COMUNE SAN LAZZARO DI SAVENA REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

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1 COMUNE SAN LAZZARO DI SAVENA REGOLAMENTO POLIZIA URBANA Approvato con la delibera di Consiglio comunale n.73 del 18 dicembre 2012 Capo I Disposizioni generali Art.1 Finalità Art.2 Attività di polizia urbana Art.3 Utilizzo del volontariato Capo II Uso e mantenimento del suolo pubblico Art.4 Comportamenti vietati Art.5 Limitazione ai giochi sul suolo pubblico Art.6 Sgombero della neve Capo III Decoro urbano Art.7 Manutenzione per il decoro, l igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni Art.8 Misure a tutela dei beni pubblici e privati Art.9 Luminarie natalizie Art.10 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari Art.11 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti Capo IV Tutela della quiete pubblica, dell incolumità delle persone e della sicurezza urbana Art.12 Divieto di suoni e schiamazzi Art.13 Disciplina degli orari della città Art.14 Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche Art.15 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano Art.16 Referenti per la Sicurezza Art.17 Divieto di bivacco e accattonaggio Art.18 Uso dei dispositivi antifurto Art.19 Emissioni di fumo Capo V Sale giochi Art.20 Sala Giochi Capo VI Spettacolo viaggiante e mestieri artistici su suolo pubblico Art.21 Luna park, Circhi equestri e singole attrazioni Art.22 Artisti di strada Capo VII Sanzioni Art.23 Sanzioni amministrative Capo VIII Disposizioni transitorie e finali Art.24 Rinvii ad altri regolamenti Art.25 Disposizioni finali e abrogazioni

2 Capo I Disposizioni generali Art.1 Finalità 1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto dell'ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di: a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale; b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni; c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo - animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo; d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile; e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale. 2. Come da disposto dell art.1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, s intende per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. 3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale. Art.2 Attività di polizia urbana 1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale. All accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. 2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 3. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n 689 e della L.R. 28 aprile 1984, n 21 (Disciplina dell applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). 4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi. Art.3 Utilizzo del volontariato 1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente. 2

3 Capo II Uso e mantenimento del suolo pubblico Art.4 Comportamenti vietati 1. E vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente; in particolare è vietato: a. soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati; b. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo; c. immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio; d. ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici; e. occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato; f. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; produrre stillicidio di acqua o altri liquidi sulla sede stradale e sui marciapiedi; g. utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; h. scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico; i. stendere nelle ore diurne panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la via pubblica; j. eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche; k. insozzare le strade e le sue pertinenze, gettando oggetti o rifiuti; l. gettare a terra mozziconi di sigaretta e gomme da masticare. Art.5 Limitazione ai giochi sul suolo pubblico 1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri. 2. E fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale. 3. E, altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E sempre disposto il sequestro amministrativo. Art.6 Sgombero della neve 1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'autorità comunale a garanzia della circolazione. 2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio e rimuovere i rami secchi e pericolanti. 3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi, i passi carrai ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo. 3

4 4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. 5. E fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua. Capo III Decoro urbano Art.7 Manutenzione per il decoro, l igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni 1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire la pubblica incolumità. 2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d accesso all immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza. 3. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate ed aggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche e tende esterne, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi. 4. L eventuale impiego su area pubblica di elementi riscaldanti comporta l obbligo di dotarsi delle eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti. 5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche. 6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni. 7. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all altezza non inferiore a mt.1, Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi l Amministrazione Comunale intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, il Comune può intervenire in sostituzione del proprietario o di altro obbligato addebitando ad essi il costo. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l incolumità pubblica, l Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altro obbligato, anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.), addebitando ad essi il relativo costo. Art.8 Misure a tutela dei beni pubblici e privati 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi, arredi urbani e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga. 2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore. 3. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi. 4. E vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti. 4

5 5. Fatta salva l applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola il comma 1, a norma di legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma (vedasi tabella) qualora il trasgressore provveda entro dieci giorni dalla contestazione della violazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione al ripristino dello stato dei luoghi; a) qualora il trasgressore non provveda entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al ripristino dello stato dei luoghi è soggetto ad una sanzione amministrativa fissa (vedasi tabella) ; b. si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E sempre disposto il sequestro amministrativo. Art.9 Luminarie natalizie 1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 15 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio. 2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza. 3. In assenza di tale dichiarazione l'amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti. 4. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di accensione e di spegnimento delle luci per tutto il territorio comunale e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere rimosse. 5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa. 6. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per testate di luminarie. Art.10 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari 1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale. 2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa. Art.11 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti Si rinvia al regolamento unico delle entrate tributarie comunali (Delibera Consiglio Comunale n. 82 del 11/12/2001 e successive revisioni) Capo IV Tutela della quiete pubblica, dell incolumità delle persone e della sicurezza urbana Art.12 Divieto di suoni e schiamazzi 5

