IL FONDO DI ROTAZIONE PER I SERVIZI DI ASILO NIDO E MICRO-NIDI
|
|
- Arnaldo Gianni
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL FONDO DI ROTAZIONE PER I SERVIZI DI ASILO NIDO E MICRO-NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO Sommario: 1. Il panorama normativo alla data di entrata in vigore dell art. 91 della legge finanziaria per l anno I contenuti dell art. 91 della legge finanziaria per l anno L istituzione del fondo di rotazione 2.2. I criteri per la concessione del finanziamento 2.3. Il prospetto di domanda 2.4. Il meccanismo di valutazione delle domande e le modalità di erogazione del finanziamento 3. La Corte costituzionale e il fondo di rotazione 4. Le altre decisioni della Corte costituzionale sulla materia delle politiche sociali. 1. IL PANORAMA NORMATIVO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL ART. 91 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER L ANNO 2003 In data 23 novembre 2001 il Governo ha presentato in Parlamento (Camera dei Deputati) il disegno di legge Piano nazionale degli asili nido (A.C. n. 2020). Si tratta del primo intervento durante la nuova legislatura sul tema della conciliazione tra tempi di vita e di cura e tempi di lavoro, avente lo scopo da un lato di aggiornare la vigente normativa in materia, ormai datata nel tempo 1, e dall altro di determinare i livelli essenziali che devono essere assicurati negli asili nido quali servizi di interesse pubblico per la prima infanzia. Il disegno di legge di iniziativa governativa è approdato in Parlamento, dove erano già stati presentati analoghi disegni di legge sui servizi per la prima infanzia. Si è, pertanto, provveduto alla redazione di un testo unificato dal titolo Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, contenente una serie di disposizioni di legge di carattere innovativo 2. In particolare, il testo unificato disegna il sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, formato dagli asili nido, dai servizi integrativi e dai servizi innovativi. Gli effetti del disegno di legge di cui sopra sono stati anticipati in sede di legge finanziaria per l anno , attraverso l istituzione del Fondo per gli asili nido nell ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale Fondo, stabilisce l art. 70 L. 28 dicembre 2001 n. 448, viene ripartito annualmente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata 4. 1 Si tratta della L. 6 dicembre 1971 n. 1044, recante Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato, e della L. 29 novembre 1977 n. 891, recante Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, numero Il testo unificato è stato approvato dalla Camera dei Deputati in data 13 novembre 2003, ed è passato all altro ramo del Parlamento come A. S. n Attualmente è all esame della Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori in sede referente. In tale sede, a seguito della Corte cost. n. 370 del 2003, il Governo ha presentato una serie di emendamenti volti a riportare la materia nell alveo della competenza concorrente, attraverso la definizione dei principi fondamentali in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. La Corte cost., infatti, ha stabilito che la materia de qua rientra tra le materie di competenza concorrente, e, precisamente, tra le materie concernenti l istruzione e la tutela delle condizioni di lavoro. In tale ambito, pertanto, lo Stato può dettare esclusivamente i principi fondamentali, lasciando alle Regioni la disciplina di dettaglio. 3 L. 28 dicembre 2001 n. 448, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). 4 Le risorse per l anno 2002, pari a 50 milioni di euro, sono state ripartite con D.I. 11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2002 n. 273; le risorse per l anno 2003, pari a 100 milioni di euro, sono state ripartite con D.I. 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 marzo 2004 n. 62. Si fa presente che in sede di riparto sono stati utilizzati i seguenti criteri distributivi, sulla base dei dati forniti dall ISTAT: tasso demografico 0-2 anni (nella misura del 50 per cento); tasso di occupazione femminile (nella misura del 20 per cento); tasso di disoccupazione femminile (nella misura del 15 per cento); fabbisogno teorico secondo il criterio delle liste di attesa (nella misura del 15 per cento). 1
2 Si è trattato, dunque, di un segnale di interesse preciso verso i bisogni delle famiglie e di un tassello volto a favorire le politiche di conciliazione tra famiglia e professione I CONTENUTI DELL ART. 91 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER L ANNO L ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE La legge finanziaria per l anno 2003 (L. 27 dicembre 2002 n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ), sulla scia del disegno di legge recante Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia e dell istituzione del Fondo per gli asili nido, ha introdotto una norma di notevole rilievo ed importanza (art. 91), del tutto nuova nel panorama della legislazione italiana in tema di politiche sociali e, in particolare, di interventi per la famiglia. Si tratta, infatti, dell istituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento, per metà a fondo perduto, dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. Lo scopo di tale fondo di rotazione è quello di assicurare adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, favorendo, attraverso il settore produttivo, la diffusione di misure idonee a conciliare i tempi di lavoro e i tempi di cura familiare. Il meccanismo di finanziamento del fondo è disciplinato nel comma 5. Per il primo anno di operatività del fondo, e cioè per il 2003, si fissa un limite massimo pari a dieci milioni di euro per la costituzione del medesimo, da reperire all interno delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali 6 destinate al sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all art. 46, comma 2, della L. n. 289 del Per gli anni successivi sarà il decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, d intesa con la Conferenza Unificata di cui all art. 8 D.