COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE MANIFESTAZIONI

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1 COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE MANIFESTAZIONI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26/03/2013

2 Sezione I Premessa Articolo 1 Finalità 1. Il Comune di Acquaviva Picena riconosce e promuove il valore economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale e promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico. 2. Nell ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, religiose, turistiche, naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico. 3. Le manifestazioni di spettacolo, le rievocazioni storiche, gli eventi sportivi, anche caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, spesso a carattere ricorrente, possono costituire un veicolo importante di promozione turistica e dei prodotti tipici agroalimentari del nostro territorio. 4. Al fine di garantire una più efficiente organizzazione delle manifestazioni, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni, il Comune adotta il presente regolamento, istituisce l albo delle associazioni e introduce il calendario contenente il programma annuale di tutti gli eventi che si svolgono nel territorio comunale, al fine di: a) promuovere la cultura e le tradizioni del territorio; b) promuovere il valore sociale dell associazionismo culturale, sportivo, religioso, politico e dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; c) garantire una migliore valorizzazione degli eventi grazie alla diffusione della conoscenza delle manifestazioni organizzate localmente, riconoscendo altresì nei prodotti e nella cucina tipica un patrimonio di valore al quale contribuiscono pubblico e privato; d) promuovere le iniziative collaterali effettuate dalle associazioni quali attività commerciali marginali, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, nonché ad arricchire l offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali; e) assicurare un proficuo e trasparente utilizzo dei contributi concessi dall amministrazione comunale f) promuovere l ecocompatibilità delle manifestazioni. 5. Il presente regolamento disciplina anche l indirizzo da seguire per ottenere il patrocinio del Comune di Acquaviva Picena ed eventuali contributi, aiuti finanziari o vantaggi economici a sostegno delle attività promosse dagli enti pubblici o privati. Articolo 2 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina: a. le modalità di predisposizione del calendarioprogramma annuale delle manifestazioni; b. il funzionamento dell albo delle associazioni; c. le modalità e i criteri per la richiesta di contributi; d. le modalità ed i criteri per la richiesta di utilizzo di beni e attrezzature comunali; e. le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per intrattenimenti congiunti o meno ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa costituita dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalla L. n. 383/ Il Regolamento si applica alle manifestazioni come definite all articolo 3, indipendentemente dalla loro durata, che si svolgono nel territorio comunale. 3. Le funzioni relative all attuazione del presente Regolamento sono di competenza del Servizio Turismo e Cultura e dell Area Amministrativa (all interno della quale tali servizi risultano incardinati) che dovrà esercitarle in collaborazione con gli altri Settori interessati. Articolo 3 Definizioni 1. Il calendario del programma è l atto con cui viene disciplinato nell arco dell anno, lo svolgimento di manifestazioni consistenti in feste e/o riunioni straordinarie di persone in luogo DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del Pag. 2 - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

3 pubblico o aperto al pubblico, in cui si effettui un pubblico spettacolo, eventualmente in aggiunta ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, altre manifestazioni locali, comunque riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, religiose, di volontariato e di sport. 2. Per luogo aperto al pubblico s intende un luogo pubblico (strada, piazza) o un luogo privato dove ci sia, in occasione della manifestazione, affluenza indistinta di pubblico. 3. Sono consentite manifestazioni all aperto organizzate da: a. associazioni sportive e del tempo libero; b. associazioni culturali e di volontariato; c. comitati per la promozione turistica del territorio; d. comitati e/o organizzazioni parrocchiali; e. organizzazioni sindacali e/o di categoria; f. organizzazioni politiche; g. enti e/o società di promozione sportiva; h. associazioni di volontariato con finalità culturali, sportive, politiche e religiose, ambientaliste. 