Spesometro/MODELLO POLIVALENTE
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- Ivo Patti
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1 Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 1 di 7 Mantova, lì 12/03/2014 Circolare N. 11/2014 Alle Aziende Clienti - Loro Sedi Spesometro/MODELLO POLIVALENTE COMUNICAZIONE DI CUI ALL ART. 21 DEL DL 78/2010 SPESOMETRO (vedasi scheda adesione a pag. 7) In riferimento alla comunicazione clienti/fornitori SPESOMETRO, si ricorda che l invio deve essere effettuato in via telematica: direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline; oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.); - per gli anni 2013 e successivi entro: il 10 aprile da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile; il 20 aprile da parte degli altri soggetti. Studio Mantovani & Associati Consulenza Aziendale Commerciale e tributaria Mantovani Dott. Rag. Sergio Scaini Rag. Andrea Mantovani Dott. Rag. Michele Mantovani Rag. Matteo Scaini Dott. Fabio Vecchi Rag. Cristina Mantova Palazzo Magni Via Acerbi 35 Telefono /1 Telefax 0376/ Codice fiscale e P. IVA [email protected] PEC posta elettronica certificata: [email protected] Sito: Al fine di stabilire il termine per l invio della comunicazione, la periodicità della liquidazione IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell anno in cui avviene la trasmissione del modello I suddetti termini, relativi allo spesometro, si applicano anche per le comunicazioni relative alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, di importo pari o superiore a 1.000,00 e fino a ,00. Per la compilazione, di seguito riproponiamo le indicazioni della ns. circolare n. 40/2013. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE La comunicazione di cui all art. 21 del DL 78/2010 (c.d. spesometro ) riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, l adempimento è quindi previsto anche per: i soggetti in contabilità semplificata (di cui agli artt. 18 e 19 del DPR 600/73); gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell art. 4 del DPR 633/72; i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale; i curatori fallimentari e commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell art. 36-bis del DPR 633/72; i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, di cui all art. 13 della L. 388/2000 (c.d. forfettini ); i soggetti che adottano il regime contabile agevolato c.d. per gli ex minimi, di cui all art. 27 co. 3-5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) e al provv. Agenzia delle Entrate n Studio Professionale Certificato ISO 9001 per le procedure relative a: Progettazione ed erogazione di: o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi; o Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di: Operazioni societarie straordinarie, Predisposizione ed analisi di bilanci, Sistemi contabili e finanziari, Valutazione di aziende, Diritto societario. o Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario; o Servizi amministrativi; Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti Responsabile Assicurazione Qualità RAG. ANDREA SCAINI Certificato n Professionisti collaboratori: Arvetti D.ssa Nives Lodigiani Rag. Angelo Mondadori Rag. Mara Monesi Rag. Arianna Pinzetta D.ssa Luisa SOGGETTI ESCLUSI Sono esclusi dall obbligo dello Spesometro: i c.d. nuovi contribuenti minimi (di cui all art. 1 co della L. 244/2007 e all art. 27 co. 1-2 Sega D.ssa Barbara del D.L. 98/2011); Scaini Dott. Fabio lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, limitatamente alle operazioni effettuate nell ambito dell attività istituzionale.
2 Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 2 di 7 OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE I questi casi è necessario distinguere le seguenti ipotesi: nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto; nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi alle: cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall importo unitario dell operazione; cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA; operazioni in contanti legate al turismo: effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72; nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano; di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a ,00 euro. OPERAZIONI SENZA OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA Riguardo alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il provv. Agenzia delle Entrate n ha stabilito che: il limite di 3.600,00 euro, al lordo dell IVA, non opera nel caso in cui sia stata emessa la fattura: su base volontaria; ovvero, a seguito di richiesta del cliente; per le operazioni attive relative all anno 2013, per le quali sia emessa la fattura, la soglia di 3.600,00 euro, al lordo dell IVA, opera anche per le operazioni documentate da fattura da parte: dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (art. 22 del DPR 633/72); delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72). OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO SUPERIORI A ,00 EURO Le suddette operazioni legate al turismo di importo superiore a ,00 euro sono comunicate nei quadri ordinari relativi allo spesometro. Oltre i ,00 euro, infatti, non sono più applicabili deroghe al divieto di utilizzo dei contanti. OPERAZIONI ESCLUSE DALLO SPESOMETRO Oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA perché carenti di uno o più presupposti impositivi, sono escluse dall obbligo di comunicazione ai fini dello spesometro : le importazioni; le esportazioni dirette di cui all art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. Come, invece, chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 24 ( 3.4), l obbligo di comunicazione è previsto per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell art. 58 del D.L. 331/93 (conv. L. 427/93); le operazioni intracomunitarie, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT; le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all Anagrafe tributaria, ai sensi dell art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili); le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell art. 10 del DPR 633/72; i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell art. 36 del DPR 633/72.
