La Riforma del Terzo Settore ed i nuovi ETS 5 Aspetti sui quali riflettere
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1 La Riforma del Terzo Settore ed i nuovi ETS 5 Aspetti sui quali riflettere Istituto della Donazione Via Pantano 2, Milano Paolo Alessandro Pesticcio Esperto in legislazione e fiscalità degli enti non profit Progettononprofit - Studio Legale e Tributario Via Leopardi, 1 - Milano mobile 333/
2 UNA PREMESSA: LA RATIO DELLA RIFORMA 1. RIORGANIZZARE LA FRAMMENTARIETÀ DELLA NORMATIVA SPECIALISTICA Introduzione della nuova figura soggettiva di «Ente del Terzo Settore» ETS 2. INTERPRETARE I CAMBIAMENTI CHE HANNO PORTATO ALLA NASCITA DI ENTI NON PROFIT «AZIENDE» Introduzione di una normativa civilistico/fiscale comune a tutti gli ETS che aprisse alla possibilità di svolgere attività commerciale 3. INTRODURRE UNA DIFFERENTE FISCALITÀ PREMIANTE: nuovi parametri di valutazione dell ente di terzo settore e, in particolare, della sua modalità di agire 2
3 UNA PREMESSA: LA RATIO DELLA RIFORMA 4. TRASPARENZA, GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ Un registro comune, il «RUNTS», che raccoglie gli ETS e ne certifica il loro diritto di fruire delle differenti agevolazioni presenti nel codice e conferisce maggiore trasparenza con la possibilità di consultazione da parte di tutti, individuazione degli aspetti della governance e delle responsabilità 5. SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO CENTRALIZZATO E DISLOCATO POI TERRITORIALMENTE NELLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali/regioni e province autonome, Agenzia Entrate, Prefetture 3
4 1. RIORGANIZZARE LA FRAMMENTARIETÀ DELLA NORMATIVA SPECIALISTICA Leggi di settore L. 266/1991 L. 266/1991 Codice Unico Art. 148 TUIR ENTI non PROFIT L. 460/1997 Art. 148 TUIR (modificato) ETS D.Lgs. 117/2017 L. 460/1997 L. 383/2000 L. 383/2000 4
5 OGGI 1. RIORGANIZZARE LA FRAMMENTARIETÀ DELLA NORMATIVA SPECIALISTICA FONDAZIONI IN GENERALE (Codice civile) FONDAZIONI BANCARIE (L. 218/1990) FONDAZIONI UNIVERSITARIE (L. 133/2008) FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE (D.LGS. 367/1996) FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE (Prassi) COOPERATIVE SOCIALI (L. 381/1991) Leggi di settore ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) (L. 383/2000) ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD) (L. 398/1991) PRO LOCO (Leggi Regionali) ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) (L. 49/1987) (L. 125/2014) ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) (L. 266/1991) SOCIETÀ OPERAIE DI MUTUO SOCCORSO (L. 3818/1886) IMPRESE SOCIALI (INLUS) (D.LGS. 155/2006) ASD Codice Unico RUNTS REGISTRO UNICO NAZIONALE del TERZO SETTORE IMPRESE SOCIALI DOMANI (INLUS) (D.LGS. 112/2017) ISCRIZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO 5
6 1. RIORGANIZZARE LA FRAMMENTARIETÀ DELLA NORMATIVA SPECIALISTICA Normativa parzialmente comune con differente intensità di obblighi e tipologie di agevolazione Controlli sia dai soggetti pubblici vigilanti che dagli stakeholders D.LGS. 117/2017 ETS Individuazione soggettiva ed oggettiva degli ETS Registro comune PUBBLICO e maggiore trasparenza di tutti gli aspetti operativi dell ente Categorie di enti differenti e differenti modalità di svolgimento dell attività 6
7 2. INTERPRETARE I CAMBIAMENTI CHE HANNO PORTATO ALLA NASCITA DI ENTI NON PROFIT «AZIENDE» NUMERO ISTITUZIONI NON PROFIT E RISORSE UMANE IMPIEGATE SOGGETTI ESAMINATI 2011 VARIAZIONE % ISTITUZIONI NON PROFIT ,0% ISTITUZIONI CON VOLONTARI ,6% VOLONTARI ,5% ISTITUZIONI CON ADDETTI ,5% ADDETTI (DIPENDENTI) ,4% ISTITUZIONI CON LAVORATORI ESTERNI ,8 LAVORATORI ESTERNI ,4% ISTITUZIONI CON LAVORATORI TEMPORANEI ,0% LAVORATORI TEMPORANEI ,1% I dati ISTAT presentano un Paese in trasformazione dove il ruolo dell economia sociale è in continua crescita. 7
8 2. INTERPRETARE I CAMBIAMENTI CHE HANNO PORTATO ALLA NASCITA DI ENTI NON PROFIT «AZIENDE» Contributi, offerte, donazioni, lasciti testamentari e liberalità Proventi/entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi 18,3% Proventi/entrate da gestione finanziaria e patrimoniale 6,8% 7,2% 26,3% Contributi annui aderenti 7,3% 5,1% Altri proventi di fonte privata 29% Sussidi e contributi a titolo gratuito da enti pubblici nazionali e internazionali Proventi/entrate da contratti e/o convenzioni con Istituzioni o enti pubblici nazionali o internazionali 8
