Deliberazione della Giunta Provinciale

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1 Deliberazione della Giunta Provinciale n. 403 del pagine n. 1 di 5 Prot. n / OGGETTO: Art.24 della L.R.T. n. 61/2007 Artt. 11 e seguenti della L.R.T. n. 25/1998 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati - Avvio del procedimento per la formazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena. PRESIDENTE: V. CECCARELLI SEGRETARIO GENERALE: GABRIELE CHIANUCCI Dei componenti, i Sigg.ri: 1 Ceccarelli Vincenzo Presidente 2 Ricci Mirella Vice Presidente 3 Cardone Angelo Maria Assessore 4 Caroti Emanuela Assessore 5 Cecchi Gabriella Assessore 6 Cutini Andrea Assessore 7 Dori Alessandra Assessore 8 Pellegrini Simone Assessore 9 Vasai Roberto Assessore Sono assenti i Sigg.ri: Vasai Relatore: Assessore Andrea Cutini Servizio: Ecologia Riscontro di Bilancio: NO Allegati: 3 Invio Capigruppo: SI Immediatamente eseguibile: SI Invio Prefetto: No Uffici interessati: Programmazione Territoriale, Urbanistica, Ecologia, Agricoltura, Difesa del Suolo, Conservazione della Natura, Viabilità, Caccia e Pesca, Grandi Infrastrutture.

2 Deliberazione della Giunta Provinciale n. 403 del pagine n. 2 di 5 LA GIUNTA PROVINCIALE VISTA la Legge Regionale n. 61 del Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti pubblicata sul B.U.R.T. n. 40 del ; RICHIAMATE le diverse disposizioni normative, contenute tanto nella L.R.T. n. 25/1998, e sue successive modifiche ed integrazioni, quanto nella L.R.T. n. 61/2007, che si riferiscono al Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti, ai suoi contenuti, alle modalità, tempistica e responsabilità per la sua approvazione, ai suoi effetti; VISTI, in particolare, i contenuti dell art. 24 della L.R.T. n. 61/2007; CONSIDERATO che le Province di Arezzo, Grosseto e Siena hanno inteso coordinare fra di loro le attività per lo svolgimento delle competenze attribuite dai commi a) ed a-bis) dell articolo 6 della L.R.T. n. 25/1998 che si sostanziano nella approvazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti nel rispetto dei contenuti e della tempistica indicati nelle LL.R.T. n. 25/1998 e n. 61/2007; RICHIAMATI integralmente i contenuti della propria precedente Deliberazione n. 210 del 7 aprile 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato disposto di approvare lo schema di uno specifico Protocollo di Intesa, allegato allo stesso atto ai fini della predisposizione della proposta di Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena, sottoscritto tra le stesse Province in data 30 aprile 2008; ATTESO che il quadro normativo di riferimento per l avvio del procedimento e l approvazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena è rappresentato da: Articolo 11 della L.R.T. n. 25/1998 (Contenuti); Articoli 12, 12 bis e 12 ter della L.R.T. n. 25/1998 (Adozione ed approvazione); Articolo 24 della L.R.T. n. 61/2007 (Disposizioni sui Piani interprovinciali); Articoli vari del Titolo II della L.R.T. n. 1/2005 (Norme procedurali comuni); Regolamento di attuazione dell art. 11, comma 5, della L.R.T. n. 1/2005 in materia di valutazione integrata, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 4/R; Decreto Legislativo n. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 4/2008, in particolare le disposizioni contenute nel Titolo I e II della Parte Seconda; Atti di carattere normativo della Regione Toscana in tema di gestione dei rifiuti; RITENUTO di dover procedere all avvio del procedimento per la formazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena secondo i contenuti dell Allegato Atto di avvio del procedimento per la formazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena (Titolo II della L.R.T. n. 1/2005 Titolo I e II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/ Art. 24 della L.R.T. n. 61/2007 Artt. 11 e segg. della L.R.T. n. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni), completo di due Allegati, rispettivamente, Allegato A, Allegato n. 1 ed Allegato n. 2 alla presente Deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

3 Deliberazione della Giunta Provinciale n. 403 del pagine n. 3 di 5 ATTESO che le Province di Grosseto e Siena hanno espresso la propria intesa sui contenuti del presente atto di avvio del procedimento per la formazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena, rispettivamente, con la Deliberazione della Giunta Provinciale di Grosseto n. 109 del 9 giugno 2008 e con la Deliberazione della Giunta Provinciale di Siena n. 121 del 24 giugno 2008; RITENUTO di dover procedere alla nomina del Garante della Comunicazione, di cui al Capo III del Titolo II della L.R.T. n. 1/21005, perché, in confronto e collaborazione con il Responsabile del Procedimento, possa svolgere le funzioni ad esso attribuite; VISTO il parere favorevole del responsabile dell Ufficio proponente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 21 maggio 1997, in atti; a voti unanimi D E L I B E R A 1. DI AVVIARE il procedimento per la formazione del Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena secondo i contenuti dell Allegato Atto di avvio del procedimento per la formazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena (Titolo II della L.R.T. n. 1/2005 Titolo I e II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/ Art. 24 della L.R.T. n. 61/2007 Artt. 11 e segg. della L.R.T. n. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni), completo di due Allegati, rispettivamente, Allegato A, Allegato n. 1 ed Allegato n. 2 alla presente Deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale. Tali Allegati sono stati predisposti a cura del Gruppo Tecnico costituito con la sottoscrizione del Protocollo d Intesa approvato con la propria precedente Deliberazione n. 210 del 7 aprile 2008; 2. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, di cui al capoverso precedente, a norma del combinato disposto dalle previsioni di cui all art. 16 della L.R.T. n. 1/2005, di cui all art. 24 della L.R.T. n. 61/2007 e di cui all art. 12 della L.R.T. n. 25/1998, è il Dott. Patrizio Lucci, in qualità di Dirigente dell Area Territorio e Ambiente della Provincia di Arezzo; 3. DI NOMINARE il Dott. Gianluca Baccani Garante della Comunicazione con riferimento al procedimento di che trattasi, perché, in confronto e collaborazione con il Responsabile del Procedimento, possa svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla vigente normativa, in modo da garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase in cui lo stesso si articola; 4. DI PRECISARE che copia del presente atto, e dei relativi Allegati A e nn. 1 e 2, verranno inviati agli Enti ed organi pubblici specificamente individuati al punto 3.1. dell Allegato A al presente atto; 5. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

