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1 LESOCIETA TRAPROFESSIONISTI Ilquadronormativo:disposizionigenerali Nel corso degli ultimi due anni si sono susseguiti dei provvedimenti che hanno previsto e regolamentatounnuovomodelloorganizzativo: LeSocietàTraProfessionisti Iprovvedimentinormativiimportantiariguardosono: laleggedistabilitàdel12novembre2011n.183 ildecretoliberalizzazionid.l.del24gennaio2012n.1comemodificatadallaleggedi conversione24marzo2012n.27 La legge di stabilità del 12 novembre 2011 n. 183 all art. 10, comma 10 1 ha disciplinato la RiformadegliordiniprofessionaliesocietàtraprofessionistiprevedendocheilMinistrodella Giustizia di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, entro 6 mesi dalla data di pubblicazionedellaleggestessa,dovesseadottareunregolamentoalloscopodidisciplinarele Stp Il Decreto Liberalizzazioni all art.9bis 2 ha previso la possibilità di costituire società tra professionisticonimodelliprevistidaititolivevidellibrovdelcodicecivile(s.s,soc.di persone,societàdicapitali,societàcooperative) Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n , il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c)(, 6 e 7. c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) le modalita' di esclusione dalla societa' del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' tra professionisti. 6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti. 7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. 11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e' abrogata. 2 «Art. 9-bis. (Società tra professionisti) 1. All articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre ; b) al comma 4, lettera b, è aggiunto ), in fine, il seguente periodo: in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; ; c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell esercizio dell attività professionale ; d) al comma 9 le parole: salvi i diversi modelli societari ed associativi sono sostituite dalle seguenti: salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari. 2. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. 1

2 Conquasidodicimesidiritardo,l 8febbraio2013,ilMinistrodellaGiustiziadiconcertoconil MinistrodellosviluppoeconomicohaemanatoilDecreton.34chedettaleregolesulleStp. Il6Aprileèstatopubblicatoingazzettaufficialeilregolamento in materia di società per l esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi di quantoprevistodallaleggedistabilità. Questanuovanormativa, ha in sostanza, abolito il divieto, contenuto nella legge n.1815 del 1939 che consentiva l aggregazione tra professionisti solo con la formula dello Studio associato. La legge di stabilità del 2012 (183/2011), ha chiarito in modo esplicito che restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari vigenti. Le stp non cancellano le ASSOCIAZIONIPROFESSIONALImaessesiconfermanolaprincipalealternativaalleStp.Questo èstatoribaditoanchedaldecreton.34. Quindiapartiredal21Aprile2013(22inquantoil21cadedidomenica)èpossibilecostituire societàcheabbianoperoggettol eserciziodiunaattivitàprofessionale. Tutti i professionisti che svolgono un attività regolamentata nel sistema ordinistico ( come per esempio architetti, avvocati, commercialisti o ingegneri) potranno avviare imprese in formaassociata. Vediamocome: LetipologiediStp Inbaseaquantoprevistodallaleggedistabilità(legge12novembre2011n.183,articolo10) LeStppossonoessere: 1) Società tra professionisti o società professionaliaventiadoggetto l esercizio di una attività professionali per le quali sia prevista l iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentatinelsistemaordinistico 2) Societàmultidisciplinaricostituiteperl eserciziodipiùattivitàprofessionali. Sia le società tra professionisti che quelle multidisciplinari possono essere costuite nelle formedella societàdipersone: (1) s.s. (2) s.n.c. (3) s.a.s. societàdicapitali (1) s.p.a (2) s.a.p.a. (3) s.r.l. (4) s.r.l.s. (5) s.r.l.c.r. societàcooperative(conunnumerodisocinoninferioreatre) 2

