Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi
|
|
- Eva Bassi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati da Rittal S.p.A. presso il Fornitore. Le disposizioni di seguito riportate si applicano sia agli acquisti di beni sia agli acquisti di servizi, salvo laddove l oggetto della fornitura renda le specifiche disposizioni applicabili solo all uno o all altro tipo di prestazione. Le presenti Condizioni Generali si applicano anche nel caso in cui la consegna dei beni e/o la fornitura dei servizi avvenga direttamente presso il Cliente Finale di Rittal S.p.A.. Definizioni Rittal: indica Rittal S.p.A. Ordine: indica qualsiasi ordine d acquisto di beni e/o servizi emesso da Rittal nei confronti del Fornitore. Cliente Finale: è il cliente di Rittal a cui sono destinati i beni e/o i servizi oggetto della fornitura. Condizioni Generali: sono le presenti condizioni generali d acquisto di beni e servizi. Condizioni Speciali: sono le eventuali condizioni d acquisto riportate sull Ordine, o ad esso allegate, al fine di disciplinare esigenze specifiche della fornitura oggetto dell Ordine. Fornitore: è il soggetto giuridico verso cui l Ordine è emesso. Forza Maggiore: è qualunque evento che, eccedendo le possibilità di controllo e previsione delle Parti e nonostante queste abbiano adottato la massima diligenza, influisce negativamente sulla fornitura. Parte/i: sono Rittal e il Fornitore. Trasportatore: indica la società di trasporti/spedizioni prescelta per il trasporto dei beni oggetto dell Ordine. Art. 1 - Condizioni Generali Applicazione Modifica - Validità 1.1 Le presenti Condizioni Generali, insieme con le eventuali Condizioni Speciali riportate nell Ordine, costituiscono parte integrante e sostanziale dell Ordine stesso. In caso di conflitto, le Condizioni Speciali prevalgono sulle disposizioni delle presenti Condizioni Generali con esse incompatibili. 1.2 Ogni eventuale e successiva modifica dell Ordine, delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Speciali dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere debitamente controfirmata da un rappresentante di ciascuna Parte munito di adeguati poteri. Ciò potrà aver luogo anche mediante trasmissione della proposta di modifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) seguita dall accettazione trasmessa via PEC. In caso contrario, essa sarà considerata nulla e inefficace e non sarà, pertanto, applicata. 1.3 Ogni eventuale rinunzia a far valere i propri diritti da parte di Rittal, anche se reiterata, non è da considerare un precedente e non costituisce, pertanto, né deroga né causa di invalidità delle Condizioni Generali e/o delle Condizioni Speciali e/o dell Ordine. 1.4 Una volta sottoscritte dal Fornitore, le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti gli acquisti di beni e/o servizi successivamente effettuati da Rittal presso il medesimo Fornitore fino a quando le presenti Condizioni Generali siano eventualmente modificate e tale modifica sia debitamente sottoscritta dal Fornitore. Non è pertanto necessario procedere alla specifica sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali da parte del Fornitore in occasione di ciascun Ordine presso il medesimo Fornitore. Art. 2 - Risoluzione e recesso 2.1 Rittal potrà risolvere l Ordine, con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell art c.c. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore di tale volontà, fermo restando il diritto di Rittal al risarcimento del danno nel caso in cui il Fornitore: (i) non adempia ad una o più delle obbligazioni previste dall Ordine, dalle Condizioni Generali o dalle Condizioni Speciali e non vi ponga rimedio entro 30 (trenta) giorni consecutivi, inclusi i giorni non lavorativi, dalla notifica di messa in mora da parte di Rittal, fatto salvo il diverso termine di cui all art. 4.4 e il diritto di risoluzione di cui all art. 7.2; (ii) risulti in stato di generale insolvenza o sia assoggettato a procedura concorsuale; (iii) sia posto in liquidazione; (iv) ritardi i tempi di consegna stabiliti dall Ordine, dalle Condizioni Generali o dalle Condizioni Speciali per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi in caso di fornitura di beni, ovvero di 10 (dieci) giorni consecutivi in caso di fornitura di servizi, inclusi i giorni non lavorativi, dalle rispettive scadenze. 2.2 Rittal si riserva il diritto di recedere dall Ordine in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo ai sensi dell art c.c. ovvero, laddove si tratti di appalto o di subappalto, ai sensi dell art c.c. In ogni caso Rittal corrisponderà al Fornitore quanto eventualmente dovuto in forza delle disposizioni sopra citate nella misura in cui ciò sia ragionevole e giustificato in base alle circostanze. Art. 3 Perfezionamento dell Ordine 3.1 Ciascun Ordine sarà considerato vincolante tra le Parti solo se debitamente firmato da un rappresentante autorizzato di Rittal e controfirmato, unitamente alle presenti Condizioni Generali, da un rappresentante del Fornitore munito dei necessari poteri. La trasmissione dell Ordine e la relativa accettazione potranno avvenire anche mediante PEC. La firma dell Ordine da parte del Fornitore costituisce formale accettazione dell Ordine stesso in tutte le sue parti, incluse le eventuali Condizioni Speciali riportate nell Ordine stesso. Relativamente all applicazione continuativa delle presenti Condizioni Generali vige il disposto di cui al precedente art L accettazione dell Ordine da parte del Fornitore deve pervenire a Rittal per iscritto, mediante restituzione dell Ordine e, in caso di primo ordine, delle Condizioni Generali debitamente sottoscritte dal Fornitore stesso e restituite in originale o a mezzo PEC, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di emissione dell Ordine. In caso di ordini in conto lavorazione il termine dei 5 (cinque) giorni decorre dalla data di ricezione da parte del Fornitore del materiale oggetto di lavorazione. Trascorso tale termine, Rittal avrà la facoltà di revocare la proposta d Ordine in qualsiasi momento senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun rimborso per gli eventuali costi e/o spese sostenuti. Art. 4 - Termini di consegna Penale 4.1 Il Fornitore dichiara formalmente di essere consapevole che (i) i termini di consegna dei beni e/o di esecuzione dei servizi inseriti nell Ordine sono perentori ed inderogabili, (ii) tutto quanto consegnato e/o eseguito dovrà essere esente da vizi, nonché libero da gravami e da eventuali diritti di terzi.
