REGOLAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO

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1 (Allegato alla deliberazione G.C. n. 93 del 7/11/2013) REGOLAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO ARTICOLO 1 Oggetto e ambito di applicazione 1) Con il presente regolamento si intende normare la flessibilità in entrata ed in uscita per tutti i dipendenti comunali, ad eccezione dei dipendenti aventi qualifica dirigenziale e/o titolari di posizione organizzativa e del Segretario Generale: pertanto sui limiti minimi e massimi verrà tarato il sistema di rilevazione automatica delle presenze; all'interno degli stessi sarà compito di ciascun responsabile di Unità Operativa, in base alla propria organizzazione di lavoro e con i poteri del privato datore di lavoro, emanare direttive in merito agli orari di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico. 2) Con cadenza almeno annuale e, in fase di prima applicazione, entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore, l'applicazione del presente regolamento sarà oggetto di verifiche e monitoraggio da parte dei responsabili dei servizi, col coordinamento del Segretario Generale. Gli esiti di tale monitoraggio vengono comunicati alla Giunta Comunale. ARTICOLO 2 Principi generali 1) L'articolazione dell'orario nella Pubblica Amministrazione può descriversi assumendo a riferimento tre condizioni: l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'orario di lavoro. Secondo la definizione di cui alla circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 7 del 24 febbraio 1995: a) Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza. b) Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell'utenza. c) Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. 2) Il Sindaco, in relazione alle esigenze degli utenti, emana direttive generali in materia di orario di servizio e orario di apertura al pubblico degli uffici nonché le Unità ed i Servizi da escludere dall'articolazione dell'orario su cinque giorni lavorativi. 3) In ogni caso l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. 4) I responsabili di Unità Operativa, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco e nel rispetto delle disposizioni della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro e del presente Regolamento, determinano, per le Unità Operative cui sono preposti, l'orario dei servizi, l'articolazione dell'orario di lavoro e l'orario di apertura al pubblico degli Uffici. 5) Tali determinazioni devono tenere conto della ottimizzazione delle risorse umane, del contenimento del ricorso al lavoro straordinario, del miglioramento della qualità delle prestazioni, dell'ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, dei rapporti con altri uffici ed altre amministrazioni. 6) Nella distribuzione dell'orario di lavoro, improntata ai criteri di flessibilità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, vengono utilizzati diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro, secondo le modalità previste al comma 4 dell'art. 17 del C.C.N.L. Del