4. Le manifestazioni previste si dividono nelle seguenti tipologie: a) sagre che abbiano come propria finalità quella di qualificare un determinato prodotto gastronomico tipico locale, caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole parti dello stesso; b) sagre con finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative e sindacali, per le quali l attività di somministrazione dovrà essere, sempre e comunque secondaria; c) feste ed altre manifestazioni, organizzate prevalentemente per finalità culturali, politiche, religiose, sportive, ambientaliste,di volontariato, folkloristiche e di promozione in genere. Sezione II Calendario Programma delle manifestazioni Articolo 4 Costituzione del calendario 1. E istituito il calendario programma delle manifestazioni che viene predisposto entro il 28 febbraio di ogni anno, previa valutazione da parte della Giunta Comunale delle domande presentate e dichiarate ammissibili in conformità al presente atto. Per il 2013, anno di entrata in vigore del presente regolamento, il termine suindicato è eccezionalmente stabilito in trenta giorni dall approvazione del presente regolamento. 2. Il calendario sarà reso pubblico mediante pubblicazione all Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché utilizzando tutte le forme di pubblicità che la Giunta Comunale riterrà opportune. 3. Sono escluse dalla presentazione della domanda di inserimento nel calendario: a) le manifestazioni organizzate nell' ambito del programma dei Paesi bandiera arancione; b) le manifestazioni legate ad eventi del tutto eccezionali e non prevedibili; c) le attività dello spettacolo viaggiante e quelle di giocolieri, burattinai ecc. che si svolgono mediante utilizzo di suolo pubblico o aperto al pubblico; d) le manifestazioni promosse direttamente dalla Pubblica Amministrazione. Articolo 5 Divisione del territorio comunale 1. Ai fini della presentazione delle domande e della predisposizione del calendario, i luoghi utilizzabili per le manifestazioni sono i seguenti: a) Piazza del Forte; b) Fortezza; c) Piazza San Nicolò; d) Piazza della Libertà; e) Belvedere Rosa Piattelli; f) campo di calcio La Castagna; g) centro storico; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del Pag. 3 - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

4 h) sala del palio; i) ex ospedale; a) l) biblioteca comunale; b) m) palazzo Dalma Massetti; c) n) sala consiliare. 2. Sono escluse dalla limitazione di cui al comma precedente le processioni e quelle manifestazioni che prevedono la sfilata di cortei. 3. Per i beni immobili sopra indicati, oggetto di convenzione e/o locazione a favore di soggetto privato, l'autorizzazione all'utilizzo sarà subordinata al consenso del soggetto che lo detiene in convenzione e/o locazione. 4. È fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di autorizzare lo svolgimento di manifestazioni in luoghi diversi da quelli sopra elencati. Articolo 6 Criteri per l inserimento delle manifestazioni nel calendario 1. La durata massima della manifestazione è di 5 giorni consecutivi o, qualora si tratti di manifestazione rientrante nella definizione di sagra i giorni non potranno essere più di 7, fatta salva deroga concessa dalla Giunta Comunale, in ragione della importanza dell' evento in particolare per la promozione turistica del territorio. 2. Il numero massimo delle sagre autorizzabili è pari a 3 all anno, fatta salva l'autorizzazione della Giunta Comunale, concessa per ragioni di promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici, a nuove e/o straordinarie manifestazioni, la cui richiesta di inserimento nel calendario dovrà essere adeguatamente motivata. 3. Le manifestazioni non dovranno sovrapporsi, salvo che la sovrapposizione duri al massimo per un giorno, tenuto conto dei criteri di priorità indicati al successivo articolo Qualora due manifestazioni debbano svolgersi nello stesso luogo, dovrà essere garantita la messa in pristino dello spazio utilizzato per il successivo allestimento della nuova manifestazione, senza che ciò arrechi disagi alla circolazione stradale, alla sicurezza ed all'ordine pubblico. 