4 Deliberazione della Giunta Provinciale n. 403 del pagine n. 4 di 5 Con successiva votazione unanime, la presente Deliberazione viene dichiarata, stante l urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

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6 ALLEGATO A ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO INTERPROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE PROVINCE DI AREZZO, GROSSETO E SIENA (TITOLO II DELLA L.R.T. N. 1/2005 TITOLO I E II DELLA PARTE SECONDA DEL D. LGS. N. 152/ ART. 24 DELLA L.R.T. N. 61/2007 ARTT. 11 E SEGG. DELLA L.R.T. N. 25/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) PREMESSA la Regione Toscana, con propria Legge Regionale 22 Novembre 2007, n. 61, pubblicata sul B.U.R.T. n. 40 del 30/11/2007, ha approvato Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti ; le nuove disposizioni legislative individuano, nei Comuni compresi nelle tre Province di Arezzo, Grosseto e Siena, la nuova Comunità d Ambito denominata Toscana Sud ; all articolo 6 della citata L.R.T. n. 25/1998, come successivamente integrata, vengono precisate le competenze delle Province nel modo che segue: a) l approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti di cui all articolo 11; a bis) l approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall articolo 6 bis della presente legge; b) tutte le funzioni amministrative attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli olii usati e di protezione delle acque sotterranee dall inquinamento proveniente da sostanze pericolose, non espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione; c) le funzioni di vigilanza e controllo che sono esercitate avvalendosi dell ARPAT; d) l emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell articolo 13 del decreto secondo le norme di cui al successivo articolo 16; e) le funzioni sostitutive di cui all articolo 22; f) l effettuazione di adeguati controlli periodici delle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto, con particolare riguardo ai controlli concernenti il luogo, l origine e la destinazione inerenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi. ; il quadro normativo di riferimento per l avvio del procedimento e l approvazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti è il seguente: Articolo 11 della L.R.T. n. 25/1998 (Contenuti del Piano interprovinciale); Articolo 24, comma quarto, della L.R.T. n. 61/2007 (Avvio procedimento); Articolo 12 della L.R.T. n. 25/1998 (Procedimento per l adozione del Piano interprovinciale); Articoli vari del Titolo II della L.R.T. n. 1/2005 (Procedure da seguire);

7 Articolo 12 bis della L.R.T. n. 25/1998 (Approvazione del Piano interprovinciale); Articolo 14 della L.R.T. n. 25/1998 (Effetti del Piano interprovinciale); Decreto Legislativo n. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 4/2008, in particolare le disposizioni contenute nel Titolo I e II della Parte Seconda; Decreto Legislativo n. 36/2003; Disposizioni contenute nelle Leggi Finanziarie (L. n. 296/2006 e L. n. 244/2007); Atti di Pianificazione della Regione Toscana in tema di gestione dei rifiuti; Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; nella Legge Regionale n. 61/2007 viene fissata, in mesi 20 a far data dall entrata in vigore della legge, la scadenza per il termine dell iter di approvazione del Piano interprovinciale; la medesima Legge Regionale attribuisce, alla Provincia di Arezzo, il compito di avviare il procedimento al fine di elaborare la proposta di Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti (articolo 24, comma 4, della L.R.T. n. 61/2007); le Province di Arezzo, Grosseto e Siena hanno inteso coordinare le proprie attività per lo svolgimento delle competenze attribuite dai commi a) ed a-bis) del citato articolo 6 della L.R.T. n. 25/1998, che si sostanziano nella approvazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti nel rispetto dei contenuti e della tempistica indicati nelle L.R.T. n. 25/1998 e n. 61/2007; a tal fine hanno sottoscritto uno specifico Protocollo d Intesa che viene allegato al presente atto (Allegato n. 1), per formarne parte integrante e sostanziale; il Piano interprovinciale, secondo quanto previsto dal comma primo dell articolo 12 della L.R.T. n. 25/1998, può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici corrispondenti a quelli in cui si articola il Piano regionale dei rifiuti, così individuati: Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, anche pericolosi Piano delle Bonifiche delle aree inquinate. Nell ambito di tali atti troveranno adeguata declinazione i contenuti dei diversi stralci di cui si compone il Piano regionale, compreso il Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, il Programma di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti ed il Piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario; come stabilito nel Protocollo di Intesa stipulato fra le Province, allegato, il presente atto di avvio riguarda il Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena, appartenenti all ATO Toscana Sud, nella interezza dei suoi contenuti. Al fine di garantire il migliore e più efficace andamento dei lavori viene, tuttavia, stabilito che il Piano interprovinciale verrà approvato per stralci tematici e funzionali così individuati:

8 Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati (comprensivo del Programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica e di parte della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio); Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali anche pericolosi (comprensivo di parte della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e delle azioni ai fini della attuazione del Programma di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti e del Piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario); Piano delle Bonifiche delle aree inquinate. La Provincia di Grosseto provvederà all approvazione del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, elaborato dall autorità portuale ai sensi dell articolo 5 del D. Lgs. n. 182/2003, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano interprovinciale. Rimane, altresì, in capo alla Provincia di Grosseto il controllo dello stato di attuazione del piano medesimo. La Provincia di Arezzo ha la responsabilità di curare l avvio del procedimento per la formazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena, secondo quanto previsto dal comma quarto dell art. 24 della L.R.T. n. 61/2007, d intesa con le altre Province. Responsabili per la formazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Arezzo, Grosseto e Siena sono i Dirigenti del Settore Ambiente delle Province di Arezzo: Dott. Patrizio Lucci; Grosseto: Ing. Michele Canova; Siena: Dott. Paolo Casprini. Laddove la Regione Toscana, prima della definitiva approvazione del Piano interprovinciale, dovesse avviare il procedimento per l aggiornamento del proprio Piano di gestione rifiuti, come richiesto dal Consiglio Regionale con un Ordine del giorno approvato in data 14 novembre 2007, sarà cura dei Responsabili del gruppo tecnico per la redazione della proposta individuare le forme e le modalità, possibili ed opportune, per garantire la adeguata declinazione, nel Piano interprovinciale, dei contenuti degli atti di pianificazione regionale.

9 1. Definizione degli obiettivi del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti, delle azioni conseguenti e degli effetti territoriali ed ambientali attesi (Art. 15, comma secondo, lett. a) della L.R.T. n. 1/2005) 1.1. Definizione degli obiettivi del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti Gli Obiettivi del Piano interprovinciale vengono individuati nel modo che segue: 1. la completa autosufficienza, a livello di ATO Toscana Sud, costruita a partire dalla autosufficienza di ogni territorio: nella raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi; nel trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, anche raccolti in forma differenziata; nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi (artt. 23 e 25 della L.R.T. n. 25/1998 e gli artt. 179, 181 e 182 del D.Lgs. n. 152/2006); 2. perseguimento, con forme graduali, della omogeneizzazione e della integrazione dei sistemi di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati; 3. la declinazione, nelle forme tecnicamente ed economicamente possibili e sostenibili, dell obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, tenendo a riferimento, limitatamente ai rifiuti urbani, l obiettivo posto dal Piano Regionale di Sviluppo della riduzione del 15% rispetto alla produzione 2004 (Art. 4 della L.R.T. n. 25/1998; Artt. 178, 179 e 180 del D. Lgs. n. 152/2006); 4. la declinazione, in forma adeguata, del principio di prossimità da applicarsi nel trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, anche pericolosi, prodotti nei territori delle tre Province; 5. il raggiungimento, almeno, degli obiettivi posti dalla vigente pianificazione regionale in tema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani posti dalla vigente normativa, nazionale e regionale, nelle forme tecnicamente ed economicamente possibili e sostenibili, in modo tale che sia, comunque, garantito che la raccolta differenziata sia funzionale ad un reale ed efficace recupero, riutilizzo e riciclaggio dei materiali raccolti secondo tale forma, anche al fine di raggiungere l obiettivo di cui al punto successivo; tale obiettivo verrà esplicitato attraverso la individuazione dell obiettivo da traguardare, dei relativi tempi, e della necessaria metodologia applicabile di calcolo della raccolta differenziata. (Normativa Statale: art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 1, comma 1108, della Legge n. 296/2006 Decreto Legislativo n. 4 del ); 6. la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclo e le diverse forme di recupero, incluso quello energetico, con la precisazione che le misure dirette al recupero di rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all uso dei rifiuti come fonte di energia (Normativa Statale: artt. 179 e 181 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.); 7. il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti, compresi quelli previsti per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, nonché nel Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e nel Programma di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti e della bozza di piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario (D.Lgs. n. 36/2003; DM Deliberazioni Consiglio regionale della Toscana nn. 151/2004, 86/2004, 167/2004); 8. tenere in adeguato conto del divieto di collocare in discarica rifiuto tal quale, cioè non trattato, e del divieto di collocare in discarica rifiuti con PCI superiore a kj/kg

10 (art. 7 D.Lgs. n. 36/2003; DM ; l entrata in vigore di tali divieti è stata più volte prorogata, in ultimo dalla Legge Finanziaria 2008); 9. costruzione di un quadro unitario, corredato da elenchi, perimetrazioni e criteri di priorità, in merito agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate, fornendo prescrizioni in ordine alle procedure, criteri e modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per la eliminazione delle sorgenti di inquinamento, e/o per la riduzione delle sostanze inquinanti, la bonifica delle aree inquinate, nel rispetto del principio chi inquina paga ; indicazione di azioni per prevenire che talune aree particolari si trasformino in aree inquinate; 10. la declinazione, nelle forme adeguate ed opportune, dei temi segnalati alla attenzione delle Province nel Piano straordinario previsto nell art. 27 della L.R.T. n. 61/2007, approvato dalle rispettive Comunità di Ambito; 11. tenere, quale riferimento temporale del Piano interprovinciale, il periodo di dieci anni dalla sua approvazione.

