Promemoria. Osservazioni generali
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- Ida Benedetti
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1 Berna, gennaio 2006 Promemoria Esecuzione dell'ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr; RS ) Osservazioni generali Per principio, le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari eseguono l'odagr in applicazione della legislazione sulle derrate alimentari. Di conseguenza, com'è il caso per l'ordinanza sull'agricoltura biologica, tutte le misure amministrative adottate dall'autorità cantonale d'esecuzione sono rette dalla legislazione sulle derrate alimentari. È ovviamente salva la disposizione penale giusta l'art. 173 cpv. 1 lett. b della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). Conformemente all'art. 174 LAgr, il perseguimento penale spetta ai Cantoni. In virtù della legislazione sulle derrate alimentari, le autorità cantonali sono responsabili anche dell'esecuzione presso impianti fissi dell'esercito. In tutti gli altri casi, l'esercito provvede autonomamente al controllo giusta l'ordinanza del 22 gennaio 1998 del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport concernente il controllo autonomo delle derrate alimentari dell'esercito e la sua verifica. Indirizzi dei laboratori cantonali: L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è competente in materia di riconoscimento dell'equivalenza di divieti di metodi di produzione (legislazione e accordi di diritto privato) nonché del riconoscimento degli enti di certificazione esteri. L'esecuzione di tali disposizioni è retta dal diritto agricolo. Indirizzo per informazioni presso l'ufag: Ufficio federale dell'agricoltura Divisione principale Produzione e affari internazionali Sezione Carne e uova Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna Persone competenti: Niklaus Neuenschwander tel (0) niklaus.neuenschwander@blw.admin.ch Simon Hasler tel (0) simon.hasler@blw.admin.ch Hanspeter Lüthi tel (0) hanspeter.luethi@blw.admin.ch fax: (0) ODAgr, elenco dei Paesi e promemoria: Rubriche Importazione Dichiarazione Ein Amt des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements Un Office du Département fédéral de l économie Un Ufficio del Dipartimento federale dell economia In Uffizi dal Departament federal d economia
2 Commento a singoli articoli dell'odagr Articolo 1 Campo d'applicazione Non soggiacciono alle disposizioni in materia di dichiarazione: pesce carne di struzzo carne di cinghiale carne di galline ovaiole non detenute a scopo d'ingrasso (pollame da brodo) salsicce crude e cotte uova spezzate in Svizzera per l'industria alimentare prodotti di uova (liquidi ed essiccati). Articolo 2 Obbligo di dichiarazione I prodotti e le preparazioni importati devono essere dichiarati all'atto della consegna ai consumatori finali. Per punti di vendita ai consumatori finali si intendono in particolare i negozi di vendita al dettaglio come macellerie, supermercati o grandi distributori nonché gli impianti di ristorazione collettiva come alberghi, ristoranti, trattorie, mense o ospedali. Il consumatore finale è la persona che consuma il prodotto o la preparazione in qualità di ultimo anello della catena alimentare. Articolo 5 capoverso 3 Forma della dichiarazione L'informazione verbale è consentita soltanto se un prodotto esaurito rapidamente e temporaneamente viene sostituito da uno analogo. È essenziale stabilire se, a breve scadenza, può venir ragionevolmente preteso che sia fornita un'informazione scritta corrispondente (modificando ad esempio la carta), l'eccezione è tuttavia consentita soltanto temporaneamente. Spetta agli organi preposti al controllo verificare la fattispecie sulla base di giustificativi che riguardano un periodo più lungo. Articolo 6 Prova dell'equivalenza di divieti di metodi di produzione In virtù della legislazione sulle derrate alimentari, in caso di vendita come prodotti sfusi o preimballati di carne, preparazioni di carne e uova di gallina domestica (Gallus domesticus) giusta l'art. 155 dell'ordinanza del 1 marzo 1995 sulle derrate alimentari (di seguito: uova), dev'essere indicato per scritto il produttore e, per quanto riguarda determinati prodotti carnei, anche il di produzione della materia prima (art. 1 e 2 dell'ordinanza del 6 marzo 2000 sulla dichiarazione delle materie prime). Il rivenditore finale deve fornire la prova dell'esattezza dei dati all'autorità cantonale preposta al controllo delle derrate alimentari. A tal fine dev'essere garantita una tracciabilità ineccepibile. Se l'autorità riconosce la correttezza dei dati forniti dal produttore, può stabilire, sulla scorta dell'elenco dei Paesi pubblicato dall'ufag, se la derrata alimentare in questione è completamente o parzialmente esonerata dall'obbligo di dichiarazione giusta l'odagr. Se il produttore della derrata alimentare non è identico a quello di produzione della materia prima è determinante la provenienza della materia prima. Nel caso della carne secca dei Grigioni ( produttore: Svizzera) fabbricata con carne bovina argentina, la legislazione del sudamericano è determinante al fine di stabilire se il prodotto può essere esonerato dall'obbligo di dichiarazione. Articolo 7 Elenco dei Paesi L'UFAG pubblica i divieti di metodi di produzione considerati equivalenti in una sua ordinanza (Elenco dei Paesi ODAgr, RS ). Inoltre, ogni anno verifica se il adempie le condizioni per figurare nell'elenco dei Paesi. Affinché i divieti pubblicati in tale elenco risultino maggiormente comprensibili, nell'allegato 1 del presente promemoria vengono illustrate le modalità di dichiarazione di carne e uova provenienti da diversi Paesi. Versione gennaio /9
3 Articolo 8 Prova dell'equivalenza di divieti di metodi di produzione in base alle direttive diproduzione Un prodotto può essere esonerato dall'obbligo di dichiarazione giusta l'odagr in base alle direttive di produzione se: 1. per il prodotto in questione l'importatore dispone di una decisione di riconoscimento dell'u- FAG passata in giudicato e 2. la spedizione di merci importate è accompagnata da un certificato dell'ente di certificazione (cfr. allegato 2) e 3. è possibile ricostruire completamente il flusso delle merci ai sensi dell'art. 27 dell'ordinanza del 1 marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr; RS ). Il modo in cui le informazioni sul metodo di produzione vengono trasmesse dall'importatore alla persona tenuta a fornire la dichiarazione (in parte attraverso ulteriori ditte commerciali) viene stabilito dai partner di mercato ed è conforme alle disposizioni del diritto sulle derrate alimentari. È consentito il deposito centralizzato presso l'importatore dei certificati originali dell'ente di certificazione a condizione che sia garantita l'informazione della persona tenuta a fornire la dichiarazione mediante misure adeguate come ad esempio le indicazioni riportate sui bollettini di consegna o sulle etichette dei prodotti. Per l'allestimento del certificato da parte di un ente di certificazione si applica l'allegato 2 del presente promemoria. In caso di spedizioni di uova in Svizzera le copie sono considerate alla stessa stregua dei certificati dell'ente di certificazione se: a) la spedizione consta soltanto di uova sul cui guscio è stampigliato il codice del detentore delle rispettive galline ovaiole e b) il codice figura sul certificato originale dell'ente di certificazione. Articolo 9 Riconoscimento delle direttive di produzione In analogia alle disposizioni dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull'agricoltura biologica), l'ufag verifica se le direttive di produzione di diritto privato di produttori/fornitori esteri sono equivalenti ai divieti di metodi di produzione sanciti dal diritto svizzero. A tal fine le direttive di produzione devono contenere un divieto di produzione giusta l'art. 2 cpv. 3 ODAgr. Inoltre, l'osservanza delle direttive di produzione dev'essere garantita in base a un programma di certificazione di un ente di certificazione. Mediante la vigilanza s'intende in primo luogo appurare l'osservanza del divieto a livello di ingrasso e foraggiamento. Infine dev'essere garantito che il prodotto in questione non