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, a determinare la quota da attribuire al fondo di rotazione, sempre nell ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali. 5 Con la sentenza dicembre 2003 n. 370, su ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia Romagna e Umbria, la Corte cost. ha dichiarato, tra l altro, l illegittimità dei commi 1, 3 e 8 dell art. 70, nei limiti di cui in motivazione. In particolare, la Corte ha stabilito che, alla luce dei rilevanti mutamenti introdotti dalla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, nel nuovo sistema (nuovo art. 119 Cost.) per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali, lo Stato può erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione. Trattandosi, pertanto, di materia di competenza concorrente (gli asili nido rientrano nelle materie dell istruzione e della tutela delle condizioni di lavoro), il finanziamento statale non può recare con sé il vincolo di destinazione. Con riferimento, quindi, alle risorse per l anno 2004, pari a 150 milioni di euro, si fa presente che le stesse sono state ripartite nello stesso decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali senza vincolo di destinazione. L argomento verrà trattato in maniera più dettagliata nel paragrafo n Il Fondo nazionale per le politiche sociali rappresenta il principale strumento di finanziamento delle politiche sociali in Italia. Esso nasce con la legge finanziaria per l anno 1998 (L. 27 dicembre 1997 n. 449). L art. 59, commi 44 e seguenti, infatti, lo istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne determinava l ammontare, ne fissava le finalità e le modalità di riparto. L art. 133 D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 lo denominava Fondo nazionale per le politiche sociali e vi faceva confluire le risorse statali destinate ad interventi in materia di servizi sociali, ad eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. L art. 20 L. 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ne rideterminava le finalità nel più ampio quadro della promozione e del raggiungimento degli obiettivi di politica sociale. La legge finanziaria per l anno 2001 (L. 23 dicembre 2000 n. 388) dettagliava tutte le leggi di settore in vigore in quel momento in materia di politiche sociali che vi confluivano, mantenendo il vincolo di destinazione per quanto riguardava il potere di spesa in capo alle Regioni. Infine, l art. 46 della legge finanziaria per l anno 2003 (L. 27 dicembre 2002 n. 289) innovava completamente in materia, eliminando il vincolo di destinazione in capo alle Regioni. Attualmente, quindi, il Fondo nazionale per le politiche sociali si configura come un fondo senza vincolo di destinazione, ripartito annualmente con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, d intesa con la Conferenza Unificata di cui all art. 8 D.lgs. 28 agosto 1997 n Il comma 2 dell art. 46 della legge finanziaria per l anno 2003 stabilisce, tra le altre cose, che almeno il dieci per cento delle risorse poste a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali devono essere destinati a sostenere le politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità. Questo vincolo di destinazione è stato dichiarato incostituzionale con la Corte cost dicembre 2004 n. 423, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 gennaio 2005, n. 1 I serie speciale. 2
3 2.2. I CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO L art. 91 della legge finanziaria per l anno 2003 fissa principi ed indicazioni in merito al meccanismo di finanziamento del fondo di rotazione. Innanzi tutto, i commi 2 e 3 elencano in linea generale il contenuto della domanda che i datori di lavoro devono indirizzare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli elementi che il legislatore primario ha ritenuto indispensabili ai fini dell ammissione al finanziamento sono i seguenti: la stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento; l entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell opera; la stima del costo di esecuzione dell opera stessa. Per i dettagli del prospetto di domanda e per le relative modalità di trasmissione della documentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la normativa rimanda ad un decreto ministeriale 8. La disposizione di legge in esame, inoltre, si occupa dei criteri di concessione dei finanziamenti. Stabilisce, infatti, che gli stessi vengano fissati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità 9. L art. 91 individua, inoltre, una serie di principi che devono essere tenuti in considerazione nell emanazione del decreto interministeriale di determinazione dei criteri per la concessione dei finanziamenti; ed in particolare: il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo; i finanziamenti devono essere rimborsati al 50 per cento, mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse; la distribuzione territoriale dei finanziamenti deve essere equa. I due decreti di attuazione dell art. 91 della L. n. 289 del 2002 recano un elenco di disposizioni attuative. In particolare, l art. 4 del D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, del 16 maggio 2003, elenca i criteri per la concessione dei finanziamenti. Si fa riferimento, in particolare, alla congruità dei costi di progettazione e di esecuzione dell opera; ai tempi di realizzazione (in particolare, progettazione di massima, progettazione esecutiva, realizzazione, avvio delle attività); alla congruità e coerenza del progetto organizzativo presentato, con particolare riferimento alle esigenze dei bambini e dei genitori lavoratori, tenuto conto dell organizzazione del lavoro. Il decreto in parola si preoccupa, inoltre, di assicurare un equa distribuzione sul territorio nazionale nella concessione dei finanziamenti e, a tal fine, stabilisce la necessità di tenere conto, nella valutazione delle domande, della provenienza delle domande pervenute e ritenute ammissibili, anche in relazione alle condizioni economico-produttive dell area territoriale di provenienza, al tasso demografico (bambini 0-2 anni), al numero di bambini senza posto nido o in lista di attesa, al tasso di occupazione delle donne occupate in età fertile (tra i 15 e i 49 anni). Fatti salvi i criteri sopra elencati, si stabilisce, infine, che i finanziamenti sono concessi fino ad esaurimento delle risorse appositamente stanziate, secondo il classico criterio dell ordine cronologico di presentazione delle domande. 8 Il provvedimento in questione è stato adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 maggio 2003, recante Definizione del prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro servizi di asilo nido e micro-nidi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 agosto 2003 n Il provvedimento in questione è stato adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politich e sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, del 16 maggio 2003, recante Fondo di rotazione per il finanziamento in favore di datori di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 agosto 2003, n
