Voluntary disclosure. Il ruolo della fiduciaria italiana

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2 Voluntary disclosure. Il ruolo della fiduciaria italiana Avv. Fabrizio Vedana

3 Attività estere: dove tenerle Le attività oggetto di voluntary disclosure di cui alla legge 186/2014, in aderenza con quanto prevede il GAFI nelle raccomandazioni dell ottobre 2012 in materia di «Managing the anti-money laundering and counter-terrorist financing policy implications of voluntary tax compliance programmes» potranno: A) essere trasferite nel «Paese d origine» ovvero nello Stato presso il quale ha la residenza il contribuente (per es. l Italia) B) rimanere nel «Paese ospitante» ovvero nello Stato in cui si trovano (per es. Svizzera, Montecarlo, San Marino, Lussemburgo, ecc.). In tal caso, a seconda dell inclusione o meno dello Stato ospitante in determinate liste ovvero dell intervenuta sottoscrizione di accordi di collaborazione fiscale con l Italia entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge 186/2014 (ovvero entro il 2 marzo 2015) verranno determinate le relative sanzioni e calcolati i relativi termini di accertamento fiscale (raddoppiati se le attività si trovano e rimangono in uno Stato non collaborativo).

4 Trasferimento in Italia con la fiduciaria Nel caso sub A), il contribuente aprirebbe conto/deposito/gestione presso banca/intermediario italiano che, come in un normale rapporto bancario/finanziario, effettuata l adeguata verifica antiriciclaggio (rafforzata in specie nel caso di provenienza delle attività da paesi a fiscalità privilegiata o non collaborativi), effettuerebbe l attività di sostituto d imposta. L intestazione del rapporto alla fiduciaria potrebbe, in questi casi, trovare giustificazione in motivi di sola riservatezza (ad esempio nei confronti di familiari, nei confronti della filiale della banca, nei confronti di terzi)

5 Mantenimento all estero: come? Nel caso sub B), il contribuente potrebbe optare per due possibili soluzioni: 1 detenere le attività direttamente: in tal caso il contribuente dovrà compilare gli appositi quadri della dichiarazione dei redditi (RW, RM, ecc.), effettuare i relativi calcoli delle imposte (ivi incluse IVIE ed IVAFE) e provvedere al versamento delle relative imposte (vd. anche circolare Agenzia Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013) 2 detenere le attività per il tramite della fiduciaria: in tal caso la fiduciaria fungerà da sostituto d imposta nei termini e con le modalità previste nel mandato fiduciario e dalla normativa (cfr. da ultimo la Circolare Agenzia Entrate 10/E del 13 marzo 2015 recante disposizioni attuative della legge 186/2014)

6 Mantenimento all estero con la fiduciaria Nel caso in cui il contribuente decida di detenere le attività finanziarie e/o patrimoniali all estero per il tramite della fiduciaria, potrà decidere di: 1) intestare le attività, in specie finanziarie, alla fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato fiduciario «classico» o con intestazione 2) non intestare le attività, in specie patrimoniali (immobili, quote di società, ecc.), alla fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato fiduciario di mera amministrazione o senza intestazione (vedasi in tal senso anche lo schema contrattuale proposto da Assofiduciaria)

7 Sottoscrizione del mandato fiduciario - 1 Principali fasi nelle quali si articola l apertura del mandato fiduciario: - incontro, in Italia o all estero, con potenziale cliente (e/o suo professionista e/o referente bancario, italiano o estero) e raccolta di informazioni e dati ai fini degli adempimenti antiriciclaggio (vedasi in tal senso il provvedimento del MEF del i9 gennaio 2015 ed il provvedimento della Banca d Italia del 3 aprile 2013). Nell ambito dell operazione di Voluntary Disclosure la fiduciaria acquisirà anche evidenza dell incarico che il cliente ha sottoscritto con un professionista per aderire alla procedura di voluntary disclosure (i.e. così prevede l iter copeartivo di Unione Fiduciaria) - verifica dati cliente con supporto ufficio antiriciclaggio: verifiche world check, compliance daily control, elenco protesti, rassegna stampa e google (ciò sempre secondo iter operativo di Unione Fiduciaria). Particolare attenzione verrà posta per i soggetti-disclosanti appartenenti a determinate categorie: PEP/PIL, dipendenti della PA, ecc.