5. Le domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno utilizzando il modello predisposto dal competente Ufficio Comunale, fatta eccezione per il primo anno in cui viene approvato il presente regolamento, in cui la scadenza è fissata al 31/03/2013. Il calendario sarà successivamente predisposto secondo quanto indicato al precedente art. 4, comma La domanda dovrà essere presentata anche se si tratta della ripetizione di una manifestazione svolta negli anni precedenti e nella stessa dovrà essere descritto il programma dettagliato dell iniziativa. Articolo 7 Criteri di priorità 1. Qualora vi siano domande di inserimento tra di loro concorrenti per il luogo e/o per l arco temporale scelto, è data priorità nell ordine sulla base dei seguenti criteri: a) maggiore anzianità di svolgimento della manifestazione partendo dagli ultimi tre anni prima dell entrata in vigore del presente regolamento; b) manifestazioni di tipologia 3.4.a rispetto a manifestazioni di tipologia 3.4.b; c) numero di attività culturali, sociali e di valorizzazione del territorio contenute nel programma di massima della manifestazione; d) numero di attrazioni e divertimenti contenuti nel programma di massima; e) ordine cronologico secondo la data di presentazione dell istanza. Articolo 8 Spostamento delle manifestazioni nel calendario 1. Per le manifestazioni inserite in calendario possono essere consentiti spostamenti dei periodi, qualora siano indicate le situazioni di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento nella data prefissata, sempre che non sia recato alcun danno ad altre manifestazioni e non vi sia in alcun caso sovrapposizione di manifestazioni. Articolo 9 Richieste di autorizzazione DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del Pag. 4 - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

5 1. Al fine di consentire la definizione dell istruttoria relativa alla singola manifestazione inserita o non inserita in calendario, le domande per ottenere le specifiche autorizzazioni necessarie, nel caso in cui non esistano specifiche disposizioni di legge che prevedano tempi diversi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: autorizzazioni sanitarie, autorizzazioni per l occupazione di suolo pubblico, per eventuali fuochi d artificio ecc.) dovranno essere protocollate almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. 2. Le domande, presentate sulla base del modello predisposto dall' ufficio comunale competente, dovranno essere complete di tutta la documentazione necessaria per l esame della stessa e l inoltro dei pareri agli organi preposti. 3. Nella domanda dovrà essere indicata, qualora ricorra il caso e a pena di rigetto, l area destinata al parcheggio delle vetture dei fruitori della manifestazione, adeguata e congrua rispetto alla capienza massima prevista nella documentazione, l area destinata ai servizi igienici e l eventuale richiesta di presenza della protezione civile. 4. Saranno consentite deroghe solamente ove sarà dimostrata l impossibilità di reperire aree idonee; in tal caso, dovranno comunque essere indicati su apposita relazione, spazi o parcheggi pubblici sulla cui idoneità si esprimerà l Ufficio di Polizia Municipale. 5. Le aree o i parcheggi così individuati dovranno essere indicati a tutti i fruitori della manifestazione attraverso apposita segnaletica. 6. Sull autorizzazione rilasciata dal Comune saranno indicati i giorni di durata della manifestazione e l orario di svolgimento giornaliero. Articolo 10 Attività commerciale temporanea 1. Nell area di svolgimento della manifestazione è consentito l esercizio temporaneo del commercio di prodotti attinenti alla manifestazione, di prodotti tipici, di prodotti agricoli, di generi alimentari, di prodotti artigianali e di opere del proprio ingegno. 2. La comunicazione relativa dovrà essere inoltrata all ufficio competente nei termini previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico sanitarie. 3. La durata dell attività non potrà eccedere quella della manifestazione. Articolo 11 Responsabilità della manifestazione 1. Dovrà essere individuato il Responsabile della Sicurezza della manifestazione, ed il suo nominativo comunicato all Amministrazione Comunale, il cui incarico sarà quello di vigilare sull efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni di esercizio, in assenza di detta designazione il Responsabile della Sicurezza verrà individuato automaticamente in colui che sottoscrive la comunicazione di inizio attività. 2. L Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio e/o dei contributi di cui al presente regolamento e soggetti terzi, per forniture di beni e servizi in dipendenza dell attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici. Articolo 12 Oneri a carico degli organizzatori 1. La pulizia dell area e dei locali in cui si svolge la manifestazione resta a carico degli organizzatori. Rimane inoltre a carico degli organizzatori l onere per l allacciamento ai pubblici servizi di acqua, luce, nonché dei relativi consumi fatta salva diversa determinazione della Giunta comunale. Gli organizzatori dovranno inoltre provvedere a svolgere adeguata attività di vigilanza durante la manifestazione, in collaborazione con la Polizia Municipale ed, eventualmente, con la Protezione Civile. I nominativi degli addetti al servizio di vigilanza dovranno essere comunicati all Ufficio Polizia Municipale entro il giorno precedente quello di inizio della manifestazione. 2. Le manifestazioni oggetto del presente Regolamento sono assoggettate a tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dalle normative specifiche al riguardo. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del Pag. 5 - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

