SOCIETÀ DI COMODO IN PERDITA SISTEMATICA. ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI.
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1 SOCIETÀ DI COMODO IN PERDITA SISTEMATICA. ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI. Prof. Gianfranco Ferranti Capo Dipartimento delle scienze tributarie della Scuola superiore del Ministero dell economia e delle finanze 1
2 La presunzione di non operatività per le società in perdita sistematica Sono considerate di comodo, indipendentemente dal superamento o meno del test di operatività, le società che: per tre periodi d imposta consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale per due anni una perdita fiscale e nel restante anno un reddito inferiore a quello minimo presunto in base all art. 30, comma 3, della legge n. 724 del
3 La presunzione di non operatività per le società in perdita sistematica Il legislatore, da un lato, considera fisiologiche le perdite relative alla fase di start up e, dall altro, presume che siano non operative le società che generano perdite per tre periodi di imposta consecutivi, non escludendo da tale previsione quelle dei primi tre periodi di imposta. La nuova disciplina risulta ancor più penalizzante per i soggetti che, dopo i primi tre esercizi in perdita fiscale, dichiarano nel quarto anno, per la prima volta, un reddito che dovrà essere assoggettato a tassazione con l aliquota IRES del 38 per cento; in sostanza, il soggetto risulterebbe penalizzato proprio nel primo anno di redditività. 3
4 La presunzione di non operatività per le società in perdita sistematica Sono escluse le società costituite nel 2010 o nel 2011 (senza 3 anni di perdite). L Agenzia delle entrate ha chiarito, nel corso di Telefisco 2012, che è necessario che le società abbiano almeno tre anni di vita. Il triennio da considerare al fine di verificare la situazione reddituale della società è mobile, ossia varia di anno in anno. Cosa succede se in un anno sussiste una causa di esclusione? Nella circ. 25/E del 2007 è affermato che i valori dei due anni precedenti vanno assunti anche se interessati da cause di esclusione. 4
5 La presunzione di non operatività per le società in perdita sistematica La presunzione di non operatività scatta a decorrere dal periodo d imposta successivo al triennio in perdita La nuova normativa si applica per la prima volta con riguardo al reddito dichiarato per il 2012 in UNICO 2013 Nel caso il triennio presenti una situazione di perdita sistematica ovvero due esercizi in perdita e uno al di sotto del reddito mimino, la società, nel 2012, deve applicare la disciplina delle società di comodo anche se per quest ultimo anno è operativa In sede di acconto relativo al 2012 si deve rideterminare l imposta del periodo precedente (il 2011) come se le nuove disposizioni fossero già in vigore 5
6 La presunzione di non operatività per le società in perdita sistematica Le perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta in cui opera la presunzione di non operatività non assumono rilevanza fiscale Le perdite conseguite in un periodo in cui non si supera il test di operatività non possono essere riportate in avanti a scomputo di redditi futuri. Con le nuove disposizioni, la presunzione di non operatività prescinde dal superamento del detto test Le perdite conseguite in periodi in cui opera la presunzione si ritiene che non siano riportabili, in quanto nei casi in esame il test ordinario di operatività è sostituito dalla presunzione di legge, lasciando inalterate tutte le conseguenze proprie della non operatività (comprese quelle in tema di IVA e di IRAP) 6
7 Effetti Maggiorazione aliquota IRES del 10,5% per tutte le società di comodo, comprese quelle in perdita sistematica Base imponibile: Reddito minimo se > Reddito effettivo; Reddito effettivo se > Reddito minimo. 7
8 Tassazione di gruppo La consolidata non operativa assoggetta il proprio reddito alla maggiorazione del 10,5% e trasferisce lo stesso alla fiscal unit che calcola e versa l imposta ad aliquota ordinaria (27,5%). La consolidante non operativa assoggetta il proprio reddito alla maggiorazione del 10,5% ed aggiunge lo stesso ai redditi ricevuti dalle consolidate, su cui calcola e versa l imposta ad aliquota ordinaria (27,5%). 8
9 Tassazione per trasparenza La partecipata non operativa assoggetta il proprio reddito ad aliquota del 10,5% e lo trasferisce alla partecipante (socio); La partecipante non operativa assoggetta il proprio reddito ad aliquota del 38% (27,5% + 10,5%) ed il reddito della partecipata al 27,5%. 9
10 Il regime delle perdite Art. 84 TUIR = riporto illimitato + limite quantitativo dell 80% (ad eccezione delle perdite prodotte nei primi 3 esercizi) Art. 30 L. 724/1994 = le perdite possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo 10
11 Il regime delle perdite Come si coordinano l art. 84 del TUIR e l art. 30 della L. n. 724/1994, in materia di riportabilità delle perdite di esercizi precedenti? I due limiti (80% e reddito minimo) trovano entrambi contestuale applicazione (Telefisco 2012). 11
12 Il regime delle perdite Esempio: Reddito complessivo = 70 Reddito minimo = 30 Perdite pregresse = 100 Perdite astrattamente riportabili = 56 (80% di 70) Reddito imponibile = 30 Perdite pregresse utilizzate = 40 12
13 Beni in godimento ai soci e ai familiari Soggetti interessati: - Società che svolgono attività di impresa ed imprenditori individuali; - Soci persone fisiche, familiari dei soci, familiari dell imprenditore individuale; - Persone fisiche che detengono indirettamente partecipazioni nella società e soci di società appartenenti al medesimo gruppo. Presupposto: Concessione in godimento ai soci di beni ad un prezzo inferiore al valore di mercato (cioè al valore normale: Telefisco 2012). 13
14 Le penalizzazioni ai fini reddituali Per il socio (familiare): Differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo = reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. h-ter), del T.U.I.R. Per l impresa: Indeducibilità di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento ai soci. N.B.: L Agenzia ha chiarito (Telefisco 2012) che sono esclusi i beni ad uso promiscuo concessi a soci amministratori o dipendenti e quelli per i quali è già limitata la deduzione dei costi (es. autoveicoli). 14
15 Entrata in vigore delle penalizzazioni ai fini reddituali Periodo di imposta 2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare; Esercizio a cavallo 1 luglio giugno > dal 1 luglio Acconti 2012: Società concedente --->Imposta che si sarebbe determinata se non avesse dedotto i costi relativi al bene concesso in godimento; Soggetto utilizzatore --->Imposta che si sarebbe determinata facendo concorrere alla formazione del reddito la differenza tra valore di mercato del diritto di godimento e corrispettivo annuo. 15
16 La comunicazione all Agenzia Soggetti obbligati: società/imprenditore o soci/familiari; Modalità: invio telematico; Oggetto: beni, finanziamenti, capitalizzazioni; Scadenza: 31 marzo dell anno successivo a quello in cui i beni sono concessi in godimento. Entro il 2 aprile 2012 per i beni concessi in godimento nel 2011; Sanzioni: 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo ovvero da 258 a euro. 16
17 La comunicazione all Agenzia: finanziamenti e versamenti Nel provvedimento del 16 novembre 2011 è stato previsto che la comunicazione debba essere effettuata anche per qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. L Agenzia ha affermato, nel corso di Telefisco 2012, che i detti finanziamenti e versamenti effettuati e ricevuti : vanno comunicati per l intero ammontare; indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. 17
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