2 4.2 Nel caso in cui un evento di Forza Maggiore comporti un ritardo nei tempi di consegna dei beni e/o di esecuzione dei servizi stabiliti nell Ordine, il Fornitore ne darà immediata comunicazione per iscritto a Rittal. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a fare tutto il necessario al fine di ridurre e/o recuperare il ritardo causato dall evento di Forza Maggiore. Nel caso in cui il ritardo nella consegna dei beni e/o nell esecuzione dei servizi dovuto a un evento di Forza Maggiore superi i 30 (trenta) giorni consecutivi, inclusi i giorni non lavorativi, Rittal avrà la facoltà di risolvere l Ordine con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell art c.c. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore di tale volontà. 4.3 Consegne anticipate dei beni e/o esecuzioni anticipate dei servizi da parte del Fornitore non saranno accettate senza la preventiva autorizzazione scritta di Rittal e, in ogni caso, non daranno luogo a pagamenti anticipati rispetto ai termini di pagamento previsti nell Ordine. Tutti i rischi e i costi sostenuti per eventuali consegne anticipate dei beni e/o esecuzioni anticipate dei servizi restano a carico del Fornitore. 4.4 Per ciascun giorno di ritardo ingiustificato nelle consegne dei beni e/o nell esecuzione dei servizi, il Fornitore dovrà pagare a Rittal, a titolo di penale per il ritardo, un ammontare pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore dell Ordine. Nel caso in cui Rittal sia debitrice nei confronti del Fornitore, essa provvederà a trattenere l importo della suddetta penale dagli importi ancora dovuti al Fornitore. In caso contrario, l importo della penale dovrà essere pagato dal Fornitore entro 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta da parte di Rittal. Le Parti concordano che l ammontare massimo della penale per ciascuna fornitura non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dell Ordine. Tale limite sarà raggiunto allo scadere del 20 (ventesimo) giorno di ritardo. Scaduto tale termine, Rittal avrà la facoltà di risolvere l Ordine, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta ai sensi e per gli effetti dell art c.c.. E fatto comunque salvo il diritto di Rittal al risarcimento del danno ulteriore. Ai fini delle presenti disposizioni, si considerano come ritardo ingiustificato anche la consegna di beni e/o l esecuzione di servizi non conformi alle specifiche di cui all Ordine. Art. 5 Ispezioni 5.1 Rittal si riserva il diritto di effettuare ispezioni presso gli stabilimenti del Fornitore al fine di verificare la conformità della Fornitura alle specifiche dell Ordine, dandone preavviso, anche non scritto, di almeno 2 (due) giorni lavorativi. Le ispezioni saranno effettuate da personale di Rittal eventualmente accompagnato da rappresentanze del Cliente Finale. Dette ispezioni avverranno durante i normali orari di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e al solo fine di verificare l osservanza di tutte le obbligazioni assunte dal Fornitore con l Ordine. 5.2 A tal fine il Fornitore s impegna a garantire il diritto di accesso al personale di Rittal, eventualmente accompagnato da rappresentanze del Cliente Finale, in tutte le aree in cui si effettuino le attività oggetto dell Ordine. Il Fornitore concorda espressamente che: (i) le lavorazioni oggetto dell Ordine non saranno effettuate in aree riservate in cui l accesso al personale di Rittal e delle rappresentanze del Cliente Finale sia limitato o negato; (ii) durante le suddette ispezioni sarà garantito accesso a tutta la documentazione relativa alla fornitura. Art. 6 - Imballaggio e spedizione 6.1 I beni oggetto dell Ordine dovranno essere imballati in conformità alle prescrizioni e alle specifiche indicate nell Ordine. In ogni caso la qualità dell imballaggio dovrà essere idonea a prevenire qualsiasi danno ai beni durante il trasporto. 6.2 Qualora nell Ordine sia prevista la fornitura di beni da consegnare, la consegna sarà regolata secondo lo standard DDP - Delivery Duty Paid - INCOTERMS Il Fornitore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla suddetta regolamentazione e si impegna ad avvertire Rittal e il Trasportatore non appena i beni siano pronti. Art. 7 - Accettazione dei beni e dei servizi 7.1 I beni consegnati e/o i servizi forniti a Rittal, o direttamente al Cliente Finale, in esecuzione dell Ordine sono soggetti ad ispezione e/o collaudo da parte di Rittal o del Cliente Finale, a seconda delle circostanze, al fine di accertarne la conformità alle specifiche indicate nell Ordine. I beni e/o i servizi si intendono tacitamente accettati se non sono respinti da Rittal con comunicazione scritta da inviare al Fornitore entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla consegna e/o dall esecuzione, salvo laddove la consegna e/o l esecuzione abbia luogo direttamente presso il Cliente Finale, nel qual caso detto termine decorre dalla data di ispezione e/o collaudo effettuato dal Cliente Finale. Tutti i beni consegnati, unitamente a quant altro fornito in esecuzione dell Ordine,, diverranno di proprietà di Rittal al momento della relativa accettazione nei termini suddetti. 7.2 In caso di non conformità dei beni consegnati e/o dei servizi forniti rispetto alle specifiche previste nell Ordine, Rittal ne darà comunicazione per iscritto al Fornitore riservandosi il diritto di procedere in via alternativa come segue: (i) richiedere al Fornitore l adeguamento dei beni e/o dei servizi alle specifiche previste nell Ordine ovvero la sostituzione o la nuova prestazione degli stessi, in entrambi i casi entro un termine ragionevole fissato da Rittal o dal Cliente Finale e a spese e rischio del Fornitore; (ii) in caso di inosservanza del termine di cui al precedente punto (i), procedere alla sostituzione o all adeguamento dei beni e/o servizi alle specifiche previste nell Ordine direttamente o tramite le prestazioni di un terzo, in ogni caso a spese del Fornitore; (iii) dichiarare risolto l Ordine in danno del Fornitore ai sensi e per gli effetti dell art c.c.. Una volta che abbiano subito le necessarie modifiche, le forniture di beni e/o le prestazioni di servizi saranno nuovamente sottoposte a ispezione e/o collaudo al fine della loro eventuale accettazione da parte di Rittal o del Cliente Finale, a seconda delle circostanze. 