3 Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 3 di 7 OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST : Le operazioni, attive e passive, poste in essere con Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi black list ) non devono essere incluse nello spesometro, in quanto oggetto di comunicazione separata nel quadro BL. Per le operazioni con paesi Black list di importo non superiore a 500,00 euro in assenza di conferma normativa si consiglia il loro inserimento nello spesometro. ACQUISTI DI BENI PROVENIENTI DA SAN MARINO Per gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con pagamento dell IVA mediante autofattura deve essere compilato esclusivamente il quadro SE. In base allo stesso principio, gli altri acquisti di beni e servizi presso operatori sammarinesi dovrebbero essere comunicati nel solo quadro BL, riferito alle operazioni con Paesi black list. OPERAZIONI PAGATE CON CARTE DI CREDITO O DI DEBITO Sono escluse dall obbligo di comunicazione le operazioni effettuate: nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA (privati); di importo pari o superiore a 3.600,00 euro; qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione di cui all art. 7 co. 6 del DPR 605/73. Operatori finanziari non residenti: L adempimento resta, tuttavia, obbligatorio se i suddetti operatori finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia. CASI PARTICOLARI: - FATTURE COINTESTATE: Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei soggetti cointestatari. - FATTURE RICEVUTE PER OPERAZIONI EFFETTUATE DAI NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. nuovi contribuenti minimi devono essere comunicate, in quanto le stesse, pur non recando l addebito dell imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA. - DECADENZA DAL REGIME DEI NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI : In relazione ai c.d. nuovi contribuenti minimi, l esonero dallo spesometro non opera se, in corso d anno, si verifica una causa di decadenza dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l applicazione del regime semplificato. In linea generale, quindi, la fuoriuscita dal regime, salvo che i ricavi o compensi conseguiti siano superiori a ,00 euro, determina l obbligo di comunicare le operazioni poste in essere solo dall annualità successiva. - CONTABILITÀ SEPARATE: In caso di esercizio di due attività in contabilità separata ai sensi dell art. 36 del DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata: compilando un dettaglio unico, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni; al netto di eventuali voci fuori campo IVA. - AUTOTRASPORTATORI: Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72, l obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono registrate. - SCHEDE CARBURANTI: Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione di cui all art. 7 co. 6 del DPR 605/73. Per contro, nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, è possibile riportarne i dati con le stesse modalità previste per i documenti riepilogativi delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro. - SPEDIZIONI INTERNAZIONALI DI BENI: Le prestazioni di servizi strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), non imponibili ai fini IVA ai sensi dell art. 9 del DPR 633/72, vanno comunicate al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).
