COMUNE di RONCADELLE (Provincia di Brescia)

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1 COMUNE di RONCADELLE (Provincia di Brescia) Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione NUOVE NORME PER LA DETERMINAZIONE DELL I.S.E.E. DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 Relazione sulle principali innovazioni rispetto alle norme previgenti Con D.P.C.M , n. 159, è stato approvato il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che abroga e sostituisce integralmente le precedenti norme regolanti l ISEE. Il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 19 del ed è entrato in vigore il Però le nuove norme sono effettivamente applicabili solo dal , decorsi 30 giorni dall entrata in vigore del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del , pubblicato sulla G.U. n. 267 del , in vigore dal , con il quale sono stati approvati i modelli della dichiarazione e dell'attestazione ISEE e le relative istruzioni. Di seguito espongo le principali novità introdotte rispetto alla normativa ISEE previgente. A) DETERMINAZIONE DELL ISEE La nuova normativa prevede il calcolo di distinti valori dell ISEE a seconda del tipo di prestazione e/o del beneficiario della prestazione per la quale viene richiesto il valore dell ISEE: 1) ISEE ordinario: calcolato con le regole ordinarie e valido in tutti i casi diversi dalle situazioni speciali di seguito elencate (punti A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5 seguenti) 2) ISEE per prestazioni per minorenni con un genitore non convivente e non coniugato con l altro genitore: salvo eccezioni, si tiene conto della condizione economica del genitore non convivente (punto A.6 seguente) 3) ISEE per prestazioni di natura socio-sanitaria per persone maggiorenni: in tal caso è possibile far riferimento ad un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario (punto A.7 seguente) 4) ISEE per prestazioni di natura socio-sanitaria per persone maggiorenni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo: in tal caso, salvo eccezioni, si tiene conto della condizione economica di tutti i figli del beneficiario, non si applicano alcune detrazioni e si tiene conto, a determinate condizioni, dei beni immobili donati dal beneficiario ad altri soggetti (punto A.7 seguente) 5) ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario: a determinate condizioni e a seconda dei casi tiene conto della condizione economica del nucleo originario e/o dei genitori dello studente pag. 1 / 11

2 6) ISEE corrente: a determinate condizioni è possibile tener conto dei redditi conseguiti negli ultimi 12 mesi dai componenti del nucleo familiare in difficoltà occupazionale (punto A.3.1 seg.) Con riferimento alla stessa persona possono coesistere diversi valori dell ISEE, simultaneamente validi in relazione a diversi tipi di prestazioni. A.1) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE: Le norme per determinare il nucleo familiare da considerare ai fini del calcolo dell ISEE sono sostanzialmente rimaste invariate. Sono state però introdotte particolari modalità di calcolo dell ISEE, anche con riferimento alla composizione del nucleo familiare, per le seguenti prestazioni: - prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni (vedi successivo punto A.6); - prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone maggiorenni (vedi successivo punto A.7); - prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario; Contestualmente è stata eliminata la possibilità per gli enti erogatori di assumere in relazione a particolari prestazioni una composizione del nucleo familiare ridotta, estratta dal nucleo familiare individuato ai fini ISEE. A.2) PARAMETRO DELLA SCALA DI EQUIVALENZA (PSE) per il calcolo dell ISEE: L ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) si ottiene dividendo il valore dell ISE (Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare) per il parametro della scala di equivalenza (PSE) che dipende dalla composizione del nucleo familiare. L allegato 1 del Decreto fissa i valori del PSE, con alcune novità importanti: a) nuova maggiorazione di 0,20 punti per i nuclei familiari con 3 figli (non importa l età) b) nuova maggiorazione di 0,35 punti per i nuclei familiari con 4 figli (non importa l età) c) nuova maggiorazione di 0,50 punti per i nuclei familiari con almeno 5 figli (non importa l età) d) la maggiorazione già prevista di 0,20 punti per i nuclei familiari con almeno un figlio minorenne, in cui entrambi i genitori o l unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell anno di produzione del reddito e per i nuclei familiari composti esclusivamente da un genitore solo non lavoratore e da figli minori, viene aumentata a 0,30 punti nel caso in cui almeno un figlio abbia meno di 3 anni; e) soppressa la maggiorazione di 0,50 punti che era prevista per i nuclei familiari con almeno un disabile con invalidità superiore al 66%; f) per i nuclei familiari ISEE con un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero con un componente in convivenza anagrafica, per tale componente il PSE, calcolato in sua assenza, viene incrementato di 1 punto. Ne consegue che a parità di condizione economica i nuclei familiari con 3 o più figli (di qualunque età) e i nuclei familiari con almeno un figlio minore di 3 anni avranno un ISEE inferiore a quello calcolato con le regole previgenti. Per i nuclei familiari con disabili l effetto è più complesso, perché la soppressione della maggiorazione del PSE è compensata dalla previsione di consistenti detrazioni dal reddito familiare (si veda più avanti il paragrafo della relazione relativo ai disabili) pag. 2 / 11