9 2. INTERPRETARE I CAMBIAMENTI CHE HANNO PORTATO ALLA NASCITA DI ENTI NON PROFIT «AZIENDE» 9
10 3. INTRODURRE UNA DIFFERENTE FISCALITÀ PREMIANTE ATTRAVERSO NUOVI PARAMETRI DI VALUTAZIONE Inquadramento civilistico fiscale ETS Qualificazione civilistica Qualificazione fiscale e differenti agevolazioni ETS NON COMMERCIALE art. 79 co. 2 e (3) individuano le modalità con le quali le attività non si considerano commerciali; art. 79 co. 5 individua l ETS non commerciale, ove svolga le attività di interesse generale con modalità non commerciali (commi 2 e 3 art. 79) Impresa sociale e cooperativa sociale Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale Assenza di lucro soggettivo ETS COMMERCIALE In caso di mancato rispetto dei parametri di cui sopra 10
11 GLI ETS ASSUMONO NATURA COMMERCIALE QUANDO 3. INTRODURRE UNA DIFFERENTE FISCALITÀ PREMIANTE ATTRAVERSO NUOVI PARAMETRI DI VALUTAZIONE Norme Fiscali TITOLO X Disposizioni IMPOSTE sui REDDITI AGLI ETS Si applicano ad esclusione delle IMPRESE SOCIALI TITOLO X D.LGS. 117/17 ARTICOLI DA 79 A 89 TITOLO II D.P.R. 917/86 ARTICOLI DA 72 A 161 in quanto compatibili (art. 79 co. 1) I PROVENTI COMMERCIALI SUPERANO, NEL MEDESIMO PERIODO D IMPOSTA, LE ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ NON COMMERCIALI
12 4. TRASPARENZA, GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ 12
13 4. TRASPARENZA, GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ 13
14 4. TRASPARENZA, GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ 14
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17 4. TRASPARENZA, GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ 17
18 5. SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO CENTRALIZZATO Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo (Art. 92) Finalizzata a garantire l uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli Enti del Terzo settore (cfr. art. 92, co. 1,lett. Aa b, c) Restano fermi i poteri delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine ai controlli, alle verifiche ed alla vigilanza finalizzati ad accertare la conformità delle attività di cui all articolo 5 alle norme particolari che ne disciplinano l esercizio. Diretti ad accertare (art. 93): a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore; b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; c) l adempimento degli obblighi derivanti dall iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore; d) il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore; e) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, 18 ad essi attribuite
19 5. SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO CENTRALIZZATO Disposizioni in materia di controlli fiscali (art. 94) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo X l'amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore ( ) L'ufficio che procede alle attività di controllo ha l'obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. 19
20 5 ASPETTI FONDAMENTALI DELLA RIFORMA 1. LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E DIVERSE 2. IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) 3. ASPETTI DI GOVERNANCE DEGLI ETS 4. ODV E APS: RIFLESSIONI E CENNI SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE 5. MODIFICA STATUTI CENNI SULLE ONLUS 20
21 1. LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E DIVERSE Artt. 5 e 6 D.LGS. 117/2017 ETS CHI COSA - COME a. OdV b. APS c. Enti filantropici d. Imprese sociali, (D.Lgs.112/2017), incluse le coop.soc. e. Reti associative f. Società mutuo soccorso g. Altri enti di carattere privato (associazioni riconosciute e non e fondazioni etc.) Ad eccezione delle imprese sociali e coop soc., gli ETS devono esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale Le attività di interesse generale sono declinate nell art. 5 Il RUNTS, Registro Unico Nazionale del T.S. che sostituisce tutti i Registri esistenti e qualifica gli ETS. L iscrizione nel Registro permette la fruizione delle differenti agevolazioni e la possibilità di stipulare convenzioni. 21