3 Acondizionechel attocostitutivopreveda: 1) l esercizioinviaesclusivadell attivitàprofessionaledapartedeisoci 2) cheisocisiano: professionistiiscrittiaordini,albiecollegi icittadinidistatimembridell UnioneEuropea,purchéinpossessodeltitolodistudio abilitanteallaprofessione soggettinonprofessionisti,ma soltantoperprestazionitecniche (lalegge,sulpunto, non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un SOCIO D OPERA NON PROFESSIONISTA IN UNA STP DI PERSONE che svolga funzioni ancillari rispetto ai servizi prettamente professionali; oppure a UN SOCIO AMMINISTRATORE DI STP DI CAPITALIchesioccupidigestioneediorganizzazionedellostudio soggettinonprofessionistimachediventanosocidellastpperfinalitàdiinvestimento. Quantoallaripartizionedelcapitalesocialetrasociprofessionistiesocinonprofessionisti,è orastabilito,pereffettodellaleggediconversionedeldlliberalizzazioni,isociprofessionisti abbianolamaggioranzadi2/3nelledeliberazioniodecisionideisoci. Qualora tale condizione venga meno, si verifica una causa di scioglimento della società con cancellazione della stessa dall ordine di appartenenza salvo che la società provveda a ricostituirelaprevalenzadeisocineltermineperentoriodi6mesi. Una società tra professionisti potrà comprendere, quindi, due tipi di soci: il socio professionista, ovvero colui che detiene le conoscenze e le competenze tecniche per soddisfarelerichiestedellacommittenza,eilsociodicapitale,quelloche,noninpossessodi qualificheotecnichespecifiche,partecipaappuntoallastpconuncapitalediinvestimento. Ai soci di capitale spetta al massimo 1/3 del capitale totale della Stp; mentre i soci professionisti,provenientianchedadiversiordini,devonodetenerealmenoi2/3delcapitale. Questi devono risultare iscritti ai rispettivi albi professionali di appartenenza e devono rispettareilcodicedeontologicodeiloroordinidiappartenenza. 3) ladenominazionesocialedellastpdevecontenerel indicazionedistp (avremoquindi Alfasocietàperazionitraprofessionisti Betasocietàcooperativatraprofessionisti GammadiMarioRossiec.societàinnomecollettivotraprofessionisti Può essere utilizzata anche la nuova Srls(srl semplificata) oppure la nuova Srlcr(srl con capitaleridotto). 3

4 Conferimentoedesecuzionedell incaricoprofessionale Il principio cardine su cui poggia la nuova disciplina delle società tra professionisti è la distinzione concettuale fra l esercizio della professione e l esecuzione effettiva della prestazioneprofessionale: l eserciziodellaprofessionepuòesseresvoltononsoloindividualmentemaanchein formaassociataecomune,anchemediantelacostituzionedistp l esecuzione della prestazione è riservata esclusivamente alla persona fisica del professionistaabilitato(l eserciziodell attivitàprofessionalepuòquindiesseresvolto anche in forma societaria, che prevede pure la possibile partecipazione di soci non professionisti o di investimento, ma l esecuzione dell incarico deve essere necessariamenteeffettuatadaiprofessionistiabilitati) Al fine di garantire che l esecuzione della prestazione avvenga solo ed esclusivamente dal socio professionista abilitato gli articoli n.3, 4, 5 del decreto 34 in attuazione del principi espressinellafonteprimariadellaleggen.183/2011imponedegliobblighiinformativi INCAPOALLASOCIETA NEICONFRONTIDEICLIENTI. Dettiobblighiinformativisonodettagliatinell articolo4delregolamento: Al momento del primo contatto con il cliente, la società professionale gli deve fornire, anchetramiteilsocioprofessionistaleseguentiinformazioni: 1) l elencoscritto:. dei singoli soci professionisti, con l indicazione dei titoli o delle qualifiche professionalidiciascunodiessi.deisociconfinalitàd investimento SCOPO della normativa: tutelare in modo più completo le ragioniegliinteressidel clienteeconsentirgliunaliberaeconsapevolescelta. Particolareattenzionedovràesserepostasullaprovadocumentale. Dato che, viene espressamente richiesto, dal comma 3 dell art.4, che la prova dell adempimento degli obblighi di informazione nonché il nominativo del professionistaodeiprofessionistieventualmenteindicatidalclientedevonorisultare da atto scritto, risulterà opportuno predisporre delle apposite informative da consegnarealcliente,conservandonecopiacontrofirmatadalclientestesso. Sulpuntodiscrepanzatrailregolamentoelalegge183/2011: legge 183/2011: art.10 comma 4,lettera c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; ilregolamento:l oneredicomunicareperiscrittoalclienteilnominativodelprofessionista, ove questo non sia stato designato dal cliente medesimo, non appare tuttavia negli obblighi informativielencatidall articolo4delregolamento 4