7.3 Nel caso in cui vi sia la necessità di rimediare a non conformità dei beni consegnati e/o dei servizi forniti dal Fornitore presso il cliente finale di Rittal nonché presso gli stabilimenti di Rittal, il Fornitore avrà a disposizione 5 (cinque) giorni lavorativi per procedere alla risoluzione, a proprio rischio e spese, della non conformità. Scaduto detto termine, Rittal si riserva il diritto di procedere alla risoluzione della stessa direttamente o tramite terze parti, comunque a spese e rischio del Fornitore. Art. 8 Garanzia e responsabilità del Fornitore 8.1 Il Fornitore dichiara che le forniture dei beni e dei servizi prestati sono rispondenti alle specifiche indicate nell Ordine e che sono esenti da vizi occulti o difetti. Il Fornitore s impegna, inoltre, a garantire il buon funzionamento delle forniture per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi all accettazione di cui all art. 7.1 o per un periodo maggiore se il Fornitore è solito applicarlo. Durante il periodo di garanzia il Fornitore s impegna a riparare o sostituire, nel più breve tempo possibile e a sue spese e rischio, qualsiasi fornitura difettosa
3 e a rimuovere le cause del malfunzionamento. Nel caso in cui il Fornitore si rifiuti di effettuare l intervento in garanzia, o non sia in grado di effettuare le sostituzioni o riparazioni necessarie in tempo utile alle esigenze di Rittal e/o del Cliente Finale, Rittal si riserva il diritto di effettuare direttamente, o di far eseguire da terzi, le necessarie riparazioni/sostituzioni, comunque a rischio e spese del Fornitore. La medesima garanzia si applica, con la stessa durata, decorrente dalla relativa fornitura, anche alle parti di ricambio, ai beni sostitutivi e in generale alle riparazioni fornite ed eseguite dal Fornitore in esecuzione della presente garanzia. 8.2 Il Fornitore sarà in ogni caso considerato responsabile per tutti i danni a beni o persone di Rittal e/o di terzi che siano attribuibili ai suddetti malfunzionamenti o a dolo o negligenza nello svolgimento del servizio. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad indennizzare Rittal e qualsiasi terzo danneggiato per i danni attribuibili ai suddetti malfunzionamenti o a dolo o negligenza nello svolgimento del servizio, nonché a manlevare Rittal in relazione a qualsiasi richiesta di danno di cui essa possa essere chiamata a rispondere a causa di quanto precede. A tale fine il Fornitore si impegna ad assumere su di sé qualsiasi causa intentata nei confronti di Rittal per danni, violazioni di legge o contrattuali direttamente causate da non conformità nella fornitura, intervenendo nei relativi giudizi e non opponendosi all eventuale richiesta di estromissione di Rittal dal giudizio. 8.3 Il Fornitore deve informare Rittal di ogni difformità di quanto sia in lavorazione o di quanto sia già consegnato rispetto alle specifiche previste nell Ordine e/o rispetto ai diversi o ulteriori requisiti indicati da Rittal. La comunicazione della difformità deve avvenire al più tardi entro 24 (ventiquattro) ore dall identificazione della stessa da parte del Fornitore onde consentire a Rittal di decidere sull eventuale modifica della fornitura o sull accettazione dei beni e/o dei servizi non conformi, ovvero sulle diverse azioni correttive che il Fornitore dovrà adottare. Nel caso in cui la difformità sia comunicata a Rittal successivamente all accettazione dei beni e/o dei servizi, Rittal potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere l adeguamento dei beni e/o dei servizi ai sensi dell art. 7.2 o revocarne l accettazione con conseguente applicazione dell art Il Fornitore è tenuto a garantire il supporto tecnico e la reperibilità delle parti di ricambio necessarie per la riparazione dei beni oggetto dell Ordine per un periodo di almeno 5 (cinque) anni successivamente alla scadenza del periodo di garanzia. Art. 9 Prezzo Il prezzo riportato nell Ordine è da considerarsi fermo e fisso, nonché comprensivo di tutte le eventuali spese sostenute dal Fornitore per l esecuzione dell Ordine stesso e degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali. Art. 10 Fatturazione 10.1 Le fatture del Fornitore dovranno riportare: (i) i dati del Fornitore, (ii) tutti i dati obbligatori relativi alla bolla di consegna e all Ordine, (iii) l eventuale stato di avanzamento delle lavorazioni cui il pagamento si riferisce, così come stabilito nell Ordine Nel caso in cui la fornitura concerna la prestazione di servizi direttamente al Cliente Finale, la fattura dovrà essere accompagnata dal rapporto relativo agli interventi cui la fattura si riferisce, debitamente compilato e firmato dal Cliente Finale a dimostrazione dell avvenuta esecuzione dei servizi. In mancanza, Rittal si riserva il diritto di sospendere i pagamenti fino al ricevimento dei rapporti di intervento come richiesto. Art. 11 Pagamenti 11.1 Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura fine mese (60 gg. d.f.f.m.) salvo diversi accordi tra le parti. La fattura sarà considerata valida e pagabile da parte di Rittal esclusivamente se emessa nel rispetto delle condizioni di cui agli Artt.10.1 e Il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura esclusivamente a seguito dell accettazione delle forniture/servizi ai sensi dell art Eventuali fatture emesse in mancanza di preventiva accettazione delle forniture/servizi saranno rigettate. Rittal si riserva, inoltre, il diritto di rifiutare il pagamento parziale in caso di esecuzioni parziali della fornitura che non siano state preventivamente concordate per iscritto tra le Parti In caso di appalto o di subappalto, il Fornitore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, fiscale e contributiva connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l Ordine, nonché al puntuale e completo versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito dell Ordine. Il Fornitore si impegna altresì a mettere a disposizione di Rittal idonea documentazione per la verifica dei suddetti adempimenti da parte del Fornitore stesso e di tutti gli eventuali subappaltatori dei beni e/o servizi oggetto dell Ordine. Nel caso in cui il Fornitore e/o i suoi subappaltatori risultino inadempienti all obbligo di attestazione del regolare adempimento