PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

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1 REP. N REGIONE PIEMONTE CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DEL 25 MARZO 1998, N Tra l Università degli Studi di Genova, codice fiscale n , di seguito denominata Università, o soggetto promotore, con sede legale in Genova, Via Balbi, 5, rappresentata dal Prof. Gaetano BIGNARDI., Magnifico Rettore, nato a Livorno, il 17 febbraio 1934, E La Regione Piemonte, codice fiscale/partita iva n , di seguito denominata Regione, o soggetto ospitante, con sede legale in corso Regina Margherita 174, Torino, rappresentata dall Ing. Sergio CRESCIMANNO, Direttore della Direzione regionale Organizzazione; pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane, nato a Palermo, il 13 aprile PREMESSO - che è interesse dell Università offrire ai giovani opportunità di completamento della loro preparazione accademica e di acquisizione di significative esperienze di formazione a contatto con il mondo del lavoro; - che il sistema formativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d impresa; - che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi, le Università, ai sensi dell art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati - visto il D.M , n. 509, art. 10, recante norme sugli obbiettivi e le attività formative qualificanti delle classi; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art.1 (Oggetto della convenzione) L Università e la Regione intendono collaborare per offrire a studenti che stanno terminando o hanno terminato il percorso di studi possibilità di esperienze lavorative, quale momento di verifica sul campo delle proprie conoscenze, attitudini e capacità professionali, tramite tirocini formativi e di orientamento ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.142 del 25 marzo 1998 in attuazione dei principi e dei criteri di cui all art. 18 della legge n.196 e tramite il conferimento di borse di studio. La Regione si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero di tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dall art. 1 del DM 142/98. Art.2 (Impegno delle parti) L Università per il tramite dell Area Servizi agli Studenti può richiedere alla Regione: - l attivazione di stage di formazione e di orientamento rivolti a studenti laureandi e laureati per favorire l acquisizione di capacità tecniche e comportamentali specifiche degli ambiti professionali d interesse;

2 - il conferimento di borse di studio per particolari attività di ricerca e di progettazione relative alle aree di intervento e alle materie di competenza della Regione, favorendo l applicazione della ricerca universitaria alle strutture e metodologie operative tipiche di una pubblica azienda in un ottica propositiva di modalità di soluzione; Per le attività citate l Università assicura la presenza di un tutor in qualità di responsabile didattico organizzativo delle attività e, ove richiesto, il necessario supporto formativo ai giovani coinvolti nei diversi programmi di temporaneo e finalizzato inserimento lavorativo. La Regione, nei limiti delle proprie esigenze organizzative, si impegna a: - ad accogliere studenti che stanno terminando o hanno terminato il percorso di studi in esperienze di tirocinio, assicurando loro la supervisione di un tutor aziendale (responsabile dell affiancamento lavorativo), previa sottoscrizione di apposito progetto formativo; - ad attivare, nel rispetto delle proprie esigenze e della propria programmazione annuale, il conferimento di borse di studio a studenti laureandi o soggetti laureati (da non più di diciotto mesi) dell Università di Genova per attività di studio e ricerca in aree tematiche di competenza della Regione. Art. 3 (Durata e tipologia dei tirocini) I tirocini hanno durata non superiore ai 12 mesi. I tirocini di durata non superiore ai due mesi non sono abbinabili ad una borsa di studio. Quelli di durata superiore possono essere abbinati ad una borsa di studio da erogare nell importo e con le modalità da concordare di volta in volta Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. Art. 4 (Assegnazione di borsa di studio) La Regione potrà conferire ai laureandi e ai neolaureati, non oltre i 18 mesi dalla data di laurea, borse di studio per attività di ricerca, progettazione e sperimentazione di procedure, metodologie e/o progetti d intervento riguardo a servizi e/o obiettivi propri dell ente. L indizione di borse di studio avverrà a mezzo di avviso pubblico adeguatamente pubblicizzato. L assegnazione osserverà criteri e modalità specificatamente disciplinati. Art. 5 (Adempimenti informativi, pubblicità dei progetti di tirocini formativi e di orientamento, procedura di autorizzazione all inserimento) Le proposte di tirocinio, contenenti le indicazioni di cui all allegato 1 della presente convenzione, in particolare relative alla individuazione del tutor regionale, illustrative del progetto formativo e di orientamento, come elaborate dalla struttura regionale interessata, saranno inviate dal referente regionale, designato dalla Direzione regionale Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane, all indirizzo di posta elettronica del referente dell Università. Tale soggetto inoltrerà le proposte regionali ai referenti per i tirocini delle Facoltà interessate che, secondo le regole interne in uso, provvederanno a darne la più ampia pubblicità. I potenziali tirocinanti possono candidarsi inviando il modulo-domanda e/o il proprio curriculum al referente per i tirocini della Facoltà. L Università, tramite il referente per i tirocini della Facoltà, invierà alle singole strutture regionali proponenti i moduli-domanda precompilati o il curriculum dei soggetti interessati Il dirigente responsabile della struttura regionale proponente esaminerà ciascuna candidatura e, in relazione alla propria proposta e alle indicazioni dei requisiti espressi nell allegato 1 alla presente convenzione, effettuerà le proprie scelte senza alcun obbligo di motivare le candidature non accettate. La struttura regionale interessata comunicherà il nominativo del candidato prescelto al referente per i tirocini della Facoltà e al referente regionale, dipendente della Direzione regionale Organizzazione pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane.