6 1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali,, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare: a. in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia; b. nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l uso di qualsiasi strumento, idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di San Lazzaro di Savena. c. nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo; d. nelle abitazioni private e negli spazi condominiali, salvo autorizzazioni in deroga, l'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita nelle sole giornate feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19; nei giorni festivi e il sabato l uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. L impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l inquinamento acustico, anche mediante l utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature. 2. Chiunque faccia uso, in luogo privato, di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l uso di strumenti musicali tutti i giorni tra le ore e le ore e tra le ore e le ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo stesso strumento musicale è usato. 3. E vietato far esplodere giochi pirici: da tale disposizione sono da escludere gli spettacoli di fuochi d artificio programmati per Festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità; 4. Fatta salva l applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del comma 1, lett. a) e b), del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma (vedasi tabella). Nel caso di violazione del comma 1, lett. b) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli strumenti, idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni. E sempre disposto il sequestro amministrativo. 5. Fatta salva l applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lett. d), e 3 del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria(vedasi tabella). 6. Fatta salva l applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria (vedasi tabella). 7. In ogni caso l organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all ordine impartito si procederà a termini di legge. Art.13 Disciplina degli orari dei pubblici esercizi, attività commerciali e altre attività 1. Il Sindaco può, con propria ordinanza, per esigenze di interesse pubblico anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio, ridurre gli orari delle singole attività, dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande del presente articolo e o richiedere l'assunzione di precisi impegni di cui al comma Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 l'amministrazione Comunale, ferme restando le valutazioni di ordine generale, può sottoscrivere accordi ai sensi dell art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con i titolari delle attività di cui al comma 1 che prevedono l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio: a) adottare misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale intese come spazio pubblico interessato dall attività con riferimento al comportamento degli avventori che possa determinare un disturbo alla residenza e/o ad altre attività, e a garantire che l afflusso della clientela all esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica o ostacolo al 6

7 passaggio dei pedoni, all accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti; b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcool e al contempo svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione; c) assicurare la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell attività d impresa; d) fornire a richiesta l elenco dei dipendenti e dei collaboratori ed il nominativo del soggetto che detiene la documentazione relativa ai rapporti di lavoro; e) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità stabilite dall Amministrazione in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; f) far effettuare, a seguito di richiesta dell Amministrazione e con spese a carico dei gestori, dall Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell Emilia Romagna monitoraggi dell inquinamento acustico nell area immediatamente circostante l esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe. Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici. 3. E particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore e le ore (le dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra. 4. Le violazioni alle ordinanze di cui ai commi 1) e 2), se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria (vedasi tabella). 5. La violazione degli impegni assunti con l accordo di cui al comma 3 comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (vedasi tabella). La reiterata violazione degli impegni assunti con l accordo di cui al comma 3 comporta la decadenza dall'accordo stesso, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria (vedasi tabella). 6. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n Art.14 Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche 1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore alle ore 6.00 del giorno successivo), è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali. 2. Il Sindaco può, inoltre, in casi particolari e per aree circoscritte, salvo specifiche e motivate autorizzazioni in deroga da parte dell Amministrazione Comunale, limitatamente a esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, interdire totalmente - o sottoporre a specifiche condizioni - la vendita di bevande alcoliche qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana. 3. Il Sindaco può consentire la deroga alle misure di cui al comma precedente subordinatamente alla sottoscrizione di accordi con l Amministrazione Comunale, ai sensi dell art.11 della Legge 7 agosto 1990, n Nelle adiacenze e relativi spazi pertinenziali degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, i gestori sono tenuti a collocare, durante l orario di apertura, appositi contenitori di rifiuti e posacenere, a provvedere al loro svuotamento. 5. La violazione degli impegni assunti con l accordo di cui al comma 3 comporta la decadenza dall'accordo stesso, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria (vedasi tabella). 6. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come 7

8 definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n Art.15 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano 1. L Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l educazione alla convivenza e la conoscenza della regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete. 2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l obbligo di: a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti; b) svolgere adeguata azione informativa all interno ed all esterno del locale circa l entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all esterno dei locali o degli spazi di pertinenza. 3. I gestori, nell adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l attività svolta, e a collocare, durante l orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l utilizzo gratuito alla clientela. 4. Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, a norma dell'art.3 commi 16 e 17 della Legge 15 luglio 2009 n.94, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni, e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Questa disposizione si applica anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3 primo periodo. E' fatto salvo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria (vedasi tabella) ed in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma (vedasi tabella) ed in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n Art.16 Referenti per la Sicurezza 1. Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell attività d impresa, i titolari possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti della normativa vigente. 8

