Casi & Questioni La risposta ai quesiti più frequenti

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1 Casi & Questioni La risposta ai quesiti più frequenti N Comunicazione beni ai soci, finanziamenti e capitalizzazioni: casi risolti L adempimento previsto dal DL 138/2011 Categoria: Imprese Sottocategoria: Varie OGGETTO La comunicazione della concessione in godimento dei beni ai soci e/o famigliari dell imprenditore. La comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni Sono un imprenditore individuale e mia moglie utilizza un autovettura della mia impresa, del valore di circa euro. Dal momento che il valore supera euro oltre IVA, sono obbligato alla presentazione della comunicazione? In aggiunta segnalo che io e mia moglie abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. Partendo dal presupposto che le concessioni in godimento dei beni dell imprenditore a mezzo della comunicazione apposita prevista dall art. 2, DL 138/2011 sono obbligatorie quando il bene supera il valore di euro oltre ad IVA, occorre in via primaria sondare la situazione famigliare e comprendere se la moglie in tale fase del matrimonio possa ancora essere considerata un famigliare dell imprenditore. 1

2 I famigliari dell imprenditore (e anche del socio in caso di società) da considerare quali utilizzatori sono i seguenti: ai sensi dell articolo 5, comma 5, del TUIR: il coniuge; i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo grado. Nel caso di specie, imprenditore che concede in godimento il bene alla moglie, occorrerà stabilire il grado effettivo di parentele. In fase di separazione, cioè nel periodo intercorrente fra la sentenza di separazione e quella di divorzio, il coniuge rimane tale rispetto all imprenditore, così come definito ai sensi dell art. 5, comma 5, TUIR, pertanto sarà necessario procedere con la comunicazione della cessione in godimento dei beni (sempre che il bene abbia un valore superiore ad euro oltre ad IVA e sia concesso ad un corrispettivo pari a zero oppure inferiore rispetto al valore di mercato di godimento del bene stesso). Nel caso invece l imprenditore abbia già ottenuto il divorzio, nessun obbligo ricorrerà. OGGETTO Concessione del capannone al socio con P. IVA La società che amministro in qualità di legale rappresentante possiede un capannone artigianale vuoto, concesso in affitto con regolare contratto ad uno dei soci che esercita anche un attività artigianale di restauro. Si rende necessaria la comunicazione di cui al DL 138/2011 per la concessione dei beni ai soci? Al fine di rispondere correttamente occorre: 1. verificare l effettiva consistenza del contratto di affitto intercorrente fra il socio titolare di P. IVA e la società che glielo concede in uso; 2. comprendere se effettivamente l utilizzo effettuato di un bene aziendale concesso ad un socio per altri fini diversi da quelli aziendali, debba rientrare nel novero delle comunicazioni obbligatorie. 1. Verifica dell effettiva consistenza del contratto di affitto In effetti occorre escludere, in prima battuta, che il rapporto commerciale intercorrente fra la società ed il socio non sia fittizio, ciò nel senso, che esso sia effettivamente sussistente e che esso non sia al di sotto del normale valore di godimento del bene immobile. 2

3 2. Obbligo di comunicazione In merito si evince dalla Circ. 24/2012: L articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, ha introdotto delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all impresa a soci o familiari dell imprenditore per fini privati. Le suddette disposizioni regolano l ipotesi in cui i beni relativi all impresa vengano concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, vale a dire, senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli. In particolare il legislatore ha disciplinato fiscalmente la suddetta fattispecie prevedendo, per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, la tassazione di un reddito diverso determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento e per il soggetto concedente i beni in godimento, l indeducibilità dei relativi costi sostenuti. A tal punto parrebbe che le disposizioni in materia di concessione dei beni ai soci debbano essere comunicati se: utilizzati per fini privati; a condizioni contrattuali molto più favorevoli rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato. Pertanto l uso aziendale che ne fa il socio non appare in effetti rilevante se il contratto di affitto è di gran lunga favorevole per il socio che lo utilizza, determinando quindi l obbligo di comunicazione. Diversamente, qualora il contratto di affitto regolarmente stipulato fosse in linea con le condizioni di mercato, nessun obbligo sorgerebbe. 3