11 1.2. Definizione delle azioni conseguenti Le azioni conseguenti l'approvazione definitiva del Piano interprovinciale saranno: 1. l Ambito Toscana Sud dovrà approvare il proprio Piano Industriale, come primaria ed essenziale forma di attuazione in tema di rifiuti urbani, del Piano Interprovinciale di Gestione dei Rifiuti, portando alla conseguente realizzazione degli impianti necessari, previsti dallo stesso, per garantire il perseguimento degli obiettivi posti. Le Province partecipano al procedimento di approvazione del Piano Industriale secondo le forme previste dalla legge (artt della L.R.T. n. 25/1998 e s.m.i.); 2. tra le azioni in tema di rifiuti, in generale potranno essere attuate quelle azioni inerenti l informazione, educazione e la comunicazione a favore di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti, ed il possibile ricorso ad Accordi di Programma o progetti specifici con le diverse categorie e soggetti interessati per il perseguimento effettivo e responsabile degli obiettivi posti, anche attraverso l'attivazione di idonei strumenti economici e tecnico scientifici (artt del D. Lgs. n. 152/2006); 3. in tema di bonifiche il piano dovrà essere attuato, in primo luogo, dai soggetti responsabili dell'inquinamento, così come individuati, ovvero, in via sostitutiva, dai soggetti pubblici competenti, i quali dovranno effettuare le operazioni di bonifica nel rispetto della normativa vigente, secondo i tempi e le priorità indicati dal piano stesso; 4. le Province attueranno monitoraggio e controlli nel rispetto della normativa vigente e secondo gli specifici contenuti del Piano Definizione degli effetti territoriali ed ambientali attesi Gli effetti territoriali ed ambientali attesi in seguito all'approvazione definitiva del Piano interprovinciale di Gestione dei Rifiuti e conseguente attuazione saranno: 1. gli effetti di cui all'art. 14 della L.R.T. n. 25/1998; 2. assicurare un'elevata protezione della salute umana e dell'ambiente, evitando rischi per la flora, la fauna, l'acqua, l'aria e il suolo; 3. una corretta ed efficace gestione integrata del ciclo dei rifiuti all'interno del territorio interessato. Questo consentirà di prevenire ed evitare in tal modo situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti, di ridurre fenomeni di abbandono, di deposito incontrollato, di non corretta gestione dei rifiuti e di evitare situazioni di pericolo o di danno all'ambiente e alla salute umana; 4. il Piano, nella attuazione dei suoi interventi, in coerenza con i Piani Territoriali di Coordinamento e la pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti, garantirà, inoltre, la tutela del paesaggio e dei siti di particolare interesse; 5. la riduzione nel prelievo e nell utilizzo di materie prime e di risorse naturali, rinnovabili e non, attraverso l effettivo riutilizzo, recupero, riciclaggio dei rifiuti; 6. la corretta applicazione della normativa in tema di bonifica e la puntuale attuazione del Piano interprovinciale delle aree inquinate consentirà di eliminare e/o confinare le sorgenti di inquinamento presenti sul territorio, riducendo comunque le concentrazioni delle sostanze inquinanti, evitando danni all'ambiente, ripristinando la fruibilità delle aree bonificate per i fini previsti dai progetti di bonifica.

12 2. Quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo dell accertamento dello stato delle risorse interessate e delle ulteriori ricerche da svolgere (Art. 15, comma secondo, lett. b) della L.R.T. n. 1/2005) 2.1. Quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo dell accertamento dello stato delle risorse interessate Il quadro conoscitivo di riferimento per la formulazione della proposta di Piano interprovinciale è costituito dai seguenti documenti: 1. il documento dal titolo L AREA VASTA L ATO TOSCANA SUD - Immagine demografica ed economica delle Province dell Area Vasta della Toscana Sud - (Allegato n. 2); 2. gli atti della vigente pianificazione delle tre Province in tema di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate, alla cui lettura si rimanda, e più precisamente: Provincia di Arezzo Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati (approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 9, del 25/01/2000, pubblicato sul B.U.R.T. n. 26 del 28/06/2000, Supplemento Straordinario n. 91); Provincia di Grosseto Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati (approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 77, del 16/12/2002, pubblicato sul B.U.R.T. n. 9 del 26/02/2003, Supplemento Straordinario n. 30); Piano delle Bonifiche delle aree inquinate (approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 17, del 30/03/2006, pubblicato sul B.U.R.T., Supplemento Straordinario al n. 30 del 26/07/2006); Provincia di Siena Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati (approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 20, del 01/03/1999, pubblicato sul B.U.R.T., Supplemento Straordinario al n. 28 del 14/07/1999); Piano delle Bonifiche delle aree inquinate (approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 59, del 20/07/2007, pubblicato sul B.U.R.T., Supplemento Straordinario al n. 2 del 09/01/2008). 3. atti e studi preliminari predisposti dalle Province nell ambito di procedimenti già avviati per il completamento/aggiornamento della rispettiva pianificazione provinciale in tema di gestione dei rifiuti, e non completati per l entrata in vigore della L.R.T. n. 61/2007, in atti, e più precisamente: Provincia di Arezzo Elaborato dal titolo Programma Provinciale per la riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da collocare in discarica - Versione dicembre 2007; Elaborato dal titolo Piano provinciale di gestione rifiuti speciali, anche pericolosi - Versione dicembre 2007; Elaborato dal titolo Attività di indagine del Dipartimento ARPAT di Arezzo per il Piano Provinciale di bonifica dei siti contaminati Versione febbraio 2007;