6 3. Su richiesta dell'amministrazione comunale, gli organizzatori della manifestazione dovranno stipulare idonea polizza RC (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale) da rimettersi in copia unitamente alla domanda di autorizzazione. 4. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Regolamento comunale che disciplina la zonizzazione acustica del territorio comunale. Art. 13 Prescrizioni di sicurezza 1. L'organizzazione della manifestazione dovrà garantire le prescrizioni di sicurezza e, in particolare, quelle di seguito elencate: a) nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti debitamente certificati; b) l'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l illuminazione, dovrà essere a norma e certificato da tecnico abilitato; c) tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra; d) le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione. e) gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati. Articolo 14 Sanzioni 1. Fatta salva l applicazione di sanzioni espressamente previste dalla normativa in vigore, la violazione delle prescrizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 come previsto dall art. 7/bis D. Lgs. n. 267/2000. Sezione III Concessione temporanea attrezzature e locali Articolo 15 Domanda di concessione 1. La concessione all utilizzo delle attrezzature e dei locali comunali viene valutata sulla base della richiesta scritta presentata unitamente alla domanda di autorizzazione alla manifestazione di cui all' articolo 9 del presente regolamento. 2. Qualsiasi altra iniziativa non rientrante nella casistica contemplata nel presente Regolamento non può fruire del materiale comunale, salva espressa motivata deroga concessa dalla Giunta Comunale. Articolo 16 Rilascio dell'autorizzazione 1. La concessione viene disposta dal Dirigente di settore competente sulla base delle disponibilità all atto della richiesta, nel rispetto delle priorità, delle eventuali agevolazioni e esenzioni tariffarie. 2. La concessione o il rifiuto vengono comunicati al richiedente in forma scritta. 3. La concessione viene di norma effettuata a condizioni onerose dietro corresponsione delle tariffe approvate con apposito atto di Giunta comunale, fatto salvo il caso di concessione del patrocinio da parte della Giunta Comunale, tenuto conto delle differenti tipologie di attrezzature in dotazione del Comune. 4. Le tariffe sono definite secondo il criterio della copertura dei costi inerenti all utilizzo di ciascuna attrezzatura. Articolo 17 Criteri di priorità 1. La concessione all utilizzo delle attrezzature e dei locali comunali richiesti deve essere valutata, in caso di concomitanza delle richieste, nel rispetto delle seguenti priorità: a) spettacoli, manifestazioni ed iniziative organizzate dal Comune anche in collaborazione con terzi; b) spettacoli, manifestazioni ed iniziative inserite nel calendario; c) spettacoli, manifestazioni ed iniziative alla quali sia stato riconosciuto il patrocinio del Comune. d) spettacoli, manifestazioni ed iniziative organizzate dalle associazioni iscritte nell apposito albo comunale di cui all art. 18 del presente regolamento; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del Pag. 6 - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

7 e) spettacoli, manifestazioni ed iniziative organizzate da istituti scolastici, comitati di quartiere o frazione, parrocchie, enti religiosi, partiti e movimenti politici, ovvero da chiunque organizzate, a scopo non economico o commerciale, o da associazioni senza scopo di lucro,con apertura libera al pubblico, senza pagamento di biglietto o altro corrispettivo, volti ad illustrare il nome e l immagine del Comune di Acquaviva Picena; f) spettacoli, manifestazioni ed iniziative con ingresso di pubblico pagante. Sezione IV Albo delle Associazioni Articolo 18 Costituzione dell' albo delle associazioni 1. Ai fini dell individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti sul territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematiche, sia per l individuazione delle associazioni che possono essere soggetti beneficiari dei contributi economici previsti dal presente regolamento e/o di altri benefici e contributi, sia per valorizzare nella forma più ampia le risorse dell associazionismo, è istituito presso il Comune di Acquaviva Picena, l Albo Comunale delle Associazioni che perseguono una o più finalità di cui all art. 1 e che non hanno scopo di lucro. Articolo 19 Requisiti per l'iscrizione 1. Possono richiedere l iscrizione all Albo tutte le associazioni esistenti nel territorio comunale che operano per una o più finalità di cui all art. 1 e la cui attività non ha come scopo la divisione di utili fra gli associati. 