venga sostituito con altri prima del transito della frontiera svizzera. La domanda presentata all'ufag dev'essere corredata di una dichiarazione di equivalenza contenente, tra l'altro, il rapporto giusta l'art. 13 lett. d ODAgr. Le domande vengono riconosciute soltanto al termine di un audit completo e a condizione che la persona responsabile per l'impresa abbia controfirmato il rapporto. La decisione concernente il riconoscimento dell'equivalenza di divieti di metodi di produzione viene notificata al richiedente mediante una decisione dell'ufag contro la quale può essere interposto ricorso. Il riconoscimento ha effetto per un anno, fatti salvi il riesame e la revoca della decisione, ed è valido soltanto per l'importatore richiedente. Altri importatori non sono automaticamente esonerati dall'obbligo di dichiarazione per la vendita in Svizzera di merci acquistate presso lo stesso fornitore estero o il medesimo stabilimento di produzione estero. Essi sono tenuti a presentare una domanda e a fornire i documenti richiesti. Articolo 12 Enti di certificazione esteri Per poter essere riconosciuto, un ente di certificazione estero deve disporre di un accreditamento statale secondo ISO Guide 65 o DIN EN Versione gennaio /9
4 Domanda di riconoscimento delle direttive di produzione di diritto privato (riassunto art. 9-13) Ogni importatore che intende vendere senza dichiarazione preparazioni e prodotti importati deve presentare all'ufag una domanda di riconoscimento delle direttive di produzione di diritto privato. La domanda dev'essere corredata dei documenti seguenti: a. direttive di produzione di diritto privato contenenti un divieto di un metodo di produzione equivalente a quelli di cui all'art. 2 cpv. 3 ODAgr; b. copia del certificato statale di accreditamento emesso dall'ente di certificazione (condizione: accreditamento statale secondo ISO Guide 65 o DIN EN 45011); c. programma di certificazione dell'ente di certificazione a livello di fabbricazione del prodotto agricolo. Programma di controllo dell'ente di certificazione per la separazione del flusso di merci sia nella fase di trasformazione che in quella di commercializzazione; d. dichiarazione di equivalenza emessa dall'ente di certificazione che attesta l'equivalenza con la legislazione svizzera (art. 9 ODAgr). Il rapporto finale sull'audit completo del programma di certificazione e di controllo giusta il punto c costituisce il fondamento della dichiarazione di equivalenza. L'ente di certificazione deve inoltre garantire l'osservanza delle esigenze giusta l'art. 13 ODAgr. Articolo 16 Disposizioni transitorie Prodotti e preparazioni esenti dall'obbligo di dichiarazione in virtù di divieti di metodi di produzione di diritto privato riconosciuti equivalenti dall'ufag secondo il diritto anteriore non soggiacciono all'obbligo di dichiarazione giusta l'odagr fino al 31 dicembre 2004 a condizione che siano rispettati le condizioni e gli oneri fissati dall'ufag nei documenti corrispondenti. Com'è stato il caso finora, ogni spedizione destinata alla Svizzera dev'essere corredata di un documento probatorio allestito in conformità delle indicazioni di cui all'allegato 2 del promemoria concernente l'odagr "versione aprile ". 1 L'allegato 2 del "Promemoria concernente l'odagr, versione 2001" può essere richiesto all'indirizzo o alle persone competenti di cui a pagina 1 del presente documento. Versione gennaio /9
5 Allegato 1 Modalità di dichiarazione dei metodi di produzione vietati in Svizzera Per principio, la carne e le uova provenienti da Paesi che non sono menzionati nelle tabelle devono essere dichiarate in conformità dell'art. 3 o 4 dell'odagr. + = Dichiarazione obbligatoria secondo l'odagr H = "può essere stato prodotto con ormoni quali sostanze per aumentare le prestazioni degli animali" - = Nessuna dichiarazione secondo l'odagr A = "può essere stato prodotto con antibiotici e/o altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali" Dichiarazione della carne proveniente dai Paesi indicati di seguito: Carne bovina Carne suina Carne equina Carne ovina Carne caprina Coniglio domestico Pollo da ingrasso Tacchino Anatra Oca, faraona, piccione, quaglia da allevamento Selvaggina da allevamento H A H A H A H A H A H A H A H A H A H A H A Africa del Sud Africa del Sud Argentina Argentina Australia Australia Botswana Botswana Brasile Brasile Bulgaria Bulgaria Versione gennaio /9