13 Provincia di Grosseto Elaborato dal titolo Piano provinciale di gestione rifiuti speciali, anche pericolosi - Versione giugno 2006; Provincia di Siena Elaborato dal titolo Piano provinciale di gestione rifiuti speciali, anche pericolosi - Versione marzo 2008; 4. il quadro conoscitivo riportato nel Piano Straordinario Area Vasta Ato 7, Ato 8 e Ato 9, e relativi allegati, approvato di recente (mese di aprile 2008) dalle rispettive Assemblee, alla cui lettura si rimanda; 2.2. Ulteriori ricerche da svolgere Le ulteriori ricerche da svolgere ai fini della migliore predisposizione della proposta di Piano interprovinciale, già individuate, riguardano i seguenti temi: 1. aggiornamento dei dati del quadro conoscitivo già disponibili con riferimento ai rifiuti urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non, alle aree da bonificare, tenendo in adeguato conto delle modifiche intervenute nel quadro normativo; 2. costruzione di un quadro conoscitivo degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio, degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti; 3. realizzazione/aggiornamento di analisi merceologiche dei rifiuti urbani, da condursi secondo il modello già seguito dalla Provincia di Arezzo.

14 3. Indicazione degli Enti e degli organi pubblici eventualmente tenuti a fornire apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di cui al punto precedente, ai fini della effettuazione della Valutazione Integrata di cui alle disposizioni del Capo Primo della L.R.T. n. 1/2005, unitamente alla specificazione delle linee guida essenziali inerenti la valutazione integrata da effettuare ai sensi del medesimo Capo Primo (Art. 15, comma secondo, lett. c) della L.R.T. n. 1/2005 Titolo I e II della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006) 3.1. Indicazione degli Enti e degli organi pubblici eventualmente tenuti a fornire apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di cui al punto precedente, ai fini della effettuazione della Valutazione Integrata di cui alle disposizioni del Capo Primo della L.R.T. n. 1/2005 Gli Enti e gli organi pubblici sono: i 103 Comuni dell ATO Toscana Sud, le tre Comunità di Ambito attualmente esistenti (in futuro ATO Toscana Sud), la Regione Toscana, i tre Dipartimenti Prov.li ARPAT e le tre Aziende USL, le nove Comunità Montane, le Società pubbliche, o a partecipazione pubblica, che operano nel ciclo dei rifiuti, le 5 A.A.T.O. delle Acque ed i 5 Gestori Unici del ciclo Integrato delle Acque, le 5 Autorità di Bacino, i 3 Enti Parco, le tre Soprintendenze ai Beni Artistici e Storici ed Archeologici, l Autorità Portuale di Livorno e la Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano, i Consorzi di Bonifica, le Province di Firenze, di Livorno e di Pisa, i rispettivi ATO. Tali pubbliche amministrazioni ed enti pubblici individuano e rappresentano anche gli altri soggetti competenti in materia ambientale con i quali, assieme all autorità competente, che dovrà essere tempestivamente individuata presso ogni rispettiva Provincia, avviare una prima attività di consultazione, con riferimento ai contenuti del presente atto di avvio del procedimento, anche con lo specifico intento di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, che, si precisa, sarà articolato in tre parti diverse, corrispondenti ai tre diversi stralci del Piano Interprovinciale. Tale fase di prima consultazione dovrà concludersi entro novanta giorni dall avvio del procedimento Specificazione delle linee guida essenziali inerenti la valutazione integrata da effettuare ai sensi del medesimo Capo Primo Il Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti è soggetto alle previsioni di cui agli artt. 11 e segg.ti della L.R.T. n. 1/2005 e del D.P.G.R.T. n. 4/R del 9 febbraio 2007 Regolamento di attuazione dell art. 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata. Risulta, inoltre, essere soggetto alla Valutazione Ambientale in attuazione della Direttiva 2001/42/CE. Obiettivo generale dell applicazione di tali forme di Valutazione è garantire un elevato livello di protezione dell ambiente e contribuire all integrazione di considerazioni ambientali all atto della elaborazione e prima dell adozione del Piano Interprovinciale, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. La procedura di Valutazione Ambientale si articola nel modo che segue: - lo svolgimento di una prima consultazione che si apre con l avvio del procedimento; lo svolgimento di una consultazione, prima della loro adozione da parte dei Consigli provinciali, sia sulla proposta di Piano Interprovinciale che sulla proposta di rapporto ambientale, redatti anche alla luce e con riferimento agli esiti della prima fase di consultazione;

