LA DETERMINAZIONE DELL IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

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1 Incontro informativo I MERCOLEDI DELLA PREVIDENZA LA DETERMINAZIONE DELL IMPONIBILE CONTRIBUTIVO Milano, 16 novembre

2 I MERCOLEDI DELLA PREVIDENZA LA DETERMINAZIONE DELL IMPONIBILE CONTRIBUTIVO Relatore: - Enrico Carnevale Miino Area Lavoro e Previdenza Con la partecipazione di: - Massimo Cortese Settore Diritto d impresa e Fisco Milano, 16 novembre

3 Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 Il D.lgs. 314/1997 ha attuato il compito, delegatogli dalla legge 662/1996 di: armonizzare razionalizzare semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi da lavoro dipendente ALLINEANDO LA BASE IMPONIBILE PREVIDENZIALE CON QUELLA FISCALE 3

4 Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 Le nuove disposizioni hanno novellato quelle di cui all art. 12 Legge 30 aprile 1969, n.153 e successive modificazioni DAL 1 GENNAIO 1998 L ASSOGGETTAMENTO AL PRELIEVO CONTRIBUTIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE AVVIENE SULLA MEDESIMA BASE IMPONIBILE DETERMINATA AI FINI FISCALI DAL NUOVO ART. 48 DEL TUIR, FATTE SALVE LE SPECIFICHE DEROGHE PREVISTE DALL ART. 6 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO 4

5 Retribuzione imponibile ai fini previdenziali Dal 1 gennaio 1998: La retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali è costituita da tutte le somme e i valori in genere, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, maturati nel periodo di riferimento, al lordo di qualsiasi contributo o ritenuta dal combinato disposto del nuovo testo degli articoli 48 del TUIR (ora art. 51) e art. 12 della legge 153/1969 5

6 Circolare INPS n. 263 del 24 dicembre 1997 PRINCIPI GENERALI INTRODOTTI DALLA NORMA IN ESAME, RIGUARDANO: - l assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi da lavoro dipendente, che avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali dall art. 51 TUIR (ex art. 48), salvo le specifiche deroghe previste dall art. 6 del D.lgs. 314/97 - il concetto di retribuzione imponibile che è svincolato da un criterio rigido di corrispettività con la prestazione lavorativa, ed anzi, è comprensivo di tutte le attribuzioni patrimoniali che hanno causa nel rapporto di lavoro - il principio della onnicomprensività del concetto di retribuzione imponibile ovvero della totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, salvo talune eccezioni, il cui elenco è tassativo, grazie alle quali certe erogazioni o servizi non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo in parte 6

7 Circolare INPS n. 263 del 24 dicembre 1997 PRINCIPI GENERALI (SEGUE) - il principio che la determinazione in denaro di beni ceduti e dei servizi prestati (fringe benefits) va effettuata, salvo limitate eccezioni, in base al criterio del valore normale - il principio del lordo secondo il quale le somme e i valori che compongono la base imponibile contributiva si intendono al lordo di qualsiasi trattenuta tributaria, contributiva o ad altro titolo - il principio della imponibilità del dovuto, in base al quale, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore all importo delle retribuzioni stabilito dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali quando ne deriva una retribuzione superiore a quella prevista dal contratto collettivo 7

8 Circolare INPS n. 263 del 24 dicembre 1997 PRINCIPI GENERALI (SEGUE) - il principio di COMPETENZA dell obbligo contributivo, contrapposto a quello di cassa proprio dall imposizione fiscale, con eccezione per le componenti variabili della retribuzione, quali i compensi per lavoro straordinario, le indennità di trasferta o missione, i riposi per allattamento, le donazioni di sangue ecc. che possono essere computate nell imponibile del mese successivo a quello cui si riferiscono 8

9 Circolare INPS n. 263 del 24 dicembre 1997 PRINCIPI GENERALI (SEGUE) - il principio che la retribuzione imponibile è presa a riferimento anche per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale - l applicabilità della disciplina contributiva a tutte le gestioni di previdenza e di assistenza sociali nel cui ambito la base imponibile era regolata dall art. 12 della legge n. 153 e quindi, per quel che ci interessa più da vicino, non solo all INPS ma anche all INAIL 9

10 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo MENSA AZIENDALE E PRESTAZIONI SOSTITUTIVE TOTALMENTE ESENTE ESENTE FINO a 5,29 MENSA ORGANIZZATA DIRETTAMENTE dal datore di lavoro o gestita da terzi, ivi comprese le convenzioni con i ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati INDENNITA SOSTITUVA DI MENSA se erogata agli addetti ai cantieri edili, o agli addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo, o agli addetti a unità produttive ubicate in zone dove mancano strutture di ristorazione (circ. INPS 84/2000) TICKET RESTAURANT giornaliero (circ. INPS 1/2007 per lavoratori part-time) 10