4 OGGETTO Il socio che comunica in luogo della società Sono la moglie del socio di una srl unipersonale ed utilizzo l auto della società in qualità di famigliare? Vi è qualche problema se provvedo io personalmente a comunicare l utilizzo del mezzo a titolo personale? L obbligo di comunicazione spetta al concedente o in sua vece, all utilizzatore. Vero è che la regola generale, non scritta, dovrebbe essere quella che è il concedente a dover comunicare, ma dal momento che vi è il dubbio di ciò, sarebbe opportuno che fosse la moglie del socio unico a comunicare l utilizzo avvenuto per l anno In assenza di comunicazione ma in vigenza di obbligo della stessa, infatti, l art. 2, co. 36 sexiesdecies, DL 138/201 prevede che utilizzatore e concedente rispondano in solido delle sanzioni previste per la omissione della comunicazione. Sono obbligati alla comunicazione l impresa che concede i beni in godimento oppure il socio o il familiare dell imprenditore. In particolare: - nei casi in cui a comunicare i dati sono persone fisiche, il campo Qualifica del modello assume il valore 1, mentre il campo Tipo soggetto può assumere i seguenti valori: (A) i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale; (B) i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell imprenditore residente. - Nei casi in cui, invece, a comunicare i dati sono soggetti diversi dalle persone fisiche, il campo Qualifica assume il valore 2, mentre il campo Tipo soggetto può assumere i seguenti valori: (E) imprenditore individuale; (F) società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice); (G) società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni); (H) società cooperative; (I) stabili organizzazioni di società non residenti; (L) enti privati di tipo associativo solo per i beni relativi alla sfera commerciale. 4

5 OGGETTO Modalità di capitalizzazione da parte di un solo socio Nell ambito di un operazione più complessa che ha interessato la mia srl, in sede di assemblea straordinaria, abbiamo provveduto in qualità di soci, io e altri due soggetti persone fisiche, a effettuare dei versamenti in conto capitale sulla nostra società nell anno In effetti i versamenti in conto capitale sono stati comunicati dal notaio nell atto notarile dell operazione societaria di cui in apertura a mezzo della registrazione del verbale di assemblea straordinaria. Chiedo se siamo obbligati a presentare la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni ai sensi dell art. 2, DL 138/2011. Si premette che come regola generale e primaria i versamenti in conto capitale ed i versamenti a titolo di finanziamento, al fine della loro comunicazione devono superare la soglia di euro Una volta dato per assodato che l importo del finanziamento e/o della capitalizzazione supera detto limite, occorrerà comprendere se effettivamente l operazione è da comunicare in funzione del fatto che vi sono delle esclusioni oggettive da tale adempimento. Si prenda quindi a riferimento il Provv /2013. omissis 2.1 I soggetti di cui al precedente punto 1 (I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva,) comunicano all anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell imprenditore che hanno concesso all impresa, nell anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro. 2.2 L obbligo di comunicazione di cui al punto 2.1 è riferito ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dall anno PER L ANNO D IMPOSTA CHE INTERESSA: LEGGASI ANNO Esclusioni oggettive Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di cui al punto 2.2 i dati relativi agli apporti, già in possesso dell Amministrazione finanziaria. A tal punto occorre escludere per i soci in questione e conseguentemente per la società l obbligo di comunicazione dei versamenti in conto capitale poiché già preventivamente comunicati, in sede di atto notarile dal notaio rogante. 5