9 Art.17 Sicurezza urbana 1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato: a. assumere qualsiasi comportamento che possa recare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini; b. occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva; c. sedersi, sdraiarsi o sostare nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici recando intralcio o disturbo alla pubblica circolazione; d. ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate; e. consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi f. raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata; g. avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l elemosina o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo. 2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione. E sempre disposto il sequestro amministrativo. Art.18 Uso dei dispositivi antifurto 1. Fatta salva l applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi. 2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d allarme possa arrecare disturbo. A tal fine deve esporre all esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo. 3. Fatta salva l applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Municipale o altra Forza di polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore. Art.19 Emissioni di fumo 1. Fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. 2. L uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito su aree pubbliche appositamente attrezzate. E, altresì, consentito sulle aree private purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia. Capo V Art.20 Sale giochi Si rinvia al regolamento comunale sulle sale giochi (Delibera Consiglio n.70 del 30/11/2009) Capo VI Spettacolo viaggiante e mestieri artistici su suolo pubblico 9

10 Art.21 Luna park, Circhi equestri e singole attrazioni. Si rinvia al regolamento comunale sui luna park (Delibera Consiglio n. 63 del 26/10/2010). Art.22 Artisti di strada 1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all autorizzazione di cui all art. 69 del T.U.L.P.S.. 2. Lo svolgimento dell attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall Amministrazione Comunale. Le presenti attività non possono essere svolte: a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni; b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali; c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse; d) tra le ore e le ore L esercizio dell attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di sessanta (60) minuti nello stesso luogo, intendendo per stesso luogo la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua. 5. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, non possono usare amplificatori, e devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale. 6. Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività. 7. In ogni caso l organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all ordine impartito si procederà a termini di legge. Capo VII Sanzioni Art.23 Sanzioni amministrative 1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni. 2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. 3. Ai sensi dell articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la Giunta, con apposita Delibera, all interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire e aggiornare l importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n 689. Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della confisca nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive. 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti. 10

11 Capo VIII Disposizioni transitorie e finali Art.24 Rinvii ad altre norme vigenti 1. Le disposizioni del presente regolamento sono connesse alle leggi vigenti e complementari ai seguenti regolamenti: a) "Regolamento comunale per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, degli altri mezzi pubblicitari" (Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 21/4/2009) b) " Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l applicazione del relativo canone (Delibera Consiglio Comunale n.83 del 11/11/2001 e n.17 del 13/3/2012 c) "Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente" (Delibera Consiglio Comunale n. 46 del 27/4/1999 e successive revisioni n.32 del 27/4/2 e n.69 del 20/12/2011) d) Regolamento unico delle entrate tributarie comunali (Delibera Consiglio Comunale n.82 del 11/12/2001 e successive revisioni) e) "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili (Delibera Consiglio Comunale n.58 del 24/9/2002) f) Regolamento del benessere e tutela degli animali (Delibera Consiglio Comunela n.26 del 10/6/2008 e n.37 del 21/4/2009; g) Regolamento comunale del verde pubblico e privato (Delibera Consiglio comunale n /3/2009) h) Regolamento sulle sale giochi (Delibera Consiglio n.70 del 30/11/2009) i) Regolamento per le attività di spettacolo viaggiante (Delibera Consiglio n. 63 del 26/10/2010) Art.25 Disposizioni finali e abrogazioni 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di pubblicazione della deliberazione approvativa. 11

12 COMUNE SAN LAZZARO DI SAVENA REGOLAMENTO POLIZIA URBANA TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE - Tabella approvata con delibera di Consiglio comunale n.73 del 18 dicembre Per i pagamenti in misura ridotta, si vedano gli importi stabili in deroga, con successiva Delibera di Giunta comunale n.1 del 10 gennaio NORMA SANZIONE EDITTALE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GIORNI Articolo 4 comma 1 Da a lettera b e c Da a 500, lettera, a,d, J Da a Articolo 4 lettera k Da 50,00 a 500, Articolo 5 comma 1 Da a comma 4 Da a 500, Articolo 6 Da a Articolo 7 Da a Articolo 7 comma 1 e 2 Da a Articolo 8 Da a Articolo 8 comma 5 (chi Da a provvede al ripristino entro 10 giorni) Articolo 8 comma 5 lettera a 500,00 (chi non provvede al ripristino entro 10 giorni dalla contestazione o notifica del verbale) Articolo 12 Da a Articolo 12 comma 1 lettera Da a a e b Articolo 12 comma 1 lettera Da a d e comma 3 Articolo 13 comma 1 e 2 Da a Articolo 13 comma 3 Da a Articolo 13 comma Da a (reiterazione) Articolo 14 comma 1 e 2 Da a Articolo 14 comma 3 Da a Articolo 14 comma 4 Da a Articolo 15 Da a Articolo 15 comma 2 Da a Articolo 17 Da a Articolo 18 Da a Articolo 19 Da a

