>>> RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI <<< 4. PORTE, VIE E USCITE IN CASO DI EMERGENZA
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- Marianna Mariotti
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1 01. E stata effettuata una specifica Valutazione dei rischi associati alle porte dei locali, e alle porte e vie di uscita in caso di emergenza 02. Le porte dei locali di lavoro consentono una comoda e rapida uscita dei lavoratori 03. Le porte dei singoli locali di lavoro hanno larghezza adeguata e sono in numero sufficiente 04. Le uscite dei locali e le vie che immettono direttamente in una zona di transito di mezzi meccanici sono adeguatamente protette 05. Nei locali di lavoro esistono porte apribili nei due sensi di transito (porte a vento), o trasparenti Le porte e i portoni apribili nei due sensi di transito (a vento) sono trasparenti o muniti di pannelli trasparenti (oblò) Valutare gli specifici aspetti di rischio legati alle porte e vie di uscita in caso di emergenza. Riportare nel documento di valutazione di tutti i rischi le misure di prevenzione e protezione già adottate, e il programma di quelle ritenute opportune per migliorare i livelli di salute e sicurezza del lavoro Adeguare le porte dei locali in modo da permettere una rapida uscita, e verificarne e garantirne l agevole e immediata apribilità eliminando qualsiasi tipo di impedimento (es. depositi di oggetti o materiali) permanente o temporaneo. Le porte devono sempre poter essere aperte agevolmente per tutto l orario di presenza di personale Adeguare la larghezza delle porte dei locali di lavoro e predisporne in numero sufficiente 1, in relazione al numero di persone in essi presenti e alle attività che vi si svolgono Disporre davanti alle uscite dei locali e alle vie barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni Sostituire le porte e i portoni a vento con altre trasparenti o inserire pannelli trasparenti in quelle esistenti art. 28 c.1 e 2; Titolo II All. IV p.ti ; Titolo V, All. XXIV, XXV, XVIII, XXIX, XXX Per i requisiti delle porte di uscita dai singoli locali di lavoro si veda la Tabella 1 alla fine della presente lista di controllo. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni concernenti la larghezza delle porte, ma la larghezza delle porte di uscita deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità Dossier Ambiente n
2 Le porte, i portoni e i pannelli divisori interamente trasparenti recano un segnale indicativo circa ad altezza occhi Se c è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di loro rottura, le porte, i portoni e i pannelli trasparenti sono realizzati con materiali di sicurezza 06. Nei locali di lavoro esistono porte o portoni scorrevoli o apribili verso l alto Le porte o portoni scorrevoli dispongono di sistema di sicurezza e blocco Le porte o portoni che si aprono verso l'alto dispongono di sistema di sicurezza e blocco Le porte o portoni scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale non sono le uniche aperture verso l esterno dei locali di lavoro 07. Le porte ad azionamento meccanico dispongono di sistema di arresto di emergenza, e di azionamento anche manuale (a meno che l'apertura automatica possa avvenire anche in mancanza di energia elettrica) 08. Nei locali di lavoro esistono uscite di emergenza di caratteristiche e numero adeguati 2 Collocare un segnale indicativo (ad es. decalcomania adesiva) ad altezza occhi in tutte le porte, i portoni e i pannelli divisori trasparenti accessibili ai lavoratori Sostituire con elementi costruiti con materiali di sicurezza o antisfondamento, o adottare provvedimenti che impediscano che i lavoratori possano urtarli e rimanere feriti qualora essi vadano in frantumi Sostituire con porte o portoni muniti di blocchi e protezioni di sicurezza che ne impediscano in ogni caso l'uscita dalle guide e la caduta Sostituire con porte o portoni con sistema di blocco di sicurezza che ne impedisca la ridiscesa non voluta Sostituire una più porte o portoni con altre di tipologia diversa da quelle indicate, o realizzare ulteriori uscite di altra tipologia Adeguare le porte sostituendole con altre che abbiano un dispositivo di arresto di