8 Sottoscrizione del mandato fiduciario incontro con cliente, presso sede fiduciaria o presso altro luogo concordato, per sottoscrizione del mandato fiduciario (anche con firma digitale avanzata, avendo Unione Fiduciaria ricevuto apposita abilitazione quale Operatore di Registrazione ai sensi del d.lgs. 82/2005 e del DPCM del 22 febbraio 2013). Il mandato avrà un rating riciclaggio alto. - apertura di conto/rapporto bancario/finanziario intestato alla Fiduciaria ovvero sottoscrizione di polizza assicurativa (la fiduciaria comunicherà nome fiduciante/titolare effettivo se richiesto ai fini antiriciclaggio dalla banca) - trasferimento titoli e/o liquidità da deposito/conto personale cliente a deposito/conto della fiduciaria ovvero sottoscrizione di gestione patrimoniale o polizza assicurativa (saranno previsti vincoli

9 Sottoscrizione del mandato fiduciario - 3 La fiduciaria dovrà effettuare vari adempimenti di legge: registrazione dati in AUI, comunicazioni in Archivio Rapporti Finanziari, adempimenti previsti dalla normativa sulla tassazione dei redditi USA (FATCA), calcolo e versamento delle imposte dovute sui redditi prodotti dalle attività estere (sostituzione d imposta), ivi incluso il calcolo ed il versamento dell imposta di bollo nella misura del 2 per mille. Per assicurare il puntuale e tempestivo adempimento dei citati obblighi, ed in particolare il versamento delle imposte dovute, la fiduciaria dovrà ricevere dalla banca/fiduciaria/gestore un flusso completo ed aggiornato di dati secondo modalità da concordare preventivamente.

10 Sottoscrizione del mandato senza intestazione Si parla di mandato senza intestazione per fare riferimento allo schema contrattuale previsto dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 49/E del 23 novembre 2009 (in epoca scudo fiscale per rimpatriare attività patrimoniali, in specie immobili e quote di società estere) e poi con la risoluzione dell Agenzia delle Entrate 61/E del 31 maggio Le principali fasi nelle quali si articola l apertura del mandato di cui sopra sono sostanzialmente le stesse fasi, mutatis mutandis, viste per l apertura di un mandato con intestazione. L utilizzo di tale tipologia di mandato risulta suggeribile per beni come gli immobili e le quote di società.

11 Vantaggi dell utilizzo di fiduciaria italiana Consente al contribuente di pagare le sanzioni nella misura minima: la sottoscrizione di mandato fiduciario con conferimento alla fiduciaria dell incarico di sostituto d imposta realizza un rimpatrio di tipo giuridico delle attività estere con conseguente applicazione della riduzione delle sanzioni sino alla metà (cfr. circolare Agenzia delle Entrate 10/E del 13 marzo 2015, paragrafo 6.1). Consente alla banca, al gestore e alla compagnia assicurativa estero di continuare a mantenere ed a gestire le masse riferibili ai clienti italiani. Evita al contribuente italiano di dover esporre le attività estere nel quadro RW della dichiarazione dei redditi: le imposte dovute saranno pagate direttamente dalla fiduciaria

12 Iter operativo (principali fasi) Colloquio con professionista e/o con fiduciaria Incarico a professionista avente ad oggetto la presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria Sottoscrizione (anche in modalità elettronica con ipad) di mandato fiduciario (verifiche antiriciclaggio, FATCA, assegnazione rating antriciclaggio, apposizione vincoli operatività) e conseguente intestazione alla fiduciaria delle attività (apertura c/c, gestione, polizza, ecc.) Presentazione richiesta di accesso a procedura di voluntary disclosure e della relativa relazione di accompagnamento con evidenza incarico alla fiduciaria per riduzione massima sanzioni Definizione procedura con Agenzia Entrate e successivo versamento imposte, sanzioni e interessi (eventualmente con incarico alla fiduciaria) Operatività ordinaria sul rapporto fiduciario e sui relativi beni oggetto del mandato

13 Cosa ricordare Il patrimonio del Fiduciante rimane separato da quello della Fiduciaria (per disposizioni di legge e ministeriali). La Fiduciaria assume la mera «titolarità», «legittimazione ad agire» sui beni oggetto del mandato; non ne diviene proprietaria a nessun effetto di legge (anche fiscale). La Fiduciaria agirà sui beni in amministrazione esclusivamente previa istruzione del Fiduciante o del soggetto da lui delegato. Il mandato fiduciario è revocabile. La Fiduciaria non può operare in assenza di provvista fondi o idonea garanzia da parte del cliente. La Fiduciaria non può svolgere attività bancaria, assicurativa (inclusa quella di intermediazione) o di gestione

14 Casi particolari Voluntary disclosure e trust esteri La fiduciaria potrebbe diventare trustee del trust estero da «nazionalizzare». Voluntary disclosure e polizza assicurativa La fiduciaria potrebbe diventare contraente della compagnia assicurativa ovvero assumere mandato di amministrazione senza intestazione. Voluntary disclosure e partecipazioni estere La fiduciaria potrebbe ricevere mandato di amministrazione senza intestazione della partecipazione estera. Voluntary disclosure e immobili esteri La fiduciaria potrebbe ricevere mandato di amministrazione senza intestazione dell immobile estero.

15 Per maggiori informazioni Voluntary disclosure. Guida pratica. Edita da Sole24ore, gennaio 2015 Patrimoni. Strumenti di amministrazione protezione. I patrimoni italiani e la voluntary disclosure. A cura di di V.Felline e F. Vedana, Egea Bocconi, 2014

16 Contatti Avv. Fabrizio Vedana Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria Milano: Roma: App «Voluntary disclosure»

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