4 2.3. IL PROSPETTO DI DOMANDA Il D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 maggio 2003, recante Definizione del prospetto di domanda per la concessione del finanziamento ai datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro servizi di asilo nido e micro-nidi, reca la definizione del prospetto di domanda, nonché le relative modalità di trasmissione. I requisiti che la domanda di finanziamento deve possedere a pena di inammissibilità sono i seguenti: - essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, Via Fornovo, n. 8, pal. A Roma; - essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con raccomandata r.r., o inviata via all indirizzo di posta elettronica asili.nido@minwelfare.it, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto; nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro dell ufficio postale accettante; - essere redatta secondo il modello allegato al decreto, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti; - essere inoltrata unitamente agli allegati A e B debitamente compilati; - indicare la stima dei tempi di realizzazione dell opera ammessa al finanziamento, con la specificazione delle varie fasi di progettazione e realizzazione e dei tempi stimati necessari per il completamento di ciascuna fase; indicare l entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in valore percentuale del costo di progettazione dell opera; - indicare la stima del costo di esecuzione dell opera. Sono, inoltre, allegati al decreto i fac-simile della domanda di contributo, della scheda di presentazione del progetto e del formulario di progetto, contenente notizie circa il contesto di riferimento, la descrizione analitica del progetto, i costi, le caratteristiche del servizio offerto anche in relazione al progetto psico-pedagogico e tutti gli aspetti legati alla gestione del servizio. Appare importante segnalare, infine, la disposizione di cui all art. 3, comma 1, D.I. 16 maggio 2003; tale norma risulta essere di notevole portata, in quanto prevede la possibilità che più datori di lavoro congiuntamente presentino un unica domanda, favorendo la formazione di partnership volte a realizzare asili interaziendali, in grado di servire più realtà lavorative della medesima zona produttiva, attraverso un soggetto capofila responsabile per la presentazione del progetto IL MECCANISMO DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO Il D.I. 16 maggio 2003 stabilisce anche il procedimento di valutazione delle istanze inviate. A tale scopo, viene istituita un apposita commissione tecnica con il compito di esaminare le domande presentate ai fini dell ammissione al finanziamento. Tale commissione è nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composta dal Direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori 10, che la presiede, e da quattro membri, di cui uno designato dal Ministro dell economia e delle finanze e due designati dal Ministro per le pari opportunità. La commissione tecnica valuta i progetti sulla base dei criteri sopra illustrati e predispone l elenco dei progetti ammessi al finanziamento, che viene successivamente approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli artt. 7 ed 8 D.I. 16 maggio 2003 disciplinano gli adempimenti successivi all ammissione al finanziamento e le modalità di erogazione concreta del finanziamento medesimo. 10 A seguito dell entrata in vigore del D.P.R. 29 luglio 2004 n. 244, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oggi si tratta del Direttore generale della Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR). 4
5 Per quanto riguarda la fase successiva all ammissione al finanziamento, i datori di lavoro vengono invitati a trasmettere, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, una dichiarazione di accettazione corredata dai seguenti documenti: estremi del conto corrente bancario, corredato di CAB e ABI, o indicazione di altra forma, in alternativa, per l accreditamento del contributo assegnato, dichiarazione del legale rappresentante recante l indicazione della data di avvio delle attività necessarie alla realizzazione dell opera, ivi comprese le attività propedeutiche, impegno a rispettare la normativa edilizia vigente. Per quanto concerne, invece, le modalità di erogazione dei finanziamenti, si stabilisce che i progetti possono essere ammessi al finanziamento fino ad un massimo dell 80 per cento del costo complessivo del progetto. I compensi eventuali destinati a consulenza e progettazione sono rimborsabili fino ad un importo massimo dell 8 per cento del costo complessivo del progetto. Viene, successivamente, concordato con il datore di lavoro beneficiario il piano di ammortamento, sulla base dei principi fissati in legge (comma 4 dell art. 91 L. n. 289 del 2002) e nel rispetto di una serie di importi: euro ,00 per la realizzazione di nidi aziendali, euro ,00 per la realizzazione di micro-nidi aziendali 11. Il finanziamento concordato con il datore di lavoro viene erogato in tranches: una prima quota, pari al 20 per cento del contributo assegnato, viene versata all atto dell accettazione da parte del datore di lavoro e previa presentazione della documentazione richiesta contestualmente; una successiva quota, pari al 50 per cento, viene versata entro trenta giorni dall inizio dell attività diretta all attivazione del progetto; il saldo, pari al restante 30 per cento, viene versato al termine della realizzazione del progetto, previa presentazione della documentazione relativa ai costi sostenuti e previa verifica, da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della concreta attuazione del progetto e della conformità dell opera alla normativa regionale e ai regolamenti comunali vigenti in materia di servizi di asilo nido e micro-nidi. Il beneficiario presenta, inoltre, una dettagliata relazione finale, attestante l opera realizzata in coerenza con il progetto presentato, nonché il concreto avvio delle attività relative all asilo nido o al micro-nido. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell impiego del contributo assegnato, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che dispone la restituzione delle somme già versate, con i relativi interessi legali, le quali vengono assegnate al primo soggetto il cui progetto segue, in elenco, nell ambito territoriale di riferimento, quelli già ammessi al finanziamento. 3. LA CORTE COSTITUZIONALE E IL FONDO DI ROTAZIONE Numerosi sono stati gli interventi della Corte cost. in tema di finanziamento statale concernente le politiche sociali 12, con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra Stato ed Autonomie locali alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione. Innanzi tutto, occorre esaminare la Corte cost. 28 ottobre-5 novembre 2004 n. 320, che ha dichiarato l incostituzionalità dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell art. 91 L. n. 289 del 2002 e, dunque, dell intera 11 I nidi aziendali e i micro nidi aziendali vengono definiti nel disegno di legge A.S. n. 2583, recante Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, all interno dei servizi innovativi di cui all art. 5. In particolare, per nidi aziendali si intendono asili nido all interno dei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, destinati alla cura e all accoglienza dei figli dei lavoratori ed eventualmente dei residenti nel territorio limitrofo ; per micro nidi aziendali si intendono micro nidi all interno dei luoghi di lavoro, improntati a criteri di particolare flessibilità organizzativa, che tengano conto delle peculiarità strutturali dei luoghi stessi e delle esigenze dei genitori lavoratori. 12 Si elencano di seguito le decisioni della Corte cost. sul tema che verranno analizzate in questo e nel prossimo paragrafo: Corte cost dicembre 2003 n. 370, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2003 n. 52 I serie speciale; Corte cost. 28 ottobre-5 novembre 2004 n. 320, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2004 n. 44 I serie speciale; Corte cost dicembre 2004 n. 423, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 gennaio 2005 n. 1 I serie speciale. Da ultimo, Corte cost. 23 giugno-7 luglio 2005 n. 263, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 luglio 2005 n. 28 I serie speciale. 5
6 disciplina concernente il fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi. Il ricorso era stato presentato dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, le quali denunciavano da un lato l illegittimità delle norme statali in quanto invasive della sfera di competenza regionale e dall altro l illegittimità del trasferimento statale medesimo, in quanto l art. 119 Cost. non ammetterebbe l istituzione di fondi a destinazione vincolata, potendo lo Stato solo trasferire le risorse finanziarie alle Regioni, le quali sarebbero chiamate a disciplinare, nell ambito della normativa di settore, anche la procedura di erogazione delle risorse stesse. Secondo la Corte cost., sulla scia della sentenza n. 370 del 2003, la disciplina degli asili nido non può essere ricondotta alle materie di competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell art. 117 della Costituzione. Piuttosto, utilizzando un criterio di prevalenza, la relativa disciplina può solo ricadere nell ambito della materia dell istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro, affidati alla potestà legislativa concorrente. In questi ambiti il legislatore statale può determinare soltanto i principi fondamentali della materia e non dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva, quale quella contenuta nei primi cinque commi dell art. 91 L. n. 289 del 2002, mediante la quale organi statali provvedono ad agevolare la realizzazione di asili-nido nei luoghi di lavoro. Per la Corte cost., dunque, non sono state convincenti le tesi dell Avvocatura generale dello Stato: e cioè, che si tratti di una iniziativa di ordine macro-economico, incidente in molteplici settori produttivi; che si tratti del potere statale di predeterminazione normativa dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in questa particolare materia in una loro diretta realizzazione da parte dello Stato; che il Fondo di cui all art. 91 non violerebbe l art. 119 Cost., poiché sarebbe alimentato con risorse statali e di carattere aggiuntivo rispetto alla finanza regionale e, comunque, sarebbe destinato ad essere ripartito fra soggetti privati indipendentemente dagli (ed in chiave solo aggiuntiva rispetto agli) interventi (.) disposti secondo le proprie scelte dal legislatore regionale. In particolar modo, per quanto riguarda quest ultimo punto, la Corte cost. fa presente che la definizione dell ampiezza della finanza regionale, in conformità al nuovo Titolo V, deve essere ancora operata, ma dovrà necessariamente riferirsi alla effettiva capacità delle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite (art. 119 Cost, quarto comma). In questa valutazione occorrerà considerare che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibile erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione. Il fondo di rotazione, in conclusione, è stato dichiarato incostituzionale e le relative risorse, pertanto, vengono trasferite alle Regioni senza vincolo di destinazione all interno del riparto annuale del Fondo nazionale per le politiche sociali. 4. LE ALTRE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA MATERIA DELLE POLITICHE SOCIALI Può essere interessante inquadrare la decisione della Corte cost. n. 320 del 2004 sul fondo di rotazione all interno della recente giurisprudenza costituzionale in tema di politiche sociali e di fondi statali con vincolo di destinazione. La prima sentenza sul tema è la decisione dicembre 2003 n. 370, che ha dichiarato l incostituzionalità del Fondo per gli asili nido, disciplinato dall art. 70 L. n. 448 del Su ricorso delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, la Corte cost. ha stabilito che il meccanismo di finanziamento dell art. 70 in questione, che prevede un decreto annuale di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, non è più utilizzabile a seguito dei rilevanti mutamenti introdotti dalla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione). 6