5 Sulpuntolarelazioneillustrativaalregolamentoaffermacheèstatoritenutoopportunonon inserirloinquantoritenutosuperfluoeinutileaggraviodegliobblighiinformativinelcasoin cuiilclienteabbiarimessoallasocietàlasceltaalsuointernodelsingoloprofessionistache eseguiràl incarico. Stantel esplicitaprevisionecontenutanellanormaprimaria,siritienetuttaviachepermanga lanecessitàchetaleobbligodocumentalesiaprevistonell attocostitutivodellastp. 2) dirittodelclientedichiederechel esecuzione dell incaricoconferitoallasocietàsia affidataaunoopiùprofessionistidaluiscelti: nel caso in cui il cliente non designa uno specifico professionista, deve essere informatosulfattochel incaricoprofessionaleconferitoallasocietàverràeseguitoda ciascun socio in possesso dei requisiti per l esercizio dell attività professionale, con esclusionequindi,deisocinonprofessionistiosocidiinvestimento. All art. 5 si prevede che nell esecuzione dell incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi: 1) dellacollaborazionediausiliarisottolapropriadirezioneeresponsabilità; 2) può avvalersi di sostituti solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenuteesigenzenonprevedibili Inognicasoinominativideisostitutiedegliausiliarisonocomunicatialclienteperiscritto. Entro3giornidallacomunicazioneilclientehalafacoltàdicomunicareperiscrittoilproprio dissenso. 3) è possibile che l incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascunsocioinpossessodeirequisitiperl eserciziodell attivitàprofessionale 4) esistenza di situazioni di conflitto d interesse tra cliente e società, che siano determinateanchedall eventualepresenzadisociconfinalitàd investimento. Partecipazioneallasocietàtraprofessionisti INCOMPATIBILITA ART.6 La fonte normativa primaria all art. 10 comma 6, prevede che la partecipazione ad una societàèincompatibileconlapartecipazioneadaltrastp Ilregolamento,all art.6precisa: la partecipazione a una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società traprofessionistiomultidisciplinare. DURATA DELL INCOMPATIBILITA L incompatibilità si applica per tutta la durata dell iscrizione della società all ordine di appartenenza. L incompatibilitàvienemenoalladataincui:.ilrecessodelsocio.l esclusionedelsocio.iltrasferimentodell interapartecipazioneallastp produconoiloroeffettiperquantoriguardailrapportosociale(cioèalladatad iscrizione nelregistrodelleimpresedell attoattinentelaqualitàdisocio). 5

6 ULTERIORI IPOTESI DI INCOMPATIBILITA perisociconfinalitàd investimento: il socio per finalità d investimentopuòfarpartediunasocietàprofessionale solo quando:. sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l iscrizione all albo professionalecuilasocietàèiscritta(tracui,semprelamancataapplicazione,anchein primogrado,dimisurediprevenzionepersonalioreali).nonabbiariportatocondannedefinitiveperunapenapariosuperioreadueannidi reclusioneperlacommissionediunreatononcolposo,salvochenonsiaintervenuta riabilitazione.nonsiastatocancellatodaunalboprofessionalepermotividisciplinari Se socio con finalità d investimento sia una società, queste cause di incompatibilità si applicanoailegalirappresentantieagliamministratoridellasocietà. Ilmancatorilievoolamancatarimozionediunasituazionediincompatiblità(desumibile anche dallerisultanzedell iscrizioneall albooalregistrotenutopressol ordineoil collegioprofessionale)integranol illecitodisciplinare: perlastp perilsingoloprofessionista ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Ai fini della verifica dell incompatibilità di cui all art. 6 decreto n.34, la Stp è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese istituite presso la competente camera di commercio. Funzione:certificazioneanagraficaepubblicitànotizia Riflessione: dato il suo particolare oggetto sociale (che la distingue dalle altre società commerciali )l iscrizioneavvieneinunasezionespecialedelregistrodelleimprese.questo testimonia la specifica natura delle Stp, da cui dovrebbe discendere alcune importanti conseguenzemaservonoancorachiarimentidefinitivisuduepunti:. l inapplicabilità della disciplina fallimentare (che è procedura tipica delle imprese commerciali). la considerazione dei redditi della Stp non come redditi d impresa (e quindi governati dal principiodicompetenza),macomeredditidilavoroautonomobasatisulcriteriodell incasso. Iscrizioneall AlboProfessionaleeRegimeDisciplinare IlcapoIVdeldecretoministerialefissa,dagliarticoli8al12,icriteri,perl iscrizione delle Stpall alboprofessionaleeillororegimedisciplinare. ISCRIZIONE NELL ALBO PROFESSIONALE: Nellanormaprimarianonvieraalcunriferimentonormativoall obbligodiiscrizionedellastp all alboprofessionalemaèl art.8deldecretoministerialechesanciscel obbligod iscrizione dellastpinunaappositasezionespecialedeglialbiodeiregistritenutipressol ordineoil collegioprofessionalediappartenenzadeisociprofessionisti. 6

