Dichiarazioni. Dichiarazione emendabile anche nel contenzioso

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1 Dichiarazione emendabile anche nel contenzioso di Roberto Fanelli La sentenza della Suprema Corte n del 2014 afferma un orientamento giurisprudenziale da condividere, in quanto coerente con il principio costituzionale di capacità contributiva. Se la dichiarazione contiene un errore a suo danno, il contribuente può eccepirlo, sia nella fase amministrativa, presentando una dichiarazione rettificativa, ovvero un istanza di rimborso, sia in sede contenziosa. In tale ultima circostanza, ove il contribuente si opponga alla iscrizione a ruolo per mancato pagamento dell imposta risultante dalla dichiarazione, non si discute sul diritto al rimborso delle maggiori somme pagate, ma ci si oppone alla pretesa dell Ufficio di riscuotere l imposta emergente dalla dichiarazione che il contribuente afferma essere errata. Con la dichiarazione annuale il soggetto porta a conoscenza dell Agenzia delle entrate la propria situazione fiscale complessiva (ricavi, costi, redditi, base imponibile, imposta dovuta, detrazioni, deduzioni, ecc.), con facoltà dell Amministrazione finanziaria di procedere al controllo del contenuto e della veridicità della dichiarazione e del versamento delle somme che risultino, in base ad essa, dovute (liquidazione dell imposta). Ai fini dell IVA, l art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede che l Amministrazione finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro l inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all anno successivo, alla liquidazione dell imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Quando dai controlli automatici, ovvero dai controlli eseguiti dall Ufficio, emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l esito della liquidazione è comunicato al contribuente (mediante il cd. avviso bonario o avviso di pagamento) per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all Amministrazione finanziaria entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nell ipotesi in cui l Amministrazione ritenga fondati i rilievi del contribuente dovrà rideterminare, in sede di autotutela, le somme dovute. L art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997 prevede che le somme dovute a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dall Ufficio, ai sensi dell art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell avviso bonario, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In tal caso, l ammontare della sanzione altrimenti applicabile, pari al 30%, è ridotta ad un terzo (cd. definizione agevolata) ed è quindi pari al 10%. Nella fattispecie all esame della sentenza in commento, il contribuente, in sede di controdeduzioni all avviso bonario, ex art. 54-bis, aveva addotto l esistenza di un errore formale nella dichiarazione che aveva fatto emergere un (inesistente) debito d imposta a fronte di un proprio reale credito. L Ufficio non aveva accolto la richiesta del con- Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma Corriere Tributario 11/

2 tribuente e, ai sensi del citato art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997, aveva iscritto a ruolo l imposta dovuta, che non era stata versata dal soggetto passivo. Il contribuente aveva quindi impugnato la relativa cartella di pagamento ma il ricorso era stato respinto sia in primo sia in secondo grado, perché una volta decorso il termine legale per emendare la dichiarazione fiscale errata (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998), la parte contribuente non poteva discutere direttamente presso l organo giurisdizionale sulla esistenza di un proprio errore pregresso da accertare in contraddittorio con l Agenzia, ma fuori dalle sede amministrativa sua propria, allo scopo di vanificare una procedura esecutiva legittimamente iniziata ed in fase di espletamento (1). Dichiarazione rettificativa L art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, stabilisce che le dichiarazioni dei redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo. L eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del L art. 8, comma 6, dello stesso decreto estende la portata del comma 8-bis dell art. 2 anche alla dichiarazione IVA. LA GIURISPRUDENZA Termine per la dichiarazione rettificativa La giurisprudenza della Suprema Corte è nel senso che il termine annuale per presentare la dichiarazione rettificativa è previsto nell ipotesi in cui il contribuente intenda