degli obblighi di versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, Rittal si riserva il diritto, in forza dell art. 13-ter del D.L. 83/2012, di sospendere i pagamenti dovuti sino all esibizione, nei modi consentiti dalla legge, inclusa l autocertificazione, dell attestazione dell avvenuto pagamento degli oneri e dell imposta suddetti. Rittal si riserva, inoltre, il diritto di adottare nei confronti del Fornitore ogni ulteriore ed opportuno provvedimento consentito dalla legge. Art Divieto di cessione - Subfornitori 12.1 Il Fornitore non è autorizzato a cedere a terzi, in tutto o in parte, l Ordine o i diritti e/o gli obblighi da esso derivanti Le attività oggetto dell Ordine devono essere eseguite dal Fornitore. L eventuale ricorso a sub-fornitori dovrà essere previamente concordato per iscritto tra le Parti e gli eventuali subfornitori dovranno essere esplicitamente identificati nell Ordine. Il Fornitore potrà incaricare uno o più subfornitori in un momento successivo all Ordine solo se espressamente e preventivamente a ciò autorizzato per iscritto da Rittal Laddove il Fornitore intenda ricorrere a subfornitori e Rittal lo autorizzi, il Fornitore dovrà garantire il rispetto, da parte dei subfornitori selezionati, di tutti i termini e le condizioni di cui all Ordine, alle Condizioni Generali, alle Condizioni Speciali e a qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo tra le Parti relativo all Ordine. In ogni caso il Fornitore rimarrà responsabile, in via solidale con i subfornitori, della corretta esecuzione dell Ordine e del corretto adempimento delle Condizioni Generali, delle Condizioni Speciali e di qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo tra le Parti relativo all Ordine. Art Materiali forniti da Rittal I disegni e i modelli industriali, così come i progetti, i manuali e tutto quanto eventualmente messo a disposizione da Rittal al Fornitore e/o ai subfornitori e/o ai subappaltatori per l esecuzione dell Ordine, indipendentemente dal fatto che rechino o meno i marchi o i segni identificativi di diritti di proprietà intellettuale di Rittal, rimangono di proprietà di Rittal. Quanto messo a disposizione del Fornitore e/o dei subfornitori e/o dei subappaltatori non può quindi essere utilizzato per fini diversi dall esecuzione degli obblighi contrattuali, né può essere rivelato, diffuso,
4 pubblicato o duplicato dal Fornitore e/o dai subfornitori e/o dai subappaltatori senza la preventiva approvazione scritta da parte di Rittal. Il Fornitore è responsabile del corretto utilizzo di quanto eventualmente messogli a disposizione da Rittal e provvederà a proprie spese alla normale manutenzione. Al completamento delle attività oggetto dell Ordine, il Fornitore e/o i subfornitori e/o i subappaltatori dovranno restituire tutto quanto messo a loro disposizione da Rittal. Gli obblighi di cui al presente art. 13 si estendono a tempo indeterminato anche oltre la durata dell Ordine. Art. 14 Diritti di proprietà intellettuale del Fornitore - Manleva 14.1 Il Fornitore dichiara di poter legalmente disporre di tutti i diritti di proprietà intellettuale necessari all effettuazione delle forniture di beni e/o servizi oggetto dell Ordine, nonché di tutte le tecnologie e i mezzi impiegati per produrli. Il Fornitore dichiara, inoltre, di non essere a conoscenza di procedimenti relativi ai diritti di proprietà intellettuale, che siano pendenti o in corso di avvio alla data di stipula dell Ordine In caso di contenzioso, il Fornitore s impegna a tenere Rittal indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole. Il Fornitore garantisce che Rittal sarà libera di utilizzare e commercializzare in qualsiasi forma le forniture di beni e/o servizi oggetto dell Ordine sia in Italia che all estero. Art Diritti di proprietà intellettuale di Rittal Rittal è da considerarsi quale unica titolare di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale che, indipendentemente dalla forma di tutela attuabile, possa nascere dalle prestazioni correlate all esecuzione dell Ordine, da chiunque e a qualunque titolo fornite, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale di cui il Fornitore sia già titolare al momento del perfezionamento dell Ordine. Rittal si riserva, quindi, in via esclusiva la facoltà di sottoporre o meno le eventuali invenzioni o creazioni suddette a brevetto o copyright in Italia e/o all estero. Il Fornitore si impegna a non avanzare alcuna pretesa con riguardo a dette invenzioni o creazioni e a fornire a Rittal la massima collaborazione per la registrazione in nome di quest ultima dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Art Processi speciali Il Fornitore dovrà sottoporre per iscritto a Rittal e/o al Cliente Finale, per la preventiva approvazione scritta, tutti i processi speciali usati dal Fornitore e/o dai suoi eventuali subfornitori nell esecuzione dell Ordine. Come processi speciali si intende qualsiasi lavorazione che comporti una modifica dei prodotti Rittal e/o dei loro accessori, In ogni caso, e indipendentemente dalle suddette eventuali approvazioni da parte di Rittal e/o del Cliente Finale, il Fornitore resterà l unico responsabile per la corretta esecuzione dell Ordine nella sua interezza. Art Riservatezza Qualsiasi dato o informazione rivelata da Rittal al Fornitore, anche nel passato, è da ritenersi confidenziale o riservata e dovrà essere trattata come tale. I dati e le informazioni riservate potranno essere utilizzati dal Fornitore solo ai fini dell esecuzione dell Ordine e potranno essere rivelati esclusivamente al suo personale che abbia la necessità di conoscerle per i medesimi fini. Tale obbligo si estende a tempo indeterminato anche oltre la durata dell Ordine. Art. 18 Etica, sicurezza e dati personali 18.1 Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Rittal allegato all Ordine e si impegna ad uniformarsi ai principi in esso riportati durante l esecuzione dell Ordine Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le attività svolte in Italia tale obbligo include, tra l altro, l osservanza della legge 81\2008 e successive modifiche e integrazioni. Ogni violazione delle predette norme di sicurezza e del Codice Etico di Rittal sarà considerata, a tutti gli effetti, grave inadempimento ai fini della eventuale risoluzione dell Ordine Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e segg. del D. Lgs. 196/2003, Rittal informa il Fornitore che i dati personali e le informazioni concernenti il Fornitore e i suoi dipendenti e/o collaboratori verranno trattate per adempiere gli obblighi derivanti dall Ordine, dalle presenti Condizioni Generali e/o da esigenze specifiche del cliente finale, nonché per assolvere a tutte le disposizioni di legge e/o amministrative necessarie ai fini dell esecuzione del relativo rapporto contrattuale. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori verrà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi. Il conferimento dei dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori è facoltativo. Un eventuale rifiuto, ovvero il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete, avrebbe tuttavia come possibili conseguenze: l impossibilità di dar corso all Ordine, ovvero di garantire la regolare e tempestiva esecuzione del relativo rapporto contrattuale; la mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei dati personali agli obblighi imposti dalla normativa vigente, ivi compresa quella fiscale. All interno dell organizzazione di Rittal, potranno venire a conoscenza dei dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori il titolare e/o il responsabile del trattamento nell esercizio delle loro funzioni. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, Rittal potrà inoltre avvalersi delle seguenti categorie di soggetti, che potranno parimenti venire a conoscenza dei dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori: enti e/o società controllanti, controllate e/o partecipate da Rittal in Italia e all estero; soggetti qualificati che forniscano prestazioni o servizi strumentali allo svolgimento delle suddette attività e/o comunque all adempimento degli obblighi derivanti dall Ordine e dalle presenti Condizioni Generali quali, ad esempio, banche, imprese ed enti di assicurazione, appaltatori e subappaltatori; consulenti che assistano a vario titolo Rittal con particolare riferimento agli aspetti legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere comunicati in base ad un espressa disposizione di legge. I dati personali del Fornitore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori non saranno diffusi. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in relazione ai predetti trattamenti, il Fornitore e i suoi dipendenti e/o collaboratori potranno esercitare i diritti previsti dall articolo 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196.
5 Titolare del trattamento dei dati personali è Rittal Italia S.p.A., con sede in Vignate (MI), Strada Provinciale Rivoltana, Km 9.5. Responsabile del trattamento è il Sig. Michele Balzano. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali il Fornitore presta altresì il consenso, laddove richiesto dalle diposizioni di legge vigenti in materia, al trattamento dei propri dati personali e di quelli dei suoi dipendenti e/o collaboratori nei termini e con le finalità su indicati. Art Controllo delle esportazioni Il Fornitore è tenuto ad indicare se i beni/servizi/dati/informazioni oggetto dell Ordine siano sottoposti a qualsivoglia tipo di vincolo relativo all esportazione, e dovrà trasmettere all Ufficio Acquisti di Rittal la classificazione di detti beni/servizi/dati/informazioni o parti di essi, sulla base della normativa applicabile. La classificazione dei suddetti beni/servizi/dati/informazioni oggetto dell Ordine sarà basata sulle norme di esportazione applicabili nel Paese di origine degli stessi e negli altri Paesi coinvolti qualora componenti di altra origine siano incorporati nell oggetto della fornitura. Qualora l oggetto dell Ordine sia sottoposto a vincoli relativi all esportazione, il Fornitore è obbligato ad ottenere e trasmettere a Rittal, nel più breve tempo possibile e comunque prima della consegna e/o dell esecuzione dei servizi, tutte le autorizzazioni governative e le eventuali licenze necessarie. Il Fornitore dovrà tempestivamente notificare a Rittal ogni modificazione della regolamentazione relativa all esportazione dei beni/servizi/dati/informazioni oggetto dell Ordine, allo scopo di permettere ogni più opportuna verifica circa i possibili impatti di queste modificazioni sulla fornitura. In ogni caso, il Fornitore resterà l unico responsabile per la corretta esecuzione dell Ordine nella sua interezza. Art. 20 Assicurazioni 20.1 Laddove le caratteristiche della fornitura e/o la prassi del mercato lo richiedano, il Fornitore dovrà stipulare e/o mantenere attive per tutta la durata dell Ordine idonee polizze assicurative presso primarie compagnie di assicurazione a copertura di tutti i rischi connessi all esatta esecuzione dell Ordine e agli obblighi nei confronti dei propri dipendenti e terzi (infortuni, danno ai fabbricati e interruzione dell attività, responsabilità civile verso terzi, responsabilità professionale, responsabilità da prodotto, ecc.). Su richiesta di Rittal il Fornitore sarà tenuto a dimostrare l esistenza delle predette coperture assicurative mediante consegna di copia delle relative polizze In caso di subappalto al Fornitore di opere e/o servizi di cui Rittal sia appaltatore, il Fornitore dovrà stipulare idonee polizze assicurative presso primarie compagnie di assicurazione a copertura di tutti i rischi connessi all esatta esecuzione dell Ordine e agli obblighi nei confronti dei propri dipendenti e terzi (infortuni, danno ai fabbricati e interruzione dell attività, responsabilità civile verso terzi, responsabilità professionale, responsabilità da prodotto, ecc.), aventi almeno le stesse coperture e lo stesso massimale richiesto a Rittal dal Cliente Finale /committente. Art. 21 Environmental protection Il Fornitore garantisce la scrupolosa osservanza di tutte le leggi e i regolamenti nazionali ed europei applicabili in materia di igiene e tutela dell ambiente ed è tenuto ad informare Rittal qualora i beni oggetto della fornitura contengano sostanze pericolose, tossiche, nocive o inquinanti, fornendo le relative istruzioni per il trattamento, l immagazzinamento e lo smaltimento delle predette merci e materiali. Art Legge applicabile e Foro competente L esecuzione e l interpretazione dell Ordine, delle