6 Allegato 1 Carne bovina Carne suina Carne equina Carne ovina Carne caprina Coniglio domestico Pollo da ingrasso Tacchino Anatra Oca, faraona, piccione, quaglia da allevamento Selvaggina da allevamento H A H A H A H A H A H A H A H A H A H A H A Canada Canada Cile Cile Cina Cina Croazia Croazia Islanda Islanda Israele Israele Namibia Namibia Nuova Zelanda Nuova Zelanda Paraguay Paraguay Romania Romania Tailandia Tailandia Unione europea Unione europea 2 Uruguay Uruguay 2 Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria Versione gennaio /9
7 Allegato 1 Carne bovina Carne suina Carne equina Carne ovina Carne caprina Coniglio domestico Pollo da ingrasso Tacchino Anatra Oca, faraona, piccione, quaglia da allevamento Selvaggina da allevamento H A H A H A H A H A H A H A H A H A H A H A USA USA Zimbabwe Zimbabwe Dichiarazione delle uova provenienti dai Paesi indicati di seguito: Unione europea 2 Galline domestiche (Gallus domesticus) Le "uova bio", certificate secondo il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e corredate di un certificato di controllo all'atto dell'importazione ( Rubriche Importazione Agricoltura biologica), non soggiacciono all'obbligo di dichiarazione secondo l'odagr. Versione gennaio /9
8 S V I Z Z E R A Allegato 2 Certificato di un ente di certificazione giusta l'art. 8 cpv. 2 ODAgr 3 speditore:... I. Identificazione e origine della merce Carne / uova della specie animale:... Denominazione specifica:... Data dell'imballaggio:... Peso lordo:... Mezzo di trasporto 4 :... Tipo d'imballaggio:... Contrassegno:... N. di pezzi o di colli:... Indirizzo del/dei produttore/i: Nome e indirizzo dello speditore: Luogo di spedizione:... II. Provenienza della materia prima Indirizzo dell'ente di certificazione: di provenienza della materia prima (carne)... di provenienza delle uova... N. di telefono:... N. di fax:... III. Attestazione giusta l'odagr 6 Carne 1) L'attestazione si riferisce soltanto al processo di produzione, dalla nascita alla macellazione, degli animali la cui carne è esportata in Svizzera. Ciò presuppone che l'osservanza delle direttive di produzione (nessun impiego di prodotti per aumentare le prestazioni degli animali) è garantita a livello di fabbricazione del prodotto agricolo in base a un programma di certificazione di un ente di certificazione. 2) L'attestazione non si riferisce ai seguenti aspetti: a) rispetto dei valori massimi autorizzati nella carne di residui di sostanze per aumentare le prestazioni degli animali (programma di monitoraggio nello stabilimento di macellazione); b) rispetto dei periodi d'attesa minimi prima della macellazione dell'animale trattato con sostanze volte ad aumentarne le prestazioni. 3 Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera [ Rubriche Importazione Dichiarazione] 4 Numero d'immatricolazione per i vagoni ferroviari e gli autocarri, numero del volo per gli aerei Versione gennaio /9
9 Allegato 2 3) Visti i punti 1) e 2), l'ente di certificazione attesta che la materia prima utilizzata per la produzione della merce di cui al punto 1 proviene da animali ai quali, dalla nascita alla macellazione, non sono stati somministrati a) ormoni naturali e/o di sintesi e/o b) antibiotici e/o altre sostanze antimicrobiche quali sostanze per aumentare le prestazioni degli animali. Uova L'ente di certificazione emittente attesta che le uova esportate in Svizzera (cfr. punto 1) non provengono da ovaiole da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera. IV. Destinatario della merce di destinazione: SVIZZERA Nome e indirizzo del destinatario: Luogo e data: L'ente di certificazione attesta che le condizioni poste sono rispettate. Bollo e firma dell'ente di certificazione: Cognome:...Nome:... Versione gennaio /9
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