730/2011 quadro C: esempi di compilazione
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1 730/2011 quadro C: esempi di compilazione di Cristina Piseroni e Valerio Artina (*) L ADEMPIMENTO Il Quadro C del Mod. 730/2011 va compilato dai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati. In presenza di assistenza fiscale prestata dal sostituto d imposta, tale quadro va sempre compilato a cura del dichiarante, anche con riferimento ai redditi erogati dal soggetto che presta assistenza. " Riferimenti Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 gennaio 2011 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt 9, da 49 a 52 Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 37 Redditi lavoro dipendente Costituiscono redditi di lavoro dipendente i redditi percepiti a seguito di rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Ai sensi dell art. 49, comma 1, del TUIR si considera reddito di lavoro dipendente, ove siano rispettate le norme della legislazione sul lavoro, anche quello derivante da un rapporto di lavoro a domicilio. Si considerano, inoltre, redditi di lavoro dipendente: le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; le somme percepite a titolo di interessi e rivalutazione per crediti di lavoro; i redditi di lavoro dipendente svolto all estero in zona di frontiera. Tutte le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, o a questi equiparati, quali la cassa integrazione, l indennità di disoccupazione, la mobilità, l indennità di maternità, ecc., sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente. Redditi assimilati I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono disciplinati dall art. 50 del TUIR, e sono: compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%; indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti da lavoratori dipendenti per incarichi inerenti il rapporto subordinato (ad eccezione di quelli che devono essere riversati allo Stato e al datore di lavoro); indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell INPS o di altri Enti (ad esempio: mobilità, maternità ed allattamento, disoccupazione ordinaria e straordinaria, cassa integrazione guadagni, ecc.); somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione; remunerazioni ai sacerdoti della Chiesa Cattolica, gli assegni corrisposti dall Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno per il sostenimento dei ministri del culto e dei missionari, ecc; retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d acconto; assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell autorità giudiziaria; compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. Determinazione del reddito imponibile Ai fini della determinazione della base imponibile, si (*) Studio Artina in Bergamo PRATICA FISCALE e Professionale 33 n. 11 del 14 MARZO 2011
2 considerano alla stregua di redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, nel periodo d imposta in relazione al rapporto di lavoro. Ai sensi dell art. 51, comma 1 del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d imposta anche le somme e valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Non concorrono, invece, alla formazione del reddito di lavoro dipendente gli importi percepiti a seguito delle particolari fattispecie appositamente previste dal secondo comma dell art. 51 del TUIR di cui si propone un estratto nella Tavola n. 1. Tavola n. 1 - Importi che non concorrono a formare il reddito Tipologia di importi Erogazioni liberali - in natura Prestazioni e indennita` sostitutive della mensa 258,23 Limite annuo 5,29 giornalieri Per le indennita` di trasferta si rinvia alla successiva Tavola n. 2. Indennita` di trasferimento Italia (solo per il primo anno di trasferimento) 1.549,37 Indennita` di trasferimento 4.648,11 estero (solo per il primo anno di trasferimento) Contributi di assistenza sanitaria versati dal datore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale 3.615,20 Prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla gene- Senza limite ralita` o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, compresi gli esercenti servizi pubblici Somme trattenute al dipendente per oneri deducibili dal reddito ai sensi dell articolo 10 del Tuir Erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita` a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita` o menomazione Art. 10 TUIR Senza limite Azioni offerte ai dipendenti 2.065,83 FISCO Fringe benefits Concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche le prestazioni gratuite di beni o servizi ricevute dal datore di lavoro. La determinazione del valore dei beni ceduti e dei servizi ricevuti dal dipendente, o dai suoi familiari, viene effettuata in base al criterio generale del valore normale, di cui all art. 9 del TUIR, inteso come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi. Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente si deve tener conto che il valore da assoggettare a tassazione è costituito dal valore normale solamente nel caso in cui il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente. Se, invece, per la cessione del bene o la prestazione del servizio il dipendente è tenuto a corrispondere delle somme o a subire delle trattenute, il valore normale va assunto al netto di tali somme. Nell ipotesi dei generi in natura prodotti dall azienda ceduti ai dipendenti, anche gratuitamente, il valore normale è costituito dal prezzo mediamente praticato dall azienda stessa nei confronti dei grossisti; anche in tal caso occorre fare riferimento ai listini dell azienda, ma senza tenere conto degli sconti d uso. Appare, inoltre, utile rammentare che al valore dei beni ceduti e dei servizi ricevuti può essere applicata una franchigia annuale di 258,23 euro. Tuttavia, nel caso in cui il valore dei beni e servizi ricevuti dovesse superare la predetta franchigia, lo stesso dovrà essere fatto concorrere interamente alla formazione del reddito del percettore. Costituisce un ipotesi di fringe benefit la concessione in uso promiscuo al dipendente di autoveicoli, motocicli o ciclomotori. In tal caso il valore da far concorrere al reddito dello stesso è forfetariamente determinato in un ammontare pari al 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio (desunto dalle tabelle elaborate annualmente dall A- CI), al netto di quanto trattenuto o corrisposto dal dipendente. Tale valutazione forfetaria, che si applica esclusivamente ai casi in cui il veicolo concesso venga utilizzato sia per l attività di lavoro che per l uso personale, va effettuata a prescindere dagli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza effettivamente realizzata dal dipendente. Indennità di trasferta I rimborsi spese e le indennità per le trasferte effet- PRATICA FISCALE e Professionale 34 n. 11 del 14 MARZO 2011
3 tuate nell ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro concorrono integralmente a formare il reddito del dipendente. Sono tuttavia esclusi da tassazione i rimborsi spese di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore (ad esempio: biglietti dell autobus, o ricevuta del taxi); in tal caso è sufficiente che dalla documentazione interna risulti in quale giorno il dipendente abbia svolto la propria attività all esterno della sede di lavoro. Nel caso di trasferte fuori dal territorio comunale concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente i rimborsi giornalieri superiori a quanto riportato nella Tavola n. 2. Esempi di compilazione Il Quadro C va compilato dai suddetti soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR. In presenza di assistenza fiscale prestata dal sostituto d imposta, tale quadro va sempre compilato a cura del dichiarante, anche con riferimento ai redditi erogati dal soggetto che presta assistenza. Il Quadro C si compone di 5 Sezioni (Cfr. Tavola n. 3). FISCO Tavola n. 2 - Quota esente indennita` di trasferta (in euro) Solo indennita` di trasferta (con o senza pernottamento), con esclusione rimborsi analitici per spese di viaggio supportati da idonea documentazione Indennita` trasferta piu` rimborso delle spese di vitto o di alloggio Indennita` trasferta piu` rimborso delle spese di vitto, con alloggio gratuito Indennita` trasferta piu` rimborso delle spese di vitto e dell alloggio Indennita` trasferta piu` rimborso delle spese di vitto e alloggio gratuito Solo rimborso spese documentate (senza indennita` di trasferta) Rimborso spese non documentate (puo` essere erogato in aggiunta all indennita` o al rimborso spese documentate) Italia Estero 46,48 77,47 30,99 51,65 30,99 51,65 15,49 25,82 15,49 25,82 Esente Esente 15,49 25,82 Tavola n. 3 - Le sezioni del Quadro C Prima Sezione: Punti da C1 a C5 Seconda Sezione: Punti da C6 a C8 Terza Sezione: Punti da C9 e C10 Quarta Sezione: Punti da C11 a C13 Quinta Sezione Punto C14 Redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i lavoratori dipendenti del settore privato, in presenza di situazioni particolari, indicano anche le somme percepite come compenso per premi di produttivita` e le relative ritenute per imposta sostitutiva) Gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno segnalati nella sezione I Ritenute IRPEF e addizionale regionale all IRPEF assimilati trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II Ritenute addizionale comunale all IRPEF trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II Detrazione d imposta riconosciuta dal datore di lavoro al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso ESEMPIO N. 1 Redditi da lavoro dipendente da un datore di lavoro residente e da uno straniero Si ipotizza la percezione di redditi di lavoro dipendente per E erogati da un datore di lavoro Italiano, unitamente alla percezione di un reddito di lavoro dipendente di E erogato da un datore di lavoro straniero. A seguito del percepimento di un reddito estero si rileva come vadano dichiarati quali redditi di lavoro dipendente anche gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia: prodotti in un Paese estero con il quale non esiste Convenzione contro le doppie imposizioni; prodotti in un Paese estero con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni, in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia all estero; prodotti in un Paese estero con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni, in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia. Nei primi due casi il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all estero a titolo definitivo, ai sensi dell art. PRATICA FISCALE e Professionale 35 n. 11 del 14 MARZO 2011