emendare errori od omissioni che abbiano comportato l indicazione di un maggior reddito od un maggior debito d imposta od un minor credito, e, cioè, per il caso in cui, tramite la rettifica, si voglia mutare la base imponibile, o l ammontare dell imposta, aprendo, quindi, alla possibilità di presentazione della dichiarazione, oltre il termine stabilito, allorquando l oggetto della rettifica sia un mero errore formale. La consolidata posizione dell Agenzia delle entrate è nel senso che il termine indicato nel comma 8-bis dell art. 2 ( non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo ) è di carattere tassativo, e quindi la dichiarazione integrativa a favore non può essere presentata oltre la scadenza del termine prescritto per la dichiarazione dell anno successivo (2). L art. 1, comma 637, della legge n. 190/2014 ( legge di stabilità 2015 ), ha modificato il citato art. 2, comma 8, prevedendo, specificamente, l applicabilità delle riduzioni previste in tema di ravvedimento anche nel caso di dichiarazione integrativa, purché presentata non oltre i termini stabiliti dall articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, con ciò ribadendo, quindi, che l operatività della norma contenuta nel comma 8 è circoscritta all integrazione a sfavore delle dichiarazioni, mentre per quelle a favore si applica il comma 8-bis (ed il termine annuale ivi previsto). Al riguardo, tuttavia, la consolidata posizione della Corte di cassazione, che la pronuncia in commento ribadisce, è nel senso di ritenere che il principio della ritrattabilità della dichiarazione - cioè la possibilità di modificarne il contenuto quando dalla medesima possa derivare l assog- Note: (1) Comm. trib. reg. Emilia Romagna, 1 ottobre 2007, n. 74. (2) Si vedano, da ultimo, le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2015, par , secondo cui il comma 8 dello stesso art. 2 (in base al quale salva l applicazione delle sanzioni le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare entro il quadriennio successivo), si applica solo nel caso in cui il contribuente intenda correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un minor debito d imposta o di un maggior credito (dichiarazione integrativa a sfavore ). 808 Corriere Tributario 11/2015

3 SOLUZIONI OPERATIVE gettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico (3) - non viene meno per la previsione recata dal comma 8- bis (4), poiché il limite annuale previsto da tale disposizione è circoscritto all ipotesi, menzionata dallo stesso comma, di utilizzazione in compensazione, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, dell eventuale credito risultante ma non riguarda la possibilità di emendare la dichiarazione in fase contenziosa. Infatti, ove venisse negata la emendabilità, anche in sede contenziosa, di una dichiarazione affetta da errore di fatto o di diritto, si determinerebbe la violazione dei principi costituzionalmente garantiti di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di oggettiva correttezza dell azione amministrativa (art. 97, comma 1, Cost.), poiché una dichiarazione contenente un errore di fatto o di diritto comporta un prelievo fiscale indebito, che l ordinamento non può consentire (5). Peraltro, con specifico riferimento alla fattispecie esaminata dalla sentenza in commento, si evidenzia che la Suprema Corte ha ricordato che il termine annuale di cui al comma 8-bis è previsto nell ipotesi in cui il contribuente intenda emendare errori od omissioni che abbiano comportato l indicazione di un maggior reddito od un maggior debito d imposta od un minor credito, e, cioè, per il caso in cui, tramite la rettifica si voglia mutare la base imponibile, o l ammontare dell imposta, ipotesi diversa da quella in esame in cui viene in rilievo, com è incontroverso, un errore meramente formale, aprendo, quindi, alla possibilità di presentazione della dichiarazione, ex comma 8-bis, oltre il termine ivi stabilito, allorquando l oggetto della rettifica sia un mero errore formale (come quello che ha dato corso al contenzioso di cui si parla) (6). Utilizzo dell eccedenza d imposta Sotto il profilo pratico, può accadere che una dichiarazione (originaria) finita a debito, per effetto della integrazione a favore, si chiuda con un minor debito o con un credito d imposta. In questo caso, il versamento effettuato in base alla dichiarazione originaria risulterà eccedente rispetto al dato emergente dalla dichiarazione integrativa. Il contribuente, quindi, potrà utilizzare