3 Il Direttore della predetta Direzione adotterà l atto di autorizzazione all inserimento del tirocinante presso la struttura regionale ospitante. Art. 6 (Permanenza in Regione del tirocinante) Il tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio, è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività seguite durante lo svolgimento del tirocinio. Il tirocinante non è tenuto ad osservare le regole interne, valide per il personale dipendente della Regione, per quanto concerne le assenze e le presenze del medesimo all interno della struttura regionale ospitante. La rilevazione delle presenze-assenze del tirocinante verrà effettuata per mezzo di apposito modulo predisposto dalla Regione. Il tirocinante è tenuto ad informare tempestivamente il tutor regionale in ordine alle assenze per motivi personali, di salute o di famiglia. La sospensione, interruzione o prolungamento del tirocinio devono essere motivate e concordate tra tutor regionale e tutor universitario. L interruzione del tirocinio è, comunque, conseguente a comportamenti del tirocinante lesivi di diritti o interessi della Regione o della struttura regionale ospitante. Art. 7 (Assicurazioni) L Università ha l obbligo di garantire, per i propri tirocinanti, la stipulazione di polizze per le assicurazioni Inail e per la responsabilità civile. La stipulazione delle predette polizze assicurative da parte dell Università è condizione indefettibile per l autorizzazione del tirocinante all inserimento del medesimo presso le strutture regionali ospitanti. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio la Regione si impegna a comunicare l evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall Università) e all Università stessa. Art. 8 (Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio) La Regione si impegna a rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) e a trasmettere all Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il conseguimento degli obiettivi, redatta dal tutor della struttura regionale ospitante. Art. 9 (Prevenzione antinfortunistica) La Regione garantisce al tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. La Regione garantisce la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l immediata interruzione del tirocinio. La Regione, con propri oneri, si impegna, altresì, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente. Art. 10 (Progetto formativo e di orientamento) L Università si impegna a redigere il progetto formativo e di orientamento (allegato 2) per le attività di tirocinio. Esso fa parte integrante della presente convenzione e dovrà essere compilato prima dell avvio di ciascun tirocinio. Esso contiene: a. i dati del tirocinante, b. l attuale condizione accademica del tirocinante, c. i dati del tirocinio d. gli obiettivi e le modalità del tirocinio e. le eventuali facilitazioni previste