7 Possonoaversiduecasi: 1) Stpesercentistessaattività:ladomandadiiscrizionedeveessererivoltaalconsiglio dell ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale dellastp risultandoquindiirrilevantel ordineterritorialepressoilqualesonoiscritti isociprofessionisti. 2) Stpmultidisciplinari(esercentipiùattivitàprofessionali):l individuazionerisultapiù problematica. Si pone il problema di individuare presso quale ordine o collegio professionaleindirizzareladomandadiiscrizione adesempio,unastpcostituitatra commercialisti e consulenti del lavoro dovrà essere iscritta all ordine dei dottori commercialistioall ordinedeiconsulentidellavoro? Il decreto ministeriale individua l ordine al quale è necessario iscrivere la Stp con riferimento al criterio dell attività prevalente come individuata nello statuto e nell atto costitutivo. Dal tenore letterale della disposizione parrebbe quindi doversi avere unicamente a riferimentol attivitàindicatanellostatutoonell attocostitutivo,nonquindil attivitàpoidi fattoesercitatacomeprevalentedallastp. La domanda di iscrizione deve essere rivolta al consiglio dell ordine o del collegio professionale,sceltotramiteilcriteriodell attivitàprevalentecomeindividuatanellostatutoo nell attocostitutivo,nellacuicircoscrizioneèpostalasedelegaledellastp. LA DOMANDA Prima Fase Ladomandadiiscrizionedovràesserecorredatada: 1 attocostitutivoestatutodellasocietàincopiaautentica 2 certificatodiiscrizionenelregistrodelleimprese 3 certificatodiiscrizioneall albo,elencooregistrodeisociprofessionistichenon sianoiscrittipressol ordineoilcollegiocuièrivoltaladomanda Nel caso di società semplici tra professionsiti (s.s.tp), in luogo del documento indicato al primopunto,sipuòallegareunadichiarazioneautenticatadelsocioprofessionistacuispetti l amministrazionedellasocietà)quindi: 1dichiarazioneautenticatadelsocioprofessionistacuispettil amministrazionedellasocietà 2certificatodiiscrizionenelregistrodelleimprese 3certificatodiiscrizioneall albo,elencooregistrodeisociprofessionistichenonsianoiscritti pressol ordineoilcollegiocuièrivoltaladomanda SecondaFase Presentata la domanda di iscrizione, sarà il consiglio dell ordine o del collegio professionale cheiscriveràlastpnell appositasezionespecialeannotando: ragionesocialeodenominazionesociale oggettoprofessionaleunicooprevalente sedelegale nominativodellegalerappresentante nomideisociiscritti eventualisociiscrittipressoalbioelenchidialtreprofessioni 7

