9. La disposizione di cui all art. 14, comma 4, della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogata (la norma abrogata prevedeva il versamento trimestrale

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1 DLgs 24 aprile 1997, n. 164 Attuazione della delega conferita dall articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Art. 1. Contributi. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, di seguito denominato Fondo, la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [1], e successive integrazioni e modificazioni. 2. Dal trimestre solare successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo, ad eccezione di quanto previsto al comma 4, il contributo è pari al 40,82 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 13,508 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo è comprensivo delle quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che pertanto sono ridotte, a partire dalla medesima data, secondo le modalità di cui al decreto 21 febbraio 1996, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi il contributo di cui al comma 2 è ridotto nella misura dell 1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico del lavoratore e dell 1,046 per cento quello a carico del datore di lavoro, a condizione che le somme derivanti dalla predetta riduzione siano destinate al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (il DLgs n. 124/1993 concerne Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ndr). 4. A decorrere dal 1 gennaio 1999 per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi il contributo di cui al comma 2 è ulteriormente ridotto nella misura dell 1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico del lavoratore e dell 1,046 per cento quello a carico del datore di lavoro, ferma restando la condizione di cui al comma A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, il contributo è stabilito in base all aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell assicurazione generale obbligatoria. 6. Per il personale di cui al comma 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono ridotte nelle misure previste nel decreto 21 febbraio 1996, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale di cui al comma 5, ai fini del finanziamento degli oneri derivanti dall applicazione delle disposizioni di cui all articolo 3, comma 11, si applica un contributo addizionale stabilito nella misura del 5 per cento di cui 3,59 per cento a carico del lavoratore e 1,41 per cento a carico del datore di lavoro. 8. Per il personale di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2 9. La disposizione di cui all art. 14, comma 4, della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogata (la norma abrogata prevedeva il versamento trimestrale dei contributi, ndr). A decorrere dal trimestre solare successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto il contributo dovuto al Fondo deve essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 10. Si applicano al Fondo le disposizioni dell art. 1, comma 1, del DL 9 ottobre 1989, n. 338 [2], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n Per l applicazione della predetta norma, nei casi in cui non siano stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattali che risultino inferiori agli stessi. L art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è abrogato. 11. La disposizione di cui all art. 21 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogata. In materia di prescrizione dell obbligo contributivo valgono le medesime norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 12. A favore del personale iscritto al Fondo, sono estese, per periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini delle prestazioni pensionistiche come disciplinate dalla normativa del Fondo stesso: a) le disposizioni contenute nell art. 5 del DPR 26 aprile 1957, n. 818 [3], nell art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 [4], e nell art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 [5], e successive modificazioni, in materia di versamento e di accreditamento dei contributi obbligatori e figurativi; b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione, con le stesse modalità e limitazioni previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, si provvede a determinare le modalità e i termini per l applicazione dell art. 20 della legge 13 luglio 1965, n. 859, finalizzata alla tempestiva acquisizione delle comunicazioni previste dal medesimo articolo 20. Art. 2. Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. 1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l applicazione dell art. 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota di cui all art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n Per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo. 4. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un unica prestazione denominata pensione di vecchiaia.

3 6. Gli iscritti al Fondo ai quali non sia stata liquidata la pensione o il supplemento di pensione a carico del Fondo stesso, possono chiedere il trasferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti della loro posizione assicurativa in applicazione dell art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Le disposizioni del presente comma sono applicabili anche ai superstiti di iscritti cui non sia stata liquidata la pensione indiretta. L art. 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e l art. 13 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono abrogati. Art. 3. Modalità di calcolo e requisiti d accesso delle prestazioni pensionistiche. 1. Al fine della determinazione dell ammontare della pensione, l anzianità contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all art. 2, commi 1 e 2, è stabilita in 40 anni. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i lavoratori iscritti al Fondo il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti previsti dalla normativa in vigore nell assicurazione generale obbligatoria, sempreché il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo. 3. [6] (nel testo modificato dall art. 59, comma 12 lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449). I lavoratori di cui al comma 2 possono richiedere altresì la corresponsione della pensione di anzianità al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni e sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo ovvero relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa. 4. Ai soggetti che conseguono il diritto alla pensione ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in materia di cumulo previste per i pensionamenti anticipati di anzianità di cui all art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [7]. Vedi ora l art. 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l art. 10, comma 6, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, ndr. 5. In caso di accesso alla pensione ai sensi del comma 3, l importo della quota di pensione calcolata con il metodo retributivo sarà ridotto, in via definitiva, in ragione delle riduzioni di cui alla colonna 2 dell allegata tabella B. Il numero degli anni mancanti di cui alla colonna 1 della predetta tabella B, è dato dalla differenza, all epoca della liquidazione della pensione, fra la somma dei requisiti di età e anzianità previsti dalla normativa in vigore nell assicurazione generale obbligatoria per la corresponsione della pensione di anzianità e la somma degli anni di età e anzianità del beneficiario. Ai fini della determinazione delle riduzioni, saranno computati anche gli eventuali anni di contribuzione, diversi da quelli obbligatori e volontari, fatti valere presso il Fondo. Nel caso in cui il lavoratore possa far valere dei requisiti di età e anzianità contributiva la cui somma sia pari a 87 le riduzioni non operano. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di capitalizzazione delle rendite, sulla base di aggiornati criteri attuariali, specifici del Fondo, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto, da applicarsi alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue esclusivamente al raggiungimento dei seguenti requisiti: a) un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio;