15 - l elaborazione del Rapporto ambientale; - la valutazione della proposta di Piano, del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; - l espressione di un parere motivato; - l informazione sulla decisione ed il monitoraggio. Si prevede che, come precisato al precedente capoverso, l autorità procedente, l autorità competente, e gli altri soggetti territorialmente interessati entrino in consultazione già nelle fasi preliminare di attività di elaborazione del piano, al fine di definire, tra le altre cose, la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale. Tale fase di consultazione viene avviata sulla base dei contenuti del presente atto di avvio del procedimento, e degli atti nello stesso richiamati; il presente atto di avvio integra e contiene gli elementi che costituiscono Valutazione iniziale e Valutazione iniziale di coerenza di cui agli artt. 5 e 6 del citato Regolamento approvato con D.P.G.R.T. n. 4/R del 9 febbraio Il Rapporto ambientale costituisce il cuore del procedimento di Valutazione ambientale. Ha il compito di individuare, descrivere e valutare gli effetti che il Piano interprovinciale potrebbe generare sull ambiente ed ha funzioni di informazione, consultazione e partecipazione. L Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, e l Allegato VI della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 elencano puntualmente le informazioni minime che devono essere riportate nel Rapporto ambientale: - illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali e del rapporto con altri piani o programmi; - aspetti pertinenti dello stato attuale dell ambiente e sue evoluzione probabile senza l attuazione del piano; - caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; - qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale, paesaggistica; - obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello regionale, nazionale, internazionale e comunitario pertinenti il piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; - possibili effetti significativi sull ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l acqua, l aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; - misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull ambiente generati dall attuazione del Piano;

16 - sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste; - descrizione delle misure previste di monitoraggio; - sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti, finalizzata alla partecipazione del pubblico non addetto ai lavori alla definizione del Piano. Al di là di tali contenuti, è necessario sottolineare che il Rapporto ambientale dovrà rivestire un ruolo centrale come garanzia della trasparenza delle decisioni che motivano l intero processo di valutazione. A tal fine dal punto di vista dei contenuti, dovrà affrontare l esposizione in termini chiari, semplici, ma allo stesso tempo tecnicamente rigorosi, in modo da favorirne la comprensione sia di un pubblico tecnico, sia di un pubblico non tecnico. Dovrà garantire la possibilità di avanzare su di esso osservazioni e pareri da parte dei soggetti interessati e dar conto di tale processo di partecipazione. Dal punto di vista della completezza dovrà dar conto delle difficoltà e delle incertezze incontrate nella fase di definizione delle azioni e nella previsione, indicando gli accorgimenti che dovranno essere messi in atto nella fase di monitoraggio. In particolare, la lettera f) dell Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, e dell Allegato VI della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 prevede che il Rapporto ambientale descriva i possibili impatti significativi sull ambiente prodotti dal Piano Interprovinciale, relativamente ad aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l acqua, l aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico ed archeologico, il paesaggio e l interrelazione tra i suddetti fattori. Le attività connesse con il ciclo di gestione dei rifiuti presentano effetti potenziali, seppur con diverso grado di rilevanza, su tutte le componenti ambientali e devono quindi essere tutte considerate nella fase di valutazione. In aggiunta alle sopra elencate componenti, si ritiene opportuno aggiungere temi come l energia ed il trasporto/mobilità, in ragione della rilevanza che questi temi possono avere rispetto al Piano Interprovinciale. In qualche caso i potenziali effetti potrebbero assumere carattere di significatività solo in particolari ambiti (es. gli effetti sul paesaggio, sul patrimonio archeologico e culturale sono strettamente connessi alla localizzazione di impianti in aree a particolare sensibilità). La valutazione contribuirà, quindi, ad individuare criteri localizzativi tali da minimizzare gli effetti potenzialmente negativi. Una delle questioni essenziali sarà anche quella di evitare che gli impatti ambientali connessi con la gestione dei rifiuti siano trasferiti ad altri aspetti ambientali. Il ciclo dei rifiuti è costituito da un complesso di attività, alcune delle quali riguardano sostanzialmente la gestione dei flussi (raccolta, trasporto, conferimento), altre le attività che si svolgono presso gli impianti di trattamento e smaltimento (impianto di termovalorizzazione, discarica e impianti di compostaggio) fra cui: - movimentazione, deposito e stoccaggio all interno dell impianto; - trattamento; - post-trattamento; - attività di manutenzione.

17 Il Rapporto ambientale dovrà prendere in esame le singole attività e valutarne gli effetti su ciascuna componente ambientale.

18 4. Indicazione degli Enti e degli organi pubblici eventualmente competenti alla emanazione di pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini della approvazione del Piano (Art. 15, comma secondo, lett. d) della L.R.T. n. 1/2005 Titolo I e II della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, art. 12 della L.R.T. n. 25/1998) L art. 12, comma primo, della L.R.T. n. 25/1998 riporta che Le Province. approvano il Piano Interprovinciale sentiti i Comuni e le Comunità di Ambito. Ciò significa che andrà richiesto ai Comuni ed alle Comunità di Ambito di esprimere un proprio parere sulla proposta di Piano e sul rapporto ambientale a seguito e nell ambito della consultazione che si prevede di effettuare.

19 5. Indicazione dei termini entro i quali gli apporti di cui ai due punti precedenti devono pervenire (Art. 15, comma secondo, lett. e) della L.R.T. n. 1/2005 Titolo I e II della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare le disposizioni contenute nell art. 13, comma primo) Questa prima fase di consultazione si concluderà entro novanta giorni dal suo avvio. Laddove ritenuto opportuno i Responsabili del Procedimento potranno ricorrere allo strumento della Conferenza dei Servizi.