2 ARTICOLO 3 Orario di lavoro 1) L'orario di lavoro è stabilito, per tutti i dipendenti, in 36 ore settimanali, salvo diversa previsione dettata dal C.C.N.L., da articolarsi in almeno cinque giorni lavorativi. 2) L'articolazione dell'orario può essere diversificata, nei seguenti tre tipi: a) orario articolato su 7 giorni lavorativi settimanali; b) orario articolato su 6 giorni lavorativi settimanali; c) orario articolato su 5 giorni lavorativi settimanali, con eventuali rientri settimanali (massimo due). 3) Il rilevamento dei termini iniziali e finali dell'orario, normale e straordinario, è effettuato con l'uso di orologio marcatempo elettronico o meccanico. 4) Qualora le esigenze, anche stagionali, di particolari servizi lo rendano necessario, potranno essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopra indicate, distribuite, in ogni caso, su almeno 5 giorni settimanali. 5) Ai sensi dell'art. 38, comma 6, del C.C.N.L , la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore. 6) In caso di espletamento dell attività lavorativa per un periodo superiore a 8 ore consecutive verrà comunque effettuata automaticamente una pausa di trenta minuti. 7) La disposizione di cui al precedente comma può essere derogata solo per fatti dovuti a circostanze eccezionali ed imprevedibili attestate dai responsabili di Unità Operativa. 8) Nell'ambito dell'ente possono coesistere più forme di orario quando ciò corrisponda alle esigenze dei servizi. 9) In sede di definizione degli accordi aziendali e delle direttive del Sindaco, si tiene conto delle proposte in materia di orario avanzate dai responsabili di Unità Operativa, relative alle esigenze funzionali degli uffici e servizi dell'ente. 10) Il personale è tenuto alla rigorosa osservanza dell'orario di lavoro. I responsabili di Unità Operativa vigilano sull'osservanza, da parte del personale dipendente loro assegnato, dell'orario di lavoro. 11) Tutti i dipendenti, escluso quelli inseriti in turni e/o a orario rigido, sono obbligati alla compresenza dalle ore 9:00 alle ore 12:00. ARTICOLO 4 Flessibilità 1) Per flessibilità s'intende la prestazione lavorativa che volontariamente il lavoratore intenda rendere, nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 2 del presente articolo, al fine di conciliare i tempi di lavoro con le proprie necessità personali e familiari. 2) La flessibilità dell'orario del lavoro è prevista in 10 minuti in anticipo e 30 minuti in ritardo, da recuperarsi anche tramite l'ingresso anticipato di 10 minuti, fatto salvo il rispetto dell'orario di apertura al pubblico. 3) Le eventuali eccedenze orarie giornaliere (plus orario) dovranno essere recuperate di norma entro lo stesso mese; potranno essere recuperate anche successivamente e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, previa autorizzazione del responsabile di Unità Operativa, solo un massimo di sei ore, cumulabili di mese in mese. Le differenze positive sull'orario di lavoro non recuperate entro la data del 31 dicembre non saranno riportate all'anno successivo. Limitatamente alla differenza positiva maturata nel mese di dicembre, il recupero potrà avvenire entro il mese di gennaio dell'anno successivo. 4) L eventuale minore prestazione oraria verrà prioritariamente sanata con il plus orario del mese, con le ore a recupero derivanti dai mesi precedenti e, in subordine, con lo straordinario effettuato nel mese in corso. Il recupero della minore prestazione dovrà avvenire mensilmente e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, previa autorizzazione del responsabile di Unità Operativa. Limitatamente alla differenza negativa maturata nel mese di dicembre, il recupero potrà avvenire entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Le ore non recuperate entro le scadenze di cui sopra saranno decurtate dalla busta paga. 5) Per il personale in turnazione e/o con orario rigido la flessibilità dell'orario del lavoro è prevista in 10 minuti in anticipo e 10 minuti in ritardo, da recuperare comunque nell'arco della stessa giornata lavorativa. 6) L'inizio in anticipo o in ritardo dell'orario oltre i limiti predetti non è consentito, salvo preventiva autorizzazione del responsabile di Unità Operativa. In caso di mancato rispetto di tale previsione, il

3 responsabile, dopo ripetuti richiami, procederà all'attivazione di procedimento disciplinare. ARTICOLO 5 Lavoro straordinario 1) Quando le esigenze di funzionamento degli uffici e dei servizi lo richiedono, il dipendente è tenuto a prestare lavoro straordinario, nei limiti temporali e finanziari previsti dalle vigenti norme contrattuali, salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi. 2) Il lavoro straordinario deve essere svolto sempre a seguito di autorizzazione del responsabile di Unità Operativa. Il responsabile verificherà la corrispondenza tra l'autorizzazione e la prestazione effettuata. 3) Si considera lavoro straordinario monetizzabile la prestazione lavorativa resa oltre il termine finale dell'orario di lavoro, comprensivo della flessibilità (plus orario), fatta salva, in casi del tutto eccezionali, la preventiva intesa tra il dipendente ed il proprio responsabile per la decorrenza immediata, oltre il termine finale dell'orario di lavoro ordinario, della monetizzabilità della prestazione straordinaria. 4) Qualora il lavoratore, esaurito il debito orario giornaliero, rientri in servizio dopo uno stacco, lo straordinario ha decorrenza immediata dal rientro stesso. 5) Le prestazioni di lavoro straordinario, dopo aver compensato eventuali debiti orari, possono dar luogo, a richiesta del dipendente, a fruizione di riposo compensativo. ARTICOLO 6 Turnazioni 1) Ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. del 14/9/2000, i turni si distinguono in antimeridiani, pomeridiani e notturni. 2) Il periodo di riferimento per calcolare la condizione di equilibrio dei turni è riferito al mese. 3) La pianificazione dei turni è su base mensile. 4) Non possono essere considerati turni le prestazioni lavorative distribuite nell'arco dell'intera giornata (mattina e pomeriggio) con marginali modificazioni nelle prestazioni di lavoro. In questo caso può trattarsi di una particolare articolazione dell'orario di lavoro. 5) Il numero dei turni di lavoro prestati in orario antimeridiano deve essere sostanzialmente equivalente a quello prestato in orario pomeridiano, assicurando l'avvicendamento, l'equilibrio e la rotazione; analoga equivalenza vale anche per i turni notturni, ove previsti. 6) Il principio della distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni significa che i turni non devono necessariamente essere di numero identico poiché può sussistere un ragionevole differenziale tra i turni antimeridiani e quelli pomeridiani (massimo otto unità nel mese) purché giustificato da esigenze organizzative (esempio cambio turno per esigenze di servizio). 7) L'assenza del lavoratore turnista per malattia o per altre cause legittime non preclude la corresponsione dell'indennità di turno per i giorni residui di lavoro nel corso dello stesso mese. ARTICOLO 7 Orario educatrici Asilo Nido 1) Per il personale educativo degli asili nido è stabilito quanto segue: a) l'attività oraria settimanale di ciascun educatore con i bambini non deve superare le 30 ore settimanali, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del C.C.N.L. 14/09/2000; b) alle attività integrative connesse all'organizzazione degli interventi, alla gestione sociale, alla formazione permanente ed all'aggiornamento professionale è destinato un monte ore determinato nei limiti dell'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 14/09/ ) Nel quadro della normativa regionale in materia, il rapporto fra educatori e bambini è determinato da accordi decentrati da definirsi in sede regionale. 3) In caso di chiusura del servizio per cause di forza maggiore o eventi straordinari non dipendenti dalla volontà delle parti di cui al successivo art. 11, comma 2, del presente regolamento, il personale educativo può prestare servizio all'interno della struttura.