8 TerzaFase Avvenutal iscrizionepressol ordinediappartenenzaillegalerappresentantedellastpdovrà attivarsiperrichiederel annotazionedell intervenutaiscrizioneanchenellasezionespeciale delregistrodelleimprese. Eventualivariazionicircaglielementisopraelencativannosemprecomunicati. DINIEGO DI ISCRIZIONE (Art. 10) Nelcasoincuiilconsigliodell ordinealqualeèstatapresentataladomandadiiscrizionedella Stp,neghil iscrizione,l articolo10deldecretodisponeche,primadellaformaleadozionedi taleprovvedimentonegativo,ilconsigliodell ordinedeveattivareuncontraddittoriocon il legale rappresentante della società, mediante comunicazione di un parere motivato contenenteimotivicheostanoall accoglimentodelladomanda. Nei termini di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Stp, sempre tramite il suolegale rappresentante, ha diritto di presentare proprie memorie, corredate, se lo ritiene,anchedadocumenti. Talememoriasaràesaminatadalconsigliodell ordineprofessionalecompetente;nelcasoin cuiilconsigliononaccolgaleosservazionieventualmentepresentatedallastp,emetteràuna formale lettera di diniego all iscrizione, impugnabile secondo le disposizioni dei singoli ordinamentiprofessionali.ècomunquefattasalvalapossibilità,previstadalleleggivigenti,di ricorrereall autoritàgiudiziaria. CANCELLAZIONE DALL ALBO PER DIFETTO SOPRAVVENUTO DI UN REQUISITO (art.11) Qualora venga meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, il Consiglio dell Ordine presso cui è iscritta la società, provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio a cancellare la Stp dall albo se la società non provvede a regolarizzare nel termineperentoriodi3mesi(chedecorronodalmomentoincuisièverificatalasituazionedi irregolarità). REGIME DISCIPLINARE DELLA SOCIETA (Art.12) Venendo a esaminare il regime disciplinare della Stp, diverse sono le problematiche che il decretoinesamesiètrovatoadoverregolamentareneldettaglio. Innanzituttosidovevadecideresel esercizioincomunedell attivitàprofessionalesvoltaperil tramite della Stp, iscritta a un ordine, liberasse i singoli soci professionisti da ogni responsabilitàdicaratteredeontologico. L art.12hastabilito: rimane immutata la responsabilità disciplinare personale del singolo socio professionistaalrispettodelleregoledeontologichedell ordinealqualeèiscritto selaviolazionedeontologicacommessadalsocioprofessionista,ancheiscrittoad unordinediversodaquellodellasocietà,èricollegabileadirettiveimpartitedalla società,ilsocioprofessionistaconcorrerà,conlapropriaresponsabilitàpersonale,e conunapropriaeautonomaresponsabilitàconcorrentedellastp. Problema: NELL INDIVIDUARE L ORDINE COMPETENTE AD ATTIVARE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, NESSUN PROBLEMA EMERGE, NELL IPOTESI IN CUI IL SOCIO PROFESSIONISTA E LA STP SIANO ISCRITTI AL 8

9 MEDESIMO ORDINE (ESEMPIO: socio professionista iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti ContabilieStpiscrittanell appositasezionespecialedelmedesimoordine,inquantoaventeadoggettosociale prevalentedastatutol esercizioincomunedell attivitàdicommercialista). Nullavienedettosulqualesial Ordineterritorialmentecompetenteadazionare,incapoalsocioprofessionista, uneventualeprocedimentodisciplinare ESEMPIO:socioprofessionistaiscrittoall ordinediverona(l iscrizionedeveessereeffettuataavendoariguardo illuogoovelapersonafisicahalaresidenzaoildomicilioprofessionale)diunastpconsedelegaleamilanoe iscrittaall albosezionespecialedell ODCdiMilano. Inpassatoildecretolegislativo96/2001disciplinantelacostituzionedellesocietàtraavvocati,prevedevache periprocedimentidisciplinaril ordinecompetentefossequellaoverisultavaiscrittalasocietàquindinelnostro casoodcdimilano. SOCIETA MULTIDISCIPLINARE:fermalaresponsabilitàdisciplinaredelsocioprofessionista,cheèsoggettoalle regoledeontologichedell ordinealqualeèiscritto,lastprispondedisciplinarmentedelleviolazionidellenorme deontologichedell ordinealqualerisultaiscritta. AspettiFiscaliePrevidenziali Nelalegge183/2011,néiltestodeldecretoministerialen.34fornisconoinformazioni: altrattamentofiscale altrattamentoprevidenziale dariservareallestpeairelativisoci. La stessa relazione illustrativa sottolinea << ancora restano estranei all oggetto del provvedimento illustrato, per assenza di riferimenti nella normativa primaria, i profili fiscale e previdenziale delle società professionali, aspetti che trovano adeguata regolamentazione legislativa per talune professioni (ingegneri, architetti) e che, quanto agli avvocati, sono stati di recente esplicitamente trattati dalla citata riforma ordinamentale>> Sulpianofiscalerimangonoindefinite:.l effettivanaturatributariadelredditoprodotto(diimpresaoprofessionale).leregoleconlequaliverràdeterminatoilredditostesso(criteriodicompetenzaodicassa).iltrattamentofiscaleacuiverràsottoposto(soggettoaritenutad accontoononsoggetto). IprincipalieffettidelREDDITOPROFESSIONALE: determinazionedelredditoexarticolo53deltuir tassazioneinbasealprincipiodicassa(connecessitàdioperarevariazionifiscaliper adeguarsiataleprincipio) ricavidellasocietàsoggettiaritenutad acconto IprincipalieffettidelREDDITOD IMPRESA: determinazionedelredditosecondoleregolepropriedelredditod impresa principiodicompetenzasiaaifinicivilisticachefiscali ricavidellasocietànonsoggettiaritenuted acconto 9