11 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO Per lo spostamento dei dipendenti dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro o viceversa, che sia gestito direttamente dal datore di lavoro o fornito da terzi TOTALMENTE ESENTE INTERAMENTE IMPONIBILI solo se rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti le indennità sostitutive del servizio di trasporto il rimborso di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto 11

12 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo TRASFERTA Attività lavorativa temporanea svolta fuori dalla sede di lavoro NELL AMBITO del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro FUORI dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro SEDE DI LAVORO Luogo in cui il dipendente deve, per accordo, svolgere la propria prestazione È stabilita dalle parti E una sede del datore di lavoro Non può essere il domicilio del lavoratore salvo nell ipotesi del telelavoro 12

13 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo TRASFERTE nell ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro Le INDENNITA e i RIMBORSI DI SPESE SONO TOTALMENTE IMPONIBILI salvo i rimborsi di spese di trasporto comprovati da idonea documentazione dalla quale risulti il giorno della trasferta 13

14 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo TRASFERTA Attività svolta dal dipendente nell interesse del datore di lavoro al di fuori del comune in cui si trova la sede di lavoro MODALITA DI RIMBORSO 1- Indennità forfetaria 2 - Rimborso misto 2.1 rimborso spese vitto o alloggio (ovvero vitto o alloggio fornito gratuitamente) 2.2 rimborso spese di vitto e alloggio (ovvero vitto e alloggio forniti gratuitamente) 3 - Piè di lista e spese anche non documentabili 14

15 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo 1. INDENNITA FORFETARIA L indennità forfetaria per trasferta concorre a formare il reddito > 46,48 al giorno per le trasferte in Italia > 77,47 al giorno per le trasferte all estero Non sono assoggettabili le spese di viaggio e di trasporto Se comprovate da idonea documentazione Indennità chilometrica Biglietto aereo/treno/nave 15

16 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo 2. RIMBORSO MISTO ALLOGGIO E/O VITTO SONO RIMBORSATI O FORNITI GRATUITAMENTE VITTO O ALLOGGIO rimborsati o forniti gratuitamente Indennità di trasferta ridotta di 1/3 ESENTI : 30,99 (Italia) 51,65 (Estero) VITTO E ALLOGGIO rimborsati o forniti gratuitamente Indennità di trasferta ridotta di 2/3 ESENTI : 15,49 (Italia) 25,82 (Estero) Non sono assoggettabili le spese di viaggio e di trasporto se comprovate da idonea documentazione Indennità chilometrica Biglietto aereo/treno/nave 16

17 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo 3. RIMBORSO A PIE DI LISTA O ANALITICO ESENTI LE SPESE DOCUMENTATE VITTO ALLOGGIO VIAGGIO TRASPORTO ESENTI ANCHE LE PICCOLE SPESE ANCHE NON DOCUMENTABILI (ma analiticamente attestate dal dipendente) FINO A 15,49 IN ITALIA FINO A 25,82 ALL ESTERO 17

18 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo INDENNITA E MAGGIORAZIONI DI RETRIBUZIONE AI TRASFERTISTI Lavoratori tenuti all espletamento dell attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi Le indennità (chiamate o meno di trasferta) e le maggiorazioni di retribuzione per tutti i giorni retribuiti Concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare 18

19 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo INDENNITA DI TRASFERIMENTO, DI PRIMA SISTEMAZIONE ED EQUIPOLLENTI Non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare Per un importo massimo pari a 1.549,37 per i trasferimenti nel territorio nazionale 4.648,11 per i trasferimento all estero Esenzione riconosciuta solo per il primo anno dalla data del trasferimento 19

20 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo POLIZZE ASSICURATIVE I premi pagati dal datore di lavoro per la copertura di polizze assicurative istituite a favore dei dipendenti e dei familiari sono: ESENTI i premi per le polizze inerenti rischi professionali Assoggettati alla ordinaria contribuzione, se riferiti a polizze rischi extraprofessionale, vita, sanitarie Assoggettati alla ordinaria contribuzione, se riferiti ad altre tipologie di polizza, quali furto, RC auto, ecc. 20

21 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo POLIZZE ASSICURATIVE (segue) POLIZZE CHE COPRONO CONGIUNTAMENTE RISCHI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI I premi sono integralmente soggetti a contribuzione in mancanza della dichiarazione resa dalla società assicuratrice sulla percentuale di copertura delle due voci: Ad es: 60% del premio copertura rischio professionale 40% del premio copertura rischio extraprofessionale 21

22 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo EROGAZIONI LIBERALI IL D.L. 93/2008 ha soppresso, a partire dal 29 maggio 2008, la norma in base alla quale non concorrevano a formare il reddito da lavoro dipendente: LE EROGAZIONI LIBERALI Concesse in occasione di festività o di ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti, non superiori nel periodo d imposta a 258,23 I SUSSIDI OCCASIONALI Concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente I SUSSIDI Corrisposti ai dipendenti vittime dell usura 22