4 Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 4 di 7 - VENDITE PER CORRISPONDENZA: Le vendite per corrispondenza sono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari. Di conseguenza, per le operazioni per le quali: viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall importo; non viene emessa fattura, la comunicazione deve essere effettuata se di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA. - CESSIONI GRATUITE OGGETTO DI AUTOFATTURA: Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell attività propria dell impresa cedente, vanno comunicate con l indicazione della partita IVA del cedente. - REGIME DEL MARGINE: Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (di cui agli artt del DL 41/95 conv. L. 85/95), non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a 3.600,00 euro. - CORRISPETTIVI SNAI: Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione i corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento di cui all art. 110 co. 7 del RD 773/31 (TULPS); le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi; i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati. - CORRISPETTIVI DELLE DISTINTE RIEPILOGATIVE ASL: Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell incasso delle distinte riepilogative ASL. - AUTOFATTURE CON L ESTERO: si riporta quesito e risposta videoforum di ItaliaOggi del 21/01/2014 Con riferimento alle istruzioni di compilazione del modello polivalente e alle faq pubblicate sul sito dell Agenzia in data 19/11/2013, si chiede di precisare se le operazioni ricevute da fornitori esteri, dotati o meno di posizione Iva in Italia, per le quali il cessionario/committente nazionale abbia osservato gli obblighi di debitore dell imposta ai sensi dell art. 17, secondo comma, Dpr n. 633/72 attraverso emissione di autofattura, oppure integrazione della fattura se il fornitore è un soggetto Ue debbano essere indicate, oltre che quali operazioni passive, anche tra le operazioni attive nel quadro FE o nel quadro FA. Risposta: Dott. Luigi Stefanucci (Direzione Centrale accertamento, Settore analisi e Strategie, Ufficio Basi dati e Strumenti di analisi) Si conferma che le operazioni passive con fornitori esteri, dotati o meno di posizione Iva in Italia, per le quali il cessionario/committente nazionale abbia osservato gli obblighi di debitore dell imposta ai sensi dell art. 17, secondo comma, del Dpr n. 633/72 - attraverso l emissione di autofattura oppure integrazione della fattura se il fornitore è un soggetto Ue - devono essere indicate, oltre che tra le operazioni passive, anche tra le operazioni attive nel quadro FE se si opta per la comunicazione in forma analitica ovvero nel quadro FA se si sceglie la modalità di esposizione dei dati in forma aggregata. La comunicazione può essere effettuata: in forma analitica o; in forma aggregata. La relativa opzione è vincolante per l intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. COMUNICAZIONE ANALITICA - Operazioni soggette all obbligo di fatturazione: Nel caso in cui la comunicazione sia predisposta in forma analitica, per ciascuna cessione o prestazione soggetta all obbligo di emissione della fattura, vanno comunicati: l anno di riferimento; la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/ committente; per ciascuna fattura attiva: la data del documento; il corrispettivo al netto dell IVA e l imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione; per ciascuna fattura passiva:
5 Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 5 di 7 la data di registrazione; il corrispettivo al netto dell IVA e l imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; la data del documento; per gli operatori che si avvalgono della semplificazione di cui all art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96, i dati relativi al documento riepilogativo riguardanti: il numero del documento; l ammontare complessivo imponibile delle operazioni; l ammontare complessivo dell imposta; per ciascuna controparte e per ciascuna operazione: l importo della nota di variazione; l importo dell eventuale imposta. - Operazioni non soggette all obbligo di fatturazione e operazioni in contanti legate al turismo: se di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA, nonché per le operazioni in contanti legate al turismo, la comunicazione in forma analitica presuppone che siano comunicati: l anno di riferimento; il codice fiscale del cessionario/committente; per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all art. 4 co. 1 lett. a) e b) del DPR 605/73, ossia: per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; i corrispettivi, al lordo dell IVA. - Sono escluse dalla comunicazione le operazioni passive non soggette all obbligo di fatturazione. COMUNICAZIONE AGGREGATA - Operazioni documentate da fattura: Per le operazioni documentate da fattura, sono per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive: la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale; il numero delle operazioni aggregate; l importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; l importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura (es. regime del margine); l importo totale delle note di variazione; l imposta totale sulle operazioni imponibili; l imposta totale relativa alle note di variazione. - Data di emissione o di ricezione della fattura: Ai fini dell individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve fare riferimento alla data di emissione o di registrazione del documento. - Operazioni non documentate da fattura: La comunicazione aggregata è ammessa anche per le operazioni non documentate da fattura, seppure il provv. Agenzia delle Entrate n , in merito alla suddetta modalità di predisposizione della comunicazione, faccia esclusivo riferimento alle operazioni per le quali sia stata emessa la fattura. - Esclusione dalla comunicazione per le operazioni passive: Dato che nel quadro SA è prevista l indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non anche di quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l obbligo comunicativo, per le operazioni non documentate da fattura, sia limitato alle operazioni attive.