3 A.3) REDDITI: Le principali novità sono le seguenti: A.3.1) Periodo di riferimento dei redditi Il periodo di riferimento dei redditi, che attualmente in via ordinaria è l anno solare precedente a quello della dichiarazione ISEE (a partire dal momento in cui è possibile presentare la relativa dichiarazione dei redditi), viene fissato in via generale al secondo anno precedente quello della dichiarazione ISEE al fine di rendere possibile l acquisizione automatica dei dati reddituali dalle banche dati dell Agenzia delle Entrate. ISEE corrente: Al fine di tener conto di eventuali importanti variazioni nella capacità reddituale del dichiarante, le nuove norme prevedono comunque la possibilità di calcolare un valore dell ISEE riferito a redditi più vicini nel tempo denominato ISEE corrente. L ISEE corrente può essere calcolato a richiesta solo se per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, si è verificata una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa: a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa; b) lavoratore dipendente a tempo determinato o assunto con tipologie contrattuali flessibili, che ha perso il lavoro e che è stato occupato per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro; c) lavoratore autonomo che abbia cessato la propria attività, dopo averla svolta in via continuativa per almeno dodici mesi. L'ISEE corrente viene calcolato sostituendo ai redditi dei componenti su indicati i seguenti redditi: a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti (tali redditi possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti); b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo (individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e le spese) percepiti nei dodici mesi precedenti; c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche conseguiti nei dodici mesi precedenti. L'ISEE corrente però può essere calcolato solo se considerando questi redditi ne consegue una variazione superiori al 25% nella somma di tutti i redditi del nucleo familiare. L ISEE corrente, al fine della richiesta delle prestazioni, ha validità di due mesi dal momento della presentazione della relativa dichiarazione. A.3.2) Redditi da considerare per il calcolo dell ISEE, oltre a quelli già previsti in precedenza: Vengono considerati in sostanza tutti i redditi e le entrate, di qualunque natura, indipendentemente dalla loro imposizione IRPEF; pertanto vanno considerati anche i seguenti redditi, che prima non venivano presi in considerazione: a) Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d imposta (che non sono già inclusi nel reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF) e ogni altra componente reddituale esente da imposta. b) Assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti. pag. 3 / 11

4 c) Contributi e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità, incluse carte di debito, percepiti da amministrazioni pubbliche. Nota: ai soli fini dell accertamento dei requisiti per l erogazione di un determinato contributo o indennità, al valore dell ISEE del richiedente è sottratto dall ente erogatore l ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell anno precedente rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza (in questo modo si valuta la condizione economica in cui si troverebbe il richiedente se non ricevesse l erogazione del contributo). d) Redditi dei fabbricati e dei terreni non locati soggetti all IMU e degli immobili non locati detenuti all estero (che non rientrano nel reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF) Reddito figurativo del patrimonio mobiliare: Il reddito figurativo delle attività finanziarie detenute dalla famiglia verrà calcolato considerando solo le attività finanziarie diverse dai depositi e conti correnti bancari e postali e applicando il tasso di interesse legale vigente al 1 gennaio maggiorato di un punto percentuale (attualmente 1% + 1% = 2%), ovvero il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, se inferiore (per il 2013 è stato il 4,38%). Attualmente il reddito figurativo delle attività finanziarie viene calcolato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro all intero patrimonio mobiliare (arrotondato per difetto a multipli di euro 500,00). Quindi le nuove norme prevedono una minore base di calcolo (la quasi totalità delle famiglie che presentano l ISEE dichiara solo conti correnti bancari o postali: per esse la base di calcolo si ridurrebbe addirittura a zero) e un minor tasso applicabile (2% invece del 4,38%). A.3.3) Nuove detrazioni dai redditi ammesse ai fini del calcolo dell ISEE: Sono previste le seguenti detrazioni, che prima non venivano prese in considerazione: a) Assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, come indicato nel provvedimento dell autorità giudiziaria di separazione o divorzio (inclusi gli assegni per il mantenimento dei figli) b) Assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell autorità giudiziaria che ne stabilisca l importo c) Il 20% dei redditi da lavoro dipendente o assimilati di ciascun componente, fino ad un massimo di 3.000,00 euro per componente d) o in alternativa alla detrazione di cui al punto precedente, se più favorevole: il 20% dei redditi da pensione e dei contributi, trattamenti previdenziali e assistenziali esenti da IRPEF di ciascun componente, fino ad un massimo di 1.000,00 euro per componente Le ultime due detrazioni comportano un minor valore dell ISEE per i lavoratori dipendenti o assimilati e per i pensionati rispetto a quello attuale, a parità di reddito. Detrazione per canone d affitto dell abitazione di residenza: Dai redditi si detrarrà il canone d affitto fino a un massimo di 7.000,00 euro, incrementato di 500,00 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. pag. 4 / 11

