La fiscalità immobiliare e le novità sui modelli dichiarativi 2014 delle persone fisiche

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1 presenta La fiscalità immobiliare e le novità sui modelli dichiarativi 2014 delle persone fisiche 11 aprile 2014 Paolo Ricci Dottore Commercialista in Roma

2 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la IUC (Imposta Unica Comunale) e si basa su due presupposti impositivi: 1. quello costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore; 2. quello collegato all erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

3 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) La IUC si compone, pertanto, di due componenti: 1. IMU, imposta di natura patrimoniale dovuta dai possessori di immobili (esclusa l abitazione principale e relative pertinenze); 2. TASI (tributo sui servizi indivisibili dovuta sia dal possessore che dall utilizzatore) + TARI (tassa sui rifiuti dovuta dall utilizzatore), che sono tasse riferite a servizi comunali.

4 LA FISCALITA IMMOBILIARE Dichiarazione IUC Legge di stabilità (n. 147/2013) La dichiarazione relativa alla IUC deve essere presentata: dai soggetti passivi dei tributi; entro il termine del 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; da parte di uno solo degli occupanti nel caso di occupazione in comune di un unità immobiliare. Tale dichiarazione, inoltre, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

5 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) La TARI (tassa sui rifiuti) è stata introdotta dal 1 gennaio 2014 in sostituzione della TARES che viene contestualmente abrogata. La nuova tassa sui rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell utilizzatore. Motivo per cui la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

6 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Ambito soggettivo In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. Utilizzi temporanei In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

7 LA FISCALITA IMMOBILIARE Multiproprietà Legge di stabilità (n. 147/2013) Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per: i locali ed aree scoperte di uso comune; i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Base imponibile - Superficie assoggettabile al tributo La TARI si applica in relazione alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, ai fini dell attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138.

9 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Aree escluse dalla tassazione Sono escluse dalla TARI: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; le aree comuni condominiali di cui all art c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Inoltre, non sono assoggettate alla TARI le superfici in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori

10 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) è a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile ed ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini dell IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

11 LA FISCALITA IMMOBILIARE Esclusioni Legge di stabilità (n. 147/2013) Sono escluse dal TASI: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative; le aree comuni condominiali di cui all art c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

12 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Base imponibile e aliquote La base imponibile è quella prevista per l applicazione dell IMU e l aliquota di base del TASI è pari all 1 per mille ma può essere ridotta dai Comuni, con una deliberazione del consiglio comunale, fino al suo azzeramento. Inoltre, è stabilito che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9 comma 3-bis del DL 557/93 (conv. L. 133/94) l aliquota massima del TASI non può comunque eccedere l 1 per mille.

13 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Deroga per l anno 2014 L aliquota massima del TASI per l anno 2014 è stabilita nella misura del 2,5 per mille

14 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Limite massimo della somma delle aliquote TASI e IMU Esiste un limite secondo cui l aliquota massima complessiva dell IMU e del TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l aliquota massima consentita dalla legge statale per l IMU al Si ricorda che l aliquota massima dell IMU prevista dalla legge è stabilita: al 10,6 per mille per la generalità degli immobili; al 6 per mille per l abitazione principale e relative pertinenze; al 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale all attività agricola.

15 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) In considerazione della clausola di salvaguardia applicata alle aliquote ed alla deroga prevista per l anno 2014 il limite massimo della somma delle aliquote TASI e IMU sarà la seguente: Generalità degli immobili: IMU ( ) + TASI ( ) = max 10,6 Ab. princ. e pertinenze: IMU (zero) + TASI ( ) = max 2,5 Fabbr. rurali uso strum.: IMU ( ) + TASI (1 ) = max 2,0

16 LA FISCALITA IMMOBILIARE Nuovo D.L. c.d. Salva Roma Il nuovo decreto legge conosciuto come Salva-Roma ha stabilito l elevazione di 0,8 di TASI da distribuire in maniera discrezionale da parte dell ente locale in aggiunta al massimale già previsto dalla legge di Stabilità Quindi, la situazione del 2014, escludendo i fabbricati rurali, sarà la seguente: Generalità degli immobili: IMU ( ) + TASI ( ) = max 10,6 Ab. princ. e pertinenze: IMU (zero) + TASI ( ) = max 2,5 + 0,8 da distribuire a discrezione