7 Il nuovo art. 119 Cost. secondo la Corte prevede espressamente, al quarto comma, che le funzioni pubbliche regionali e locali debbano essere integralmente finanziate tramite i proventi delle entrate proprie e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dell ente interessato, di cui al secondo comma, nonché con quote del fondo perequativo senza vincoli di destinazione, di cui al terzo comma. Dal momento che la materia degli asili nido non rientra tra le competenze statali esclusive, come, invece, sostenuto dall Avvocatura dello Stato, è contraria alla disciplina costituzionale vigente la configurazione di un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato 13, che viola in modo palese l autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa delle Regioni e degli Enti locali e mantiene allo Stato alcuni poteri discrezionali nella materia cui si riferisce 14. Secondo la Corte cost., a differenza anche di quanto sostenuto dalle Regioni ricorrenti, la disciplina degli asili nido rientra nelle materie a legislazione concorrente, per i profili che riguardano da un lato l istruzione e dall altro la tutela delle condizioni di lavoro, in quanto volti sia a garantire la socializzazione e la prima educazione del bambino sia a conciliare i tempi di lavoro e i tempi di cura con riferimento al genitore-lavoratore. Di notevole impatto appare anche la Corte cost dicembre 2004 n. 423, che ha dichiarato l incostituzionalità di una serie di norme contenute in più leggi, che ponevano vincoli di destinazione all interno del Fondo nazionale per le politiche sociali 15. Anche in questo caso, la Corte ha rinviato alla sua giurisprudenza costante, sulla base della quale sul piano finanziario, in base al nuovo testo dell art. 119 Cost., le Regioni come gli Enti locali sono dotate di autonomia finanziaria di entrata e di spesa (primo comma) e godono di risorse autonome rappresentate da tributi ed entrate propri, nonché dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio (secondo comma). E per i territori con minore capacità fiscale per abitante, la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo senza vincoli di destinazione (terzo comma). Nel loro complesso tali risorse devono consentire alle Regioni ed agli altri Enti locali di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite (quarto comma). Non di meno, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, di favorire l effettivo esercizio dei diritti della persona o di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e regioni (quinto comma). 13 La stessa posizione è stata tenuta dalla Corte cost. con riferimento all istituzione presso il Ministero dell interno del fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni (Corte cost gennaio 2004 n. 16, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 gennaio 2004 n. 3 I serie speciale) e del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli Enti locali (Corte cost gennaio 2004 n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 febbraio 2004 n. 5 I serie speciale). 14 Successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità dell art. 70 L. n. 448 del 2001, è stata emanata la norma di cui al comma 59 dell art. 1 L. 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005): Ai fini della determinazione dell aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell art. 70 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 Il fondo di cui al citato art. 70 è soppresso. Il comma 58 citato concerne il ristoro minori entrate accise su benzina per le regioni a statuto ordinario, non compensate dall aumento delle tasse automobilistiche. 15 In particolare, con questa decisione la Corte cost. ha dichiarato l illegittimità costituzionale delle seguenti norme: art. 46, comma 2 L. n. 289 del 2002, nella parte in cui all interno del Fondo nazionale per le politiche sociali almeno il 10 per cento di tali risorse è destinato al sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità; art. 46, comma 6 L. n. 289 del 2002, che prevede a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali un contributo per far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie della federazione dei maestri del lavoro d Italia; art. 3, comma 101 L. n. 350 del 2003, nella parte in cui vincola alcune risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali all istruzione e alle scuole paritarie e all istituzione del reddito di ultima istanza; art. 21, comma 6 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, nella parte in cui, incrementando il Fondo nazionale per le politiche sociali, destina tali somme al finanziamento delle politiche in favore delle famiglie; art. 3, commi 116 e 117, che prevedono quattro finalità con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali: politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, abbattimento delle barriere architettoniche, servizi per l integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, servizi per la prima infanzia e scuole dell infanzia. 7
8 Le sentenze citate ed analizzate appaiono utili come criteri interpretativi volti a delimitare il campo del riparto delle competenze tra Stato e Regioni 16 in materia di politiche sociali. Del resto, la modifica del Titolo V della Costituzione si pone come una riforma di grande portata, che necessita di studio e di analisi. Una cosa appare certa: lo Stato non può trasferire risorse nazionali con vincolo di destinazione nelle materie di legislazione concorrente e nelle materie di legislazione esclusiva delle Regioni. Può farlo solo nelle materie di sua competenza esclusiva. Il problema rimane capire quando uno specifico intervento che si intende realizzare rientra nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, quando in quelle di legislazione esclusiva delle Regioni e quando in quelle di legislazione concorrente, come elencate nell art. 117 Cost.. Barbara Siclari 17 Dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 16 Interessante è la Corte cost luglio 2003 n. 287, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 agosto 2004 n. 30 I serie speciale, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell art. 21, commi da 1 a 5, D.L. n. 269 del 2003, concernente l assegno per ogni secondo figlio. Tale misura, secondo la Corte cost., tenuto conto delle sue caratteristiche, che è disposta a favore delle donne, cittadine italiane o comunitarie, residenti in Italia in relazione alla nascita del secondo o ulteriore figlio, o all adozione di un figlio senza che assumano alcun rilievo la condizione soggettiva e la sussistenza di situazioni di bisogno, disagio o semplice difficoltà, non appartiene al genus delle prestazioni ricadenti nell ambito dei servizi sociali. Si tratta, infatti, di una provvidenza temporanea, di carattere indennitario, che costituisce espressione di quella tutela previdenziale della maternità riconosciuta alla donna in quanto tale. La misura è, pertanto, riconducibile, secondo la Corte cost., alla competenza statale in materia di previdenza sociale, ai sensi dell art. 117, secondo comma, lett. o), Cost. Infine, molto recentemente, con la Corte cost. 23 giugno-7 luglio 2005 n. 263, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 luglio 2005 n. 28 I serie speciale, la Corte ha dichiarato l illegittimità costituzionale di alcune parti del regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente condizioni e modalità per l erogazione di contributi in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano. 17 Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione. 8
