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1 CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE - sentenza 22 ottobre 2009 n Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani - Andolina (Avv. Baglieri) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato Dell Aira) - (conferma T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV, 8 giugno 2007, n. 971). Pubblico impiego - Trasferimento - Per incompatibilità ambientale - Di un dirigente di cancelleria - In ragione della sussistenza di una situazione di tensione con i magistrati dello stesso Ufficio giudiziario - Legittimità - Ragioni. E legittimo il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un dirigente di cancelleria, che sia motivato con riferimento al fatto che tra detto dirigente ed alcuni magistrati dello stesso Ufficio giudiziario si è venuta a determinare una situazione di tensione ed attrito; infatti, in base a quanto previsto dai codici di procedura civile e penale e dalle relative norme di attuazione, al personale di cancelleria è assegnata una particolare funzione di collaborazione con il personale di magistratura e, pertanto, deve ritenersi in re ipsa la disfunzione, il cattivo funzionamento ed il discredito per l Ufficio giudiziario, conseguente a tale situazione Documenti correlati: CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza , n. 2824, pag htm (sui presupposti necessari per disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici ed in particolare sulla legittimità o meno del trasferimento di un ispettore di Polizia che ha esploso due colpi con l arma in dotazione per verificarne la funzionalità). CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza , n. 1675, pag. (sui presupposti necessari e sufficienti per disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale di un dipendente pubblico e sulla necessità o meno di tener conto della sua situazione familiare; fattispecie relativa ad un agente di P.S. trasferito per la pendenza di un procedimento penale per intercettazioni telefoniche non autorizzate). CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza , n. 1850, pag. (sulla legittimità o meno del trasferimento di un agente della Polizia di Stato per incompatibilità ambientale motivato con riferimento all esistenza di un procedimento penale, ancora in corso, per coinvolgimento in un giro di sfruttamento della prostituzione e sulla necessità o meno tenere conto "delle esigenze di servizio ed anche delle situazioni di famiglia" del dipendente trasferito). CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza , n. 259, pag. (sulla legittimità o meno del provvedimento del CSM di trasferimento di ufficio di un magistrato, per incompatibilità ambientale e funzionale, disposto per l inosservanza dei canoni di prudenza e riserbo esigibili da ogni magistrato). CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza , n. 1539, pag htm (sull illegittimità del trasferimento di un agente della Polizia di Stato per incompatibilità ambientale senza tenere nella dovuta considerazione le esigenze familiari espresse dal dipendente). CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza , n. 3892, pag. (sulla motivazione necessaria e sufficiente per disporre il trasferimento dei pubblici dipendenti per incompatibilità ambientale; fattispecie relativa alla revoca dell assegnazione alla D.I.A. di Genova di alcuni agenti sottoposti ad indagini penali). CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza , n. 3651, pag. (sui presupposti necessari per disporre il trasferimento di un dipendente per incompatibilità ambientale ed in particolare sull insufficienza ex se di una situazione di contrasto con altri dipendenti).
2 CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza , n. 509, pag htm (sulla legittimità o meno del trasferimento per incompatibilità ambientale di un dipendente della Polizia di Stato il cui cognato è stato condannato all ergastolo per un omicidio ai danni di un minore). CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza , n. 168, pag htm (sui presupposti necessari per disporre il trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale). CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza , n. 34, pag. (sui presupposti per disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di p.s.). TAR LAZIO - ROMA SEZ. I, sentenza , n. 4454, pag. (sui presupposti necessari per disporre il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 109 del 2006; ritiene illegittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale disposto dal C.S.M. nei confronti della Dott.ssa Clementina Forleo per le dichiarazioni dalla stessa rilasciate durante una puntata della trasmissione televisiva "Anno Zero"). TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. VI, sentenza , n. 23, pag. (sui presupposti necessari e sufficienti per il trasferimento per incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici e, segnatamente, dei militari o degli appartenenti alla Polizia e sulla necessità o meno che i relativi provvedimenti siano preceduti da avviso di inizio del procedimento). TAR LAZIO - ROMA SEZ. I QUATER, sentenza , n. 7039, pag. (sui presupposti per disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici). TAR PUGLIA - BARI, SEZ. II, sentenza , n. 121, pag. (sui presupposti per il trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale; fattispecie relativa a professore in contrasto con il corpo docente, e, in parte, con la popolazione studentesca). T.R.G.A. SEZ. DI BOLZANO, sentenza , n. 396, pag. (sulla necessità o meno di motivare i provvedimenti di trasferimento di militari per ragioni di incompatibilità ambientale). TAR PUGLIA - LECCE SEZ. III, sentenza , n. 3696, pag. (sulla illegittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente, nel caso in cui la P.A. abbia omesso di contemperare l interesse dell ufficio con le esigenze personali e di famiglia del dipendente stesso). TAR PUGLIA - LECCE SEZ. II, sentenza , n. 294, pag. (sulla perdurante vigenza del trasferimento per incompatibilità ambientale pur dopo l abrogazione dell art. 32 del D.P.R. n. 3/57, sui presupposti per l adozione dei relativi provvedimenti e sulla competenza del Sindaco - e non dei dirigenti - a disporlo). TAR LAZIO - ROMA SEZ. I, sentenza , n. 3217, pag htm (sul trasferimento di un magistrato per incompatibilità ambientale disposto dal C.S.M. a seguito dello svolgimento, da parte dell interessato, del mandato elettivo presso un ente locale). TAR LAZIO - ROMA SEZ. I BIS, sentenza , n , pag. (sull ampia discrezionalità di cui dispone la P.A. in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale di un dipendente pubblico e sui limiti del sindacato in s.g.).