emergenza facilmente identificabile, e uno di azionamento manuale per il caso di assenza di energia elettrica Predisporre un adeguato numero di uscite di emergenza di larghezza rispondente ai requisiti di legge All. III p.to All. III 2 Uscita di emergenza ( All. IV p.ti e ): passaggio che immette in luogo sicuro ossia luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza. La normativa di prevenzione incendi utilizza invece la definizione di Uscita di piano, che non coincide sempre con la precedente, definita come ( All. III p.to 3.1) uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come: a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita su luogo sicuro; Dossier Ambiente n
3 Nei luoghi di lavoro a rischio d incendio alto e medio, soggetti a controllo da parte dei VV.F. 4, le uscite di piano 2 rispondono ai requisiti previsti dalla specifica normativa di prevenzione incendi Nei luoghi di lavoro a rischio d incendio medio o basso 5, in attività non soggette a controllo da parte dei VV.F., la larghezza complessiva delle uscite di piano è commisurata al numero di persone presenti in accordo con i requisiti generali di sicurezza antincendio Gli edifici costruiti o adattati interamente per lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio, a cui sono adibiti più di cinque lavoratori hanno almeno due scale distinte di facile accesso Adeguare le uscite di piano e vie di uscita alle normative tecniche specifiche, se esistenti, e, comunque, a quanto previsto nel progetto approvato dal Comando Provinciale VV.F ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi Assicurare che la larghezza complessiva delle uscite di piano non sia inferiore a: L (moduli) = A/50 x 0,6 ove "A" rappresenta il numero massimo delle persone presenti al piano 6. La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,6 m, con larghezza minima di 0,8 m 7 Adeguare le scale di accesso a meno che la specifica normativa antincendio prescriva diversamente. In caso di impossibilità di adeguamento accertata dall'organo di vigilanza (VV.F.), questo può disporre le misure e cautele alternative ritenute più efficienti art. 3 c All. III p.to c) uscita che immette su di una scala esterna. La verifica dell adeguatezza delle uscite di piano va effettuata, appunto, piano per piano. Si noti che un uscita può essere l uscita di piano di un piano diverso da quello in cui si trova. 3 Il Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro dovrà essere sostituito da disposizioni contenute in uno o più nuovi decreti dei Ministero dell interno, del lavoro e della previdenza sociale. 4 Tali attività, che per essere svolte devono ottenere una specifica autorizzazione da parte del comando provinciale dei VV.F., sono elencate nell allegato I del D.P.R. 151/2011. Per esse il si applica solo limitatamente ai criteri generali di riduzione della probabilità di incendio (Allegato II), ai controlli e manutenzioni delle misure antincendio (Allegato VI), alla nomina e formazione della squadra di lotta antincendio (Allegato IX). Per gli altri aspetti, compresa l organizzazione delle vie di esodo, per tali attività vale quanto, se del caso, diversamente previsto dalla specifica regolamentazione di prevenzione incendi. 5 I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1/1/1993 basta siano provvisti di porte agevolmente apribili dall'interno che, per numero e ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone. 6 Il valore del rapporto A/50, va arrotondato all intero superiore del valore fornito dalla formula. La formula proposta fornisce la larghezza espressa in numero di moduli di uscita. Il modulo di uscita è pari a 60 cm, ma per determinare il numero di moduli fornito da una porta o un passaggio si tenga conto che questi sono sempre conteggiati come interi e mai come frazione: quindi, ad esempio, una porta o un passaggio di 90 cm non hanno larghezza di 1,5 moduli ma solo di 1 modulo. 7 Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5%. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2%. Dossier Ambiente n