17 LA FISCALITA IMMOBILIARE Esempio Un comune potrebbe decidere di deliberare le seguenti aliquote: - Abitazione principale e pertinenze: TASI = 2,5 - Altri fabbricati: IMU 10,6 + TASI 0,8 = 11,40 Oppure - Abitazione principale e pertinenze: TASI = 3,3 - Altri fabbricati: IMU 10,6 + TASI 0 = 10,60 Ovvero altre combinazioni possibili

18 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Unità immobiliare locata Se l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che: il titolare del diritto reale e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria; l occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell importo complessivamente dovuto. La parte rimanente deve essere pagata dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare.

19 LA FISCALITA IMMOBILIARE Modifiche all IMU Legge di stabilità (n. 147/2013) Dal 2014, l IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari di lusso, censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

20 LA FISCALITA IMMOBILIARE Modifiche all IMU Legge di stabilità (n. 147/2013) Quindi, i proprietari o titolari di diritti reali degli immobili di lusso (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale continueranno a pagare l IMU. In questi casi, l aliquota rimane quella dello 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200,00 euro. È stata eliminata la maggiorazione della detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni.

21 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Modifiche all IMU potestà regolamentare I Comuni possono assimilare all abitazione principale l unità immobiliare: posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

22 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Modifiche all IMU potestà regolamentare I Comuni possono assimilare all abitazione principale l unità immobiliare: posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

23 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Modifiche all IMU potestà regolamentare I Comuni possono assimilare all abitazione principale l unità immobiliare: concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In questo caso gli enti locali possono prevedere che l agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di 500,00 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15mila euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

24 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Immobili esclusi dall IMU Dal 2014, l IMU non è dovuta per: gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM ;

25 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Immobili esclusi dall IMU Dal 2014, l IMU non è dovuta per: un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia a prescindere dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica;

26 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Immobili esclusi dall IMU Dal 2014, l IMU non è dovuta per: la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

27 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Base imponibile terreni agricoli Dal 2014, il coefficiente moltiplicatore per la determinazione della base imponibile dell IMU dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, è ridotto da 110 a 75.

28 LA FISCALITA IMMOBILIARE Legge di stabilità (n. 147/2013) Fabbricati rurali ad uso strumentale Dal 2014 sono esenti dall IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/93 (conv. L. 133/94).

29 MODELLI E ISTRUZIONI Disciplina normativa di riferimento In data vengono approvate con apposito provvedimento direttoriale la modulistica e le relative istruzioni del mod. 730/2013. Successivamente, in data , il provvedimento direttoriale n interviene modificando modello ed istruzioni precedentemente approvate. In data vengono approvate con apposito provvedimento direttoriale la modulistica e le relative istruzioni del mod. Unico/2014 PF. Successivamente, in data , il provvedimento direttoriale n interviene modificando modello ed istruzioni precedentemente approvate. Il presente documento tiene conto delle modifiche apportate.

30 NOVITA SUL QUADRO B / RB Rendita catastale Da quest anno la R.C. dei fabbricati e i redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nel mod. Unico senza operare alcuna rivalutazione (come già avveniva nel mod. 730) Rendita catastale senza rivalutazione

31 NOVITA SUL QUADRO B / RB IRPEF su immobili non locati Con la legge di stabilità 2014 è stato modificato l effetto sostituzione IRPEF / IMU. Dal periodo d imposta in corso al , viene stabilito che il reddito degli immobili ad uso abitativo, assoggettati ad IMU, non locati e situati nello stesso Comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile dell IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%.

32 NOVITA SUL QUADRO B / RB La casistica: IRPEF su immobili non locati immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato). Si tratta, ad esempio, dell immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari; unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici; immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all estero o se l immobile è già utilizzato come abitazione principale nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune; immobile di proprietà condominiale (alloggio del portiere), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82.