3 TAR LAZIO - ROMA SEZ. II TER, sentenza , n. 3227, pag. (sulla natura dei provvedimenti di trasferimento dei dipendenti pubblici per incompatibilità ambientale e sulla necessità che essi siano preceduti da apposito avviso di inizio del procedimento agli interessati). TAR TOSCANA - FIRENZE SEZ. I, sentenza , n. 1872, pag. (sulla legittimità o meno del trasferimento di un segretario comunale per incompatibilità ambientale). TAR VALLE D'AOSTA - AOSTA, sentenza , n. 46, pag. (il trasferimento per incompatibilità ambientale non deve essere preceduto da avviso di inizio del procedimento; è legittimo il trasferimento del comandante di stazione dei Carabinieri - nella specie del Comune di Cogne - che ha avuto una relazione con una minorenne dalla quale è nato un figlio). TRIBUNALE DI BOLZANO, ordinanza , pag htm (sulla legittimità o meno del trasferimento per incompatibilità ambientale di un insegnante che ha presentato una denuncia-querela nei confronti del Preside e dei componenti del Consiglio d Istituto). TRIBUNALE DI BARI, SEZ. LAVORO, ordinanza , pag. (sui presupposti necessari per disporre il trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale). TRIBUNALE DI MESSINA, SEZIONE LAVORO, ordinanza , pag. (sospende un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un dirigente medico di II livello, affermando, tra l altro che l incompatibilità ambientale non assume autonomo rilievo nella disciplina del rapporto di pubblico impiego, come accadeva nella vigenza del T.U. n. 3/1957). N. 983/09 Reg.Dec. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente sul ricorso in appello n del 2007, proposto dal sig. D E C I S I O N E IGNAZIO ANDOLINA, rappresentato e difeso dall avv. Francesco Baglieri, con domicilio per legge in Palermo, presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; c o n t r o
4 il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi, 81, è per legge domiciliato; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione IV della Sezione staccata di Catania, n. 971/207 del 8 giugno 2007; Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 12 marzo 2009, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udito, altresì, l avv. dello Stato Dell Aira per il Ministero appellato; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. F A T T O E D I R I T T O 1.1. Il signor Ignazio Andolina, dirigente di Cancelleria di Uffici Giudiziari (ora a riposo a seguito di dimissioni volontarie), all epoca in cui prestava servizio in qualità di dirigente della Cancelleria del Tribunale di Ragusa - essendosi venuto a creare, presso quel Tribunale, un clima di grave tensione per la situazione conflittuale fra il suddetto Dirigente e taluni Magistrati ivi in servizio - venne trasferito per incompatibilità ambientale presso il Tribunale di Gela, ai sensi dell art. 32 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento del 20 aprile 1998, comunicato il 29 aprile Il provvedimento è stato impugnato, con ricorso notificato il 4 maggio 1998, davanti alla Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Costituitosi in giudizio il Ministero di Giustizia per resistere all impugnazione, l istanza cautelare proposta dall interessato è stata respinta. Successivamente, l interessato - nel frattempo dimissionario - con atto notificato il 6 marzo 2006, proponeva motivi aggiunti con i quali, da una parte, proponeva ulteriori motivi di impugnazione avverso il provvedimento originariamente impugnato con il ricorso principale e, dall altra chiedeva, per la prima volta, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, ingiustamente subito per effetto del trasferimento. Con sentenza n. 971/2007 del 7 marzo 2007, il Tribunale adito - riconosciuta la persistenza dell interesse all impugnazione - ha dichiarato inammissibile in parte ed, in parte, ha respinto il ricorso principale ed ha dichiarato irricevibile in parte ed, in parte, ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, compensando le spese Avverso l anzidetta sentenza propone appello l interessato chiedendone la riforma, nel senso auspicato in primo grado, sulla base di quattro motivi di appello, tutti volti a sindacare il procedimento logico-giuridico seguito dal T.A.R., in forza di vizi della motivazione, eccesso di potere sotto vari profili, falsa ed erronea applicazione di legge (art. 32 D.P.R. n. 3 del 1957), in relazione a ciascuno dei motivi dedotti in primo grado ed alla domanda di risarcimento del danno, che vengono riproposti in questa sede. Si è costituita l Amministrazione della giustizia resistendo all appello. Successivamente, la causa, chiamata alla pubblica udienza del 12 marzo 2009, è stata trattenuta in decisione.