L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.
L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri
DettagliDECRETI PRESIDENZIALI
DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliPROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 Sezione A) - Tipologie di intervento previste - Presentazione
DettagliL.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.
L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione
DettagliCapo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ
DettagliMIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI.0000050.25-11-2015 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante istituzione
DettagliPROVINCIA DI PISA Servizio Politiche del lavoro. AVVISO PUBBLICO PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L OCCUPAZIONE DEI DISABILI L. 68/99 - Fondo Regionale
PROVINCIA DI PISA Servizio Politiche del lavoro Allegato A AVVISO PUBBLICO PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L OCCUPAZIONE DEI DISABILI L. 68/99 - Fondo Regionale Premessa La Provincia di PISA adotta il presente
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
DettagliBollettino Ufficiale della Regione Lazio
Repubblica Italiana Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011 Data 22/10/2013 Numero 87 Supplemento
DettagliArticolo 1 Finalità generali Articolo 2 Risorse finanziarie disponibili 9.000.000,00 Articolo 3 Destinatari
Unione Europea Fondo Sociale Europeo REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato dell Igiene Sanità e dell Assistenza Sociale DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI REPUBBLICA ITALIANA POR SARDEGNA
DettagliInterventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali.
Circolare 10 febbraio 2016 n. 101 Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali. (G.U. 18 febbraio 2016, n. 40) Emanata
DettagliPIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005
PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti
DettagliPresidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L INTEGRAZIONE VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 24 Dicembre 2010, n. 8 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011;
Oggetto: Percorsi triennali di IeFP Sistema di finanziamento e piano di riparto delle risorse finanziarie da erogare alle Province per l anno scolastico e formativo 2011-2012. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA
DettagliA relazione dell'assessore Pentenero:
REGIONE PIEMONTE BU12S1 26/03/2015 Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 19-1217 DPR 20 marzo 2009, n. 81, DPR 20 marzo 2009, n. 89, DCR n. 10-35899 del 4 novembre 2014. Programmazione
DettagliAi Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.
Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2397-A PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CAPEZZONE Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti
DettagliPresidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L INTEGRAZIONE VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE
Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche
DettagliLEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.
Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17
Dettagli5 per mille al volontariato 2007
Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione
DettagliRISOLUZIONE N. 314/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 314/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte di enti locali. - Decreto del Presidente
DettagliTESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto)
Regolamento per la concessione a favore di disabili fisici dei contributi previsti dall articolo 3, commi 91, 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l acquisto
DettagliREGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO
REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO 1. Finalità degli interventi emblematici 2 2. Ammontare delle assegnazioni e soggetti destinatari 2 3. Aree filantropiche di pertinenza
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI
CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008
DettagliCITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI
CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008
DettagliCOMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone)
COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone) REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURA GRATUITA - TOTALE O PARZIALE - DEI LIBRI DI TESTO E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO Approvato con Deliberazione C. C. n. 20
DettagliUdito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
Decreto 28 febbraio 2002, n. 70 Servizi di telefonia per anziani Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Preambolo IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliMinisterodelloSviluppoEconomico
MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Dettagliproposta di legge n. 460
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 460 a iniziativa dei Consiglieri Zinni, Natali, Romagnoli, Zaffini presentata in data 18 novembre 2014 ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL SOSTEGNO
DettagliAllegato parte integrante Allegato A
Allegato parte integrante Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 MAGGIO 2012 N. 9 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL POTERE DI ACQUISTO DEI NUCLEI
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4
DettagliIl Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca D.M. N 74
Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della D.M. N 74 VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche
DettagliComitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt.
Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. 12 e 13 CIRCOLARE n. 7/2013 approvata con delibera del 2 dicembre
DettagliDecreto Ministeriale 30 ottobre 2007
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre
DettagliPresidenza del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA SPORTIVE Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006,
DettagliDecreto ministeriale n. 21
Decreto ministeriale n. 21 Il Ministro della Pubblica Istruzione Roma, 1 marzo 2007 VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
DettagliAvviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori
Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/2008 1 1 Finalità Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa
DettagliCRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE
42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliConsiglio regionale della Toscana
Consiglio regionale della Toscana ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2004. Presidenza del Vice Presidente del Consiglio regionale Enrico Cecchetti. Regolamento n. 19 (a.c.) del
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
DettagliTESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto)
Il testo pubblicato non ha valore ufficiale. È stato ricavato integrando il vecchio testo del regolamento con le modifiche introdotte dalla DGR n.2621 del 29 dicembre 2015 che deve ancora essere pubblicata
DettagliREGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 18 febbraio 2002 Modificato
DettagliCODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Allegato B) D.G. n. 45 del 17/04/2014 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Delibera A.N.A.C. n. 75/2013) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il
DettagliREGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI 1 Art. 1 oggetto 1.1 - Il presente Regolamento disciplina l assegnazione, agli Istituti secondari di secondo grado
DettagliL.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52
L.R. 41/1996, art. 14 ter, c. 7 B.U.R. 27/12/2013, n. 52 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2013, n. 0235/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di
DettagliFAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE
FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?
DettagliNorme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici
Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI Prot. n. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 123 DI DATA 22 Aprile 2015 O G G E T T O: Legge provinciale 23 luglio
Dettaglid) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali: 1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE E CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA
DettagliDELIBERAZIONE N. 2/7 DEL 22.1.2014
Oggetto: Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l utilizzo di
DettagliDIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
1608 27/02/2014 Identificativo Atto n. 167 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO ASSEGNAZIONE DEI CONTINGENTI DI DOTI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI QUALIFICA TRIENNALI DI ISTRUZIONE
Dettaglibeneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile
8605 beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile DETERMINA 1. di approvare, ai sensi dell art. 8
DettagliI contributi statali e regionali per incentivare le Fusioni di comuni. Aggiornamento
I contributi statali e regionali per incentivare le Fusioni di comuni. Aggiornamento novembre 2012 Studio di fattibilità per la fusione dei Comuni Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d Argile, Castel
DettagliDelega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliMicro Azioni Partecipate 2013 per il sostegno indiretto ad attività co-progettate e co-realizzate con le ODV della provincia di Vibo Valentia
CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA Micro Azioni Partecipate 2013 per il sostegno indiretto ad attività co-progettate e co-realizzate con le ODV della provincia di Vibo
DettagliDIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE DETERMINAZIONE. Estensore BORELLI FEDERICA. Responsabile del procedimento BORELLI FEDERICA
REGIONE LAZIO Dipartimento: Direzione Regionale: Area: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E AI MINORI DETERMINAZIONE N. B8709 del 17/11/2011
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;
Oggetto: Approvazione del protocollo d intesa-tipo tra Regione Lazio ed enti o soggetti interessati concernente la promozione di un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell
DettagliREGIONE TOSCANA COMUNE DI MONTIERI
REGIONE TOSCANA COMUNE DI MONTIERI BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI MONTIERI IL RESPONSABILE DELL AREA in attuazione della
DettagliLEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO
Legge 1990040 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Istituzione dell' osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
Prot. n. 542 del 19 dicembre 2012 VISTO l art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e successive modificazioni, che istituisce i contratti di filiera e di distretto,
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA. tra
Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo PROTOCOLLO DI INTESA Il Prefetto di Torino nella persona del Dott. Alberto Di Pace tra e il Dirigente dell Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia
DettagliDECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE IPAB, INFANZIA, FAMIGLIA E GESTIONE DI ALBI E REGISTRI SOCIALI N. 80/IVS DEL 03/08/2012
1 DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE IPAB, INFANZIA, FAMIGLIA E GESTIONE DI ALBI E REGISTRI SOCIALI N. 80/IVS DEL 03/08/2012 Oggetto: LR 9/03 DGR 862/2007 Criteri e modalità per la concessione
DettagliDECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002, n. 31444 (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2002)
