Beni concessi in godimento ai soci o familiari

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1 Beni concessi in godimento ai soci o familiari 28 Marzo 2013 Dott.ssa Ilaria Redaelli

2 Il DL n. 138, convertito nella L n. 148, ha introdotto un nuovo adempimento fiscale che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe: disincentivare l utilizzo l a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali; fornire dati utili per l applicazione l del redditometro in capo ai soci/familiari.

3 Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti che esercitano attività d impresa devono segnalare con apposita comunicazione telematica: i beni dell impresa che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell imprenditore nel periodo d imposta d precedente; i finanziamenti e le capitalizzazioni realizzati nello stesso periodo d imposta d precedente.

4 Obbligo di comunicazione L obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell imprenditore. Al riguardo occorre precisare che: risulta irrilevante la percentuale di partecipazione nella società; la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente (ad esempio, la società Alfa concede un autovettura a Tizio che è socio della società Beta che, a sua volta, è socia di Alfa); la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio (non solo dell imprenditore); la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

5 Sono, invece, esclusi dall obbligo i professionisti,, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un attivit attività d impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

6 Oggetto della comunicazione Si deve comunicare l utilizzo l personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell imprenditore individuale. Se concessi in godimento, rientrano quindi nell ambito applicativo della disposizione: i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dalla società); i beni strumentali; i beni meramente patrimoniali. ESEMPIO Rientrano nella definizione di beni meramente patrimoniali, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell attivit attività d impresa.

7 Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate individua le seguenti categorie di beni: autovetture; altri veicoli; unità da diporto; aeromobili; immobili; altri beni. OSSERVA Relativamente a quest ultima ultima categoria residuale (altri beni) rientrano, ad esempio, telefoni, computer portatili. Tuttavia,, la relativa comunicazione deve essere effettuata solo se di valore superiore ad Euro 3.000,00, al netto dell IVA.

8 Oggetto della comunicazione Autovetture Altri veicoli Unità da diporto Aeromobili Immobili Altri beni Qualsiasi valore Qualsiasi valore Qualsiasi valore Qualsiasi valore Qualsiasi valore Solo se di valore superiore a euro (al( netto dell iva iva)

9 Amministratore/socio e dipendente In modo condivisibile,, l Agenzia l delle Entrate ha rilevato che la nuova disciplina trova applicazione solo nel caso in cui il TUIR non contempli specifiche norme che limitino la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente e che c tassino il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. Per queste ragioni, la concessione in uso dell autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società, non rientra nell ambito applicativo dell art. 67 comma 1 lett. h-ter del TUIR. D altra D parte,si tratta di conclusione coerente con la disciplina dei redditi diversi che qualifica come tali solo quelli che non rientrano in altre fattispecie reddituali (circ. CNDCEC n. 27/IR).

10 Finanziamenti effettuati dai soci Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate prevede espressamente che, oltre ai beni in godimento, debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione nei confronti della società concedente. Ad avviso dell Agenzia delle Entrate, l obbligo sussiste anche nel caso in cui tali operazioni non siano strumentali tali all acquisizione acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci. In ogni caso, i finanziamenti e i versamenti vanno segnalati per l intero ammontare

11 I dati necessari Le voci che compongono l elenco l dettagliato dei dati da inviare sono: per le persone fisiche: - codice fiscale, - dati anagrafici e stato di residenza; per i soggetti diversi dalle persone fisiche: - codice fiscale, - denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza; - tipologia di utilizzazione del bene; - tipologia, identificativo del contratto e relative data di stipula; - categoria del bene; - durata della concessione (data di inizio e fine); - corrispettivo e relativo valore di mercato; - ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.

12 per le autovetture e gli altri veicoli, il numero di telaio; per le unità da diporto, i metri; per gli aeromobili, la potenza motore in kw; per gli immobili, Comune e Provincia di ubicazione, il foglio e la particella. Indicare anche la data di inizio e di fine della concessione in uso.

13 Art. 67 TUIR lettera h-ter) Il comma 36-terdecies, del decreto, come già precisato, ha modificato l articolo l 67, comma 1, del TUIR, prevedendo, attraverso la lettera h-ter), una nuova fattispecie di reddito diverso costituita dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore imprenditore.