5 Attualmente si detrae il canone d affitto fino a un massimo di 5.164,57 euro, indipendentemente dal numero dei figli. Quindi le nuove norme prevedono una detrazione più elevata per tutti e ancor di più per chi ha più di due figli conviventi (anche se maggiorenni). Detrazioni per persone non autosufficienti o disabili: Sono previste speciali e consistenti detrazioni, che vengono esposte brevemente nel successivo punto A.5 della relazione. A.4) PATRIMONIO: Le principali novità sono le seguenti: a) Il valore degli immobili viene determinato utilizzando le regole dell IMU (anche se esenti da IMU) anziché quelle dell ICI, come è attualmente. Pertanto per effetto dell aumento dei coefficienti per il calcolo della base imponibile IMU rispetto a quelli per l ICI (per le abitazioni e le pertinenze il coefficiente è aumentato da 100 a 160) si avrà un consistente aumento del valore del patrimonio immobiliare utilizzato per il calcolo dell ISEE. b) Ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare, dal valore della casa di abitazione principale e (sempre determinato in base alle regole dell IMU) si detraggono, fino a concorrenza del valore complessivo: - il debito residuo per i mutui contratti per l acquisto o la costruzione dell immobile; - una franchigia di euro, incrementata di euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. I due terzi del valore residuo concorrono a formare l importo del patrimonio immobiliare della famiglia. Attualmente dal valore della casa di abitazione si detraggono il debito residuo per mutuo o, se più favorevole, la franchigia di euro ,69 (la franchigia è alternativa alla detrazione del mutuo!) e il valore residuo si considera per intero come componente del patrimonio immobiliare. Considerata una rendita catastale media di 500,00 euro ed una famiglia con non più di due figli conviventi, le nuove norme risultano ininfluenti solo per le abitazioni gravate da un mutuo con debito residuo pari o superiore a ,54. Negli altri casi le nuove norme comportano un aumento del valore del patrimonio immobiliare fino ad un massimo di euro ,02 cui consegue un aumento dell ISE massimo di euro 4.095,80 e aumenti dell ISEE che dipendono dalla composizione del nucleo familiare (per una famiglia di 4 persone, con 2 figli minori ed entrambi i genitori che lavorano, l aumento massimo è di euro 1.539,78). c) Nel patrimonio immobiliare si tiene conto anche del beni immobili posseduti all estero, prendendone come valore quello definito ai fini dell IVIE (imposta sugli immobili situati all estero di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), al netto del debito residuo per i mutui contratti per l acquisto o la costruzione degli immobili. d) Per i depositi e conti correnti bancari e postali viene assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell anno precedente, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno (salvo che nell'anno si sia proceduto all'acquisto di beni immobili o attività finanziarie per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre). Attualmente si assume sempre il valore del saldo contabile al 31 dicembre: la nuova regola pag. 5 / 11

