VOLUNTARY DISCLOSURE Il ruolo della fiduciaria italiana

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1 VOLUNTARY DISCLOSURE Il ruolo della fiduciaria italiana Avv. Fabrizio Vedana MEDIA PARTNER 1

2 Attività estere: dove tenerle Le attività oggetto di voluntary disclosure, in aderenza con quanto prevede il GAFI nelle raccomandazioni dell ottobre 2012 in materia di «Managing the anti-money laundering and counter-terrorist financing policy implications of voluntary tax compliance programmes» potranno: A) essere trasferite nel «Paese d origine» ovvero nello Stato presso il quale ha la residenza il contribuente (per es. l Italia) B) rimanere nel «Paese ospitante» ovvero nello Stato in cui si trovano (per es. Svizzera, Montecarlo, San Marino, Lussemburgo, ecc.). In tal caso, a seconda dell inclusione o meno dello Stato ospitante in determinate liste ovvero dell inter-venuta sottoscrizione di accordi di collaborazione fiscale con l Italia entro 60 giorni dall entrata in vigore del provvedimento sulla Voluntary Disclosure, ver-ranno determinate le relative sanzioni e calcolati i relativi termini di accertamento fiscale (raddoppiati se le attività si trovano e rimangono in uno Stato non collaborativo).

3 Trasferimento in Italia con la fiduciaria Lugano, 20 Gennaio 2015 Nel caso sub A), il contribuente aprirebbe conto/deposito/gestione presso banca/intermediario italiano che, come in un normale rapporto bancario/finanziario, effettuata l adeguata verifica antiriciclaggio (probabilmente rafforzata), effettuerebbe l attività di sostituto d imposta. L intestazione del rapporto alla fiduciaria potrebbe, in questi casi, trovare giustificazione in motivi di sola riservatezza.

4 Mantenimento all estero: come? Nel caso sub B), il contribuente potrebbe optare per due possibili soluzioni: 1 detenere le attività direttamente: in tal caso il contribuente dovrà compilare gli appositi quadri della dichiarazione dei redditi, effettuare i relativi calcoli delle imposte (ivi incluse IVIE ed IVAFE) e provvedere al versamento delle relative imposte (vd. anche circolare Agenzia Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013) 2 detenere le attività per il tramite della fiduciaria: in tal caso la fiduciaria fungerà da sostituto d imposta nei termini e con le modalità previste nel mandato fiduciario e dalla normativa

5 Mantenimento all estero con la fiduciaria Lugano, 20 Gennaio 2015 Nel caso in cui il contribuente decida di detenere le attività finanziarie e/o patrimoniali all estero per il tramite della fiduciaria, potrà decidere di: 1) intestare le attività, in specie finanziarie, alla fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato fiduciario «classico» o con intestazione 2) non intestare le attività, in specie patrimoniali (immobili, quote di società, ecc.), alla fiduciaria e quindi sottoscrivere un mandato fiduciario di mera amministrazione o senza intestazione

6 Apertura del mandato fiduciario classico-1 Lugano, 20 Gennaio 2015 Principali fasi nelle quali si articola l apertura del mandato fiduciario: - incontro, in Italia o all estero, con potenziale cliente (e/o suo professionista e/o referente bancario, italiano o estero) e raccolta di informazioni e dati ai fini degli adempimenti antiriciclaggio (vedasi in tal senso il nuovo provvedimento della Banca d Italia del 3 aprile 2013 e la relativa circolare Assofiduciaria COM_2013_097). Nell ambito dell operazione di Voluntary Disclosure la fiduciaria acquisirà anche evidenza dell accordo che il cliente, con il suo professionista, ha «sottoscritto» o «sta sottoscrivendo» con l Amministrazione fiscale. - verifica dati cliente con supporto ufficio antiriciclaggio (verifiche world check, compliance daily control, elenco protesti, rassegna stampa e google). In tale fase sarà importante poter ricevere dalla banca estera informazioni sul cliente.

7 Apertura del mandato fiduciario classico-2 - incontro con cliente (presso sede fiduciaria o presso altro luogo concordato) per sottoscrizione del mandato fiduciario - apertura di conto/rapporto bancario intestato alla Fiduciaria ovvero di polizza assicurativa (la fiduciaria comunicherà nome fiduciante/titolare effettivo se richiesto ai fini antiriciclaggio dalla banca) - trasferimento titoli e/o liquidità da deposito/conto personale cliente a deposito/conto della fiduciaria

8 Apertura del mandato fiduciario classico-3 La fiduciaria dovrà effettuare vari adempimenti di legge: registrazione dati in AUI, comunicazioni in Archivio Rapporti Finanziari, adempimenti previsti dalla normativa sulla tassazione dei redditi USA (FATCA), calcolo e versamento delle imposte dovute sui redditi prodotti dalle attività estere (sostituzione d imposta), ivi incluso il calcolo ed il versamento dell imposta di bollo nella misura del 2 per mille. Per assicurare il puntuale e tempestivo adempimento dei citati obblighi, ed in particolare il versamento delle imposte dovute, la fiduciaria dovrà ricevere dalla banca/fiduciaria/gestore un flusso completo ed aggiornato di dati secondo modalità da concordare preventivamente.