33 NOVITA SUL QUADRO B IRPEF su immobili non locati Condizioni per essere considerato fiscalmente a carico: membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

34 NOVITA SUL QUADRO RB IRPEF su immobili non locati Condizioni per essere considerato fiscalmente a carico: membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

35 NOVITA SUL QUADRO B Abitazione principale Abitazione principale, classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali non è dovuta IMU per il 2013 (neanche la cosiddetta Mini-IMU ) Non devono essere compilate le colonne 10 e 12

36 NOVITA SUL QUADRO B Abitazione principale In questo caso il reddito dell abitazione principale e relative pertinenze concorre alla determinazione del reddito complessivo e, per lo stesso importo, costituisce deduzione dal reddito complessivo stesso ai fini delle determinazione del reddito imponibile

37 NOVITA SUL QUADRO B L abitazione principale cambia veste e diventa onere deducibile Condizioni per essere considerato fiscalmente a carico: membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

38 NOVITA SUL QUADRO RB Abitazione principale Abitazione principale, classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali non è dovuta IMU per il 2013 (neanche la cosiddetta Mini-IMU ) Non devono essere compilate le colonne 10 e 12

39 NOVITA SUL QUADRO RB / RN Abitazione principale In questo caso il reddito dell abitazione principale e relative pertinenze concorre alla determinazione del reddito complessivo e, per lo stesso importo, costituisce deduzione dal reddito complessivo stesso ai fini delle determinazione del reddito imponibile

40 NOVITA SUL QUADRO RN L abitazione principale cambia veste e diventa onere deducibile Condizioni per essere considerato fiscalmente a carico: membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

41 NOVITA SUL QUADRO B L abitazione principale 2 Abitazione principale, classificata in categorie catastali da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze per le quali è dovuta IMU per il 2013 inclusa l abitazione principale e relative pertinenze per le quali è dovuta la cosiddetta Mini-IMU Vanno compilate le colonne 10 e 12 indicando rispettivamente l IMU dovuta ed il codice 2

42 NOVITA SUL QUADRO B L abitazione principale In questo caso il reddito dell abitazione principale e relative pertinenze NON concorre alla determinazione del reddito complessivo e l importo andrà soltanto evidenziato nel rigo 148 del Mod

43 NOVITA SUL QUADRO RB L abitazione principale 2 Abitazione principale, classificata in categorie catastali da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze per le quali è dovuta IMU per il 2013 inclusa l abitazione principale e relative pertinenze per le quali è dovuta la cosiddetta Mini-IMU Vanno compilate le colonne 10 e 12 indicando rispettivamente l IMU dovuta ed il codice 2

44 NOVITA SUL QUADRO RB / RN L abitazione principale In questo caso il reddito dell abitazione principale e relative pertinenze NON concorre alla determinazione del reddito complessivo e l importo andrà soltanto evidenziato nel rigo RN 50 colonna 1

45 NOVITA SUL QUADRO B / RB Immobili locati Codice 1 Riportare il 95% del canone risultante dal contratto di locazione Ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell opzione per il regime della cedolare secca

46 NOVITA SUL QUADRO B Immobili locati X Codici: 3, 4, 8, 11, 12, 14 Codice 3 Riportare il 100% del canone risultante dal contratto di locazione Nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15% l imposta sostitutiva prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere

47 NOVITA SUL QUADRO RB Immobili locati X Codici: 3, 4, 8, 11, 12, 14 Codice 3 Riportare il 100% del canone risultante dal contratto di locazione Nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15% l imposta sostitutiva prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere

48 NOVITA SUL QUADRO RB Immobili locati 3 X Codici: 3, 4, 8, 11, 12, 14 Riportare il 100% del canone risultante dal contratto di locazione

49 QUADRO B / RB TELEFISCO 2014 IUC e ravvedimento operoso? In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, si rende applicabile il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997? Il ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è un istituto applicabile a tutti i tributi locali e quindi anche alla IUC che, come stabilisce il comma 639 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, si compone dell'imu, della Tasi e della Tari.