6 tende ad evitare comportamenti elusivi (prelievi dal conto corrente il 30 dicembre con successivo versamento di eguale importo il 2 gennaio). e) Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae una franchigia pari a euro, accresciuta di euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro. La predetta soglia è incrementata di euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Attualmente si applica una franchigia fissa di euro ,71, più elevata. A.5) NUCLEI FAMILIARI CON DISABILI: Le principali novità sono le seguenti: a) E stata soppressa la maggiorazione di 0,50 punti del parametro della scala di equivalenza (PSE) che era prevista per i nuclei familiari con almeno un disabile con invalidità superiore al 66%. b) Per i nuclei familiari con un componente che utilizza prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero con un componente in convivenza anagrafica (casa di riposo, ecc.), il PSE del nucleo familiare viene calcolato incrementato di 1 punto il valore del PSE determinato senza tener conto di tale componente. c) Ai fini della determinazione della situazione reddituale della famiglia si tiene conto anche dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d imposta, di ogni altra componente reddituale esente da imposta, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e delle indennità, incluse carte di debito, percepiti da amministrazioni pubbliche (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, contributi, ecc.) d) E prevista la detrazione del 20% dei redditi da pensione e dei trattamenti previdenziali e assistenziali esenti da IRPEF, fino ad un massimo di 1.000,00 euro per ciascun componente e) Sono ammesse in detrazione dai redditi, fino a un massimo di 5.000,00 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l acquisto di cani guida e per i servizi di interpretariato per sordi, le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese detraibili o quelle deducibili f) Sono ammesse in detrazione le spese per assistenza personale a componenti del nucleo familiare non autosufficienti (spese per collaboratori domestici e badanti e/o servizi erogati da enti), nel limite dell ammontare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e delle indennità, incluse carte di debito, percepiti da amministrazioni pubbliche, al netto della detrazione di cui al precedente punto d). g) E altresì ammessa in detrazione, in alternativa alle spese indicate al punto precedente, l ammontare della retta versata per l ospitalità alberghiera per componenti del nucleo familiare non autosufficienti ricoverati presso strutture residenziali nell ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria. h) Infine sono previste le seguenti detrazioni dai redditi del nucleo familiare: a) per ogni componente con disabilità media = euro (5.500 se minorenne); b) per ogni componente con disabilità grave = euro (7.500 se minorenne); pag. 6 / 11

7 c) per ogni componente non autosufficiente = euro (9.500 se minorenne). La non autosufficienza e il grado di disabilità ai fini ISEE sono stabiliti dalla tabella allegata al DPCM (allegato 3). A.6) PRESTAZIONI PER I MINORENNI con un genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l altro genitore Ai fini del calcolo dell'isee per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, fa parte in via ordinaria del nucleo familiare del figlio e pertanto il suo reddito e il suo patrimonio sono utilizzati per il calcolo dell ISEE. Tale genitore non fa parte del nucleo del figlio solo se si verifica uno dei seguenti casi: a) con provvedimento dell'autorità giudiziaria è stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli (tali assegni entrano nel calcolo dell ISEE); b) sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; c) risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. d) il genitore risulta coniugato con persona diversa dall'altro genitore o risulta avere figli con persona diversa dall'altro genitore; Nell ultimo caso (genitore coniugato altra persona o con figli da altra persona), per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l'isee è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le seguenti modalità (allegato 2, comma 2, al Decreto): a) è calcolato l ISE riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti del suo nucleo familiare; b) l ISE così calcolato viene diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza del genitore e moltiplicato per 0,3 (cioè se ne prende il 30%); c) il valore ottenuto viene moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità; d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l ammontare calcolato al punto precedente per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. N.B.: se il genitore non convivente nel nucleo familiare è coniugato con l altro genitore, si applicano le regole generali: fa parte del nucleo familiare, a meno che sia separato o vi siano specifici provvedimenti della pubblica autorità (esclusione dalla responsabilità genitoriale, allontanamento, accertamento dell abbandono, ecc.). A.7) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER PERSONE MAGGIORENNI E PRESTAZIONI EROGATE IN AMBIENTE RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO: Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone maggiorenni, dal nucleo familiare ISEE del beneficiario si intendono escluse le persone diverse dal coniuge e dai figli che eventualmente ne facciano parte, a meno che l interessato non preferisca procedere secondo le regole ordinarie. Questa nuova norma è particolarmente rilevante per i disabili maggiorenni che vivono ancora in famiglia e che usufruiscono di servizi socio-sanitari, pag. 7 / 11