Condizioni Generali, delle Condizioni Speciali e di qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo tra le Parti relativo all Ordine sono sottoposte alle leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia relativa all Ordine, alle Condizioni Generali, alle Condizioni Speciali e a qualsiasi ulteriore e/o diverso accordo tra le Parti relativo all Ordine sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. Luogo e data (il Fornitore) Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso e di approvare espressamente le seguenti disposizioni delle presenti Condizioni Generali: art. 2 Risoluzione e recesso; Art. 4 - Termini di consegna Penale; Art. 7 - Accettazione dei beni e dei servizi; Art. 8 Garanzia e responsabilità del Fornitore; Art. 11 Pagamenti; Art Divieto di cessione Subfornitori; Art Materiali forniti da Rittal; Art Diritti di proprietà intellettuale di Rittal; Art Legge applicabile e Foro competente. Luogo e data (il Fornitore)
Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,
DettagliCondizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna
Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)
DettagliAllegato: Contratto di fornitura di servizi
All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di
DettagliModulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5
Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle
DettagliTECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.
ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare
DettagliCONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata
Dettagli!"#$%&!"!"'())***+ C A P I T O L A T O AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED ATTREZZATURE DI LAVORO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE
C A P I T O L A T O AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED ATTREZZATURE DI LAVORO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE E DELLE OPERE IDRAULICHE Avellino, IL PRESIDENTE f.to dott. Michele
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 1. Campo di applicazione Qualsiasi contratto stipulato tra Nossa Elettronica s.a.s (d ora in poi Nossa) per la fornitura dei propri Prodotti/Servizi (d ora in poi Prodotto)
DettagliCONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE. l sig. o la società.,sede legale, persona del legale
CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RETE COMUNE PER LA CONNESSIONE Tra: l sig. o la società.,sede legale, persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio nonché quale procuratore di.,
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI ACQUISTI MEZZI & SERVIZI DI PIAGGIO & C. SPA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI ACQUISTI MEZZI & SERVIZI DI PIAGGIO & C. SPA Le presenti condizioni generali di fornitura regoleranno i rapporti intercorrenti tra: Piaggio & C. S.p.A., con
DettagliComune di Villa di Tirano
Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO COMEC-BINDER S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO COMEC-BINDER S.r.l. 1. Oggetto del contratto Le forniture di materiali, semilavorati e prodotti finiti a COMEC-BINDER S.r.l. (nel seguito per brevità COMEC ) sono regolate
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA
CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:
DettagliAVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:
AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI INTERNET FRA LE SEDI COMUNALI, FRA LE SEDI COMUNALI E SITI ESTERNI OVVERO FRA SITI ESTERNI
DettagliISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara
Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI
DettagliCONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e
CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN)... (Ragione sociale dell Azienda) Nominativo del Cliente Indirizzo 1) Fornitura. La... (qui di seguito denominata Azienda ) si
DettagliProt. N. VI/5/ 5505 Pomarance, lì 03/07/2014. Alle imprese fornitrici di arredo urbano. Sul MEPA. Loro SEDI
COMUNE DI POMARANCE Prov. di Pisa Allegato sub. A SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO P.za S. Anna n 1 56045 - Pomarance (PI) - Tel.0588/62311 Fax 0588/65470 Prot. N. VI/5/ 5505 Pomarance, lì 03/07/2014 Alle
DettagliMANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE
MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti: e Paolo Ciceri in qualità di Presidente
DettagliCONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO REFLUI CER 200304 CER 200306 (N. /200..
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO REFLUI CER 200304 CER 200306 (N. /200.. L anno duemilanove, il giorno.. del mese di in Caronno Pertusella, tra la Società Lura Ambiente S.p.A. in via Lainte,1200
DettagliCONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,
DettagliRoma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT)
Roma,.. Spett.le Società Cooperativa EDP La Traccia Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Oggetto : Contratto per la fornitura di servizi relativi alla Survey Registro Italiano delle Biopsie Renali.
DettagliSCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI
1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliNUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA INTERO CONTRATTO Le presenti Condizioni Generali di vendita ed i termini e le obbligazioni in esse contenute sono le uniche e sole obbligazioni vincolanti
DettagliCONTRATTO DI CONSULENZA
CONTRATTO DI CONSULENZA Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società Con sede in Partita Iva / Codice Fiscale Rappresentata dal sig. Nato a il
DettagliLICENZA D USO di SOFTWARE
LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Agos Ducato S.p.A. Via Bernina, 7-20158
Dettaglitra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato
SERVIZI COMUNALI S.p.A. CONTRATTO DI SMALTIMENTO Rifiuti solidi urbani e assimilati tra con sede legale in n., codice fiscale e partita I.V.A. n., in persona del Suo Legale Rappresentante sig. (di seguito
DettagliOFFERTA POSTEMAILBOX CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ARCHIVIO
OFFERTA POSTEMAILBOX CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ARCHIVIO Le presenti Condizioni Generali di Servizio (di seguito CGS o Contratto ) disciplinano il servizio Archivio erogato da Poste Italiane S.p.A.