2. Tali organizzazioni associative devono avere la sede legale nel Comune, oppure, trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale devono svolgervi l attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita. 3. Nell atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile devono essere espressamente previsti: a. l assenza di scopo di lucro b. l elettività e la gratuità delle cariche associative c. i diritti e gli obblighi degli associati e i criteri di ammissione e di espulsione. 4. Le associazioni iscritte dovranno presentare annualmente il bilancio ed il rendiconto relativo alle manifestazioni per le quali sono stati ottenuti eventuali contributi comunali. Per tali adempimenti si rinvia al successivo art. 21. Articolo 20 Modalità di iscrizione all'albo 1. La domanda di iscrizione all Albo Comunale delle Associazioni è presentata entro il 30 settembre di ogni anno, su modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal Legale rappresentate o dal Presidente dell associazione unitamente alla seguente documentazione: a) copia dell atto costitutivo e dello statuto; b) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali; c) indicazione del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti; d) relazione dettagliata dell attività svolta o dell attività che si intende svolgere dalla quale si desume il perseguimento delle finalità di cui all art. 1; e) ultimo bilancio approvato con verbale di assemblea. 2. Le Associazioni neocostituite sono ammesse all Albo solo dopo un anno dalla propria costituzione. 3. Le domande saranno sottoposte alla Giunta Comunale che, entro 60 giorni, verificherà i requisiti previsti dall art. 19 nonché la documentazione richiesta dal presente articolo, deliberando l'iscrizione o il rifiuto. 4. Le associazioni iscritte nel precedente albo delle associazioni, devono ripresentare la richiesta di iscrizione. 5. L iscrizione accordata con la delibera di Giunta di cui al comma 3, si considera rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo modifiche che l associazione stessa dovrà provvedere a comunicare entro la scadenza di cui al successivo art. 21. Articolo 21 Verifiche successive all' iscrizione 1. Ogni modifica all atto costitutivo o allo statuto delle associazioni iscritte all Albo deve essere comunicata al Sindaco entro un mese dall avvenuta variazione. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del Pag. 7 - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

8 2. Entro il 30 settembre di ogni anno, le associazioni iscritte all Albo devono presentare il bilancio relativo all anno precedente, con relativo verbale di approvazione da parte dell assemblea ed eventuali variazioni avvenute nell anno precedente, sia nelle cariche sociali, sia nel numero dei soci, aderenti o iscritti. 3. In ogni momento il Sindaco può richiedere alle associazioni iscritte all Albo, idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l iscrizione. 4. La perdita di tali requisiti comporta la cancellazione dall Albo e la cancellazione dall Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali e/o di locazione in atto. 5. Il mancato svolgimento di attività nell ambito dell ultimo biennio, comporta la cancellazione dall Albo da determinare con la stessa delibera di approvazione/aggiornamento dell albo, salvo specifica richiesta di sospensione motivata effettuata dall associazione stessa. Sezione V Contributi e Sovvenzioni Articolo 22 Oggetto 1. Il comune può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici nonché concedere il patrocinio, anche sotto forma di partecipazione all organizzazione di iniziative e/o mediante la concessione gratuita o agevolata di immobili, strutture, arredi ed attrezzature di proprietà comunale, per lo svolgimento di manifestazioni, mostre e convegni e la promozione di attività sociali, culturali, ricreative e sportive nell ambito del territorio comunale o anche fuori del Comune ove le iniziative: a) contribuiscano alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza e del territorio di Acquaviva Picena, favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale; b) promuovano attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di particolare interesse per il territorio e la cittadinanza; c) siano finalizzate allo sviluppo della cultura della pace, alla coscienza dei valori della Patria, delle sue Istituzioni e sia ispirata ai principi della solidarietà e della tolleranza; d) rispondano alle linee programmatiche dell amministrazione comunale; e) siano legate alle tradizioni locali; f) abbiano carattere nazionale o internazionale; g) siano organizzate con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studi (università) o di organismi culturali. 