6 A TAL PUNTO OCCORRE ESCLUDERE PER I SOCI IN QUESTIONE E CONSEGUENTEMENTE PER LA SOCIETÀ L OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE POICHÉ GIÀ PREVENTIVAMENTE COMUNICATI, IN SEDE DI ATTO NOTARILE DAL NOTAIO ROGANTE. OGGETTO Il professionista che utilizza l autovettura con auto-consumo Sono un avvocato e l autovettura che utilizzo sia per l espletamento della mia attività legale che per la mia vita privata è intestata a me come soggetto possessore di P. IVA. Utilizzando l auto ad uso promiscuo, devo presentare la comunicazione dell assegnazione dei beni ai soci? Come si evince dal Provv. Prot. n. 2013/94902 rubricato: Modalità e termini di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 36- sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, effettuano la comunicazione, secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento. L obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore. L obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti, purché residenti: imprenditore individuale; società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice); società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni); società cooperative; stabili organizzazioni di società non residenti; enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall obbligo di comunicazione le società semplici. Non sono quindi contemplati i professionisti nell obbligo comunicativo. 6

7 OGGETTO Autovettura intestata all imprenditore ma utilizzata dalla moglie Sono un imprenditore individuale, ho acquistato nel giugno 2015 un autovettura (prezzo pagato al momento dell acquisto euro IVA inclusa). L autovettura viene per lo più utilizzata da mia moglie, già dal momento dell acquisto per l espletamento delle varie faccende famigliari. Devo presentare all Anagrafe Tributaria la comunicazione di concessione di beni ai soci/famigliari dell imprenditore? La risposta è positiva, l uso gratuito di un autovettura acquistata nel 2015 configura in effetti un classico caso di assegnazione di bene ai famigliari dell imprenditore, assegnazione che costituisce potenzialmente un reddito per il coniuge medesimo. Il titolare che ha dato in uso gratuito al coniuge l autovettura intestata all attività deve procedere come segue: calcolare il reddito convenzionale del mezzo (dato dalla formula Valore di mercato del diritto di godimento Corrispettivo per il godimento); decurtare la somma relativa ai costi indeducibili in capo al coniuge. Il decreto istitutivo della comunicazione della concessione in godimenti dei beni ai soci o a famigliari dell imprenditore ha modificato l art. 67, co.1, TUIR, prevedendo, attraverso la lettera h-ter), una nuova fattispecie di reddito diverso costituita dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore. La suddetta differenza concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore (in questo caso della moglie dell imprenditore). In altri termini, le richiamate disposizioni prevedono la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori di un reddito che sia costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene. La Circ. 24/E/2012 precisa che per valore di mercato del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell art. 9, TUIR, secondo il quale occorre far riferimento al: ( ) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l intero anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dell anno. 7

8 OGGETTO Assegnazione dei beni ai soci e concessione in godimento quali differenze La mia società possiede un immobile che vorrebbe attribuire a titolo gratuito a mio figlio per poterci abitare con la famiglia. È corretto corrispondere l imposta sostitutiva dell 8,5%? No, non è corretto, il contribuente confonde due tipologie diverse di situazioni: 1. l assegnazione dei beni ai soci ex L. 208/2015; 2. la concessione in godimento dei beni aziendali in favore dei soci, dei loro famigliari o dei famigliari dell imprenditore ex DL 138/2011. Si tratta di due adempimenti completamente diversi, il primo del tutto facoltativo il secondo, qualora ne ricorrano i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, addirittura obbligatorio e sanzionabile se omesso. È all obbligo di cui al punto n. 2 che il contribuente deve fare riferimento in caso di assegnazione del bene al figlio del socio. La ratio delle due disposizioni normative: 1. Assegnazione dei beni ai soci ex L. 208/2015 L articolo 1, commi da 115 a 120, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono: i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l esercizio dell attività d impresa; i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell attività propria dell impresa. L agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci mediante l assolvimento di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell Irap pari all 8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell assegnazione. L imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. 2. Concessione in godimento dei beni aziendali in favore dei soci, dei loro famigliari o dei famigliari dell imprenditore ex DL 138/2011 L articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del Decreto Legge 13 8

