STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

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1 Sommario... 2 I SOGGETTI INTERESSATI... 2 I BENI DELL IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO... 3 IL REDDITO IMPONIBILE IN CAPO AL SOCIO O FAMILIARE E L INDEDUCIBILITA DEI COSTI IN CAPO ALLA SOCIETA... 4 I FINANZIAMENTI E LE CAPITALIZZAZIONI... 4 DECORRENZA... 5 SANZIONI... 5 LA CHECK-LIST

2 Come già anticipato nella nostra precedente circolare informativa di ottobre 2011, il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, ha introdotto, nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi, una nuova fattispecie che si considera produttiva di redditi diversi concernente l'utilizzo di beni aziendali da parte dei soci della società o da parte dei familiari dell'imprenditore, qualora lo stesso avvenga a titolo gratuito ovvero a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento. Tale fattispecie, per espressa previsione normativa, produce, specularmente, in capo all'impresa concedente un effetto di indeducibilità dei costi relativi a detti beni. Più precisamente, qualora la società o l'impresa individuale conceda dei beni in godimento, rispettivamente, ai soci o ai familiari dell'imprenditore: - la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la detta concessione concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale reddito diverso ai sensi della nuova lettera h-ter) dell'art. 67, comma 1, del TUIR; - i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, sono indeducibili per la parte dei costi proporzionalmente corrispondente al rapporto percentuale tra valore normale eccedente il corrispettivo e valore normale del diritto di godimento; - l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore devono comunicare telematicamente all'agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire l'attività di controllo. - l'agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento. I SOGGETTI CHE CONCEDONO I BENI IN GODIMENTO I SOGGETTI INTERESSATI Sono comprese nell ambito di applicazione della nuova disciplina: Società di persone; Società di capitali; Imprese individuali. Non si applica alle società semplici, agli enti non commerciali che non svolgono un attività d impresa, agli esercenti attività agricole produttive di reddito agrario, nonché alle società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia ed ai professionisti. GLI UTILIZZATORI DEI BENI Il dato letterale della norma individua i beneficiari del godimento dei beni nei soci della società, senza alcuna soglia minima di partecipazione al capitale sociale, e nei familiari dell'imprenditore. Nella comunicazione vanno indicati, oltre ai dati dei soci e dei familiari delle società o delle imprese individuali che concedono in godimento i beni, anche quelli relativi: 2

3 - alle persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa; - ai soci di altra società appartenente al medesimo "gruppo"; - ai familiari dei soci, che sono, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. I BENI DELL IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO I beni oggetto delle nuove regole sono quelli di proprietà dell'impresa o posseduti per effetto di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, ecc.), ma anche quelli detenuti in locazione, anche finanziaria, o in noleggio. In particolare, è stabilito che la comunicazione deve contenere anche le tipologie di utilizzo dei beni, con la specificazione se l'utilizzo è esclusivo o meno, nonché della data dell'eventuale subentro. I beni concessi in godimento sono stati suddivisi in sei categorie: Autovetture; Altri veicoli (ad esempio, autocarri); Unità da diporto; Aeromobili; Immobili; Altri (ad es. cellulari, computer ecc ). L'obbligo di comunicazione è stato escluso, con riguardo ai soli beni inseriti nella categoria Altri, se gli stessi risultano "di valore non superiore a euro, al netto dell'iva applicata". Pertanto per i beni Autovetture, Altri veicoli, Unità da diporto, Aeromobili, Immobili anche nel caso il valore sia inferiore a Euro 3.000,00 andrà operata la relativa comunicazione. Va osservato che: 1) Il presupposto del godimento da parte del socio o familiare è fattispecie diversa da quella dell'assegnazione dei beni ai soci ovvero della destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa di cui all'art. 86 del TUIR o dell'autoconsumo da parte dell'imprenditore individuale. In questi casi, infatti, i beni fuoriescono dal regime d'impresa mentre nel caso regolato dalla nuova norma i beni restano nell'ambito di detto regime; 2) La norma in tema di indeducibilità dei costi prescinde dall obbligo di comunicazione e viene, secondo il parere dell Amministrazione Finanziaria, esclusa solo relativamente ai beni il cui regime di deducibilità è già interessato da norme restrittive, cioè di parziale deducibilità. 3

