Quadro RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

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1 Quadro RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DETERMINAZIONE DELL IMPONIBILE COME SI COMPILA CASI PRATICI CASI PARTICOLARI Il Quadro è volto all indicazione dell entità del reddito di lavoro dipendente o assimilato percepito, della sua tipologia, delle ritenute fiscali subite, dell erogazione o della mancata erogazione di bonus o agevolazioni fiscali. Il Quadro va, inoltre, compilato al fine di porre rimedio all eventuale errata applicazione di bonus o agevolazioni fiscali in assenza dei relativi requisiti Il Modello per il 2015 contiene alcune importanti novità: - è stata introdotta una nuova Sezione dedicata all indicazione dell erogazione del c.d. bonus IRPEF costituita dal Rigo RC14; - ove si siano percepiti delle somme per l incremento della produttività la compilazione del Rigo RC4 è sempre obbligatoria; - è stato introdotto, al Rigo RC15, un nuovo campo per l indicazione del reddito al netto del contributo pensioni; - il Modello CUD è stato sostituito dalla nuova Certificazione Unica; - l agevolazione fiscale relativa ai compensi erogati per l incremento della produttività può essere fruita unica-mente dai dipendenti del settore privato. L entità massima agevolabile dei compensi è stata incrementata a euro. Sono tenuti alla compilazione del Quadro RC le persone fisiche che hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 917/1986. Per determinare la base imponibile si considerano al pari del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente riceve a qualunque titolo, anche gratuito, nell ambito del rapporto di lavoro. Il Quadro RC è suddiviso in sei Sezioni: - Sezione I: espone i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2014; - Sezione II: consente l indicazione di altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; - Sezione III: è dedicata all indicazione delle ritenute d imposta IRPEF subite sui redditi indicati; - Sezione IV: è dedicata all indicazione delle ritenute per lavori socialmente utili e dell addizionale regionale; - Sezione V: è una nuova Sezione dedicata all indicazione dell erogazione del bonus IRPEF; - Sezione VI: è rivolta all indicazione di altri dati. - Lavoro a tempo determinato: indennità per la disoccupazione con requisiti ridotti - Somme assoggettate ad imposta sostitutiva per un ammontare superiore a euro - Somme assoggettate ad imposta sostitutiva in assenza di presupposti - Opzione tassazione ordinaria - Opzione per imposizione sostitutiva - Percepimento di redditi di lavoro dipendente e di pensione - Periodo di lavoro - Periodo di lavoro - prestazioni a giornata - Indennità da cariche pubbliche - Spese di trasferta - Compilazione casella rientro in Italia - Somme erogate discrezionalmente ai propri dipendenti in occasione di infortuni professionali ed extra-professionali - Applicazione della disciplina dei premi di produttività alle indennità minime di volo notturno - Retribuzioni corrisposte da un consolato di uno stato estero ai propri dipendenti DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 207

2 - Pensioni estere percepite da pensionato residente in Italia - Compensi erogati ai nonni vigili - Assegni maternità erogati dallo stato a donna non lavoratrice - Compensi correlati al raggiungimento di obiettivi predefiniti - Trasferte di collaboratori coordinati e continuativi: individuazione della sede di lavoro - Somme percepite dai tirocinanti - Doppia modalità di tassazione per l una tantum sostitutiva di pensione - Retribuzioni convenzionali - Stock option estere - Lavoro notturno ADEMPIMENTO I contribuenti che hanno percepito nel corso dell anno 2014 un reddito di lavoro dipendente o assimilato che non rientrano nelle cause di esclusione dalla presentazione della dichiarazione o, pur rientrandovi, la presentano per poter usufruire di detrazioni o deduzioni non considerate sono chiamati a compilare il Quadro RC. Il Quadro è volto all indicazione dell entità del reddito percepito, della sua tipologia, delle ritenute fiscali subite, dell erogazione o della mancata erogazione di bonus o agevolazioni fiscali. Il Quadro va, inoltre, compilato al fine di porre rimedio all eventuale errata applicazione di bonus o agevolazioni fiscali in assenza dei relativi requisiti. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE Il Quadro RC va compilato dai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 917/1986 (da ora TUIR). Redditi di lavoro dipendente Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro (art. 49, comma 1, del TUIR). Sono considerati altresì redditi di lavoro dipendente: le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; le somme percepite a titolo di interessi e rivalutazione per crediti di lavoro; i redditi di lavoro dipendente svolto all estero in zona di frontiera. Sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente tutte le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, o a questi equiparati, ad esempio: la cassa integrazione, l indennità di disoccupazione, la mobilità, l indennità di maternità ecc. Stipendi, redditi e pensioni prodotti all estero Il contribuente, se residente in Italia, deve dichiarare quali redditi di lavoro dipendente anche gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati prodotti all estero se: prodotti in un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni; prodotti in un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia all estero; prodotti in un Paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia. Nei primi due casi il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all estero a titolo definitivo, ai sensi dell art. 165 del TUIR, mentre nell ultimo caso il contribuente che abbia pagato imposte all estero può solo chiederne il rimborso all autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite. 208 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

3 Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Stati Uniti, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Germania, Canada) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni: il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni; le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia; l onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell altro Stato. Ai sensi dell art. 51, comma 8-bis, del TUIR, il reddito dei lavoratori dipendenti che hanno soggiornato all estero per più di 183 giorni nell arco di dodici mesi è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando gli stessi mantengono in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. Per l anno 2014 si deve fare riferimento al D.M. 23 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. 3 gennaio 2014, n. 2. REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE DI CUI ALLA SEZIONE I DEL QUADRO RC I redditi di seguito riportati costituiscono redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR). SOCI DI COOPERATIVE I compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%. COMPENSI A CARICO DI TERZI Le indennità ed i compensi, a carico di terzi, percepiti da lavoratori dipendenti per incarichi inerenti il rapporto subordinato (ad eccezione di quelli che devono essere riversati allo Stato e al datore di lavoro); tali redditi sono conguagliati dal soggetto che li eroga e non più dal datore di lavoro principale del percipiente. I soggetti terzi sono tenuti a consegnare al percipiente il CUD relativo ai redditi erogati nel periodo d imposta entro il termine ordinario o, in caso di cessazione del rapporto in corso d anno, entro 12 giorni dalla richiesta. INDENNITÀ Le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell INPS o di altri Enti (ad esempio: mobilità, maternità ed allattamento, disoccupazione ordinaria e straordinaria, cassa integrazione guadagni, ecc.). BORSE DI STUDIO Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione (ad esempio borse di studio corrisposte dalle Università ed istituti di Istruzione Universitaria). La regola della tassazione in Italia è, generalmente, applicata anche sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 209

4 INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE Le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepire risulta da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). SACERDOTI Le remunerazioni ai sacerdoti della Chiesa Cattolica, gli assegni corrisposti dall Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno per il sostenimento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostenimento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia per il sostenimento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate, gli assegni corrisposti dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto; gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto, gli assegni corrisposti dall Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto. REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE DI CUI ALLA SEZIONE II DEL QUADRO RC PERSONALE DIPENDENTE SSN I compensi per l attività libero professionale intramuraria svolta dalle seguenti categorie professionali: personale appartenente ai profili di medico chirurgo, odontoiatra e veterinario o altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario dipendente del Servizio Sanitario Nazionale; personale docente universitario e ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura, anche se gestiti direttamente dalle Università; personale laureato, medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio sanitaria; personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti ex art. 4, comma 12, del D.Lgs. n. 502/1992, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria, e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l istituto dell attività libero professionale intramuraria della dirigenza del SSN; inoltre, i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio: biologi, psicologi, medici addetti alle attività della medicina dei servizi ecc.). Attività intramuraria È considerata intramuraria l attività svolta dai soggetti che rispondono a determinati requisiti soggettivi: personale dipendente del servizio sanitario nazionale quale medici chirurghi, odontoiatri, veterinari ed altre professionalità che ricoprono l incarico di dirigenti del ruolo sanitario quali biologi, farmacisti, fisici, chimici e psicologi; docenti universitari e ricercatori che effettuano attività assistenziale presso cliniche e istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università; personale laureato e medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria; dipendenti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, dipendenti degli enti ed istituti di cui all art. 4, comma 12, del D.Lgs. n. 502/1992, nonché dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono attività sani- 210 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

5 taria e degli enti pubblici che già applicano al loro personale l istituto dell attività liberoprofessionale intramuraria della dirigenza del servizio sanitario, a condizione che i predetti enti ed istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all art. 1 commi da 5 a 19, della Legge n. 662/1996 e al D.M. Sanità 31 luglio 1997; personale autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate, purché l attività rispetti i criteri fissati dal D.M. Sanità 31/7/1997 e successivamente negli atti adottati dai direttori generali delle strutture sanitarie. L attività intramuraria consta nell adempimento dell attività professionale libera all interno della struttura ospedaliera e comunque al di là dell impegno di servizio. A decorrere dal 1 gennaio 1999, i medici dipendenti devono operare una scelta tra la modalità extramuraria (fuori dalla struttura ospedaliera) e l intramuraria per le modalità di esercizio della libera professione, sulla base di un calcolo di convenienza economica. ATTIVITÀ INTRAMURARIA I compensi percepiti nell esercizio 2014, per attività appositamente autorizzate all esercizio presso studi privati dell attività libero professionale intramuraria, costituiscono reddito nella misura del 75%. COLLABORATORI FAMILIARI Le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d acconto. MEDICI SPECIALISTI I compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (biologi, psicologi, medici). EROGAZIONI DEI FONDI PENSIONE I trattamenti periodici integrativi corrisposti dai fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006, nonché l ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, nel caso di riscatto esercitato ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005 che non dipenda dal pensionamento dell iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario). LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI I compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. ALTRE SOMME E VALORI Le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti anche per attività manuali ed operative, senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati con retribuzione periodica prestabilita. Tra tali compensi rientrano anche quelli percepiti per: cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica; collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d autore; partecipazione a collegi ed a commissioni. gli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.; DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 211