8 per i quali l ISEE verrà calcolata facendo riferimento esclusivamente si redditi e al patrimonio personale. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole particolari: a) Le detrazioni per spese di assistenza personale a non autosufficienti e per le rette di ospitalità alberghiera per strutture residenziali non si applicano; b) Le donazioni di beni immobili del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante; allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta delle prestazioni, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. c) In caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l'isee e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata come segue (allegato 2, comma 1, al Decreto): 1) è calcolato l'ise riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti del suo nucleo familiare (escludendo anche i beni immobili ricevuti in donazione dal beneficiario, che vengono inclusi nel patrimonio del beneficiario) 2) l'ise così calcolato viene diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza del figlio; 3) al valore ottenuto si sottrae un importo fisso di euro 9.000,00: se il risultato è negativo non c è componente aggiuntiva; se il risultato è positivo lo si moltiplica per 0,2 (cioè vale per il 20%); 4) la componente aggiuntiva si ottiene dividendo l importo positivo calcolato come indicato al punto precedente per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. La componente aggiuntiva non e' calcolata quando il figlio o un componente del suo nucleo familiare sia disabile o non autosufficiente e quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici. B) PROCEDURE E CONTROLLI: B.1) DICHIARAZIONE, CONTROLLO DEI DATI, ATTESTAZIONE Validità temporale della dichiarazione: La dichiarazione ISEE avrà validità fino al 15 gennaio dell anno successivo alla sua presentazione (attualmente ha validità di un anno dalla sua presentazione). Modelli per la presentazione della dichiarazione: Con D.M del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato approvato il modello tipo della dichiarazione e dell'attestazione ISEE, nonché le relative istruzioni per la compilazione. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) si compone di vari modelli: Modulo MB.1: Modulo FC.1: Modulo MB.2: Modulo MB.3: obbligatorio, riporta i dati del nucleo familiare e della casa di abitazione obbligatorio per tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare e per i componenti minorenni aventi reddito e/o patrimonio da compilare solo in caso di prestazioni per minorenni con genitori non coniugati e non conviventi tra loro e per prestazioni per il diritto allo studio universitario da compilare solo in caso di prestazioni socio-sanitarie residenziali (es.: ricovero presso RSSA, residenza protetta e simili) Modulo MB.1rid: da compilare in alternativa al modulo MB.1, quando si preferisce far riferimento ad un nucleo familiare ristretto (solo beneficiario, coniuge e pag. 8 / 11

9 Modulo FC.2: Modulo FC.3: Modulo FC.4: figli) in caso di prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni o di prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca da compilare solo per i componenti disabili del nucleo familiare da compilare solo per i componenti del nucleo familiare esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o in condizione di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali da compilare solo per il calcolo della componente aggiuntiva in caso di prestazioni per minorenni o universitari aventi genitori non coniugati e non conviventi tra loro (compilazione da parte del genitore non convivente con il figlio) o di prestazioni socio-sanitarie residenziali (compilazione da parte del figlio del beneficiario) Nella maggior parte dei casi sarà sufficiente presentare una DSU mini costituita solo dal modello base MB.1 e da un modello FC.1 per ogni componente maggiorenne della famiglia. Il modello FC.3 può essere utilizzato anche nel caso in cui il dichiarante rileva inesattezze nell attestazione ISEE in relazione ai dati acquisiti automaticamente dall INPS e dall Agenzia delle Entrate oppure quando il dichiarante non ha ricevuto l attestazione ISEE entro il 15-esimo giorno lavorativo dalla presentazione della DSU. Con il D.M sopra citato è stati approvato anche il modello MS e le relative istruzioni per la richiesta di calcolo dell ISEE corrente, nel caso in cui sia possibile. Presentazione della dichiarazione: La dichiarazione ISEE potrà essere presentata oltre che ai Comuni, ai CAF e alle sedi INPS, (come avviene attualmente) anche all ente della Pubblica Amministrazione a cui viene richiesta la prima prestazione oppure direttamente e autonomamente dal cittadino all INPS via internet. Nella dichiarazione ISEE il cittadino autocertificherà tutti i dati necessari non già in possesso dell Agenzia delle Entrate (redditi dichiarati) o dell INPS (pensioni e trattamenti dell INPS), e inoltre dovrà autocertificare: - i dati relativi ai beni immobili posseduti; - i dati relativi agli autoveicoli, ai motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, alle navi e alle imbarcazioni da diporto posseduti, ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento e controllo da parte della Guardia di Finanza - i dati relativi al patrimonio mobiliare (è previsto che progressivamente anche questi dati verranno invece acquisiti automaticamente mediante l anagrafe tributaria) I soggetti che ricevono la dichiarazione ISEE, la trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi all'inps e rilasciano al dichiarante una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Controllo e acquisizione dei dati: Dopo aver ricevuto la dichiarazione, l INPS trasmette i dati all Agenzia delle Entrate, che entro quattro giorni risponde comunicando: - i dati reddituali e patrimoniali in suo possesso; - l elenco dei rapporti di gestione di attività finanziarie che risultano intestati ai componenti del nucleo familiare (conti correnti, depositi, fondi, ecc.); pag. 9 / 11