23 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo FRINGE BENEFITS = COMPENSI IN NATURA Il D.lgs. 314/1997 ha totalmente armonizzato il regime fiscale e previdenziale delle EROGAZIONI IN NATURA COMPENSI IN NATURA BENI E SERVIZI che il datore di lavoro eroga al dipendente SONO TOTALMENTE ESENTI FINO A 258,23 EURO Se il valore dei beni e servizi supera tale limite, esso concorre interamente a formare il reddito Il valore del compenso in natura erogato al dipendente deve essere calcolato al netto di quanto da esso corrisposto 23

24 Elementi inclusi in tutto o in parte nell imponibile contributivo FRINGE BENEFITS (segue) Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura si applicano le disposizioni relative alla determinazione del VALORE NORMALE dei beni e dei servizi contenute nell art. 9 del TUIR. Art. 9 TUIR: prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione In parziale deroga al predetto criterio, il VALORE NORMALE dei generi in natura PRODOTTI DALL AZIENDA e ceduti ai dipendenti, gratuitamente o meno, è costituito dal PREZZO MEDIAMENTE PRATICATO DALL AZIENDA NELLE CESSIONI AI GROSSISTI 24

25 Prestazioni imponibili secondo valori convenzionali FRINGE BENEFITS (segue) VALORI CONVENZIONALI Auto in uso promiscuo Prestiti ai dipendenti Fabbricati concessi in uso o in comodato ai dipendenti 25

26 Prestazioni imponibili secondo valori convenzionali AUTO AZIENDALE VALORE CONVENZIONALE PER GLI AUTOVEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di km. calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente L importo che concorre a formare il reddito deve essere ragguagliato al periodo dell anno durante il quale viene concessa l auto in uso promiscuo, conteggiando il numero di giorni per i quali il veicolo è assegnato 26

27 Prestazioni imponibili secondo valori convenzionali PRESTITI VALORE CONVENZIONALE DEI PRESTITI CONCESSI AI DIPENDENTI IMPONIBILE = Interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno 2 Interessi calcolati al tasso di interesse applicato sugli stessi 27

28 Prestazioni imponibili secondo valori convenzionali FABBRICATI VALORE CONVENZIONALE DEL FABBRICATO CONCESSO IN LOCAZIONE IN USO O IN COMODATO AL DIPENDENTE CRITERIO GENERALE: rendita catastale più le spese inerenti il fabbricato, comprese le utenze NON a carico dell utilizzatore, meno quanto corrisposto dal dipendente per il godimento del fabbricato FABBRICATO ISCRITTO AL CATASTO MA PRIVO DI RENDITA: si dovrà fare riferimento a una rendita presunta FABBRICATO CONCESSO IN CONNESSIONE ALL OBBLIGO DI DIMORARVI: 30% del valore di cui al punto 1 28

29 Somme escluse dalla base imponibile previdenziale L art. 6 del D.lgs. 314/97, contiene una elencazione tassativa di somme e valori che pur se corrisposti in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto, non concorrono alla formazione del reddito 29

30 Somme escluse dalla base imponibile previdenziale 1. Somme corrisposte a titolo di TFR 2. Somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro: somme per incentivare l esodo del lavoratore (si tratta di somme senza alcun titolo retributivo erogate per agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro) somme concesse alla cessazione del rapporto di lavoro al fine di agevolarne lo scioglimento evitando allo stesso tempo contenziosi con i lavoratori cessati (La somma erogata a tale titolo non deve fare riferimento a elementi retributivi derivanti dal cessato rapporto di lavoro) N.B. L indennità sostitutiva del preavviso è in ogni caso assoggettata a contribuzione 30

31 Somme escluse dalla base imponibile previdenziale (segue) TRANSAZIONE GENERALE NOVATIVA La giurisprudenza ha escluso dall obbligo contributivo le somme corrisposte nell ambito di una transazione novativa, in quanto del tutto disancorate dal preesistente rapporto di lavoro che costituisce semplice occasione ma non causa dell erogazione Esclusione peraltro ribadita in relazione ad una transazione finalizzata ad evitare una lite, in quanto ritenuta collegata al rapporto di lavoro da un semplice nesso di occasionalità 31

32 Somme escluse dalla base imponibile previdenziale (segue) L INPS con il messaggio n del 9 marzo 2006 sulla base degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti ha modificato la sua impostazione iniziale e ha ammesso le somme corrisposte a titolo di transazione novativa all esclusione dalla retribuzione imponibile, ma solo se corrisposte in base ad un titolo autonomo e diverso rispetto al rapporto di lavoro 32