6 i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l esercizio di pubbliche funzioni (salvo che le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un arte o professione, di cui all art. 53, comma 1, del TUIR, e non siano state effettuate nell esercizio di impresa commerciale). Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.); i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza; le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali; le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso; i compensi corrisposti per l attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto, i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrino: nell oggetto proprio dell attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell orientamento professionale (ad esempio: compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l attività di libero professionista resa (compensi percepiti da un ingegnere per l amministrazione di una società edile). I compensi in tal caso rientrano nella fattispecie dei redditi di lavoro autonomo e devono essere indicati nel relativo Quadro del Modello UNICO PF; nei compiti istituzionali compresi nell attività di lavoro dipendente resa dal contribuente; nell ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società sportive dilettantistiche. Si evidenzia che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e conseguentemente non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanenti inabili al lavoro e agli ascendenti. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60% dell ammontare lordo percepito; successivamente a tale data le rendite si considerano per l intero ammontare. Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo propria contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. DETERMINAZIONE DELL IMPONIBILE ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO Ai fini della determinazione della base imponibile, si considerano alla stregua di redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d imposta anche le somme e valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d imposta successivo a quello a cui si riferiscono (art. 51, comma 1, del TUIR). Per il 2014 i redditi dei dipendenti frontalieri concorrono a determinare il reddito complessivo oltre i euro (art. 1, comma 204, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25). Ai sensi della lett. b) della Legge n. 244/2007, ai fini della determinazione della misura dell acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l anno 2015 il contribuente non deve tener conto di tale agevolazione. Il calcolo degli acconti dovrà, pertanto, essere effettuato facendo partecipare al reddito complessivo anche i euro esclusi da imposizione. 212 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

7 ELEMENTI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO Non concorrono, invece, alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, del TUIR): i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale nel limite massimo attualmente fissato in 3.615,20 euro (art. 1, comma 197, lett. b), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244); le liberalità, ove siano erogate in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) possono rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d imposta, a 258,23 euro (circolare Agenzia delle entrate, Ministero del Lavoro 22 ottobre 2008, n. 59/E); le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi fino all importo complessivo giornaliero di 5,29 euro. Rientrano in tale tipologia anche i ticket restaurant per i quali, ai fini dell esclusione, si fa riferimento al valore nominale; le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, compresi gli esercenti servizi pubblici; i compensi che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; l utilizzazione delle opere e dei servizi per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto; le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d imposta ad euro 2.065,83 a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d imposta in cui avviene la cessione; le somme trattenute al dipendente per oneri deducibili dal reddito ai sensi dell art. 10 del TUIR e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione; gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestati dal datore di lavoro; le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all interno dell impresa nella misura del 25% dell ammontare percepito nel periodo d imposta; le quote di retribuzione derivanti dall esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all accredito contributivo presso l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. Oneri deducibili dal reddito Per onere deducibile si intende un componente negativo che può essere portato a diretta riduzione del reddito complessivo percepito dal singolo contribuente. Le imposte dovute dal contribuente verranno, quindi, calcolate su di un reddito complessivo già ridotto dell ammontare degli oneri deducibili. Sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente: gli oneri deducibili di cui all art. 10 del TUIR sostenuti per il tramite del datore di lavoro; in sostanza, tali spese sono state pagate dal datore di lavoro che ha poi trattenuto l importo corrispondente dalle somme corrisposte al dipendente; DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 213

8 le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali delle spese sanitarie di cui alla lett. b) dell art. 10 del TUIR (spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione). Il datore di lavoro è tenuto all automatico riconoscimento degli oneri sostenuti per il suo tramite e delle erogazioni effettuate, senza alcuna richiesta del dipendente. Ove il datore di lavoro acconsenta, è possibile effettuare il riconoscimento anche di oneri che non sono stati sostenuti per il suo tramite: quindi il dipendente che, ad esempio, ha direttamente sostenuto delle spese per assistenza ad un familiare portatore di handicap, può chiedere al proprio datore di lavoro di riconoscerne la relativa deduzione. Oneri per i quali è prevista la detrazione d imposta Per onere detraibile si intende un componente negativo che può essere portato a diretta riduzione, in funzione di una percentuale prestabilita, dell imposta calcolata sul reddito complessivo percepito dal contribuente. A differenza dell onere deducibile, pertanto, le imposte verranno comunque calcolate su un reddito complessivo determinato senza tener conto dell onere in esame. In sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, sia di fine d anno che in corso d anno, e non nei singoli periodi di paga, il datore di lavoro deve riconoscere la detrazione d imposta corrispondente alla tipologia di onere (19%-26%): degli oneri indicati nell art. 15 del TUIR alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti, che sono stati sostenuti per il suo tramite; tali spese sono state pagate dal datore di lavoro che ha poi trattenuto l importo corrispondente dalle somme corrisposte al dipendente; delle spese mediche e dei premi di assicurazione sulla vita e sugli infortuni, per le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali. Il datore di lavoro è tenuto all automatico riconoscimento degli oneri sostenuti per il suo tramite e delle erogazioni effettuate, senza alcuna richiesta del dipendente. Come già avviene per gli oneri deducibili dal reddito, ove il datore di lavoro acconsenta, è possibile effettuare il riconoscimento anche di detrazioni per oneri che non sono stati sostenuti per il suo tramite: quindi il dipendente che, ad esempio, ha direttamente sostenuto delle spese mediche specialistiche, può chiedere al proprio datore di lavoro di riconoscerne la relativa detrazione. FRINGE BENEFITS VALORE NORMALE La determinazione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente, o ai suoi familiari, viene effettuata in base al criterio generale del valore normale, di cui all art. 9, commi 3 e 4, del TUIR, inteso come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi. La valutazione dei beni o servizi va operata tenendo conto: della natura del soggetto che cede o presta il bene o il servizio (produttore, grossista o dettagliante); dei listini e delle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, delle mercuriali e dei listini delle camere di commercio e delle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d uso. Il valore da assoggettare a tassazione è costituito dal valore normale, se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente; se per la cessione del bene o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme o subisce delle trattenute, il valore normale va assunto al netto di tali somme. 214 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

9 VALORE DEI BENI PRODOTTI DALL AZIENDA Il valore normale dei generi in natura prodotti dall azienda ceduti ai dipendenti, anche gratuitamente, è costituito dal prezzo mediamente praticato dall azienda stessa nei confronti dei grossisti; anche in tal caso occorre fare riferimento ai listini dell azienda, ma senza tenere conto degli sconti d uso. LIMITE DI 258,23 EURO Non concorre alla formazione del reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nel limite, per periodo d imposta, di 258,23 euro; se tale valore viene superato, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. SERVIZIO DI CONTROLLO MEDICO OFFERTO DAL DATORE DI LAVORO PRESSO STRUTTURE ESTERNE ALL AZIENDA I servizi di controllo medico effettuati presso strutture mediche esterne convenzionate, sono considerati rientranti nella utilizzazione delle opere e dei servizi da parte dei dipendenti, pertanto non concorrono alla formazione del reddito imponibile qualora rispettino le previsioni dell art. 51, comma 2, lett. f), e dell art. 100 del TUIR. Ai fini dell esclusione della formazione del reddito di lavoro dipendente delle spese sostenute dal datore di lavoro devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, di istruzione, di ricreazione, di assistenza sociale, sanitaria o di culto; la spesa relativa alla realizzazione di tali opere e servizi deve essere sostenuta liberamente dal datore di lavoro e non costituire adempimento di uno specifico vincolo contrattuale. In conclusione, nel caso in cui si realizzino contemporaneamente tali condizioni, l utilizzazione delle opere e dei servizi da parte dei dipendenti non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi di quanto disposto dall art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR. L esclusione dalla imponibilità opera anche nei casi in cui le opere e i servizi, nel rispetto delle precedenti condizioni, siano messi a disposizione dei dipendenti della società attraverso il ricorso a strutture esterne all azienda. Diversamente, qualora la società eroghi eventuali somme di denaro ai dipendenti in relazione a tali opere e servizi, le somme devono essere integralmente assoggettate a tassazione (Risoluzione 10 marzo 2004, n. 34 dell Agenzia delle entrate). FABBRICATI In presenza di fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, concorre alla formazione del reddito del dipendente l importo determinato dalla differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, anche se non a carico dell utilizzatore, e le eventuali somme corrisposte dallo stesso (mediante versamento o trattenuta) per l utilizzo del fabbricato. Per i fabbricati privi di rendita occorre fare riferimento alla rendita presunta come determinata a norma dell art. 37, comma 4, del TUIR. Tale criterio di calcolo si applica a tutti i fabbricati soggetti all obbligo d iscrizione al catasto, e va effettuato a prescindere dall utilizzo (abitazione, commerciale, autorimessa, ecc.). Qualora il fabbricato sia concesso a più dipendenti contemporaneamente, l importo come sopra determinato va ripartito fra tutti i soggetti utilizzatori in proporzione alle parti di fabbricato assegnate. Per i fabbricati concessi in connessione all obbligo di dimorare nell alloggio stesso (ad esempio, portiere di uno stabile o custode di un azienda) si assume il 30% del reddito come sopra determinato. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato. Il valore del fringe benefit nel caso di fabbricati concessi in locazione, uso o comodato può essere dunque determinato sulla base del seguente schema: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 215