10 CONCLUSIONI: Indizicheportanoallavoro autonomo Sonomoltigliindizicheconduconoadaffermarechelenuovestpdetermineranno,redditodi lavoroautonomo. Ciòinquanto: lanormaprimariaprevedechelestppossanocostituiresoloperesercitareunaopiù attivitàprofessionali il reddito prodotto dagli esercenti attività professionali non può essere considerato d impresa me deve essere considerato, a tutti gli effetti, reddito di lavoro autonomo, secondol articolo2222delcodicecivile l articolo 10 della Legge 183/2011, combinato con il decreto ministeriale, vincola in modomoltosignificativol entrataeilruolodeisocinonprofessionisti in passato l Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di affermare che le società tra avvocati, disciplinate dal Dlgs 96/2001, producono esclusivamente redditi di lavoro autonomo Sulpianoprevidenzialeglieffettisarannodiversiasecondadellatipologiadireddito:.se le Stp generassero REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, il regime contributivo dei redditi delle Stp, sarebbe attratto alle regole della previdenza dei professionisti e, quindi in fattura andrebberoindicatideicontributiintegrativi..selestpproducesseroredditid IMPRESAsiavrebberoiseguentieffetti:.leStpsarebberodeltuttoesclusedalleregolediprevidenzadeiprofessionisti.noncisarebberocontributiintegratividaindicareinfattura.i singoli soci professionisti dovrebbero costruirsi in proprio una posizione previdenziale Schema Riepilogativo: Ipotesi di previdenza Stp: La Stp deve essere tenuta al versamento del CONTRIBUTO INTEGRATIVO, potendolo addebitare in fattura ai clienti Soci Professionisti: Versano alle rispettive casse di previdenza Soci tecnici: Versano alle rispettive Casse di appartenenza o all Inps Soci di mero Capitale: Non versano contributi previdenziali, a meno che non svolgono un attività nell impresa. Riflessione: Con le nuove stp rischio di elusione contributiva:nellaregolamentazionediqueste nuovestrutturegiuridichesiintravedeilrischiocheiredditieivolumid affariprodotti dallasocietàdicapitalitraprofessionisti senonperfettamenteinquadratipotrebbero nonessereincardinabiliall internodelmeccanismoprevidenzialedelleprofessioniacui quelleattivitàsonoriconducibili. E necessario, pertanto, fare chiarezza per evitare che le società traprofessionisti possano divenire per i soci un veicolo che permetta di evitare l assoggettamento alla normativa previdenziale a cui sono ordinariamente soggetti coloro che svolgono la medesimaattivitàinformaindividualeoassociata.questiultimi,infatti,sonotenutial versamentosiadellacontribuzionesoggettiva,sulredditoprofessionale,cheintegrativa, sulvolumed affari. 10

11 Sono evidenti gli effetti negativi che ne deriverebbero per i conti delle Casse di previdenza. Sono, altresì, facilmente valutabili i rischi di alterazione della concorrenza nell ambitodelmedesimosettoreprofessionale,chepresenterebberocostisuperioriper gli imprenditori che si rivolgessero agli studi professionali tradizionali, rispetto alle Stp. 11

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