4 Quando richiesto dalla normativa vi sono almeno due uscite di piano per ogni piano in cui sono ospitati i luoghi di lavoro Le uscite e le vie di uscita in caso di emergenza hanno un'altezza minima di 2 m Adeguare il numero delle uscite di piano secondo quanto previsto dalla normativa. In particolare: per le attività non soggette a controllo da parte dei VV.F, nelle aree con pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio, o con affollamento di piano superiore a 50 persone, o comunque dove la lunghezza massima dei percorsi monodirezionali non è rispettata (si veda più avanti) per le attività soggette a controllo da parte dei VV.F secondo quanto prescritto dalle normative tecniche specifiche, se esistenti, e, comunque, previsto nel progetto approvato dal Comando Provinciale VV.F. ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi Adeguare l altezza di tutte le uscite di piano e vie di uscita in caso di emergenza, secondo quanto previsto dalla normativa All. III p.to Dossier Ambiente n
5 Le uscite di piano non sono realizzate con saracinesche a rullo, o porte scorrevoli verticalmente, o girevoli su asse verticale Eccettuati i casi di cui al punto precedente, le porte delle uscite di piano e quelle installate lungo le vie di uscita si aprono nel verso dell'esodo in modo facile e immediato Sostituire le porte con altre di tipo, a battente o scorrevoli orizzontalmente. Le porte scorrevoli orizzontalmente possono essere usate come uscite di piano solo se di tipo automatico, e: se possono essere aperte nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica, oppure: se rispondono ai requisiti previsti dalla Circolare 4/4/2012 (porte scorrevoli con dispositivi di apertura automatici ridondanti) 8. Qualora in corrispondenza di un uscita di piano sia presente una porta girevole su asse verticale, nelle sue immediate vicinanze deve essere installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata Garantire l apertura delle porte nel senso dell esodo e in modo facile e immediato. Se ciò può determinare pericoli per passaggio di mezzi o altre cause, è ammessa l apertura in senso contrario all esodo, a patto di adottare accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza equivalente. La deroga suddetta non si applica se l area servita ha affollamento superiore a 50 persone, oppure la porta si trova al piede o vicino al piede di una scala, o serve un'area a elevato rischio di incendio All. III p.to 3.11 Circ. Dip.fuoco.F. del 4/4/2012 Prot. n 4963 (porte scorrevoli) Circ. Dip. VV.F. del 4/4/2012 Prot. n 4962 (tornelli) All. III p.to Una seconda Circolare dello stesso giorno specifica i requisiti dei dispositivi tipo tornello necessari per un loro utilizo lungo le uscite di emergenza Dossier Ambiente n
6 Le porte delle uscite di piano e quelle installate lungo le vie di uscita sono segnalate in modo chiaro e dotate di adeguata illuminazione di emergenza Le porte delle uscite di piano e quelle installate lungo le vie di uscita, nonché le vie di uscita nel loro complesso, sono mantenute permanentemente sgombre da qualsiasi ostacolo e consentono l'uscita rapida e sicura All inizio della giornata viene verificato che le porte lungo le vie di uscita siano sgombre, non siano chiuse a chiave e possano essere aperte immediatamente e facilmente dall interno senza uso di chiavi per tutto il tempo di presenza di lavoratori Segnalare adeguatamente le porte e le vie di uscita, installare a loro servizio e mantenere in efficienza un sistema di illuminazione di emergenza di intensità sufficiente e caratteristiche adeguate, con inserimento automatico in caso di interruzione dell alimentazione di rete Rendere permanentemente libero il passaggio lungo le vie di uscita e attraverso le uscite di piano da ingombri permanenti e/o temporanei che possono essere di impedimento o ostacolo al loro utilizzo rapido. Controllare che le porte non siano chiuse a chiave, e comunque possano essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi lavoratore o persona presente Adottare e applicare una specifica prassi o procedura per la verifica quotidiana da parte del personale dell apribilità facile e immediata delle porte dall interno e senza uso di chiavi. Se sono necessari sistemi antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura alternativi. In tal caso tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza. La chiusura a chiave delle porte delle uscite di emergenza è ammessa solo in casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza All. IV p.ti , ; Titolo V All. XXIV e XXV All. III p.ti 3.12 e 3.13 UNI EN 1838 CEI EN UNI CEI All. IV p.ti 1.5.2, lettere l, m All. III p.to 3.10 Dossier Ambiente n