10 DIPENDENTE SENZA OBBLIGO DI DIMORA DIPENDENTE CON OBBLIGO DI DIMORA Rendita catastale più Spese inerenti il fabbricato meno Somma pagata per il godimento del fabbricato 30% di Rendita catastale più Spese inerenti il fabbricato meno Somma pagata per il godimento del fabbricato PRESTITI In caso di concessione di prestiti, direttamente dal datore di lavoro o da terzi (in presenza, ad esempio, di appositi accordi o convenzioni), concorre a formare il reddito del dipendente un importo pari al 50% della differenza tra l ammontare degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato, al netto di quanto eventualmente rimborsato o trattenuto dal datore di lavoro. Non costituiscono fringe benefits: i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997; i prestiti di durata inferiore a 12 mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro a dipendenti che si trovano nelle situazioni elencate all art. 51, comma 4, lett. b), del TUIR (contratto di solidarietà, Cassa Integrazione Guadagni); gli acconti e le anticipazioni della retribuzione; i prestiti concessi ai dipendenti vittime dell usura; le somme concesse ai dipendenti per danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive. Posto che tale disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento erogate, rientrano in tale previsione, ad esempio, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio; ne restano escluse le dilazioni di pagamento previste per i beni ceduti o i servizi prestati dal datore di lavoro. In presenza di restituzione del capitale in un unica soluzione, ed oltre la fine del periodo d imposta, il reddito maturato in capo al dipendente va comunque assoggettato a tassazione in sede di conguaglio di fine anno. VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI In presenza di autoveicoli, motocicli o ciclomotori, concessi in uso promiscuo al dipendente, concorre a formare il reddito dello stesso un ammontare pari al 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto di quanto trattenuto o corrisposto dal dipendente. Tale valutazione forfetaria, che si applica esclusivamente ai casi in cui il veicolo concesso viene utilizzato sia per l attività di lavoro che per l uso personale, va effettuata a 216 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

11 prescindere dagli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza effettivamente realizzata dal dipendente. Il costo chilometrico va desunto dalle tabelle nazionali che l ACI elabora entro il 30 novembre e trasmette al Ministero delle finanze, per la pubblicazione entro il 31 dicembre con effetto dal periodo d imposta successivo. Le tabelle possono essere rinvenute nel sito Internet CONCESSI PER USO PERSONALE Qualora il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo, fornisca, gratuitamente o meno, altri beni o servizi (ad esempio: l autorimessa per custodire il veicolo), gli stessi vanno separatamente valutati al fine di stabilire l importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente. Qualora il datore di lavoro conceda il veicolo aziendale esclusivamente per l utilizzo personale o familiare del dipendente, per la determinazione del reddito tassabile in capo al dipendente occorre fare riferimento al valore normale del bene in conformità ai criteri stabiliti dall art. 9 del TUIR. La seguente tavola riassume le diverse casistiche per il calcolo del fringe benefit per i veicoli dati in uso ai dipendenti. TAVOLA N. 1 - CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT USO Promiscuo Personale Aziendale VALORE DEL FRINGE BENEFIT Costo chilometrico ACI per una percorrenza di km x 30% - quanto addebitato al dipendente Valore normale Zero SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO Per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l importo corrispondente all introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale di Km. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione (art. 75 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289). PER TRASFERTE Non concorre a formare il reddito del dipendente l utilizzo di veicoli aziendali esclusivamente per l effettuazione di trasferte. RIMBORSI SPESE E TRASFERTE TRASFERTE NELL AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE I rimborsi spese e le indennità per le trasferte effettuate nell ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, concorrono integralmente a formare il reddito del dipendente. Sono tuttavia esclusi da tassazione i rimborsi spese di trasporto comprovati da documenti provenienti dal vettore (ad esempio: biglietti dell autobus, o ricevuta del taxi); in tal caso è sufficiente che dalla documentazione interna risulti in quale giorno il dipendente ha svolto la propria attività all esterno della sede di lavoro. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 217

12 TRASFERTE FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE In tal caso si possono individuare i seguenti tre regimi alternativi di tassazione. La scelta del regime da adottare va effettuata con riferimento all intera trasferta; non è infatti possibile, nell ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per ogni singola giornata. A) INDENNITÀ FORFETARIA Nel regime ad indennità forfetaria le indennità di trasferta non concorrono alla formazione del reddito del dipendente fino all importo di 46,48 euro al giorno, elevate a 77,47 euro per le trasferte all estero. In tal caso i rimborsi analitici per le spese di viaggio, anche in forma di indennità chilometrica e di trasporto supportati da idonea documentazione non concorrono comunque a formare il reddito; restano assoggettati a tassazione tutti gli altri rimborsi spese (diversi da quelli per viaggio e trasporto) corrisposti in aggiunta all indennità forfetaria, anche se documentati. Gli importi di esenzione sopra esposti hanno validità a prescindere dalla durata della trasferta e si applicano anche in presenza di trasferte di durata inferiore a 24 ore o che, comunque, non comportino il pernottamento fuori sede. B) RIMBORSO MISTO Nel regime a rimborso misto, oltre alla corresponsione di un indennità di trasferta, il datore di lavoro procede al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio. In tali casi le franchigie di esenzione giornaliere di 46,48 euro e di 77,47 euro per le trasferte all estero sono ridotte: di un terzo, ossia divengono rispettivamente 30,99 e 51,65 euro in presenza di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, nonché nei casi di alloggio o di vitto forniti gratuitamente; di due terzi, ossia divengono rispettivamente 15,49 e 25,82 euro in presenza di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto, o di vitto e alloggio forniti gratuitamente. I rimborsi analitici per le spese di viaggio, anche in forma di indennità chilometrica, e di trasporto supportati da idonea documentazione non concorrono comunque a formare il reddito; restano assoggettati a tassazione tutti gli altri rimborsi spese corrisposti, diversi da quelli per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. C) RIMBORSO ANALITICO Nel regime a rimborso analitico, non concorrono a formare il reddito i rimborsi analitici per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto; i rimborsi per altre spese (ad esempio: lavanderia, telefono, parcheggio, mance, ecc.), anche non documentabili, ma analiticamente attestate dal dipendente, sono esenti da imposizione nel limite giornaliero di 15,49 euro, elevato a 25,82 euro per le trasferte all estero. L eventuale indennità corrisposta in aggiunta al rimborso analitico, concorre interamente alla formazione del reddito del dipendente. TAVOLA N. 2 - INDENNITÀ DI TRASFERTA: QUOTA ESENTE Italia Estero Solo indennità di trasferta (con o senza pernottamento) 46,48 77,47 Indennità trasferta più rimborso delle spese di vitto o di alloggio 30,99 51,65 Indennità trasferta più rimborso delle spese di vitto, con alloggio gratuito 30,99 51,65 Indennità trasferta più rimborso delle spese di vitto e dell alloggio 15,49 25,82 Indennità trasferta più rimborso delle spese di vitto e alloggio gratuito 15,49 25, DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

13 Italia Estero Solo rimborso spese documentate (senza indennità di trasferta) Esente Esente Rimborso spese non documentate (può essere erogato in aggiunta all indennità o al rimborso spese documentate) 15,49 25,82 INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO E DI PRIMA SISTEMAZIONE Le somme corrisposte a titolo di indennità per il trasferimento della sede di lavoro del dipendente non concorrono alla formazione del reddito per il 50% del loro ammontare. Tale esenzione, che spetta solo per il primo anno (ossia 365 giorni dalla data del trasferimento), è tuttavia soggetta ai seguenti limiti d importo: fino a 1.549,37 euro per le trasferte all interno del territorio nazionale; fino a 4.648,11 euro per le trasferte dal territorio nazionale all estero e viceversa, o estero su estero. Non costituisce, inoltre, reddito imponibile il rimborso analitico, in aggiunta alla corresponsione dell indennità, delle seguenti spese: spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a carico ai sensi dell art. 12 del TUIR, e di trasporto delle cose, connesse al trasferimento; spese ed oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell avvenuto trasferimento della sede di lavoro. INDENNITÀ O MAGGIORAZIONE DI RETRIBUZIONE RICONOSCIUTA AI C.D. TRASFERTISTI I trasfertisti sono lavoratori tenuti per contratto all espletamento dell attività lavorativa in luoghi sempre diversi, ai quali sono attribuite delle somme per il loro impegno di trasferta. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a questa categoria di dipendenti sono imponibili nella misura del 50% del loro ammontare. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all estero costituiscono reddito nella misura del 50%. Se per i servizi prestati all estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50%. Con decorrenza dal 1 luglio 2015 le citate maggiorazioni concorreranno alla determinazione del redito imponibile nella misura del 50%, fino a concorrenza di due volte l indennità di base percepita. Qualora l indennità per servizi prestati all estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L applicazione di questa disposizione esclude l applicabilità di quella prevista dall art. 51, comma 5, del TUIR (indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale). TAVOLA N. 3 - IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO Erogazioni liberali - in natura 258,23 Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa 5,29 (7 se in forma elettronica) Fringe benefit 258,23 Indennità di trasferta intera Italia 46,48 Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99 Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49 Indennità di trasferta intera estero 77,47 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 219