4 ARTICOLO 8 Permessi per legge n. 104/92 e D.Lgs. n. 151/01 1) I permessi di cui alla Legge n.104/1992 ed al D.Lgs. N. 151/2001, nel caso in cui vengano fruiti ad ore, non sono frazionabili. ARTICOLO 9 Permessi retribuiti 1) L art. 19, comma 2, del C.C.N.L./95, recita: A domanda dei dipendenti possono essere concessi, nell anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita dei figli. 2) La richiesta del permesso in questione deve essere debitamente documentata pertanto non saranno accettate autocertificazioni. Le richieste generiche non possono essere accettate in quanto non suscettibili di eventuali accertamenti. 3) La concessione di detto congedo, fermo restando in ogni caso il limite massimo annuo di 3 giorni, viene stabilita a giudizio del responsabile di Unità Operativa, per esclusivi motivi di servizio, tenuto conto delle motivazioni rappresentate dal dipendente e della documentazione prodotta a sostegno delle stesse. ARTICOLO 10 Permessi brevi 1) Il dipendente può usufruire di permessi brevi non superiori alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, su autorizzazione del responsabile di Unità Operativa. Tali permessi devono essere recuperati con le stesse modalità di cui all'art. 4, comma 4, del presente Regolamento. ARTICOLO 11 Assenze e giustificativi 1) L assenza dal servizio deve essere preventivamente comunicata all'ufficio Personale. 2) Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a causa di forza maggiore o eventi straordinari non dipendenti dalla volontà delle parti, comportanti la chiusura dell'ufficio o servizio, il dipendente provvederà a giustificare l'assenza tramite l'utilizzo di permesso per ferie, recupero di lavoro straordinario, remissione del debito orario o, relativamente alle educatrici asilo nido, tramite decurtazione del monte ore delle attività non frontali già lavorato, secondo le modalità comunicate al proprio responsabile. 3) L Ufficio Personale provvederà, entro il 4 di ogni mese, a stampare e consegnare ai responsabili di Unità Operativa o loro delegati le cartoline relative ai dipendenti loro assegnati. Verranno evidenziate le anomalie, mancate timbrature in entrata e/o in uscita e le assenze non coperte da idonei documenti giustificativi. 4) Le cartoline mensili, debitamente controllate e completate delle timbrature mancanti e accompagnate dai documenti giustificativi l assenza, dovranno essere riconsegnate all Ufficio Personale dai responsabili di Unità Operativa o loro delegati entro e non oltre il 10 del mese successivo a quello di riferimento. 5) I responsabili di Unità Operativa sono tenuti al massimo rispetto della scadenza di cui sopra per permettere all'ufficio Personale l'elaborazione dei dati al fine di effettuare le trasmissioni telematiche mensili al Dipartimento della Funzione Pubblica, da effettuare entro il 15 di ogni mese. 6) La tempistica di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere rispettata anche in seguito all'attivazione della gestione telematica dell'orario di lavoro. 7) Non sarà più possibile giustificare un assenza oltre il termine sopra indicato poiché i dati inviati sono soggetti ad incroci con altre dichiarazioni annuali. 8) Le giornate di lavoro non coperte da idoneo documento giustificativo dell assenza saranno regolarizzate d'ufficio con le seguenti misure: con riduzione di eventuali ore di straordinario non ancora