50 CALCOLO IMU 2013 TELEFISCO 2014 Terreni non esenti e calcolo IMU? Per il secondo semestre 2013, i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti all'inps e fabbricati rurali diversi da quelli strumentali non sono stati esentati da IMU. È corretto aver versato l'imu per 6/12 dell IMU annua calcolata con le aliquote 2013, senza alcun conguaglio per il primo semestre in quanto non previsto dall'articolo 1, commi 1 e 5 del citato DL n. 133?

51 CALCOLO IMU 2013 TELEFISCO 2014 Terreni non esenti e calcolo IMU Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, il procedimento di calcolo dell'imu 2013, illustrato al punto n. 7 delle FAQ pubblicate il 13 gennaio 2014 sul sito internet del Dipartimento delle finanze, è il seguente: - prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell'importo pagato nel 2012; - seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l'imposta annuale 2013 e la prima rata non versata. Si ricorda che il comma 728 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.

52 QUADRO B / RB TELEFISCO 2014 Abitazione principale parzialmente locata? Nel caso dell'abitazione principale di cui alcune stanze vengono concesse in locazione a studenti, il proprietario può comunque beneficiare dell'esenzione dall'imu così come disciplinata dall'articolo 1, comma 707 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013)? Anche se parzialmente locata, l'abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1 gennaio 2014, beneficia dell'esenzione dall'imu prevista per tale fattispecie.

53 QUADRO B / RB TELEFISCO 2014 Immobile in uso al figlio? L immobile concesso in uso al figlio è soggetto alla maggiorazione della tassazione Irpef previsto dalla L. di stabilità 2014? Viene apportata una modifica sostanziale alla tassazione fondiaria rispetto al Dal 2013 (quindi, con effetti già nella prossima dichiarazione dei redditi) la Legge di stabilità 2014 prevede la tassazione ordinaria per il 50 % della rendita catastale, per gli immobili abitativi non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l abitazione principale del possessore. Inoltre, essi scontano anche una maggiorazione di un terzo per il fatto di essere a disposizione. Si ritiene, però, che tale maggiorazione di un terzo non vada applicata all immobile concesso in uso al figlio perché non propriamente a disposizione. Mentre la tassazione ordinaria del 50% della rendita sì.

54 Le novità del mod. 730/2014 Ampliata la platea dei soggetti potenziali Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d imposta che possa effettuare il conguaglio.

55 Le novità del mod. 730/2014 Ampliata la platea dei soggetti potenziali Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera A nella casella 730 senza sostituto e nel riquadro Dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio va barrata la casella Mod. 730 dipendenti senza sostituto ; A X

56 Le novità del mod. 730/2014 Dipendenti senza sostituto d imposta Se dal mod. 730 emerge un debito, il soggetto che presta l assistenza fiscale (CAF o professionista): trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate; o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Unico PF.

57 Le novità del mod. 730/2014 Dipendenti senza sostituto d imposta Se dal mod. 730 emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet oppure presso qualsiasi ufficio dell Agenzia delle Entrate.

58 Le novità del mod. 730/2014 Dipendenti senza sostituto d imposta Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, a seconda della somma da riscuotere. Per importi inferiori a euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a euro il rimborso viene eseguito con l emissione di un vaglia della Banca d Italia.

59 Le novità del mod. 730/2014 Istruzioni modello 730/2014 (aggiunto con il provv. correttivo del ) Istruzioni modello Unico/2014

60 Le novità del mod. 730/2014 Stop ai rimborsi Da quest anno l Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a euro, anche determinato da eccedenze d imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall Agenzia delle Entrate.

61 Le novità del mod. 730/2014 Stop ai rimborsi La norma nasce dall'esigenza di monitorare le sole detrazioni per carichi di famiglia e quindi, il controllo preventivo riguarderà esclusivamente la spettanza di queste ultime per quei modelli 730 che presentano congiuntamente l'indicazione di familiari a carico e una posizione a credito superiore a 4mila euro (anche se determinata da eccedenze di anni passati). In tutti gli altri casi, la liquidazione del credito avverrà con le modalità ordinarie e sarà, quindi, il sostituto d'imposta a riconoscere lo stesso.