14 Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65 Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82 Indennità di trasferimento Italia 1.549,37 Indennità di trasferimento estero 4.648,11 Azioni offerte ai dipendenti 2.065,83 Buono pasto Il buono pasto è il documento di legittimazione, anche in forma elettronica,, che attribuisce al possessore, ai sensi dell art c.c., il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro (art. 2 del D.P.C.M. 18 novembre 2005). I buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro, sono utilizzati durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il datore di lavoro un rapporto di collaborazione anche non subordinato. Il valore del buono pasto (c.d. valore facciale) è indicato sul buono stesso ed è inclusivo dell IVA prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Dal punto di vista del lavoratore, i buoni pasto sono esclusi, ai sensi dell art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR, dal reddito di lavoro dipendente fino all importo complessivo di 5,29 euro che, secondo quanto chiarito dalla C.M. 7 febbraio 1997, n. 29/E, deve intendersi riferito al valore facciale del buono, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in conformità a disposizioni di legge, delle somme eventualmente poste a carico del lavoratore dipendente. Un importante chiarimento sull utilizzo dei buoni pasto è stato fornito dall Agenzia delle entrate con la risoluzione 30 ottobre 2006, n. 118, con la quale, a modifica della prassi precedente, ha stabilito che l esonero retributivo dei buoni pasto spetta anche qualora l orario di lavoro non preveda la pausa pranzo. Recependo quindi quanto stabilito dallo stesso D.P.C.M. 18 novembre 2005 che, all art. 5, comma 1, lett. c), prevede che: i buoni pasto utilizzati durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente da prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l orario di lavoro non prevede una pausa per il pranzo, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato (Circolare 3 gennaio 2007, n. 1). L art. 1, comma 16, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha previsto, con decorrenza dal 1 luglio 2015, l incremento del valore unitario del buono pasto a 7 euro ove lo stesso sia reso in forma elettronica. Certificazione Unica 2015 Con Provvedimento 15 gennaio 2015 del Direttore dell Agenzia delle entrate è stata approvata la Certificazione Unica 2015, con le relative istruzioni, per il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d imposta. La certificazione sostituisce il previgente Modello CUD. Il modello deve essere utilizzato per attestare i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e a quelli a essi equiparati (redditi derivanti da trattamenti pensionistici), nonché ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente erogati nel periodo d imposta Si tenga presente che, ai sensi dell art. 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d imposta 2014 anche le somme e i valori in genere, corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio Il termine previsto per la consegna della certificazione è fissato al 2 marzo La stessa dovrà, inoltre, essere inviata telematicamente all Agenzia delle entrate entro il successivo 9 marzo Ove il sostituto d imposta abbia già provveduto ad emettere, in assenza dell approvazione della Certificazione Unica, la certificazione ricorrendo al precedente Modello CUD 2014, è comunque tenuto a rilasciare la Certificazione Unica Per la compilazione del Quadro RC si deve, pertanto, fare riferimento unicamente alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d imposta. 220 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

15 STRUTTURA DEL QUADRO RC Al Quadro RC è stata introdotta una nuova Sezione che ha preso la previgente numerazione della Sezione altri dati. Questa, a sua volta, è stata modificata con l inserimento di una Colonna volta all indicazione del reddito di pensione al netto dell eventuale contributo pensioni. Sezione I Righi da RC1 a RC6 Sezione II Righi da RC7 a RC9 Sezione III Rigo RC10 Sezione IV Righi RC11 e RC12 Sezione V Rigo RC14 Sezione VI Rigo RC15 Redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell anno Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell anno Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionale regionale e comunale all IRPEF per l anno 2014 e acconto dell addizionale comunale all IRPEF per l anno 2014 e 2015 trattenute dal datore di lavoro Ritenute e addizionale regionale all IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato Bonus IRPEF Reddito al netto del contributo su trattamenti pensionistici Contributo solidarietà trattenuto dal sostituto COME SI COMPILA SEZIONE I: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Vanno indicati in tale Sezione i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi cosiddetti assimilati percepiti dal dichiarante per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell anno. I dati di interesse si trovano nella Certificazione Unica CASELLA CASI PARTICOLARI Nella prima Sezione del Quadro RC è contenuta la casella casi particolari in cui è possibile evidenziare il rientro in Italia del lavoratore o il superamento dei limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare. In tale casella, pertanto il contribuente percettore di redditi di lavoro dipendente può indicare il codice: 1: in presenza dei requisiti previsti dall art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238 successivamente integrati dall art. 1 del decreto 3 giugno 2011 previsti per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall estero. L agevolazione si applica ai cittadini dell Unione Europea nati dopo il 1 gennaio 1969 i quali, assunti in Italia, ivi trasferiscono il proprio domicilio nonché residenza entro 3 mesi dall assunzione e che alla data del 20 gennaio 2009: sono in possesso di un titolo di laurea; hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia; negli ultimi due anni o più hanno risieduto fuori dal proprio Paese d origine e dall Italia svolgendovi continuativamente un attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d impresa. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 221

16 Risultano, inoltre, agevolabili i medesimi soggetti che alla data del 20 gennaio 2009: hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia; negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d origine conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. Risultano esclusi i soggetti titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con Pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano che, in forza di tale rapporto, svolgono all estero la propria attività lavorativa. I soggetti che rispettano le citate condizioni si vedono riconosciuta un agevolazione fiscale secondo la quale i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito nella misura del: 20% per le lavoratrici; 30% per i lavoratori. Il beneficio fiscale in oggetto risulta usufruibile ai sensi dell art. 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 238 con decorrenza dal 28 febbraio 2012 e fino al periodo d imposta in corso alla data del 31 dicembre Il beneficio risulta applicabile anche nell ipotesi di percezione di redditi di lavoro autonomo o d impresa; 2: ove il contribuente sia un docente o ricercatore che sia stato continuativamente residente all estero e abbia svolto documentata attività di ricerca o docenza all estero presso centri di ricerca pubblici, privati o università per almeno due anni continuativi. Ove tale soggetto sia tornato a svolgere la propria attività in Italia con decorrenza dal 29 novembre 2008 o in uno dei cinque anni solari successivi, per il primo anno in cui lo stesso assume la residenza in Italia e per i tre anni successivi i redditi percepiti risultano imponibili nella misura del 10%; Per quanto concerne il periodo entro cui il docente od il ricercatore deve essere tornato in Italia si evidenzia che tale periodo risulta essere stato oggetto di molteplici proroghe, l ultima delle quali ad opera della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 14, secondo cui l agevolazione si applica ai soggetti che dalla data del 31 luglio 2010 al 31 dicembre 2017 tornano a svolgere la propria attività in Italia. Generalmente entrambi i benefici fiscali sopra evidenziati vengono riconosciuti direttamente dal sostituto d imposta. Il riconoscimento di tali benefici può essere rilevato dalle annotazioni presenti nella Certificazione Unica 2015 ed in particolare dalla presenza: del codice BM per i lavoratori; del codice BC per docenti e ricercatori. 3: se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica 2015 non conguagliati. In tale ipotesi nei Righi da RC1 a RC3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti. RIGHI RC1 - RC3: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI STRUTTURA DEI RIGHI I Righi da RC1 a RC3 sono divisi in tre Colonne. Colonna 1 (Tipologia di reddito) indicare uno dei seguenti codici: 1, redditi di pensione. I titolari di trattamenti pensionistici integrativi devono riportare il codice 2; 2, redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi; 3, compensi percepiti per lavori socialmente utili in regime agevolato. In tale ipotesi, se il reddito complessivo del contribuente risulta superiore a 9.296,22 euro, i suddetti compensi saranno assoggettati normalmente ad IRPEF e all addizionale regionale e comunale all IRPEF. La presenza di tali compensi in regime agevolato è rilevabile dalla Certificazione Unica 2015 ai punti 241 (quota esente) e 242 (quota imponibile). Se tali campi della Certificazione Unica non sono compilati i compensi percepiti per lavori socialmente utili non hanno usufruito del regime agevolato e gli stessi sono stati indicati al punto 1 della Certificazione Unica 2015, le ritenute IRPEF e l addizionale 222 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

17 regionale rispettivamente nei punti 11 e 12 della stessa. In questo caso, l importo dei compensi va indicato nella Colonna 3, indicando nella casella di Colonna 1, il codice 2. Qualora il reddito complessivo del contribuente risulti non superiore a 9.296,22 euro, i suddetti compensi saranno assoggettati ad una ritenuta a titolo d imposta ai fini IRPEF con l aliquota prevista per il primo scaglione di reddito maggiorata delle addizionali vigenti, solo per la parte che eccede complessivamente i 3.098,74 euro. Se il contribuente ha percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo di imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione. 4 redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato. Tramite la circolare 24 aprile 2015 n. 17, l Agenzia delle entrate ha puntualizzato che tali redditi vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero. La compilazione della casella di Colonna 1 è obbligatoria e, pertanto, il contribuente deve indicarvi uno dei predetti codici. Colonna 2: la casella di Colonna 2 dev essere compilata nei casi di redditi di lavoro dipendente, di compensi per lavori socialmente utili o prodotti in zone di frontiera (codice 2, 3 o 4 in Colonna 1), indicando il codice: 1 se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato; 2 se il contratto di lavoro è a tempo determinato. Colonna 3 (Redditi): va indicato l ammontare dei redditi percepiti, come desunti dal punto 1 (lavoro dipendente o assimilati) o 3 (pensione) della Certificazione Unica Se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 3, nella Colonna 3 va riportata la somma dell importo della quota imponibile e della quota esente così come rilevabili dalla Certificazione Unica 2015, relativamente ai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, in conformità a specifiche disposizioni normative. Se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 4, nella Colonna 3 va riportata la somma dell importo della quota imponibile e della quota esente così come rilevabili dal punto 175 della Certificazione Unica La quota esente va indicata nella Colonna 1 del Rigo RC5. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 223