9 Apertura del mandato senza intestazione-1 Si parla di mandato senza intestazione per fare riferimento allo schema contrattuale previsto dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 49/E del 23 novembre 2009 (in epoca scudo fiscale per rimpatriare attività patrimoniali, in specie immobili e quote di società estere) e poi con la risoluzione dell Agenzia delle Entrate 61/E del 31 maggio Le principali fasi nelle quali si articola l apertura del mandato di cui sopra sono sostanzialmente le stesse fasi viste per l apertura di un mandato con intestazione. L utilizzo di tale tipologia di mandato risulta suggeribile per beni come gli immobili e le quote di società.

10 Vantaggi dell utilizzo di fiduciaria italiana Consente al contribuente di pagare le sanzioni nella misura minima: la sottoscrizione di mandato fiduciario con conferimento alla fiduciaria dell in-carico di sostituto d imposta realizza un rimpatrio (giuridico) delle attività estere con conseguente applicazione della riduzione delle sanzioni sino alla metà (se le attività rimangono all estero senza intestazione alla fiduciaria le sanzioni vengono ridotte solo di un quarto) Consente alla banca ed al gestore estero di continuare a mantenere ed a gestire le masse riferibili ai clienti italiani. Evita al contribuente italiano di dover esporre le attività estere nel quadro RW della dichia-razione dei redditi: le imposte dovute saranno pagate direttamente dalla fiduciaria che fun-gerà da sostituto d imposta.

11 Iter operativo (principali fasi) Colloquio con professionista Presentazione richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria Sottoscrizione (anche in modalità elettronica con ipad) mandato fiduciario (verifiche antiriciclaggio, vedasi provvedimento MEF del 12 gennaio 2015 e nota-circolare interna di Unione Fiduciaria del 23 dicembre 2014) Sottoscrizione contratto con banca e /o con compagnia assicurativa Versamento imposte, sanzioni e interessi da parte del contribuente Avvio operatività su rapporti Calcolo e versamento imposte da parte della fiduciaria

12 Cosa ricordare Lugano, 20 Gennaio 2015 Il patrimonio del Fiduciante rimane separato da quello della Fiduciaria (per disposizioni di legge e ministeriali). La Fiduciaria assume la mera «titolarità», «legittimazione ad agire» sui beni oggetto del mandato; non ne diviene proprietaria a nessun effetto di legge (anche fiscale). La Fiduciaria agirà sui beni in amministrazione esclusivamente previa istruzione del Fiduciante o del soggetto da lui delegato. Il mandato fiduciario è revocabile. La Fiduciaria non può operare in assenza di provvista fondi o idonea garanzia da parte del cliente. La Fiduciaria non può svolgere attività bancaria, assicurativa (inclusa quella di intermediazione) o di gestione

13 Perché Unione Fiduciaria Costituita nel 1958 Prima Fiduciaria Italiana per masse amministrate (circa 12 miliardi di euro dei quali più delle metà in depositi esteri) Indipendente da gruppi bancari 100 persone altamente qualificate Lugano, 20 Gennaio 2015 Rapporti consolidati con le principali Banche e compagnie assicurative estere Storica collaborazione con tutte le categorie professionali La numero 1 per scudi fiscali

14 Casi particolari Lugano, 20 Gennaio 2015 Voluntary disclosure e trust esteri La fiduciaria potrebbe diventare trustee del trust estero da «nazionalizzare». Voluntary disclosure e polizza assicurativa La fiduciaria potrebbe diventare contraente della compagnia assicurativa ovvero assumere mandato di amministrazione senza intestazione. Voluntary disclosure e partecipazioni estere La fiduciaria potrebbe ricevere mandato di amministrazione senza intestazione della partecipazione estera. Voluntary disclosure e immobili esteri La fiduciaria potrebbe ricevere mandato di amministrazione senza intestazione dell immobile estero.

15 Per maggiori informazioni Voluntary disclosure. Guida pratica. Edita da Sole24ore, gennaio 2015 Patrimoni. Strumenti di amministrazione protezione. I patrimoni italiani e la voluntary disclosure. A cura di di V.Felline e F. Vedana, Egea bocconi, 2014

16 Unione Fiduciaria Milano: Roma: App «Voluntary disclosure» (disponibile su appstore, playstore e microsoft) Lorenzo Sacchi, Vice Direttore Generale Direttore Area Fiduciaria lsacchi@unionefiduciaria.it Giovanna Elmi, Vice Direttore Area Fiduciaria gelmi@unionefiduciaria.it Marco Finocchi Finn Responsabile Sede Roma mfinn@unionefiduciaria.it Fabrizio Vedana - Vice Direttore Generale fvedana@unionefiduciaria.it

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