13 Articolo 22 Da a

14 ATTO N. 1 del 10/01/2013 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO N. 1 del 10/01/2013 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Il giorno 10 del mese 01 dell anno 2013 alle ore 09:30 nella Casa Municipale, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale. All appello risultano presenti: Macciantelli Marco Sindaco Presente Archetti Giorgio Vicesindaco Presente Ballotta Roberta Assessore Presente Baldacci Maria Cristina Assessore Presente Merrone Giuseppe Assessore Presente Dassi Raymon Assessore Presente Assiste il SEGRETARIO GENERALE dr.ssa MARESCA LEA che provvede alla redazione del presente verbale. Il presidente, MACCIANTELLI MARCO riconosciuta legale l adunanza invita la Giunta a prendere in esame l oggetto sopra indicato.

15 LA GIUNTA COMUNALE Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 espressi come segue: In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere: FAVOREVOLE Addì 07/01/2013 Il Segretario Comunale DOTT.SSA LEA MARESCA In sostituzione della Dirigente della 2^ Area, Arch. Tudisco Anna Maria assente dal servizio. In ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere FAVOREVOLE Addì 09/01/2013 Il Responsabile del Servizio BARBIERI ANNA con voto unanime e palese l approva, adottando il seguente verbale, che dovrà essere comunicato in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all affissione all Albo. Premesso che, in data 18/12/2012 con delibera di Consiglio n.73, è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana che ha, nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, graduato le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle proprie disposizioni in relazione alla gravità dell'infrazione; Rilevato che, l'istituto del pagamento in misura ridotta, di cui all art. 16, comma 1,Legge 689/1981, limita l'efficacia afflittiva delle suddette sanzioni, rendendole scarsamente deterrenti, a fronte, invece, della particolare rilevanza degli interessi che il regolamento di polizia urbana intende tutelare e cioè l incolumità pubblica e la sicurezza urbana intesa come "..un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale" (Decreto Ministro degli Interni 05 agosto 2008); Considerato che la violazione delle disposizioni del regolamento incide in modo rilevante sul mantenimento delle condizioni di sicurezza urbana e dell ordinata e civile convivenza; Ritenuto necessario determinare gli importi del pagamento in misura ridotta in modo tale da mantenere l'efficacia afflittiva e deterrente della sanzione, come determinata dal regolamento in relazione alla gravità della violazione; Visti - l art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali) che stabilisce, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro; - l art. 6 bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce la facoltà alla Giunta di determinare, in deroga al dettato del primo comma dell art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n.689, l importo di pagamento in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze; - la legge 24 novembre 1981, n.689; DELIBERA

16 - di prevedere una probabile maggiore entrata alla risorsa n /0 del bilancio, rispetto al trend storico di cui si terrà conto nella predisposizione del bilancio pluriennale ; - di stabilire, come di seguito riportato, gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio in data 18/12/2012 n.73: a. per le violazioni soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in euro 500,00; b. per le violazioni soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in euro 400,00; c. per le violazioni soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in euro 200,00; d. per le violazioni soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in euro 150,00; e. per le violazioni soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in euro 100,00; f. per le violazioni soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in euro 50,00. DG 1 ooo

17 COMUNE SAN LAZZARO DI SAVENA REGOLAMENTO POLIZIA URBANA ALLEGATO TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE NORMA SANZIONE EDITTALE PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ENTRO 60 GIORNI Articolo 4 comma 1 Da a lettera b e c Da a ,00 4 lettera, a,d, J Da a Articolo 4 lettera k Da 50,00 a ,00 Articolo 5 comma 1 Da a comma 4 Da a ,00 Articolo 6 Da a Articolo 7 Da a Articolo 7 comma 1 e 2 Da a Articolo 8 Da a Articolo 8 comma 5 (chi provvede al ripristino entro 10 giorni) Articolo 8 comma 5 lettera a (chi non provvede al ripristino entro 10 giorni dalla contestazione o notifica del verbale) Da a Articolo 12 Da a Articolo 12 comma 1 Da a lettera a e b Articolo 12 comma 1 Da a lettera d e comma 3 Articolo 13 comma 1 e Da a 2 Articolo 13 comma 3 Da a Articolo 13 comma Da a 3(reiterazione) Articolo 14 comma 1 e Da a ,

18 Articolo 14 comma 3 Da a Articolo 14 comma 4 Da a Articolo 15 Da a Articolo 15 comma 2 Da a Articolo 17 Da a Articolo 18 Da a Articolo 19 Da a Articolo 22 Da a

19 IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, COME SEGUE: IL PRESIDENTE F.to dr. MACCIANTELLI MARCO Il SEGRETARIO GENERALE F.to dr.ssa MARESCA LEA PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE. ESECUTIVITA. La suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità e pubblicata all Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, diviene esecutiva ai sensi dell art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

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