2. la consegna e la riconsegna dei beni dati in uso dovrà risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio con l Ufficio comunale competente con l avvertenza che i beni dovranno essere utilizzati con la cura del buon padre di famiglia al sensi del Codice Civile. 3. In caso di danno ai beni medesimi sarà dovuto al Comune il risarcimento dei danni provocati. 4. È fatta salva la eventuale normativa comunale vigente che regolamenta la concessione in uso di singoli beni comunali per quanto attiene la fattispecie ivi previste di concessione di benefici economici di qualunque genere. 5. Sono escluse dalla concessione di contributi le sagre e quelle manifestazioni che prevedano il pagamento di un biglietto da parte del pubblico partecipante. 6. La concessione del Patrocinio non comporta l assunzione di oneri finanziari da parte dell amministrazione comunale. 7. Nel caso di accoglimento della richiesta di patrocinio e/o di contributo, il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata, limitatamente al periodo della manifestazione, dovrà riportare lo stemma civico, l indicazione Comune di Acquaviva Picena e, se del caso, la titolarità del relativo Assessorato proponente il patrocinio. 8. La bozza di detto materiale dovrà essere visionata e approvata dall Assessorato e/o dall Ufficio competente. 9. Per le iniziative e le manifestazioni ammesse al patrocinio e/o al contributo comunale, che siano patrocinate anche da altri Enti pubblici, in tutte le forme pubblicitarie adottate, è consentita la citazione di detti enti nello stesso modo in cui risulta evidenziata la dicitura del Comune di Acquaviva Picena. 10. E ammesso altresì il ringraziamento pubblicitario con la citazione degli sponsor purché la scritta non si confonda con quella degli Enti Pubblici che patrocinano e/o sostengono la manifestazione. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del Pag. 8 - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

9 11. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego e/o la revoca del patrocinio e del contributo anche per successive analoghe iniziative. Articolo 23 Domanda di contributi 1. Le domande di contributi e benefici, presentate utilizzando il modello predisposto dall'ufficio comunale competente, dovranno contenere le seguenti indicazioni: d. natura giuridica del soggetto richiedente, con l indicazione, ove esista, degli estremi dell atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente; e. la descrizione e il programma dell iniziativa e/o attività per le quali si chiede l intervento dell amministrazione comunale, con l indicazione del relativo preventivo finanziario; f. le modalità di pagamento, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica. 2. La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute. 3. Nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla legge , n. 241, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all onerosità e alla rilevanza dell iniziativa e/o attività, può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo. Articolo 24 Concessione di contributi 1. Le richieste di contributi e/o benefici potranno essere accolte a condizione che siano state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall amministrazione comunale. 2. I contributi e i benefici di cui al presente regolamento si intendono concessi una tantum e saranno di volta in volta disposti con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative e/o attività e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 3. Dell avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente. Articolo 25 Erogazione di contributi 1. L erogazione dei benefici verrà disposta nei limiti dell importo autorizzato ed impegnato, previa presentazione dei documenti contabili giustificativi delle spese sostenute e di rendiconto sottoscritto dal richiedente, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali, liquidato dal Responsabile del settore competente. 2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve contenere una relazione in merito ai risultati conseguiti dall iniziativa e/o attività. 3. Qualora, in sede di rendiconto risultassero guadagni superiori alle spese, i benefici e/o i contributi autorizzati potranno essere rideterminati proporzionalmente dalla Giunta Comunale. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del Pag. 9 - COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA

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