DettagliContratto di comodato
Contratto di comodato/ prestito d uso per attrezzature tra Tratter Engineering S.r.l. Via Luigi Negrelli 13 I -39100 Bolzano Part. IT-01674780216 (sede legale) (di seguito chiamato committente o TE) e
DettagliCOMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n. 209 90133 Palermo
LOTTO N. 12 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER VISITE FUORI COMUNE. IMPORTO DISPONIBILE 27.272,72 oltre IVA (10%) ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE
DettagliMinisterodelloSviluppoEconomico
MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
DettagliALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.
DettagliCONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,
DettagliINFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI
1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO Tipo di contratto di credito Importo totale
DettagliPROVINCIA DI BRINDISI
$//(*$72³% DOOD'HWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOH1BBBBBGHOBBBBBBBBBBB PROVINCIA DI BRINDISI 9LD'H/HR%5,1',6, CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (parte meccanica ed
DettagliCapitolo 4 - LEASING. Sommario
Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. Acquisizione Beni e Servizi
Acquisizione Beni e Servizi Indice dei contenuti 1. SCHEDA SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI...3 1.1. TIPOLOGIA... 3 1.2. SPECIFICHE DEL SERVIZIO... 3 1.2.1 Descrizione del servizio... 3 1.2.2 Obblighi
DettagliAREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA
AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI IN MATERIA DI IMPIANTISTICA ELETTRICA RELATIVI AD IMMOBILI CIVILI DI PROPRIETA CONDOMINIALE (INSTALLAZIONE,
DettagliINFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA
INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA Informativa dell iniziativa Carta Roma realizzata dall Amministrazione di Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute Viale Manzoni,
Dettagli1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento
1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: Il presente contratto si intende stipulato tra Frinzer Srl., con sede in Via Museo 4 39100, Bolzano (BZ) - P.Iva - P.I. 02684100213 (in seguito per brevità
DettagliCAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI 6.480.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL
CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI 6.480.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL ESECUZIONE DI OPERE ED IMPIANTI A VANTAGGIO DELLA GESTIONE
DettagliFAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione
CONVENZIONE PER L ATTIVITÀ DI COMPILAZIONE, GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE E TRASMISSIONE DELLE ATTESTAZIONI ISEE/ISEEU (AI SENSI DEL D.LGS. 109/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)
Dettagli1 Ambito di applicazione e definizioni
CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ON SITE 1 Ambito di applicazione e definizioni... 1 2 Subappalto dei Servizi di Assistenza Tecnica On Site... 1 3 Periodo di Disponibilità dei Servizi
DettagliSCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di
DettagliACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da
ACCORDO DI RISERVATEZZA Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da quattro pagine, le parti (Nome ricercatore) nato/a a (Luogo) il (data di nascita),
DettagliAVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA
AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA L AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DISCIPLINATA DAL D.LGS.385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO T.U.B.) E DALLE ISTRUZIONI
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI - ANNO 2009
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI - ANNO 2009 Novembre 2008 Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio di fornitura gasolio
Dettaglidel 27/02/2007 n. 184
D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività
DettagliFORM CLIENTI / FORNITORI
FORM CLIENTI / FORNITORI Da restituire, compilato in ognuna delle sue parti, a: Ditta Enrico Romita Via Spagna, 38 Tel. 0984.446868 Fax 0984.448041 87036 Mail to: amministrazione@calawin.it 1 Informativa
DettagliDISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO
ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125, COMMI 10 E 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA POLIZZA TRIENNALE INFORTUNI PER LA SEDE DELLA SOGESID S.P.A. DI ROMA. CIG:
DettagliCOMUNE DI ADRANO REGOLAMENTO. del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA
Pagina 1 di 5 COMUNE DI ADRANO Provincia di Catania REGOLAMENTO del Servizio di ILLUMINAZIONE VOTIVA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/02/2010 Pagina 1 INDICE Pagina 2 di
DettagliCAPITOLATO SPECIALE. Fornitura ed installazione di Personal Computer ed attrezzature hardware per il VI settore del Comune di Portici
CAPITOLATO SPECIALE Fornitura ed installazione di Personal Computer ed attrezzature hardware per il VI settore del Comune di Portici ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ammonta ad. 10250 oltre IVA al
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliContratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti
DettagliCONDIZIONI GENERALI E TERMINI DI UTILIZZO. Art.1 Oggetto dell accordo
CONDIZIONI GENERALI E TERMINI DI UTILIZZO Art.1 Oggetto dell accordo a- Le parti stipulano alle condizioni descritte un contratto della durata di un anno per i servizi espressamente scelti dal CLIENTE,
DettagliACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1.
ACCORDO DI RISERVATEZZA fra Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente 48022 Lugo di Romagna (RA) 1. Scopo Le parti intendono iniziare e protrarre per la durata di
DettagliBOZZA DI CONTRATTO. tra
BOZZA DI CONTRATTO tra la società TRM S.p.A., con sede in Torino, in via Livorno n. 60, Partita Iva n., in persona dell Amministratore Delegato, sig.bruno Torresin (qui di seguito denominata TRM ) - da
DettagliRegolamento Per l Iscrizione a Lavora Con Noi
Pag. 1 di 11 Regolamento Per l Iscrizione a Lavora Con Noi Pag. 2 di 11 SEZIONE I (Generalità)... 3 Articolo 1 (Scopo)... 3 Articolo 2 (Riferimenti)... 3 Articolo 3 (Modalità di iscrizione)... 4 Articolo
DettagliMODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI
MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.
DettagliAccordo Quadro. Confesercenti nazionale. Intesa SanPaolo S.p.A.