33 Somme escluse dalla base imponibile previdenziale (segue) 3. I proventi e le indennità a titolo di risarcimento danni: si tratta di erogazioni diverse dalla normale retribuzione rivolte esclusivamente al reintegro patrimoniale di perdite subite dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro (non si tratta di un indennizzo per la mancata percezione di reddito da lavoro dipendente) Rientrano in questa fattispecie: le indennità liquidate dal giudice a titolo di risarcimento del danno in caso di reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimo licenziamento le indennità pari a 15 mensilità spettanti al lavoratore in caso di rinuncia alla reintegrazione nel posto di lavoro disposto dal giudice 33

34 Somme escluse dalla base imponibile previdenziale (segue) 4. Le somme date per rivalutazione monetaria ed interessi aventi funzione risarcitoria (esenti anche se derivano da adempimento spontaneo e non da pronuncia del giudice) 5. Le somme a carico di gestioni assistenziali e previdenziali quali le indennità economiche di malattia e maternità, l indennità di temporanea in caso di infortunio, le integrazioni salariali, ecc. che il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell INPS o dell INAIL 34

35 Somme escluse dalla base imponibile previdenziale (segue) 6. Le somme erogate da Fondi complementari e integrativi e i proventi derivanti da polizze assicurative 7. I compensi erogati da terzi se non hanno attinenza con la prestazione lavorativa (altrimenti sono sottoposti all ordinario prelievo contributivo) 35

36 Somme escluse dalla base imponibile previdenziale (segue) 8. Premio di risultato: dal 1 gennaio 2008 viene abolita la norma che disc iplinava la decontribuzione dei premi di risultato dalla stessa data ai sensi dell art. 1 comma 67 della Legge n. 247/2007 e in via sperimentale per il triennio , poi prorogato anche per l anno 2011, è previsto uno sgravio contributivo entro i limiti delle risorse stabilite dalla Legge Lo sgravio comporta: - una riduzione contributiva, a favore del datore di lavoro, pari a 25 punti percentuali - l esonero totale dei contributi previdenziali a carico lavoratore - entro un tetto massimo annuo stabilito per Legge 36

37 Somme escluse dalla base imponibile previdenziale (segue) 9. Contributi e somme a carico datore di lavoro Versate a: - Fondi pensionistici complementari - Casse, fondi e gestioni finalizzati ad interventi previdenziali - Casse, fondi e gestioni finalizzati ad interventi assistenziali Che diano diritto a: - Un capitale e/o una rendita all iscritto e/o suoi familiari - Prestazioni economiche e/o rimborsi di spese sanitarie I predetti accantonamenti sono soggetti al contributo di solidarietà del 10% a carico azienda 37

38 Somme escluse dalla base imponibile previdenziale (Segue) 10. Trattamenti di famiglia Sono esclusi dalla base imponibile i trattamenti di famiglia ASSEGNI FAMILIARI e ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE erogati in regime di previdenza obbligatoria Resta invece assoggettato a contribuzione ogni emolumento per carichi di famiglia erogato dal datore di lavoro in assenza delle condizioni di legge o in misura eccedente quella stabilita dalla legge stessa 38

39 Adempimenti contributivi Versamento contributivo con F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento Denuncia contributiva UNIEMENS entro il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento In caso di innovazioni normative afferenti la misura e il relativo versamento contributivo, la regolarizzazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del 3 mese successivo a quello di emanazione delle istruzioni da parte dell INPS 39

40 Collaboratori L art. 34 della Legge 342 del 21 novembre 2000 definisce le varie fattispecie di collaborazioni, qualificando i redditi derivanti da tali rapporti come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente A decorrere dal 1 gennaio 2001 per la determinazione del reddito derivante da rapporti di collaborazione risultano applicabili le medesime regole indicate per il reddito da lavoro dipendente previste dall ex art. 48 del TUIR (adessio art. 51 del TUIR) 40

41 Circolare INPS n. 32/2001 in analogia a quanto disposto per i lavoratori dipendenti dall art.6 del decreto legislativo 2/9/1997, n.314, che le somme ed i valori di cui al primo comma dell art.48 del TUIR, ai fini dell imposizione dei contributi previdenziali dovuti per i collaboratori coordinati e continuativi, s intendano al lordo dei contributi stessi. Nella attesa che il predetto Ministero faccia conoscere le determinazioni di competenza e considerata l imminente scadenza del termine del 16/2/2001, fissato per il versamento dei contributi dovuti sugli emolumenti erogati ai collaboratori nel mese di gennaio u.s. si autorizzano i committenti interessati a corrispondere, in via provvisoria e salvo eventuali conguagli, i contributi previdenziali sugli emolumenti erogati, determinati ai sensi dell art. 48 del TUIR, ma al lordo della quota del contributo a carico dei collaboratori. 41

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