4 b) un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, sempreché il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è ridotto nella misura del 10 per cento e a decorrere dal 1 gennaio 2000 è ridotto del 20 per cento. 9. Fermo restando il limite di cui all art. 8, commi 6, 7 e 8, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come modificato dal comma 8, per le anzianità maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all articolo 2, commi 1 e 2, si applica l art. 12, comma 1, del DLgs 30 dicembre 1992, n Per i medesimi periodi non si applica l art. 24, comma 2, della legge 13 luglio 1965, n. 859, così come modificato dall articolo 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n L importo delle prestazioni erogate dal Fondo non potrà in ogni caso essere inferiore a quello del trattamento che sarebbe spettato applicando la normativa in vigore nell assicurazione generale obbligatoria. 11. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui all articolo 2, comma 5, stante la specificità dell attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, in deroga a quanto previsto all art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini del conseguimento dell età pensionabile prevista dall art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per l applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni. 12. Per le pensioni liquidate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti previsti, dall art. 11, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono modificati secondo lo schema previsto all allegata tabella C. Vedi anche l art. 59, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ndr. 13. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 11, per i lavoratori di cui all articolo 2, comma 5, l importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall art. 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n L aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 13 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all art. 1, commi 8 e 9, della citata legge 8 agosto 1995, n I criteri di calcolo di cui ai commi 13 e 14 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all art. 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n Ai lavoratori di cui all articolo 2, comma 5, si applica l art. 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive integrazioni e modificazioni. 17. Per le pensioni aventi decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione, ai fini della determinazione della anzianità pensionabile, le disposizioni in materia di computo delle frazioni di anno di cui all art. 25, comma 1, della legge 13 luglio 1965, n. 859, e all art. 9, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facoltà di prosecuzione volontaria di cui all art. 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è consentita la possibilità di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianità contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell età di pensionamento in vigore nel Fondo.

5 19. La facoltà di cui al comma 18 è altresì consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo ivi previsto, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all art. 2, comma 2, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, in vigore alla data della cessazione stessa. 20. Le facoltà di cui ai commi 18 e 19 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 21. Restano confermate le disposizioni di cui all art. 1, comma 3, del citato DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, in conseguenza dell opzione esercitata dall iscritto ai sensi dell articolo 6 del decretolegge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché dell articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell assicurazione generale obbligatoria. 23. Durante i periodi di rioccupazione, la quota di pensione liquidata in capitale in base all art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall articolo 11 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, non è cumulabile, interamente o parzialmente, con il reddito da lavoro subordinato od autonomo spettante al lavoratore secondo le norme in materia di cumulo fra pensione e retribuzione in vigore nell assicurazione generale obbligatoria e deve essere versata all istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) da parte del datore di lavoro mediante trattenuta sulla retribuzione, ovvero dal lavoratore stesso, se autonomo fino a concorrenza di questa. In materia di obbligo della denuncia e di addebito delle sanzioni amministrative trovano applicazione le medesime norme in vigore nell assicurazione generale obbligatoria. 24. Durante i periodi di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo i contributi versati al Fondo stesso successivamente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 [8]. L art. 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e l art. 16 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono abrogati. 25. L art. 25, comma 5, della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato. In materia di corresponsione della tredicesima mensilità di pensione si applicano le medesime norme in vigore nell assicurazione generale obbligatoria. 26. Per le pensioni aventi decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione le norme in materia di trattamento minimo in vigore nell assicurazione generale obbligatoria. Art. 4. Prestazioni di invalidità. 1. Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande di pensione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell assicurazione generale obbligatoria. 2. Restano confermate le disposizioni vigenti nel Fondo in materia di invalidità specifica, di cui all art. 22, comma 2, lettera a), della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione di cui al comma 2, il pensionato si rioccupi ed abbia un età anagrafica inferiore a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia, valgono le medesime norme in materia di cumulo previste per i pensionamenti anticipati di anzianità di cui all art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [7]. 4. Alle pensioni liquidate ai sensi dei commi 1 e 2 si applica l art. 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ad eccezione di quanto previsto al comma 3.