18 I redditi indicati nei Righi da RC1 a RC3 concorrono alla formazione del reddito complessivo da riportare nel Quadro RN al Rigo RN1. CONGUAGLIO COMPLESSIVO In presenza di più rapporti di lavoro, se il dichiarante ha chiesto all ultimo sostituto di considerare, in sede di conguaglio, tutti i redditi percepiti, vanno indicati i dati complessivi come desunti dalla certificazione rilasciata da quest ultimo. Se il contribuente risulta in possesso di una Certificazione Unica 2015 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, si dovranno compilare due distinti Righi, indicando, rispettivamente, gli importi indicati al punto 1 e 3 della Certificazione Unica In questo caso, nel Rigo RC6 bisogna riportare, a Colonna 1, il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2015 e a Colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica RIGO RC4: INCREMENTO PRODUTTIVITÀ Risultano assoggettabili all imposta sostitutiva del 10% solamente i compensi percepiti per incrementi di produttività. A seguito delle modifiche apportate dalla disposizione normativa citata l importo assoggettabile ad imposizione sostitutiva è stato incrementato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2014 a euro, mentre il reddito massimo che il lavoratore dipendente deve aver percepito nel periodo d imposta precedente per poter usufruire dell imposizione agevolata è rimasto invariato nella misura di euro. Si evidenzia che nel limite di reddito di euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva. La C.M. n. 49/E del 2008 ha precisato che nel regime di tassazione agevolata rientrano anche quelle somme erogate per innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività legati all andamento economico dell impresa. 224 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

19 Sono compresi in tale regime agevolato anche: i premi di rendimento; le forme di flessibilità oraria e le maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di banca ore, dai quali deriva un incremento di produttività, competitività e redditività dell impresa. In riferimento all indennità di volo ricompresa nel compenso di lavoro notturno l Agenzia delle entrate ha evidenziato che il contribuente può, alternativamente: assoggettare all imposizione sostitutiva del 10% l intera indennità di volo; optare per l imposizione ordinaria dell intero premio. In tale ipotesi l indennità deve essere considerata nella misura del 50%, tale importo risulta indicato al punto 205 della Certificazione Unica Secondo quanto indicato nella circolare 30 aprile 2013, n. 11, la verifica del limite di reddito di euro riguarda i soli redditi di lavoro dipendente di cui all art. 49 del TUIR, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo, come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate. Ai fini della verifica in oggetto deve essere considerato anche il reddito di lavoro dipendente riconducibile ad una attività di lavoro svolta all estero. Non rileva, invece, l eventuale superamento di tale limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o soggetti a tassazione separata. Non possono essere assoggettate all imposta sostitutiva le retribuzioni di produttività ove ci si avvalga della tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali. Il Rigo interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato che, con riferimento al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2014, hanno percepito compensi per incrementi di produttività. Tali compensi sono stati assoggettati a imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di euro, dal datore di lavoro, in tal caso risultano compilati i punti 201 e 202 della Certificazione Unica 2015; oppure a tassazione ordinaria a seguito di espressa richiesta del lavoratore in quanto la stessa risultava essere più favorevole per il lavoratore medesimo, in tal caso risultano compilati i punti 201 e 204 della Certificazione Unica A seguito dell introduzione del bonus IRPEF di cui al Rigo RC14, nell ipotesi di percezione di somme erogate per incrementi di produttività la compilazione del Rigo RC4 è sempre obbligatoria. Il Rigo RC4 va compilato obbligatoriamente qualora il contribuente si trovi in una delle situazioni seguenti: abbia fruito dell imposizione sostitutiva agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti eccedenti il limite di euro: in tal caso il contribuente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo l ammontare dei premi di produttività assoggettati ad imposta sostitutiva che eccede l importo di euro, compilando il Rigo RC4 nel seguente modo: - Colonna 1: riportare il totale dei premi di produttività risultanti dal punto 201 della Certificazione Unica 2015 già assoggettati da parte del sostituto a tassazione ordinaria (punto 205 della Certificazione Unica 2015 barrato); - Colonna 2: riportare il totale dei premi di produttività risultanti dal punto 201 della Certificazione Unica 2015, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 202 della Certificazione Unica 2015 compilato); - Colonna 3: riportare il totale dell imposta sostitutiva, risultante dal punto 202 della Certificazione Unica 2015; - Colonna 4: riportare l importo relativo alle somme di cui all art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo) risultante dal punto 205 della Certificazione Unica 2015 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (punto 204 della Certificazione Unica 2015 compilato); - Colonna 5: indicare l importo relativo alle somme di cui all art. 51, comma 6 del TUIR (es. indennità di volo) risultante dal punto 205 della Certificazione Unica 2015, già assoggettato da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 202 della Certificazione Unica 2015 compilato); Ove vi siano più CUD non conguagliati, si dovrà avere cura di riportare la somma dei valori risultanti dai diversi punti dei CUD, appositamente richiamati. - Colonna 6: non compilare; - Colonna 7: barrare la casella tassazione sostitutiva per rideterminare l imposta sostitutiva riducendo l ammontare dei premi di produttività nel limite dei euro; DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 225

20 - Colonna 8: indicare il risultato derivante dalla seguente operazione: RC4 Colonna Tale importo dovrà essere considerato nel calcolo del Rigo RC5; - Colonna 9: non compilare; - Colonne 10 e 11: effettuare il seguente calcolo: RC4 Colonna Ove il risultato sia positivo, riportare tale importo nella Colonna 11. Tale importo andrà sommato alle altre ritenute nel Rigo RC10, Colonna 1. Ove il risultato sia negativo, l importo in valore assoluto andrà indicato nella Colonna 10. L importo così determinato andrà versato tramite l apposito codice tributo con le medesime modalità e tempistiche previste per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi; abbia fruito dell imposizione sostitutiva in mancanza dei requisiti: si trova in questa situazione il contribuente che nel 2013 ha percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a euro il cui datore di lavoro abbia assoggettato comunque i compensi per premi di produttività ad imposta sostitutiva. In quest ultimo caso il contribuente deve compilare il Rigo RC4 nel seguente modo: - Colonna 1: riportare il totale dei premi di produttività risultanti dal punto 201 della Certificazione Unica 2015 che il sostituto d imposta ha già assoggettato ad imposizione ordinaria (punto 204 della Certificazione Unica 2015 compilato); - Colonna 2: riportare il totale dei premi di produttività risultanti dal punto 201 della Certificazione Unica 2015, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 202 della Certificazione Unica 2015 compilato); - Colonna 3: riportare il totale dell imposta sostitutiva, risultante dal punto 202 della Certificazione Unica 2015; - Colonna 4: riportare l importo relativo alle somme di cui all art. 51, comma 6 del TUIR (es. indennità di volo) risultante dal punto 205 della Certificazione Unica 2015, nel caso di applicazione dell imposizione ordinaria (punto 204 della Certificazione Unica 2015 barrato); - Colonna 5: indicare l importo risultante dal punto 205 della Certificazione Unica 2015, già assoggettate dal sostituto d imposta ad imposta sostitutiva (punto 202 della Certificazione Unica 2015 compilato); Ove vi siano più CUD non conguagliati, si dovrà avere cura di riportare la somma dei valori risultanti dai diversi punti dei CUD, appositamente richiamati. - Colonna 6: barrare la casella per ricondurre a tassazione ordinaria i premi di produttività assoggettati dal sostituto d imposta; - Colonna 7: non compilare; - Colonna 8: riportare l importo dei premi di produttività già indicati in Colonna 2. Tale importo deve essere considerato nel calcolo del Rigo RC5; - Colonne 9 e 10: non compilare; - Colonna 11: riportare il totale dell imposta sostitutiva indicata in Colonna 3. Tale importo andrà compreso insieme alle altre ritenute nel Rigo RC10, Colonna 1. I lavoratori dipendenti che abbiano percepito premi di produttività hanno la facoltà di optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal sostituto d imposta, se ritengono quest ultima meno vantaggiosa. Gli stessi possono, pertanto, richiedere di: 1) applicare la tassazione sostitutiva sui compensi percepiti quali premi di produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria, purché ricorrano i presupposti di legge. 226 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

21 Il contribuente che intende applicare la tassazione sostitutiva in luogo di quella ordinaria deve compilare il Rigo RC4 nel modo seguente: in presenza di una sola Certificazione Unica 2015: - Colonna 1: riportare l importo risultante dal punto 201 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 204, ovverosia gli importi già assoggettati ad imposizione ordinaria da parte del sostituto; - Colonna 4: riportare l importo relativo alle somme di cui all art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo) risultante dal punto 205 della Certificazione Unica 2015 nel caso di applicazione della tassazione ordinaria (punto 204 della Certificazione Unica 2015 barrato); - Colonna 7: barrare la Colonna per assoggettare ad imposta sostitutiva i premi di produttività che il sostituto d imposta ha assoggettato a tassazione ordinaria; - Colonna 9: riportare la somma degli importi indicati nella Colonna 1 e nella Colonna 4. L importo di Colonna 1 deve essere considerato nel calcolo del Rigo RC5; - Colonna 10: riportare il totale dell imposta sostitutiva a debito pari al 10% dell importo di Colonna 9. Tal importo dovrà essere versato tramite l apposito codice tributo con le medesime modalità e tempistiche previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi; in presenza di più Certificazione Unica 2015 non conguagliate: - Colonna 1: indicare la somma degli importi indicati nel punto 201 delle Certificazione Unica 2015 nei quali risulta compilato anche il punto 204, ovverosia gli importi già assoggettati ad imposizione ordinaria da parte del sostituto; - Colonna 2: riportare il totale dei premi di produttività risultanti dal punto 201 delle Certificazione Unica 2015, già assoggettati da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 202 della Certificazione Unica 2015 compilato); - Colonna 3: riportare il totale dell imposta sostitutiva, risultante dal punto 202 delle Certificazione Unica 2015; - Colonna 4: riportare la somma degli importi indicati al punto 205 delle Certificazione Unica 2015 che abbiano compilato anche il punto 204 (applicazione della tassazione ordinaria); - Colonna 5: indicare l importo relativo alle somme di cui all art. 51, comma 6 del TUIR (es. indennità di volo) risultante dal punto 205 delle Certificazione Unica 2015, già assoggettato da parte del sostituto ad imposta sostitutiva (punto 202 delle Certificazione Unica 2015 compilato); - Colonna 6: non barrare; - Colonna 7: barrare per esercitare l opzione per assoggettare alla tassazione sostitutiva i premi che il sostituto d imposta ha assoggettato alla tassazione ordinaria; - Colonna 8: non compilare; - Colonna 9: indicare l importo minore tra la capienza e la somma degli importi di Colonna 1 e 4. L importo della capienza deve essere calcolato secondo la formula seguente: RC4 Colonna 2 - RC4 Colonna 5; - Colonne 10 e 11: al fine della compilazione di tali Colonne si deve prima procedere con i seguenti calcoli: base imponibile: RC4 Colonna 2 + RC4 Colonna 5 + RC4 Colonna 9. Importo massimo ammissibile euro imposta dovuta: base imponibile x10% effettuare la seguente operazione: imposta dovuta - RC4 Colonna 3 Ove il risultato di tale operazione sia positivo, l importo andrà riportato nella Colonna 10. Questi dovrà essere versato tramite l apposito codice tributo con le medesime modalità e tempistiche previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Nel caso in cui, invece, il risultato dell operazione sia negativo, l importo in valore assoluto andrà indicato nella Colonna 11. Tale importo andrà considerato ai fini della compilazione del Rigo RC10 Colonna 1; DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 227