22 1. LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E DIVERSE a. OdV b. APS c. Enti filantropici d. Imprese sociali (D.Lgs.112/2017), incluse le coop. soc. e. Reti associative f. Società mutuo soccorso g. Altri enti di carattere privato (associazioni riconosciute e non e fondazioni etc.) esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di futilità sociale. (cfr. art. 5)
23 1. LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E DIVERSE a. OdV b. APS c. Enti filantropici d. Imprese sociali (D.Lgs.112/2017), incluse le coop. soc. e. Reti associative f. Società mutuo soccorso g. Altri enti di carattere privato (associazioni riconosciute e non e fondazioni etc.) esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di futilità sociale. (cfr. art. 5)
24 1. LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E DIVERSE ATTIVITÀ D INTERESSE GENERALE ATTIVITÀ DIVERSE (ART. 6 ) Possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che: l atto costitutivo o lo statuto lo consentano siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti definiti con D.M. interministeriale
25 2. IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) ART. 45 Il Registro è Unico e conterrà tutti gli enti che vorranno fregiarsi della qualifica di ETS. Tuttavia sarà gestito territorialmente dalle REGIONI/PROVINCE AUTONOME. Il Registro sarà suddiviso per SEZIONI. Nessun ente (fatta eccezione per le reti associative) potrà iscriversi in più sezioni. Iscrizione a seguito di domanda del r.l., segue la verifica dei requisiti di costituzione e di iscrizione nella sezione scelta. Entra 60 gg. l ufficio competente 1) iscrive, 2) rifiuta 3) chiede integrazione. Trascorsi i 60 gg. vige il silenzio assenso. Se diniego, possibile ricorso al TAR competente per territorio 25
26 IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (ART. 45 D.LGS. 117/2017) DECORRENZA Entro il 3/8/2018 Entro il 30/1/2019 Entro 6 mesi dalla predisposizione struttura informatica del RUNTS (termine indefinito) DISPOSIZIONE D.M. x la definizione della procedura per l iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore Regioni e Province Aut. disciplinano i procedimenti per emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione dal Registro Unico Regioni e Province Autonome rendono operativo il registro Unico
27 IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (IL CONTENUTO) (ART. 48 D.LGS. 117/2017) Il Registro diviene strumento di trasparenza e conoscibilità per i terzi, oltre che strumento di vigilanza e controllo interno della P.A. I commi 1, 2 e 3 dell art. 48 elencano il contenuto e disciplinano gli obblighi di aggiornamento. La violazione degli obblighi comporta la cancellazione dal Registro, previa diffida ad adempiere. Gli amministratori rispondono dell inadempienza agli obblighi previsti, ai sensi dell art c.c. (sanzione amministrativa da 206 euro a euro)
28 LA PERSONALITÀ GIURIDICA (ART. 22 D.LGS. 117/2017) Il Registro diviene strumento di trasparenza e conoscibilità per i terzi, oltre che strumento di vigilanza e controllo interno della P.A. I commi 1, 2 e 3 dell art. 48 elencano il contenuto e disciplinano gli obblighi di aggiornamento. La violazione degli obblighi comporta la cancellazione dal Registro, previa diffida ad adempiere. Gli amministratori rispondono dell inadempienza agli obblighi previsti, ai sensi dell art c.c. (sanzione amministrativa da 206 euro a euro)
29 LA PERSONALITÀ GIURIDICA (ART. 22 D.LGS. 117/2017)
30 3. ASPETTI DI GOVERNANCE DEGLI ETS (TRASPARENZA, AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITÀ) Il Codice del T. S. ha introdotto nuovi e puntuali obblighi di trasparenza e nuove previsioni in materia di governance, seppur in gran parte facoltative. In stretto legame con tali 2 aspetti sono state introdotte delle più stringenti responsabilità per gli amministratori degli enti
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42 4. ODV E APS (E ONLUS): RIFLESSIONI IL REGIME TRANSITORIO Il D.lgs. 117/2017 è in vigore dal 3 agosto TUTTAVIA nella sua pratica applicazione è ancora monco, giacché la sua parziale applicazione dipende, da un lato, da importanti autorizzazioni sovranazionali e dall effettiva operativa del Registro unico nazionale (RUN) e, dall altro, dall emanazione di numerosi decreti ministeriali a cui il Codice del Terzo settore rinvia e che dovranno chiarire alcuni profili fondamentali della Riforma.