tale eccedenza in compensazione, sia IVA da IVA, sia con altri tributi e contributi. Tuttavia, oltre che in compensazione, l eccedenza di imposta può essere chiesta a rimborso, secondo le regole ordinarie. Pertanto, solo ove il contribuente intenda far valere in compensazione il credito emergente dalla dichiarazione integrativa a favore è tenuto al rispetto del termine annuale previsto dal comma 8-bis, fermo restando, in ogni caso, fino al termine previsto per l accertamento, il diritto di ottenere la maggiore imposta indebitamente versata per errore. Posto quanto sopra, si rende opportuno sviluppare le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, per chiarire alcuni punti. Possibilità di chiedere il rimborso in luogo della compensazione Come già detto, il comma 8-bis dell art. 2 (richiamato, ai fini IVA, dall art. 8, comma 6, dello stesso D.P.R. n. 322/1998) prevede la facoltà di presentare una dichiarazione integrativa a favore, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo. In questo caso, l eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del Sotto il profilo pratico, può accadere che una dichiarazione (originaria) finita a debito, per effetto della integrazione a favore, si chiuda con un minor debito ovvero con un credito d imposta. In questo caso, il versamento effettuato in base Note: (3) Cfr., in tal senso, Cass., SS.UU., 25 ottobre 2002, n , secondo cui il contribuente ha facoltà di ritrattare la dichiarazione, entro i termini previsti per la presentazione dell istanza di rimborso e Cass., Sez. trib., 4 aprile 2012, n. 5399, che ha precisato che la dichiarazione può essere emendata anche in fase contenziosa. (4) Introdotto dall art. 2 del D.P.R. n. 435/2001, con effetto dal 1 gennaio (5) Cass., Sez. trib., 4 aprile 2012, n (6) Cass., Sez. trib., 13 aprile 2012, n Corriere Tributario 11/

4 alla dichiarazione originaria risulterà eccedente rispetto al dato emergente dalla dichiarazione integrativa. Il contribuente, quindi, potrà utilizzare tale eccedenza in compensazione sia IVA da IVA, sia con altri tributi e contributi (ex art. 17 del D.Lgs. n. 214/1997) (7). Tuttavia, oltre che in compensazione, l eccedenza di imposta può essere chiesta a rimborso, secondo le regole ordinarie. Conferma tale conclusione quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA, secondo le quali, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un maggior debito d imposta o di un minor credito, l eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero richiesto a rimborso (8). In tal senso, si pone anche la circolare 30 dicembre 2014, n. 32/E (par. 1), emanata a chiarimento delle modifiche legislative in tema di rimborsi apportate, all art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n La circolare, infatti, in relazione al termine entro cui i rimborsi devono essere effettuati (tre mesi dalla presentazione della dichiarazione) precisa che nel caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso periodo d imposta (correttive nei termini, integrative), il termine di tre mesi inizia a decorrere nuovamente dall ultima dichiarazione presentata. LA GIURISPRUDENZA Presentazione della dichiarazione rettificativa nella fase contenziosa La sentenza della Corte di cassazione n del 2014 statuisce che il contribuente può modificare a proprio vantaggio le risultanze della dichiarazione anche nella fase contenziosa, per opporsi all errata pretesa del Fisco avanzata con l avviso bonario e con la cartella di pagamento. In questi casi, i termini, per modificare quanto indicato in dichiarazione, non sono quelli previsti per la richiesta di rimborso, in quanto il soggetto passivo può opporsi alla pretesa del Fisco, facendo valere la erroneità della dichiarazione, anche direttamente nella sede contenziosa, quindi anche oltre i predetti termini. Scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione integrativa Qualora la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, il contribuente, come confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità già citata, non perde il diritto di modificare quanto originariamente dichiarato, poiché in caso contrario, cioè ove venisse negata la emendabilità di una dichiarazione affetta da errore di fatto o di diritto, si determinerebbe la violazione dei principi costituzionalmente garantiti di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di oggettiva correttezza dell azione amministrativa (art. 97, comma 1, Cost.), poiché una dichiarazione contenente un