5 liquidate, con giornate di congedo ordinario per ferie, nei limiti della disponibilità residua e/o, in ultima analisi, con decurtazione dallo stipendio. Quest ultima possibilità verrà attivata solo in seguito a comunicazione esplicita al dipendente interessato. ARTICOLO 12 Assenza per malattia 1) L assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente dal dipendente sia all ufficio di appartenenza che all'ufficio Personale e comunque all inizio dell orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di prosecuzione dell assenza, salvo comprovato impedimento (art. 21, comma 8, CCNL/1995), indicando il proprio recapito (se diverso da quelle registrato presso l'ufficio personale dell'ente), al fine di consentire l'eventuale attivazione della visita fiscale. 2) La comunicazione dell'assenza per malattia oltre i termini sopra stabiliti è fonte di responsabilità a carico del dipendente. ARTICOLO 13 Assenza in caso di sciopero 1) Il dipendente che nella giornata di sciopero non si trova al lavoro e non ha presentato richiesta preventiva di ferie o di ore di recupero è considerato scioperante e non sarà possibile, a posteriori, giustificare l assenza in altro modo. ARTICOLO 14 Pausa pranzo 1) Ad ogni interruzione dell'orario di lavoro per motivi personali i dipendenti hanno l'obbligo della timbratura dell'orologio marcatempo. Questa regola vale anche per la pausa pranzo. 2) Dopo otto ore consecutive di lavoro verrà comunque effettuato uno stacco d'ufficio di 30 minuti. In questo caso non sarà possibile la fruizione del buono pasto. 3) Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del C.C.N.L. 14/09/2000, il buono pasto non può essere attribuito a coloro che inizino l'attività lavorativa in orario pomeridiano e la proseguano nelle ore serali così come non è possibile corrispondere un doppio buono pasto nelle ipotesi in cui la prestazione, iniziata in orario antimeridiano, si svolga anche in orario pomeridiano con prosecuzione nelle ore serali. 4) La fruizione del buono pasto è possibile se ricorrono le seguenti condizioni: a) prestazione effettiva giornaliera non inferiore alle 8 ore di cui 2 ore nella fascia pomeridiana (dalle ore 13:00 alle ore 19:30). b) la pausa mensa non deve essere inferiore a 30 minuti né superiore alle 2 ore; c) l effettuazione della pausa deve risultare dalle timbrature di uscita e di entrata, pertanto l eventuale mancata timbratura della pausa pranzo comporta l'impossibilità di fruizione del buono pasto. 5) Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti per vari motivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo. 6) Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a otto ore complessive nella giornata e rispettano la pausa di almeno trenta minuti e massimo due ore. 7) La consegna dei blocchetti dei buoni pasto avverrà a cura del responsabile di Unità Operativa o suo delegato, previa verifica della legittima fruizione del blocchetto precedente. ARTICOLO 15 Titolari di posizione organizzativa 1) L'orario di lavoro dei dipendenti titolari di posizione organizzativa si uniformerà alle seguenti prescrizioni: a) al dipendente è concessa la flessibilità necessaria alla gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali da calcolarsi in relazione all'anno solare, che costituisce riferimento all'attuazione degli obiettivi;

6 b) ai fini di assicurare il necessario e dovuto coordinamento con le esigenze della struttura e degli Amministratori, i titolari di posizione organizzativa dovranno comunque effettuare un orario minimo di presenza giornaliera di tre ore, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, fatte salve le cause di legittima assenza (convegni, riunioni, malattia, ferie, ecc.). c) nell'ambito di tale ampia possibilità di organizzare e gestire il proprio lavoro, non saranno riconosciuti recuperi di eventuali ore eccedenti rilevate al 31 dicembre. 2) Per i dipendenti titolari di posizione organizzativa le autorizzazioni previste dal presente Regolamento sono rilasciate dal Segretario Generale. ARTICOLO 16 Emergenze e calamità naturali 1) In caso di calamità naturali o emergenze non prevedibili, contingibili e urgenti, dichiarate con atto del Sindaco, l'orario di lavoro, su autorizzazione del Responsabile di Unità Operativa, può essere reso in deroga alle norme del presente Regolamento. ARTICOLO 17 Entrata in vigore 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014.

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