43 4. ODV E APS (E ONLUS): RIFLESSIONI IL REGIME TRANSITORIO 1. Il regime fiscale degli ETS, ad oggi, non è in vigore: L art. 104, c. 2) dispne che il nuovo regime fiscale si applicherà solamente a partire: dal periodo di imposta successivo all autorizzazione da parte della Commissione europea (della quale è necessario appunto avere l assenso sul nuovo impianto fiscale); dal periodo di imposta successivo a quello in cui il Registro unico sarà reso operativo. Presuntivamente potrebbe accadere che il nuovo regime entri in vigore persino nel 2020
44 4. ODV E APS (E ONLUS): RIFLESSIONI IL REGIME TRANSITORIO Il Codice del Terzo settore sembra legare la durata del regime transitorio alla piena operatività del Registro unico. Alcune disposizioni di natura fiscale entrano tuttavia in vigore per gli ETS già a partire dal 1 gennaio 2018 quando gli ETS di fatto non ci sono, mancando il Registro. COSA INTENDE ALLORA IL CODICE DEL TERZO SETTORE PER ETS, IN QUESTO PERIODO TRANSITORIO?
45 4. ODV E APS (E ONLUS): RIFLESSIONI IL REGIME TRANSITORIO La lettura combinata degli articoli 101, co.3 e 104, co.1 del Codice ci offre la soluzione: Fino all istituzione ed operatività del RUNTS, sono considerati ETS le associazioni che sono iscritte in uno dei registri esistenti, dunque: ODV APS ONLUS
46 4. ODV E APS (E ONLUS): RIFLESSIONI IL REGIME TRANSITORIO Queste tipologie, conserveranno durante tutto il periodo transitorio: i diritti e i benefici derivanti dalla loro qualifica, si vedranno applicare le novità fiscali che entreranno in vigore già dal 1 gennaio dell anno prossimo ODV, le APS e Onlus continuano ad applicare oggi la vecchia normativa (ed è ancora oggi possibile iscriversi ai registri di riferimento). INOLTRE sono considerate ETS e quindi devono fare i conti con le disposizioni del Codice del Terzo settore immediatamente applicabili.
47 Articolo 4. ODV E APS: RIFLESSIONI IL REGIME TRANSITORIO Argomento Articolo 77 Titoli di solidarietà Articolo 78 Regime fiscale del Social Lending Articolo 81 Social Bonus Articolo 82 Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali Articolo 83 Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali Articolo 84, Esenzione IRES immobili «istituzionali» ODV comma 2 Articolo 85, Esenzione IRES immobili «istituzionali» APS comma 7 Art.102 c.1 lett.e) f) g) Abrogazioni e) articolo 100, comma 2, lettera l), Tuir Oneri di utilità sociale f) articolo 15, comma 1, lettera i-quater), Tuir Detrazioni per oneri e) articolo 15, comma 1, lettera i-bis), Tuir Detrazioni per oneri
48 LA MODIFICA DEGLI STATUTI Il Codice dispone che le ODV, le APS e le Onlus debbano adeguare i rispettivi statuti alle nuove disposizioni e lo debbano fare entro 18 mesi a partire dal 3 agosto (art.101, c.2): il termine, che cade all incirca nel mese di febbraio 2019, sembra coincidere con il termine massimo previsto per l operatività del RUN. Durante tale periodo le organizzazioni menzionate dovranno attivarsi per modificare i propri statuti inserendo le disposizioni necessarie per rispettare le nuove previsioni del Codice del Terzo settore, e lo potranno fare usufruendo di alcune agevolazioni.