Accordo Quadro Confesercenti nazionale Intesa SanPaolo S.p.A. Data di sottoscrizione: 15 aprile 2002 Validità : annuale Anno 2007: in vigore Art. 1 Intesa SanPaolo e Confesercenti valuteranno congiuntamente
DettagliDott. Filippo Caravati Convegno - Audit Intermediari 1
Dott. Filippo Caravati Convegno - Audit Intermediari 1 Dott. Filippo Caravati Convegno - Audit Intermediari 2 Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 2002 4.3 Documentazione da rilasciare ai contribuenti
DettagliCONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA L'Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12 codice fiscale n. 00308780345 rappresentata dal
DettagliREGOLAMENTO ALBO FORNITORI
ALL. TO 3 REGOLAMENTO ALBO FORNITORI 1 Art. 1 ISCRIZIONE. L iscrizione: a) è riservata alle imprese individuali o collettive legalmente costituite; b) viene effettuata per categorie merceologiche o per
DettagliTermini e condizioni generali di acquisto di licenza Hilti PROFIS
Termini e condizioni generali di acquisto di licenza Hilti PROFIS HILTI ITALIA S.P.A. 1. Oggetto 1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano l acquisto della licenza legata al software denominato
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato
DettagliALLEGATO 5 Schema di Contratto
ALLEGATO 5 Schema di Contratto Allegato 5: Schema di contratto Pag. 1 SCHEMA DI CONTRATTO GARA A PROCEDURA APERTA, INDETTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/06, PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DettagliIl Visualizzatore Le verrà fornito da SISAL S.p.A. a titolo di comodato, alle seguenti condizioni:
*6857905601* Gentile Sig./Sig.ra MAIORANA TINDARO nato/a a MONTALBANO ELICONA il 03/02/1971 codice fiscale MRNTDR71B03F400I Titolare dell esercizio commerciale ME0786 Denominato LO CHALET Sito in VIA GIARDINO
Dettagli26/03/2015. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
AVVISO ESPLORATIVO Oggetto: Fornitura di energia elettrica e servizi connessi per sessantacinque utenze intestate all EFS. - Importo complessivo annuo stimato 37.000,00 oltre iva di legge. - Procedura
DettagliSpazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1
1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità
DettagliCOMUNE DI PALERMO R A G I O N E R I A G E N E R A L E SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI ART. 1) OGGETTO DELLA FORNITURA E DESCRIZIONE
COMUNE DI PALERMO R A G I O N E R I A G E N E R A L E SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA FORNITURA DI: MANGIME PER CANI E GATTI IMPORTO DISPONIBILE 47.603,31 OLTRE
DettagliVISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;
Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge
DettagliAMBITO DI APPLICAZIONE
PROCEDURA OPERATIVA PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ALTERNATIVO DI FORNITURA DI GAS TRAMITE CARRO BOMBOLAIO PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA ALLACCIATI ALLA RETE NETENERGY SERVICE SRL OGGETTO La presente
Dettagli! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA
Contenuti 1. INFORMAZIONI GENERALI Condizioni Generali di vendita 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA 3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 5. DEFINIZIONE
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliCondizioni di Vendita
Condizioni di Vendita Le presenti Condizioni di Vendita vanno lette con attenzione dal Cliente prima di procedere ad effettuare ogni acquisto. Con l avvertenza che il Cliente sarà soggetto alle Condizioni
DettagliCONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliConsorzio di Bonifica «UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI» Via S. Martino 60 56125 PISA tel. 050 505411 fax 050 505438 www.ufficiofiumiefossi.
AVVISO PUBBLICO INSERIMENTO NELL ELENCO APERTO DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL CONSORZIO DI BONIFICA UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI DI PISA. Art.1 Oggetto dell avviso Procedura da seguire per l inserimento
DettagliREGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA
ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.
DettagliPROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)
PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori
DettagliBOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE
BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari
DettagliISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVARDO
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE D ISTRUZIONE Con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge tra: l I.C G.Bertolotti rappresentato dalla Prof.ssa Maurizia Di
DettagliCriteri e Regole per l istituzione e la gestione dell Elenco Fornitori
Criteri e Regole per l istituzione e la gestione dell Elenco Fornitori 1. Premessa L Istituto per il Credito Sportivo (di seguito anche Istituto o ICS ) intende istituire e disciplinare un Elenco di operatori
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO D APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI VILLADOSE
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VILLADOSE PROVINCIA DI ROVIGO REP N. CONTRATTO D APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI VILLADOSE L anno. addì del mese di, avanti a
DettagliProcedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami)
Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami) di [*] La società X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE
COMUNE DI GALLICANO (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE 1 INDICE 1. Oggetto.3 2. Accesso al servizio...3 3. Finalità della pubblicazione...3 4. Atti da pubblicare....3
DettagliFOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
OGGETTO: Manutenzione maniglioni antipanico e porte REI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Verbania, lì ottobre 2011 IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO LL.PP. Ing. Noemi Comola Art. 1 Oggetto dell appalto L appalto
DettagliConsiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
DettagliACCORDO DI PRESTITO. Titolo della mostra: Luogo: Date:
ACCORDO DI PRESTITO Parma, Rif. N. Titolo della mostra: Luogo: Date: Il sottoscritto (prestatore) accetta di prestare a L oggetto/gli oggetti indicato/i nell allegato n.1 (lista opere e documenti) sotto
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione
DettagliIl presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliCONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Nelle presenti condizioni generali: si intende come Venditrice o Società la Berner Spa, con sede in Verona, via dell Elettronica 15, Partita IVA 02093400238, C.F. e numero
DettagliL assicurazione del rischio da prodotto difettoso.
L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. Dott.ssa Raffaella Tassinari Treviso, 13/04/2012 D o Perché la polizza RC Prodotti? Mutate tecnologie di produzione; Molteplicità di partecipanti al processo
DettagliContratto di Assistenza e manutenzione del software applicativo e di fornitura di assistenza sistemistica della PANTAREI INFORMATICA S.r.l.
Contratto di Assistenza e manutenzione del software applicativo e di fornitura di assistenza sistemistica della PANTAREI INFORMATICA S.r.l. N del Tra la PANTAREI INFORMATICA S.r.l. - Via degli Innocenti,
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A
LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di
Dettaglicarta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)
carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento
Dettagli