20 ALLEGATO N. 1 PROTOCOLLO DI INTESA ai fini della predisposizione della proposta di Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti dell ATO Toscana Sud (Legge Regionale n. 61/2007) TRA LE PROVINCE DI AREZZO, GROSSETO E SIENA PREMESSO che: la Regione Toscana, con propria Legge Regionale 22 Novembre 2007, n. 61, pubblicata sul B.U.R.T. n. 40 del 30/11/2007, ha approvato Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti ; le nuove disposizioni legislative individuano, nei Comuni compresi nelle tre Province di Arezzo, Grosseto e Siena, la nuova Comunità d Ambito denominata Toscana Sud ; all articolo 6 della citata L.R.T. n. 25/1998, come successivamente integrata, vengono precisate le competenze delle Province nel modo che segue: a) l approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti di cui all articolo 11; a bis) l approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall articolo 6 bis della presente legge; b) tutte le funzioni amministrative attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli olii usati e di protezione delle acque sotterranee dall inquinamento proveniente da sostanze pericolose, non espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione; c) le funzioni di vigilanza e controllo che sono esercitate avvalendosi dell ARPAT; d) l emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell articolo 13 del decreto secondo le norme di cui al successivo articolo 16; e) le funzioni sostitutive di cui all articolo 22; f) l effettuazione di adeguati controlli periodici delle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto, con particolare riguardo ai controlli concernenti il luogo, l origine e la destinazione inerenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi. le Province di Arezzo, Grosseto e Siena intendono coordinare le proprie attività per lo svolgimento delle competenze attribuite dai commi a) ed a-bis) del citato articolo 6 che si sostanziano nella approvazione del Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti nel rispetto dei contenuti e della tempistica indicati nelle L.R.T. n. 25/1998 e n. 61/2007; il Piano Interprovinciale, secondo quanto previsto dal comma primo dell articolo 12 della L.R.T. n. 25/1998, può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici corrispondenti a quelli in cui si articola il Piano regionale dei rifiuti, così individuati: Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, anche pericolosi Piano delle Bonifiche delle aree inquinate. Nell ambito di tali stralci troveranno adeguata declinazione il Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani

21 2 biodegradabili da collocare in discarica, il Programma di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti ed il Piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario; lo stato della pianificazione vigente in tema di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate, nelle singole realtà provinciali, risulta la seguente: Provincia di Arezzo Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati (approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 9, del 25/01/2000, pubblicato sul B.U.R.T. n. 26 del 28/06/2000, Supplemento Straordinario n. 91); Provincia di Grosseto Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati (approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 77, del 16/12/2002, pubblicato sul B.U.R.T. n. 9 del 26/02/2003, Supplemento Straordinario n. 30); Piano delle Bonifiche delle aree inquinate (approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 17, del 30/03/2006, pubblicato sul B.U.R.T., Supplemento Straordinario al n. 30 del 26/07/2006); Provincia di Siena Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati (approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 20, del 01/03/1999, pubblicato sul B.U.R.T., Supplemento Straordinario al n. 28 del 14/07/1999); Piano delle Bonifiche delle aree inquinate (approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 59, del 20/07/2007, pubblicato sul B.U.R.T., Supplemento Straordinario al n. 2 del 09/01/2008); al momento della entrata in vigore della L.R.T. n. 61/2007 le Province di Arezzo, Grosseto e Siena, stavano curando la predisposizione di proposte di atti di pianificazione, in tema di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate, secondo quanto segue: Provincia di Arezzo Attività per la predisposizione della proposta di Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, anche pericolosi, di Piano delle bonifiche delle aree inquinate, di Programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica; Provincia di Grosseto Attività per la predisposizione della proposta di Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, anche pericolosi e per la approvazione del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico; Provincia di Siena Attività per la predisposizione della proposta di Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, anche pericolosi e di revisione del Piano di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anche ai fini di predisporre il Programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica; ATTESO che: il quadro normativo di riferimento per l avvio del procedimento e l approvazione del Piano Interprovinciale di Gestione di Rifiuti è il seguente: Articolo 11 della L.R.T. n. 25/1998 (Contenuti del Piano interprovinciale); Articolo 24, comma quarto, della L.R.T. n. 61/2007 (Avvio procedimento); Articolo 12 della L.R.T. n. 25/1998 (Procedimento per l adozione Piano interprovinciale); Articoli vari del Titolo II della L.R.T. n. 1/2005 (Procedure da seguire); Articolo 12 bis della L.R.T. n. 25/1998 (Approvazione Piano interprovinciale); Articolo 14 della L.R.T. n. 25/1998 (Effetti del Piano interprovinciale); Decreto Legislativo n. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 4/2008; Decreto Legislativo n. 36/2003; Disposizioni contenute nelle Leggi Finanziarie (L. n. 296/2006 e L. n. 244/2007); Atti di Pianificazione della Regione Toscana in tema di gestione dei rifiuti; Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