errore di fatto o di diritto comporta un prelievo fiscale indebito, che l ordinamento non può consentire (9). Dal punto di vista pratico, il diritto di emendare la dichiarazione originaria può essere esercitato mediante la presentazione di una istanza di rimborso, nei termini prescritti (10), mediante la quale i dati emergenti dalla dichiarazione vengono modificati a favore del contribuente. Tuttavia, potrebbe accadere che il contribuente non abbia versato le imposte dovute in base alla dichiarazione originaria, cosicché l Ufficio, a seguito della procedura di liquidazione, ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, richieda il versamento di quanto emergente dalla dichiarazione stessa con avviso bonario e, nell ipotesi di mancato pagamento, con l iscrizione a ruolo. E ciò che è successo nella fattispecie oggetto della sentenza in esame, laddove il contribuente non aveva versato il tributo dovuto in base alla Note: (7) L importo andrà indicato, in particolare, nel Rigo VX3 del Modello IVA e poi riportato nel Rigo VX5. (8) Cfr. Istruzioni per la dichiarazione IVA/2015, par In tal caso, l importo da chiedere a rimborso dovrà essere indicato nel Rigo VX4. (9) Così Cass. n del 2012, cit. (10) Cfr. art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e Cass., Sez. trib., 30 marzo 2012, n Corriere Tributario 11/2015

5 dichiarazione, eccependo che la stessa era stata erroneamente compilata e che l errore era stato rilevato soltanto in occasione del ricevimento dell avviso bonario (l Ufficio, poi, non aveva accolto le eccezioni del contribuente, iscrivendo a ruolo il tributo non versato). La sentenza in commento statuisce che il contribuente può modificare a proprio vantaggio le risultanze della dichiarazione anche nella fase contenziosa, per opporsi all errata pretesa del Fisco avanzata con l avviso bonario e con la cartella di pagamento. In tali circostanze, quindi, non si discute sul diritto al rimborso delle maggiori somme pagate ma ci si oppone alla pretesa dell Ufficio di riscuotere l imposta emergente dalla dichiarazione che il contribuente afferma essere errata. Pertanto, in questi casi, i termini, per modificare quanto indicato in dichiarazione, non sono quelli previsti per la richiesta di rimborso, né quello previsto dal comma 8-bis dell art. 2, del D.P.R. n. 322/1998, in quanto il soggetto passivo può opporsi alla pretesa del Fisco, facendo valere la erroneità della dichiarazione, anche direttamente nella sede contenziosa, quindi anche oltre i predetti termini. LA SENTENZA Cassazione, Sez. trib., Sent. 12 dicembre 2014 (24 aprile 2014), n Pres. Bielli - Rel. Cirillo La dichiarazione IVA può sempre essere corretta, anche nella fase difensiva contenziosa, ed oltre i termini previsti, dall art. 2, comma 8- bis, del D.P.R. n. 322/1998, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria avanzata con l avviso bonario e con l iscrizione a ruolo, a seguito dell attività di controllo formale delle dichiarazioni. Ritenuto in fatto 1. Il 29 maggio 2006 era notificata dalla Soc. Med Italia Biomedica cartella per il pagamento di somme dovute all erario e scaturenti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali per l anno 2001, compiuto dal Fisco ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per le imposte dirette, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per l IVA. 2. La contribuente, adducendo talune semplici omissioni nella compilazione delle dichiarazioni fiscali, otteneva lo sgravio per le imposte dirette ma non per l IVA, nonostante l errore commesso comportasse l evidenziazione di un inesistente debito verso l erario di ben Euro ,00 a fronte di un proprio reale credito di Euro ,00. Pertanto la società adiva il giudice tributario impugnando l iscrizione a ruolo anche per l insussistenza della pretesa fiscale azionata. Il ricorso era respinto in prime cure, con decisione confermata in appello giusta sentenza del 19 settembre La Commissione tributaria regionale dell Emilia- Romagna riteneva che, una volta decorso il termine legale per emendare la dichiarazione fiscale errata (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis), la parte contribuente non poteva...discutere direttamente presso l organo giurisdizionale sulla esistenza di un proprio errore pregresso da accertare in contraddittorio con l Agenzia, ma fuori delle sede amministrativa sua propria, allo scopo di vanificare una procedura esecutiva legittimamente iniziata ed in fase di espletamento. 