62 Le novità del mod. 730/2014 Esempio Sarà riconosciuto in sede di assistenza fiscale il credito superiore a 4mila euro conseguente alla fruizione di detrazioni per ristrutturazioni edilizie (o risparmio energetico) ovvero risultante dalla richiesta di un credito d'imposta estero, in tutti i casi in cui il modello 730 non presenta familiari a carico.

63 Le novità del mod. 730/2014 Come ottenere il rimborso più rapidamente Al fine di non vanificare l'istituto dell'assistenza fiscale e per accelerare il rimborso, il contribuente può richiedere l'accredito su un conto corrente bancario o postale comunicato all Agenzia delle Entrate tramite il modello di comunicazione reperibile sul sito dell'agenzia. In mancanza di questa comunicazione, il rimborso del credito avverrà con le altre modalità previste dal Dm

64 I chiarimenti di telefisco 2014 Assenza detrazioni per familiari e riporto eccedenze Gli importi a credito superiori a euro derivanti da dichiarazioni prive di riporti di eccedenze da precedenti esercizi e di compilazione del prospetto dei familiari a carico non saranno oggetto di controllo preventivo da parte dell Agenzia, con la conseguenza che i rimborsi verranno effettuati direttamente dai datori di lavoro.

65 I chiarimenti di telefisco 2014 Eccedenze da precedenti esercizi Il controllo preventivo dell Agenzia, per le dichiarazioni con crediti superiori a euro, scatta in ogni caso se è indicato un riporto di eccedenza dal precedente esercizio, a prescindere dalla circostanza che tale eccedenza sia stata generata da detrazioni per carichi familiari.

66 I chiarimenti di telefisco 2014 Non rileva la composizione del credito Ove il modello 730 chiuda a credito per importi superiori a euro, l intera eccedenza sarà oggetto di rimborso da parte dell Agenzia, e non solo la eventuale minor quota riferibile alle detrazioni per carichi familiari e/o al riporto di eccedenze pregresse.

67 I chiarimenti di telefisco 2014

68 QUADRO E / RP SEZIONE I Restyling della sezione Sono rimasti solo 7 i righi nei quali è possibile esporre in maniera trasparente gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%. In tutti gli altri casi sarà necessario indicare il codice corrispondente al tipo di onere sostenuto e l ammontare della spesa sulla quale calcolare la detrazione d imposta che da quest anno potrà essere del 19 ovvero del 24%.

69 QUADRO E SEZIONE I Restyling della sezione

70 QUADRO RP SEZIONE I Restyling della sezione

71 QUADRO E SEZIONE I Spese per le quali spetta la detrazione del 19%

72 QUADRO RP SEZIONE I Spese per le quali spetta la detrazione del 19%

73 QUADRO E / RP SEZIONE I N E W S Codice 12 Ridotto l ammontare di spesa detraibile da 1.291,14 a 630,00. Si ricorda che l importo deve comprendere anche i premi di assicurazione riportati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD.

74 QUADRO E / RP SEZIONE I Spese per le quali spetta la detrazione del 24% Codice 41 : erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l esibizione, in caso di eventuale richiesta dell amministrazione finanziaria, dell estratto conto della società che gestisce la carta. Per queste liberalità è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo e quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni. L importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 41 nelle annotazioni del CUD.

75 QUADRO E / RP SEZIONE I Spese per le quali spetta la detrazione del 24% Codice 42 : erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. La detrazione spetta in relazione ad importi delle erogazioni liberali compresi tra 50 e euro annui. Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale. L importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 42 nelle annotazioni del CUD.

76 QUADRO E / RP SEZIONE I Spese mediche Da quest anno anche sul modello Unico PF le spese mediche vanno indicate al lordo della franchigia di euro 129,11, così come è sempre avvenuto sul modello 730.