4 IL REDDITO IMPONIBILE IN CAPO AL SOCIO O FAMILIARE E L INDEDUCIBILITA DEI COSTI IN CAPO ALLA SOCIETA Se la società o l'impresa individuale concede dei beni in godimento ai soci o ai familiari la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per tale concessione concorre alla formazione del reddito complessivo di questi ultimi quale reddito diverso, ai sensi della nuova lett. h-ter) inserita nell'articolo 67, comma 1, del TUIR. La nozione di "valore di mercato", come confermato ufficiosamente dalla stessa Agenzia delle Entrate coincide con il valore normale di cui all'art. 9 del TUIR, va tenuto conto delle condizioni che caratterizzano il mercato e, quindi, del corrispettivo ottenibile "secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli". Dal punto di vista della società concedente, la norma prevede che i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento sono indeducibili in misura pari al rapporto tra differenza tra valore normale e corrispettivo e valore normale del diritto di godimento. Si posso perciò verificare le seguenti casistiche: USO PROMISCUO CORRISPETTIVO NON PAGATO CORRISPETTIVO INFERIORE AL VALORE NORMALE CORRISPETTIVO PARI AL VALORE NORMALE Socio amministratore di una Srl ha in uso promiscuo un auto aziendale che Caso concorre a formare il suo reddito come fringe benefit. - Per la società i costi sono deducibili secondo le regole dell art.164 TUIR. Adempimento - La società è tenuta ad effettuare la comunicazione all'agenzia. Una S.r.l. ha concesso in uso un auto al socio. Caso Il corrispettivo previsto contrattualmente è a valore di mercato, ma non è stato pagato. - Il mancato pagamento del corrispettivo non dovrebbe rilevare. Adempimento - L impresa potrà dedurre i costi e il socio non dovrà tassare il reddito - La società è tenuta ad effettuare la comunicazione all'agenzia Una società concede in godimento a un socio un bene in uso esclusivo a fronte di Caso un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato. Per la società concedente i costi dovrebbero essere indeducibili in misura pari al rapporto tra differenza tra valore di mercato e corrispettivo e valore normale del godimento. Acconti 2012 Adempimento - in sede di determinazione degli acconti 2012 utilizzando il metodo stroico, la società dovrà assumere quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe scaturita non deducendo i costi relativi ai beni. - il socio dovrà rideterminare gli acconti considerando il reddito diverso Una società concede in godimento un'auto a un familiare del socio a un Caso corrisspettivo pari al valore normale Adempimento La società è tenuta ad effettuare la comunicazione I FINANZIAMENTI E LE CAPITALIZZAZIONI La comunicazione deve essere effettuata anche per qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci" ed a prescindere dal fatto che il socio finanziatore abbia ricevuto un bene in godimento. Per quanto concerne i finanziamenti, a regime e cioè nelle comunicazioni relative al periodo d imposta 2012 e successivi dovranno essere comunicati quelli "realizzati" nel periodo di imposta, mentre per la comunicazione relativa all'esercizio 2011, si deve fare riferimento a quelli "in corso" nel periodo d imposta. Al riguardo, l'agenzia 4

5 delle Entrate ha chiarito che, in sede di prima applicazione, devono essere comunicati i finanziamenti ed i versamenti che risultano ancora in essere nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011, pur se realizzati in periodi d'imposta precedenti. DECORRENZA Le nuove disposizioni concernenti le penalizzazioni in capo all'impresa e ai soci o familiari si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011, cioè dal 2012 in caso di periodo coincidente con l'anno solare. Per quanto concerne il termine di comunicazione dei dati, il provvedimento stabilisce che la comunicazione va effettuata: - entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento; - entro il 31 marzo 2012 per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del provvedimento, cioè precedenti al 2012, in caso di periodo coincidente con l'anno solare (il 31 marzo cade di sabato e perciò la scadenza è rinviata al 2 Aprile 2012). La prima comunicazione deve, quindi, essere inviata entro il 31 marzo 2012 e riguarderà i dati relativi ai beni per i quali era in corso nel 2011 la relativa concessione in godimento, avendo l'agenzia evidentemente ritenuto che la norma in esame sia di carattere procedurale e si applichi agli adempimenti da porre in essere nel 2012, anche se riferiti a situazioni relative all'anno precedente. SANZIONI Per l omissione della comunicazione, ovvero la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido (tra concedente e utilizzatore), una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra corrispettivo previsto per la concessione dei beni dell impresa e il valore di mercato del diritto di godimento degli stessi. Tuttavia, qualora l impresa abbia ripreso a tassazione i costi relativi ai predetti beni concessi a soci o familiari e questi ultimi abbiano sottoposto a tassazione la differenza tra corrispettivo e valore di mercato, si rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a euro. 5