22 2) applicare la tassazione ordinaria sui compensi percepiti quali premi di produttività sui quali il datore di lavoro ha applicato l imposta sostitutiva. In tal caso l imposta sostitutiva trattenuta diventa ritenuta IRPEF a titolo d acconto: Colonna 1: riportare l importo risultante dal punto 201 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 204 (importi già assoggettati a tassazione ordinaria da parte del sostituto). In presenza di più Certificazioni uniche 2015 indicare la somma degli importi indicati nei punti 201 delle Certificazioni uniche 2015 nei quali risulta compilato anche il punto 204; Colonna 2: riportare l importo risultante dal punto 201 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 202, (importi già assoggettati ad imposizione sostitutiva da parte del sostituto). In presenza di più Certificazioni uniche 2015 riportare la somma degli importi indicati nei punti 201 delle Certificazioni uniche 2015 nei quali risulta compilato il punto 202; Colonna 3: riportare l importo risultante dal punto 202 della Certificazione Unica In presenza di più Certificazioni uniche 2015 riportare la somma degli importi indicati ai punti 202 delle stesse; Colonna 4: riportare l importo risultante dal punto 205 della Certificazione Unica 2015, assoggettato a tassazione ordinaria (punto 204 della Certificazione Unica 2015 barrato). In presenza di più Certificazioni uniche 2015 riportare la somma degli importi indicati ai punti 205 delle Certificazioni uniche 2015 nei quali risulta compilato il punto 204; Colonna 5: riportare l importo risultante dal punto 205 della Certificazione Unica 2015, assoggettato ad imposizione sostitutiva (punto 202 della Certificazione Unica 2015 compilato). In presenza di più Certificazioni uniche 2015 riportare la somma degli importi indicati ai punti 205, nei quali risulta compilato anche il punto 202; Colonna 6: barrare la casella per ricondurre a tassazione ordinaria i premi assoggettati dal sostituto d imposta alla tassazione sostitutiva; Colonna 7: non compilare; Colonna 8: riportare l ammontare dei premi già indicati in Colonna 2. Tale importo deve essere considerato nel calcolo del Rigo RC5; Colonne 9 e 10: non compilare; Colonna 11: riportare l imposta sostitutiva indicata a Colonna 3. Tale importo concorre alla determinazione dell importo da indicare al Rigo RC10. Qualora la dichiarazione venga presentata al fine di correggere o integrare un Mod. 730/2015 precedentemente presentato, il Rigo RC4 deve essere compilato come sotto indicato: - nella Colonna 3 deve essere compresa, oltre all importo riportato al punto 202 della Certificazione Unica, anche l imposta sostitutiva trattenuta dal sostituto d imposta in sede di assistenza fiscale e risultante dal Mod /2015. RIGO RC5: TOTALE STRUTTURA DEL RIGO Il Rigo RC5 si compone di tre Colonne. Nella Colonna 1 va riportata la quota di reddito esente prevista per i redditi prodotti in zone di frontiera. Se il reddito prodotto in zone di frontiera è uguale o superiore a euro si dovrà riportare l importo di euro. Ove il reddito prodotto in zona di frontiera sia inferiore a euro in tale Colonna si dovrà riportare l intero importo del reddito di frontiera conseguito in quanto interamente esente ai fini dell imposizione IRPEF. Nella Colonna 2 va indicata la somma dei redditi di cui ai Righi da RC1 a RC3, per i quali nella Colonna 1 di questi Righi è stato indicato il codice 3, vale a dire i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Occorre tenere presente che, qualora il reddito complessivo del contribuente, diminuito dell ammontare dei compensi per lavori socialmente utili scaturente dalla Colonna 2 del Rigo RC5, è pari o inferiore a 9.296,22 euro, l importo da riportare nella Colonna 5 del Rigo RN1, è pari al reddito complessivo stesso al netto dell importo di cui alla Colonna 2 del Rigo RC5. Nella Colonna 3 va indicato il risultato della seguente operazione: RC1 + RC2 + RC3 + RC4 Colonna 8 - (il minore tra RC4 Colonna 1 e RC4 Colonna 9) -RC5 Colonna DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

23 ESEMPIO DI CALCOLO DEL REDDITO COMPLESSIVO DA INDICARE NEL RIGO RN1, COLONNA 5 Reddito complessivo: Compensi lavori socialmente utili: = < Importo da indicare nel Rigo RN1 Colonna 5: = Se in Colonna 1 non è stato indicato alcun importo, l importo indicato in Colonna 2 dev essere riportato unitamente ad eventuali altri redditi nella Colonna 5 del Rigo RN1. RIGO RC6: PERIODO DI LAVORO DETERMINAZIONE DEI GIORNI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE PIÙ RAPPORTI DI LAVORO Nel caso di più rapporti di lavoro, occorre indicare il totale dei giorni per i quali spetta la detrazione, sempre comprendendo anche le festività, i giorni non lavorativi ed i riposi settimanali. LAVORI CONTEMPORANEI Nel caso di lavori contemporanei, i relativi giorni devono essere indicati una sola volta: il totale del numero dei giorni, per l intero anno, ammonta a 365, anche negli anni bisestili. LAVORI A TEMPO DETERMINATO CON PRESTAZIONI A GIORNATA Nel caso di lavori a tempo determinato con prestazioni a giornata, per la determinazione dei giorni festivi, dei riposi settimanali e degli altri giorni non lavorativi per i quali spetta la detrazione, deve essere, dapprima, effettuato il rapporto tra i giorni effettivamente lavorati e quelli previsti come lavorativi dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie: il risultato ottenuto, se decimale, deve essere arrotondato all unità successiva. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 229

24 Tale importo deve essere poi moltiplicato per il totale dei giorni festivi, di riposo settimanale e dei giorni non lavorativi in modo da ottenere il numero dei giorni per i quali spetta la detrazione. BORSE DI STUDIO Per le borse di studio il numero dei giorni per i quali spetta la detrazione corrisponde all intero anno nel caso la stessa sia erogata per il rendimento scolastico/accademico e al numero dei giorni della frequenza obbligatoria in caso di borse di studio concesse per particolari corsi. INDENNITÀ EROGATE DALL INPS In caso di indennità o somme erogate dall INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali ipotesi nella Colonna 1 del Rigo C6 vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti. LAVORO PART TIME In caso di rapporto di lavoro part time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l intero periodo di lavoro. INDENNITÀ SPECIALE IN AGRICOLTURA Nella Colonna 1 del Rigo C6 vanno indicati i giorni risultanti dalla relativa certificazione e per cui si sia percepita la relativa indennità di disoccupazione. CASI IN CUI NON SPETTANO LE DETRAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE Le detrazioni di lavoro dipendente non spettano nei casi seguenti: periodi di aspettativa non retribuita concessi per cause diverse; periodi di assenza arbitraria dal lavoro; periodi di sciopero prolungati. STRUTTURA DEL RIGO Il Rigo RC6 è diviso in due Colonne nelle quali indicare, rispettivamente, il numero di giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato ed il numero di giorni relativi al periodo di pensione. Colonna 1: va indicato il periodo di lavoro per il quale spetta la detrazione d imposta specificando 365, se il rapporto di lavoro è stato della durata di un anno; altrimenti va indicato il numero dei giorni relativi al periodo nel quale si ha lavorato. Se si ha avuto un unico rapporto di lavoro, tale dato può essere desunto dal punto 6 della Certificazione Unica Se si sono avuti più rapporti di lavoro dipendente od assimilato in questa Colonna va indicata la somma del totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola. Colonna 2: è necessario indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per il quale è prevista la detrazione per i pensionati (365 per l intero anno). In particolare, se è stato indicato un solo reddito di pensione, si può considerare il numero dei giorni indicato nel punto 7 della Certificazione Unica Se sono stati indicati più redditi di pensione, si deve esporre in Colonna 2 il numero totale dei giorni, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola. 230 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