DECRETO MINISTERIALE del 20 agosto 2002, n. 31444 (pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) Criteri per l'approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
Dettaglirendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille
rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille Come è noto, l articolo 63-bis del decreto legge indicato in oggetto ha riconosciuto al contribuente, per l anno finanziario 2009 la facoltà
DettagliSchema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: Attuazione del principio della valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca ai sensi dell articolo 20, comma 1, della
DettagliPROGRAMMA CREA-ATTIVA-MENTE Progetto PugliApedali
ALLEGATO 1 REGIONE PUGLIA Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ UFFICIO RETI DELLA MOBILITÀ
DettagliBANDO PUBBLICO VOUCHER SOCIALE PER L ACCESSO AI SERVIZI DI CONCILIAZIONE. Periodo Gennaio 2015 Giugno 2015
Area Distretto e Ufficio di Piano A S L L e c c o Premesso che: BANDO PUBBLICO VOUCHER SOCIALE PER L ACCESSO AI SERVIZI DI CONCILIAZIONE Periodo Gennaio 2015 Giugno 2015 La D.g.r. n. 1081 del 12/12/2013
DettagliMODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI
MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità
DettagliBANDO PUBBLICO VOUCHER SOCIALE PER L ACCESSO AI SERVIZI DI CONCILIAZIONE. Periodo settembre 2015 giugno 2016
Area Distretto e Ufficio di Piano A S L L e c c o Premesso che: BANDO PUBBLICO VOUCHER SOCIALE PER L ACCESSO AI SERVIZI DI CONCILIAZIONE Periodo settembre 2015 giugno 2016 La D.g.r. n. 1081 del 12/12/2013
DettagliCOMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO
COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CONCESSE NELL AMBITO DEGLI STRUMENTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TESSUTO COMMERCIALE NEL CENTRO STORICO (adottato
DettagliDGR 5 febbraio 2010, n. 74
DGR 5 febbraio 2010, n. 74 OGGETTO: Attuazione art. 14 Lr 11 agosto 2009, n. 21 - Misure a sostegno dei soggetti che hanno contratto o contrarranno mutui per l acquisto, costruzione e recupero o autorecupero
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
DettagliDECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO
DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E MINISTERO DEL TESORO, DEL 13 GENNAIO 2000, N. 91 REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
Dettagliart. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari
Regolamento per la concessione dei contributi di cui all articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni
DettagliSABATINI BIS come chiedere le agevolazioni
Le Guide professionalità quotidiana SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni a cura di Bruno Pagamici Soggetti beneficiari Investimenti e spese finanziabili Contributo in conto interessi Domanda di agevolazione
DettagliMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE Divisione V Direzione Programmazione
DettagliIL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni
DettagliL.R. 26 Giugno 1980, n. 88
L.R. 26 Giugno 1980, n. 88 Norme in materia di opere e lavori pubblici (1). TITOLO I OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI REGIONALI Capo I PROGRAMMAZIONE Art. 1 (Ambito di applicazione della legge) I programmi
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA
Prot. n. 107521/03 Direzione Centrale Gestione Tributi Approvazione dello schema di dati da inviare per via telematica per l assolvimento degli adempimenti ai fini IVA da parte dei soggetti di cui all
DettagliDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati
DettagliASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle
DettagliLegge accesso disabili agli strumenti informatici
Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata
DettagliARTICOLO 1 OGGETTI E RIFERIMENTI ARTICOLO 2 DESTINATARI ARTICOLO 3 AMBITO DI APPLICAZIONE
I.S.E.E. Comune di Caselette ARTICOLO 1 OGGETTI E RIFERIMENTI Il presente regolamento è finalizzato all individuazione delle condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni comunali agevolate,
DettagliAllegato A Guida ai Diritti Guida al sito dell Autorità
Criteri per la selezione e il finanziamento di progetti da realizzare nell ambito del Protocollo di intesa tra l Autorità per l energia elettrica e il gas e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli
DettagliMicroimpresa. Pensare in grande, da piccoli
Microimpresa Pensare in grande, da piccoli Le agevolazioni previste per la microimpresa sono rivolte a società di persone di nuova costituzione che intendono avviare un attività imprenditoriale di piccola
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
DettagliDGR 399 DD. 20.2.2004 LA GIUNTA REGIONALE
DGR 399 DD. 20.2.2004 LA GIUNTA REGIONALE VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l articolo 6, comma 1 della stessa; VISTA la legge 8
DettagliPremessa. Direzione centrale delle Entrate contributive
Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliIPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA
IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA ART. 1 - COMPITI DEL PERSONALE ATA, MOBILITÀ PROFESSIONALE, VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ
DettagliDETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RI CERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 11 novembre 2014, n. 533
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20 11 2014 46209 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RI CERCA INDUSTRIALE E INNOVAZIONE 11 novembre 2014, n. 533 PO FESR 2007 2013. Asse I. Linea
DettagliIL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D
Asm Rovigo PROGETTO TECNICO IL CONTRIBUTO STATALE PER LA PERDITA DI GETTITO I.C.I. RIFERITA AGLI IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE D PRESENTATO DA INDICE 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO... 3 2. LA DETERMINAZIONE
Dettagli