7 Ogni porta sulle vie di uscita è dotata di sistemi di apertura ad azionamento facile e immediato da parte delle persone in uscita in caso di emergenza 09. Le uscite di piano su aree esterne sono adeguatamente protette e segnalate in modo da evitare che vengano ostruite (dal parcheggio di veicoli, deposito momentaneo di materiali etc.) 10. I luoghi di lavoro dispongono di vie di uscita alternative (non monodirezionali) che assicurano la possibilità di uscita in direzioni diverse, quanto possibile contrapposte Ciascuna via di uscita alternativa è indipendente dalle altre 11. La lunghezza delle vie di uscita in caso di emergenza fino alle uscite di piano non supera i limiti massimi previsti dalla normativa Nei luoghi di lavoro soggetti a controllo da parte dei VV.F., la lunghezza massima dei percorsi di uscita in caso di emergenza risponde ai requisiti previsti dalla specifica normativa di prevenzione incendi Assicurare che le porte lungo le vie di uscita siano dotate di sistemi di apertura facile e immediata, adeguati al numero di persone presenti e alle tipologie di rischi presenti. Per le attività soggette a controllo da parte dei VV.F. i dispositivi di apertura manuale devono essere conformi alle norme UNI EN 179 (maniglie a leva o piastre a spinta) o UNI EN 1125 (barra orizzontale antipanico) o ad altre ad esse equivalenti 9 Prevedere idonee aree di rispetto e protezione all esterno delle uscite di piano, installando a tal fine bussole, dissuasori, parapetti e/o adeguata segnaletica (es. colorazione rossa della pavimentazione, segnaletica di avvertimento o divieto etc.) Rendere disponibili vie di uscita alternative; può essere fatta eccezione solo per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni a rischio di incendio basso o medio Le vie di uscita alternative devono essere distribuite in modo tale da essere indipendenti Adeguare i percorsi di uscita in caso di emergenza alle normative tecniche specifiche, se esistenti, e, comunque, a quanto previsto nel progetto approvato dal Comando Provinciale VV.F. ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi All. III p.ti 3.3 lettera m, 3.10 D.M. 3/11/2004 art. 3 UNI EN 179,1125 All. IV p.ti 1.5.2, All. III p.to All. III p.ti 3.2 e 3.3 lettera a lettera b lettere c, d art. 3 c.2 9 Per le tipologie di apertura da installare nelle attività soggette a controllo da parte dei VV.F si veda il D.M. 3/11/2004. Dossier Ambiente n
8 La lunghezza del percorso di uscita dai locali a rischio di incendio alto non soggetti a controllo da parte dei VV.F. alla più vicina uscita di piano non è superiore a 30 m (tempo max di evacuazione 1 minuto) e l eventuale loro tratto monodirezionale non supera i 15 m (tempo max di evacuazione 30 secondi) La lunghezza del percorso di uscita dai locali a rischio di incendio medio non soggetti a controllo da parte dei VV.F. alla più vicina uscita di piano non è superiore a 45 m (tempo max di evacuazione 3 minuti) e l eventuale loro tratto monodirezionale non supera i 30 m (tempo max di evacuazione 1 minuto) La lunghezza del percorso di uscita dai locali a rischio di incendio basso non soggetti a controllo da parte dei VV.F. alla più vicina uscita di piano non è superiore a 60 m (tempo max di evacuazione 5 minuti) e l eventuale loro tratto monodirezionale non supera i 45 m (tempo max di evacuazione 3 minuti) Riorganizzare la disposizione delle vie di uscita in caso di emergenza nel rispetto delle prescrizioni di legge. In presenza di pubblico o persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza, oppure di aree di riposo o in cui vengono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, i due valori indicati devono essere ridotti fino a, rispettivamente, 15 e 6 m Riorganizzare la disposizione delle vie di uscita in caso di emergenza nel rispetto delle prescrizioni di legge. In presenza di pubblico o persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza, oppure di aree di riposo o in cui vengono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, i due valori indicati devono essere ridotti fino a, rispettivamente, 30 e 9 m Riorganizzare la disposizione delle vie di uscita in caso di emergenza nel rispetto delle prescrizioni di legge. In presenza di pubblico o persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza, oppure di aree di riposo o in cui vengono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, i due valori indicati devono essere ridotti fino a, rispettivamente, 45 e 12 m lettere c, d Tali valori possono variare in funzione delle misure compensative adottate. Se le prescrizioni non possono essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti, può essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti: a) risistemazione dei luoghi di lavoro e/o delle attività così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. b) riduzione del percorso totale delle vie di uscita, c) realizzazione di ulteriori uscite di piano; d) realizzazione di percorsi protetti addizionati o estensione dei percorsi protetti esistenti. e) installazione di un sistema automatico di rivelazione e allarme per ridurre i tempi di evacuazione. Dossier Ambiente n
9 12. Le vie di uscita in caso di emergenza, incluse le loro parti all esterno, sono adeguatamente illuminate, per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all uscita su luogo sicuro 13. Lungo le vie di uscita esiste un sistema di illuminazione di emergenza, per il caso di interruzione di energia elettrica, con inserimento automatico (autoalimentato) 14. Lungo le vie di uscita in caso di emergenza è presente un adeguata segnaletica con l indicazione dei percorsi da seguire 15. Lungo le vie di uscita, i corridoi e le scale non sono installate o collocate attrezzature o materiali che possano costituire pericoli potenziali di incendio, e non si depositano attrezzature o materiali che comunque le ostruiscano 16. Le aperture su pareti e solai delle vie di esodo sono adeguatamente sigillate Illuminare adeguatamente le vie d emergenza. La disposizione dei punti luce non dovrà produrre fenomeni di abbagliamento o coni d ombra, soprattutto in corrispondenza di aree pericolose (scale, passaggi etc.) Il sistema di illuminazione di emergenza delle vie di uscita e delle uscite di emergenza dovrà garantire un illuminamento sufficiente in caso di mancanza di energia elettrica, e avere adeguata autonomia Apporre adeguata segnaletica per un facile e sicuro raggiungimento del/i luogo/ghi sicuro/i. Segnalare anche la possibilità di utilizzo di vie alternative. Essa deve consentire di individuare il percorso o i percorsi di uscita a partire dall esterno di ogni locale o, anche, se necessario, dal suo interno Vietare l installazione lungo le vie di uscita di apparecchi di riscaldamento portatili o fissi alimentati da combustibili gassosi, liquidi e solidi, apparecchi di cottura, sistemi di illuminazione a fiamma libera, nonché il deposito, anche temporaneo, di arredi, oggetti, materiali, rifiuti etc. Proteggere adeguatamente dagli effetti degli incendi, con sigillature o serrande tagliafuoco, le aperture su pareti e solai delle vie di esodo, comprese quelle che consentono il passaggio di canaline, condotte etc All. III p.to All. III p.to 3.13 UNI EN 1838 CEI EN ; Titolo V All. XXIV, XXV p.to 3.4 All. III p.to All. III p.to All. III p.to 3.8 Dossier Ambiente n
10 17. Le eventuali porte resistenti al fuoco sono munite di dispositivo di autochiusura Munire le porte resistenti al fuoco di dispositivo di autochiusura. Nel caso di locali adibiti a deposito tale dispositivo può non essere presente se le porte vengono tenute chiuse a chiave. Se è necessario tenerle aperte per esigenze delle attività svolte, le porte resistenti al fuoco devono essere dotate di dispositivi elettromagnetici di rilascio attivati da rivelatori di fumo posti in vicinanza, o da un sistema di allarme incendio, o dalla mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme, o da un comando manuale collocato in postazione sempre presidiata All. III p.to 3.9 Dossier Ambiente n
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