25 Se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in Colonna 1 ed in Colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola. LAVORI SOCIALMENTE UTILI Se nei Righi da RC1 a RC3 sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche compensi per lavori socialmente utili i giorni da indicare a Colonna 1 risultano essere pari: alla somma dei giorni riportati al punto 6 della Certificazione Unica 2015 relativi ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili per cui non si usufruisca del regime agevolato; al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 6 d della Certificazione Unica 2015, nel caso in cui si usufruisca del regime agevolato per i lavori socialmente utili. Nel caso in cui si sia in possesso di una Certificazione Unica 2015 conguagliata che certifichi, oltre ai redditi di lavoro dipendente, anche lavori socialmente utili per cui si usufruisca del regime agevolato, il numero di giorni da indicare è solamente quello relativo ai redditi di lavoro dipendente. COLLEGAMENTO CON ALTRI QUADRI A seconda che il contribuente sia titolare di redditi di lavoro dipendente o di pensione allo stesso risultano riconosciute, ai sensi dell art. 13, commi da 1 a 4, del TUIR, delle apposite detrazioni determinate in rapporto al numero di giorni di lavoro/pensione nell anno ed al reddito complessivo dichiarato nel Rigo RN1. L importo di tale detrazione deve essere riportato, nel Rigo RN7, Colonna 1 se relativa a redditi di lavoro dipendente ovvero nel Rigo RN7, Colonna 2, se relativa a redditi di pensione. Nell ipotesi in cui il contribuente risulti, invece, titolare di soli redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all art. 50 del TUIR, con esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici, si dovrà applicare l apposita detrazione prevista dal comma 5 dell art. 13, parametrata all entità del reddito. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 231

26 SEZIONE II: ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE Vanno indicati in tale Sezione gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti dal dichiarante per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell anno. I dati di interesse si trovano nella Certificazione Unica 2015 anche per i lavoratori il cui rapporto di lavoro dipendente si è interrotto nel 2014 in data anteriore a quella di approvazione della nuova Certificazione Unica RIGHI RC7-RC8 La Sezione II si compone di due Colonne: Colonna 1: la casella di Colonna 1 va barrata solo se si stanno indicando assegni periodici percepiti dal coniuge o ex coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio; Colonna 2: va indicato il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante dai punti 4 o 5 della Certificazione Unica 2015, sono tali: - gli assegni periodici, comunque denominati,; - i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l esercizio di pubbliche funzioni; - i compensi corrisposti ai giudici; - le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive; - le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso; i compensi corrisposti per l attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. 232 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

27 RIGO RC9: TOTALE In tale Rigo va indicata la somma degli importi eventualmente riportati nella Colonna 2 dei Righi RC7 e RC8; si ricorda che tale dato va riportato, insieme agli eventuali altri redditi, al Rigo RN1 Colonna 5. Collegamento con altri Quadri Anche i redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio possono usufruire, al pari dei redditi della prima Sezione, di un apposita detrazione da indicare nel Rigo RN7. La detrazione risulta pari a quella prevista per i redditi di pensione, ma senza rapporto all anno. SEZIONE III: RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL IRPEF RIGO RC10: RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL IRPEF Il Rigo RC10 è composto da 5 Colonne per l indicazione delle ritenute sul reddito versate dal contribuente o trattenute dal sostituto d imposta. COLONNA 1: RITENUTE IRPEF In tale Colonna va indicato l ammontare complessivo delle ritenute IRPEF applicate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle Sezioni I e II. Tale ammontare può essere desunto dal punto 11 della Certificazione Unica 2015; in presenza di più redditi non conguagliati dall ultimo sostituto d imposta, occorre sommare gli importi delle Certificazioni uniche 2015 rilasciate dai diversi sostituti. In questo Colonna deve essere compreso l importo indicato nel Rigo RC4 Colonna 11, ovvero l imposta sostitutiva che il contribuente, che chiede l applicazione in dichiarazione della tassazione ordinaria sulle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, assoggettate dal sostituto d imposta ad imposta sostitutiva, può scomputare dall imposta complessiva poiché già anticipata. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 233

28 L importo del Rigo RC10 Colonna 1 deve essere poi riportato nel Rigo RN33 Colonna 4, nel quale deve essere indicata la somma di tutte le ritenute. Nel caso in cui si siano percepiti dei compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, si rimanda a quanto evidenziato in precedenza in riferimento ai Righi da RC1 a RC3. COLONNA 2: RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE ALIQUOTA ADDIZIONALE REGIONALE In seguito a quanto previsto dall art. 28 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 a decorrere dall anno d imposta 2001 l aliquota dell addizionale regionale all IRPEF aumenta dallo 0,9% all 1,23%. Tale aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. A decorrere dall anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l aliquota dell addizionale regionale all IRPEF di base pari a 1,23%. Come previsto dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, a decorrere dall anno 2013, con riferimento all anno di imposta precedente, l addizionale regionale all IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Riforme per il Federalismo e con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del citato Decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa. L aliquota di base è pari all 1,23% sino alla suddetta rideterminazione. La maggiorazione non può essere superiore: a) a 0,5 punti percentuali per l anno 2013; b) a 1,1 punti percentuali per l anno 2014; c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall anno In tale Colonna va indicato l ammontare complessivo dell addizionale regionale all IRPEF applicata ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati indicati nelle Sezioni I e II (art. 50 del D.Lgs. n. 446/1997). Tale ammontare può essere desunto dal punto 12 della Certificazione Unica In presenza di più redditi non conguagliati dall ultimo sostituto d imposta, occorre sommare gli importi indicati nelle singole certificazioni rilasciate dai diversi sostituti. 234 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

29 Tale dato va quindi riportato nel Rigo RV3 Colonna 3 (Addizionale regionale all IRPEF). Qualora siano stati dichiarati, nella Sezione I, redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili con riferimento ai quali sia stato riportato il codice 3, le relative ritenute IRPEF e l addizionale regionale all IRPEF risultanti dalla dichiarazione vanno indicate rispettivamente nei Righi RC11 e RC12. COLONNA 3: RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF 2014 In tale Colonna deve essere indicato l acconto dell addizionale comunale all IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II. Tale ammontare può essere desunto dal punto 16 della Certificazione Unica L importo del Rigo RC10, Colonna 3 deve essere riportato al Rigo RV11 Colonna 1. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 235

30 IMPORTO MINIMO Si ricorda che l addizionale provinciale e comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se di importo non superiore a 12. COLONNA 4: RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF 2014 In tale Colonna deve essere indicato il saldo dell addizionale comunale all IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II. Tale ammontare può essere desunto dal punto 17 della Certificazione Unica L importo del Rigo RC10, Colonna 4 deve essere riportato al Rigo RV11 Colonna DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

31 COLONNA 5: RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF 2015 In tale Colonna va indicato l acconto dell addizionale comunale all IRPEF per l anno 2015 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II (punto 19 della Certificazione Unica2015). L importo del Rigo RC10, Colonna 5 va riportato al Rigo RV17 Colonna 6. SEZIONE IV: RITENUTE SUI REDDITI DERIVANTI DA LAVORI SOCIALMENTE UTILI IN REGIME AGEVOLATO RIGO RC11: RITENUTE IRPEF PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI In tale Rigo vanno riportate le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del Quadro RC per i quali è stato indicato il codice 3 nella Colonna 1. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 237

32 Tale importo può essere desunto dal punto 243 della Certificazione Unica RIGO RC12: ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF Analogamente a quanto effettuato per il Rigo precedente, anche in tal caso va riportato l ammontare dell addizionale regionale relativa ai redditi esposti nella Sezione I del Quadro RC per i quali è stato indicato il codice 3 nella Colonna 1. Tale importo può essere desunto dal punto 244 della Certificazione Unica SEZIONE V: BONUS IRPEF La Sezione è stata inserita al fine di dare evidenza dell avvenuta erogazione o meno del bonus IRPEF per i lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a , nonché dell entità dell importo dell agevolazione erogato. La Sezione è composta dal solo Rigo RC14 a sua volta costituito da due Colonne. Colonna 1: va riportato il codice indicato dal sostituto di imposta nella Certificazione Unica 2015 al punto 119. In particolare andrà riportato: il codice 1 nell ipotesi in cui il sostituto di imposta abbia riconosciuto ed erogato in tutto od in parte il bonus IRPEF il codice 2 nell ipotesi in cui il sostituto di imposta non abbia riconosciuto il bonus IRPEF, ovvero lo abbia riconosciuto ma non lo abbia erogato neanche in parte Colonna 2: va riportato l importo del bonus IRPEF erogato dal sostituto di imposta, indicato al punto 120 della Certificazione Unica Nell ipotesi in cui in Colonna 1 sia indicato il codice 2 tale Colonna non va compilata In presenza di più Certificazioni uniche 2015 non conguagliate - indicare a Colonna 1 il codice 1 se almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica 2015 risulta indicato al punto 119 il codice 1; - indicare a Colonna 1 il codice 2 ove in tutte le Certificazioni uniche il punto 119 è compilato con il codice 2; - riportare a Colonna 2 la somma degli importi risultanti dal punto 120 delle Certificazioni uniche. In presenza di una Certificazione Unica 2015 che conguaglia tutte le altre: - compilare il Rigo RC14 considerando unicamente i dati riportati nei punti 119 e 120 della Certificazione Unica conguagliata. In presenza di una Certificazione Unica 2015 che conguaglia solo alcune delle altre Certificazioni uniche: - considerare unicamente la Certificazione Unica conguagliata e le altre Certificazioni uniche non conguagliate; - procedere come evidenziato nel caso di più Certificazioni uniche non conguagliate. 238 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

33 SEZIONE VI: ALTRI DATI Rigo RC15: Il Rigo è costituito da due Colonne, la prima rivolta all indicazione del reddito da pensione successivamente all applicazione del contributo di solidarietà sulle stesse previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi 486 e 487 che trova applicazione dal 2014 al 2016, la seconda per l indicazione del contributo di solidarietà trattenuto per i redditi superiori a euro. CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ PENSIONI La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi 486 e 487 ha previsto l applicazione di un contributo di solidarietà sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie. Il contributo è modulato in base all entità del trattamento pensionasti e risulta pari al: al 6% della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS; al 12% per la parte eccedente l importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS; al 18% per la parte eccedente l importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. Manovra di Ferragosto ), convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto, con decorrenza dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà del 3% per i redditi superiori ai euro lordi, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo. Il contributo così determinato può essere dedotto dal reddito complessivo. Il Rigo deve essere compilato secondo le seguenti modalità: Colonna 1: riportare l importo indicato al punto 173 della Certificazione Unica 2015, Colonna 2: riportare l importo indicato al punto 171 della Certificazione Unica 2015, che identifica l importo del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d imposta. L entità del contributo di solidarietà dovuto viene determinata nel Quadro CS cui si rimanda. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 239