49 LA MODIFICA DEGLI STATUTI Il Codice dispone infatti che qualora le modifiche vegano adottate entro il termine dei 18 mesi previsti potranno: a) essere adottate con le maggioranze previste per le deliberazioni dell assemblea ordinaria (art.101, c.2) e non con quelle aggravate eventualmente previste in statuto; b) essere adottate in esenzione dall imposta di registro (art.82, c.3); per quanto riguarda invece l imposta di bollo, le ODV, le APS e le Onlus (in quanto ETS) sono comunque esenti dal pagamento della stessa (art.82, c.5) a partire dal 1 gennaio 2018.
50 IL NUOVO REGIME DELLE DETRAZIONI E DELLE DEDUZIONI L art.83 del Codice del Terzo settore introduce una disciplina unitaria per le detrazioni e deduzioni previste per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli ETS non commerciali. DETRAZIONE (che ricordiamo va ad abbattere l imposta lorda): risparmio d imposta pari al 30% dell erogazione in denaro o in natura effettuata da persone fisiche nei confronti di un ETS, su una donazione massima di euro in ciascun periodo d imposta. La detrazione è elevata al 35% se l erogazione è fatta ad una ODV
51 IL NUOVO REGIME DELLE DETRAZIONI E DELLE DEDUZIONI DEDUZIONE: (che si ricorda va ad abbattere non l imposta bensì il reddito complessivo del soggetto erogante), è disciplinata dal co. 2 dell art. 83. Si prevede che le erogazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società nei confronti di un ETS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito dichiarato. In questa nuova disposizione non vi è più il limite di euro previsto dal D.L. 35/2005 (la cosiddetta più dai, meno versi ).
52 IL NUOVO REGIME DELLE DETRAZIONI E DELLE DEDUZIONI Le due agevolazioni appena richiamate sono alternative e non cumulabili fra loro né con altre agevolazioni fiscali previste sulle stesse erogazioni. Per usufruire delle agevolazioni relative alle erogazioni in denaro queste devono essere fatte con strumenti diversi dal contante (e quindi tramite banche, uffici postali o altri strumenti di pagamento tracciabili). Per quanto riguarda le erogazioni in natura i beni che daranno diritto alla detrazione o alla deduzione, oltre ai criteri e alle modalità di valorizzazione di tali liberalità, saranno individuati con un apposito decreto interministeriale
53 Cosa devono fare gli enti non profit in questo periodo transitorio? 1 2 Valutare se vi siano i requisiti per iscriversi nel Registri APS o OdV Valutare se vi sia la necessità di pensare ad un cambio di qualifica. In part. Per le ONLUS che operano nel settore dei servizi a pagamento (passaggio all Impresa sociale) 3 Valutare la possibilità di non entrare nel Registro con tutte le conseguenze derivanti
54 Cosa devono fare gli enti non profit in questo periodo transitorio? Inquadrare la propria mission alla luce delle attività/settori di attività previsti dal nuovo Codice Valutare lo svolgimento di attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale in modo ancora presuntivo (in attesa del D.M. x criteri e limiti, oltre che per individuare le attività) Inquadrare la propria attività, commerciale o non commerciale, alla luce degli indici di cui all art. 79 del Codice. Inquadrare la natura commerciale o non commerciale dell ente in relazione alla natura dell attività
55 GRAZIE PAOLO ALESSANDRO PESTICCIO ESPERTO IN LEGISLAZIONE DEGLI ENTI NON PROFIT STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO 333/
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