9 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, (di seguito decreto ) ha introdotto delle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all impresa a soci o familiari dell imprenditore per fini privati. Le suddette disposizioni regolano l ipotesi in cui i beni relativi all impresa vengano concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, vale a dire, senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli. In particolare il legislatore ha disciplinato fiscalmente la suddetta fattispecie prevedendo, per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, la tassazione di un reddito diverso determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento e per il soggetto concedente i beni in godimento, l indeducibilità dei relativi costi sostenuti. Tale fattispecie si differenzia dall autoconsumo familiare, dall assegnazione dei beni a soci, nonché dalla destinazione degli stessi a finalità estranee all esercizio dell impresa, in quanto, diversamente dai casi sopra richiamati, la disposizione riguarda beni che non fuoriescono dal regime d impresa. Al fine di monitorare tali fattispecie è stato, inoltre, introdotto l obbligo, per i soggetti interessati, di comunicare i dati relativi ai beni dell impresa concessi o ricevuti in godimento, adempimento che non è disciplinato nel presente documento. OGGETTO Assegnazione del bene al socio in fringe benefit Sono socio di srl ed anche dipendente della medesima. Utilizzo l autovettura aziendale, la quale costituisce fringe benefit. Dal momento che sono anche amministratore, devo sottoscrivere la comunicazione di assegnazione dei beni ai soci? La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta. L obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l utilizzo nell anno di riferimento della comunicazione. Si evince tuttavia dal Provv /2014 che sono esclusi dalla comunicazione di cui sopra: i beni concessi in godimento agli amministratori; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi; i beni concessi in godimento all imprenditore individuale; 9

10 i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge; i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore. L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria altro del tracciato record contenuto nell allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell imposta sul valore aggiunto. ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, NON SUSSISTE, QUINDI L OBBLIGO COMUNICATIVO. OGGETTO Il finanziamento soci ed il rapporto con le capitalizzazioni Un socio che effettua un finanziamento per un importo di euro a marzo 2015 e successivamente procede con un versamento in conto capitale a giugno 2015, per un importo di euro 2.700, vige obbligo di comunicazione? Nonostante la somma degli apporti superi la soglia limite di euro (euro 5.200), la singola tipologia di apporto non arriva a tale valore di euro 3.600, pertanto non vigerà l obbligo di comunicazione. Si possono citare altri esempi, a titolo esemplificativo: socio che effettua più apporti della medesima tipologia, ad esempio finanziamento come segue: a marzo 2015, a luglio 2015, a settembre In tale situazione vige l obbligo di comunicazione poiché la tipologia di apporto è sempre la medesima ma il complessivo ammontare dei versamenti supera il limite di euro (totale: euro 4.500); socio che effettua un finanziamento per un importo di euro a marzo 2015 e successivamente procede con un versamento in conto capitale a giugno 2015, per un importo di euro Vigerà in costanza di tale situazione solamente l obbligo di comunicazione per il versamento in conto capitale di euro (come detto, ciò non attrae nella comunicazione il primo finanziamento effettuato di euro del marzo 2015). 10

11 OGGETTO I bonifici dal c/c personale al c/c dell impresa individuale L imprenditore individuale che effettua un bonifico sul conto utilizzato esclusivamente per l attività della propria impresa effettua un finanziamento? È obbligato alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni? No, la risposta è negativa, l imprenditore che effettua un bonifico bancario dal conto personale al conto della propria ditta non è soggetto all obbligo comunicativo di cui al DL 138/2011. Infatti, come istruito dal Provv /2013: I soggetti che esercitano attività d impresa, sia in forma individuale che collettiva, effettuano la comunicazione di cui al successivo punto 2, secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento. omissis I soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all Anagrafe Tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell imprenditore che hanno concesso all impresa, nell anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro. Il provvedimento include fra i soggetti eroganti le somme: persone fisiche soci; familiari dell imprenditore. L imprenditore medesimo non è incluso fra i soggetti che, qualora effettuassero finanziamenti e/o capitalizzazioni farebbero scaturire l obbligo comunicativo. - Riproduzione riservata 11

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