14 Il valore di mercato valore di mercato Per valore del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell articolo 9 del TUIR, secondo il quale occorre far riferimento al ( )) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

15 Il valore di mercato delle autovetture - Per esigenze di semplificazione, il valore normale viene determinato applicando i medesimi importi stabiliti per i benefit dei dipendenti enti meccanismo stabilito dall art art.51,, comma 4 del TUIR; - Il reddito diverso in capo all utilizzatore viene determinato a partire dal valore dei chilometri annui ( ossia il 30% della percorrenza convenzionale annua dei km, stabilito in base alle tariffe e ACI)

16 Art.51 TUIR per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile ile dalle tabelle nazionali che l'automobile club d'italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal l periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;

17 Il valore di mercato delle autovetture Esempio: Società Rossi sas: - socio Bianchi 25% - socio Rossi 25% - socio Verdi 25% - Socio Neri 25% Cede in godimento l autovettura l al socio Bianchi senza alcun corrispettivo; Costi Sas per autovettura : euro Costi indeducibili (60% ) : 7.500*60% = ( 1.125,00 per socio ) Valore di mercato ( da tariffe ACI ) = V.N = diritto di godimento = Corrispettivo = 0

18 Determinazione del reddito diverso: 1) Diff tra V.N e corrispettivo = = ) Reddito diverso in capo al socio = costi indeducibili = = 2.231

19 Beni aziendali in godimento all imprenditore individuale e a soci di società di persone e di società trasparenti per opzione L applicazione delle nuove disposizioni può determinare, tuttavia, un fenomeno di doppia imposizione sulla base del medesimo presupposto impositivo che, in base ai principi generali del nostro ordinamento, deve essere evitato. Tale circostanza si può verificare nell ipotesi in cui l utilizzatore coincide con l imprenditore individuale o con il socio di società di persone e di società trasparenti per opzione di cui all articolo 116 del TUIR. In queste ipotesi si produrrebbe la tassazione di un maggior reddito d impresa Imputato all imprenditore individuale o attribuito al socio per trasparenza corrispondente all indeducibilità in capo al concedente dei costi del bene dato in godimento, e la concomitante tassazione di un reddito diverso determinato ai sensi dell articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del TUIR.

20 Beni aziendali in godimento all imprenditore individuale e a soci di società di persone e di società trasparenti per opzione Il reddito diverso da assoggettare a tassazione va, quindi, determinato confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito d impresa imputato all imprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente all ammontare dei costi non ammessi in deduzione. Solo l eventuale eccedenza tra detta differenza e il predetto reddito o quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.

21 Beni aziendali in godimento all imprenditore individuale e a soci di società di persone e di società trasparenti per opzione Esempio : società partecipata da due soci al 50% Bene in uso ad un socio: Immobile strumentale valore normale del diritto di godimento: ,00; corrispettivo pattuito per il godimento: 5.500,00; costi indeducibili relativi al bene: 2.000,00; differenza tra valore nomale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: 4.500,00 (10.000, ,00); reddito d impresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimento corrispondente ai costi indeducibili: 2.000,00; reddito diverso da assoggettare a tassazione: 2.500,00 (4.500, ,00).

22 Beni aziendali in godimento all imprenditore individuale e a soci di società di persone e di società trasparenti per opzione Per i beni, per i quali il TUIR prevede un regime di limitazione della deducibilità dei relativi costi: nelle ipotesi in cui scatta l applicazione dell articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del TUIR, il maggior reddito, derivante dalla indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, è imputato a tutti i soci a prescindere da chi ha l utilizzo del bene. Il soggetto utilizzatore del bene determina il reddito diverso da assoggettare a tassazione confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito d impresa imputato all imprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza. Solo l eventuale eccedenza tra detta differenza rispetto al predetto reddito o quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso

23 Beni aziendali in godimento all imprenditore individuale e a soci di società di persone e di società trasparenti per opzione Esempio : società partecipata da due soci al 50% Bene in uso ad un socio: autovettura utilizzata gratuitamente da un solo socio Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue: valore normale del diritto di godimento: 800,00; corrispettivo pattuito per il godimento: 0; costi relativi al bene: 1.000,00. differenza tra valore nomale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: 800,00; costi indeducibili relativi al bene 600 (60% di 1.000,00); reddito d impresa da attribuire ai due soci a prescindere dall utilizzo del bene corrispondente ai costi indeducibili: 600,00; reddito diverso da assoggettare a tassazione: 500 [ (maggior reddito d impresa, imputato al socio utilizzatore, relativo a costi indeducibili)].

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