli artt. 498 e ss. c.c., ma potrà anche rivestire la veste di legittimato passivo nei giudizi promossi sia dai creditori e dai legatari che dai terzi. ( 49 ) Per i beni mobili è sempre applicabile il disposto di cui all art c.c. ( 50 ) L azione per l ottenimento di una sentenza di esecuzione specifica dell obbligo di concludere un contratto può essere esperita anche contro l erede beneficiato nella persona del curatore nominato ai sensi dell art. 508 c.c., in quanto non contrasta con il disposto di cui all art. 506 c.c. che vieta ai creditori del de cuius di promuovere procedimenti di esecuzione individuali. ( 51 ) Il decreto di nomina del curatore viene ottenuto in seguito ad un procedimento di volontaria giurisdizione.

15 CAP. II DELL ACCETTAZIONE DELL EREDITÀ 77 L attività di amministrazione compiuta dal curatore, comunque, mentre non potrà mai comportare la decadenza dell erede dal beneficio di inventario, potrà, invece, comportare una sua responsabilità per cattiva amministrazione fino ad arrivare alle estreme ipotesi di revoca dell incarico. Qualora, invece, la procedura di liquidazione sia già iniziata e l erede incorra nella decadenza dal beneficio di inventario, ma questa non venga fatta valere né dai creditori né dai legatari, si applica il disposto di cui all art. 509 c.c., ritenuto peraltro istituto di larga applicazione anche per tutte quelle ipotesi in cui l erede sia incorso nella temuta decadenza. Con la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma di cui all art. 509 c.c., il Tribunale del luogo dell apertura della successione può nominare un creditore con l incarico di provvedere alla liquidazione dell eredità secondo le norme di cui agli artt. 499 e ss. c.c. L istanza dei creditori e dei legatari di cui all art. 509 c.c. si propone con ricorso, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all art. 779 c.p.c. In seguito alla proposizione del ricorso si instaura un procedimento camerale che si svolge secondo uno schema che in parte si differenzia da quello di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. Il giudice infatti convoca le parti perché vengano sentite e provvede con ordinanza e non con decreto. L ordinanza è definita reclamabile al Tribunale che deciderà a sua volta con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio. L istanza proposta non può essere accolta se alcuno dei creditori si oppone e si dichiara di voler far valere la decadenza dell erede dal beneficio di inventario. La procedura di accettazione con beneficio di inventario può comportare onerose spese con riguardo sia all apposizione dei sigilli che all inventario che, come per legge in virtù del disposto di cui all art. 511 c.c., sono posti a carico dell eredità. Sono a carico dell eredità anche le spese che l erede deve sopportare per l amministrazione e la liquidazione del patrimonio ereditario, ivi comprese quelle sostenute per le liti, con il limite della loro temerarietà nonché il compenso per le prestazioni del notaio. Invece non vi sarà un rimborso per le spese per il compenso all erede beneficiato per l attività dallo stesso svolte per l amministrazione e liquidazione del patrimonio ereditario, in quanto egli agisce anche nell interesse proprio.

16 78 PARTE I Formulario 1) Accettazione espressa pura e semplice (artt. 470 e 475 c.c.) Scrittura privata di accettazione I sottoscritti: sig...., nato a... il..., residente in..., alla via... n.... e sig...., nato a... il... residente in..., alla via... n...., dichiarano Che in data... in.. si è aperta la successione del sig..... Che sono gli eredi legittimi del de cuius. Che intendono, con la presente scrittura, accettare espressamente, ai sensi dell art. 475 c.c., l eredità alla quale sono stati chiamati. Copia autenticata della presente scrittura privata verrà presentata all ufficio dei registri immobiliari di... per la sua trascrizione ai sensi dell art c.c. Luogo e data... Firma...

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