10 - l'eventuale esistenza di omissioni o difformità tra i dati auto dichiarati dall interessato e i dati disponibili nelle proprie banche dati. L'INPS procede inoltre al controllo automatico dei dati auto dichiarati dall interessato mediante la consultazione degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti. Consegna dell attestazione ISEE al cittadino: L'attestazione ISEE e le informazioni relative sono resi disponibili dall'inps al dichiarante entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dall'anagrafe tributaria, mediante accesso all'area servizi del portale web INPS, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi INPS territoriali competenti. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante, l'attestazione e le informazioni relative possono essere resi disponibili al dichiarante dai soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione ISEE (Comune, CAF o Pubblica Amministrazione cui è stata presentata). Il dichiarante che trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione, non avesse ricevuto da parte dell'inps l'attestazione ISEE, può auto dichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'isee mediante la compilazione di uno speciale modulo integrativo: in tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'isee, valida fino al momento di invio della attestazione definitiva. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, l interessato può comunque presentare la richiesta accompagnata solo dalla ricevuta di presentazione della dichiarazione ISEE: l'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione ISEE interrogando il sistema informativo. In ogni caso l'ente erogatore, qualora sia stata già presentata la dichiarazione ISEE, richiede d ufficio l'attestazione ISEE all'inps accedendo al sistema informativo. Controllo dell attestazione da parte del cittadino, presenza di omissioni o difformità: L'attestazione ISEE riporta analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate dall INPS e/o dall Agenzia delle Entrate, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti con gestori di attività finanziarie. In presenza di omissioni o difformità rilevate, l interessato può presentare una nuova dichiarazione ISEE, ovvero può comunque utilizzare l'attestazione ISEE ricevuta per richiedere delle prestazioni, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Inoltre il dichiarante, qualora riscontri inesattezze nei dati acquisiti automaticamente dall INPS e dell'agenzia delle entrate relativamente agli elementi non auto dichiarati, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni e chiedere il ricalcolo dell ISEE, presentando il modello aggiuntivo FC.3. Controlli degli enti erogatori e della Guardia di Finanza: Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall INPS, sulle informazioni auto dichiarate e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'inps di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, pag. 10 / 11

11 possono inviare all'agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento. L'Agenzia delle entrate effettua sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste agli operatori finanziari di informazioni pertinenti ai fini del controllo del patrimonio mobiliare dichiarato. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e' riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi. C) NORME TRANSITORIE: L ISEE è calcolata secondo le nuove regole a decorrere dal , trascorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.M di approvazione dei modelli di dichiarazione e attestazione e delle relative istruzioni: a partire da tale data le attestazioni ISEE in corso di validità non saranno più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni. Gli enti erogatori emanano entro tale data gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Le prestazioni in corso di erogazione sulla base delle disposizioni pre-vigenti continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dal Risulta necessario: D) ATTI DA ADOTTARE: a) Approvare un nuovo regolamento comunale per l applicazione dell ISEE. b) Approvare le eventuali modifiche necessarie ai regolamenti comunali relativi a singole prestazioni o servizi che prevedono l utilizzo dell ISEE per l accesso e/o per la determinazione della quota di compartecipazione dell utente al costo delle prestazioni e dei servizi. c) Valutare l impatto sul bilancio comunale della nuova normativa ISEE e modificare di conseguenza le procedure per la determinazione delle rette dei servizi comunali al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio. A tale scopo l Ufficio Servizi Sociali e P.I. sta provvedendo a redigere le proposte di modifica dei regolamenti e delle procedure di calcolo delle rette, sulla base di simulazioni dell impatto della nuova normativa sulle rette dei servizi comunali. Le quote di compartecipazione al costo dei servizi diurni per disabili (C.D.D., C.S.E., S.F.A.) sono attualmente stabilite a livello zonale: quindi per esse sarà necessario un confronto a livello di Piano di Zona. Roncadelle, 24 novembre 2014 Il Resp. Uff. Servizi Sociali e P.I. Mario Soldo pag. 11 / 11

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