6 Dalla lettura sistematica della norma e delle relative interpretazioni si evince che è onere del contribuente indicare quali beni sono dati in uso ai soci e ai familiari nonché quali sono i finanziamenti effettuati dai soci. Qualora vogliate avvalervi della collaborazione del nostro Studio per la trasmissione telematica della presente comunicazione, è indispensabile contattarci entro il 16 marzo 2012, al fine di definire i termini e le condizioni per l invio della stessa, in quanto tale servizio rappresenta una novità in termini di adempimenti da assolvere. E inoltre indispensabile compilare, in ogni sua parte, e sottoscrivere con data e timbro della società, la check-list sottoriportata per ogni singolo bene concesso in godimento ad ogni singolo socio o familiare dell impresa e per ogni singolo finanziamento ricevuto dall impresa, e restituirla allo Studio entro e non oltre il 16 marzo Vi diamo avviso altresì che solo se correttamente compilati e sottoscritti, i suddetti allegati verranno elaborati ed inoltrati all Amministrazione Finanziaria. Del contenuto dei modelli di comunicazione in ogni caso lo Studio non assumerà alcuna responsabilità in quanto esclusivo onere del dichiarante. N.B.: Anche qualora riteniate che non vi siano fattispecie da comunicare siete pregati di volerci inviare la check-list debitamente compilata e sottoscritta entro il 16 marzo

7 LA CHECK-LIST Anno. SOGGETTO CONCEDENTE (società o impresa individuale) Codice fiscale soggetto Dati del soggetto Persona non fisica Dati del soggetto Persona fisica Codice fiscale Denominazione Comune del domicilio fiscale Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare EE ) Cognome Nome Sesso Data di nascita Comune o Stato estero di nascita Provincia di nascita (se estera, indicare EE ) Da compilare obbligatoriamente DICHIARA SOTTO PROPRIA ED ESCLUSIVA RESPONSABILITA di avere in essere di non avere in essere di aver concesso di non aver concesso finanziamenti o capitalizzazioni da parte di soci o familiari nell anno...; in godimento beni dell impresa a soci o familiari, come di seguito descritto, nell anno.. Data Timbro e Firma Anno. Socio/familiare Persona fisica SOGGETTO UTILIZZATORE (soci, familiari dei soci o familiari dell imprenditore) Codice fiscale Cognome Nome Sesso Data di nascita Comune o Stato estero di nascita Socio/familiare Persona non fisica Provincia di nascita (se estera, indicare EE ) Stato estero di residenza Denominazione Comune del domicilio fiscale o Stato estero. 7

8 Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare EE ) 0 Utilizzo esclusivo Tipologia di utilizzo 1 Utilizzo non esclusivo Dati del contratto Beni concessi in godimento 2 Subentrante Data del subentro 1 Comodato 2 Caso d uso 3 Altro Identificativo del contratto Data di stipula del contratto A Autovettura Numero telaio B Altro veicolo Numero telaio C Unità da diporto Metri D Aeromobile Potenza motore in Kw Comune dell immobile E Immobile Sigla provincia immobile Foglio Parcella Periodo concessione Finanziamenti soci di Corrispettivo relativo al bene concesso in godimento (relativo alla durata della concessione) Valore di mercato valore normale Data di inizio della concessione (nel periodo d imposta) Data di fine della concessione (nel periodo d imposta) Ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni Data Timbro Firma Da compilare obbligatoriamente 8

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