3. Per la cassazione di tale decisione, la Soc. Med Italia Biomedica propone ricorso affidato a quattro motivi; l Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato in diritto 4. Con i primi due motivi, denunciando violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, commi 1 e 2; D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis), la Soc. Med Italia Biomedica ribadisce la tesi che il contribuente, il quale abbia presentato una dichiarazione annuale IVA che erroneamente esponga un imposta a debito in realtà assolutamente non dovuta e come tale non versata, possa fa valere tale errore attraverso l impugnazione del ruolo emesso a seguito della liquidazione scaturante da mero controllo automatizzato. Osserva che il processo tributario (art. 19) non pone alcuna limitazione in tale senso, così come non la pone il regolamento per la presentazione delle dichiarazioni (art. 2, comma 8 bis), riguardo ai termini per la dichiarazione rettificativa. 5. I primi due motivi sono fondati. Corriere Tributario 11/

6 5.1. Il citato art. 2, invocato comma 8 bis, del regolamento per la presentazione delle dichiarazioni prevede che le dichiarazioni dei redditi, dell imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo; aggiunge, inoltre, che l eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17. L art. 8, comma 6, dello stesso regolamento prevede, infine, che per la sottoscrizione la dichiarazione relativa all imposta sul valore aggiunto si applica la ridetta disposizione di cui all art. 2, comma 8 bis, e comma Questa Corte, pronunziando in tema d imposte dirette, ha reiteratamente affermato il principio di diritto secondo cui, in adesione all art. 53 Cost., la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione e incidenti sull obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell amministrazione finanziaria (Sez. 6-5, Ordinanza n del 18/02/2014; conf. Sez. 5, Sentenza n del 31/01/2011 e n del 13/10/2006). La dichiarazione fiscale - infatti - non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, costituendo essa un momento dell iter volto all accertamento dell obbligazione tributaria (Sez. U, Sentenza n del 25/10/2002) Nè esigenze di mera stabilità amministrativa, in ossequio alle quali si è sostenuta in un remoto passato la non modificabilità della dichiarazione, possono mai comprimere il diritto del contribuente a versare le imposte secondo il principio di capacità contributiva sancito dall art. 53 Cost.: tanto in sintonia con la disposizione statutaria dell art. 10, secondo cui i rapporti tra contribuente e fisco sono improntati al principio di collaborazione e buona fede, essendo appunto conforme a buona fede non percepire somme non dovute ancorché dichiarate per errore dal presunto debitore (cit. n del 13/10/2006) Ne deriva che nulla osta a che la possibilità di emenda, mediante allegazione di errori nella dichiarazione e incidenti sull obbligazione tributaria, sia esercitabile non solo nei limiti delle disposizioni sulla riscossione delle imposte (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) ovvero del regolamento per la presentazione delle dichiarazioni (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2), ma anche nella fase difensiva per opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, come appunto avvenuto nel caso di specie. 6. Accolti i primi due motivi restano assorbiti gli altri riguardanti l introduzione (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2) e la fondatezza (Cost., artt. 76 e 77) delle questioni di legittimità costituzionale della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 136, in forza del quale è stato emesso il ridetto regolamento per la presentazione delle dichiarazioni. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza d appello deve essere cassata senza rinvio con immediato accoglimento nel merito del ricorso introduttivo. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre si stima equo compensare quelle dei gradi di merito in ragione della particolarità della fattispecie dell evolversi della vicenda processuale. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri mezzi, cassa la sentenza d appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente; condanna l Agenzia delle entrate alle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro ,00 per compensi oltre a Euro 200,00 per borsuali e agli altri oneri di legge; compensa le spese dei gradi di merito. 812 Corriere Tributario 11/2015

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