6 Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 6 di 7 - COMUNICAZIONI ESCLUSE DALL INVIO IN FORMA AGGREGATA: Qualora si sia in presenza delle seguenti operazioni è esclusa la possibilità di presentare la comunicazione in forma aggregata, di conseguenza è necessario presentare il modello completamente in forma analitica. acquisti da operatori economici di San Marino; acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero, di cui all art. 34 co. 6 del DPR 633/72; operazioni in contanti legate al turismo: effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72, nei confronti di soggetti stranieri non residenti; di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a ,00 euro. Riferimenti in studio settore adempimenti fiscali: Arianna Monesi, Barbara Campostrini, Luisa Pinzetta, Marina Piasenti. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario. Studio Mantovani & Associati s.s. Dr. Sergio Mantovani Le circolari sono disponibili anche sul sito
7 Studio Mantovani & Associati s.s. Pag. 7 di 7 SCHEDA DI ADESIONE SPESOMETRO (Da restituire allo studio entro il 21/03/2014) In riferimento all invio telematico dello spesometro per l anno 2013, in scadenza il 10 e/o 20/04/2014, siamo a chiedere la modalità di invio da Voi prescelta: Invio in autonomia (esonera lo studio dalla scadenza) Invio file telematico allo studio per il controllo telematico e la spedizione, entro e non oltre il 25/03/2014 ( in quanto, qualora emergessero errori dalla procedura di controllo, è necessario avere i tempi tecnici per correggere e ripetere la creazione del file e reinviarlo allo studio per il successivo ricontrollo e spedizione telematica). Rif. Silvia Parri [email protected] Nei file è necessario indicare i dati dello Studio Mantovani quale intermediario: DATI DEL SOGGETTO CHE ASSUME L IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale: Impegno a presentare in via telematica: predisposta dal contribuente Data dell'impegno: giorno mese anno (data di creazione del file) Tariffe a titolo di rimborso spese per l adempimento straordinario, escluso dai forfait di consulenza: - 100,00: solo invio telematico file in formato Entratel; Per le contabilità interne l importo varierà da un minimo di 130,00 ad un massimo di 250,00 in funzione delle complessità/particolarità e del numero dei soggetti da comunicare. Ditta: Firma Firmare e restituire allo studio entro il 21/03/2014 per presa visione ed accettazione
SPESOMETRO 2014. Nella tabella seguente riportiamo i dati utili per la predisposizione della Comunicazione: Dati utili all adempimento
Comunicazione del 27/03/2014 SPESOMETRO 2014 Gentili Clienti, il 10 aprile 2014, per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile e il 22 aprile 2014, per gli altri soggetti, scade il termine
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Informativa n. 22 del 16 giugno 2011 Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e
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Circolare n. 5 del 27 marzo 2015 Spesometro 2015 (operaziionii 2014), da trasmettere entro iill 10/20 dii apriille 2015 L art. 21 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 ha introdotto l obbligo, per i soggetti
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Circolare n. 34 del 21 ottobre 2013 Spesometro, operazioni con paradisi fiscali, contratti di leasing, locazione e noleggio e altre comunicazioni all Anagrafe tributaria - Nuove modalità e termini di effettuazione
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Informativa - ONB INDICE. ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI Via Icilio n 7 00153 ROMA - Tel. 06.57060221 Email: consulenzafiscale@onb.
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Dott. Rag. MORATELLI Pietro
Spett.li clienti Loro sedi Bolzano, 17/10/2013 OGGETTO: Invio Spesometro 2012 A pag. 6 Comunicazioni Importanti per i Clienti della Società INFOSERVICE DATI SRL L art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato
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Circolare n. 33 del 10 ottobre 2013 Spesometro, operazioni con paradisi fiscali, contratti di leasing, locazione e noleggio e altre comunicazioni all Anagrafe tributaria - Nuove modalità e termini di effettuazione
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Spesometro e novità IVA recate dai recenti provvedimenti normativi e di prassi
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Oggetto: Informativa n. 5 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.
Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 31 marzo 2015 Oggetto: Informativa n. 5 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito ad alcune novità: Spesometro;
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Termine di presentazione: Gli elenchi clienti fornitori relativi all anno 2007 vanno presentati entro il 29 aprile 2008. Soggetti obbligati: Sono obbligati alla presentazione dell elenco clienti e/o elenco
LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO) Modello polivalente
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SPESOMETRO. Art. 21, DL n. 78/2010 Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908. Dott.ssa Silvia Ferraro Torino, 23 ottobre 2013
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COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA
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Contributo di approfondimento
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SPESOMETRO: dal 1 luglio l obbligo di comunicazione delle operazioni di importo superiore a 3.600
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SCRITTURE E REGIMI CONTABILI Parte III I regimi contabili per imprese e professionisti Dott. Alberto Marengo Dott. Umberto Terzuolo Dott. Piercarlo Bausola Regimi adottabili: I REGIMI CONTABILI PER IMPRESE
Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione
Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione Al fine di recepire il contenuto della direttiva 2010/45/UE, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce numerose novità in materia
Quanto sopra può essere così schematizzato:
Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini Scali Olandesi n. 18 57125 LIVORNO Rag. Marco Migli - Commercialista Tel. 0586-891762 Rag. Michele Cinini - Commercialista Fax 0586-882512 Rag.
Di seguito in sintesi le novità introdotte in materia di fatturazione e relativi adempimenti:
Consulenza aziendale consulenza settore turismo elaborazione dati contabili formazione del personale Roma, 12 Gennaio 2013 CIRCOLARE INFORMATIVA N 2 /2013 OGGETTO: LEGGE DI STABILITÀ 2013 NOVITÀ IN MATERIA
Milano, 30 Marzo 2010
Milano, 30 Marzo 2010 Circolare 2/2010 Gentile cliente, trasmettiamo la seguente circolare riguardo alle nuove regole dei modelli intracee da presentare a partire dal 01 Gennaio 2010. A) NOVITÀ NELL INVIO
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico.
INFORMATIVA N. 3 / 2014 Ai gentili Clienti dello Studio COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ; Verifica e predisposizione
Imposta di bollo sui documenti informatici
Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014
Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole
Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole Con la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 24.12.2012) il legislatore ha recepito il contenuto della direttiva n. 2006/112/UE in materia di
NOTA INFORMATIVA N. 10/2010
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI COLLABORATORI: ELISABETTA UBINI RITA MAGGI
RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza
GESTIONE AGENZIE VIAGGIO ART. 74 TER
GESTIONE AGENZIE VIAGGIO ART. 74 TER Di seguito verrà riportata la gestione contabile e fiscale delle Agenzie di viaggio regolata dall articolo 74 ter del DPR 633/1972. In questo regime la base imponibile
Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA Scade il prossimo 28 febbraio 2013 il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica la Comunicazione annuale dei dati Iva
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LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA
e le altre modifiche alla disciplina dell IVA Art. 1, commi 324-335, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) a cura di Franco Ricca 1 Nazionalità della fattura
SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:
CIRCOLARE N. 09 DEL 02/04/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LA COMUNICAZIONE CLIENTI FORNITORI 2014 PAG. 2 E LE RECENTI SEMPLIFICAZIONI DELL AGENZIA IN SINTESI: Entro
OGGETTO: NOVITA DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. Principali scadenze mese di novembre 2013
> Circ. n. 9-M/2013 PC/pf Del 04 2013 OGGETTO: NOVITA DEL MESE DI NOVEMBRE 2013 Spett.le Ditta/Società In evidenza SOMMARIO Principali scadenze mese di 2013 Modello di comunicazione polivalente delle operazioni
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (SPESOMETRO) APPROFONDIMENTO E RINVIO DELLE COMUNICAZIONI
Ufficio Studi CODAU "Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (SPESOMETRO)