22 3 nella Legge Regionale n. 61/2007 viene fissata, in mesi 20 a far data dall entrata in vigore della legge, la scadenza per il termine dell iter di approvazione del Piano interprovinciale; la medesima Legge Regionale attribuisce, alla Provincia di Arezzo, il compito di avviare il procedimento al fine di elaborare la proposta di Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti (articolo 24, comma 4 della L.R.T. n. 61/2007). Quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 Le Province di Arezzo, Grosseto e Siena, firmatarie della presente Intesa, concordano sulla necessità di definire modalità operative che permettano di operare in forma condivisa e coordinata al fine di procedere alla approvazione del Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti nel rispetto dei contenuti di seguito riportati. Articolo 2 Le Province di Arezzo, Grosseto e Siena, con la firma della presente Intesa, costituiscono un Gruppo tecnico di lavoro, composto dai Dirigenti del Settore Ambiente dei vari Enti, e che verrà adeguatamente integrato da tecnici indicati/incaricati dalle tre Amministrazioni. Spetta ai Dirigenti, in accordo fra loro, stabilire le modalità e le forme organizzative di dettaglio, più opportune ed efficaci, per la integrazione del Gruppo tecnico e per la sua operatività, sulla base e con riferimento alle risorse che dovranno, tempestivamente, essere loro assegnate dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza. I Dirigenti hanno il compito di assicurare che il Gruppo tecnico di lavoro operi in modo che sia garantito il confronto ed il concerto con gli Assessori competenti alla gestione del ciclo dei rifiuti. Al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Arezzo è affidato il compito del coordinamento del Gruppo stesso. Articolo 3 Le parti si danno reciprocamente atto che i contenuti del redigendo Piano Interprovinciale dovranno essere quelli previsti nella vigente normativa, in particolare quanto previsto nell art. 11 della L.R.T. n. 25/1998. Le parti concordano che gli obiettivi che il redigendo Piano Interprovinciale dovrà perseguire sono, in particolare, i seguenti: 1. la completa autosufficienza, a livello di ATO Toscana Sud, costruita a partire dalla autosufficienza di ogni territorio: nella raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi; nel trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani anche raccolti in forma differenziata; nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi; 2. perseguimento, con forme graduali, della omogeneizzazione e della integrazione dei sistemi di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati; 3. la declinazione, nelle forme tecnicamente ed economicamente possibili e sostenibili, dell obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, tenendo a riferimento, limitatamente ai rifiuti urbani, l obiettivo posto dal Piano Regionale di Sviluppo della riduzione del 15% rispetto alla produzione 2004; 4. la declinazione, in forma adeguata, del principio di prossimità da applicarsi nel trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, anche pericolosi, prodotti nei territorio delle tre Province; 5. il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani posti dalla vigente normativa, nazionale e regionale, nelle forme tecnicamente ed economicamente possibili e sostenibili, in modo tale che sia, comunque, garantito che la raccolta differenziata sia funzionale ad un reale ed efficace recupero, riutilizzo e riciclaggio dei materiali raccolti secondo tale forma, anche al fine di raggiungere l obiettivo di cui al punto successivo; 6. la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclo e le diverse forme di recupero incluso quello energetico;

23 4 7. il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Pianificazione regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, come pure nel Piano regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e nel il Piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario; 8. tenere in adeguato conto del divieto di collocare in discarica rifiuto tal quale, cioè non trattato e del divieto di collocare in discarica rifiuti con PCI superiore a kj/kg.; 9. costruzione di un quadro unitario, corredato da elenchi, perimetrazioni e criteri di priorità, in merito agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate, fornendo prescrizioni in ordine alle procedure, criteri e modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per la eliminazione delle sorgenti di inquinamento, e/o per la riduzione delle sostanze inquinanti, la bonifica delle aree inquinate, nel rispetto del principio del chi inquina paga ; 10. la declinazione, nelle forme adeguate ed opportune, dei temi segnalati alla attenzione delle Province nel Piano straordinario previsto nell art. 27 della L.R.T. n. 61/2007; 11. tenere, quale riferimento temporale del Piano interprovinciale, il periodo di dieci anni dalla sua approvazione. Articolo 4 Le Province provvederanno, d intesa fra di loro, a predisporre gli atti necessari all avvio del procedimento per il Piano Interprovinciale, dando atto che i contenuti di tale avvio dovranno riguardare la gestione dei rifiuti in tutti i diversi stralci tematici in cui tale nozione si articola. La documentazione necessaria per la completezza dell atto sarà predisposta, per le rispettive competenze, dai Dirigenti dei Settori Ambiente delle tre Amministrazioni Provinciali entro la data del 15 aprile La Provincia di Arezzo, avrà il compito di avviare il procedimento, ai sensi di quanto previsto dall articolo 24, comma 4, della L.R.T. n. 61/2007 entro la data del 31 maggio Articolo 5 Il Piano Interprovinciale verrà approvato per stralci funzionali e tematici così individuati: Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati (comprensivo del Programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica e di parte della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio); Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali anche pericolosi (comprensivo di parte della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e delle azioni ai fini della attuazione del Programma di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti e del Piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario); Piano delle Bonifiche delle aree inquinate. La Provincia di Grosseto provvederà all approvazione del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, elaborato dall autorità portuale ai sensi dell articolo 5 del D. Lgs. n. 182/2003, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano Interprovinciale. Rimane, altresì, in capo alla Provincia di Grosseto il controllo dello stato di attuazione del piano medesimo. Articolo 6 Il Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti, così come definito all articolo 5, dovrà essere approvato con le procedure di cui alle Leggi Regionali n. 25/1998 e n. 61/2007. La definizione della tempistica di predisposizione dei diversi stralci funzionali e tematici verrà successivamente precisata, su proposta del Gruppo Tecnico, anche con riferimento al progredire dei lavori dello stesso. La tempistica dovrà tenere in adeguato conto delle particolari esigenze relative alla necessità di completamento ed approfondimento del quadro conoscitivo e di definizione delle proposte relative ai diversi stralci in cui si articola il Piano, nonché di eventuali modifiche legislative e di modifiche degli atti della pianificazione regionale che dovessero, nel frattempo, intervenire. Articolo 7

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