6 Art. 5. Norme transitorie e finali. 1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell assicurazione generale obbligatoria e, in particolare, quanto disposto dall art. 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 [9], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n Tabella A (V. Articolo 3, comma 3) Requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità con riduzioni PERIODO Somma età più anzianità contributiva fatta valere presso il Fondo Età anagrafica Da A Colonna 1 Colonna Tabella B (v. Articolo 3, comma 5) Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici corrisposti ai sensi dell articolo 3, comma 3 Anni mancanti ai requisiti di cui all articolo 3, comma 2 Percentuale di riduzione Colonna 1 Colonna 2 1 1,00 2 1,75 3 2,50 4 3,25 5 4,00 6 4,75 7 5,50 8 6,25 9 7,00

7 10 8, , , , , , , , ,50 Tabella C (v. Articolo 3, comma 12) Modifica dei limiti previsti dall art. 11 comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 ANNO Quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione fino alla data di entrata in vigore della legge n. 480/1988 Quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 480/1988 e fino alla data di entrata in vigore del presente DLgs Quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi alla data di entrata in vigore del presente DLgs % 25 % % 20 % % 15 % 0 ====================== [1] L articolo 12 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), era il seguente: Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di diaria o d indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l esecuzione o in occasione del lavoro; 3) di indennità di anzianità; 4) di indennità di cassa; 5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

8 6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all andamento aziendale. L articolo 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell importo lordo dei compensi stessi. L elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate. Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo: a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti; b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l università e siano in regola con gli esami dell anno accademico; c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali; d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali; e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate; f) il valore dei generi in natura prodotti dall azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista. In proposito si vedano anche i successivi commi 15, 16, 17 e 18 dello stesso art. 1 della legge n. 335/1995 e l art. 17 del DLgs n. 503/92. Con effetto dal 1 gennaio 1998 l art. 12 della legge n. 153/1969 è stato sostituito dall art. 6, comma 1, del DLgs n. 2 settembre 1997, n Il comma 3 dell art. 6 dello stesso DLgs n. 314/1997 ha stabilito che Per il 1998, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, non concorrono a formare la base imponibile contributiva le indennità di cassa e di maneggio di denaro, ndr. DLgs 2 settembre 1997, n. 314 Art. 6. Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi. 1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. 2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi. 3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l imponibilità dell indennità sostitutiva del preavviso; c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni; d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;

9 e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell andamento economico dell impresa e dei suoi risultati; f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all articolo 9-bis del decretolegge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579; g) i trattamenti di famiglia di cui all articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n L elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa. 6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare. 7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo. 8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. 10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate. Il testo dell art. 46 (Redditi di lavoro dipendente), comma 1, del DPR n. 917/1986, è il seguente: 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Il testo dell art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) del DPR n. 917/1986, come modificato dall art. 3 del DLgs 2 settembre 1997, n. 314, dall art. 4 del DLgs 23 marzo 1998, n. 56, e dall art. 13 del DLgs 23 dicembre 1999, n. 505, è il seguente: 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano

10 percepiti nel periodo d imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire ; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all ammontare del contributo versato, salvo quanto disposto dall articolo 18, comma 1, del medesimo decreto legislativo 21 aprile 1993, n La suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori; i contributi versati dal lavoratore dipendente ai sensi dell articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579; b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d imposta a lire , nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all importo complessivo giornaliero di lire , le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell articolo 47; f) l utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell articolo 12; f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d imposta in cui avviene la cessione; g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell assegnazione e l ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all interno dell impresa nella misura del 25 per cento dell ammontare percepito nel periodo d imposta. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa. 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in

11 misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d imposta a lire ; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 4. Ai fini dell applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l Automobile club d Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all obbligo di dimorare nell alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire al giorno, elevate a lire per le trasferte all estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all importo massimo giornaliero di lire , elevate a lire per le trasferte all estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. 7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità. 8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l indennità per servizi prestati all estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L applicazione di questa disposizione esclude l applicabilità di quella di cui al comma 5.

12 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell anno A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all onere derivante dall applicazione del medesimo decreto. [2] DL 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 1989, n Art. 1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile. 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. L art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha disposto: L articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. [3] DPR 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti). Art. 5. Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con effettiva prestazione di lavoro. Il valore di tali contributi è quello della classe corrispondente all importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il numero dei contributi dovuti. Qualora il lavoratore durante l assenza dal lavoro riceva in tutto o in parte la retribuzione o essendo il periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche se non per l intero periodo, si applicano le norme comuni. [Per gli operai turnisti e gli operai giornalieri non agricoli che prestano opera saltuaria i contributi base settimanali possono essere ragguagliati a giornata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l Istituto nazionale della previdenza sociale]. Comma abrogato dall art. 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ndr. [4] DL 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge, con modificazioni, con l art. unico della legge 11 novembre 1983, n Art Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell anno stesso

13 retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30 per cento dell importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50 per cento dell importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. 2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell anno. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le quali è previsto un requisito contributivo a carico dell Istituto nazionale della previdenza sociale. 4. Per l anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che abbiano dato luogo all accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato..omissis.. DL 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1 della legge 7 dicembre 1989, n Art. 1. Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile. 1..omissis.. 2. Con effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale di cui all articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50. DLgs 25 febbraio 2000 n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall UNICE, dal CEEP e dalla CES). Art. 9. Disciplina previdenziale. 1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Art. 48

DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Art. 48 DLgs n. 314 2 settembre 1997, n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti

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