5 2.1. L appello è infondato Non sussiste il vizio della motivazione, che, secondo l appellante, investirebbe ogni punto della sentenza gravata. Puntuale, è, infatti, l indicazione delle ragioni della decisione, con riferimento a ciascuno dei motivi di impugnazione, compiutamente, sebbene sinteticamente analizzato. A differente convincimento non induce la considerazione dell appellante secondo cui, nella stesura della sentenza non si darebbe conto delle singole portate nella intitolazione di ciascun mezzo. La tecnica redazionale della motivazione della sentenza non richiede formule sacramentali, e tanto meno la riproduzione edittale di ciascuno dei vizi imputati al provvedimento impugnato, e non si presta ad alcun sindacato, fintanto che non risulti compromessa la completezza dell accertamento, che, nel caso in esame, non risulta trascurato in nessuna parte In particolare, il vizio non sussiste per quanto concerne la declaratoria di irricevibilità del ricorso proposto con motivi aggiunti (a distanza di anni dall incardinamento del ricorso principale), che è stato ritenuto "nella parte in cui sono state proposte ulteriori censure nei confronti del provvedimento per incompatibilità ambientale del 20 aprile 1998" (IV motivo di appello). L espressione "in parte" che accompagna la declaratoria di irricevibilità non significa affatto, come mostra di ritenere l appellante, che i motivi "nuovi" siano stati ritenuti per altra parte ricevibili. Al contrario, il giudice di primo grado ha tenuto correttamente distinti i due contenuti dell atto (quello volto ad integrare i motivi originariamente introdotti con il ricorso principale, e quello avente ad oggetto la proposizione, ex novo, dell azione di condanna al risarcimento del danno) ed ha dichiarato interamene irricevibile, quella parte indirizzata ad integrare il ricorso introduttivo, senza compiere, al riguardo, alcuna operazione di salvataggio. Null altro, pertanto, doveva essere precisato se non la tardività delle censure portate nell atto notificato il 6 marzo 2006 e depositato il successivo 22 marzo Chiarito quanto precede, deve essere, innanzitutto, negato che il giudice di primo grado abbia trascurato di accertare la sussistenza del presupposto del provvedimento impugnato o che ne abbia ritenuto la sussistenza sulla base di una falsa rappresentazione conseguente al recepimento acritico della ricostruzione offerta dall amministra-zione. La verità è che gli elementi di fatto, nella loro realtà oggettiva sono sostanzialmente corrispondenti a quanto lo stesso ricorrente ammette essersi verificato nei rapporti fra lui e taluni dei magistrati in servizio nell Ufficio giudiziario (ed in particolare uno di questi), e, non smentito per ciò che riguarda la pendenza presso lo stesso Ufficio di procedimenti che lo vedevano personalmente interessato. Essi possono essere così riassunti: - pendenze civili e penali che vedevano il dipendente personalmente coinvolto, presso lo stesso Tribunale di Ragusa in cui, al tempo, il medesimo prestava servizio; - denuncia da parte dell attuale appellante all autorità giudiziaria ed esposto al Consiglio superiore della magistratura (nei confronti di uno o più magistrati in servizio presso il medesimo Ufficio giudiziario); - percezione (esterna alla sfera personale dei soggetti immediatamente coinvolti dalla vicenda ed interna all Ufficio) di una situazione di tensione fra il dirigente della cancelleria e taluni dei magistrati in servizio nella comune sede.