34 CASI PRATICI RIGHI RC1-RC3 LAVORO A TEMPO DETERMINATO: INDENNITÀ PER LA DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI L indennità per la disoccupazione con requisiti ridotti è una prestazione per il lavoratore che, avendo svolto lavori brevi e discontinui (ad esempio: supplenze del personale precario della scuola privata), non riesce a raggiungere il requisito di contribuzione minimo richiesto per ottenere l indennità di disoccupazione con i requisiti normali (52 contributi settimanali). La disoccupazione con i requisiti ridotti ha la finalità di indennizzare i periodi di non occupazione che si sono verificati nell anno solare precedente la domanda. L indennità non può essere comunque erogata nel caso in cui il dipendente si dimetta. Poiché l indennità è erogata per un periodo di tempo limitato, è da considerare come reddito a tempo determinato. RIGO RC4 SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA PER UN AMMONTARE SUPERIORE A EURO Si ipotizza la seguente situazione: lavoratore dipendente che nel 2013 ha conseguito un reddito da lavoro dipendente inferiore a euro e che nel 2014 ha prestato la propria attività nei confronti di due datori di lavoro. Nel 2015 ha ricevuto due Certificazioni Uniche non conguagliate in cui entrambi i datori di lavoro hanno riconosciuto le seguenti somme a titolo di incremento di produttività assoggettandole ad imposizione sostitutiva: Certificazione Unica 2015 n. 1: euro; Certificazione Unica 2015 n. 2: euro. Certificazione Unica 2015 n. 1 Certificazione Unica 2015 n DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

35 SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI Si ipotizza la seguente situazione: lavoratore dipendente che nel 2013 ha conseguito un reddito da lavoro dipendente superiore a euro e che nel 2014 ha ricevuto dal datore di lavoro un importo a titolo di incremento produttività di euro che è stato assoggettato ad imposta sostitutiva. OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA Si ipotizza la seguente situazione: lavoratore dipendente che nel 2013 ha conseguito un reddito da lavoro dipendente inferiore a euro e che nel 2014 ha ricevuto dal datore di lavoro un importo a titolo di incremento produttività di euro che è stato assoggettato ad imposta sostitutiva. Il lavoratore, tuttavia, ritiene più conveniente l opzione per la tassazione ordinaria, in quanto le detrazioni di cui può usufruire annullerebbero completamente il debito d imposta. OPZIONE PER IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA Si ipotizza la seguente situazione: lavoratore dipendente che nel 2013 ha conseguito un reddito da lavoro dipendente inferiore a euro e che nel 2014 ha ricevuto dal datore di lavoro un importo a titolo di incremento produttività di euro che è stato assoggettato ad imposizione ordinaria. Il lavoratore, tuttavia, ritiene più conveniente l opzione per la tassazione sostitutiva. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 241

36 RIGO RC6 PERCEPIMENTO DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E DI PENSIONE Nel caso in cui un lavoratore abbia lavorato fino al 20 luglio 2014 e abbia percepito un reddito di pensione a partire dal 1 giugno 2014 la compilazione del Rigo C6 risulta essere la seguente: PERIODO DI LAVORO Un soggetto nel 2014 è stato titolare dei seguenti redditi: redditi di lavoro dipendente dal 1 gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente 59); redditi di pensione dal 1 marzo al 31 dicembre (giorni di pensione 306); redditi di lavoro dipendente dal 1 settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente 122). Nella Colonna 1 il soggetto indicherà il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 181 ( ); nella Colonna 2, invece, evidenzierà i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari a giorni 184 (dal 1 marzo al 31 agosto). PERIODO DI LAVORO - PRESTAZIONI A GIORNATA Giorni di lavoro complessivi per un rapporto di lavoro decorrente dal 2 febbraio 2014 al 30 marzo 2014 = 58 Giorni lavorabili = 39 Giorni lavorati = 30 Numero dei giorni per festività, riposi settimanali e giorni non lavorativi = 19 X (30/39) = 14,62 = 15 giorni Il numero totale dei giorni per i quali spetta la detrazione è = 45 giorni. 242 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

37 RIGHI RC7 - RC8 INDENNITÀ DA CARICHE PUBBLICHE Gli assegni vitalizi derivanti dalla cessazione di cariche elettive pubbliche, ivi incluse quelle svolte su base comunale, provinciale e regionale, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; tali proventi non concorrono a formare la base imponibile del percipiente per la parte già assoggettata a ritenuta fiscale. La quota imponibile deve essere determinata per ogni singolo periodo d imposta e da ogni singolo ente erogatore, qualora vi sia una pluralità degli stessi, mediante il rapporto tra le trattenute effettuate (assoggettate a ritenute fiscali) e la spesa complessiva per assegni vitalizi. SPESE DI TRASFERTA Il signor Rossi dipendente di una ditta con sede a Milano ha effettuato una trasferta a Roma di 3 giorni per la quale ha sostenuto le seguenti spese analiticamente documentate: spese di viaggio e trasporto 361,52 euro; vitto e alloggio 413,17 euro; spese telefoniche 15,49 euro. Si determina la tassazione nei 3 regimi previsti; si ipotizza che il datore di lavoro corrisponda un indennità giornaliera di 61,97 euro. REGIME INDENNITÀ FORFETARIA Importo che non concorre alla formazione del reddito: 46,48 x 3 = 139,44 361,52 spese viaggio e trasporto Importo che concorre alla formazione della base imponibile: [(61,97-46,48) x 3] = 46, ,17 (vitto e alloggio) + 15,49 (telefoniche) = 475,14 REGIME RIMBORSO MISTO In tal caso si ipotizza che il datore di lavoro rimborsi vitto e alloggio. La franchigia è, quindi, di 15,49. Importo che non concorre alla formazione del reddito: 15,49 x 3 = 46,47 361,52 spese di viaggio e trasporto 413,17 spese di vitto e alloggio Importo che concorre alla formazione del reddito imponibile: [(61,97-15,49) x 3] = 139, ,49 (telefoniche) = 154,93 REGIME RIMBORSO ANALITICO Viene assoggettato a tassazione solo l importo non analiticamente documentato DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 243

38 61,97 x 3 = 185,82 (*) (*) I rimborsi per altre spese (diversi da quelli per vitto, alloggio, viaggio e trasporto), sono esenti da imposizione nel limite giornaliero di 15,49. Importo che non concorre alla formazione del reddito: 361,52 spese di viaggio e trasporto 413,17 spese di vitto e alloggio 15,49 x 3 = 46,47 Importo che concorre alla formazione del reddito: 61,97 x 3 = 185,82 + (15,49-15,49) = 185,82 COMPILAZIONE CASELLA RIENTRO IN ITALIA Come precedentemente evidenziato i benefici fiscali previsti per i lavoratori, ricercatori e docenti che tornano a svolgere la propria attività in Italia dopo un periodo lavorativo svolto all estero vengono riconosciuti direttamente dal sostituto d imposta. La casella in oggetto, pertanto, deve essere compilata solamente ove il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere le agevolazioni fiscali sui redditi erogati a tali soggetti fiscalmente agevolati. Tramite la compilazione di tale casella e in presenza dei relativi requisiti previsti per legge, il contribuente fiscalmente agevolato è chiamato a indicare nei Righi da RC1 a RC3 il reddito percepito già in misura ridotta. Esempio 1 Si ipotizza la ricezione da parte di un docente che per l anno 2014 rispetta i requisiti per usufruire delle agevolazioni per il rientro in Italia, di una Certificazione Unica 2015 che evidenzia al punto 1 l importo di euro e il codice BC (somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno concorso a formare il reddito imponibile euro) nelle annotazioni. In tale ipotesi il sostituto d imposta ha riconosciuto le agevolazioni previste per il rientro in Italia, il contribuente deve, pertanto, riportare i dati emergenti dalla Certificazione Unica 2015 senza procedere alla compilazione della casella relativa al rientro in Italia. 244 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF

39 Esempio 2 Si ipotizza la ricezione da parte di un docente che per l anno 2014 rispetta i requisiti per usufruire delle agevolazioni per il rientro in Italia, di una Certificazione Unica 2015 che evidenzia al punto 1 l importo di euro senza l indicazione di alcun codice nelle annotazioni relative allo stesso. In tale ipotesi il sostituto non ha riconosciuto le agevolazioni per il rientro in Italia. In presenza delle condizioni necessarie per poter usufruire dell agevolazione fiscale in oggetto, il contribuente è chiamato a compilare la casella (casi particolari) relativa al rientro in Italia riportando il codice 2. Nel Rigo RC1 lo stesso, inoltre, provvederà a indicare il 10% dell importo certificato dalla Certificazione Unica 2015 ossia euro, mentre procederà a indicare in misura piena le ritenute d acconto effettuate dal sostituto. CASI PARTICOLARI RIGHI RC1-RC3 SOMME EROGATE DISCREZIONALMENTE AI PROPRI DIPENDENTI IN OCCASIONE DI INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI La società XXX S.p.A. ha stipulato una polizza di assicurazione da cui scaturisce un indennizzo in caso di infortuni professionali o extra professionali da cui derivi la morte o lo stato di invalidità permanente, tota- DICHIARAZIONI FISCALI UNICO PF 245

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