77 BONUS RISPARMIO ENERGETICO Con il D.L. n. 63/2013 è stata disposta la proroga del bonus sul risparmio energetico e, quindi, per il 2013: l aliquota della detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stabilita nella misura pari al: 55% per le spese sostenute dall al ; 65% per le spese sostenute dal al

78 BONUS RISPARMIO ENERGETICO Anche per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli artt e 1117-bis c.c. oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la suddetta agevolazione è stabilita nella misura del: 55% per le spese sostenute dall al ; 65% per le spese sostenute dal al

79 BONUS RISPARMIO ENERGETICO Limiti massimi di detrazione Si ricorda che per i lavori di riqualificazione energetica il limite massimo della detrazione spettante rimane invariato e differisce a seconda della tipologia dell intervento effettuato

80 BONUS RISPARMIO ENERGETICO La compilazione Compilare questo campo solo se sono presenti spese sostenute nell anno 2013 indicando il codice: 1, se le spese sono sostenute dal 1 gennaio al 5 giugno , se le spese sono sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013

81 BONUS RISPARMIO ENERGETICO Limiti massimi di detrazione 1 Max ,18 per spese sostenute fino al Max ,15 per spese sostenute fino dal / 3 Max ,90 per spese sostenute fino al Max ,69 per spese sostenute fino dal Max ,45 per spese sostenute fino al Max ,84 per spese sostenute fino dal

82 BONUS RISTRUTTURAZIONE Proroga dell elevazione del bonus La detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis del TUIR nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96 mila euro per unità immobiliare, è pari al: 50% per le spese sostenute dall al

83 BONUS RISTRUTTURAZIONE Compilazione ATTENZIONE Non riportare alcun codice se trattasi di spese sostenute nell anno 2013

84 BONUS RISTRUTTURAZIONE NEWS Si ricorda che: In caso di vendita o di donazione dell unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all acquirente o al donatario persona fisica. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all inquilino o al comodatario.

85 BONUS INTERVENTI ANTISISMICI NEWS Sugli interventi concernenti la realizzazione di opere finalizzate all adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare, è riconosciuta una detrazione dall imposta lorda pari al 65% per le spese sostenute fino dal al

86 BONUS INTERVENTI ANTISISMICI Le condizioni Gli edifici devono ricadere nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1 e 2 dell allegato A, Ordinanza P.C.M. n del ) Gli interventi devono riguardare solo le costruzioni adibite a: 1) abitazione principale(*) 2) attività produttive (*) abitazione nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente

87 BONUS INTERVENTI ANTISISMICI La compilazione del mod Importo max da indicare: Chi presta assistenza fiscale calcolerà la detrazione nella misura del 65 per cento, su 1/10 di quanto indicato in questo campo.

88 BONUS INTERVENTI ANTISISMICI La compilazione del mod. Unico 4 Importo max da indicare: Nel campo 4 del rigo RP 48 riportare l ammontare totale delle colonne 9 nei cui righi a colonna 2 è stato indicato il codice 4.

89 BONUS ARREDI Chi ha usufruito della detrazione del 50% per gli interventi edilizi di cui all art. 16-bis del TUIR può beneficiare di una ulteriore detrazione d imposta relativa all acquisto dei mobili ed arredi nonché di grandi elettrodomestici destinati a servizio dell immobile oggetto dei lavori

90 BONUS ARREDI La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio: manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ricostruzione o ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all alienazione o assegnazione dell immobile.

91 BONUS ARREDI Limite massimo di spesa La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro, è ripartita tra gli aventi diritto e spetta su ogni singola unità immobiliare o alla parte comune dell edificio oggetto di ristrutturazione (a prescindere dal numero di partecipanti alla spesa).

92 BONUS ARREDI Limite massimo di spesa Limite max di per un immobile oggetto di ristrutturazione Limite max di per altro immobile oggetto di ristrutturazione

93 BONUS ARREDI Limite massimo di spesa Limite max di per ciascun immobile oggetto di ristrutturazione Indicare l importo della rata pari ad 1/10 della spesa sostenuta

94 BONUS ARREDI Quali sono i mobili e gli arredi La norma non prevede nessuna specificazione riguardo la tipologia di mobili ammessi al beneficio ma la Circ. n. 29/2013 afferma che devono ritenersi detraibili tutte le spese sostenute per l acquisto di arredi come, ad esempio, letti, materassi, armadi, librerie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, ecc.