4 f. le indicazioni delle polizze assicurative g. gli obblighi del tirocinante h. le firme del tirocinante, del responsabile universitario e del responsabile regionale. Art. 11 (Referenti per la convenzione e per il tirocinio) Referenti per la presente convenzione, per i rapporti tra l Università e la struttura regionale ospitante, sono rispettivamente Sig. Patrizia VERZELLESI dell Università e la Sig. Roberta ULGELMO Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale Direzione regionale Organizzazione; pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane della Regione. Art. 12 (Comunicazioni) Il soggetto promotore s impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia d ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Art. 13 (Gestione transitoria) Le convenzioni di tirocini formativi e di orientamento attualmente in atto tra l Università e la Regione continuano ad essere regolate, sino alla loro regolare scadenza, dalle specifiche disposizioni convenute. Eventuali modificazioni, integrazioni o rinnovi verranno gestiti facendo riferimento alle modalità della presente convenzione. Art. 14 (Norme finali) La presente convenzione avrà durata di un anno a decorre dalla data sottoindicata, verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza annuale. Art. 15 (Arbitrato) Le parti, per qualsiasi controversia possa nascere dall applicazione delle disposizioni del presente accordo, accettano di definire ogni eventuale vertenza ai sensi degli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad opera di un collegio di tre arbitri di cui uno nominato dall Università, uno dalla Regione ed un terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Torino, città ove il collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili. Art. 16 (Registrazione e spese) La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, a spese della parte che richiederà la registrazione. Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico della Regione. Letto, approvato, sottoscritto Torino, li 1 DIC 2006 Per l Università degli Studi di Genova IL RETTORE (Prof. Gaetano BIGNARDI) Per la Regione Piemonte IL DIRETTORE REGIONALE (Ing. Sergio CRESCIMANNO)

5 Allegato 1 Regione Piemonte PROPOSTA DI TIROCINIO FORMATIVO DI ORIENTAMENTO DENOMINAZIONE DIREZIONE SEDE DELLO STAGE NOMINATIVO DEL TUTOR AZIENDALE DURATA DELLO STAGE TEMPO UTILE PER CANDIDARSI UNITA DI STAGES RICHIESTI NR PROGETTO REQUISITI RICHIESTI TITOLO DI STUDIO CORSI DI SPECIALIZZAZIONE CONOSCENZE LINGUISTICHE CONOSCENZE INFORMATICHE

6 ALLEGATO 2 PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (convenzione n.. del. stipulata tra l Università degli Studi di Genova e ) tirocinio previsto dall ordinamento didattico - obbligatorio (attività svolta ai sensi del D.M , n. 509, art. 10 e secondo le modalità del D.M , n. 142) tirocinio previsto dall ordinamento didattico - opzionale (attività svolta ai sensi del D.M , n. 509, art. 10 e secondo le modalità del D.M , n. 142) tirocinio non previsto dall ordinamento didattico (attività svolta per libera iniziativa, ai sensi del D.M , n. 142) Nominativo del tirocinante nato a il residente in NUMERO DI MATRICOLA codice fiscale Attuale condizione (barrare la casella che interessa): studente iscritto a corso di laurea studente di corso di laurea specialistica specificare la denominazione del corso frequentante corso di specializzazione frequentante corso di perfezionamento/master frequentante dottorato di ricerca ha conseguito il titolo accademico (da non oltre 18 mesi, non tenendo conto di eventuali periodi di servizio militare o servizio civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità) specificare la denominazione del corso e la data di conseguimento del titolo

7 Azienda ospitante _ Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) Tempi di accesso ai locali aziendali dalle ore alle ore Periodo di tirocinio n. mesi/ore, dal al Tutore (indicato dall Università degli Studi di Genova) Tutore aziendale_ Polizze assicurative: Infortuni sul lavoro: GESTIONE PER CONTO DELLO STATO ai sensi del combinato disposto dagli articoli 127 e 190 del Testo Unico n. 1124/65 e regolamentata dal D.M ; Responsabilità civile: posizione n compagnia FONDIARIA-SAI Aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti: Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs n. 626, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante. Compete al Datore di lavoro del soggetto ospitante l attuazione delle misure per la tutela e per la sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, comprese quelle in materia di dispositivi di protezione individuale di cui al Titolo IV del Decreto citato. Obiettivi e modalità del tirocinio: Facilitazioni previste: Obblighi del tirocinante: seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

8 ., (data).. Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante. Timbro e firma per il soggetto promotore.. Timbro e firma per l azienda....

9 DICHIARAZIONE DELL AZIENDA L Azienda con sede legale in. dichiara sotto la propria responsabilità che, all atto della sottoscrizione di questo Progetto Formativo, sono presenti in organico n dipendenti assunti a tempo indeterminato e n. tirocinanti e che pertanto sono rispettati i limiti indicati dall Art. 1, terzo comma del DM 25 marzo 1998, n Timbro e firma del responsabile dell Azienda

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