4 165 del TUIR, mentre, nell ultimo caso il contribuente che abbia pagato imposte all estero può solo chiederne il rimborso all autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite. Il quadro C andrà, pertanto, compilato nel modo seguente: Nell ipotesi in cui ci si trovi nella situazione prevista dai primi due punti dell elenco precedente si sarà, inoltre, tenuti alla compilazione del Rigo G4 al fine di riportare il credito per le imposte pagate all estero di cui all art. 165 del TUIR. ESEMPIO N. 2 Assegno di maternita` percepito da donna non lavoratrice Si ipotizza il caso in cui una donna non lavoratrice abbia percepito nel 2010 unicamente assegni di maternità per 3.122,70 E; la donna non ha altri redditi a lei imputabili. A seguito di quanto evidenziato dalla circolare del Ministero delle Finanze 12 maggio 2000 n. 95/E l assegno di maternità previsto dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 448 percepito dalla donna non risulta soggetto a tassazione e, pertanto, non deve essere dichiarato né conteggiato ai fini del limite di 2.840,51E previsto per l individuazione dei soggetti fiscalmente a carico. ESEMPIO N. 3 Concessione in uso promiscuo di un autovettura Si ipotizza la percezione di un reddito di lavoro dipendente pari a euro e la concessione ad uso promiscuo di un autovettura il cui fringe benefit, desunto dalle Tabelle Aci 2011, risulta pari a 2.913,44E. L autovettura viene concessa senza la corresponsione di corrispettivo da parte del dipendente. PRATICA FISCALE e Professionale 36 n. 11 del 14 MARZO 2011
5 ESEMPIO N. 4 Redditi di lavoro dipendente da piu` datori di lavoro Nell ipotesi in cui nel corso del 2010 si siano percepiti redditi di lavoro dipendente da più datori di lavoro la compilazione del quadro C cambia a seconda del fatto che si sia chiesto o meno all ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti. Per ragioni di semplicità si ipotizza il percepimento di redditi di lavoro dipendente da due soli datori di lavoro. CUD rilasciato dal primo datore di lavoro: CUD rilasciato dal secondo e ultimo datore di lavoro non conguagliato: PRATICA FISCALE e Professionale 37 n. 11 del 14 MARZO 2011
6 Il quadro C andrà compilato nel modo seguente: FISCO Nel rigo C4 e nei righi da C9 a C13 si è provveduto a riportare la somma degli importi evidenziati nei due CUD ricevuti. Nell ipotesi in cui, invece, il secondo CUD sia stato conguagliato: Il quadro C andrà compilato tenendo conto unicamente dei dati riportati nel secondo CUD: PRATICA FISCALE e Professionale 38 n. 11 del 14 MARZO 2011
7 ESEMPIO N. 5 Compensi per incremento della produttivita` Si ipotizza la percezione di redditi di lavoro dipendente da due datori di lavoro che hanno erogato anche redditi per incremento della produttività. Si ipotizza, inoltre, che il CUD rilasciato dall ultimo datore di lavoro non sia conguagliato, che i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2009 siano inferiori a E è che non si decida di optare per la tassazione ordinaria facoltativa. Sebbene i CUD non siano conguagliati, l importo dei redditi che hanno usufruito del regime agevolativo è pari al limite di 6.000E ( ). In tale caso, il rigo C5 non sarà oggetto di compilazione obbligatoria e, pertanto, la compilazione del rigo Quadro C risulterà identica a quanto evidenziato nell ipotesi dei due CUD non conguagliati. Nell ipotesi in cui le somme erogate per incremento della produttività assoggettate ad imposta sostitutiva siano superiori a 6.000E, quale potrebbe essere il caso in cui le somme erogate dal secondo datore di lavoro fossero pari a 4.000E, il quadro C andrebbe compilato nel modo seguente: PRATICA FISCALE e Professionale 39 n. 11 del 14 MARZO 2011
8 ESEMPIO N. 6 Assegni percepiti dal coniuge a seguito di separazione Si ipotizza la percezione nel 2010 di assegni erogati dall ex coniuge per euro ; si ipotizza, inoltre, che il provvedimento dell autorità giudiziaria disponga che dei euro annui euro siano da attribuirsi al mantenimento dei figli. Nel caso in cui, invece, vi siano dei figli, ma il provvedimento non individui la quota da attribuire al mantenimento dei figli la stessa risulta forfetariamente determinata nel 50% degli importi percepiti PRATICA FISCALE e Professionale 40 n. 11 del 14 MARZO 2011
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