95 BONUS ARREDI Grandi elettrodomestici Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la detrazione si applica sull acquisto, Iva inclusa, di tutti i grandi elettrodomestici a servizio dell immobile oggetto dei lavori quali, ad esempio, lavatrici, frigoriferi, forni e piani cottura purché di classe energetica non inferiore ad A + (A per i forni) e acquistati nel periodo che va dal al

96 BONUS ARREDI D.Lgs , n. 151 Allegato 1 B 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione 1.2 Frigoriferi 1.3 Congelatori 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito di alimenti 1.5 Lavatrici 1.6 Asciugatrici 1.7 Lavastoviglie 1.8 Apparecchi per la cottura 1.9 Stufe elettriche 1.10 Piastre riscaldanti elettriche 1.11 Forni a microonde TELEVISORI COMPUTER 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento 1.14 Radiatori elettrici 1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani 1.16 Ventilatori elettrici 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria

97 BONUS ARREDI Spese di trasporto e montaggio SI Tra le spese sulla quale calcolare la detrazione d imposta vi rientrano, sempre entro il limite complessivo dei 10mila euro, anche le spese di trasporto e montaggio. E agevolato solo l acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi il che esclude gli oggetti d antiquariato

98 BONUS ARREDI Complementi d arredo Il bonus si applica agli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario complemento dell arredo dell immobile ristrutturato. Sono esclusi, però, gli acquisti di tende, tendaggi ed altri complementi d arredo

99 BONUS ARREDI Ordine dei lavori Secondo la Circolare n. 29/2013 è possibile applicare la detrazione anche sulle spese per l acquisto degli arredi sostenute prima di quelle per il recupero edilizio. L importante è che i lavori edilizi siano iniziati prima dell acquisto dei mobili: fanno fede i titoli edilizi o, in mancanza, un autocertificazione del contribuente ex DPR n. 445/2000 L autocertificazione deve avere la data certa

100 BONUS ARREDI Lavori su parti condominiali Diversamente da quanto previsto con il bonus del 2009, anche i lavori sulle parti comuni condominiali, compresa la manutenzione ordinaria, danno diritto alla detrazione. Attenzione: si deve trattare di mobili, arredi e grandi elettrodomestici destinati alle parti comuni (ad esempio l alloggio del portiere).

101 BONUS ARREDI Modalità di pagamento Il pagamento può avvenire in due modi: 1) bonifico parlante sullo stesso modulo di quelli utilizzati per la detrazione fiscale del 50% e con la stessa causale; 2) carta di credito o bancomat. Attenzione: non è possibile saldare il conto con assegni, contanti o altre forme di pagamento

102 Le compensazioni nel modello 730 Da quest anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l Imu dovuta per l anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.

103 Le compensazioni nel modello Unico I contribuenti che usano in compensazione orizzontale i crediti relativi a: - imposte sui redditi e relative addizionali, - ritenute alla fonte; - imposte sostitutive delle imposte sui redditi; - IRAP; per un importo superiore a ,00 euro annui, devono richiedere l apposizione del visto di conformità, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d imposta in corso al

104 Le compensazioni nel modello Unico Il visto di conformità va apposto sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito e il limite dei 15 mila euro si riferisce a ciascuna singola imposta ossia: imposte sui redditi e relative addizionali (visto da apporre sul Modello Unico); imposte sostitutive delle imposte sui redditi (visto da apporre sul Modello Unico); ritenute alla fonte (visto da apporre sul Modello 770); imposta regionale sulle attività produttive (visto da apporre sul Modello IRAP). Interpretazione fornita dall Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2014 il giorno

105 Le compensazioni nel modello Unico Il visto di conformità è già obbligatorio per la compensazione orizzontale dei crediti IVA superiori a 15 mila euro ma, a differenza di quanto previsto ai fini IVA, la compensazione dei crediti in esame: non presuppone l invio telematico della dichiarazione; è ammessa anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (in quanto la norma non dispone, quale termine iniziale, il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ).

106 Le compensazioni nel modello Unico Regime sanzionatorio Ai soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele si applica una sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro (art. 39, comma 1 lett. a) primo periodo del DLgs. n. 241/97). In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata un apposita segnalazione agli organi competenti per l adozione di ulteriori provvedimenti.

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