6 Orbene - a parte la discrezionalità della valutazione circa l incidenza di tali fatti sul regolare funzionamento del servizio - correttamente è stato ritenuto né illogico, né irrazionale, né infine persecutorio nei confronti del dipendente, che tali fatti abbiano dato avvio all esercizio del potere (di tipo organizzativo) che è alla base del trasferimento per incompatibilità ambientale (distinto da quello di supremazia speciale che è, piuttosto, alla base del potere disciplinare). Nella struttura organizzativa degli Uffici giudiziari, agli uffici di cancelleria è assegnata una particolare funzione di collaborazione con il personale di magistratura, secondo quanto è dato evincere dai codici di procedura civile e penale e dalle relative norme di attuazione. E, pertanto, del tutto irrilevante che fra i due ordini di personale manchi un collegamento di tipo gerarchico (a parte il Magistrato preposto), in quanto ciò non esclude l incidenza funzionale di una situazione di tensione o di attrito fra personale di cancelleria da un lato e magistrati, dall altro. Ciò è tanto più grave allorché una situazione del genere veda come protagonista, nell ambito della cancelleria, il suo dirigente. Sono, dunque, in re ipsa, la disfunzione, il cattivo funzionamento ed il discredito che consegue ad una situazione del genere, ed è per ciò solo giustificato, in tal caso, il ricorso al rimedio del "trasferimento per incompatibilità ambientale" del cancelliere la cui presenza sia riconosciuta come ragione efficiente (ancorché non unica ed esclusiva) dei disagi e delle difficoltà organizzative dell Ufficio giudiziario. Non può assumere rilievo, invece, che l emersione della situazione di tensione, nell ambito dell Ufficio, non sia ascrivibile a responsabilità del dipendente, o la circostanza ulteriore che non siano stati resi noti il contenuto di denuncia ed esposto Obietta, in argomento, l appellante che in realtà l «addebito» di "intolleranza", riferito alla sua condotta non troverebbe riscontro in fatti ed episodi che lo sorreggano. L affermazione non tiene conto degli elementi emersi in istruttoria ed in particolare delle risultanze ispettive, alle quali si riagganciano sia il provvedimento impugnato in primo grado, sia il convincimento espresso in sentenza che deve essere confermato, in quanto, fra l altro avvalorato dalle preoccupazioni espresse dai capi di altri Uffici giudiziari, in sede di parere sulla ipotesi di trasferimento dell attuale appellante presso tali Uffici Sotto differente profilo, l interessato deduce che sarebbero stati sottovalutati, dal giudice di primo grado, i vizi del procedimento denunciati con il ricorso introduttivo. In argomento deve essere confermato che: - la conclusione del procedimento del quale si tratta non soggiace a termini perentori; - la posizione di rappresentante sindacale del dipendente - fra l altro mai evidenziata all Amministrazione di appartenenza - non rileva in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale, ai fini della necessità del previo nulla-osta (al contrario richiesto in caso di procedimento disciplinare). Quanto alla declaratoria di inammissibilità del terzo motivo del ricorso di primo grado, con il quale si era lamentato l omesso rilascio delle copie degli atti richiesti con istanza del 24 marzo 1998, l attuale appellante non ha interesse a vedere riformata, sul punto, la sentenza impugnata, in quanto, in ogni caso le relative censure dovrebbero ritenenersi prive di fondamento, non essendovi stata alcuna lesione dei suoi diritti di difesa. E appena il caso di precisare, infatti che, come fatto notare dall amministrazione resistente, il diritto di accesso è stato interamente soddisfatto, allorché ritualmente esercitato, nel corso dell istruttoria.
7 Giustificato è invece il mancato riscontro della domanda di accesso pervenuta al competente ufficio dopo che ad istruttoria conclusa gli atti erano stati inviati all autorità competente per l adozione del provvedimento conclusivo Maggior pregio non hanno le censure rivolte al capo della sentenza con cui è stato respinto il VI motivo di impugnazione, volto a sindacare (per eccesso di potere e violazione dell art. 32, comma 4, del T.U. n. 3/1957), la scelta della sede nella quale il dipendente è stato trasferito. Correttamente, infatti, è stato ritenuto legittimo - alla stregua delle censure dedotte - che l Amministrazione abbia trasferito il dipendente in una delle sedi dallo stesso indicate, sebbene in posizione sub gradata rispetto ad altre maggiormente preferite, stanti i motivati pareri negativi dei Capi degli Uffici giudiziari interessati al movimento. Ed infatti, se pur è vero che, nell ipotesi di trasferimento per incompatibilità ambientale l Amministrazione deve farsi carico del minor sacrificio, in relazione alle condizioni personali e familiari del dipendente, ciò deve avvenire, tuttavia nel prevalente rispetto delle esigenze generali del servizio e di quelle particolari dell Ufficio al quale il dipendente é per essere destinato Stante quanto precede non vi è titolo per conseguire il risarcimento del danno. 3. L appello, pertanto, deve essere respinto. In considerazione dell oggetto della controversia, tuttavia, possono essere interamente compensate le spese del giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l appello in epigrafe; Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Palermo, addì 12 marzo 2009, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Raffaele De Lipsis, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti. F.to: Riccardo Virgilio, Presidente F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario Depositata in segreteria il 22 ottobre 2009.
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